LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO UBI NON CONSUMATORI
LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO UBI NON CONSUMATORI
NORME CONTRATTUALI
Avvertenza
Il testo qui pubblicato comprende:
• le norme contrattuali risultanti dalle modifiche unilaterali proposte con la comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo datata 15 gennaio 2021, alla quale si rinvia per ogni effetto di legge;
• le altre norme presenti nel contratto utilizzato da Intesa Sanpaolo; esse contengono in parte disposizioni analoghe del contratto fra UBI Banca e il cliente, in parte disposizioni non presenti nel contratto fra UBI Banca e il cliente.
Intesa Sanpaolo applicherà anche queste altre norme in quanto non sfavorevoli per il cliente rispetto a quanto risultante dal contratto fra UBI Banca e il cliente stesso.
Ricordiamo che il cliente ha diritto di recedere dal contratto oggetto delle proposte di modifiche unilaterali secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo.
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Articolo 1. Definizioni
Carta | Carta rilasciata dalla Banca (facoltativa) utilizzabile, al posto del Libretto, per effettuare prelievi di contante e/o versamenti presso gli sportelli automatici abilitati delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo |
Deposito | Deposito di denaro |
Libretto | Libretto di Deposito a risparmio nominativo collegato al Deposito, intestato ai medesimi titolari del Deposito |
Filiale | Filiale della Banca che emette il Libretto |
Articolo 2. Apertura del Deposito di denaro ed emissione del Libretto
1. Il Libretto è emesso dalla Banca a seguito dell’apertura di un Deposito di denaro. L’intestazione o cointestazione del Deposito è riportata sul Libretto, che costituisce documento di legittimazione per l’effettuazione di operazioni sul Deposito.
2. Se il Libretto è cointestato, i cointestatari indicano nel contratto se intendono operare congiuntamente (firme congiunte) oppure separatamente (firme disgiunte).
Articolo 3. Duplicato del Libretto
1. In caso di smarrimento, distruzione o furto del Libretto, il Cliente, o eventualmente chi sia legittimamente subentrato al medesimo, deve farne denuncia scritta alla Filiale che ha emesso il Libretto, conformandosi alle disposizioni di legge.
Articolo 4. Libretto cointestato con firme congiunte
1. Quando il Libretto è cointestato con firme congiunte, i cointestatari devono effettuare congiuntamente qualsiasi operazione, compreso il recesso dal contratto con estinzione del Libretto. Anche la richiesta della Carta deve essere autorizzata congiuntamente da tutti i cointestatari.
Articolo 5. Libretto cointestato con firme disgiunte
1. Quando il Libretto è cointestato con firme disgiunte, ciascun cointestatario può effettuare separatamente qualsiasi operazione, compreso il recesso dal contratto con estinzione del Libretto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Anche la richiesta della Carta può essere fatta separatamente da ciascun cointestatario. Il cointestatario che recede o richiede una Carta, deve informare tempestivamente gli altri cointestatari.
2. La facoltà di firme disgiunte può essere modificata o revocata solo con comunicazione scritta alla Banca firmata da tutti i cointestatari.
3. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del Libretto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporne separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed al legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell’operatività con firme disgiunte.
Articolo 6. Conferimento del potere di rappresentanza
1. Il Cliente deve indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca, precisando gli eventuali limiti del potere conferito. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, possono operare con firme disgiunte.
2. Quando il Libretto è intestato a più soggetti, le persone autorizzate devono essere nominate da tutti i cointestatari.
3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a rappresentare il Cliente non determina la revoca implicita di precedenti autorizzazioni.
Articolo 7. Cessazione e modifica del potere di rappresentanza
1. La revoca e la modifica del potere conferito alle persone autorizzate, o la rinuncia da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca e sono opponibili alla Banca stessa trascorso un giorno lavorativo da quello di ricezione della comunicazione e ciò anche quando tali atti siano stati resi di pubblica ragione.
2. La morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente determinano la cessazione del potere di rappresentanza e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.
3. Quando il Libretto è intestato a più persone:
• la revoca del potere di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Il cointestatario che dispone la revoca deve informare tempestivamente gli altri cointestatari e la persona cui è revocata la rappresentanza;
• la morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatari non determina la cessazione del potere di rappresentanza.
Articolo 8. Operazioni effettuabili sul Deposito
1. Sul Deposito possono essere effettuate le seguenti operazioni previa presentazione del Libretto:
• versamenti e prelievi di contante in contanti presso le filiali abilitate della Banca;
• versamento di assegni e vaglia presso le filiali abilitate della Banca. Tale operazione è regolata dal successivo articolo 9. L’elenco delle filiali abilitate è consultabile sul sito internet della Banca.
2. Sul Deposito possono essere effettuate le seguenti operazioni anche senza contestuale presentazione del Libretto:
• versamenti di contante, assegni e vaglia tramite Carta presso gli sportelli automatici abilitati delle banche del Gruppo
• prelievi di contante tramite Carta presso gli sportelli automatici delle banche del Gruppo;
• accredito di stipendi, pensioni o, in generale, di bonifici disposti da terzi;
• addebito di ordini di bonifico conferiti alla Banca dal Cliente, eccetto ordini permanenti di bonifico , e di altri ordini di pagamento disposti dal Cliente rientranti nelle tipologie indicate nel Foglio Informativo .
3. Le operazioni di prelievo di contante e addebito sono consentite dalla Banca a condizione che sul Deposito vi sia disponibilità sufficiente e che il Deposito non sia oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscono l’utilizzo.
Le operazioni indicate nel comma 2 sono registrate dalla Banca nei propri archivi e sono accreditate o addebitate sul Deposito nei termini indicati nel contratto. Tali operazioni sono annotate sul Libretto in occasione della prima presentazione del Libretto stesso presso una delle filiali della Banca.
Articolo 9. Operazioni effettuabili sul Deposito: versamento di assegni e vaglia
1. In caso di versamento sul Deposito di assegni tratti o emessi in Italia - bancari, circolari o postali – o vaglia, l’accredito dei titoli avviene con riserva di verifica e salvo buon fine.
2. L’importo dei titoli è reso disponibile appena decorsi i termini di disponibilità economica indicati in contratto; la valuta applicata all'accredito determina unicamente la decorrenza degli interessi senza attribuire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità economica dell'importo. Prima della scadenza dei termini di disponibilità giuridica indicati in contratto, la Banca ha il diritto di addebitare sul Deposito l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.
3. Le operazioni di versamento di titoli soggetti ai termini di disponibilità giuridica ai sensi del comma precedente sono efficaci solo dopo il decorso di tali termini, ancorché le medesime operazioni siano annotate sul Libretto contestualmente al versamento del titolo.
Articolo 10. Prova delle operazioni effettuate sul Deposito
1. L’annotazione delle operazioni sul Libretto, firmata da un operatore della Banca, costituisce prova dell’operazione medesima secondo quanto stabilito dalla legge (art. 1835 cod. civ.).
2. L’esecuzione delle operazioni indicate nel comma 2 dell’articolo 8 è comprovata, nel periodo compreso tra la loro esecuzione e la successiva annotazione sul Libretto, dalle registrazioni effettuate dalla Banca.
3. I riepiloghi delle operazioni effettuate sul Deposito, inviati periodicamente dalla Banca al Cliente, non sostituiscono il regime di prova indicato nel precedente comma 1.
Articolo 11. Regolamento periodico di interessi, commissioni, spese e oneri
1. Il regolamento degli interessi commissioni, spese e oneri, anche fiscali (cosiddetta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche del contratto. Il saldo risultante alla chiusura contabile produce interessi secondo la misura indicata nelle condizioni economiche; dopo la capitalizzazione, gli interessi sono annotati sul Libretto in occasione della prima presentazione del Libretto stesso.
2. Se alla chiusura contabile le spese da addebitare risultano di importo superiore a quello degli interessi da accreditare, la Banca si limita ad addebitare le spese in misura pari agli interessi da accreditare, evitando in tal modo che in occasione delle periodiche chiusure contabili possa determinarsi una diminuzione del saldo creditore.
Articolo 12. Recesso
1. Il recesso del Cliente avviene previa presentazione del Libretto che viene ritirato dalla Banca per l’estinzione.
2. Il recesso della Banca è comunicato al Cliente per iscritto con preavviso di due mesi, se il Cliente è consumatore, di 10 giorni se è non consumatore. Tuttavia, nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta al Cliente.
3. Alla data di efficacia del recesso, la Banca procede al calcolo del saldo di chiusura non appena disponga dei dati di tutte le operazioni effettuate dal Cliente sul Deposito.
Articolo 13. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
2. Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Articolo 14. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.
2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria;
4. La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Articolo 15. Foro competente - Legge applicabile – Lingua del contratto – Copia del contratto-Sanzioni
1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto si applica il Foro indicato nel documento contrattuale originariamente sottoscritto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente stesso.
2. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
3. La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.
4. Il Cliente ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del contratto in vigore.
5. 15.5 Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 32 e ss. del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e xx. xxx X. Xxx. x. 000/0000 (Xxxxx Unico Bancario).
SERVIZI DI PAGAMENTO SOTTOSEZIONE (A) - NORME GENERALI
Articolo 16. Definizioni
1. Nella sezione Servizi di pagamento si intende per:
(a) Beneficiario: soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Deposito;
(b) Identificativo Unico: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un Deposito interessato dall’operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);
(c) Giorno Lavorativo: un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
(d) Paese E.E.A.: Stato appartenente all’Area Economica Europea; ne fanno parte gli Stati dell’Unione Europea nonchè Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
(e) Pagamento: operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Deposito; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all’art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo n. 11/2010, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari;
(f) Pagamento in divisa Extra E.E.A. Pagamento a debito o a credito (incluso il versamento di contante) del Deposito in una divisa diversa dall’euro o da quella di un Paese E.E.A. ove anche l’altro Prestatore di servizi di pagamento coinvolto è situato in un Paese E.E.A (ad esempio, Pagamento in dollari a credito del Deposito se il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è situato in Paese E.E.A.; Pagamento in dollari a debito del Deposito se il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è situato in Paese E.E.A.);
(g) Pagamento Paese Extra E.E.A.: Pagamento a debito o a credito del Deposito in tutte le divise ove l’altro Prestatore di servizi di pagamento coinvolto non è situato in un Paese E.E.A (ad esempio, Pagamento in euro a credito del Deposito se il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è situato negli Stati Uniti d’America; Pagamento in dollari a debito del Deposito se il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è situato negli Stati Uniti d’America);
(h) Pagatore: soggetto che effettua un Pagamento a credito del Deposito;
(i) Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario: il prestatore di servizi di pagamento (PSP) scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca.
(j) Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore: il prestatore di servizi di pagamento (PSP) scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca
(k) Terza parte: prestatore di servizi di pagamento, diverso dalla Banca, che presta servizi di informazione sui conti.
Articolo 17. Ambito di applicazione
1. Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento relativi al Deposito:
a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Deposito;
b) Pagamenti a credito del Deposito, incluso il versamento di contante.
2. Le norme delle sottosezioni (A), (B), (C) e si applicano ai Pagamenti in Euro e in una delle divise dei Paesi E.E.A diverse dall’Euro quando:
- il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a)
- o il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore per i servizi di cui al comma 1 sub b)
è situato in un Paese E.E.A. Relativamente al servizio Bonifico Europeo Unico Area SEPA(BEU) tali norme si applicano anche per i Pagamenti in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario oppure, a seconda dei casi, del Pagatore, è situato in uno degli altri Paesi indicati nel Foglio Informativo.17.3 Per i Pagamenti di cui al comma precedente, i soggetti rientranti nella categoria delle “microimprese” di cui al Decreto Legislativo n. 11/2010, sono equiparati ai consumatori.
3. Le norme della sottosezione (D) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. e ai Pagamenti Paese Extra E.E.A..
Le norme della sottosezione (E) si applicano nel caso in cui il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si avvalga dei servizi di informazioni sui conti prestati da una Terza Parte relativamente al Deposito.
Articolo 18. Esecuzione dei Pagamenti
1. Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:
- nell’ordine di Pagamento il Deposito sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
- gli altri dati necessari per l’esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori.
2. Per i Pagamenti a debito del Deposito occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l’esecuzione integrale dell’operazione e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà pertanto effettuata un’esecuzione parziale del Pagamento.
3. Se nell’ordine è stato indicato l’Identificativo Unico, l’esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.
4. L'importo dei Pagamenti in valuta estera effettuati dal Cliente è addebitato sul Deposito previa conversione in euro al cambio pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione dell’operazione. Con analoga modalità di conversione sono accreditati sul Deposito i versamenti e i bonifici disposti da terzi in valuta estera.
Articolo 19. Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca
1. La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.
2. In caso di sospensione o di rifiuto la Banca comunica telefonicamente o tramite posta elettronica le informazioni sulla mancata esecuzione e le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento.
3. In caso di sospensione, ai fini dell’esecuzione, l’ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.
Articolo 20. Richiesta di rettifica
1. Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente può richiederne la rettifica.
2. Se il Cliente è consumatore, la richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca per iscritto, senza indugio non appena egli è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto. In ogni caso, la richiesta di rettifica deve essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.
3. Se il Cliente è non consumatore, il termine è di 60 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto movimenti annuo del Deposito.
Articolo 21. Pagamenti non autorizzati
1. Se il Pagamento risulta non autorizzato, la Banca - entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui prende atto del Pagamento, o riceve la richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 20 - riporta il Deposito nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo, salvo che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella di addebito dell’importo sul Deposito. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato, ripristinando la situazione del Deposito come se l’operazione di rimborso non avesse avuto luogo.
Articolo 22. Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti
1. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Deposito, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare:
- che la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente;
- oppure che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario ha ricevuto l’importo del Pagamento nel termine indicato dall’art. 32;
- oppure che ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
2. Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l’importo del Pagamento è stato già addebitato sul Deposito, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell’art. 20, la Banca ripristina la situazione del Deposito come se l’addebito non avesse avuto luogo; applicando una data valuta non successiva a quella di addebito sul Deposito dell’importo del Pagamento
3. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Deposito, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l’importo del Pagamento dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l’importo del Pagamento.
4. La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
5. Il presente articolo non si applica ai clienti non consumatori.
Articolo 23. Imputazione delle spese del Pagamento
1. Il Cliente non può disporre:
- l’addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca
- né l’addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.
2. Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.
Articolo 24. Comunicazione della avvenuta esecuzione
1. I Pagamenti eseguiti sono comunicati dalla Banca al Cliente mediante annotazione degli stessi sul Libretto previa presentazione del medesimo presso una filiale.
Articolo 25. Recesso dai servizi di Pagamento
1. Il Cliente e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente sezione secondo quanto previsto dall’articolo 12. L’esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Deposito.
Articolo 26. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione Servizi di Pagamento e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.
2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126–sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce e
3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente e riguarda i tassi di interesse, il Cliente ne è informato nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Deposito inviate dalla Banca.
4. Se il Cliente è non consumatore:
- il comma 2 non si applica;
- la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal servizio di pagamento cui la modifica si riferisce;
Articolo 26bis. Consenso del Cliente all’accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali
26bis.1 Il Cliente presta il proprio consenso all’accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto.
SOTTOSEZIONE (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL DEPOSITO
Articolo 27. Caratteristiche
1. La presente sottosezione si applica ai Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Deposito attraverso un apposito ordine alla Banca (ad es. bonifici).
2. I tipi di Pagamento consentiti sul Deposito e le relative caratteristiche sono descritte nei Fogli Informativi.
Articolo 28. Ordine di Pagamento
1. L’ordine di Pagamento è impartito allo sportello mediante presentazione – a seconda del tipo di Pagamento richiesto – di un modulo predisposto dalla Banca o dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l’ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.
Articolo 29. Dati necessari per l’esecuzione del Pagamento
1. A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l’indicazione sull’ordine da parte del Cliente:
- dell’Identificativo Unico e/o
- di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l’ordine di Pagamento.
Articolo 30. Ricezione dell’ordine
1. L’ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.
2. Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l’ordine si considera ricevuto due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l’accredito al Prestatore di servizi di Pagamento del Beneficiario.
3. Dalla data di ricezione dell’ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Deposito.
4. La Banca può, dal momento della presentazione dell’ordine con data futura, rendere indisponibile l’importo necessario all’esecuzione del Pagamento.
Articolo 31. Revoca dell’ordine
1. L’ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura oppure che la Banca vi consenta.
2. L’ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all’art. 30, comma 2,
3. La revoca deve essere richiesta per iscritto in Filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.
Articolo 32. Tempi di esecuzione del Pagamento
1. L’ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell’art. 30.
2. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i Pagamenti in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversa dall’Euro l’importo è accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell’art. 30.
SOTTOSEZIONE (C) - PAGAMENTI A CREDITO DEL DEPOSITO
Articolo 33. Termini di accredito
1. L’importo del Pagamento è accreditato sul Deposito non appena l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
2. Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall’euro, il relativo importo è accreditato sul Deposito, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
SOTTOSEZIONE (D) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A.
Articolo 34. Necessità del preventivo accordo della Banca - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti
1. I Pagamenti in divisa extra E.E.A. e i Pagamenti Paese Extra E.E.A. devono essere prima concordati tra Banca e Cliente.
2. Ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (ad eccezione del comma 2)
3. Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (ad eccezione del comma 2).
Articolo 35. Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.
1. A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 20, se è dimostrata la responsabilità della Banca:
- in caso di mancato Pagamento a debito del Deposito, la Banca rimborsa al Cliente l’eventuale importo addebitato;
- in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento, la Banca effettua la rettifica.
2. In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Deposito, la Banca, se è dimostrata la sua responsabilità, accredita sul Deposito l’importo del Pagamento.
Articolo 36. Pagamenti disposti dal Cliente con data futura
1. Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario in una determinata data futura; nel Foglio Informativo è indicato per ciascun tipo di Pagamento quando la Banca, indipendentemente dalla data di presentazione, considera ricevuto l’ordine.
Articolo 37. Revoca dell’ordine di Pagamento
1. L’ordine di Pagamento con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell’art. 36.
2. Si applicano i commi 1 e 3 dell’art. 31.
Articolo 38. Esecuzione del Pagamento
1. Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per:
- l’accredito al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario dell’importo del Pagamento a debito del Deposito;
- l’accredito sul Deposito dell’importo del Pagamento in divisa Extra E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall’euro o dalla divisa di un Paese E.E.A..
2. In caso di Pagamento Paese Extra E.E.A. in euro o in una divisa di un Paese E.E.A. a credito del Conto si applica l’art. 33.
SOTTOSEZIONE (E) - TERZA PARTE – SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI
Articolo 39. Servizi di informazione sui conti
39.1 Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Deposito se ricorrono le seguenti condizioni :
- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite Internet cui il Deposito è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- per ogni sessione di comunicazione la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca, in conformità alla normativa applicabile.
39.2 Le informazioni sul Deposito che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.
39.3 La Banca può rifiutare l’accesso al Deposito alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Deposito stesso da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, La Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. La Banca consente l’accesso al Deposito alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
39.4 In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l’accesso al Deposito alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida del servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Deposito è collegato.
39.5La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.