Prot. n. 43645 del 15/06/2015
Prot. n. 43645 del 15/06/2015
Circolare per la disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati relativi ai Contratti di Filiera e di Distretto agroalimentari di cui al DM. 22.11.2007 e al D.M. 19.12.2012, attuativo dell’art. 63 del d.l. 24.01.2012, n. 1, convertito dalla l. n. 27 del 24.03.2012
1 PREMESSA E DEFINIZIONI
La presente circolare definisce le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione delle spese relative ai Contratti di Filiera e di Distretto di cui all’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (di seguito, “contratti di filiera”) come successivamente modificato e integrato dall’articolo 1 della legge 2 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) e all’articolo 63 della legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), sottoscritti tra i Proponenti e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Le disposizioni della presente circolare integrano, specificano e vanno lette congiuntamente con quelle dei contratti di filiera sottoscritti tra i Proponenti e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali secondo lo schema allegato (Allegato A).
Per una contestualizzazione delle fasi dell’iter di gestione dei contratti di filiera disciplinati dalla presente circolare, si precisa che:
a) i requisiti, le condizioni e le modalità per l’accesso ai finanziamenti sono disciplinati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico del 22 novembre 2007 recante “Condizioni di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca” (di seguito, “D.M. 22.11.2007”) e successive modificazioni e integrazioni;
b) le caratteristiche, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con circolare n. 558 del 20.12.2012 (Circolare recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto), come successivamente modificata e integrata con circolari ministeriali n. 528 del 19.03.2013, n. 555 del 26 del 26.03.2013 e n. 1028 del 25 giugno 2013.
I termini utilizzati nella presente circolare hanno il significato di seguito indicato.
1. “Contratto di Filiera o di Distretto”: indica il contratto di cui alle lettere d) e e) dell’articolo 2, comma 1, del D.M. 22.11.2007 e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritto dal Proponente e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
2. “Proponente”: è il soggetto che presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la domanda per l’accesso alle agevolazioni connesse ai contratti di filiera o di Distretto e assume, tra l’altro, il ruolo di interlocutore unico del Ministero stesso;
3. “Beneficiario”: è il soggetto che beneficia dei finanziamenti concessi con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), realizza gli investimenti di cui al Progetto Esecutivo e stipula con la Banca Finanziatrice per se stessa, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto di Cassa Depositi e Prestiti, con riferimento al Finanziamento Agevolato, il Contratto di Finanziamento, e con ISA per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con riferimento al Finanziamento Agevolato ISA, il Contratto di Finanziamento Agevolato ISA;
4. “Piano progettuale”: indica il programma complessivo di investimento di cui al Contratto di Filiera o di Distretto deliberato dal CIPE;
5. “Progetto Esecutivo”: indica il documento tecnico descrittivo del progetto da agevolare di cui all’art. 10 del D.M. 22.11.2007, presentato dal Proponente per contro del Beneficiario e rappresenta l’insieme delle spese connesse alla realizzazione del Piano progettuale sostenute dal singolo Beneficiario e ammesse alle agevolazioni;
6. “Variante al Progetto Esecutivo”: indica i cambiamenti e le variazioni richieste dai Beneficiari, per il tramite del Proponente, al Progetto Esecutivo, successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Filiera tali da comportare modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile, secondo quanto previsto nel Contratto di Filiera stesso, e per le quali è prevista l’approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
7. “Finanziamento Agevolato FRI”: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti al Beneficiario per la realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di agevolazione riferito agli investimenti di cui alle Tabelle 1A e 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni;
8. “Finanziamento Bancario FRI”: è il finanziamento di durata pari e di importo uguale o superiore al Finanziamento Agevolato FRI destinato alla copertura dell’investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Beneficiario, riferito agli investimenti di cui alle Tabelle 1A e 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni;
9. “Finanziamento Agevolato ISA”: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso da ISA al Beneficiario per gli investimenti oggetto della domanda di agevolazione riferito agli investimenti di cui alle Tabelle 3A, 4A e 5A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni;
10. “Finanziamento Bancario”: è il finanziamento a medio-lungo termine destinato alla copertura dell’investimento ammissibile (per un importo massimo del 10%), concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Beneficiario, riferito agli investimenti di cui
alle Tabelle 3A, 4A e 5A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni;
11. “Finanziamento Regionale”: è l’agevolazione in c/capitale concessa dalla Regione nel cui ambito territoriale il Beneficiario effettua gli investimenti;
12. “Banca Autorizzata”: è la Banca Finanziatrice individuata fra quelle iscritte, in via definitiva, ai sensi della circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 550 del 25 marzo 2013, nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, del D.M. 22.11.2007 e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti in materia di istruttoria del Progetto Esecutivo e richieste di erogazione delle agevolazioni, predisposizione e trasmissione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle relazioni sullo stato finale del programma e della relativa documentazione;
13. “Banca Finanziatrice”: è l’istituto di credito avente le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 1 del D.M. 22.11.2007 che svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti;
14. “Contratto di Finanziamento”: è il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario FRI, ed in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti, con riferimento al Finanziamento Agevolato FRI, perfeziona con il Beneficiario il Finanziamento FRI, senza vincolo di solidarietà con la Cassa Depositi e Prestiti;
15. “Contratto di Finanziamento Agevolato ISA”: è il contratto con il quale ISA, per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, perfeziona con il Beneficiario il Finanziamento Agevolato ISA;
16. “SAL”: è lo stato di avanzamento dei lavori relativo agli investimenti oggetto della domanda di agevolazione;
17. “Domanda di Erogazione del Finanziamento FRI”: è la richiesta di erogazione formulata dal Beneficiario, per il tramite del Proponente, a valere sul Finanziamento FRI;
18. “Domanda di Erogazione Finanziamento Agevolato ISA”: è la richiesta di erogazione formulata dal Beneficiario, per il tramite del Proponente, a valere sul Finanziamento Agevolato ISA;
19. “Valutazione”: è la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca Finanziatrice sul Beneficiario per la concessione del Finanziamento (Bancario e Agevolato), ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.M. 22.11.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
20. “Delibera di Finanziamento”: è la delibera riferita esplicitamente agli investimenti oggetto della domanda di agevolazione o del Progetto Esecutivo ed adottata successivamente
all’esito positivo della Valutazione, di disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento Bancario e trasmessa alla Cassa Depositi e Prestiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
21. “Informativa Antimafia”: è l’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 (art. 84, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni);
22. “Data di Erogazione”: indica, in relazione all’erogazione del Finanziamento FRI, il 10 e il
25 di ciascun mese (oppure, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre;
2 SPESE AMMISSIBILI AGLI INVESTIMENTI
2.1 Principi generali
2.1.1 Le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l’attuazione dei contratti di filiera, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2 del D.M. 22.11.2007, sono definite dal decreto n. 2850 del 21 aprile 2008 così come modificato dal decreto n. 2436 del 17 febbraio 2009 (di seguito, “D.M. 17.02.2009”) e dal decreto n. 4998 del 23 dicembre 2014.
2.1.2 Ai fini della effettiva realizzazione del Progetto Esecutivo e del raggiungimento degli obiettivi del Contratto di Filiera, possono essere considerati anche investimenti realizzati dal Beneficiario con mezzi propri o con altre fonti di finanziamento.
2.2 Condizioni generali di ammissibilità delle spese
2.2.1 Le spese preliminari e funzionali alla presentazione del Progetto Esecutivo (quali oneri concessori, spese di progettazione funzionali al Permesso di costruire, etc.) sono eleggibili dalla data di pubblicazione del bando di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 558 del 20.12.2012.
2.2.2 Le spese direttamente connesse all’attuazione del Progetto Esecutivo sono eleggibili dalla data della delibera di approvazione e finanziamento da parte del CIPE del contratto di filiera.
2.2.3 Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili.
2.2.4 Le spese relative all’acquisto di beni e servizi in valuta diversa dall’euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all’imponibile ai fini IVA riportato sulla “bolletta doganale d’importazione”.
2.2.5 Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.
2.3 Condizioni di ammissibilità per gli investimenti di cui alle Tabelle 1A e 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni
2.3.1 Le spese relative agli investimenti di cui alla Tabella 1A (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole – produzione primaria di prodotti agricoli) e 2A (Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli) dell’Allegato A al
D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, “Tabelle 1A e 2A”), fermo restando quanto ivi indicato, sono ammissibili se riferite all’acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e ss. c.c., e se riguardano:
a. il suolo aziendale e sue sistemazioni (miglioramento dei beni immobili);
b. le opere murarie e assimilate;
c. i macchinari, gli impianti e le attrezzature varie, nuove di fabbrica, fino al loro valore di mercato. Per beni “nuovi di fabbrica” si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore). Qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
d. i programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Le spese relative all’acquisto del software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra quelle di cui alla presente lettera, ma sono da imputare alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
e. i brevetti, le licenze, know-how e le conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dagli interventi di investimento;
f. le spese generali (xxxxxxx, spese notarili, consulenze, spese per l’istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte della Banca Finanziatrice). Le spese notarili sono ammissibili limitatamente a quelle sostenute per la stipula del Contratto di Finanziamento e per gli Atti di quietanza.
Per gli investimenti in Tabella 1A, le spese generali sono ammissibili fino ad un massimo del 12% di quelle di cui alle precedenti lettere a., b., c. e d.
2.3.2 Le spese per studi preliminari di fattibilità e consulenze connesse agli investimenti di cui alla Tabella 2A sono ammissibili solo per le piccole e medie imprese e se riferite a:
a. progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;
b. direzione dei lavori;
c. collaudi di legge;
d. studi di fattibilità economico-finanziari e di valutazione di impatto ambientale;
e. prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo
standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.
2.3.3 Non sono ammesse le spese:
a. relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati;
b. relative a scorte, materiali di consumo e di funzionamento, e comunque, per le imprese che in ragione del regime fiscale effettuano ammortamenti, tutte le spese non capitalizzate, e le relative imposte e tasse (fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati);
c. relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto con esclusione dei mezzi interni al ciclo produttivo e connessi allo stesso;
d. relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato delle agevolazioni, nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accesso di cui all’art. 7 del D.M. 22.11.2007, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;
e. relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
f. realizzate con il cosiddette sistema “chiavi in mano”;
x. xxx, sulla base del D.M. n. 2850 del 21.04.2008, così come modificato dal D.M. n. 2436 del 17.02.2009 e dal D.M. 4998 del 23.12.2014, non risulti tipologicamente dichiarata ammissibile;
Non sono ammessi titoli di spesa emessi oltre i limiti temporali previsti nel contratto.
2.4 Condizioni di ammissibilità per gli investimenti di cui alle Tabelle 3A, 4A e 5A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni
2.4.1 Le spese di cui alla Tabella 3A1 sono ammissibili:
a. solo per le piccole e medie imprese e
b. se riferite a servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi.
2.4.2 Le spese di cui alla Tabella 3A, punto B22 e B33 sono ammissibili se riferite a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti.
1 Aiuti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità e per la prestazione di assistenza tecnica per la produzione primaria.
2.4.3 Le spese di cui alla Tabella 3A, punti B44 e C85 sono ammissibili se riferite a:
a. ideazione e progettazione dell’intervento formativo, compreso il coordinamento organizzativo;
b. viaggio, xxxxx e alloggio del personale docente, di quello non docente e dei partecipanti;
c. compensi del personale docente e non docente;
d. iscrizione e frequentazione a percorsi formativi (corsi di formazione, specializzazione, seminari, master, etc.);
e. elaborazione e produzione di supporti didattici;
f. acquisto di materiali di consumo;
g. affitto di immobili e locali utilizzati per la formazione;
h. noleggio di attrezzature necessarie alle attività formative;
i. pubblicizzazione delle iniziative di formazione;
j. costi generali.
2.4.4 Le spese di cui alla Tabella 3A, punti C66 e C77 sono ammissibili se riferite alle seguenti voci:
a. attività di ricerca, analisi, elaborazione e diffusione delle informazioni;
b. organizzazione di fiere ed esposizioni;
c. partecipazione a fiere ed esposizioni, comprese le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti;
d. realizzazione di convegni, seminari divulgativi, incontri formativi, open day e workshop
tematici, comprese le spese di missione e i compensi per i relatori;
2 Spese per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente.
3 Spese per l’introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo – HACCP –, sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell’autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale.
4 Spese per la formazione del personale che dovrà applicare i regimi e i sistemi di cui al punto 3.
5 Spese di formazione connesse alla diffusione di nuove tecniche: spese inerenti all’organizzazione del programma di formazione, spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti.
6 Organizzazione e partecipazione e a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere: spese di iscrizione, di viaggio, per le pubblicazioni, per l’affitto degli stand.
7 Diffusione di conoscenze scientifiche e informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali e sugli utilizzi di tali prodotti, a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l’origine.
e. spese per viaggi di studio, scambio di buone pratiche e visite dimostrative (presso enti, istituti, aziende, etc.);
f. noleggio di strumenti didattici ed informatici, macchine e strumenti dimostrativi e mezzi di trasporto;
g. utilizzo di strutture esterne;
h. coordinamento organizzativo.
2.4.5 Le spese di cui alla Tabella 3A, punto C98 sono ammissibili se riferite a:
a. realizzazione e diffusione di materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, etc.);
b. realizzazione di siti web;
c. spese generali relative alla progettazione e alla realizzazione dei canali di comunicazione.
2.4.6 Le spese di cui alla Tabella 4A9 sono ammissibili se riferite a:
a. attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori attraverso i mezzi di comunicazione quali la carta stampata, i mezzi radio- televisivi e informatici, la cartellonistica pubblicitaria, etc.;
b. attività finalizzate a realizzare e distribuire materiali a carattere informativo-pubblicitario;
c. iniziative pubblicitarie e manifestazioni finalizzate ad invitare i consumatori all’utilizzo dei prodotti;
d. attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso eventi, mostre mercato e punti vendita.
2.4.7 Le spese di cui alla Tabella 5A10 dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni sono ammissibili se riferite a:
a. spese per il personale dipendente del Beneficiario, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario adibito alle attività di ricerca oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
Le spese ammissibili sono determinate in base alle ore lavorate dal personale impegnato nel progetto, valorizzate per il relativo “costo orario”. Quest’ultimo è determinato, per ogni persona, dividendo il costo annuo lordo effettivo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti) per il numero di ore lavorative nell’anno per la categoria di
8 Pubblicazione – cataloghi e siti web – contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.
9 Aiuti in favore della pubblicità dei prodotti agricoli.
10 Aiuti alla ricerca e sviluppo.
appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa, senza distinzione tra ore normali e ore straordinarie. Le ore di straordinario addebitabili al progetto non possono eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non possono essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell’orario di lavoro;
b. spese per il personale non dipendente del Beneficiario, in rapporto di collaborazione o interinale impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente.
Le spese ammissibili sono determinate in base alle ore lavorate dal personale impegnato, valorizzate per il relativo “costo orario”, determinato, per ogni persona, come rapporto tra il costo effettivo annuo lordo (pari alla retribuzione effettiva xxxxx xxxxx, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti) e il numero di ore lavorative nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa. A tal fine, il contratto deve contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l’impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture del Beneficiario.
Per il personale interinale impiegato nel progetto, il costo orario è determinato, per ogni persona, come rapporto tra il costo effettivo annuo lordo desumibile dal contratto di fornitura sottoscritto con l’impresa fornitrice, maggiorato degli oneri di legge o contrattuali (anche differiti), e il numero di ore lavorative nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa. A tal fine, il contratto interinale deve contenere tutte le informazioni sopra indicate per il contratto a progetto.
Per il personale titolare di assegno di ricerca il costo orario è determinato, per ogni persona, come rapporto tra costo effettivo annuo lordo dell’assegno maggiorato degli oneri di legge (con l’esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait delle spese generali e il numero delle ore lavorate);
c. spese generali connesse alla gestione del personale, dipendente e non dipendente;
d. spese per strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.
Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del programma, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. In particolare:
- le spese relative alle attrezzature e alle strumentazioni nuove di fabbrica da utilizzare esclusivamente per il progetto, sono determinate in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l’imballaggio e l’eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali;
- le spese relative alle attrezzature e alle strumentazioni nuove di fabbrica il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il programma, calcolate secondo quanto specificato nel punto precedente, sono ammesse in misura proporzionale all’uso effettivo per il programma, con riferimento all’ammortamento fiscale delle stesse;
e. spese per servizi di consulenza, riferite a:
- attività rivolte alla ricerca e alla progettazione commissionate a terzi, affidate attraverso contratti o lettere di incarico;
- prestazioni di terzi di carattere esecutivo e per l’acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza (beni immateriali). In questo caso, le spese sono determinate in base alla fattura, al netto di IVA, per i beni immateriali utilizzati esclusivamente per il programma di investimenti, ovvero, per quelli utilizzati non in modo esclusivo, in proporzione all’uso effettivo per il progetto, con riferimento all’ammortamento fiscale degli stessi;
f. spese per materiali quali materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, determinate in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l’imballo, con l’esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali. A riguardo, si precisa che:
- nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo è quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali;
- non rientrano nella voce spese per “materiali”, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezioni del personale (guanti, occhiali, etc.), cd-rom e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, etc.
3 AVVIO, AVANZAMENTO E ULTIMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
3.1 Data di avvio degli investimenti
3.1.1 Fermo restando quanto indicato al precedente punto 2.2 in merito all’ammissibilità delle spese, la data di avvio degli investimenti da parte del Beneficiario è rappresentata da:
a. la data del primo titolo di spesa ammissibile, se il programma degli investimenti è stato avviato con attività affidate a soggetti esterni;
b. la data dichiarata dal Beneficiario, se il programma degli investimenti è stato avviato con attività svolte direttamente dal Beneficiario stesso, per gli investimenti di cui alle Tabelle 3A, 4A e 5A .
3.2 Stato di avanzamento degli investimenti
3.2.1 Per lo stato di avanzamento degli investimenti si tiene conto, indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa.
3.3 Data di ultimazione degli investimenti
3.3.1 Fermo restando che gli investimenti devono essere ultimati entro 4 (quattro) anni dalla data di efficacia del Contratto di Filiera, fatta salva l’eventuale proroga secondo le modalità indicate dall’art. 15, comma 5 del D.M. 22.11.2007, la data di ultimazione degli investimenti è rappresentata da:
a. la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, se il programma di investimento è stato ultimato con attività affidate a soggetti esterni;
b. la data dichiarata dal Beneficiario, se il programma è ultimato con attività svolte direttamente, per gli investimenti di cui alle Tabelle 3A, 4A e 5A.
3.3.2 Il Beneficiario comunica alla Banca Autorizzata e/o ad ISA, per il tramite del Proponente, con dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal suo procuratore speciale, la data di ultimazione degli investimenti e la data di entrata in funzione degli impianti; considerato che da quest’ultima decorre il periodo di 5 (cinque) anni di cui all’art. 15 comma 3 del D.M. 22.11.2007 durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall’uso previsto, pena la revoca parziale o totale delle agevolazioni, tale data coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione.
3.3.3 Il Beneficiario può chiedere, per il tramite del Proponente, alla Banca Autorizzata e/o a ISA, una proroga per l’ultimazione degli investimenti. La richiesta di proroga deve essere formulata almeno 3 (tre) mesi prima del termine previsto per il completamento degli investimenti.
3.3.4 La Banca Autorizzata e/o ISA istruiscono la richiesta di proroga del termine per l’ultimazione degli investimenti di cui al punto precedente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente richiesta dalla Banca Autorizzata e/o da ISA deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa; quest’ultima interrompe il termine dell’attività istruttoria.
3.3.5 L’esito dell’attività istruttoria sulla richiesta di proroga effettuata dalla Banca Autorizzata e/o da ISA è trasmesso, unitamente alla richiesta di proroga stessa, nella forma di parere, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3.3.6 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua l’attività istruttoria sulle richieste di proroga entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse e ne comunica l’esito al Beneficiario, per il tramite del Proponente, alla Banca autorizzata e/o ad ISA. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, della Banca Autorizzata e/o di ISA, richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve avvenire entro
15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa; quest’ultima interrompe il termine dell’attività istruttoria.
3.3.7 Nel caso in cui il Beneficiario non richieda alla Banca Autorizzata e/o a ISA alcuna proroga del termine di ultimazione degli investimenti, ovvero, se la richiesta non è autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali, le agevolazioni afferenti alle spese effettuate successivamente al termine di ultimazione degli investimenti sono revocate, fatta salva la verifica dell’organicità e funzionalità dell’investimento ammissibile realizzato.
4 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
4.1 Principi generali
4.1.1 L’erogazione dei finanziamenti avviene sulla base della documentazione di spesa presentata dal Beneficiario, per il tramite del Proponente, secondo quanto di seguito specificato, nonché sulla base delle condizioni disciplinate dai relativi Contratti di Finanziamento stipulati con la Banca Finanziatrice e/o con ISA.
4.1.2 Gli originali dei documenti allegati alle Domande di Erogazione di cui ai successivi punti 4.2 e
4.3 devono essere tenuti a disposizione dal Beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni degli organi preposti per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di ultimazione del Progetto Esecutivo.
4.2 Erogazione dei Finanziamenti FRI
4.2.1 Ai fini della erogazione dei finanziamenti per investimenti di cui alle Tabelle 1A e 2A, il Proponente trasmette, per conto del Beneficiario, la Domanda di Erogazione del Finanziamento FRI a Stato di Avanzamento Lavori (“SAL”) redatta secondo il modello allegato (Allegato 1).
4.2.2 Alla Domanda di Erogazione deve essere allegata la seguente documentazione:
a. un analitico riepilogo delle spese sostenute, redatto secondo il modello allegato (Allegato
2) e corredato dalla copia conforme all’originale delle fatture di acquisto dei beni e servizi riportanti in modo indelebile sull’originale delle forniture stesse la dicitura “Spesa di €
……………………………… dichiarata per la ………………………………………………
(prima, seconda, terza, ………………) erogazione di cui al Contratto di Filiera “……………………………………………………………”, ovvero la copia delle fatture non quietanzate;
b. copia della documentazione contabile e bancaria attestante la tracciabilità del pagamento (copia dei libri contabili, copia degli estratti conto, copia degli assegni/bonifici);
c. originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti il requisito di “nuovo di fabbrica” dei beni forniti;
d. copia dei contratti di fornitura/ordini di acquisto relativi alle fatture in acconto;
e. originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relativamente ai pagamenti ricevuti;
f. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del Beneficiario mediante la quale, con riferimento all’analitico riepilogo delle spese sostenute, sia attestato:
1. che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dal Progetto Esecutivo;
2. che, in caso di richiesta dell’ultima quota delle agevolazioni, le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;
3. che i beni rendicontati sono stati capitalizzati, ovvero non costituiscono materiale di consumo;
4. che tutti i documenti allegati in copia alla Domanda di erogazione sono conformi agli originali;
5. che non sono intervenute varianti al Progetto Esecutivo non segnalate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e/o che sono intervenute le seguenti varianti non sostanziali: ;
6. che le spese generali sono state rendicontate sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
7. ove siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo del loro impiego corrisponde alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata;
8. di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o dell’UE o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per tali beni, agevolazioni di qualsiasi natura;
9. che il Beneficiario non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
10. che nei confronti del Beneficiario non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste all’art. 67 dello stesso. L’esclusione all’erogazione delle agevolazioni opera se la pendenza del procedimento riguarda:
a. il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali;
b. i soci o il direttore tecnico, per le società in nome collettivo;
c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice;
d. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
11. che nei confronti del Beneficiario non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di:
a. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali;
b. i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
d. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
12. che il Beneficiario non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
13. che il Beneficiario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
14. che il Beneficiario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
15. che il Beneficiario non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999;
16. che il Beneficiario non si trova in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
17. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del Beneficiario e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4.2.3 I beni relativi alla Domanda di Erogazione a SAL devono essere fisicamente individuabili e presenti presso la sede operativa interessata dal progetto di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce un acconto di una successiva consegna/fornitura. In quest’ultima circostanza, qualora ad una fattura di acconto non segua la relativa consegna/fornitura, la spesa non viene considerata ammissibile, anche se precedentemente agevolata. Inoltre, per le nuove opere murarie realizzate occorre documentare che le stesse siano state realizzate in conformità alle autorizzazioni edilizie rilasciate dall’autorità competente.
4.2.4 La Banca Autorizzata può richiedere al Beneficiario integrazioni documentali e chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, purché pertinenti al procedimento, con specifico riferimento allo Stato di Avanzamento Lavori e alla relazione finale di spesa.
4.3 Erogazione del Finanziamento Agevolato ISA
4.3.1 Ai fini della erogazione del finanziamento per investimenti di cui alle Tabelle 3A e 4A e 5A, il Proponente presenta, per conto del Beneficiario:
1. una eventuale Domanda di Erogazione quale anticipazione, redatta secondo il modello allegato (Allegato 3.1);
2. una o più Domande di Erogazione a Stato di Avanzamento Lavori (“SAL”), di cui l’ultima a saldo, redatta secondo il modello allegato (Allegato 3.2).
4.3.2 Alla Domanda di Erogazione a SAL/saldo deve essere allegata la seguente documentazione:
a. un analitico riepilogo delle spese sostenute, redatto secondo il modello allegato (Allegato
2) e corredato dalla copia conforme all’originale delle fatture di acquisto dei beni e servizi riportanti in modo indelebile sull’originale delle forniture stesse la dicitura “Spesa di €
……………………………… dichiarata per la ……………………………… (prima, seconda, terza) erogazione di cui al Contratto di Filiera “ ”;
b. copia della documentazione contabile e bancaria attestante la tracciabilità del pagamento (copia dei libri contabili, copia degli estratti conto, copia degli assegni/bonifici);
c. originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il requisito di “nuovo di fabbrica” dei beni forniti;
d. originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero copia della prova documentale dell’avvenuto pagamento;
e. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del Beneficiario, mediante la quale, con riferimento all’analitico elenco delle spese rendicontate, sia attestato:
1. che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dal Progetto Esecutivo;
2. che, in caso di richiesta dell’ultima quota delle agevolazioni, le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;
3. che i beni rendicontati sono stati capitalizzati, ovvero non costituiscono materiale di consumo;
4. che tutti i documenti allegati in copia alla Domanda di Erogazione sono conformi agli originali;
5. che non sono intervenute varianti al Progetto Esecutivo non segnalate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e/o che sono intervenute le seguenti varianti non sostanziali: ;
6. che gli importi di spesa indicati nell’allegato elenco sono conformi alle risultanze contabili aziendali e che sono stati effettivamente sostenuti per l’esecuzione del progetto;
7. che i contributi di legge o contrattuali e gli oneri differiti considerati nel costo orario corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente e sono stati effettivamente pagati ovvero, limitatamente agli oneri differiti, accantonati per ciascun dipendente e/o lavoratore con contratto a progetto;
8. che le spese generali sono state rendicontate sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
9. ove siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo del loro impiego corrisponde alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata;
10. che le fatture rendicontate sono state pagate a saldo e che per tali fatture non è mai stato riconosciuto ne sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
11. di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o dell’UE o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per tali beni, agevolazioni di qualsiasi natura;
12. che il Beneficiario non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
13. che nei confronti del Beneficiario non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste all’art. 67 del medesimo decreto legislativo. L’esclusione all’erogazione delle agevolazioni opera se la pendenza del procedimento riguarda:
a. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
b. i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
d. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
14. che nei confronti del Beneficiario non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di:
a. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
b. i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
d. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora il Beneficiario non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
15. che il Beneficiario non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
16. che il Beneficiario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
17. che il Beneficiario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
18. che il Beneficiario non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999;
19. che il Beneficiario non si trova in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
20. che non esistono nei confronti del Beneficiario procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4.3.3 ISA effettua una propria perizia di stima, al fine di aggiornare eventualmente le valutazioni effettate dalle Banche, senza alcun onere aggiuntivo per il Beneficiario.
4.3.4 L’erogazione del Cofinanziamento Bancario avviene in un’unica soluzione al termine dell’investimento e successivamente alla comunicazione di erogazione a saldo alla Banca da parte di ISA. La Banca Cofinanziatrice eroga tale quota contestualmente alla stipula del Contratto di Cofinanziamento e quietanza dell’intero importo. A richiesta del Beneficiario, il Cofinanziamento Bancario fino ad un importo pari a € 50.000,00 può essere sostituito da un apporto di mezzi propri.
5 VARIANTI AL PROGETTO ESECUTIVO SUCCESSIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FILIERA
5.1 Principi generali
5.1.1 Le varianti al Progetto Esecutivo sono richieste dal Beneficiario, per il tramite del Proponente, e approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria della Banca Autorizzata e/o di ISA in ordine, a seconda della fattispecie della variante, alla verifica della congruità tecnico-economica della richiesta formulata dal Beneficiario e alla persistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l’erogazione del finanziamento.
5.1.2 In caso di non accoglimento della richiesta di variante, qualora la variante sia già avvenuta o avvenga comunque, la richiesta di variante decade e le agevolazioni concesse sono revocate.
5.2 Cambio di Beneficiario
5.2.1 Rientrano nella fattispecie delle varianti “cambio di Beneficiario” tutte le modifiche societarie che intervengono successivamente alla stipula del Contratto di Filiera e che riguardano
modifiche della ragione sociale e della denominazione sociale del Beneficiario o che sono conseguenti a operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda o di ramo di azienda.
5.2.2 Non rientra nella fattispecie delle varianti “cambio di Beneficiario” il subentro nelle agevolazioni di cui all’art. 14 del D.M. 22.11.2007, ammissibile fino alla stipula del Contratto di Filiera.
5.2.3 Ai fini dell’approvazione delle varianti, il Beneficiario presenta alla Banca Autorizzata e/o ad ISA una richiesta contenente le motivazioni alla base delle trasformazioni societarie, allegando i documenti e gli atti giustificativi dell’operazione.
5.2.4 Ottenuta l’approvazione delle varianti da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Beneficiario subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal Beneficiario richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito delle trasformazioni medesime.
5.2.5 Le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al Beneficiario subentrante; il nuovo valore dell’agevolazione non può, comunque, superare l’importo già concesso.
5.2.6 La cessione della gestione dell’azienda o di parte di essa mediante contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda non rappresenta, di per sé, una variante. In questo caso, il Beneficiario presenta alla Banca Autorizzata e/o ad ISA una specifica istanza tesa al mantenimento delle agevolazioni, indicando:
a. le motivazioni alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, nonché il momento in cui la decisione stessa è maturata;
b. le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e su ogni altro elemento utile alla valutazione circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell’operazione di affitto, l’interesse pubblico che ha condotto alla concessione delle agevolazioni.
Alla richiesta è allegata:
a. una dichiarazione con la quale vengono aggiornati/integrati i dati e le informazioni di cui al Progetto Esecutivo con quelli del conduttore;
b. un aggiornamento della Delibera attestante l’assenso all’operazione da parte della Banca Finanziatrice o ISA;
c. una dichiarazione di impegno (da parte del proprietario e del conduttore) a rispettare quanto previsto con la concessione delle agevolazioni (Progetto Esecutivo approvato, norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, etc.).
5.2.7 In caso di cessione della gestione dell’azienda o di parte di essa mediante contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda il proprietario rimane, comunque, l’unico titolare delle agevolazioni e mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni, anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore.
5.3 Variazione della localizzazione territoriale degli investimenti
5.3.1 Ai fini della approvazione della variante relativa alla localizzazione territoriale degli investimenti, il Beneficiario presenta alla Banca Autorizzata e/o ad ISA una relazione illustrativa delle motivazioni alla base della richiesta.
Alla relazione deve essere allegata la documentazione attestante la disponibilità dell’immobile, nonché la documentazione tecnica ed urbanistica necessaria alla Banca Autorizzata e/o ad ISA per l’analisi istruttoria di fattibilità.
5.4 Variazioni della tipologia di investimenti dell’intervento agevolato
5.4.1 Ai fini della approvazione della variante, a parità di intensità di aiuto e nel rispetto del regime approvato dalla Commissione europea, il Beneficiario presenta alla Banca Autorizzata o ad ISA una relazione tecnica descrittiva delle motivazioni delle variazioni e dimostrativa del persistere del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Contratto di Filiera.
5.5 Variazioni tecniche sostanziali delle opere e degli investimenti approvati
5.5.1 Ai fini della approvazione di variazioni tecniche delle opere e degli investimenti approvati che, per il carattere sostanziale delle stesse, si configurano come varianti, il Beneficiario presenta alla Banca Autorizzata e/o ad ISA una relazione illustrativa delle motivazioni alla base della richiesta e del relativo impatto sulle opere e sugli investimenti già approvati.
IL DIRETTORE GENERALE
X.xx Xxxxxx Xxxxx