Contratto di Assicurazione Morte ed Invalidità Permanente derivante da Infortunio.
Zurich Tutti Protetti Assicurazioni Speciali
Contratto di Assicurazione Morte ed Invalidità Permanente derivante da Infortunio.
Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 10.2018
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2019
• Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 01.2019
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Contratto di Assicurazione Morte ed Invalidità Permanente derivante da infortunio
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Zurich Insurance plc Zurich Tutti Protetti
Rappresentanza Generale per l’Italia Assicurazioni Speciali
Zurich Insurance plc - Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura il rischio di morte o invalidità permanente a seguito di infortunio. La copertura e' indirizzata ad associazioni di volontariato, società sportive a livello dilettantisco amatoriale , scuole escluse le università, ad iscritti e/o aderenti alla Contraente che possano subire un infortunio durante , dei corsi di formazione, riunioni , assemblee associative, grest e centri estivi.
Che cosa è assicurato?
Garanzia “caso morte”: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo ai beneficiari designati in caso di morte dell’assicurato derivante da infortunio e se, a seguito di affogamento o di incidente, il corpo dell’assicurato non viene più ritrovato.
Garanzia “caso invalidità permanente”: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo (in percentuale alla somma assicurata in polizza) all’assicurato in caso di invalidità permanente derivante da infortunio.
Garanzia “spese di cura”: Zurich, a seguito di infortunio certificato dal pronto soccorso, rimborsa le spese sanitarie effettivamente sostenute dall’assicurato.
E' possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze come:
Associazioni di Volontariato rivolto per 1) assistenza domiciliare e accompagnatori, 2) la crocerossa, 3) la protezione civile.
Società sportive e Tornei (a livello dilettantistico / amatoriale) Scuole escluse le Università Rischi Speciali, per corsi di formazione , assemblee, attività ludico ricreative, viaggi culturali , grest/oratori e centri estivi .
Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.
Che cosa non è assicurato?
Danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato (art.1917 del Codice Civile).
Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
Non sono assicurabili (i) le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, insulinodipendenza; (ii) le persone non residenti in Italia; (iii) chi ha più di 80 anni.
Infarti ed ernie.
alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolga tale attività sportiva a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o di ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo e sci alpinismo, bunging jumping, bobsleigh (guidoslitta), bob, skeleton (slittino), immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e sports aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri);
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni conseguenti:
alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’assicurato svolga tale attività sportiva a livello professionistico o a carattere internazionale;
all’esercizio delle seguenti discipline sportive svolte anche a carattere ricreativo: alpinismo, pugilato, lotta, football, sci, atletica pesante, immersione, paracadutismo, bunging jumping, parapendio, bob;
a stato di ubriachezza, quando l’assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore; all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.
Sono altresì esclusi:
gli infortuni occorsi a seguito di terremoto, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fatti di guerra nonché quelli accorsi a seguito di trasformazioni dirette dell’atomo.
modello P.2518.DIP - ed. 10.2018
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Ultimo aggiornamento: ottobre 2018
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per gli infortuni avvenuti in ogni paese del mondo con l’intesa che gli accertamenti del grado di invalidità permanente nonché la liquidazione dei relativi sinistri saranno fatti in Italia e in valuta italiana.
Che obblighi ho?
• Alla sottoscrizione del contratto il contraente/assicurato deve fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e comunque informare Zurich di qualsiasi modifica del contratto.
• Il contraente/assicurato deve comunicare immediatamente a Zurich l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo.
• Il contraente ha l’obbligo di consegnare a ciascun assicurato al momento dell’inclusione di ogni persona nella garanzia prestata dal presente contratto, le condizioni di assicurazione che regolano la copertura.
Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato dal contraente all’intermediario o a Zurich tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell’importo massimo stabilito dalla legge. Il premio, comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto anche se sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. L’assicurazione ha periodicità annuale e si rinnova tacitamente alla scadenza per il periodo di un anno e così successivamente.
In caso di mancato pagamento dei premi e passati 30 giorni, Zurich sospenderà la copertura assicurativa fino a quando non verranno regolarizzati i pagamenti, la copertura assicurativa riprenderà dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Come posso disdire la polizza?
Il contraente può disdire la polizza inviando a Zurich lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.
Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il contraente e/o Zurich possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all’intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata.
modello P.2518.DIP - ed. 10.2018
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Ultimo aggiornamento: ottobre 2018
Contratto di Assicurazione Morte ed Invalidità Permanente derivante da infortunio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia Zurich Tutti Protetti Assicurazioni Speciali
Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: xxx.xxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di
euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx/XXXXXxxxxx.xxx.
Di seguito l’ammontare del:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’MCR: 2.487 milioni di euro
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
ESTENSIONI | |
GARANZIA “Associazioni di volontariato” | |
Oggetto dell’assicurazione | • L’assicurazione vale per gli Infortuni che in qualità di volontari aderenti alla Associazione contraente, subiscano esclusivamente durante l’esplicazione delle attività: - assistenza domiciliare, accompagnatori; croce rossa; protezione civile. |
Spese di cura | • A seguito di infortunio certificato da pronto soccorso indennizzabile a termini di polizza Zurich rimborsa le spese effettivamente sostenute dall’assicurato e da lui denunciate a Zurich entro 180 giorni dall’infortunio per: (i) accertamenti diagnostici; (ii) medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni. Sono escluse dal rimborso le spese per l’acquisto degli apparecchi protesici in genere, salvo quelli applicati durante l’intervento. |
GARANZIA “Società sportive (a livello dilettantistico/amatoriale) e tornei” | |
Oggetto dell’assicurazione | • l’assicurazione riguarda anche gli eventuali Infortuni occorsi durante l’uso degli ordinari mezzi di locomozione terrestri (non guidati dagli assicurati) per trasferirsi sui campi di gioco, in quanto però tali mezzi vengano usati dagli assicurati collettivamente e non isolatamente. |
modello P.2518.DPA - ed. 01.2019
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Ultimo aggiornamento: gennaio 2019
Spese di cura | • A seguito di infortunio certificato da pronto soccorso indennizzabile a termini di polizza Zurich rimborsa le spese effettivamente sostenute dall’assicurato e da lui denunciate a Zurich entro 180 giorni dall’infortunio per: (i) accertamenti diagnostici; (ii) medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni. Sono escluse dal rimborso le spese per l’acquisto degli apparecchi protesici in genere, salvo quelli applicati durante l’intervento. |
GARANZIA “Scuole (escluse università)” | |
Oggetto dell’assicurazione | • L’assicurazione vale per gli Infortuni che gli alunni ed il personale docente (compresi operatori esterni) e non docente possano subire durante le lezioni od in qualsiasi altro momento della loro permanenza nell’ambito della scuola o mentre, con la scorta di apposito personale trattandosi di alunni, compiono il tragitto per recarsi a scuole distaccate e viceversa, nonché durante il tragitto casa scuola e viceversa (limitatamente ad un’ora prima ed un’ora dopo l’inizio ed il termine delle lezioni), e comunque in occasione di ogni attività scolastica prevista dal programma di studi ovvero dai Decreti Delegati, quali: visite aziendali, settimane bianche, gite in genere, tornei di calcio ed attività sportive promosse dalla scuola, comprese le esercitazioni interne ed esterne degli alunni. |
Spese di cura | • A seguito di infortunio certificato da pronto soccorso indennizzabile a termini di polizza Zurich rimborsa le spese effettivamente sostenute dall’assicurato e da lui denunciate a Zurich entro 180 giorni dall’infortunio per: • (i) accertamenti diagnostici; (ii) medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni. Sono escluse dal rimborso le spese per l’acquisto degli apparecchi protesici in genere, salvo quelli applicati durante l’intervento. |
GARANZIA “Rischi speciali” | |
Oggetto dell’assicurazione | • La garanzia è prestata nei confronti degli assicurati per gli infortuni che, in qualità di iscritti e/o aderenti all’ente contraente, subiscano esclusivamente durante l’esplicazione delle attività sotto elencate (a titolo esemplificativo e non esaustivo) e più precisamente: (i) corsi di formazione ed aggiornamento, riunioni ed assemblee associative e/o di rappresentanza limitatamente agli infortuni occorsi all’interno dei locali ove si svolgono; (ii) attività ludico - ricreative culturali all’interno e all’esterno di oratori, sale pubbliche e/o private limitatamente agli infortuni occorsi all’interno dei locali ove si svolgono tali attività; (iii) viaggi ricreativi e/o culturali limitatamente agli infortuni occorsi durante il viaggio/gita inclusi gli infortuni durante il trasferimento dall’abitazione al luogo di destinazione e viceversa; (iv) colonie estive/grest/centri estivi limitatamente agli infortuni che dovessero occorrere ai partecipanti alla colonia organizzata dalla contraente. |
Spese di cura | • A seguito di infortunio certificato da pronto soccorso indennizzabile a termini di polizza Zurich rimborsa le spese effettivamente sostenute dall’assicurato e da lui denunciate a Zurich entro 180 giorni dall’infortunio per: • (i) accertamenti diagnostici; (ii) medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni. Sono escluse dal rimborso le spese per l’acquisto degli apparecchi protesici in genere, salvo quelli applicati durante l’intervento. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Criteri di indennizzabilità | Quanto imputabile a – e/o aggravato da – condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute di una persona non fisicamente integra e sana; il maggior pregiudizio derivante da aggravamenti relativi all’infortunio denunciato, sopraggiunti successivamente alla liquidazione dello stesso. |
Garanzie aggiuntive | Con riferimento ai capitoli normativi “Società sportive (a livello dilettantistico/amatoriale) e tornei” e “Associazioni di volontariato”: infortuni conseguenti all’uso di mezzi aerei. |
Ci sono limiti di copertura? | |
GARANZIA “ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO” | |
Diaria da ricovero | • Zurich riconosce la diaria assicurata in polizza per un periodo non superiore a 30 giorni per sinistro, con il massimo per più sinistri di 90 giorni per anno assicurativo. Il giorno di dimissione dell’assicurato dall’istituto di cura non è computato agli effetti della presente garanzia. |
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Invalidità permanente | • Limitatamente ai Volontari “croce rossa”; “protezione civile”, non sarà riconosciuto l’indennizzo quando l’Invalidità permanente sia uguale o inferiore al 5%; se invece essa risulterà superiore al 5%, l’indennizzo sarà corrisposto per la parte eccedente. |
GARANZIA “ SOCIETÀ SPORTIVE (A LIVELLO DILETTANTISTICO/AMATORIALE) E TORNEI” | |
Oggetto dell’assicurazione | • La garanzia è limitata agli Infortuni dai quali gli assicurati fossero colpiti durante la partecipazione a regolari competizioni agonistiche ed agli allenamenti relativi alla disciplina sportiva riportata nel frontespizio di polizza svolta a livello dilettantistico/amatoriale. |
Invalidità permanente | • Limitatamente a calcio, calcetto, ciclismo, pallacanestro, ginnastica, sport equestri, tuffi, pentathlon moderno, hockey in genere, rugby, sci, non sarà riconosciuto l’indennizzo quando l’Invalidità permanente sia uguale o inferiore al 5%; se invece essa risulterà superiore al 5%, l’indennità sarà corrisposto per la parte eccedente. |
Diaria da ricovero | • Zurich riconosce la diaria assicurata in polizza per un periodo non superiore a 30 giorni per sinistro, con il massimo per più sinistri di 90 giorni per anno assicurativo. Il giorno di dimissione dell’assicurato dall’istituto di cura non è computato agli effetti della presente garanzia. |
GARANZIA “SCUOLE (ESCLUSE UNIVERSITÀ) | |
Diaria da ricovero | • Zurich riconosce la diaria da ricovero indicata in polizza fino ad un massimo di 365 giorni per sinistro. Il giorno di dimissione dell’assicurato dall’ospedale o dalla casa di cura non viene computato agli effetti della presente garanzia. |
Invalidità permanente | • Zurich non riconoscerà l’indennizzo quando l’Invalidità permanente sia uguale o inferiore al 3% dell’Invalidità Permanente Totale; se invece risulterà superiore al 3% ma inferiore al 20%, l’indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente il 3%; nel caso in cui l’invalidità sia superiore al 20%, l’indennizzo sarà corrisposto interamente. |
GARANZIA “RISCHI SPECIALI” | |
Diaria da ricovero | • Zurich riconosce la diaria assicurata in polizza per un periodo non superiore a 30 giorni per sinistro, con il massimo per più sinistri di 90 giorni per anno assicurativo. Il giorno di dimissione dell’Assicurato dall’Istituto di cura non è computato agli effetti della presente garanzia. |
Invalidità permanente | • Zurich non riconoscerà l’indennizzo quando l’Invalidità permanente sia uguale o inferiore al 3% dell’Invalidità Permanente Totale; se invece risulterà superiore al 3% ma inferiore al 20%, l’indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente il 3%; nel caso in cui l’invalidità sia superiore al 20%, l’indennizzo sarà corrisposto interamente. |
Garanzia “Associazioni di volontariato” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia “Società sportive (a livello dilettantistico/ amatoriale) e tornei” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx/scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Trattamenti fisioterapici | 10% | Massimale annuo ridotto del 50% |
Spese di cura | 10% | Minimo di 100 euro per ogni sinistro |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx | - | 7.500.000 euro |
Garanzia | Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Trattamenti fisioterapici | 10% | Massimale annuo ridotto del 50% |
Spese di cura | 10% | Minimo di 100 euro per ogni sinistro |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx | - | 7.500.000 euro |
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Garanzia “Scuole (escluse università)” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia “Rischi speciali” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Il Contraente o l’Assicurato deve denunciare il sinistro per iscritto all’Intermediario assicurativo di riferimento o alla Zurich entro 5 giorni dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente o l’Assicurato o i suoi eredi o aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità e, comunque, non oltre 1 anno dalla data di cessazione della polizza. La denuncia deve contenere la descrizione dell’infortunio, con indicazione delle cause, luogo, giorno e ora dell’evento e deve avere allegato il certificato medico con prognosi sulla ripresa del lavoro (anche parziale) o delle ordinarie occupazioni. Successivamente occorre documentare il decorso dell’infortunio, sempre con certificati medici, e inviare quello ultimativo di guarigione attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti. Si deve rilasciare eventuale documentazione di inchieste e/o indagini ufficiali e/o altri procedimenti giudiziari e/o accertamenti di ogni genere in essere e/o conclusi presso le Pubbliche Autorità Competenti sulle circostanze del sinistro. Se la denuncia viene inoltrata con ritardo ingiustificato, Zurich riconosce l’inabilità temporanea dal giorno successivo a detta denuncia, sempre che la stessa sia assicurata. Eventuali prolungamenti di inabilità temporanea devono essere comunicati con tempestività con invio del relativo certificato. In caso di Infortunio che comporti il decesso dell’Assicurato o se detto decesso sopravvenga durante il periodo di cura deve esserne data immediata comunicazione all’Intermediario assicurativo di riferimento o a Zurich unitamente alla documentazione richiamata in polizza. |
Garanzia | Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Spese di cura | 10% | Minimo di 100 euro per ogni sinistro |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx | - | 7.500.000 euro |
Protesi dentarie | 10% | 1.000,00 euro, con il massimo di euro 250,00 per dente Minimo 100 euro per ogni sinistro |
Acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, reso necessario da un danno oculare che sia la conseguenza diretta ed esclusiva dell’Infortunio e sempre che la relativa spesa venga sostenuta entro un anno dal giorno dell’Infortunio stesso, con l’esclusione dei soggetti già portatori di lenti | 10% | 300,00 euro minimo di 100 euro per ogni sinistro |
Trasporto dal luogo dell’Infortunio all’ospedale o verso case di cura per il pronto soccorso | - | 750,00 euro |
Garanzia | Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Trattamenti fisioterapici | 10% | Massimale annuo ridotto del 50% |
Spese di cura | 10% | Minimo di 100 euro per ogni sinistro |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx | - | 7.500.000 euro |
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In caso di decesso per cause diverse dall’Infortunio prima di qualsiasi accertamento sull’Invalidità permanente, gli eredi o gli aventi diritto devono provare l’avvenuta stabilizzazione di postumi invalidanti e l’assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto all’Infortunio mediante la documentazione indicata in polizza. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento del sinistro Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazione medica, ricevute o fatture di pagamento in originale), espletate tutte le indagini e verificata la validità delle garanzie, Zurich effettua il pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall’Assicurato. In caso di disaccordo fra le parti sulla natura, sulle conseguenze delle lesioni o sull’ammontare dell’indennizzo si può dar corso ad un Collegio medico. In attesa dell’esito di detto Xxxxxxxx Zurich effettua il pagamento dell’indennizzo stimato, salvo conguaglio all’esito dello stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Per il pagamento del premio l’associato potrà scegliere una delle seguenti formule. A. Assicurazione in base alle persone indicate per nominativo: il contraente dovrà dare comunicazione scritta delle inclusioni e/o esclusioni delle persone indicate per nominativo a Zurich o all’intermediario assicurativo al quale è stata assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata o telefax. In tale comunicazione dovranno essere indicate le generalità dell’assicurato (nome, cognome, data di nascita, attività professionale ed eventuali eredi designati), nonché la data di inclusione o di esclusione, che in nessun caso potrà essere antecedente a quella risultante dal giorno di spedizione della suddetta comunicazione. B. Assicurazione in forma anonima a capitali fissi: la copertura decorre dalle ore 24.00 della data di inizio del rapporto indicata nei suddetti libri. Entro novanta giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o del minor periodo di durata del contratto, il contraente è tenuto a comunicare a Zurich le movimentazioni degli assicurati, affinchè la compagnia stessa possa procedere all’emissione della appendice di regolazione del premio definitivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro trenta giorni dalla relativa comunicazione di Zurich al contraente. La regolazione delle differenze passive non è prevista Se il contraente non effettua nei termini prescritti (i) la comunicazione dei dati anzidetti necessari all’emissione da parte di Zurich dell’appendice di regolazione, ovvero (ii) il pagamento della differenza attiva dovuta, Zurich può fissargli un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva. Resta comunque inteso che in entrambi i casi di cui ai punti (i) e (ii) che precedono in caso di sinistro, liquidabile ai sensi di polizza, il risarcimento/pagamento dell’indennizzo verrà effettuato da Zurich in base alla regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. C. Assicurazione in base alle giornate/presenze: entro novanta giorni dalla fine d’ogni anno d’assicurazione, o del minor periodo di durata del contratto, il contraente è tenuto a comunicare a Zurich il numero complessivo delle giornate – presenza degli assicurati affinché Zurich stessa possa procedere all’emissione dell’appendice di regolazione del premio definitivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro trenta giorni dalla relativa comunicazione di Zurich al contraente. La regolazione delle differenze passive non è prevista. Se il contraente non effettua nei termini prescritti (i) la comunicazione dei dati anzidetti necessari all’emissione da parte di Zurich dell’appendice di regolazione, ovvero (ii) il pagamento della differenza attiva dovuta, Zurich può fissargli un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva. Resta comunque inteso che in entrambi i casi di cui ai punti (i) e (ii) che precedono in caso di sinistro, liquidabile ai sensi di polizza, il risarcimento/pagamento dell’indennizzo verrà effettuato da Zurich in base alla regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. |
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Rimborso | Qualora il contraente abbia acquistato la polizza in qualità di “consumatore” ai sensi dell’ art. 3, comma 1, lett. a) X.Xxx. 206/2005, Zurich rimborsa, entro i 15 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | In caso di trasferimento della residenza al di fuori del Territorio Italiano durante la validità del contratto, l’assicurazione termina alla prima scadenza annua di polizza e successiva alla data del trasferimento, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente per il periodo di competenza al netto delle imposte. |
Sospensione | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni. |
Risoluzione | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto ad associazioni di volontariato, società sportive a livello dilettantistico amatoriale, scuole, escluse le università che desiderano garantire i propri iscritti e/o aderenti un indennizzo per morte e invalidità permanente e il rimborso delle spese di cura a seguito di infortunio che possano subire durante, attività di volontariato, corsi di formazione, riunioni, assemblee associative, grest e centri estivi.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 21,38%,
calcolato sul premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. |
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All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: XXXXX Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00000000 Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxx.xxxxxx.xx. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATAAL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LASOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Glossario e Condizioni di Assicurazione Zurich Tutti Protetti I n d i c e | ||
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Condizioni di Assicurazione Condizioni generali Garanzie Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni In caso di Sinistro Capitolo Normativo Associazioni di volontariato Capitolo Normativo per società sportive (a livello dilettantistico/amatoriale) e Tornei | pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. | 1 di 12 1 di 12 3 di 12 4 di 12 6 di 12 8 di 12 10 di 12 |
Capitolo Normativo Scuole (escluse università) Capitolo Normativo Rischi speciali | pag. pag. | 11 di 12 12 di 12 |
Assicurazioni Speciali
Glossario
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Associato alla Cassa di Assistenza: il soggetto che intende provvedere, a favore di una o più categorie di personale dipendente, a prestazioni assistenziali per lui obbligatorie in forza di Contratto, Accordo o Regolamento Aziendale.
Beneficiario: la persona che “beneficia” della prestazione erogata dall’assicuratore quando si verifica l’evento che ne crea i presupposti. In caso di invalidità permanente il beneficiario è generalmente l’assicurato stesso; in caso di morte dell’assicurato, beneficiari sono generalmente gli eredi legittimi oppure altri soggetti prestabiliti al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo.
Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance Company Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e di altre persone.
Franchigia: l’importo in cifra fissa che l’Assicurato tiene a suo carico, per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo o il Risarcimento.
Frattura ossea: rottura di un osso in genere conseguente a una causa lesiva che abbia agito più o meno (intensamente sul punto della frattura (diretta) o a distanza (indiretta); Sono parificate alle fratture ossee le fratture ossee incomplete (incrinature o infrazioni) e le rotture dei legamenti crociati del ginocchio.
Inabilità temporanea: incapacità parziale o totale di attendere, per un periodo più o meno lungo alle ordinarie occupazioni.
Indennizzo / Rimborso: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Sono equiparati a Infortunio anche:
a) l’asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
b) l’avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere;
c) le morsicature e le punture animali, esclusa la malaria e le malattie tropicali, le ustioni provocate da animali o da vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti a infortuni garantiti a termini di polizza;
d) l’affogamento;
e) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini;
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f) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da Infortunio;
g) gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l’azione del fulmine, nonché scariche elettriche e l’improvviso contatto con corrosivi;
h) quelli sofferti in stato di malore e/o incoscienza;
i) quelli conseguenti a imperizia, imprudenza o negligenza o dovuti a colpa grave;
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l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria;
m) le conseguenze indirette di avvenimenti quali arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto tali da causare, per le condizioni climatiche o per la perdita dell’orientamento, la morte dell’Assicurato o lesioni permanenti gravi.
Ingessatura: mezzo di contenzione, inamovibile da parte del paziente, tendente alla immobilizzazione della parte.
Invalidità Permanente Parziale: diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Invalidità Permanente Totale: perdita definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Intermediario Assicurativo: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattie/Invalidità coesistenti: malattie o invalidità presenti nel soggetto, che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla Malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organo-funzionali diversi.
Malattie/Invalidità concorrenti: malattie o invalidità presenti nel soggetto, che determinano una influenza peggiorativa sulla Malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organofunzionale.
Malattia mentale: patologia mentale e del comportamento (sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici) che comporta la cessazione dell’assicurazione al loro manifestarsi.
Malformazione o difetto fisico: menomazione clinicamente statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da anomalia congenita.
Massimale: la somma rimborsabile dalla Compagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un periodo di Assicurazione, rappresenta l’obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di Assicurazione.
Periodo assicurativo: il periodo di validità dell’Assicurazione; questo si intende stabilito nella durata di un anno.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
Questionario anamnestico: il documento che descrive lo stato di salutedell’Assicurato. Deve essere compilato e sottscrittodall’Assicurato o da chi ne esercita la patria potestà. Tale documento è richiamato nelle dichiarazioni del Contraente riportate sulla Polizza.
Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
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Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Ricovero: la degenza, che comporti almeno un pernottamento, in Strutture Ospedaliere pubbliche o private regolarmente autorizzate all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
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Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Xxxxxxx Xxxxx: allegato 1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che contiene l’elenco delle lesioni e del relativo grado di invalidità.
Termini di aspettativa (o Carenza): periodo iniziale del rapporto contrattuale nel corso del quale la copertura assicurativa per le prestazioni indicate si intende inoperante.
Territorio Italiano: quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
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Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019
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Condizioni di Assicurazione
A norma dell’articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private” si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente/Assicurato.
Condizioni generali
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e 1894 “Assicurazione in nome o per conto di terzi” del Codice Civile.
Articolo 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901“Mancato pagamento del premio” del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.
Articolo 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4 - Aggravamento del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, la Compagnia ha il diritto di recedere, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile “Aggravamento del rischio” dal contratto, oppure di proporre differenti condizioni di assunzione del rischio. La mancata comunicazione alla Compagnia degli aggravamenti di Rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
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Articolo 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio successivo alla comunicazione dell’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile “Diminuzione del rischio”e rinuncia al relativo diritto di recesso.
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Articolo 6 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall’Assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. Qualora il Contraente abbia acquistato la Polizza in qualità di “Consumatore” ai sensi dell’ art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, la Compagnia rimborsa, entro i 15 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di Premio imponibile relativa al Periodo di assicurazione non goduto. Resta inteso che il recesso o comunque la cessazione della Polizza per qualsiasi causa non avrà impatto sulle prestazioni assicurative in corso per i singoli Assicurati con riferimento al periodo per cui il Contraente abbia già provveduto a liquidare il premio annuo; in tal caso le coperture assicurative di ciascun singolo Assicurato dureranno sino alla loro naturale scadenza come indicata nel relativo certificato di Polizza.
Articolo 7 - Proroga dell’Assicurazione e periodo di assicurazione
Fatta eccezione per le polizze con durata temporanea (ossia di durata inferiore a un anno solare), in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione si intende prorogata di un anno e così successivamente.
Articolo 8 - Obblighi del Contraente nei confronti degli Assicurati
Il Contraente s’impegna a consegnare a ciascun Assicurato al momento dell’inclusione di ogni persona nella garanzia prestata dal presente Contratto, le Condizioni di assicurazioni che regolano la copertura assicurativa.
Articolo 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 10 - Foro competente
Il Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della sede legale del convenuto ovvero quello ove ha sede l’Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto. Qualora l’Assicurato sia un consumatore ex art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell’Assicurato.
Articolo 11 - Assicurazione stipulata indipendentemente da ogni obbligo di Xxxxx
La presente polizza è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di Legge per l’assicurazione Infortuni e Malattia e rimarrà in vigore anche nel caso in cui tale obbligatorietà risultasse o fosse stabilita successivamente.
Articolo 12 - Altre assicurazioni
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Il Contraente/Assicurato devono dare avviso scritto alla Compagnia e/o all’Intermediario assicurativo dell’esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile, “Assicurazione presso diversi assicuratori”. In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve dare avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L’omissione dolosa da parte del Contraente/Assicurato delle comunicazioni di cui sopra consentirà alla Compagnia di non corrispondere l’Indennizzo.
Articolo 13 - Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
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Garanzie
Le garanzie di seguito riportate sono operanti solo se richiamate in Polizza, risulti indicata la somma assicurata e sia stato corrisposto il relativo Premio.
Articolo 14 - Caso Morte
La Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell’Assicurato non oltre il quarto grado, in parti uguali, l’Indennizzo:
a) se, in conseguenza delle lesioni subite a seguito di Infortunio, l’Assicurato muore;
b) se, a seguito di affogamento o di incidente della circolazione terrestre o navigazione marittima o aerea, il corpo dell’Assicurato non viene più ritrovato e a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione di domanda di morte presunta a termini degli artt. 60 comma 3 e 62 del Codice Civile. Qualora sia stato effettuato il pagamento dell’Indennizzo e in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto alla restituzione della somma pagata. L’Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma di polizza.
Articolo 15 - Caso Invalidità Permanente
Se l’Infortunio ha come conseguenza l’Invalidità Permanente, la Compagnia:
a) determina il grado di Invalidità Permanente sulla base delle percentuali stabilite nella Tabella di cui all’allegato 1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (“Tabella INAIL”) e successive modifiche;
b) liquida un Indennizzo in percentuale sulla somma assicurata in polizza, calcolato come segue:
• l’Indennizzo sulla somma assicurata non sarà riconosciuto quando l’Invalidità Permanente sia uguale o inferiore al 3% dell’Invalidità Permanente Totale; se invece risulterà superiore al 3% ma inferiore al 20%, l’indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente il 3%; nel caso in cui l’invalidità sia superiore al 20%, sarà riconosciuto senza l’applicazione di alcuna Franchigia.
La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene equiparata alla perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennizzo viene stabilito mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti a ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Nei casi non specificati nella tabella di cui al precedente punto a), il grado d’invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.
Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinismo, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro.
Articolo 16 - Spese di cura
A seguito di Infortunio certificato da Pronto Soccorso indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia rimborsa le spese effettivamente sostenute dall’Assicurato e da lui denunciate alla Compagnia entro 180 giorni dall’infortunio per:
- accertamenti diagnostici
- medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni, sono escluse dal rimborso le spese per l’acquisto degli apparecchi protesici in genere, salvo quelli applicati durante l’intervento.
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Relativamente ai soli trattamenti fisioterapici il massimale annuo indicato in polizza si intende ridotto del 50%.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto a carico dell’Assicurato nella misura del 10% delle spese effettivamente sostenute con il minimo di 100,00 euro per ogni Sinistro.
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Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso per uno o più sinistri verificatesi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, o minor periodo di assicurazione.
Articolo 17 - Diaria da ricovero
La Compagnia riconosce la diaria assicurata in Polizza per un periodo non superiore a 30 giorni per Sinistro, con il massimo per più Sinistri di 90 giorni per anno assicurativo. Il giorno di dimissione dell’Assicurato dall’Istituto di Cura non è computato agli effetti della presente garanzia.
Articolo 18 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Nel caso di evento nel quale rimangano colpiti più Assicurati , il massimo esborso a carico della Compagnia non potrà superare complessivamente la somma di 7.500.000,00 euro che, pertanto, andrà ripartita fra tutti gli Assicurati coinvolti pro quota, fermi i limiti ed i termini stabiliti in Polizza.
Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni
Articolo 19 - Variazione del Contraente
Se il Contraente è una persona giuridica organizzata in forma di Società di persone, lo stesso Contraente stipula per sè e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l’erede o gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate. In caso di alienazione dell’azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l’onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.
Nel caso di fusione della Società Contraente, il contratto continua con la Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.
Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi o aventi causa, entro il limite di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Compagnia la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.
Articolo 20 - Regolazione premio
A. Assicurazione in base alle persone indicate per nominativo.
Il Contraente dovrà dare comunicazione scritta delle inclusioni e/o esclusioni delle persone indicate per nominativo alla Compagnia o all’Intermediario Assicurativo al quale è stata assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata o telefax. In tale comunicazione dovranno essere indicate le generalità dell’Assicurato (nome, cognome, data di nascita, attività professionale ed eventuali eredi designati), nonché la data di inclusione o di esclusione, che in nessun caso potrà essere antecedente a quella risultante dal giorno di spedizione della suddetta comunicazione.
B. Assicurazione in forma anonima a capitali fissi
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L’assicurazione vale per le categorie di persone indicate in polizza ed il cui numero è convenzionalmente indicato ai fini del calcolo del premio iniziale.
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l’identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio, si fa riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli.
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La copertura decorre dalle ore 24.00 della data di inizio del rapporto indicata nei suddetti libri. Entro novanta giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia le movimentazioni degli Assicurati, affinchè la Compagnia stessa possa procedere all’emissione della appendice di regolazione del premio definitivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro trenta giorni dalla relativa comunicazione della Compagnia al Contraente. La regolazione delle differenze passive non è prevista Se il Contraente non effettua nei termini prescritti (i) la comunicazione dei dati anzidetti necessari all’emissione da parte della Compagnia dell’appendice di regolazione, ovvero (ii) il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva. Resta comunque inteso che in entrambi i casi di cui ai punti (i) e (ii) che precedono in caso di Sinistro, liquidabile ai sensi di Polizza, il risarcimento/pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all’art.
1907 del Codice Civile. Il risarcimento/Indennizzo dovuto è ridotto, dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consultiva, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente e/o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, relativi alla regolazione del Premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.
La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.
C. Assicurazione in base alle giornate/presenze
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri della Contraente che attestino l’effettiva assegnazione della trasferta e che dovranno essere esibiti in qualsiasi momento e a semplice richiesta della Compagnia o dei suoi incaricati.
Entro novanta giorni dalla fine d’ogni anno d’assicurazione, o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia il numero complessivo delle giornate – presenza degli assicurati affinché la Compagnia stessa possa procedere all’emissione dell’appendice di regolazione del premio definitivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro trenta giorni dalla relativa comunicazione della Compagnia al Contraen te. La regolazione delle differenze passive non è prevista.
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Se il Contraente non effettua nei termini prescritti (i) la comunicazione dei dati anzidetti necessari all’emissione da parte della Compagnia dell’appendice di regolazione, ovvero (ii) il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva. Resta comunque inteso che in entrambi i casi di cui ai punti (i) e (ii) che precedono in caso di Sinistro, liquidabile ai sensi di Polizza, il risarcimento/pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. Il risarcimento/Indennizzo dovuto è ridotto, dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consultiva, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente e/o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, relativi alla regolazione del Premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione . La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Articolo 21 - Validità territoriale
L’assicurazione vale per gli Infortuni avvenuti in ogni Paese del mondo con l’intesa che gli accertamenti del grado di Invalidità Permanente nonché la liquidazione dei relativi sinistri saranno fatti in Italia e in valuta italiana.
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Articolo 22 - Esclusioni
Salvo quanto previsto al punto a) “oggetto dell’assicurazione” dei relativi specifici Capitoli Normativi, sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni conseguenti:
a) alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolga tale attività sportiva a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
b) all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o di ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo e sci alpinismo, bunging jumping, bobsleigh (guidoslitta), bob, skeleton (slittino), immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e sports aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri);
c) a stato di ubriachezza, secondo i parametri fissati dal Codice della Strada in vigore al momento di verificazione del Sinistro, quando l’Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;
d) all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
e) a delitti dolosi dell’Assicurato restando coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
f) gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
g) infortuni occorsi a seguito di terremoto, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni;
h) fatti di guerra;
i) infortuni occorsi a seguito di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.).
Articolo 23 - Persone non assicurabili - Cessazione delle garanzie
a) Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenze, A.I.D.S., insulinodipendenza. Si precisa che, qualora l’Assicurato fosse colpito da tali malattie durante la validità del contratto, l’Assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente per il periodo di competenza al netto delle imposte.
b) Non sono assicurabili le persone non residenti all’ interno del Territorio Italiano. In caso di trasferimento della residenza al di fuori del Territorio Italiano durante la validità del contratto, l’assicurazione termina alla prima scadenza annua di polizza e successiva alla data del trasferimento, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente per il periodo di competenza al netto delle imposte.
Articolo 24 - Limiti di età - Cessazione delle garanzie
Non è assicurabile chi abbia più di 80 anni. Per le persone che nel corso del contratto raggiungano il 80° anno di età, l’assicurazione cessa alla prima scadenza annuale successiva alla data di raggiungimento dell’età indicata.
In caso di Sinistro
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Articolo 25 - Obblighi in caso di sinistro
Il Sinistro Infortuni deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dagli eredi o aventi diritto entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato oppure dal momento in cui l’Assicurato o i suoi eredi o aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, e comunque non oltre 1 anno dalla data di cessazione della Polizza.
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La denuncia del Sinistro deve essere sottoscritta e consegnata all’Intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia e deve contenere la descrizione dell’infortunio, con l’indicazione delle cause, luogo, giorno e ora dell’evento. Alla denuncia deve essere allegato il certificato medico con prognosi circa la ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni dell’Assicurato. Successivamente, deve essere documentato il decorso dell’infortunio con eventuali ulteriori certificati medici e dovrà altresì essere inviato il relativo certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti.
Si precisa che l’Assicurato deve rilasciare eventuale documentazione relativa a inchieste e/o indagini ufficiali e/o altri procedimenti giudiziari e/o accertamenti di ogni genere in essere e/o già conclusi presso le Pubbliche Autorità Competenti relativa alle circostanze del sinistro.
In caso di ingiustificato ritardo della Denuncia, la Compagnia riconosce l’indennità giornaliera da Inabilità Temporanea, qualora oggetto di copertura, a partire dal giorno successivo a quello dell’inoltro della denuncia stessa.
Gli eventuali successivi prolungamenti dell’Inabilità Temporanea devono essere tempestivamente comunicati mediante l’invio di apposito certificato.
L’Assicurato, gli eredi o gli aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno o hanno avuto in cura l’Assicurato; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica. Le spese relative a certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta sono a carico dell’Assicurato.
Per il rimborso di quanto indicato all’articolo “Spese di cura” occorre presentare i documenti di spesa e la documentazione medica, in particolare la cartella clinica in caso di ricovero.
Qualora l’Infortunio comporti il decesso dell’Assicurato, o qualora questo sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne data immediata comunicazione per iscritto all’Intermediario assicurativo o alla Compagnia, presentando:
- documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero;
- certificato di morte;
- certificato di famiglia relativo all’Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento della modalità di sinistro nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto.
- Certificato di non gravidanza della vedova (se in età fertile);
- Copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute;
- Patente di guida, se l’evento è avvenuto alla guida di veicoli;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione / sentenza di divorzio.
Nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell’Invalidità permanente, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della
- Avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corredata da tutta la documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto ricovero;
- assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto all’Infortunio.
Articolo 26 - Criteri di indennizzabilità
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La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le conseguenze immediate e dirette dell’Infortunio denunciato.
Se l’Infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a - e/o aggravato da - condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
Si precisa che è ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da aggravamenti relativi all’Infortunio denunciato, sopraggiunti successivamente alla liquidazione dello stesso.
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L'esito della valutazione viene comunicato entro 90 giorni dall'accertamento e comunque dall'avvenuta ricezione di tutta la documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria. Il diritto all’indennità per Invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile.
Tuttavia, se l’Assicurato decede per cause indipendenti dall’Infortunio prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi diritto:
- l’importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l’Assicurato,
- in assenza di un’offerta della Compagnia o di un accordo con l’Assicurato , l’importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto alla Sezione “In caso di sinistro – Infortuni agli articoli 25 - Obblighi in caso di Sinistro.
La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione.
Articolo 27 - Controversie
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, e il terzo di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente competenza nel luogo ove debba riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio dei Medici risiede presso la città Sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio dei Medici di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca successiva, da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Articolo 28 - Pagamento dell’indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazione medica, ricevute o fatture di pagamento in originale), espletate tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia si impegna a provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall’Assicurato.
Qualora non vi sia immediato accordo fra le Parti sull’ammontare dell’indennizzo, la Compagnia, nell’attesa che questo sia determinato dal Collegio dei Medici, provvederà al pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio dei Medici.
Se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente l’Assicurato muore, in conseguenza del medesimo Infortunio, la Compagnia corrisponde alle persone indicate all’Art. 14 la differenza tra l’indennizzo pagato e quello dovuto per il caso Morte ove quest’ultimo sia superiore al primo o non chiede il rimborso nel caso contrario.
Articolo 29 - Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aventi diritto a ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’Infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto.
Capitolo Normativo Associazioni di volontariato
Oggetto dell’assicurazione
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Premesso che il Contraente in qualità di Associazione di volontariato legalmente riconosciuta ai sensi della Legge n. 266/1991 esplica attività di:
CLASSE 1) assistenza domiciliare, accompagnatori CLASSE 2) crocerossa
CLASSE 3) protezione civile
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si conviene che, a parziale deroga delle Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni, la garanzia è prestata nei confronti degli Assicurati per:
• gli Infortuni che, in qualità di volontari aderenti alla Associazione contraente, subiscano esclusivamente durante l’esplicazione delle attività sopraindicate;
• il rimborso dell’Indennizzo giornaliero convenuto in caso di ricovero in istituto di cura (pubblico o privato), reso necessario sia da Infortunio che da Malattia contratta per contagio durante l’esplicazione delle attività sopraindicate.
Con riferimento alla presente garanzia non si applicherà l’art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Recesso in caso di sinistro).
Xxxxx i limiti previsti in Polizza, sono altresì assicurati gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività sottoelencate per conto dell’Associazione contraente:
• partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento, riunioni ed assemblee associative e/o di rappresentanza;
• servizi interni all’Associazione;
• trasferimento dall’abitazione o dal luogo di lavoro al luogo della prestazione dell’attività di volontariato e viceversa - limitatamente ad un’ora prima ed un’ora dopo la presa di servizio - purché effettuato con ordinari mezzi di trasporto (esclusi quelli aerei).
a) Morte
Si richiama quanto indicato all’Articolo 14) “Caso Morte”.
b) Invalidità Permanente
Limitatamente ai Volontari Classe 2) “crocerossa”; Classe 3) “protezione civile”. L’Art. 15 lettera b) si intende abrogato e così sostituito:
l’indennizzo sulla somma assicurata non sarà riconosciuto quando l’Invalidità Permanente sia di grado inferiore al 5%; se invece l’Invalidità Permanente risulterà superiore al 5% , l’indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente.
c) Diaria da ricovero
La Compagnia riconosce la diaria assicurata in Polizza per un periodo non superiore a 30 giorni per Sinistro, con il massimo per più sinistri di 90 giorni per anno assicurativo. Il giorno di dimissione dell’Assicurato dall’Istituto di cura non è computato agli effetti della presente garanzia.
d) Spese di cura
A seguito di Infortunio certificato da Pronto Soccorso indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia rimborsa le spese effettivamente sostenute dall’Assicurato e da lui denunciate alla Compagnia entro 180 giorni dall’infortunio per :
- accertamenti diagnostici
- medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni, sono escluse dal rimborso le spese per l’acquisto degli apparecchi protesici in genere, salvo quelli applicati durante l’intervento.
Relativamente ai soli trattamenti fisioterapici il massimale annuo indicato in polizza si intende ridotto del 50%.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto a carico dell’Assicurato nella misura del 10% delle spese effettivamente sostenute con il minimo di 100,00 euro per ogni Sinistro.
Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso per uno o più sinistri verificatesi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, o minor periodo di assicurazione
e) Xxxxxxx denuncia assicurati
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Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri del Contraente che dovranno essere esibiti in qualsiasi momento e a semplice richiesta della Compagnia o dei suoi incaricati.
f) Esclusioni
Agli effetti dell’assicurazione prestata con la presente polizza si prende atto che, si intendono esclusi gli Infortuni conseguenti all’uso di mezzi aerei.
g) Per quanto non derogato dalle condizioni che precedono di cui al presente Capitolo valgono le Condizioni Generali di Polizza.
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Capitolo Normativo per società sportive (a livello dilettantistico/ amatoriale) e Tornei
Oggetto dell’assicurazione
La garanzia è limitata agli Infortuni dai quali gli Assicurati fossero colpiti durante la partecipazione a regolari competizioni agonistiche ed agli allenamenti relativi alla disciplina sportiva riportata nel frontespizio di polizza svolta a livello dilettantistico/amatoriale; l’assicurazione riguarda anche gli eventuali Infortuni occorsi durante l’uso degli ordinari mezzi di locomozione terrestri (non guidati dagli Assicurati) per trasferirsi sui campi di gioco, in quanto però tali mezzi vengano usati dagli Assicurati collettivamente e non isolatamente.
a) Morte
Si richiama quanto indicato all’Articolo 14) “Caso Morte”.
b) Invalidità Permanente
Limitatamente alle seguenti attività sportive:
calcio, calcetto, ciclismo, pallacanestro, ginnastica, sport equestri, tuffi, pentathlon moderno, hockey in genere, rugby, sci, l’Art. 15 lettera b) si intende abrogato e così sostituito:
l’indennizzo sulla somma assicurata sarà così liquidato: non sarà riconosciuto quando l’Invalidità Permanente sia uguale o inferiore al 5%; se invece essa risulterà superiore al 5%, l’indennizzo sarà corrisposto per la parte eccedente.
c) Diaria da ricovero
La Compagnia riconosce la diaria assicurata in Polizza per un periodo non superiore a 30 giorni per sinistro, con il massimo per più sinistri di 90 giorni per anno assicurativo. Il giorno di dimissione dell’Assicurato dall’Istituto di cura non è computato agli effetti della presente garanzia.
d) Spese di cura
A seguito di Infortunio certificato da Pronto Soccorso indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia rimborsa le spese effettivamente sostenute dall’Assicurato e da lui e denunciate alla Compagnia entro 180 giorni dall’infortunio per :
- accertamenti diagnostici
- medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni, sono escluse dal rimborso le spese per l’acquisto degli apparecchi protesici in genere, salvo quelli applicati durante l’intervento.
Relativamente ai soli trattamenti fisioterapici il massimale annuo indicato in polizza si intende ridotto del 50%.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto a carico dell’Assicurato nella misura del 10% delle spese effettivamente sostenute con il minimo di 100,00 euro per ogni Sinistro.
Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso per uno o più sinistri verificatesi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, o minor periodo di assicurazione
e) Xxxxxxx denuncia assicurati
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri del Contraente che dovranno essere esibiti in qualsiasi momento e a semplice richiesta della Compagnia o dei suoi incaricati.
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f) Per quanto non derogato dalle condizioni che precedono di cui al presente Capitolo valgono le Condizioni Generali di Polizza.
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Capitolo Normativo Scuole (escluse università)
Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli Infortuni che gli alunni ed il per sonale docente (compresi operatori esterni) e non docente possano subire durante le lezioni od in qualsiasi altro momento della loro permanenza nell’ambito della scuola o mentre, con la scorta di apposito personale trattandosi di alunni, compiono il tragitto per recarsi a scuole distaccate e viceversa, nonché durante il tragitto casa scuola e viceversa (limitatamente ad un’ora prima ed un’ora dopo l’inizio ed il termine delle lezioni), e comunque in occasione di ogni attività scolastica prevista dal programma di studi ovvero dai Decreti Delegati, quali: visite aziendali, settimane bianche, gite in genere, tornei di calcio ed attività sportive promosse dalla scuola, comprese le esercitazioni interne ed esterne degli alunni.
a) Morte
Si richiama quanto indicato all’Articolo 14) “Caso Morte”.
b) Invalidità Permanente
Si richiama quanto indicato all’Articolo 15) “Caso Invalidità Permanente”.
c) Spese di cura
A seguito di infortunio certificato da Pronto Soccorso indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia rimborsa le spese effettivamente sostenute dall’Assicurato e da lui denunciate alla Compagnia entro 180 giorni dall’infortunio per:
- accertamenti diagnostici
- medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni, sono escluse dal rimborso le spese per l’acquisto degli apparecchi protesici in genere, salvo quelli applicati durante l’intervento.
La garanzia di rimborso spese comprende inoltre, nell’ambito del massimale assicurato, le seguenti prestazioni entro il limite di:
• 1.000,00 euro per protesi dentarie, con il massimo di 250,00 euro per dente con l’intesa che il rimborso della relativa spesa è previsto solo per la prima protesi, sempre che applicata entro un anno dal giorno dell’Infortunio;
• 300,00 euro per l’acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, reso necessario da un danno oculare che sia la conseguenza diretta ed esclusiva dell’Infortunio e sempre che la relativa spesa venga sostenuta entro un anno dal giorno dell’Infortunio stesso, con l’esclusione dei soggetti già portatori di lenti.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto a carico dell’Assicurato nella misura del 10% delle spese effettivamente sostenute con il minimo di 100,00 euro per ogni Sinistro.
Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso per uno o più sinistri verificatesi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, o minor periodo di assicurazione
d) Altre garanzie
• La Compagnia riconosce la diaria da ricovero indicata in Polizza fino ad un massimo di 365 giorni per sinistro. Il giorno di dimissione dell’Assicurato dall’ospedale o dalla casa di cura non viene computato agli effetti della presente garanzia.
• 750,00 euro per trasporto dal luogo dell’Infortunio all’ospedale o verso case di cura per il pronto soccorso.
e) Xxxxxxx denuncia assicurati
P.2518.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 15
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli alunni, dei docenti e non docenti. Per la loro identificazione, per il computo del premio di cui ai successivi articoli si farà riferimento ai registri del Contraente, registri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta della Compagnia o dei suoi incaricati.
f) Per quanto non derogato dalle condizioni che precedono di cui al presente Capitolo valgono le Condizioni Generali di Polizza.
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Capitolo Normativo Rischi speciali
Oggetto dell’assicurazione
La garanzia è prestata nei confronti degli Assicurati per gli Infortuni che, in qualità di iscritti e/o aderenti all’ente Contraente, subiscano esclusivamente durante l’esplicazione delle attività sotto elencate (a titolo esemplicativo e non esaustivo) e più precisamente:
• corsi di formazione ed aggiornamento, riunioni ed assemblee associative e/o di rappresentanza limitatamente agli infortuni occorsi all’interno dei locali ove si svolgono;
• attività ludico - ricreative culturali all’interno e all’esterno di oratori, sale pubbliche e/o private limitatamente agli infortuni occorsi all’interno dei locali ove si svolgono tali attività;
• viaggi ricreativi e/o culturali limitatamente agli infortuni occorsi durante il viaggio / gita inclusi gli infortuni durante il trasferimento dall’abitazione al luogo di destinazione e viceversa;
• colonie estive / grest / centri estivi limitatamente agli infortuni che dovessero occorrere ai partecipanti alla colonia organizzata dalla Contraente.
a) Morte
Si richiama quanto indicato all’Articolo 14) “Caso Morte”.
b) Invalidità Permanente
Si richiama quanto indicato all’Art.15 “Caso Invalidità Permanente”.
c) Diaria da ricovero
La Compagnia riconosce la diaria assicurata in Polizza per un periodo non superiore a 30 giorni per sinistro, con il massimo per più sinistri di 90 giorni per anno assicurativo. Il giorno di dimissione dell’Assicurato dall’Istituto di cura non è computato agli effetti della presente garanzia.
d) Spese di cura
A seguito di infortunio certificato da Pronto Soccorso indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia rimborsa le spese effettivamente sostenute dall’Assicurato e da luidenunciate alla Compagnia entro 180 giorni dall’infortunio per :
- accertamenti diagnostici
- medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni, sono escluse dal rimborso le spese per l’acquisto degli apparecchi protesici in genere, salvo quelli applicati durante l’intervento.
Relativamente ai soli trattamenti fisioterapici il massimale annuo indicato in polizza si intende ridotto del 50%.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto a carico dell’Assicurato nella misura del 10% delle spese effettivamente sostenute con il minimo di 100,00 euro per ogni Sinistro.
Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso per uno o più sinistri verificatesi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, o minor periodo di assicurazione
e) Xxxxxxx denuncia assicurati
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri del Contraente che dovranno essere esibiti in qualsiasi momento e a semplice richiesta della Compagnia o dei suoi incaricati.
f) Esclusioni
P.2518.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 16
Agli effetti dell’assicurazione prestata con la presente polizza si prende atto che:
• si intendono esclusi gli infortuni conseguenti all’uso di mezzi aerei.
Per quanto non derogato dalle Condizioni che precedono di cui al presente Capitolo valgono le Condizioni Generali di Polizza.
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019
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Zurich Insurance plc
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