SCHEMA DI SINTESI L’intervento
SCHEMA DI SINTESI
L’intervento
(articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, così come modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto legge
n. 179 del 18 ottobre 2012)
Nei casi di eccedenza di personale è consentito stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
Il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria, necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, in base alle regole vigenti, e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991.
Sono ammessi alla prestazione anche i dirigenti risultati in esubero nell’ambito di un processo di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
I predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro presenta domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.
A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.
Requisiti del datore di lavoro
La norma si applica ai datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore di attività, che impieghino mediamente più di quindici dipendenti. La media dei dipendenti verrà calcolata prendendo a riferimento la forza aziendale del semestre precedente la data di stipula dell’accordo sindacale relativo agli esuberi.
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.
Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
Requisiti del lavoratore
La legge subordina l’erogazione della prestazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici, a carico dell’assicurazione previdenziale di appartenenza, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i contributi versati in dette gestioni.
In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta.
Non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.
Richiesta di intervento: procedura
Il datore di lavoro deve presentare alla sede INPS, presso la quale assolve i propri obblighi contributivi, l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, il numero degli esuberi del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento in questione.
La sede presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi:
- verifica la sussistenza dei prescritti requisiti in capo al datore di lavoro;
- trasmette alla direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, comunicando l’esito delle verifiche di competenza effettuate, ai fini dell’attribuzione del codice di censimento dell’azienda;
- attribuito il predetto codice di censimento da parte della direzione centrale pensioni, consegna al datore di lavoro esodante un PIN.
Il datore di lavoro, tramite il PIN di accesso alla procedura automatizzata, deve inserire nella stessa l’elenco dei lavoratori interessati, al fine della verifica da parte dell’Istituto del diritto all’accesso alla prestazione in capo ai lavoratori coinvolti nell’accordo di esodo.
Ai fini della stima dell’onere relativo e della conseguente determinazione dell’importo della fideiussione, il datore di lavoro deve confermare nella procedura automatizzata l’elenco dei lavoratori interessati dal programma di esodo c.d. annuale (con ultima decorrenza di accesso all’esodo il 1° dicembre dello stesso anno).
Nell’ipotesi di accordo pluriennale, l’operazione di conferma dovrà essere ripetuta ogni anno.
L’Istituto rilascia un prospetto contenente l’informazione relativa all’onere complessivamente stimato del programma di esodo annuale, ai fini della fideiussione bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite PEC.
Il datore di lavoro deve consegnare alla sede presso la quale assolve i propri obblighi contributivi il documento bancario attestante la fideiussione a garanzia degli oneri relativi al programma annuale di esodo. La predetta sede, verificata la conformità della fideiussione agli obblighi indicati nel prospetto INPS, ne comunica l’accettazione al datore di lavoro e alla banca. Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di prestazione della fideiussione nel caso decida di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione. Il datore di lavoro esodante si
impegna a sostenere l’eventuale maggiore costo della prestazione risultante in sede di effettiva liquidazione della stessa.
La fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15 % degli stessi, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto
Per garantire la continuità nella prestazione al lavoratore e nell’accredito contributivo, lo schema di fideiussione bancaria predisposto dall’Istituto prevede che la banca assuma l’obbligo di garantire all’INPS la possibilità di procedere all’escussione parziale della garanzia al verificarsi del mancato versamento delle singole rate della provvista per la prestazione e/o la contribuzione figurativa correlata.
La prestazione
Il datore di lavoro presenta all’INPS le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore.
Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello - tempo per tempo - previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al decreto legge
n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria.
La prestazione è erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.
Si terrà conto degli eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura (es. lavoro prestato durante il periodo di invalidità ecc.).
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Tale disposizione è efficace, altresì, per il calcolo della prestazione in argomento.
Previa stipula di apposita convenzione tra l’INPS e le organizzazioni di categoria, i lavoratori che fruiscono della prestazione hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione di appartenenza firmataria dell’accordo aziendale.
Il pagamento della prestazione avviene con la procedura di pagamento delle pensioni; essa è corrisposta per 13 mensilità ed è disposta, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
Il finanziamento della prestazione è assicurato dalla provvista mensile anticipata versata dal datore di lavoro, determinata in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della prestazione e della contribuzione figurativa correlata.
Contribuzione figurativa correlata
La retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente (per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti attualmente vigente è pari al 33%).
Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.
Nell’ipotesi di morte del lavoratore, non essendo reversibile la prestazione, l’obbligo contributivo si estingue e l’Istituto provvederà a rimborsare al datore di lavoro l’eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata.
Il recupero degli importi corrisposti a titolo di tassa di ingresso della mobilità avviene mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, esposti sulla medesima matricola aziendale con la quale è stato effettuato il pagamento ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 223/1991.
Nel caso in cui gli accordi sindacali siano stati sottoscritti nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, non trova applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge
n. 92 del 2012, per cui il datore di lavoro non è tenuto al versamento di una somma pari al 41 per cento del massimale mensile ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, prevista dalla predetta norma per tutti casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Disposizioni finali
In deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991, il datore di lavoro che ha sottoscritto accordi di esodo può effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti.
La legge in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo della prestazione in questione con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo. Ne consegue che l’Istituto non provvederà ad operare alcuna riduzione dell’importo della prestazione in caso di rioccupazione.
PENSIONI VECCHIAIA con contribuzione prima del 1/1/1996 (20 anni anzianità contributiva)
Vecchiaia Lavoratrici | Dipendenti | Autonome |
1/1/2014-31/12/2015 | 63 e 9 m. | 64 e 9 m. |
1/1/2016-31/12/2017 | 65 e 7 m. | 66 e 1 m. |
Vecchiaia Lavoratori dipendenti e autonomi
1/1/2014-31/12/2015 66 e 3 m.
1/1/2016-31/12/2018 66 e 7 m.
PENSIONI VECCHIAIA con contribuzione dal 1/1/1996 (20 anni anzianità contributiva e importo pensione pari ad 1,5 volte l’assegno sociale)
Lavoratrici | Dipendenti | Autonome |
1/1/2014-31/12/2015 | 63 e 9 m. | 64 e 9 m. |
1/1/2016-31/12/2017 | 65 e 7 m. | 66 e 1 m. |
Lavoratori dipendenti e autonomi
1/1/2014-31/12/2015 66 e 3 m.
1/1/2016-31/12/2018 66 e 7 m.
Lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonomi (5 anni di anzianità contributiva e nessun importo minimo)
1/1/2014-31/12/2015 70 e 3 m.
1/1/2016-31/12/2018 70 e 7 m.
PENSIONE ANTICIPATA (senza requisito anagrafico - solo anzianità contributiva)
Lavoratrici dipendenti e autonome con anzianità contributiva sia antecedente che dal 1/1/1996
1/1/2014-31/12/2015 41 e 6 m.
1/1/2016-31/12/2018 41 e 10 m.
Lavoratori dipendenti e autonomi con anzianità contributiva sia antecedente che dal 1/1/1996
1/1/2014-31/12/2015 42 e 6 m.
1/1/2016-31/12/2018 42 e 10 m.
PENSIONE ANTICIPATA riservata ad anzianità contributive dal 1/1/1996
Lavoratrici e lavoratori dipendenti e autonomi (20 anni di anzianità contributiva e importo pensione pari a 2,8 volte l’assegno sociale)
1/1/2014- 31/12/2015 63 e 3 m.
1/1/2016-31/12/2017 63 e 7 m.
Con riferimento a situazioni particolari (es. opzione donna, nati nel 1951 e 1952, usuranti ecc.) è possibile contattare il Servizio Welfare.