Allegato 4 – SCHEMA DI CONVENZIONE
Allegato 4 – SCHEMA DI CONVENZIONE
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BENTIVOGLIO E _ PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI UN’AREA e CONTESTUALE GESTIONE DI UN’OASI FELINA E BOX DI PRIMA ACCOGLIENZA PER I CANI VAGANTI SUL TERRITORIO - PERIODO
………………. 2018 – 2023 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER EGUAL PERIODO.
L’anno 2018, il giorno del mese di , presso la sede del Comune di Bentivoglio, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,
TRA
- ………………..nata a ………………… il …………………., in rappresentanza del Comune di Bentivoglio in ragione della sua qualità di Responsabile del Settore Edilizia Privata presso il 3° Settore Tecnico urbanistico e Manutentivo del Comune di Bentivoglio (C.F.80008130371), la quale agisce in questo atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Bentivoglio, giusto decreto sindacale n° …………..del ed
in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n 76 del 18/10/2018, di seguito nel presente atto denominata anche “Comodante”;
E
– l’Organizzazione (d’ora in poi Soggetto gestore) CF / P. IVA
rappresentata dal Presidente , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione medesima, in , via _, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di legale rappresentante dell’Associazione;
RICHIAMATI
il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
il “Codice del Terzo settore”;
il Codice civile;
gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
la Deliberazione di Giunta dell’Unione Xxxx-Xxxxxxxx xx 00 xxx 00/00/0000 xxxxxxx “convenzioni tra l'unione Reno Galliera e le organizzazioni di Volontariato e associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Approvazione schema”;
PREMESSO CHE
il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;
quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono: l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
il possesso di requisiti di moralità professionale;
il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
il Comune di Bentivoglio è proprietario di un’area ubicata in Xxx Xxxxxx xx0 xxxxx quale vuole, in ragione delle premesse di cui sopra, nonché delle indicazione della DGC n°76 del 18 ottobre 2018 , attivare una procedura di manifestazione di interesse per la concessione in comodato gratuito di un’area e contestuale gestione di un rifugio felino e box di prima accoglienza per i cani vaganti sul territorio ;
il Comune di Bentivoglio con atto del Sindaco prot 16549 del 27/9/2018 ha autorizzato l’oasi felina come meglio definita dall’art.6 dell’allegato 1) alla DGR 1302 del 2013) che prevede espressamente: “..si definiscono oasi feline, sia pubbliche che private, le strutture permanenti di ricovero per gatti caratterizzate esclusivamente da recinzioni che non impediscono l’allontanamento degli animali in modo autonomo. In tali strutture deve essere previsto un ricovero per proteggere gli animali dagli eventi atmosferici..”
in relazione alle indicazioni della Giunta di cui sopra, dal giorno _ al giorno è stato pubblicato, sul sito istituzionale www. _ _ , in “amministrazione trasparente”, e sulla Home-Page uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata
_ per lo svolgimento del servizio descritto all’art.4 della presente;
l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali [ Vedi Statuto dell’Associazione/Organizzazione] ;
l’Associazione /Organizzazione è iscritta nel registro della Regione _
;
dal
l’Associazione/Organizzazione ha una regolare convenzioni con un veterinario abilitato all’esercizio della professione ( inserire riferimenti del veterinario……………. e estremi iscrizione all’albo/ordine );
lo schema della presente è stato approvato dalla Giunta il 18 ottobre 2018 con deliberazione n.76; Tanto richiamato e premesso, l’Ente ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – RICHIAMI E PREMESSE
L’Ente ed Associazione/Organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.
ART. 2 – OGGETTO e FINALITA’ DEL SERVIZIO
La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Bentivoglio e l’Associazione per la realizzazione del Progetto operativo, presentato in sede di procedura di selezione.
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l’Ente si avvale dell’attività dell’Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione in comodato uso gratuito della seguente area e relativi immobili sovrastanti, posta in fregio alla Via Vietta così individuata:
fabbricato di mq 230 circa con circostante area cortiliva avente dimensioni di circa m.80 x 30 di lato per una superficie complessiva di circa mq 2400, individuata catastalmente la foglio 22 mappale 323 sub. 11 (come meglio individuato nell’estratto cartografico allegato al presente atto all.”1”)
L’Ente si avvale quindi dell’attività dell’associazione per attività rivolte alla tutela degli animali come di seguito sintetizzate (e meglio dettagliate al successivo art. 3) in particolare:
gestione dell’esistente oasi felina (come definita all’art. 6 dell’allegato 1) alla DGR 1302 del 2013) per l’inserimento al suo interno di gatti abbandonati/rinunciati o randagi, feriti, ammalati, promuovendo nel contempo la sterilizzazione delle colonie feline e il loro nutrimento;
l’attività di ricovero temporaneo, in appositi box, dei cani vaganti sul territorio, con contestuale verifica dell’esistenza del microchip o tatuaggio di identificazione dell’animale in attesa dell’a corretta individuazione del proprietario e/o del conseguente trasposto al canile convenzionato con l’Amministrazione;
ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
In relazione all’area concessa con il presente atto, l’associazione si impegna a mantenere la stessa idonea agli scopi indicati nel presente atto, mantenendola permanentemente in stato di decoro e pulizia.
Sulla cancellata principale di accesso all’oasi, ai sensi dell’art.11 del dispositivo legislativo sopra riportato, dovrà essere apposto opportuno cartello recante i recapiti telefonici di riferimento e gli orari di apertura al pubblico che debbono essere decisi dall’Associazione stessa: l’apertura deve essere giornaliera (con un orario minimo stabilito dall’Associazione stessa) con l’individuazione anche del giorno di chiusura. Deve essere garantita la disponibilità di accesso alla struttura anche per appuntamento.
L’Associazione incentiverà inoltre l’accoglienza di coloro i quali possano trarre vantaggio dalla pet therapy in collaborazione con il Servizio Sociale Territoriale dell’Unione Reno-Galliera.
L’Associazione si impegna a realizzare gli interventi di informazione e sensibilizzazione verso la cittadinanza che ritiene più idonei a pubblicizzare la propria attività.
Per quanto concerne la Gestione dell’oasi felina si precisa che, conformemente alle indicazioni di cui alla DGR 1302 del 2013, detta struttura dovrà:
a) dotarsi di una convenzione con un medico veterinario abilitato alla professione (per l’assistenza agli animali ricoverati). Detta convenzione dovrà essere regolamentata da un protocollo sanitario validato dall’ASL);
b) introdurre esclusivamente gatti provenienti dalle seguenti origini:
rinunce di proprietà di gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline;
gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche che potranno essere rimessi sul territorio, previo parere del Responsabile Sanitario della struttura di ricovero;
gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre e post intervento e successivamente liberati nel luogo di cattura;
cucciolate non desiderate in attesa dell’adozione;
c) applicare il microchip, fornito dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Bentivoglio ai gatti sterilizzati;
d) introdurre cani ritrovati vaganti sul territorio e/o introdotti a seguito intervento di recupero dell’associazione stessa, in relazione alla forza-lavoro, alla taglia e pericolosità dell’animale stesso – al recupero e successiva custodia dei cani vaganti sul territorio. Per tali animali occorrerà attivarsi, previa verifica dell’esistenza di un microchip o di tatuaggio identificativo dell’animale e di concerto con l’Ufficio Anagrafe canina del Comune, nella ricerca del proprietario dell’animale. Qualora non venga identificato il proprietario il cane dovrà essere trasferito al canile o in altra struttura permanente, convenzionata con l’Ente. La permanenza dei cani all’interno dell’oasi felina dovrà quindi essere ridotta al massimo, prevedendo una permanenza massima di 24/48 ore);
e) ai sensi dell’art.7.2 di cui alla DGR 1320 del 2013 gli animali accolti nell’oasi dovranno essere accompagnati da uno dei seguenti documenti di ingresso:
modulo di cattura/raccolta;
documento di consegna/rinuncia;
f) all’ingresso degli animali nell’oasi deve quindi essere effettuata la registrazione nel registro di carico-scarico vidimato dal Servizio Veterinario del’AUSL competente per territorio o nel registro informatizzato della regione Xxxxxx-Romagna (quando lo stesso diverrà operativo - limitatamente alla popolazione felina). Deve essere altresì effettuato un primo esame a vista dell’operatore sullo stato generale, con annotazioni sull’apposito modulo di cattura/raccolta e in caso di urgenza deve essere effettuata una visita veterinaria. Prima di essere introdotti nei reparti di custodia, gli animali devono essere sottoposti ad un idoneo periodo di isolamento sanitario durante il quale sono identificati mediante microchip ed iscrizione all’ARAA.
g) ispezionare i ricoveri almeno 1 volta al giorno per consentire il controllo degli animali. Qualora si rilevino alterazioni dello stato sanitario o del comportamento degli animali, dovrà essere data comunicazione al medico veterinario responsabile sanitario (art. 2.5 DGR 1302 del 2013);
h) eseguire le pulizie, le disinfezioni e le disinfestazioni della struttura; dette operazioni devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature nel loro insieme;
i) mantenere aggiornato il censimento delle colonie feline;
j) svolgere sul territorio attività di controllo sanitario delle colonie feline presenti e, tramite campagne di sterilizzazione provvedere, in accordo con l’Ente, così da limitarne la riproduzione, secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n.27 del 7 aprile 2000 in materia di tutela e controllo della popolazione felina;
k) dotarsi di un proprio regolamento/relazione disciplinante le modalità inerenti il funzionamento dell’oasi felina come previsto dall’art. 16 del citato dispositivo regionale. Detta relazione dovrà descrivere, oltre agli obblighi e doveri del gestore stesso, anche quanto di seguito riportato:
orario di apertura al pubblico e le modalità di visita;
organigramma e componenti dell’associazione che lavorano all’oasi felina;
obblighi e doveri del personale della struttura;
gestione del volontariato.
Tutta la documentazione sopra citata, unitamente alla presente convenzione e alla modulistica in uscita degli animali (per l’adozione o il trasferimento al canile) dovrà essere disponibile in struttura e resa disponibile in copia agli organi preposti per l’effettuazione di controlli ed ispezioni. A tale scopo l’Associazione si impegna a consentire l’ispezione da parte degli ufficiali sanitari preposti al controllo.
ART. 4 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE
Il soggetto gestore è obbligato ad assicurare:
- l’adempimento di tutti gli obblighi di legge necessari allo svolgimento delle attività all’interno dei locali messi a disposizione per il progetto dal Comune di Bentivoglio;
- la stipulazione di idonee polizze assicurative necessarie allo svolgimento del progetto verso tutti i fruitori e a copertura di tutti i volontari ivi operanti;
- l’espletamento di tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione del D.Lgs. 81/2008 spettanti;
- garantire che i soggetti impegnati nella gestione dei locali e nell’utilizzo delle eventuali attrezzature siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali qualora necessarie;
- eseguire gli interventi di ordinaria manutenzione e pulizia delle aree e degli immobili;
- mantenere a proprie spese i moduli abitativi (box) e tutti gli altri arredi ivi comprese le tettoie, le cucce e/o le recinzioni, eccetera occorrenti per il temporaneo ricovero degli animali dell’attività svolta in materia di protezione della popolazione felina e canina;
- l’Associazione si impegnerà ad effettuare tutte le ordinarie operazioni manutentive e di profilassi necessarie per il contrasto alla lotta zanzaricida, mettendo in campo misure di prevenzione;
Il soggetto provvederà a tutti gli adempimenti inerenti la gestione dell’attività.
Il soggetto individuato, nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione, dovrà utilizzare proprie attrezzature necessarie allo svolgimento delle proprie attività. Tali attrezzature se depositate presso i locali, dovranno essere opportunamente sistemate in maniera tale da non costituire intralcio, da non ostacolare percorsi e vie di fuga, non dovranno costituire fonte di pericolo e dovranno essere immediatamente rimosse a cura e carico del
soggetto gestore, ogni volta che l’Amministrazione Comunale ne manifesti la necessità con semplice richiesta, anche telefonica.
Il soggetto gestore risponderà di ogni eventuale danno arrecato all’Amministrazione o a terzi per eventuali sinistri causati dalla permanenza di tale materiale. L’Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali danni, furti o di quant’altro dovesse accadere ai fruitori dei locali e/o al materiale depositato presso i locali (si veda successivo art. 7).
Tali materiali e/o attrezzature che dovranno risultare conformi alle normative in materia di sicurezza, dovranno essere rimossi al termine del progetto in questione.
L’Associazione dovrà redigere annualmente un rendiconto tecnico/economico da consegnare all’Amministrazione Comunale che illustri l’attività svolta dall’associazione nel corso dell’anno qual a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli animali accolti, l’attività di promozione svolta, l’assistenza a colonie feline, ecc..)
Non sono a carico del soggetto gestore i seguenti oneri:
- utenze per la gestione degli spazi relativamente alla fornitura di acqua, luce e gas;
- manutenzioni straordinarie dell’immobile.
ART. 5 – IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune di Bentivoglio si impegna:
a. a mantenere a proprio carico le utenze di acqua ed energia elettrica presenti nel area adibita a rifugio felino e ricovero temporaneo dei cani;
b. a concedere il diritto di passaggio all’Associazione operante sull’area individuata nell’allegato cartografico “1” sui mappali di sua proprietà (foglio 22 mappale 323 sub. 1, 11 e 12);
c. a mantenere in efficienza i percorsi di accesso e la recinzione dell’area al fine di garantire la fruibilità sia ai gestori che all’utenza;
d. a consentire il diritto di passaggio ai membri dell’ATA sulla strada di accesso, riservandosi il diritto di creare e rendere autonomo altro e diverso ingresso alla struttura qualora quello attuale dovesse rivelarsi non più funzionale;
e. ad eseguire lo sfalcio del manto erboso e la manutenzione delle alberature ivi presenti;
f. a divulgare le attività dell’ATA tramite i suoi canali istituzionali.
ART.6 – RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE
Tutti gli oneri economico-finanziari, nessuno escluso, connessi alla gestione della struttura sono a carico dell’Associazione.
Il Comune a fronte delle attività svolte, debitamente rendicontate di anno in anno, concede alla Associazione Tutela Animali un contributo economico per un ammontare massimo di € 3.500 quale rimborso delle spese sostenute per la sterilizzazione degli animali e per il recupero dei cani che sarà definito annualmente con una deliberazione della Giunta e che troverà copertura in apposita voce nel bilancio dell’Ente. Tale importo potrà essere oggetto di ridefinizione da parte dell’Amministrazione Comunale in ragione di mutate esigenze operative conseguenti a significative variazione dei costi degli interventi effettuati.
ART. 7 – RESPONSABILITÀ L’ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE
L’associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da
_ | – Agenzia | di | |
, numero | _ _ | in | data |
_, scadenza . |
ART. 8 – DURATA E RISOLUZIONE
La presente convenzione decorre a partire dal ……………….. 2018 fino al ……………. 2023 con possibilità di rinnovo per egual periodo. In caso di rinnovo dovrà essere sottoscritta una nuova convenzione.
Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, l’Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione/Organizzazione. Inoltre, l’Ente può risolvere la presente: - qualora l’Associazione vìoli leggi, regolamenti , ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; - qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l’Ente.
La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell’Ente a mezzo comunicazione PEC o A.R.
La presente convenzione potrà essere risolta fra le parti, da comunicarsi reciprocamente a mezzo PEC e/o Raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data di risoluzione anticipata.
ART.9 – FORME DI VERIFICA E DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ
Al fine di assicurare una sempre maggiore qualità delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Comune di Bentivoglio e il soggetto firmatario si impegnano ad organizzare momenti di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità e la verifica dei reciproci adempimenti.
Annualmente l’Associazione trasmette all’Ente l’elenco dettagliato dei rimborsi spese per l’esercizio del servizio ai fini dei rimborsi di cui al precedente art.6
ART. 10 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679, come modificato il 25 Maggio 2018, e successive in materia di protezione dei dati personali, s’informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della gestione della presente convenzione sono dal Comune di Bentivoglio raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione della convenzione medesima, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO
I soggetti firmatari della presente convenzione e, per il suo tramite, i propri volontari, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione Reno Galliera e dei Comuni costituenti la stessa, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 72 del 02/08/2016.
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione del rapporto in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento.
ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ’ E CONFLITTO DI INTERESSI
Con la sottoscrizione della presente convenzione, i soggetti firmatari della presente convenzione confermano:
- l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all’assunzione di incarichi/contratti presso enti pubblici;
- che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, con l’attività o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea dal contraente stesso.
ART. 13 – NORME FINALI e CONTROVERSIE
I rapporti tra l’Ente e l’ Associazione/Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze in merito all’attuazione della presente Convenzione, devono essere comunicate alla controparte a mezzo PEC o A.R., che dovrà rispondere per entro 30 gg.
Trascorso tale termine senza ottenere risposta o perdurando la condizione di disaccordo sull’attuazione della convenzione, le parti hanno la facoltà di recedere dalla Convenzione secondo le tempistiche indicate al precedente Art. 6.
In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Bologna.
Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.
La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso.
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.
ART. 14 – RINVIO DINAMICO
Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l’Ente e l’ Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.
ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI
La presente Convenzione viene redatta e sottoscritta in forma di scrittura privata senza oneri per le parti. L’Associazione ………………. provvederà alla registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/1986).
L’Ente e l’ Associazione hanno letto la presente e l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.
Bentivoglio…….
Il legale rappresentante
Il Responsabile del Settore Edilizia Privata Arch. …………..