CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
Quadriennio 2004-2005-2006-2007
• Articolo 1: Norme Generali – Campo di applicazione
• Articolo 2: Determinazione del contingente
• Articolo 3: Tempi e modalità di presentazione delle domande
• Articolo 4: Natura dei corsi la cui frequenza può dar titolo a permessi studio e relative modalità di concessione
• Articolo 5: Certificazione
• Articolo 6: Informazione
• Articolo 7: Controversie
• Articolo 8: Durata del contratto
• Articolo 9: Interpretazione autentica
• Articolo 10: Norme transitorie e finali. Durata ed efficacia.
Ancona, 22 dicembre 2003
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
Quadriennio 2004-2005-2006-2007
L'anno 2003, il giorno 22 del mese di dicembre, in Ancona, presso l'Ufficio Scolastico Regionale, in sede di negoziazione decentrata a livello di Ufficio scolastico periferico,
T R A
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello di Ufficio Scolastico Regionale (di cui all'art. 5 lettera a del C.C.D.R. sottoscritto in data 27 maggio 2002)
E D
i rappresentanti della delegazione sindacale (di cui all'art. 5 lettera b del C.C.D.R. sottoscritto in data 27 maggio 2002)
Premesso che l'art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988, concernente il diritto allo studio, continua a trovare applicazione nei confronti del personale del Comparto Scuola per effetto di quanto previsto dall'art. 142, c. 1 lettera f) del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 24 luglio 2003;
Considerato che la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale, dall'art. 4, c. 3 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 24 luglio 2003;
V I E N E C O N C O R D A T O
il seguente contratto collettivo decentrato concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola, per il quadriennio 2004-2005-2006-2007
ART. 0 - XXXXX XXXXXXXX - XXXXX XX XXXXXXXXXXXX
• i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, di cui all'art. 3 del DPR 395/88 sono fruibili per un massimo di 150 ore annue individuali (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
• può usufruire dei permessi il personale docente, educativo ed ATA, in servizio a tempo indeterminato, compreso quello di cui agli artt. 43 e 44 L. 270/82, e il personale a tempo determinato, assunto con contratto stipulato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica. Per il personale che presta servizio con orario inferiore a quello di cattedra (personale docente) o a quello di servizio (personale ATA ed educativo), le ore di permesso complessivamente fruibili devono essere rapportate all'orario settimanale di cattedra o di servizio.
• il limite massimo di permessi individuali concedibili, è stabilito nella misura corrispondente al 3% delle unità complessive in servizio in ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore;
• Fermo restando il limite del 3% provinciale sono previste compensazioni interprovinciali all'interno della regione sino a concorrenza di tale limite, ridistribuendo quella parte del contingente che non sia stata interamente utilizzata in favore delle province nelle quali, esaurito il contingente assegnato, residuino domande insoddisfate, proporzionalmente alla consistenza
dei rispettivi organici. Allo scopo, i Dirigenti dei CC.SS.AA. forniranno immediata comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale delle quote dei contingenti provinciali non utilizzati. Di tale operazione viene data informazione alle XX.XX. regionali.
ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE
Ai fini dell'individuazione del contingente di personale pari al 3%, va considerata come base di calcolo tutta la dotazione organica provinciale complessiva (ex organico di fatto), compresa la dotazione organica di sostegno, le D.O.P. e l'eventuale personale in esubero, il numero dei posti di sostegno in deroga e il numero di specialisti di religione cattolica.
Il Dirigente di ogni C.S.A. determinerà, con atto da affiggere all'albo dell'Ufficio entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili, distribuendolo altresì, proporzionalmente agli addetti, tra personale docente (distinto per grado d'istruzione), educativo e ATA (distinto per profilo professionale). La saturazione dell'aliquota complessiva del 3%, assegnata a ciascuna provincia, può essere garantita anche compensando aree professionali ed ordini di scuola in cui si registra scarsità di richiesta, con una ridistribuzione, proporzionale alle quote iniziali, dei permessi tra il personale appartenente a profili ove si manifesti una domanda insoddisfatta. Si precisa che dopo aver operato le citate compensazioni tra categorie omogenee di personale, esiste la possibilità di disporre compensazioni tra diverse categorie di personale docente, educativo ed A.T.A.
ART. 3 - TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, al C.S.A. della rispettiva provincia di servizio entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
Ogni C.S.A. formerà entro il 5 dicembre di ogni anno del quadriennio oggetto del presente accordo, più graduatorie distinte a seconda delle tipologie di personale, di cui al punto "determinazione del contingente", secondo il seguente ordine di priorità:
• frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
• frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, i corsi di riconversione professionale, i corsi delle scuole superiori per l'insegnamento secondario (S.I.S.S.) e quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
• frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria;
• frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, compreso il dottorato di ricerca;
• frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, di pari grado di quello già posseduto.
A parità di condizione verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento, in ciascuna categoria, all'anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, all'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.
I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta rispetto ad altri richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale dei corsi di cui sopra. Successivamente, a parità di condizioni, verranno considerati con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.
Oltre il numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili per un periodo analogo, solamente dopo aver soddisfatto tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso.
I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dai relativi Dirigenti Scolastici entro il 31 dicembre di ogni anno del quadriennio di validità del presente accordo.
La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. 395/88, i seguenti dati:
- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- motivo di richiesta dei permessi (con specificazione dei corsi di studio che si intendono frequentare);
- prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare;
- ordine e gradi di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
- anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato; per il personale a tempo determinato, estremi del contratto stipulato e indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento con rapporto di lavoro instaurato (fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al termine dell'anno scolastico) con atto del Provveditore agli Studi o del Dirigente Scolastico. Per gli insegnanti di religione cattolica, numero degli anni di insegnamento con orario di cattedra;
- indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio di cui sopra , ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.
Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione, purché prodotte prima dell'inizio dell'anno solare di riferimento, nel caso che, esaudite positivamente tutte le istanze presentate nei termini rimanga disponibile parte dell'aliquota fissata per l'anno medesimo.
ART. 4 - NATURA DEI CORSI LA CUI FREQUENZA PUO' DAR TITOLO A PERMESSI STUDIO E RELATIVE MODALITA' DI CONCESSIONE. INTEGRAZIONE
I corsi, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/88, come di seguito specificati:
- corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della L. 19 dicembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) ;
- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
Si assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni precedenti gli esami, il cui sostenimento andrà opportunamente documentato.
Si può usufruire dei permessi in oggetto anche per lo svolgimento di attività di studio dirette al sostenimento degli esami, per tutte le altre attività necessarie a preparare ricerche e tesi di laurea, in quanto attività finalizzate al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto. L'attività di studio individuale per preparare gli esami, quella concernente la preparazione della tesi
di laurea o di diploma, possono dar luogo alla concessione di permessi in misura non superiore al 30 % del monte orario complessivamente fruibile dal richiedente.
Il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Allo scopo di garantire efficacemente il diritto allo studio, la fruizione dei permessi in questione deve essere assicurata dal Dirigente scolastico tramite la riorganizzazione del servizio e/o con sostituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti. In nessun caso potrà farsi luogo alla nomina di supplenti.
Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
I permessi retribuiti, concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, decorrono dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 5 - CERTIFICAZIONE
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame, nell'ipotesi assimilata, va presentata al Dirigente scolastico di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l'anno solare (per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione). I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo etc.), dovranno presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.
La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso, in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte. I titoli di studio posseduti, la qualità di studente, gli esami sostenuti ed ogni altro stato, qualità personale o fatto possono certificati con apposita dichiarazione dell'interessato, ai sensi della normativa vigente.
Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui agli artt. 15 comma 1 e 19, comma 7 del CCNL del 24 luglio 2003.
ART. 6 – INFORMAZIONE
Annualmente il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale comunica alle XX.XX. firmatarie del presente contratto il numero complessivo dei permessi autorizzabili, il numero delle richieste pervenute, distinte per ordine scolastico (per il personale docente) e per profilo professionale (per il personale A.T.A.), la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.
I Dirigenti dei CC.SS.AA. della regione:
- comunicheranno alle istituzioni scolastiche, con apposita circolare e con congruo anticipo, i termini e le modalità previsti dal presente contratto, nonché l'eventuale modello di domanda da utilizzare per ottenere la fruizione dei permessi;
- divulgheranno alle medesime istituzioni scolastiche il presente contratto.
ART. 7 - CONTROVERSIE
Qualora in sede di applicazione del presente contratto insorgano delle controversie le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto, sulla base delle procedure previste dal CCNL
sottoscritto in data 24 luglio 2003. Per quello che concerne i reclami e le controversie individuali si applicano le disposizioni contenute negli artt. 65 del D.L.vo 30 marzo 2001, nell'art. 1 dell'Accordo sperimentale per il comparto scuola sottoscritto in data 18 ottobre 2001 e nell'art. 130 e seguenti del citato C.C.N.L. 24.7.2003.
ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto, ha validità quadriennale; trova applicazione per i permessi da fruire nel corso degli anni 2004, 2005, 2006 e 2007; potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.
ART. 9) INTERPRETAZIONE AUTENTICA.
Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del testo del presente accordo, ciascuna delle parti firmatarie può chiedere con richiesta scritta e motivata un incontro da tenersi entro dieci giorni dalla data della richiesta, per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del contratto.
Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche secondo le procedure di cui al precedente art. 6.
ART. 10) NORME TRANSITORIE E FINALI – DURATA ED EFFICACIA.
Il presente contratto sarà divulgato - a cura dei CC.SS.AA. – dopo la stipula e nelle more della eventuale registrazione da parte dell'organo di controllo, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.
Limitatamente ai permessi da fruire nell'anno solare 2004 i termini per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti e per la formazione delle graduatorie ad opera dei competenti CC.SS.AA. sono fissati rispettivamente al 15 gennaio 2004 ed al 30 gennaio 2004.
A norma dell'art. 48, comma 3, del D.L.vo 165/2001 si dichiara che il presente accordo non comporta neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate alla Direzione Regionale per le Marche.
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali
Letto e sottoscritto in data 22 dicembre 2003
Per la delegazione di parte pubblica: (art. 5 lett. a del C.C.D.R. in data 27 maggio 2002)
- dr. Xxxxxxx De Xxxxxxxx (Direttore Generale) rappresentato per delega
dal Vicedirettore Generale, dr. Xxxxxx Xxxx
- dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx (Dirigente U.S.R.)
- dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Dirigente C.S.A. Ancona)
- dr. Xxxxxx Xxxxx (Dirigente U.S.R.)
- dr. Xxxxxx xx Xxxx (Dirigente Tecnico)
- dr. Xxxxxx Xxxxxxxx (funzionario Area C)
Per la delegazione di parte sindacale: (art. 5 lett. b del C.C.D.R. in data 27 maggio 2002)
- Xxxxxx Xxxxxxx (C.G.I.L. Scuola)
- Xxxxxxxxx Xxxxx (C.I.S.L. Scuola)
- Xxxx Xx Xxxxxxxxx (U.I.L. Scuola)
- Xxxxx Xxxxxxx (S.N.A.L.S. Scuola)