SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato D
SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO: PROGETTO LEGGE 285/97 “PROGETTARE CON L’ADOLESCENZA – SPORT IN CLASSE”
Anni Scolastici 2018/2019 e 2019/2020
Importo totale posto a base di gara € 82.786,89 (IVA esclusa) (ottantaduemilasettecentoottantasei,/89). Oneri della sicurezza pari a zero. Cosi suddiviso:
€ 29.508,20 (Iva esclusa) per l’anno 2018 (settembre – dicembre)
€ 32.786,89 (Iva esclusa) per l’anno 2019 (gennaio-giugno e settembre-dicembre)
€ 20.491,80 (Iva esclusa) per l’anno 2020 (gennaio-giugno)
TRA
Il Municipio Roma II – C.F. 02438750586 – P.I. 01057861005, rappresentato dal Direttore della Direzione Socio Educativa Xxxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxx.
E
L’Organismo affidatario , di seguito denominato per brevità Organismo, con sede legale in , Via
, CAP C.F.
legalmente rappresentato da
nato/a a
il
domiciliato per la carica presso
come da documentazione in atti.
PREMESSO
Che con le Determinazioni Dirigenziali n. rep. CB 1507 del 01/06/2018 (Determina a Contrarre) e Rep. n. CB/…/2018 del …/../2018 (Approvazione atti per indagine di mercato) pubblicate sul proprio sito Internet e all’Albo Pretorio di Roma Capitale, il Municipio Roma II ha dato avvio alle procedure necessarie al fine di individuare l’Organismo affidatario del progetto in epigrafe.
Che tutti gli atti di gara sono stati, in tempo utile per il regolare svolgimento della gara, pubblicati, nei modi e tempi richiesti dalle vigenti normative;
Che l’Organismo affidatario ha presentato, una proposta ritenuta valida a seguito della procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Che la Commissione giudicatrice della gara sopra citata, costituita dall’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale Rep. CB/…/2018 del ../../2018 con l’incarico di procedere alla individuazione della migliore offerta tra quelle pervenute, tenuto conto dei criteri e parametri indicati negli atti di gara, ha concluso i propri lavori proponendo l’aggiudicazione della gara a………………………………………………………
Che l’Organismo Affidatario, con Determinazione Dirigenziale n. CB /…./2018 del ../../2018 del Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma II, è stato dichiarato aggiudicatario della gara di cui sopra;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Oggetto del servizio:
Progetto “PROGETTARE CON L’ADOLESCENZA –SPORT IN CLASSE” Periodo: Xxxx Xxxxxxxxxx 2018/2019 e 2019/2020 (Settembre 2018 – Giugno 2020, con esclusione dei mesi di luglio e agosto), rivolto a tutti i bambini e le bambine degli istituti Comprensivi aderenti al progetto.
Obiettivi generali da perseguire:
Il Progetto si propone di perseguire un percorso didattico di attività sportive, tenuto da operatori qualificati e affiancati dall’insegnante di classe che, oltre a mantenere la responsabilità della vigilanza sui bambini, svolge un ruolo attivo nella realizzazione e nella verifica delle finalità previste nel progetto.
Obiettivi specifici:
1. apprendimento delle attività motorie attraverso attività ludiche;
2. favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell’equilibrio psico –fisico;
3. favorire l’acquisizione dell’autonomia, autostima, capacità di socializzazione;
4. sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità;
5. determinare un corretto approccio alla competizione accettando e rispettando le regole;
6. promuovere comportamenti di “lealtà sportiva” attraverso misure educative e di prevenzione dei comportamenti “scorretti”.
Le attività sportive del Progetto dovranno essere calibrate in base alle fasce di età, nello specifico:
1) Fascia di età di 6 anni:
– Psicomotricità;
– Giochi finalizzati alla conoscenza del corpo;
– Giochi finalizzati allo sviluppo delle capacità coordinative.
2) Fascia di età 7 – 8 anni:
– Giochi di squadra,
– Micro –sport (micro –basket, micro calcetto, micro- volley, ecc.)
– Favorire l’organizzazione del movimento in relazione a parametri spazio –temporali.
3) Fascia di età 9 – 11 anni:
– Avviamento ai giochi sportivi di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio;
– Educazione motoria e sportiva non agonistica (percorsi di atletica leggera, mini volley, mini basket ecc.);
– Attività sportive particolari quali ad esempio avviamento alla scherma, avviamento alla ginnastica artistica, avviamento al tiro con l’arco ecc.
Realizzazione di un evento finale dimostrativo delle attività svolte durante l’anno scolastico.
Art.2 - Durata dell’appalto
Periodo: Xxxx Xxxxxxxxxx 2018/2019 e 2019/2020 (Settembre 2018 - Giugno 2020, esclusi i mesi di luglio e agosto).
Il Municipio Roma II ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Organismo aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Art.3 – Destinatari e modalità attuative
Tutti i bambini e le bambine che frequentano le classi primarie degli Istituti Comprensivi del Municipio Roma II che aderiscono al Progetto, della durata di un’ora a settimana per classe.
Art.4 – Personale impiegato
Per la realizzazione del servizio e l’espletamento delle attività previste si richiede la presenza di personale qualificato al fine di garantire all’utenza uno standard ottimale di esecuzione.
Per l’attuazione del servizio, l’Organismo attuatore dovrà garantire la presenza di:
– Un Responsabile del progetto in possesso di una Laurea magistrale/specialistica in Scienze Motorie;
– Docenti in possesso di diploma e/o laurea magistrale in Scienze Motorie, almeno uno per classe;
– Un coordinatore delle attività che abbia funzione di relazione con gli Organi Istituzionali (Dirigenti Scolastici, Municipio) per il monitoraggio e la valutazione dell’andamento del progetto e che svolga una funzione di raccordo fra le scuole aderenti al progetto.
.
Di detto personale dovrà essere presentato idoneo curriculum formativo ed esperienziale.
Tale personale dovrà essere formato sulle attività da svolgere a cura dell’Organismo aggiudicatario.
Art.5 – Localizzazione
Le attività progettuali saranno realizzate nelle palestre degli Istituti Comprensivi del Municipio Roma II aderenti al progetto.
Art.6 - Normative di riferimento
Il presente contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra il Municipio Roma II e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nella Scheda di Progetto e negli altri atti di gara.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014;
- il D.lgs. n. 50/2016 e sue mm. e ii. (d’ora innanzi: Xxxxxx);
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento);
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’A.N.A.C. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art.216 del D.Lgs.n.50/2016;
- il D.lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n.193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art.8 della L. 1° aprile 1981, n.121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art.96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D.lgs. n.97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D.lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra A.N.A.C. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- il “Protocollo di azione – vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data 29 luglio 2015;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il Bando e gli atti di gara tutti, che formano parte integrante del presente contratto.
- l’offerta tecnica presentata in sede di gara dall’Organismo affidatario, che forma parte integrante del presente contratto.
Art.7 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto dal Municipio Roma II, a fronte della completa e soddisfacente realizzazione del servizio e per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, per il periodo: Xxxx Xxxxxxxxxx 2018/2019 e 2019/2020 (Settembre 2018 - Giugno 2020, con esclusione dei mesi di luglio e agosto), ammonta ad € 82.786,89 (IVA esclusa) così suddivisi :
€ 29.508,20 (Iva esclusa) per l’anno 2018 (settembre – dicembre);
€ 32.786,89 (Iva esclusa) per l’anno 2019 (gennaio-giugno e settembre-dicembre);
€ 20.491,80 (Iva esclusa) per l’anno 2020 (gennaio-giugno);
A carico delle famiglie è previsto un contributo annuale massimo di € 18,00 a bambino per il 1° figlio; un contributo ridotto di € 7,00 per le famiglie con 2° figlio partecipante al progetto, in una delle classi coinvolte nelle attività; gratuità dal 3° figlio in poi, gratuità per alunni con disagio sociale nonché per alunni con disabilità certificata.
La somma di cui sopra dovrà essere corrisposta anticipatamente in un’unica soluzione, direttamente all’Organismo affidatario, fatte salve eventuali ulteriori gratuità previste dall’Organismo stesso.
Il Municipio si riserva altresì la possibilità di incrementare o diminuire, senza che l’appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto, le prestazioni richieste, in caso di diminuzione o aumento del numero dei ragazzi, delle ore o di altre esigenze non prevedibili al momento della gara (art.n.106 del D.lgs.n.50/2016).
Nell’eventualità non venga raggiunto il numero di utenti previsto nel bando, il Municipio si riserva di effettuare una riduzione dell’importo di aggiudicazione pari al 10%.
La corresponsione degli importi avverrà bimestralmente, a seguito di presentazione di apposite fatture elettroniche corredate della documentazione giustificativa delle spese, delle relazioni sull’attuazione bimestrale delle attività, corredate di fogli firma attestanti le presenze giornaliere/orarie degli operatori e dell’utenza nonché dei report richiesti dall’Ufficio competente. La qui elencata documentazione è finalizzata all’Attestazione di regolare esecuzione del servizio, indispensabile per la liquidazione delle competenze.
Le eventuali penali, applicate ai sensi degli articoli successivi, previa comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione all’Affidatario, saranno detratte dai pagamenti di cui sopra.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Art.8 – Oneri a carico dell’esecutore:
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto nel Bando e negli atti di gara tutti nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nel Bando e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche. L’esecutore è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni includendo le riunioni preliminari con gli Istituti Comprensivi aderenti al Progetto e successiva lettera di inizio attività contenente il numero dei bambini interessati, il calendario delle attività (giorni e orari) indicati per ogni Istituto Comprensivo;
- report bimestrale contenente l’andamento delle attività ed eventuali modifiche intervenute;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e dei titoli professionali;
Le sostituzioni del personale dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ufficio competente, trasmettendo i relativi curricula con l’indicazione delle qualifiche formative e professionali richieste. Il Municipio si riserva di effettuare verifiche e controlli in ordine alla conformità di tutti gli aspetti del servizio.
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
- obbligo di rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
- obbligo di comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
- obbligo a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
- obbligo di eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa. L’Organismo garantisce in ogni tempo l’Amministrazione Municipale da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall’inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle
attività e rapporti comunque posti in essere dall’Organismo affidatario per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto.
Obblighi relativi al personale impiegato:
L’Organismo affidatario, per l’espletamento del servizio, si avvarrà del personale richiesto dagli atti di gara con particolare riguardo a quanto indicato alla voce “Personale impiegato” e di quanto indicato nell’Offerta presentata in sede di gara, che sono parte integrante del presente contratto;
- L’Organismo affidatario è tenuto a fornire all’Ufficio competente del Municipio, prima dell’inizio delle attività, l’elenco del personale impiegato che dovrà essere rispondente a quanto dichiarato negli atti di gara.
- Qualora l’Organismo sia costretto a sostituire, nel corso della operatività del contratto, alcune unità del personale, dovrà darne preventiva comunicazione all’Ufficio competente del Municipio, con l’indicazione dei nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curricula dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire.
- Il Municipio potrà rifiutare l’autorizzazione o chiedere la sostituzione, per comprovate ragioni, del personale impiegato. In tal caso l’Organismo è tenuto a sostituire nell’espletamento del servizio, entro cinque giorni dalla comunicazione di diniego dell’autorizzazione, il personale ritenuto non idoneo. In caso di inadempienza il Municipio potrà disporre la risoluzione del contratto, dandone comunicazione scritta all’Organismo affidatario, addebitando allo stesso oneri e spese.
Al fine di salvaguardare la continuità della presenza e del rapporto con gli utenti, i cambiamenti frequenti degli operatori danno luogo all’avvio di procedure di sanzione nei confronti dell’Organismo fino alla stessa risoluzione del contratto.
- L’affidamento del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.
- L’Organismo affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- Ai sensi dell’art.105, comma 9 del Codice l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per la quale si eseguono le prestazioni. Verifiche in merito saranno periodicamente effettuate dall’Amministrazione senza alcun preavviso.
- In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva si procederà come previsto nell’art. 30, commi 5 e 6 del Codice.
- L’Organismo è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato;
- L’Organismo è tenuto, come previsto dal bando di gara e come da Offerta presentata in sede di gara a garantire la formazione e l’aggiornamento degli operatori. L’Organismo dovrà relazionare con cadenza bimestrale in merito alle azioni poste in essere al proposito.
Art.9 - Prestazioni contrattuali migliorative (indicate nell’offerta tecnica)
Qui di seguito l’offerta migliorativa:…………………………………………..
(senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione)
Art.10 - Beni e servizi
La fornitura di beni e servizi necessari alla gestione ed erogazione del servizio, sarà a totale carico dell’Organismo che realizzerà il servizio stesso.
Art.11 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice, qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto, su indicazione del R.U.P., secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell’A.N.A.C., ovvero il R.U.P., ne ordina la sospensione, compilando apposito verbale nel quale devono essere indicate le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore e inviato al RUP.
In caso di sospensione, il termine per l’esecuzione dell’appalto viene calcolato in considerazione della durata della sospensione e degli effetti prodotti.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, la sospensione può, altresì essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni oggetto contrato, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
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Art.12 - Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del RUP o del DEC;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all’art.16 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
c) una penale in misura giornaliera pari all’1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione anche parziale del servizio rispetto ai tempi previsti nel presente articolo;
d) una penale in misura pari al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali, incluse eventuali prestazioni migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;
e) una penale in misura giornaliera pari all’1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal RUP o dal DEC;
f) una penale in misura giornaliera pari all’1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini/direttive impartiti dal RUP o dal DEC;
g) una penale del 10 per cento del valore del contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art.20;
Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi del presente appalto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dal Municipio Roma II all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Municipio II nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile del Municipio II, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Municipio II su proposta del RUP, sentito il DEC. L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Il Municipio Roma II potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale- Municipio Roma II di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art.13 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
l pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il Municipi provvederà a liquidare bimestralmente, dopo l’effettiva erogazione del servizio e dopo l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente (tra cui il rilascio del documento unico di regolarità contributiva), in base al servizio effettivamente reso.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'IVA in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000J35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Se la fattura o la richiesta di pagamento inviata non contiene la documentazione richiesta dall’Amministrazione a comprova della regolarità della prestazione necessaria alla liquidazione, il tempo di trenta giorni decorrerà dalla completa consegna della documentazione richiesta e validata dal RUP.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene daI certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice, previo accertamento dei crediti con le seguenti modalità: 1) mediante verifica della situazione debitoria insieme all’Affidatario del servizio che certificherà le proprie debenze nei riguardi dei dipendenti, se del caso coinvolgendo gli Uffici del Ministero del Lavoro; 2) mediante acquisizione di un titolo già formato ed esecutivo (come, ad esempio, un decreto ingiuntivo già emesso a favore dei lavoratori), ovvero, sempre attraverso il contraddittorio con le parti, attraverso l’intervento e l’ausilio dei competenti organi del Ministero del Lavoro.
In ogni caso il Municipio interromperà il rapporto di lavoro con l’affidatario e provvederà ad affidare il servizio come previsto all’art.24 del presente Contratto.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
E’ sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
Art.14 - Controlli
Il Municipio, fatta salva la disciplina sulla verifica di conformità, si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento le prestazioni erogate sotto il profilo qualitativo-gestionale, in qualunque momento e senza preavviso alcuno. Periodicamente il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), in collaborazione con il RUP, provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
- numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
- non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione ovvero del RUP;
- numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di due mesi;
- esiti negativi dei controlli del presente articolo;
- numero degli infortuni verificatisi;
- numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche;
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del Municipio II, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108 comma 3 del Codice.
Nell’eventualità non venga raggiunto il numero di utenti previsto dal bando, il Municipio si riserva di effettuare una riduzione dell’importo di aggiudicazione pari al 10%.
Art.15 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni- Competenze specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Il D.E.C. è soggetto diverso dal R.U.P.
Il R.U.P. ai sensi dell'art. 102, comma 1 del Codice controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C.
Ai sensi dell'art. 111 comma 2 del Codice il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'affidatario, in conformità ai documenti contrattuali.
Competono al D.E.C. le seguenti attività:
- Svolge, in coordinamento con il R.U.P. le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi, della sicurezza ambientale.
- Si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108, commi 3 e 4 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali; su autorizzazione del R.U.P. dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall'esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Verifica di conformità in corso di esecuzione
La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: bimestrale.
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l'esecutore e il direttore dell'esecuzione (ovvero il R.U.P. qualora coincidente con il D.E.C.) e deve essere redatto apposito verbale.
I verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al R.U.P.
I verbali riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e
contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art.16 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art.17 - Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria)
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.
La copertura assicurativa decorre dal giorno 00/00/2018 e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione di tutto il servizio svolto nel contesto del presente contratto.
Il contraente ha trasmesso alla stazione appaltante copia della polizza n. 0000000 di cui al presente articolo. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Art.18 - Subappalto
Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di un servizio sociale che presuppone la costituzione di legami fiduciari tra il personale del l’Organismo affidatario e l’utenza affidata. La peculiarità e la delicatezza del servizio fanno sì che all’Organismo affidatario sia quindi fatto espresso e assoluto divieto, di subappaltare e comunque di cedere a terzi, in tutto od in parte, lo svolgimento della attività oggetto del contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo.
Art.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D.
L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio II gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art.20 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il “Protocollo di Integrità”.
Come accettato e sottoscritto dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organism i partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub- affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica; B. trasporto e smaltimento rifiuti; C. fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari; F. fornitura di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti; I. guardiania di cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obbli ghi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti. Violazione del “Patto di Integrità”:
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”:
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art.21 - Risoluzione del Contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile l’art.108 del Codice.
In particolare Roma Capitale può risolvere il presente contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice cioè quando la modifica sostanziale altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a.1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
a.2) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
a.3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
b) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
Il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice, sarà comunque risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi i antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento:
Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all’appaltatore.
Su indicazione del R.U.P., il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del R.U.P., dispone la risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo:
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto:
Il R.U.P. nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti
giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.
Il DEC verificata la conformità del servizio fin qui prestato, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto:
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Protocollo di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
- In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n./160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei
C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
- L'esecutore è tenuto a seguite le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. entro 10 giorni dalla avvenuta consegna
b) per mancata produzione alla stazione appaltante della polizza assicurativa di cui all’art. 17 del presente schema di contratto al momento dalla consegna dell'appalto;
Art.22 - Quinto d'obbligo
Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art.23 - Interpello in analogia a quanto disposto dall'art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall'art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d'urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi degli articoli 108 e 109 del Codice, il Municipio II si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art.24 - Recesso del contratto
Il Municipio II, ai sensi dell’art.109 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento
delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l’ammontare netto dei servizi eseguiti. (clausola vessatoria)
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità.
Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come modificato dall’art.1, comma 153, legge n.228 del 2012, la Pubblica Amministrazione una volta validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art.92, comma 3 del X.X.xx n.159/2011 e xx.xx. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l'aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti:
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto che verrà eseguito;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all'appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento dell’appalto.
- L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
- L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell'affidatario.
Art. 25 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell'art.17 commi 1 e 2 e nell'art. 24, comma 1 del presente schema di contratto.
"L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa".
"È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale".
"Roma capitale, ai sensi dell'art. 109 del Codice può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti".
ORGANISMO AGGIUDICATARIO
IL DIRETTORE della Direzione Socio Educativa
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