GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
GARA A PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI
E ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL GARANTE
- DISCIPLINARE DI GARA –
INDICE
Premessa
1. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara
2. Soggetti ammessi alla gara
3. Condizioni di partecipazione
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
5. Presa visione della documentazione di gara
6. Chiarimenti e Responsabile unico del procedimento
7. Modalità di presentazione della documentazione
8. Comunicazioni
9. Divieto di subappalto e di cessione del contratto. Cessione del credito.
10. Ulteriori disposizioni
11. Xxxxxxxx e garanzie richieste
12. Pagamento contributo a favore dell’ANAC
13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico- organizzativa
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
15. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa
16. Contenuto della Busta B – Offerta economica
17. Procedura di aggiudicazione 18 Definizione delle controversie
19. Trattamento dei dati personali
20. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto
21. Clausola Broker
PREMESSA
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Garante per la protezione dei dati personali, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’espletamento dell’attività concernente alcuni servizi assicurativi relativi ai beni e all’attività istituzionale dell’Ufficio del Garante.
La gara è suddivisa in cinque lotti distinti e indipendenti, di seguito indicati, con i relativi Codici identificativi gara – C.I.G.:
Lotto 1) All Risks Patrimonio mobiliare ed immobiliare (C.I.G. 65268173C6)
Lotto 2) Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’opera (C.I.G. 6526829DAA) Lotto 3) Responsabilità Civile Patrimoniale (C.I.G. 65268352A1)
Lotto 4) All Risks Elettronica (C.I.G. 652683851A)
Lotto 5) Vita ed Invalidità permanente (C.I.G. 6526842866) come meglio specificato nei rispettivi capitolati tecnici.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Segretario generale n. 36 del 18 dicembre 2015, e avverrà mediante procedura aperta (art. 55 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel prosieguo denominato “Codice”) e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è Roma, presso la sede dell’Xxxxxxxx (Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000).
Il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 28 dicembre 2015 e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il numero gara è 6228907.
La documentazione di gara comprende:
- bando di gara (unico per tutti i lotti);
- disciplinare di gara (unico per tutti i lotti);
- n. 5 capitolati tecnici (uno per ciascun lotto);
- n. 5 schede di quotazione per la presentazione dell’offerta economica, una per ciascun lotto;
- n. 4 schemi di domanda di partecipazione alla gara;
- n. 5 schemi di contratto (uno per ciascun lotto);
- per il lotto n. 5 “Vita ed Invalidità permanente”: scheda informativa concernente i dati inerenti la popolazione (anagrafica); tale scheda non è pubblicata, ma deve essere richiesta dai concorrenti interessati con le modalità e nei termini indicati al paragrafo n. 5.
Si precisa che, in relazione a tutte le vigenti polizze assicurative relative ai lotti sopra indicati, non si sono verificati sinistri a decorrere dal 31 dicembre 2011 fino alla data di pubblicazione del bando.
N.B.: il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.
1. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1. Il servizio si compone delle prestazioni indicate nella tabella riepilogativa n. 1. I premi annuali in essa indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso. Sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta sotto indicate:
Tabella 1 –tabella descrittiva delle prestazioni oggetto dell’appalto - CPV
Descrizione attività | CPV | Importo complessivo annuale a base d’asta, soggetto a ribasso (comprensivo di ogni imposta e onere) |
Lotto 1 - All Risks Patrimonio mobiliare ed immobiliare (v. capitolato tecnico) | 66515000-3 | Servizi di assicurazione contro danni o perdite | € 27.000,00 |
Lotto 2 - Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’opera (v. capitolato tecnico) | 66516400-4 | Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale | € 6.000,00 |
Lotto 3 - Responsabilità Civile Patrimoniale (v. capitolato tecnico) | 66516500-5 | Servizi di assicurazione di responsabilità professionale | € 14.000,00 |
Lotto 4 - All Risks Elettronica (v. capitolato tecnico) | 66519200-3 | Servizi di assicurazione di impianti tecnici | € 4.000,00 |
Lotto 5 – Assicurazione Vita ed Invalidità permanente (v. capitolato tecnico) | 66511000-5 | Servizi di assicurazione sulla vita | € 30.500,00 |
1.2. La durata del servizio è di un anno, a decorrere presumibilmente dalle ore 24.00 del 31 marzo 2016; qualora tale termine iniziale dovesse essere differito, il periodo di un anno decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, o dalla diversa data che sarà concordata.
1.3. E’ altresì prevista la facoltà di rinnovo consensuale dei contratti, fino al 31 dicembre 2017. Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non intenda aderire all’eventuale proposta di rinnovo formulata dall’Autorità dovrà comunque essere garantita la proroga tecnica del contratto stesso, fino ad un massimo di centoventi giorni, necessari per procedere ad un nuovo affidamento.
1.4 Ai sensi dell’art. 29 del Codice si precisa che l’importo complessivo annuo dell’appalto, comprensivo di ogni imposta e onere, per i cinque lotti sopra indicati è pari a euro 81.500,00 (ottantunomilacinquecento,00); l’importo totale dell’appalto, incluso l’eventuale rinnovo dei contratti fino al 31 dicembre 2017, è pari a € 142.625,00 (centoquarantaduemilaseicentoventicinque,00).
I costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00.
1.5 Resta fermo che il concorrente dovrà indicare a pena di esclusione, nella Dichiarazione di Offerta Economica (v. infra, par. 16.1) i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo (art. 87, comma 4, del Codice).
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e
completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente documento, nei capitolati speciali e nei relativi allegati.
1.6 L’appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio dell’Autorità.
1.7 I prezzi/ribassi unitari che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dalle clausole di regolazione del premio che sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, secondo gli schemi di contratto allegati.
1.8 Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
1.9 L’aggiudicatario si impegna a dare efficacia alle coperture assicurative a decorrere dalla data di cui al punto 1.2., anche nelle more degli adempimenti previsti dal Codice. La sottoscrizione del contratto vincola integralmente le parti al rispetto di quanto ivi previsto, indipendentemente dalla sottoscrizione delle polizze di assicurazione.
2. Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare alla presente gara esclusivamente gli operatori economici (Compagnie di Assicurazioni) di cui all’art. 34, co. 1, del Codice autorizzati, ai sensi del d. lgs. n. 209/2005, all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo assicurativo oggetto della domanda di partecipazione, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13.
2.1. In caso di partecipazione in forma singola:
2.1.1. le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto della domanda di partecipazione.
2.1.2. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’UE possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 209/2005 (nel ramo assicurativo oggetto della domanda di partecipazione).
2.1.3. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’UE possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 209/2005 (nel ramo assicurativo oggetto della domanda di partecipazione).
2.2. In caso di partecipazione in forma associata:
gli operatori economici regolarmente autorizzati, ai sensi del d.lgs. 209/2005, all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto, possono partecipare, oltreché in forma singola, anche in forma associata come di seguito indicato:
2.2.1. raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI) ex art. 34, co. 1, lett d);
2.2.2. consorzi stabili e ordinari ex art. 34, comma 1, lett. c) ed e);
2.2.3. aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ex art. 34, comma 1, lett. e-bis);
2.2.4. soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex art. 34, comma 1, lett. f);
2.2.5. operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, co. 8 del Codice.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.
2.3. Per la particolare tipologia dell’appalto, è ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione, ai sensi dell’articolo 1911 c.c. È, tuttavia, stabilito il principio di solidarietà tra la compagnia delegante e delegataria in deroga all’articolo medesimo. La società delegataria sarà pertanto tenuta a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dal contratto nei confronti dell’assicurato e/o contraente.
3. Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) ►le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
2) ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3) ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2. ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato, inseriti negli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 (c.d. “black list”) devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
3.3. ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
3.4. ►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett.
c) (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice.
3.5. ►E’ altresì richiesto, quale requisito di partecipazione alla gara, il possesso di un capitale sociale versato (ovvero fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 25.000.000,00 (euroventicinquemilioni) per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni (ovvero del Ramo Vita Umana, per le sole imprese partecipanti al lotto n. 5), oppure, in alternativa, il possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.
In ragione di quanto previsto all’art. 41, comma 2, del Codice, come modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si precisa che la scelta di inserire dei requisiti di capacità economico e finanziaria risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara. Infatti, essendo la procedura mirata all’affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i Concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari per garantire adeguatamente la prestazione. In ogni caso, l’entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.
3.6. ►Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale:
1. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio (2012,2013,2014).
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 i requisiti minimi di partecipazione di cui al presente punto 3.6 debbono essere posseduti in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento.
3.7 Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della legge 11 novembre 2011,
n. 180 in materia di verifica dei requisiti, l’impresa dichiara di appartenere alla seguente categoria, secondo quanto previsto dal D.M. 18/04/2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238:
3.7.1 micro impresa;
3.7.2 piccola impresa;
3.7.3 media impresa;
3.7.4 grande impresa.
Si ricorda che, secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 per la categorie delle medie imprese i limiti di legge rilevanti sono i seguenti: numero dei dipendenti inferiore a 250; fatturato annuo inferiore a 50 milioni di Euro, o totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale inferiore a 43 milioni di Euro.
Qualora non sia resa l’indicazione di cui al presente punto 3.7, si applicano le disposizioni vigenti per le grandi imprese.
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Ai sensi delle citate disposizioni, ciascun concorrente potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxXxxxxxxxx AVCpass Operatore economico.
Pertanto, con riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, l’operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico dell’ANAC i documenti dettagliatamente indicati nel presente Disciplinare di gara.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dalla citata Deliberazione dell’AVCP (ora X.X.XX) n. 111 del 20 dicembre 2012, la stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP.
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima.
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del “PASSOE” non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
5. Presa visione della documentazione di gara
5.1. La documentazione di gara, composta come indicato in precedenza, è disponibile nella homepage del sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx .
6. Chiarimenti e Responsabile unico del procedimento
6.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile unico del procedimento, entro e non oltre 10 giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte (ossia entro il 12 gennaio 2016), a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: xxxx@xxx.xxxx.xx, esplicitando in oggetto la dicitura “Richiesta chiarimenti. Procedura aperta per servizi assicurativi – Lotto n. .. (indicare n. lotto)”. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di informazioni inoltrate telefonicamente non potranno trovare accoglimento.
Per informazioni e richieste di chiarimenti diverse da quelle sopra indicate è possibile contattare il Dipartimento risorse umane e strumentali (xxxx@xxxx.xx; xxxx.xxx Xxxxx Xx Xxxxxx tel. 00000000000).
6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima mediante link nella homepage dell’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx (“profilo del committente”), entro sei giorni (solari) antecedenti la scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (art. 71, comma 2, del Codice); presso il medesimo indirizzo saranno comunicate altresì le convocazioni relative alle sedute pubbliche della Commissione di gara. La pubblicazione sul “profilo del committente” ora citato avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
6.4 Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Xxxxx Xx Xxxxxx (xxxx@xxxx.xx) .
7. Modalità di presentazione della documentazione
7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione tramite link nella homepage del sito dell’Autorità (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). Le stesse:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.
7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7.5 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
7.6 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui agli articoli 38, comma 2-bis, e 46 del Codice.
N.B.:
7.7. ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell’Autorità, formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter, introdotto dall’art. 39, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata nella misura dello 0,50% dell’importo del lotto per il quale si partecipa; nel caso di domanda di partecipazione unica per più lotti, la misura della sanzione è pari allo 0,50% della somma degli importi dei lotti cui la domanda si riferisce. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione dell’ANAC n. 1/2015 l’irrogazione della sanzione è sottoposta alla condizione che l’impresa interessata decida di avvalersi del soccorso istruttorio, fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente punto in merito all’esclusione dalla gara.
8. Comunicazioni
8.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’Autorità e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxx@xxx.xxxx.xx . Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’indirizzo xxxx@xxxx.xx, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9. Divieto di subappalto e di cessione del contratto. Cessione del credito.
9.1. Tenuto conto della peculiarità dei servizi richiesti non è ammesso il subappalto.
9.2 E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del Codice., a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del Codice.
9.3 L’aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
9.4 L’aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il Codice identificativo gara al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti alla Società, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati alla Società medesimo, riportando il Codice identificativo gara.
10. Ulteriori disposizioni
10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
10.2 E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
10.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto non verrà stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del Codice.
10.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di controllo del possesso dei requisiti prescritti.
10.6 La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
11 Xxxxxxxx e garanzie richieste
11.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo di ciascun lotto per il quale si partecipa, e precisamente:
Lotto | Importo complessivo annuale a base d’asta, soggetto a ribasso (comprensivo di ogni imposta e onere) | Importo cauzione provvisoria (2%) |
Lotto 1 - All Risks Patrimonio mobiliare ed immobiliare | € 27.000,00 | € 540,00 |
Lotto 2 - Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’opera | € 6.000,00 | € 120,00 |
Lotto 3 - Responsabilità Civile Patrimoniale | € 14.000,00 | €280,00 |
Lotto 4 - All Risks Elettronica | € 4.000,00 | € 80,00 |
Lotto 5 – Assicurazione Vita ed Invalidità permanente | € 30.500,00 | € 610,00 |
In caso di partecipazione a più lotti, potranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il concorrente potrà presentare un’unica garanzia, di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui intende partecipare.
La predetta cauzione sarà costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento presso il c/c acceso presso:
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n. 26 – in Roma; IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 X00 ;
Codice BIC/SWIFT: XXXXXX00 ;
Beneficiario: Garante per la protezione dei dati personali, con la causale "C.I.G. ……. - Gara per i servizi assicurativi del Garante – Lotto n. ……".
Nel caso di versamento sul conto corrente intestato all'Autorità, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'Autorità dovrà appoggiare il mandato di pagamento;
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 7.7 del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.
11.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
11.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice);
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
3) essere corredato dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Autorità, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, imprese in coassicurazione, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE, la coassicurazione;
6) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Autorità;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore dell’Autorità, valida fino alla data di emissione del certificato
di verifica di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
11.4 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 11.1 potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento all’Autorità della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
►In caso di mancata sanatoria l’Autorità procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
11.5 Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
11.6 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo e dall’art. 123 del Regolamento.
11.7 L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
11.8 Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
12. Pagamento contributo a favore dell’ANAC.
12.1 Ai sensi della deliberazione del Consiglio dell’ANAC 9 dicembre 2014, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015 “ non è dovuto alcun contributo da parte dei concorrenti in favore dell’ANAC.
13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico- organizzativa
13.1 ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
1►iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa di Assicurazione ovvero,
in caso di sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato
di residenza di cui all’art. 39 del Codice per l’esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione;
2►iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, del d. lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all’art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni private nel quale risulti l’autorizzazione all’esercizio del ramo oggetto di partecipazione;
3► essere in possesso di almeno uno dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 3.5;
4► essere in possesso del requisito di capacità tecnica-professionale di cui al punto 3.6. L’accertamento dei requisiti avviene secondo quanto indicato al paragrafo n. 4 (“Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione”).
AVVALIMENTO.
13.2 Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, coassicurato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Autorità in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
13.3 ►Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)
13.4 I requisiti di cui ai punti 13.1.1 (iscrizione alla CCIAA) e 13.1.2 (iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione) devono essere posseduti:
a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, o di imprese coassicurate - da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o coassicurate;
b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del Codice, dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.
Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.3 (attestante la capacità economica e finanziaria, consistente nel possesso di capitale sociale versato ovvero fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 25.000.000,00 (euroventicinquemilioni)) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/da costituirsi/GEIE/ aggregazione di imprese di rete/imprese coassicurate, nel suo complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria/delegataria o dall’impresa indicata come tale.
Il possesso del rating indicato, in alternativa, nel medesimo punto, deve essere attestato per l’impresa mandataria.
13.5 Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.4 (attestante la capacità tecnica- professionale), deve essere soddisfatto dall’impresa capogruppo mandataria/delegataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete, o imprese coassicurate.
13.6 Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
13.7 nel caso di consorzi di cui all’art. 34, co. 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 13.1.3 e 13.1.4 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell’art. 277 del Regolamento.
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1 ► Il plico (o i plichi, secondo quanto di seguito indicato) contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12:00 del giorno 21 gennaio 2016 esclusivamente al Garante per la protezione dei dati personali – Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, x. 000 – 00000 Xxxx. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
14.2 E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi presso l’ufficio protocollo dell’Autorità. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. L’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
14.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:
CIG Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi del Garante –
Lotto n. .. (indicare numero del lotto e oggetto, ad es: “Lotto 1 - All Risks Patrimonio mobiliare ed immobiliare”) – Non aprire.
Si precisa che, in caso di partecipazione a più lotti, il plico esterno può essere unico, così come può essere presentata una sola Busta “A”, contenente la documentazione amministrativa. Dovrà invece essere presentata una Busta “B”, contenente l’offerta economica, per ciascun lotto al quale si partecipa; ciascuna Busta “B”, debitamente chiusa e sigillata, dovrà indicare all’esterno, in modo chiaro ed inequivoco, a quale lotto sia riferita, pena l’esclusione dell’offerta.
Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, imprese in coassicurazione) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
14.4 Il plico deve contenere al suo interno due buste – salvo quanto appresso precisato - chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1) A - Documentazione amministrativa;
2) B - Offerta economica.
Nel caso in cui un unico plico contenga anche le offerte economiche per più lotti, queste dovranno essere presentate ciascuna in una busta autonoma e separata, sigillata, e recante le indicazioni descritte, atte all’univoca individuazione del lotto cui l’offerta è riferita.
14.5 ►L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
14.6 ►Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
15. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa
Nella busta A – “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
15.1 domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura; nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
15.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, o di imprese coassicurate, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio/coassicurazione;
15.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
15.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:
a) ►di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale):
►di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale [specificando quale Tribunale ha rilasciato l’autorizzazione ed indicando il numero del provvedimento]; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
(oppure)
►di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale [specificando quale Tribunale ha emesso il decreto e in che data]; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) ►si obbliga verso il concorrente e verso l’Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
ai sensi dell’art. 34 del Codice;
a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b) ►che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c) ►che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice)
(o in alternativa, se presenti condanne)
►tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, xxx comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
d) ►di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
e) ►di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
f) ►di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa Autorità e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
g) ►di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
h) ►che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
i) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
l) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
m) ► che nei propri confronti:
m.1 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del x.xx. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
m.2 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
m.3 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di
adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
m-bis)►che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
m-ter)►di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; m-quater)►ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice:
i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
Si precisa che:
1. ►le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, partecipazione in coassicurazione devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. ►le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi stabili, devono essere
rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. ►le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4. ►l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.
47 d.p.r. 445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
15.3 ►Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. ►indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
b. ►indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
c. ►attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
d. ►attesta che l’impresa è iscritta all’Albo delle imprese di Assicurazione di cui all’art. 14,
comma 4, del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private)
ovvero
►attesta che l’impresa è iscritta agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all’art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni private nel quale risulta l’autorizzazione all’esercizio del Xxxx Xxxxx (ovvero del Ramo Vita Umana, per i concorrenti del lotto n. 5), rilasciata dall’Autorità competente;
15.4 ►attesta il possesso di un capitale sociale versato (ovvero fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 25.000.000,00 (euroventicinquemilioni) per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni (ovvero del Ramo Vita Umana, per le sole imprese partecipanti al lotto n. 5), oppure, in alternativa:
il possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito;
15.5 ► attesta di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio (2012,2013,2014);
15.6 ► in caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. ►dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
b. ►dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) si obbliga verso il concorrente e verso l’Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
c. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
15.7 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP.
I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
15.8 ►Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
1. ►dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. ►accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
15.9 ►documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
15.10 ► (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
15.11 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b. indica le posizioni INPS, INAIL e l’Agenzia delle entrate competente per territorio;
c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, l’Autorità a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure )
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Autorità a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’Autorità si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
d. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato dall’Autorità, accessibile al link : xxxx://xxx.xxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxx ;
e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)
per i consorzi stabili:
15.12 ►atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle
imprese consorziate;
15.13 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
15.14 ► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
15.15 ►dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
15.16 ►atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
15.17 ►dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
15.18 ► dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;
15.19 ►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
15.20 ►dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
15.21 ►dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
15.22 ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
15.23 ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
15.24 ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
16. Contenuto della Busta B – “Offerta economica”
16.1 ►Nella busta B – “Offerta economica” – da presentare con le modalità indicate al paragrafo 14 - deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, che potrà essere predisposta secondo i modelli allegati; l’offerta dovrà contenere, in particolare, i seguenti elementi:
a) ► i prezzi offerti e/o i premi e/o ribassi percentuali da applicare (v. i modelli di offerta allegati);
b) ► la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice.
16.2 ►L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
16.3 All’interno della busta “B - offerta economica”, il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Garante – lotto n. .. CIG …. - Giustificazioni”.
16.4 In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà sempre quello espresso in lettere. In caso di discordanza tra il premio annuo lordo offerto dal concorrente ed il ribasso percentuale indicato prevarrà sempre l’offerta più vantaggiosa per l’Autorità. I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
16.5 La mancata sottoscrizione dell’offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione la stessa che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento, in favore dell’Autorità, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.7 del presente disciplinare.
► In caso di mancata sanatoria l’Autorità procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
17. Procedura di aggiudicazione
17.1. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà, per tutti i lotti, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
17.2. Operazioni di gara
17.2.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’Autorità il giorno 22 gennaio 2016, alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che abbiano presentato offerta oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
17.2.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet dell’Autorità fino al giorno antecedente la data fissata. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei
locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l’Autorità ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.
17.2.3 La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.
17.2.4 La Commissione procederà, poi, in seduta pubblica, al sorteggio ai sensi dell’art. 48 del Codice, per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa in capo ai concorrenti sorteggiati.
17.2.5 Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. Si procederà a partire dal lotto n. 1, fino al lotto n. 5.
17.2.6 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
17.2.7 In caso di parità di prezzo offerto, la Commissione inviterà, seduta stante, i concorrenti che abbiano proposto offerte economiche di uguale ribasso e presenti alle operazioni di gara, ad effettuare un eventuale rilancio previo possesso di procura ad negotia.
17.2.8 In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del X.X. 000/00, nell’ambito della medesima seduta.
17.2.9 La Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame delle offerte economiche presentate ed alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. Successivamente si procederà, secondo quanto descritto al successivo paragrafo 17.4, alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
17.2.10 All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, forma la graduatoria definitiva e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.
17.3. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A
17.3.1 La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta A – “Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono, salvo quanto previsto in tema di regolarizzazione;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, co. 1, lettera c), del Codice (consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
d) a sorteggiare, ai sensi dell’art. 48 comma 1 del Codice, almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 13 e all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti. La verifica del possesso dei requisiti avviene, in tale fase, esclusivamente per le grandi imprese di cui al par. 3.7.4 (art. 13, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180) e sarà effettuata, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6–bis;
e) a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto all’Amministrazione al fine di procedere all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del Codice e dell’art. 8 comma 1 del Regolamento, del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
17.3.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui ai punti 3.5 e 3.6, salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
1) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 3.5 mediante copia dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato ovvero mediante apposita documentazione attestante il possesso del rating richiesto. Resta ferma la facoltà dell’Autorità di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;
2) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 3.6 (tre servizi analoghi a favore di enti pubblici o privati), mediante certificati rilasciati e vistati da PP.AA. o frontespizi di polizza.
La predetta documentazione dovrà essere resa disponibile da parte dei concorrenti sorteggiati ex art.48 del Codice, nonché da parte dei concorrenti o primi e secondi classificati, mediante la procedura di AVCPASS richiamata la precedente punto 17.3.1, lett.d).
17.4. Valutazione dell’offerta economica – contenuto della busta B
17.4.1. La Commissione provvede alla individuazione dei prezzi più bassi in relazione ai singoli lotti.
17.4.2 L’esame e la conseguente valutazione delle offerte anormalmente basse sarà effettuata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/06, sottoponendo contemporaneamente alla verifica di anomalia le migliori offerte, non oltre la quinta; l’Autorità esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile ad assicurare la correttezza delle prestazioni.
17.4.3 Ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici dell’Autorità ovvero della commissione di gara. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:
a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
b) l’Autorità si riserva la facoltà di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
c) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta l’Autorità può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
d) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
e) l’Autorità, se del caso mediante una commissione tecnica o avvalendosi della Commissione di gara, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
f) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
g) l’Autorità, ovvero la commissione, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
h) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l’Autorità convoca l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
i) l’Autorità può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione;
j) l’Autorità esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano gli art. 86, 87 e 88 del Codice e l’art. 121 del Regolamento.
17.4.4 Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato, per ciascun lotto, al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua.
18. Definizione delle controversie
18.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’autorità giudiziaria del foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
19. Trattamento dei dati personali
19.1 Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, si comunica che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti nell’ambito dell’appalto è finalizzato unicamente ad adempiere agli obblighi connessi allo stesso, ed avverrà da parte di soggetti opportunamente incaricati con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove
previsto per l’esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative. L’Impresa aggiudicataria si obbliga a comunicare tempestivamente all’Autorità eventuali soggetti terzi di cui si dovesse avvalere per l’esecuzione del presente contratto.
19.2 Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per adempiere al contratto e la loro mancata indicazione può precludere tale esecuzione. In relazione ai suddetti dati le parti hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste, per quanto riguarda l’Autorità, al Dipartimento risorse umane e strumentali, e per quanto riguarda l’Impresa, al legale rappresentante della medesima.
19.3 Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’impresa aggiudicataria di ciascun lotto sarà nominata responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l’esecuzione dell’appalto.
20. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto
20.1 L’Autorità, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 38 e 48, comma 2, del Codice dei contratti.
20.2 Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
20.3 La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:
a) garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, Iva esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 113, co. 1, del d.lgs. 163/06.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% in caso di possesso della la certificazione del sistema di qualità secondo quanto indicato al precedente par. 11.7. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Autorità;
b) comunicazione ai sensi dell’art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all’esecuzione del servizio.
20.4 L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Autorità, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Autorità medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
20.5 In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti generali o speciali, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
20.6 Ai sensi dell’art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e dell’art. 7 della Tabella allegata al
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contratto sarà registrato in caso d’uso; la relativa imposta di bollo è compenetrata nelle imposte da corrispondere ai sensi della citata legge n. 1216/1961.
20.7 Si precisa che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 cit., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
21. Xxxxxxxx broker
21.1 L’Autorità dichiara di aver attualmente in essere un contratto per la consulenza delle polizze assicurative con la Marsh S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del d. lgs. 209/2005 e s. m.i.
21.2 La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. La provvigione a favore del Broker è nella misura del 4,90% del premio imponibile.
21.3 Tenuto conto che il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio si concluderà nel xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx contratti, l’Autorità comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, qualora aggiudicato.
21.4 In tal caso il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far data dalla scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell’appalto, senza che la Società possa opporre eccezione alcuna.