DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Circolare 22 aprile 2022, n. 154211
Accordi per l’innovazione, di cui al decreto del 31 dicembre 2021. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Al Soggetto gestore –
RTI MEDIOCREDITO CENTRALE E BANCHE CONVENZIONATE
Alle imprese interessate
1. Oggetto e scopo
1.1 In relazione all’argomento in oggetto, la presente Circolare contiene indicazioni operative, in ordine ai criteri di valutazione e selezione delle proposte progettuali relative allo strumento agevolativo degli Accordi per l’innovazione finanziati nell’ambito del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, come indicato in tabella 1.
Tabella 1 – Accordi per l’innovazione PNC (M = Missione PNRR; C = Componente PNRR)
Missione PNRR | Componente PNRR | Misura PNC | Importo (mld) |
M4 – Istruzione e ricerca | C2 – Dalla ricerca all’impresa | Accordi per l’innovazione | 1 |
2. Inquadramento programmatico e normativo
2.1 Con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2.2 Con la finalità di integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR potenziandone i contenuti, il Governo italiano ha adottato il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), introdotto con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”.
2.3 Il PNRR prevede il rispetto di una serie di principi trasversali, tra cui quelli in materia ambientale, che includono il principio “non arrecare un danno significativo” (do no significant harm – DNSH), di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. Tale vincolo è recepito per le misure del PNC in forza dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto che le amministrazioni attuino gli interventi ricompresi nel PNC in coerenza con il predetto principio DNSH.
2.4 Il rispetto del principio DNSH nell’ambito del PNRR emana dal regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF), che all’art. 5, par. 2, prevede che tutte le misure devono essere conformi al principio “non arrecare un danno significativo” ai sei obiettivi ambientali, di cui all’art. 9 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento Tassonomia), come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico, che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale a non arrecare un danno significativo a nessun obiettivo ambientale.
2.5 Di seguito si riportano i sei obiettivi ambientali cui si applica il principio DNSH:
1. mitigazione dei cambiamenti climatici,
2. adattamento ai cambiamenti climatici,
3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine,
4. economia circolare,
5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento,
6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
2.6 La definizione di danno significativo che può essere apportato da un’attività economica in relazione a ciascuno degli obiettivi ambientali è fornita al paragrafo 1, articolo 17, del regolamento Tassonomia, secondo quanto riportato in allegato 1.
2.7 Le indicazioni contenute nella presente circolare derivano dal combinato disposto di atti legislativi e indicazioni derivanti da ulteriori documenti di riferimento, di seguito elencati:
▪ regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF);
▪ regolamento (UE) 2020/852 (regolamento Tassonomia) relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico, che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale a non arrecare un danno significativo a nessun obiettivo ambientale;
▪ regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (regolamento InvestEU);
▪ comunicazione della Commissione C (2021) 1054 del 12 febbraio 2021 relativa a “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” (orientamenti tecnici DNSH);
▪ decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia e allegato riveduto;
▪ schede di auto valutazione delle misure di riferimento;
▪ circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021 relativa a Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (circolare MEF 32/2021).
3. Casistiche
3.1 Ai fini del rispetto del principio DNSH è necessario dimostrare, alternativamente, che i progetti finanziati:
a. sono realizzati senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
b. forniscono un contributo positivo agli obiettivi ambientali (fermo restando quanto previsto al punto. 3.6).
3.2 La valutazione del principio DNSH è effettuata tenendo conto:
▪ delle condizioni di esclusione settoriali previste nell’ambito del PNRR-PNC (cfr. par. 4) e dei singoli strumenti agevolativi;
▪ della dimensione dell’operazione, con una soglia di differenziazione delle metodologie di valutazione pari a 10 mln/€, sulla base dell’importo complessivo (iva esclusa) delle spese e dei costi dell’iniziativa sovvenzionata.
3.3 Per la valutazione del danno significativo:
a) si tiene conto del ciclo di vita dei prodotti, processi e servizi forniti dall’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita;
b) si tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti, processi e servizi durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita dei prodotti e servizi.
3.6 La dimensione dell’operazione rispetto alla soglia indicata al punto 3.2, determina diverse modalità di verifica che, per gli investimenti al di sotto della soglia, è semplificata, come riportato in tabella 3. La verifica del rispetto del DNSH attiene il non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali. Tale verifica non esaurisce la valutazione di merito istruttorio sull’ammissibilità di un progetto, secondo requisiti e caratteristiche previste dal D.M. 31/12/2021, che può comprendere la rilevanza delle innovazioni rispetto a finalità di natura ambientale secondo quanto previsto dal progetto stesso e dagli ambiti tecnologici e applicativi che riguardano il caso specifico. Di converso, il positivo contributo ad un obiettivo ambientale in sede di valutazione istruttoria del progetto non esaurisce necessariamente il rispetto del DNSH per i rimanenti obiettivi pertinenti.
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Tabella 2 – Contenuti della valutazione DNSH in fase istruttoria (ex ante)
Dimensione iniziativa | Tipologia di verifica applicabile | Informazioni fornite dalle imprese | Verifiche a carico del soggetto gestore |
< 10 mln/€ | Verifica DNSH Regime 2 | L’impresa: - dichiara il rispetto del principio DNSH; - riferisce, nel piano di sviluppo, gli elementi sintetici di rispetto del principio DNSH, in riferimento all’ambito settoriale, al tipo di progetto e alle ricadute dello stesso; - redige la scheda di autovalutazione dei contributi relativi ai sei obiettivi ambientali in cui si applica il principio DNSH ove presenti, e la Scheda dei possibili impatti relativi ai medesimi sei obiettivi, con annessa dichiarazione di conformità giuridica a cui sono allegati gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile. | Il soggetto gestore: - verifica la completezza e l’ammissibilità dei contenuti della seguente documentazione: • Scheda di sintesi contenuta nel piano di sviluppo; • Scheda autovalutazione degli eventuali contributi positivi relativi ai sei obiettivi ambientali in cui si applica il principio DNSH; • Scheda dei possibili impatti relativi ai sei obiettivi ambientali a cui si applica il principio DNSH; • Dichiarazione di conformità giuridica. - verifica il rispetto delle condizioni settoriali e oggettive di esclusione; - verifica la conformità alla normativa ambientale dell’operazione. |
≥ 10 mln/€ | L’impresa: - dichiara il rispetto del principio DNSH; - riferisce, nel piano di sviluppo, gli elementi sintetici di rispetto del principio DNSH, in riferimento all’ambito settoriale, al tipo di progetto e alle ricadute dello stesso; - redige la scheda autovalutazione dei contributi relativi ai sei obiettivi ambientali in cui si applica il principio DNSH ove presenti, e la Scheda dei possibili impatti relativi ai medesimi sei obiettivi, con evidenza delle informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH e dei rischi climatici e ambientali tenendo conto dei contenuti minimi applicabili di cui alla Scheda n. 26 allegata alla circolare MEF 32/2021, ed annessa dichiarazione di conformità giuridica a cui sono allegati gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile; - redige il Piano di monitoraggio dei possibili impatti. | Il soggetto gestore: - verifica la completezza e l’ammissibilità dei contenuti della seguente documentazione: • Scheda di sintesi contenuta nel piano di sviluppo; • Scheda autovalutazione degli eventuali contributi positivi relativi ai sei obiettivi ambientali in cui si applica il principio DNSH; • Scheda dei possibili impatti relativi ai sei obiettivi ambientali a cui si applica il principio DNSH; • Dichiarazione di conformità giuridica. - verifica il rispetto delle condizioni settoriali e oggettive di esclusione; - verifica la conformità alla normativa ambientale dell’operazione; - verifica la coerenza del Piano di monitoraggio con gli impatti documentati. |
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4. Indicazioni operative
4.1 La verifica del rispetto del principio DNSH comporta tre fasi:
a) identificazione di settori e attività esclusi;
b) presentazione, da parte dei soggetti proponenti, della seguente documentazione:
i. dichiarazione del rispetto della normativa ambientale applicabile, unionale, nazionale, regionale;
ii. documentazione attestante il rispetto del principio DNSH e/o relazione di sostenibilità ambientale, come previsto nelle diverse casistiche di cui alla tabella 2 e 3;
c) valutazione, da parte del soggetto gestore, del rispetto dei sei DNSH per gli obiettivi tassonomici previsti, ove pertinenti, sulla base delle informazioni rese, in fase di presentazione della domanda, da parte dei soggetti proponenti, in funzione dell’importo dell’operazione.
a) Settori e attività esclusi
4.2 Per le finalità di rispetto del DNSH:
i. la ricerca e sviluppo agevolata non deve compromettere il rispetto del criterio di DNSH né per quanto riguarda le attività finanziate né per il loro risultato (es. settore di applicazione, industrializzazione dei risultati, etc.);
ii. il risultato delle attività di ricerca deve essere tecnologicamente neutrale (technological neutrality) nella sua applicazione, ossia può essere applicato a tutte le tecnologie disponibili incluse quelle a basso impatto ambientale.
4.3 Fatti salvi i casi consentiti ai sensi dell’Allegato V, punto B), del regolamento Fondo InvestEU (cfr. Allegato 2 alla presente):
i. sono esclusi i seguenti codici Nace/Ateco1:
▪ 05: estrazione di carbone (esclusa torba)
▪ 06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
▪ 07 estrazione di minerali metalliferi,
▪ 08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva)
▪ 24.46 trattamento dei combustibili nucleari
▪ 09 attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
▪ 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
▪ 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
▪ 38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi
▪ 38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.
1 Cfr. MEF 32/2021 – Allegato Guida Operativa, Scheda 26, pag. 273.
ii. sono escluse le attività di c.d. “xxxxx R&I”, riguardanti tra l’altro2:
▪ attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle3;
▪ attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento4;
▪ attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori5 e agli impianti di trattamento meccanico biologico6;
▪ attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;
iii. sono escluse le attività di cui all’Allegato V, punto B), del regolamento Fondo InvestEU (cfr. Allegato 2 alla presente).
b) Rispetto della legislazione ambientale
4.5 Tutte le operazioni sostenute devono rispettare la legislazione dell'UE e nazionale applicabili, ivi compreso lo svolgimento delle valutazioni d’impatto ambientale previste dalla normativa applicabile e che devono essere sempre assicurate, ai fini del rispetto del DNSH ove previste. A tal fine i soggetti proponenti, in fase di domanda, forniscono una dichiarazione di merito alla conformità giuridica del progetto da realizzare e, in quanto applicabile, dell’applicazione dei risultati dello stesso, evidenziando gli elementi di prova.
La misura finanzia le attività di ricerca e sviluppo, pertanto la verifica della conformità giuridica e dei relativi elementi di prova non dovrà entrare nel dettaglio dei procedimenti autorizzativi e degli elementi di prova relativi alle attività a cui sono destinati i risultati del progetto di ricerca e sviluppo, bensì attestarsi sulle attività progettuali di ricerca e sviluppo. Rimane fermo che le stesse non devono compromettere il rispetto del criterio di DNSH né per quanto riguarda le attività finanziate, né per il loro risultato; pertanto, a tal riguardo, in quanto pertinente si forniranno elementi di sintesi sul rispetto della legislazione ambientale per quanto a valle del progetto di ricerca e sviluppo.
2 Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell’8 luglio 2021 e Allegato V, punto B), del Regolamento (UE) 2021/523 del Fondo InvestEU.
3 Ad eccezione dei progetti relativi alla produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).
4 Se l’attività a cui sono destinate le innovazioni che beneficiano del sostegno generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.
5 L’esclusione non si applica attività di innovazione destinate ad impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti solo quando le innovazioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché le azioni sovvenzionate nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto destinatario.
6 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.
c) Valutazione degli obiettivi ambientali
4.6 Il soggetto gestore valuta il rispetto degli obiettivi ambientali sulla base delle informazioni fornite, in fase di domanda, dai soggetti proponenti, in funzione del regime valutativo applicabile in ragione della soglia di investimento come indicato in tabella 2, tenendo conto, laddove effettivamente pertinenti in funzione dei settori di attività e della tipologia di investimenti realizzati, delle indicazioni contenute nella scheda 26 della circolare MEF 32/2021.
4.6 Per ciascun obiettivo ambientale, le informazioni rese dalle imprese proponenti, in funzione del regime valutativo applicabile sulla base della soglia di progetto come indicato in tabella 2, riguardano gli elementi di merito secondo quanto indicato in tabella 2 e 3.
Tabella 3 – Elementi oggetto di verifica per obiettivo ambientale
Obiettivo ambientale | Elementi oggetto di verifica | Note |
Mitigazione | Gas serra | Il progetto è conforme al principio DNSH se non provoca un incremento significativo delle emissioni di CO2 e/o di altri gas climalteranti (es. CH4, N2O, gas fluorurati, tra cui HFC, PFC, SF6, etc.) oppure se concorre a una loro riduzione. |
Adattamento | Impatto sul clima attuale e futuro su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi | Il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una valutazione dei rischi per il clima che porti, all’occorrenza, al vaglio e all'attuazione delle misure di adattamento del caso. |
Sostenibilità | Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine | Il progetto è conforme al principio DNSH se non nuoce oppure se concorre al buono stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei e/o degli ambienti marini. |
Economia circolare | Efficientamento processi e utilizzo prodotti | Il progetto è conforme al principio DNSH se soddisfa una o più delle seguenti condizioni: ▪ è efficiente in relazione alle risorse principali usate e/o favorisce il riciclaggio, reimpiego e recupero, dei materiali di scarto; ▪ non ha effetti negativi/ha effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti; ▪ conduce a un efficientamento dei processi produttivi in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico. |
Prevenzione e riduzione | Inquinamento | Il progetto è conforme al principio DNSH se non comporta un aumento significativo oppure comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali). |
Protezione e ripristino | Biodiversità ed ecosistemi | Il progetto è conforme al principio DNSH se non impatta su aree protette e se rispetta le eventuali applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli. |
4.7 Ai fini della verifica dei criteri ambientali, per le operazioni superiori a 10 mln/€ come riportato nella tabella n. 2, sono presi in considerazione i seguenti aspetti:
▪ dotazione, da parte delle imprese proponenti di un sistema di gestione ambientale riconosciuto quale EMAS (o, in alternativa, norma ISO 14001 o equivalente), oppure destinazione del progetto/impiego e/o produzione di beni o servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE7 o altra etichetta ambientale di tipo I8;
▪ utilizzo, nel progetto e nelle ricadute industriali, delle migliori tecniche disponibili (BAT);
▪ individuazione e applicazione, ove applicabili, di misure di mitigazione degli impatti climatico/ambientali, con particolare riguardo ai risultati della ricerca e alle ricadute industriali.
4.8 Gli effetti del progetto sugli obiettivi ambientali sono valutabili, anche in funzione della tipologia di intervento (nuovi prodotti/processi/servizi, notevole miglioramento di prodotti/processi/servizi), conducendo una valutazione di dettaglio per le iniziative di importo superiore a 10 mln/€:
i. nel caso di progetti finalizzati all’introduzione di nuovi prodotti/processi/servizi, la descrizione degli impatti ambientali è fatta, oltre che in coerenza con i contenuti di cui alla scheda 26 della circolare MEF 32/2021, rispetto a un intervento/processo alternativo con impatto meno rispettoso della sostenibilità ambientale;
ii. nel caso di progetti finalizzati al notevole miglioramento di prodotti/processi/servizi, la descrizione degli impatti ambientali è fatta in relazione allo scenario ex-ante9;
iii. nel caso di progetti che conducano ad un successivo ampliamento di capacità produttiva, la descrizione degli impatti ambientali tiene conto dell’impatto complessivo in termini assoluti, con eventuale descrizione delle tecniche che migliorino l’efficienza per unità di produzione.
5. Processo di valutazione
5.1 Le imprese proponenti forniscono le informazioni richieste rispetto agli obiettivi ambientali pertinenti, in funzione del regime valutativo applicabile sulla base della soglia di progetto, secondo quanto indicato in tabella 2. Nel piano di sviluppo sono riportati gli elementi di sintesi ed inquadramento del progetto rispetto alle condizioni di esclusione, conformità giuridica e criteri DNSH.
5.2 Alla scheda di autovalutazione allegata all’istanza è annessa la dichiarazione sulla conformità giuridica comprensiva dell’elenco degli elementi di prova applicabili, di cui al precedente 4.5.
5.3 Ove richiesto in funzione della dimensione del progetto secondo il regime valutativo indicato in tabella 2, le imprese forniscono un Piano di monitoraggio degli impatti, ed espongono nelle schede
7 Il sistema Ecolabel UE è istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010. L'elenco dei gruppi di prodotti per i quali sono stati fissati criteri ai fini del marchio Ecolabel UE è disponibile all'indirizzo xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx-xxx-xxxxxxxx.xxxx 8 Le etichette ambientali di tipo I discendono dalla norma ISO 14024:2018.
9 È importante evidenziare che, nella valutazione della conformità del progetto al principio DNSH, per alcuni ambiti progettuali (ad esempio nelle cosiddette attività di transizione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Tassonomia), lo sviluppo tecnologico non consente di impiegare alternative tecnologiche a basso impatto ambientale economicamente praticabili. In questi casi i progetti dovranno allinearsi all’impiego delle migliori tecnologie, in termini ambientali, disponibili nel settore.
di autovalutazione gli elementi di dettaglio sul rispetto del principio DNSH o sugli effetti positivi del progetto rispetto agli obiettivi ambientali pertinenti, riportando:
▪ Valutazione degli effetti su ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, in termini di DNSH, ivi compresa l’evidenza degli elementi di valutazione di sostenibilità ambientale e climatica anche in un’ottica LCA rispetto ai risultati del progetto.
▪ Possibili elementi di prova:
− Presenza di valutazioni ambientali, valutazione dei rischi, etc.
− Esiti di consulenze e asseverazioni di esperti
− Evidenze sull’utilizzo di sistemi e misure per evitare impatti negativi
− Possesso di una certificazione ambientale (EMAS, UNI EN ISO14001, Ecolabel), oppure dimostrazione di avvio della procedura di certificazione
− Progetto finalizzato alla riconversione di attività produttive ad elevato impatto ambientale
− Rispetto di condizioni riguardanti la specifica attività, laddove applicabili i criteri di vaglio tecnico inerenti al DNSH di cui alla Tassonomia dell’UE, stabiliti ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 e relativi atti delegati.
5.4 In sede istruttoria sono valutati dal soggetto gestore:
▪ il rispetto delle condizioni di esclusione generali e specifiche;
▪ il rispetto delle condizioni di conformità giuridica;
▪ la presenza delle condizioni per il rispetto del principio DNSH, ivi compresa la valutazione di sostenibilità climatica e ambientale del progetto o delle ricadute con contenuti LCA ove pertinente.
5.5 A tali fini:
▪ i contenuti delle schede di autovalutazione sono redatti tenendo conto di quanto indicato nella presente circolare e negli allegati alla stessa;
▪ il soggetto gestore assicura di disporre di adeguate risorse tecniche e procedure di verifica;
▪ possono essere introdotte negli Accordi e/o nei provvedimenti di concessione delle agevolazioni le necessarie condizioni per il rispetto del DNSH e delle ulteriori condizioni di sostenibilità climatica e ambientale applicabili.
5.6 In fase di attuazione e a conclusione dei progetti si terrà conto, ai fini della conferma delle agevolazioni concesse, di quanto previsto in fase istruttoria. In sede attuativa è assicurata la conformità delle operazioni ai criteri di rispetto del DNSH, il monitoraggio di tale conformità nel corso dell’attuazione del progetto e l’implementazione di azioni correttive appropriate, ove pertinenti.
6. Disposizioni finali
6.1 Il Ministero si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in funzione di nuovi atti legislativi e/o documenti di riferimento dovessero essere emanati successivamente all’emanazione della presente circolare, nonché di nuovi indirizzi interpretativi eventualmente emergenti.
Allegato 1
Danno significativo per obiettivo ambientale
Obiettivo ambientale: art. 9 Reg. 2020/852 | Danno significativo: art. 17 Reg. 2020/852 | Definizioni applicabili: art. 2 Reg. 2020/852 |
a) Mitigazione dei cambiamenti climatici | Se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra | Mitigazione dei cambiamenti climatici: il processo di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2°C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall’accordo di Parigi. Gas a effetto serra: uno dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio |
b) Adattamento ai cambiamenti climatici | Se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi | Adattamento ai cambiamenti climatici: il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti. |
c) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine | Se l’attività nuoce: i. al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; ii. al buono stato ecologico delle acque marine | Acque marine: acque marine quali definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/56/CE. Acque superficiali: acque superficiali quali definite all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2000/60/CE. Acque sotterranee: acque sotterranee quali definite all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2000/60/CE. Buono stato ecologico: il buono stato ecologico quale definito all’articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE Buono stato: a) per le acque superficiali: aventi sia un «buono stato ecologico» quale definito all’articolo 2, punto 22), della direttiva 2000/60/CE sia un «buono stato chimico delle acque superficiali» quale definito all’articolo 2, punto 24), della stessa b) per le acque sotterranee: aventi sia un «buono stato chimico delle acque sotterranee» quale definito all’articolo 2, punto 25), della direttiva 2000/60/CE sia un «buono stato quantitativo» quale definito all’articolo 2, punto 28), della stessa Buon potenziale ecologico: il buon potenziale ecologico quale definito all’articolo 2, punto 23), della direttiva 2000/60/CE |
d) Economia circolare (compresi la prevenzione e il | Se: i. l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie | Economia circolare: un sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell’economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorandone l’uso efficiente nella produzione e nel consumo, così |
riciclaggio dei rifiuti) | prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; ii. l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; ii. lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente | da ridurre l’impatto ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. Gerarchia dei rifiuti: la gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. |
e) Prevenzione e riduzione dell’inquinamento | Se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio. | Inquinamento: a) l’introduzione diretta o indiretta di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel terreno in conseguenza di un’attività umana b) nel contesto dell’ambiente marino, inquinamento quale definito all’articolo 3, punto 8), della direttiva 2008/56/CE c) nel contesto dell’ambiente acquatico, inquinamento quale definito all’articolo 2, punto 33), della direttiva 2000/60/CE Inquinante: sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell’aria, nell’acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi Suolo: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi |
f) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi | Se l’attività: i. nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; ii. nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’UE. | Ecosistema: un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale. Biodiversità: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte e include la diversità nell’ambito delle specie, tra le specie e degli ecosistemi. |
Allegato 2
Attività escluse dall’Allegato V, punto B), del Regolamento (UE) 2021/523 del Fondo InvestEU
Come previsto in sede di attuazione delle misure di finanziamento per imprese e ricerca nell’ambito del PNRR10, le attività contenute nella lista di cui all’Allegato V, punto B), del Regolamento (UE) 2021/523 del Fondo InvestEU, non garantiscono il rispetto del principio DNSH.
Pertanto, in coerenza a tali orientamenti, al fine di garantire il rispetto di condizioni minime di sostenibilità delle attività agevolate, non sono finanziabili:
1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
2) nel settore delle attività di difesa, l’utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
3) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
4) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l’approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
5) gioco d’azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
6) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
7) attività che comportano l’uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici11;
8) attività di sviluppo immobiliare, quale un’attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri- locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/523 e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’allegato II del Regolamento (UE) 2021/523, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
9) attività finanziarie quali l’acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all’alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
10) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
10 Circolare Mef n. 32/2021, scheda n. 26 della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente.
11 GU L 222 del 24.8.1999, pag. 31.
11) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
12) investimenti connessi all’estrazione mineraria o all’estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all’estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento;
c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio;
d) progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE;
13) Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L’esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l’unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall’attività in questione;
b) discariche esistenti, per garantire l’uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;
14) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L’esclusione non si applica agli investimenti destinati all’ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
15) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L’esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto.
IL DIRETTORE GENERALE
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