COMUNE DI MADIGNANO
COMUNE DI MADIGNANO
Provincia di Cremona
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 70 del 20/09/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LOCAZIONE AREA COMUNALE ALLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA E CONTESTUALE SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE PER CONTENZIOSO ANNI PREGRESSI.
L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di settembre alle ore 08,30, nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de IL SINDACO Xxxxxx Xxxxx, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Xxxxxxxxxx dr Xxxxx.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome | Qualifica | Presenti |
XXXXXX Xxxxx | SINDACO | XX |
XXXXXXXX Xxxxxxx | ASSESSORE | SI |
XXXXXXX Xxxxxx | ASSESSORE | NO |
PRESENTI: 2 ASSENTI: 1
Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
OGGETTO: Approvazione schema di contratto per locazione area comunale alla Soc. VODAFONE Italia spa e contestuale scrittura privata di transazione per contenzioso anni pregressi.
(Delib. G.C. n° 070 – 20 Settembre 2018)
RELAZIONA il Sindaco.
PREMESSO che:
L A G I U N T A C O M U N A L E
• Il Comune di Madignano e la Soc. Vodafone Omnitel N.V. avevano sottoscritto Convenzione per la Concessione di area comunale - Rep. n° 379 del 20/02/2008 - scadente in data 31/12/2013;
• In data 12/11/2010, al termine di colloqui ed incontri vari, le parti “liberamente” addivenivano alla sottoscrizione di una nuova Convenzione per la Concessione dell’area comunale - Rep. n° 446 – con scadenza fissata al 31/12/2020, che all’art. 4 determina “il canone e’ concordato e stabilito in €. 24.000,00 (ventiquattromila) annui”.
• Con nota 1OF03735 del 08/05/2013 (ricevuta in data 10/05/2013 al prot. 2146), la Soc. VODAFONE Omnitel N.V. comunicava di ritenere invalido l’art. 4 della Convenzione sottoscritta in data 12/11/2010 (atto Rep. N° 446), comunicando nel contempo l’intenzione di corrispondere unicamente quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 1-8-2003 n. 259.
CONSIDERATO che, non avendo la Sc. VODAFONE Omnitel N.V. provveduto al pagamento di quanto dovuto, senza peraltro trasmettere una qualsivoglia risposta alle sollecitazioni dell’Ente, questa A.C., con deliberazione G.C. n° 64 del 08/10/2013 ha provveduto di autorizzare il Sindaco, a procedere giudizialmente avanti al Tribunale di Cremona, finalizzato al recupero del credito vantato nei confronti della Soc. Vodafone Omnitel N.V.,; nominando l'Avv. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, con Studio in Crema (CR), per la rappresentanza ed in difesa delle ragioni di questo Comune di Madignano nella controversia avente natura giudiziale di cui in parola;
EVIDENZIATO che l’Avv. Xxxxxxx Xxxxx ha ottenuto dal Tribunale di Cremona l’emissione di un Decreto Ingiuntivo per il pagamento al Comune delle spettanza di cui sopra, contro il quale la Soc. VODAFONE ha proposto opposizione avanti al medesimo Tribunale, con atto di citazione notificato al Comune in data 05/03/2014;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 11 del 08/03/2014 con la quale a provveduto di autorizzare il Sindaco a resistere giudizialmente avanti al Tribunale di Cremona, nella causa di opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale, nominando l'Avv. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, con Studio in Crema (CR), per la rappresentanza ed in difesa delle ragioni di questo Comune di Madignano nella controversia avente natura giudiziale di cui in parola
PRESO atto che, dopo oltre 3 anni di udienze, il Tribunale di Cremona, con Sentenza n° 306/2017
– Reg. 792/2014, pubblicata il 18/05/2017, ha:
• Dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice amministrativo TAR per la Lombardia sede di Brescia;
• Revocato il Decreto Ingiuntivo opposto n° 1224/13 pronunciato dal Tribunale di Cremona il 17/12/2013.
• Condannato il Comune di Madignano alla refusione delle spese di lite in favore della Società Vodafone pari ad €uro 2.650 per compensi professionali oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA, ed €uro 252 per spese;
RILEVATA la sussistenza dell’interesse pubblico ad proporre nuovo Decreto Ingiuntivo avanti al TAR di Brescia, a tutela degli interessi di questa A.C. e per evitare possibili danni economici all’Ente, con deliberazione X.X. xx 00 xxx 00/00/0000 xx è provveduto autorizzare il Sindaco ad avviare ricorso avanti al Tribunale Amministrativo (TAR) per la Lombardia – Sede di Brescia, per emissione Decreto Ingiuntivo per il pagamento del credito vantato dal Comune di Madignano nei confronti della Soc. Vodafone Omnitel N.V., incaricando l'Avv. Xxxxxxxx Xxxxx, con Studio in Brescia, per l’assistenza legale nel “ricorso per Decreto Ingiuntivo avanti al TAR di Brescia”;
PRESO atto che il ricorso in oggetto è stato depositato in data 08/02/2018, con assegnazione di R.G. n. 134/2018;
CONSIDERATO che:
• In data 21/06/2018, nel corso di un incontro richiesto con l’A.C., i rappresentanti Vodafone hanno proposto la rinegoziazione del contratto in essere, con contestuale pagamento di una “una tantum” per gli anni pregressi e rinuncia alle azioni legali pendenti;
• A seguito di ripetuto scambi di corrispondenza, tra Vodafone e Amministrazione Comunale di Madignano, supportata dal proprio legale di fiducia, si è raggiunto tra le parti un accordo per la sottoscrizione di un contratto novativo della Contratto di Concessione n° 446/2010, per il quale è attualmente pendente giudizio avanti al Tar di BS;
PRESO atto che il nuovo accordo con la Società VODAFONE (qualificabile come novazione oggettiva e transattiva del contratto originario) risulta caratterizzato dai seguenti elementi fondamentali:
• Accordo economico sul pregresso nella misura di 60.000 euro che verrebbero versati entro 30 gg dalla stipula del nuovo contratto;
• Rinegoziazione della durata del contratto, con scadenza fissata al 30/06/2027, non automaticamente rinnovabile.
• Possibilità per il Comune di modificare la disciplina urbanistica dell’area, senza effetti, però, sul contratto in corso.
• Nuovo corrispettivo determinato nella misura di 5.000 euro annui.
• Rinuncia al contenzioso in corso, a spese compensate.
RITENUTO che l’interesse pubblico sia al meglio tutelato sottoscrivendo un nuovo contratto con la Soc. Vodafone, in quanto:
• l’alea del pendete giudizio è molto alta e che, quindi, la questione meriti una soluzione transattiva;
• .i contenuti economici dell’accordo transattivo e del contratto di locazione appaiono congrui ed adeguati a garantire l’interesse pubblico;
PRESA visione dello schema di Contratto di locazione di suolo pubblico, elaborato a seguito di consultazioni tra gli Uffici Comunali e la Società richiedente, e costituito da n° 16 articoli e ritenutala meritevole di approvazione, così come l’allegato schema di scrittura privata di transazione per contenzioso anni pregressi;
VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, tecnico-amministrativa e regolarità contabile, resi rispettivamente dal tecnico Comunale e dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano:
D E L I B E R A
1) di approvare, per quanto esposto in premessa e che si intende qui recepito, lo schema per la nuovo Contratto di locazione di suolo pubblico (qualificabile come novazione oggettiva e transattiva del contratto originario – Rep. 446 del 12/11/2010), utilizzato per l’installazione di una stazione di radio-base per telefonia mobile, da stipularsi con la Soc. VODAFONE ITALIA SpA, con sede legale in Ivrea –TO, composta di n° 16 articoli ed allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
2) di dare atto che la locazione ha per oggetto porzione di terreno di mq 119 circa, sito nel Comune di Madignano in loc. Oriolo, catastalmente censito al NCTR di Madignano, Foglio 9, mapp. 29;
3) di dare atto che il nuovo Contratto di locazione prevede, quali elementi qualificanti:
• durata di anni 9 (nove), a partire dal 01/07/2018 e sino al 30/06/2027; alla scadenza pattuita il rapporto potrà essere rinnovato dalle parti previo scambio, almeno sei mesi prima, di formale atto scritto di volontà tra le stesse. È in ogni caso escluso il tacito rinnovo.
• Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui, con adeguamento all’indice Istat a partire dal 2° anno;
• Il Comune, successivamente alla stipula del contratto, potrà procedere all’inserimento della porzione di immobile tra i beni del patrimonio disponibile ed, in tal caso, il contratto resterà valido ed efficace tra le parti
• Il pagamento del canone pregresso, relativo al periodo dall’01/07/2013 al 30/06/2018, nell’importo forfettario di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila,00), entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, al netto delle TOSAP già versate, a saldo e stralcio di ogni pendenza relativa al rapporto pregresso;
• Con la firma del contratto, il Comune di Madignano rinuncia al giudizio instaurato contro Vodafone Italia S.p.A. avanti al TAR Lombardia, sez. Brescia, R.G. 134/2018 e la società Vodafone Italia S.p.A. rinuncia al contro-ricorso presentato nel medesimo giudizio, a spese legali compensate;
4) di approvare, inoltre, lo schema di Scrittura Privata di scrittura privata di transazione per contenzioso anni pregressi, composta di n° 6 articoli ed allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
5) di autorizzare il Sindaco, Legale Rappresentante del Comune, alla stipula del Contratto di Locazione di cui al punto 1) e la Scrittura Privata di cui al punto 4);
6) di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.
Stante l’urgenza di procedere, al fine di giungere alla stipula entro breve termine, con separata votazione ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
D E L I B E R A
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
X.xx Xxxxxx Xxxxx
IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx Malvassori Xxxxx
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
X che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 21 Settembre 2018
xx xxx rimarrà per 15 giorni consecutivi.
• Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.
• Viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona.
Comune di Madignano, li _ 21 Settembre 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx Malvassori Xxxxx
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ******
[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con X.Xxx. 18 agosto 2000 n. 267. [ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con X.Xxx. 18 agosto 2000 n. 267.
Comune di Madignano, li _ ******
IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx Malvassori Xxxxx
COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.
Comune di Madignano, li _21 Settembre 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori Xxxxx
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993