LE REGOLE DI FATTURAZIONE DEI CONTRATTI DI RETE (RETE CONTRATTO)
LE REGOLE DI FATTURAZIONE DEI CONTRATTI DI RETE (RETE CONTRATTO)
Nella realizzazione del programma di rete le imprese retiste e/o l’organo comune pongono in essere operazioni, sia attive che passive, con rilevanza fiscale. Poiché la “rete contratto” non dà vita ad un nuovo ente civile e tributario - ma si configura come un accordo di collaborazione tra le singole imprese - le operazioni poste in essere per l’attuazione del programma comune di rete esplicano efficacia nella sfera giuridica e sfera tributaria delle imprese aderenti.
Nei casi in cui l’attività per l’esecuzione del programma di rete non sia riconducibile alla singola impresa in via autonoma e indipendente, allora la “rete” opererà per il tramite dell’organo comune. Quest’ultimo esercita la sua attività esecutoria secondo le regole del mandato e le imprese, nel contratto di rete, devono stabilire se l’attività è esercitata secondo le regole del mandato con rappresentanza o del mandato senza rappresentanza:
• nel caso in cui la “rete” si avvalga di un organo comune che agisce in nome e per conto delle imprese contraenti (mandato con rappresentanza) tutte le attività poste in essere dall’organo comune (mandatario) hanno un effetto diretto nella sfera giuridica e tributaria delle imprese retiste (mandanti). Conseguentemente, se ad esempio il mandatario acquista un macchinario, o si avvale di un servizio, il fornitore dovrà emettere tante fatture quante sono le imprese retiste rappresentate, per importi proporzionati alle quote di partecipazione di ogni impresa all’operazione posta in essere dall’organo comune;
• nel caso in cui, invece, la “rete” si avvalga di un organo comune che agisce per conto delle imprese contraenti, ma in nome proprio (mandato senza rappresentanza), il fornitore emetterà una sola fattura a nome dell’organo comune (mandatario); quest’ultimo poi ribalterà il costo sulle imprese aderenti emettendo loro una fattura di riaddebito.
Questo procedimento è l’unica modalità capace di conciliare l’esigenza di certezza formale e sostanziale anche nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, l’esigenza di salvaguardare la natura peculiare del contratto di rete e preservare le imprese in rete da una serie di oneri burocratici e di adempimenti fiscali che necessariamente deriverebbero dal possedere una Partita Iva di “rete”.
Per una chiara illustrazione dei meccanismi di fatturazione nella rete-contratto: scarica qui le indicazioni operative dell’area Politiche Fiscali di Confindustria.
Il tema della fiscalità delle reti è stato recentemente affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.20/E del 18 giugno 2013. Nel far ciò l’Agenzia ha distinto la rete-contratto (contratto di rete a meri effetti contrattuali) dalla rete-soggetto (contratto di rete che ha acquisito soggettività giuridica). E’ stato specificato che le reti dotate di soggettività giuridica sono soggette all’imposta sul Reddito di cui all’art. 73 comma 2 del Tuir e quindi sono soggetti passivi d’imposta ai fini IRAP. Per quanto riguarda l’IVA, le reti- soggetto rientrano tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all’art. 4 D.P.R. 633/1972; inoltre le reti-soggetto, rientrando tra i soggetti di cui all’art. 13 D.P.R. 600/1973, sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili ed il conferimento al fondo patrimoniale, da parte delle imprese retiste, deve esser trattata quale “partecipazione” alla rete e rileverà sia contabilmente che fiscalmente, al pari dei conferimenti in società.