Condizioni Generali di Fornitura (C.G.F.)
Condizioni Generali di Fornitura (C.G.F.)
1. EFFICACIA
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura hanno efficacia per qualsiasi ordine ricevuto da SMITEC e da tutte le società controllate e/o appartenenti al gruppo SMITEC se non espressamente derogate ed accettate in forma scritta dalle Parti.
2. ACCORDI
2.1 L'eventuale disponibilità all'utilizzo del portale fornitori da parte di SMITEC, previa consegna delle
5.5 Il costo dell'imballo deve essere incluso nel contratto di fornitura, non verranno accettati ulteriori addebiti in fattura. Il reso dei bancali è a carico del fornitore.
5.6 Nei documenti di trasporto e nelle fatture dovranno essere riportati il codice articolo SMITEC, il codice articolo del Fornitore ed il numero dell'ordine, secondo quanto specificato dalla Committente.
6. ESECUZIONE PARZIALE
Non è possibile, salvo eventuale accordo scritto, l'esecuzione parziale della fornitura.
password di accesso, pone l'obbligo di utilizzo dello stesso 7. DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI
in capo al Fornitore.
2.2 Eventuali disegni forniti da SMITEC per la
7.1 Contestualmente alla fornitura, ove questa lo richieda, il Fornitore si impegna a trasmettere a
realizzazione dei beni commissionati verranno rilasciati in SMITEC le certificazioni relative ai materiali utilizzati,
formato PDF; è concessa anche la visione in altri formati
la conformità alle norme tecniche nonché tutti i
se richiesto (ad es. step o dwg) ma l'unico formato che faràdocumenti e le informazioni necessarie per
fede ai fini della fornitura sarà la versione PDF.
2.3 La restituzione dell'ordine , timbrato e sottoscritto dal Fornitore o accettato mediante il portale messo a disposizione da SMITEC, deve avvenire entro cinque (5)
l'esportazione dei prodotti. Nello specifico a titolo esemplificativo ma non esaustivo la dichiarazione dei codici doganali, la dichiarazione d'origine, l'eventuale certificato d'origine e la dichiarazione componente
giorni dal suo ricevimento e costituirà la forma standard di “dual use”
accettazione valida ed efficace per SMITEC. In assenza della conferma entro la tempistica indicata, l'Ordine si considererà implicitamente accettato in ogni sua parte. Tale procedura configura inoltre, se non diversamente pattuito tra le parti, l'integrale accettazione delle C.G.F.
3. DISPOSIZIONI CONTRASTANTI
7.2 Il Fornitore dichiara di aver sottoscritto sia una polizza assicurativa RC Prodotto. Il Fornitore si impegna a mantenere attiva tale copertura assicurativa anche in caso di cessazione per qualunque motivo del rapporto.
7.3 Il Fornitore garantisce il rispetto delle norme
Nell'ipotesi di contrasto tra le condizioni generali presenti relative alla sicurezza e salute dell'ambiente lavorativo
nella documentazione contrattuale del Fornitore o precedenti intese non scritte, le presenti C.G.F. prevarranno. Deroga a tale clausola deve essere espressamente approvata da SMITEC per iscritto.
4. VARIAZIONE DEI PREZZI
I prezzi determinati dal Fornitore una volta accettati da SMITEC non potranno subire alcuna variazione salvo eventuale accordo scritto tra le Parti.
5. CONSEGNA
5.1 I Prodotti, dovranno essere consegnati dal Fornitore mediante la resa descritta nell'ordine.
5.2 I Prodotti dovranno essere consegnati tassativamente entro la data indicata nell'ordine, salvo se diversamente convenuto tramite accordo scritto tra le Parti.
5.3 I Prodotti dovranno essere imballati secondo le indicazioni di SMITEC ed in modo adeguato, al fine di evitare danni ai medesimi nelle fasi di movimentazione e trasporto.
5.4 In caso di imballi con materiale non riciclabile i costi di smaltimento saranno addebitati al Fornitore.
nel quale vengono realizzati i prodotti forniti.
7.4. Il Fornitore in caso di accesso ai locali di SMITEC si impegna a consegnare tutta la documentazione richiesta dalla stessa o dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) nominato dalla stessa.
7.5 Il Fornitore si impegna a fornire a SMITEC copia della scheda tecnica e della scheda di sicurezza del prodotto oggetto della fornitura.
7.6 Il Fornitore è responsabile del conseguimento, pagamento e mantenimento in vigore di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi e approvazioni di qualsivoglia autorità che siano o possano rivelarsi necessari in relazione alla gestione della propria attività d'impresa e deve rispettare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nei Paesi in cui opera.
7.7 Il fornitore si impegna a tenersi informato in merito a futuri sviluppi, emendamenti ed integrazioni alle direttive UE. Nel caso in cui i prodotti non siano conformi alle disposizioni del regolamento il fornitore
si impegna a informare preventivamente e tempestivamente SMITEC e a sostituire i prodotti con prodotti conformi.
Ad ogni modo, il Fornitore si impegna a fornire esclusivamente Prodotti conformi a tutte le direttive e regolamenti europei applicabili vigenti e futuri.
8. CONTESTAZIONI E RECLAMI PER DIFETTI
Il fornitore garantisce la corrispondenza dei prodotti
alle caratteristiche tecniche indicate. Le eventuali contestazione saranno in forma scritta nei termini di cui all'art. 1495 c.c.. Il fornitore si impegna all'immediata verifica dei vizi contestategli e si obbliga a riparare o sostituire il bene difettoso.
9. GARANZIA
9.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i prodotti sono stati costruiti nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la materia nonché l'ottima qualità dei materiali usati.
9.2 Il Fornitore garantisce, per un periodo di anni due
(2) dalla consegna, che:
- i prodotti consegnati sono liberi da pegno o altro diritto di garanzia personale o reale;
- i prodotti sono conformi alle specifiche applicabili; i prodotti sono privi di vizi e/o difetti di fabbricazione o di funzionamento.
9.3 In aggiunta ai termini di garanzia, SMITEC si riserva il diritto di addebitare per ogni non conformità rilevata un costo di gestione pari a euro 100,00. Rimane a carico del fornitore il trasporto del reso NC e la riconsegna.
La proprietà dei prodotti passerà in capo a SMITEC al momento della consegna, salvo se diversamente convenuto da entrambe le Parti in forma scritta.
11. PAGAMENTI
11.1 I prezzi e le relative modalità di pagamento devono essere specificati nell'ordine sottoscritto da SMITEC.
11.2 Le fatture verranno emesse dal Fornitore riportando il codice articolo SMITEC, il codice articolo del Fornitore ed il numero dell'ordine e trasmesse a SMITEC tramite e-mail in formato elettronico.
11.3 I pagamenti con scadenza al 31/12 ed al 31/08 dovranno essere posticipati di 10 giorni.
12. RISERVATEZZA
12.1 Per tutta la durata del presente contratto le Parti si obbligano a trattare le informazioni confidenziali venute a conoscenza nel corso dello stesso con la massima riservatezza e solo nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere le attività oggetto del presente contratto.
12.2 Laddove concordato in forma scritta tra le Parti, al Fornitore sarà fatto divieto di pubblicare, vendere o esporre foto o prodotti della Cliente SMITEC.
12.3 Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione
13. RECESSO
SMITEC si riserva il diritto di recedere liberamente e in ogni momento dal contratto senza alcun obbligo di motivazione, previo preavviso da comunicarsi per
9.4 In caso di violazione di quanto stabilito nel precedente iscritto al Fornitore tramite lettera raccomandata A.R. Il
comma, SMITEC potrà richiedere la risoluzione del contratto o l'eliminazione integrale delle difformità a spese del Fornitore.
A tal riguardo, nei termini indicati da SMITEC, il Fornitore dovrà, secondo quanto espressamente richiesto da SMITEC:
- sostituire a proprie spese i prodotti non conformi con altri conformi nella giornata o entro 24h dalla ricezione della segnalazione e garantendo i nuovi termini di garanzia a partire dalla data di sostituzione dei prodotti;
- inviare un tecnico in grado di intervenire e rimuovere quindi le difformità;
- autorizzare SMITEC ad intervenire direttamente con proprio personale, con spese a carico del Fornitore e mantenendo inalterate le condizioni ed i termini di garanzia.
10. RISERVA DI PROPRIETÀ
recesso avrà effetto decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione.
14. FORZA MAGGIORE
In caso di Forza Maggiore, la parte che si trova impossibilitata all'adempimento del contratto ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra descrivendo le cause e gli effetti da esse prodotti. Vengono considerati eventi di forza maggiore quegli eventi non prevedibili ed al di fuori della volontà delle Parti, quali ad esempio terremoto, fulmine, alluvione, guerra, sommossa ecc.
Le parti devono aver cura di incontrarsi quanto prima per concordare qualsiasi modifica da apportare al Contratto che si renda necessaria o opportuna al fine di far fronte alle conseguenze dell'evento di Forza Maggiore, fermo restando che la parte che si trova in tale situazione non sarà responsabile di eventuali
inadempimenti ad essa non imputabili.
Se le parti non sono in grado di raggiungere un accordo sulla modifica del Contratto entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento di Forza Maggiore ovvero qualora tale evento perduri per un periodo di 45 giorni, ciascuna parte avrà la facoltà di recedere con effetto immediato dal Contratto mediante comunicazione scritta all'altra parte.
15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
15.1 Il presente contratto di fornitura, nonché i singoli
contratti stipulati nel suo contesto, sono regolati dalla legge italiana ( art. 1470 e ss c.c. ) ed in via
sussidiaria dalle disposizioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita
internazionale di merci firmata a Vienna in data 11.04.1980, ratificata con L. 11.12.1985 n. 765.
15.2 Per qualsiasi controversia derivante dai rapporti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque con le stesse connesse, sarà competente in xxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx Xxxxxxx.
00. CODICE ETICO
SMITEC ha adottato un proprio Codice Etico, disponibile online su xxx.xxxxxxxx.xx, i cui principi ispirano la condotta di SMITEC nella gestione della propria attività d'impresa. Ai sensi della legge italiana (D.lgs 231/01 e s.m.i.), SMITEC ha inoltre adottato un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”, con il quale intende garantire il rispetto dei principi stabiliti nel “Codice Etico”. SMITEC intende collaborare ed avere rapporti commerciali con Fornitori la cui condotta rispetti i principi sanciti dal proprio “Codice Etico”.
Il Fornitore prende atto che SMITEC promuove attivamente un luogo di lavoro sicuro, eco-compatibile, socialmente consapevole e sostenibile, implementando un sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza
Per espressa accettazione: (Luogo)(Data)(Timbro)(Firma legale rappresentante)
Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341
e 1342 del Codice Civile, dichiarano di avere letto attentamente e di accettare espressamente le seguenti clausole: 4 (variazione dei prezzi), 7 (documentazioni e certificazioni), 9 (garanzia), 10 (riserva di proprietà), 13 (recesso), 15 (legge applicabile e foro competente)
(Luogo)(Data)(Timbro)(Firma legale rappresentante)