Convenzione di sicurezza sociale
Traduzione1
Convenzione di sicurezza sociale
0.831.109.172.1
tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio
Conchiusa il 24 settembre 1975
Approvata dall’Assemblea federale il 1o dicembre 19762 Ratificata con strumenti scambiati il 28 marzo 1977 Entrata in vigore il 1o maggio 1977
Il Consiglio federale svizzero e
Sua Maestà il re dei Belgi
animati dal desiderio di adattare i rapporti esistenti fra i due Paesi nel settore della sicurezza sociale agli sviluppi avvenuti nelle loro rispettive legislazioni dopo la fir- ma della convenzione in materia di assicurazioni sociali del 17 giugno 19523, hanno deciso di conchiudere una convenzione destinata a sostituire quella precedentemente in vigore e, all’uopo, hanno nominato i loro plenipotenziari, segnatamente:
Il Consiglio federale svizzero:
il Consigliere federale Xxxx Xxxxxxxxx, capo del Dipartimento federale dell’interno e
Xxxxxxxxxx Xxxxx, ministro plenipotenziario e delegato del Consiglio federale alle convenzioni internazionali di sicurezza sociale,
Sua Maestà il Re dei Belgi:
il barone x’Xxxxxxx, incaricato d’affari del Belgio in Svizzera e Xxxxxxx xx Xxxxx, ministro della Previdenza sociale,
i quali, dopo scambio dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Titolo I
Definizioni e legislazioni
Art. 1
Ai fini d’applicazione della presente Convenzione:
a) I termini «territorio di uno Stato contraente» designano:
– per la Svizzera: il territorio della Confederazione Svizzera;
– per il Belgio: il territorio del Regno del Belgio.
RU 1977 710; FF 1976 II 821
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Rac- colta.
2 RU 1977 709
3 [RU 1953 979]
b) I cittadini degli Stati contraenti sono:
– per la Svizzera: le persone di nazionalità svizzera;
– per il Belgio: le persone di nazionalità belga.
c) Per «lavoratori» si intendano i lavoratori salariati o assimilati, nonché i lavo- ratori indipendenti definiti dalle legislazioni di sicurezza sociale giusta l’articolo 2.
d) Per «autorità competente» si intenda:
– per quanto concerne la Svizzera: l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
– per quanto concerne il Belgio: il Ministro della Previdenza sociale, e per gli obblighi imposti in virtù del regime di sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti, nonché per le prestazioni familiari e le prestazioni di vec- chiaia e di decesso (pensioni) previste da questo regime: il Ministro delle classi medie.
Art. 2
1 La presente Convenzione si applica:
A. In Svizzera:
Alle legislazioni federali relative:
a) all’assicurazione-vecchiaia e superstiti;
b) all’assicurazione-invalidità;
c) all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali;
d) agli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini;
e) all’assicurazione-malattia.
B. In Belgio:
Alle legislative relative:
a) all’assicurazione-malattia e invalidità: regimi dei lavoratori salariati e dei la- voratori indipendenti;
b) alle pensioni di quiescenza e di sopravvivenza: regimi dei lavoratori salariati e dei lavoratori indipendenti;
c) alla rifusione dei danni causati da infortuni sul lavoro e dalle malattie pro- fessionali;
d) alle prestazioni familiari: regimi dei lavoratori salariati e dei lavoratori indi- pendenti, escluse le indennità di nascita.
Alla legislazione relativa al reddito assicurato alle persone anziane.
2 La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo 1 del pre- sente articolo.
Essa si applica ugualmente:
a) agli atti legislativi o regolamentari che riguardano un settore nuovo della si- curezza sociale solo in quanto si addivenga ad un accordo in questo senso fra gli Stati contraenti;
b) agli atti legislativi o regolamentari che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari solo in quanto vi sia a questo riguardo opposizione, da parte dello Stato che ha modificato la sua legislazione anteriore, nei con- fronti dell’altro Stato entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale di tali atti.
3 Le disposizioni della presente Convenzione sono applicate ai marittimi della ma- rina mercantile dopo la conclusione di un accordo fra gli Stati contraenti.
Titolo II Disposizioni generali
Art. 3
1 Con le riserve e le modalità previste dalla presente Convenzione e dal suo Proto- collo finale, i cittadini di uno degli Stati contraenti sono sottoposti agli obblighi della legislazione dell’altro Stato e ammessi al beneficio di questa legislazione alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato.
2 Con le stesse riserve e modalità, le prestazioni acquisite in virtù della legislazione di uno Stato contraente non possono subire alcuna riduzione, né modificazione, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risieda sul territorio dell’altro Stato contraente.
Tuttavia la Convenzione non si applica alle disposizioni legali relative all’assicura- zione-vecchiaia, superstiti e invalidità e alle prestazioni di soccorso versate a citta- dini svizzeri risiedenti fuori della Svizzera.
Art. 4
Quando la legislazione di uno degli Stati contraenti prevede la riduzione, la sospen- sione o la soppressione d’una prestazione in caso di cumulo di questa prestazione con un’altra prestazione di sicurezza sociale, una rimunerazione o un reddito profes- sionale, la prestazione acquisita in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente, una rimunerazione o un reddito professionale ottenuti sul territorio dell’altro Stato contraente, è pure opponibile al beneficiario della prestazione.
Tuttavia questa regola non è applicabile al cumulo di due prestazioni della stessa natura calcolate in proporzione alla durata dei periodi compiuti nei due Stati con- traenti.
Art. 5
1 Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili alle persone che sono o sono state sottoposte alla legislazione di uno degli Stati contraenti e che sono cit- tadini di uno di questi Stati, nonché ai membri della loro famiglia e ai solo superstiti.
2 Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili ai superstiti delle per- sone che sono state sottoposte alla legislazione di uno dei due Stati contraenti, senza riguardo alla nazionalità di quest’ultimi, quando questi superstiti sono cittadini di uno degli Stati contraenti.
Titolo III
Legislazione applicabile
Art. 6
1 Sotto riserva delle disposizioni del presente titolo, i lavoratori salariati che eserci- tano la loro attività professionale sul territorio di uno degli Stati, sono sottoposti alla legislazione di questo Stato anche se risiedono sul territorio dell’altro Stato o se il loro datore di lavoro o la sede dell’azienda in cui lavorano si trova sul territorio di quest’ultimo Stato.
2 Con le stesse riserve, i lavoratori indipendenti che esercitano la loro attività pro- fessionale sul territorio di uno degli Stati sono sottoposti alla legislazione di questo Stato, anche se risiedono sul territorio dell’altro.
3 In caso di esercizio simultaneo di due o più attività professionali, salariate o no, sul territorio dell’uno e dell’altro Stato, ciascuna di queste attività è regolata dalla legislazione dello Stato sul cui territorio essa è esercitata.
Per l’applicazione della legislazione di uno degli Stati, si può tenere conto del- l’attività esercitata sul territorio dell’altro, però le quote possono essere calcolate per ogni Stato solo sul reddito realizzato sul territorio dello stesso.
Art. 7
Il principio enunciato all’articolo 6 paragrafo 1 presenta le seguenti eccezioni:
a) i lavoratori salariati occupati nello Stato in cui non risiedono abitualmente, in un’azienda che abbia nello Stato di questa residenza uno stabilimento da cui gli interessati dipendano normalmente, restano sottoposti alla legisla- zione in vigore nello Stato del loro luogo abituale di lavoro, in quanto la loro occupazione sul territorio dell’altro Stato non si prolunghi oltre dodici mesi; se, per motivi imprevedibili, questa occupazione si prolunghi oltre dodici mesi, la legislazione in vigore nello Stato del luogo di lavoro abituale continua a essere applicata, a condizione che le autorità competenti dello Stato del luogo di lavoro occasionale abbiano dato il loro accordo avanti la fine del primo periodo di dodici mesi;
b) i lavoratori salariati delle aziende di trasporto di uno degli Stati occupati sul territorio dell’altro Stato, sia provvisoriamente, sia come personale ambu- lante, sono sottoposti alla legislazione dello Stato sul territorio del quale ha sede l’azienda;
c) i lavoratori salariati delle aziende di trasporto aereo che hanno sede sul ter- ritorio di uno degli Stati, occupati sul territorio dell’altro Stato, sono sotto-
posti alla legislazione dello Stato sul cui territorio l’azienda ha sede. Tutta- via quando l’azienda possiede sul territorio dell’altro Stato una succursale o una rappresentanza permanente, i lavoratori che questa occupa sono sotto- posti alla legislazione dello Stato sul cui territorio si trova, ad eccezione di quelli che vi sono inviati a titolo non permanente;
d) i lavoratori occupati in un servizio amministrativo ufficiale e inviati da uno degli Stati nell’altro, restano sottoposti alla legislazione dello Stato che li ha invitati.
Art. 8
1 Gli agenti diplomatici dei due Stati e i funzionari belgi appartenenti al quadro dei cancellieri sono dispensati dall’applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato accreditario per quanto concerne i servizi da loro resi allo Stato accreditante, sotto riserva tuttavia del paragrafo 3 qui di seguito.
2 In deroga all’articolo 6 paragrafo 1, i membri del personale amministrativo e tec- nico della missione, i membri del personale di servizio della missione, nonché i domestici privati al servizio esclusivo delle persone di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1, soggiacciono alle legislazione dello Stato accreditante, se ne posseg- gono la nazionalità.
Tuttavia se sono assunti sul territorio dello Stato accreditario, essi sono assicurati secondo la legislazione di questo Stato, a meno che non optino per l’applicazione della legislazione dello Stato accreditante, entro un termine di tre mesi a partire dall’inizio della loro attività o dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
3 Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 devono conformarsi, per quanto concerne le persone che sono al loro servizio, agli obblighi che la legislazione dello Stato accre- ditario o accreditante, a seconda dei casi, impone in generale ai datori di lavoro.
4 I paragrafi 1 a 3 del presente articolo sono applicabili per analogia ai membri dei posti consolari, nonché ai membri del personale privato che si trovano esclusiva- mente al loro servizio.
5 I paragrafi 1 a 4 non sono applicabili ai membri onorari dei posti consolari.
Art. 9
Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono, in casi particolari e tenuto conto dei bisogni sociali degli interessati, prevedere di comune accordo, per certe persone o certi gruppi di persone, delle deroghe alle disposizioni degli articoli 6 a 8.
Titolo IV
Disposizioni particolari concernenti le prestazioni
Capitolo 1
Assicurazione-malattia e maternità
A – Applicazione della legislazione svizzera
Art. 10
L’accesso all’assicurazione malattia svizzera è facilitato nel modo seguente:
a) quando un cittadino di uno degli Stati contraenti trasferisce la sua residenza dal Belgio in Svizzera e esce dall’assicurazione malattia belga, egli deve essere ammesso indipendentemente dalla sua età in una delle casse-malattia svizzere riconosciute, designate dall’autorità competente svizzera, e può assicurarsi sia per un’indennità giornaliera sia per le cure mediche e farma- ceutiche a condizione:
– che egli soddisfi le altre prescrizioni statutarie d’ammissione,
– che egli abbia acquisto la qualità d’assicurato sociale in Belgio,
– che egli domandi la sua ammissione in una cassa svizzera entro tre mesi dalla fine della sua affiliazione in Belgio, e
– che egli non cambi residenza unicamente al fine di seguire un trattamento medico o curativo;
b) i membri della famiglia di un cittadino di uno degli Stati contraenti che abbia la qualità d’assicurato ai sensi della legislazione belga, beneficiano pure del diritto d’ammissione in una cassa-malattia riconosciuta, per le cure mediche e farmaceutiche, quando soddisfano le condizioni enunciate qui di sopra; la qualità di avente diritto è assimilata all’affiliazione;
c) i periodi d’assicurazione compiuti nell’assicurazione malattia belga sono presi in considerazione per aver diritto alle prestazioni a condizione tuttavia, per quanto concerne le prestazioni di maternità, che l’assicurato sia stato affiliato da tre mesi alla cassa malattia svizzera.
B – Applicazione della legislazione belga Art. 11
Per il diritto alle prestazioni del regime belga dell’assicurazione-malattia obbligato- ria, si tiene conto nella misura necessaria, a condizione che la cumulazione dei pe- riodi venga fatta senza sovrapposizione, dei periodi d’assicurazione presso una cassa malattia svizzera riconosciuta:
– per l’ammissione dell’assicurato al beneficio delle prestazioni in natura e in con- tanti se l’assicurazione in Svizzera si riferiva alle cure mediche e farmaceutiche e alle indennità giornaliere,
– per l’ammissione al beneficio delle sole prestazioni in natura se l’assicurazione in Svizzera si riferiva alle sole cure mediche e farmaceutiche.
Capitolo 2 Assicurazione invalidità
A – Applicazione della legislazione svizzera
Art. 12
Per l’apertura del diritto ad una prestazione d’invalidità svizzera, il cittadino belga costretto ad abbandonare la sua attività lucrativa in Svizzera in seguito ad una ma- lattia o ad un infortunio, ma il cui stato d’infermità sia constatato in questo Paese, è considerato come assicurato ai sensi della legislazione svizzera per una durata d’un anno a partire dalla data dell’interruzione del lavoro seguita da infermità e deve pa- gare le quote all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera come se possedesse il domicilio in Svizzera.
Art. 13
Le spose e le vedove di nazionalità belga che non esercitano attività lucrativa, non- ché i figli minorenni della stessa nazionalità, possono esigere le misure di reintegra- zione dell’assicurazione-invalidità svizzera fino a quando risiedono in Svizzera se, immediatamente avanti il momento dell’avvenuta invalidità, essi hanno abitato in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno diritto del resto a tali misure quando risiedono in Svizzera e vi sono nati invalidi o vi hanno abitato ininterrottamente dalla loro nascita.
Art. 14
Le rendite ordinarie per gli assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore al cin- quanta per cento, non possono essere versate ai cittadini belgi che lasciano definiti- vamente la Svizzera.
Art. 15
Per stabilire i periodi di contribuzione che devono servire di base al calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione-invalidità svizzera dovuta ad un cittadino belga o svizzero, i periodi d’assicurazione e i periodi assimilati compiuti secondo le dispo- sizioni legali belghe sono calcolati come periodi di contribuzione svizzeri in quanto essi non si sovrappongono a quest’ultimi. Solo i periodi di contribuzione svizzeri e i redditi corrispondenti sono considerati per stabilire il reddito annuale medico.
Art. 16
I cittadini belgi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione-invalidità svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, fino a quando essi conservano il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente avanti la data a partire dalla quale
essi domandano la rendita, hanno abitato in Svizzera ininterrottamente durante cin- que anni interi almeno.
B – Applicazione della legislazione belga Art. 17
Per la nascita, il mantenimento e la copertura del diritto alle prestazioni in contanti pagate da un regime d’assicurazione-invalidità belga, è anche tenuto conto, senza sovrapposizione, nella misura in cui sia necessario, dei periodi d’assicurazione e dei periodi assimilati compiuti sotto la legislazione svizzera.
C – Disposizioni comuni Art. 18
1 Le prestazioni d’invalidità per le quali è acquisito un diritto secondo le disposi- zioni della presente Convenzione, sono regolate conformemente alla legislazione da cui dipendevano al momento in cui, per quanto concerne il Belgio, è insorta l’in- capacità lavorativa seguita da invalidità e, per quanto concerne la Svizzera, l’invali- dità è insorta secondo la legislazione svizzera.
2 L’onere della prestazione, calcolato secondo le regole enunciate al paragrafo 1 del presente articolo, è sopportato esclusivamente dall’istituto competente ai termini della legislazione di cui al paragrafo suindicato.
Art. 19
La prestazione d’invalidità è trasformata, eventualmente, in pensione di vecchiaia da quando sono adempite le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato in virtù della quale essa è stata attribuita.
Capitolo 3
Assicurazione-vecchiaia e superstiti
Art. 20
1 a) Per i lavoratori belgi o svizzeri che sono stati affiliati successivamente o al- ternativamente nei due Stati ad uno o più regimi d’assicurazione-vecchiaia o d’assicurazione-morte (pensione), i periodi d’assicurazione compiuti sotto questo regime e i periodi riconosciuti equivalenti a periodi d’assicurazione in virtù di tali regimi, nella misura del necessario sono cumulati, a condi- zione che non si sovrappongono, sia in vista della determinazione del diritto alle prestazioni sia in vista del mantenimento o dell’adempimento di questo diritto.
b) I periodi da prendere in considerazione come equivalenti a periodi di assicu- razione sono in ogni Stato quelli considerati come tali dalla legislazione di questo Stato.
c) Ogni periodo riconosciuto equivalente ad un periodo d’assicurazione in virtù della legislazione belga e della legislazione svizzera, è preso in considera- zione per il pagamento delle prestazioni, dagli istituti dello Stato in cui l’interessato ha lavorato da ultimo prima del periodo in questione.
2 a) Quando la legislazione di uno dei due Stati subordina la concessione di certe prestazioni alla condizione che i periodi d’assicurazione siano stati compiuti in una professione determinata, sono cumulati, per l’ammissione al beneficio di queste prestazioni, solo i periodi compiuti o riconosciuti equivalenti nella stessa professione esercitata nell’altro Stato.
b) Quando la legislazione di uno dei due Stati subordina la concessione di certe prestazioni alla condizione che i periodi d’assicurazione siano stati compiuti in una professione determinata e quando questi periodi non hanno potuto dare diritto a tali prestazioni, questi periodi sono considerati validi per il pagamento delle prestazioni previste per gli operai o per gli impiegati, a seconda dei casi.
3 a) Quando un assicurato soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione di uno dei due Stati per avere diritto alle prestazioni solo considerando la cu- mulazione prevista ai paragrafi precedenti, l’istituto competente di questo Stato calcola l’importo teorico della prestazione alla quale egli avrebbe di- ritto se tutti i periodi cumulati fossero stati compiuti esclusivamente sotto la legislazione che esso applica.
b) Tale istituto fissa in seguito l’importo effettivo della prestazione che deve all’interessato sulla base dell’importo teorico di cui alla lettera a) del pre- sente paragrafo, in proporzione della durata dei periodi d’assicurazione compiuti avanti la realizzazione del rischio sotto la legislazione che esso applica, in rapporto alla durata totale dei periodi d’assicurazione compiuti avanti la realizzazione del rischio sotto la legislazione dei due Stati.
4 Quando un assicurato soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione di uno dei due Stati per aver diritto alle prestazioni senza che sia necessario procedere alla cu- mulazione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’istituto competente di questo Stato calcola il diritto alla pensione direttamente ed esclusivamente in fun- zione dei periodi d’assicurazione compiuti in questo Stato.
5 a) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, se la durata totale dei pe- riodi d’assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno dei due Stati non raggiunge i dodici mesi e se, tenuto conto solo di questi periodi, non è ac- quisito alcun diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni di questa legi- slazione, l’istituto di questo Stato non accorda prestazioni per questi periodi.
b) I periodi di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono considerati dall’istituto dell’altro Stato per l’applicazione dei paragrafi precedenti, ad eccezione del paragrafo 3 lettera b).
Art. 21
La concessione della pensione ai minatori avanti l’età di 55 anni prevista dalla legi- slazione belga, è riservata agli interessati che soddisfano le condizioni richieste da tale legislazione, tenuto conto dei loro servizi solo nelle miniere di carbone belghe.
Art. 22
Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano per analogia alle pensioni per superstiti.
Art. 23
1 Quando l’assicurato non soddisfa contemporaneamente le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati, ma soddisfa solo le condizioni di uno degli stessi, il diritto alla pensione è dato sulla base di quest’ultima legislazione, senza tener conto della cumulazione dei periodi d’assicurazione o di quelli assimilati compiuti nei due Stati.
2 I periodi durante i quali è concessa una pensione dall’istituto dello Stato in cui le condizioni sono adempite in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, sono assi- milati per il sorgere dei diritti nei confronti della legislazione dell’altro Stato, ai pe- riodi d’assicurazione del primo Stato.
3 Quando le condizioni richieste dalle legislazione del secondo Stato sono adempite, si procede ad una revisione delle prestazioni dovute all’assicurato ai termini del- l’articolo 20.
Art. 24
1 I cittadini belgi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione- vecchiaia e superstiti svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, fino a quando conservano il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente avanti la data a partire dalla quale domandano la rendita, essi hanno vissuto in Svizzera ininter- rottamente durante dieci anni almeno, quando si tratta di una rendita di vecchiaia, durante cinque anni almeno quando si tratta di una rendita per superstiti o di una rendita di vecchiaia che sostituisce una rendita d’invalidità o per superstiti.
2 I cittadini svizzeri hanno diritto al reddito garantito alle persone anziane confor- memente alle condizioni previste dalla legislazione belga in materia.
Capitolo 4
Disposizioni comuni alle assicurazioni-invalidità, vecchiaia e superstiti
Art. 25
Quando secondo una legislazione di uno dei due Stati, la liquidazione delle presta- zioni considera il salario o il reddito medio dell’intero periodo d’assicurazione o d’una parte di tale periodo, il salario o reddito medio preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni a carico di questo Stato è determinato secondo i salari o
redditi constatati durante il periodo d’assicurazione compiuto sotto la legislazione di tale Stato.
Art. 26
Le rivalutazioni e gli adeguamenti previsti dalle legislazioni belga e svizzera in fun- zione segnatamente del livello dei salari o dell’aumento del costo della vita, sono direttamente applicabili da ognuno degli Stati alle prestazioni concesse conforme- mente all’articolo 21 senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.
Capitolo 5
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 27
1 I lavoratori salariati o assimilati che sono assicurati in applicazione della legisla- zione di uno degli Stati contraenti e che sono vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale:
a) sia sul territorio dello Stato contraente altro da quello competente;
b) sia sul territorio dello Stato competente:
i) e che trasferiscono la loro residenza sul territorio dell’altro Stato con- traente;
ii) o il cui stato in caso di soggiorno temporaneo su tale territorio necessiti di cure mediche immediate, compresa l’ospedalizzazione,
beneficiano, a carico dell’istituto competente, delle prestazioni in natura concesse dall’istituto del luogo di soggiorno o di residenza. In caso di trasferimento di resi- denza, il lavoratore deve ottenere, avanti la trasferta, l’autorizzazione dell’istituto competente. Questa autorizzazione può essere rifiutata solo se la partenza dell’inte- ressato possa nuocere alla salute dello stesso o all’applicazione di un trattamento medico.
2 Quando un lavoratore salariato o assimilato ha diritto alle prestazioni, conforme- mente alle disposizioni del paragrafo precedente, le prestazioni in natura sono con- cesse dall’istituto del luogo di soggiorno o della nuova residenza, giusta le disposi- zioni della legislazione applicata da tale istituto, in particolare per quanto concerne l’estensione e le modalità per la concessione delle prestazioni in natura; tuttavia la durata della concessione di queste prestazioni è quella prevista dalla legislazione dello Stato competente.
3 La concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di grande importanza è subordinata alla condizione che l’istituto competente ne dia l’autorizzazione, salvo quando la concessione della prestazione non possa essere differita senza mettere in grave pericolo la vita o la salute della persona interessata.
4 Se la legislazione d’uno Stato contraente fissa una durata massima per la conces- sione di prestazioni, l’istituto che applica questa legislazione tiene conto, eventual-
mente, del periodo durante il quale le prestazioni sono già state pagate da un istituto dell’altro Stato contraente.
5 Le prestazioni in natura versate nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono rimborsate agli istituti che le hanno concesse secondo una loro propria tariffa.
6 Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le prestazioni in contanti sono concesse dall’istituto competente conformemente alla legislazione che esso applica.
Tuttavia esse possono essere concesse dall’istituto del luogo di soggiorno o della nuova residenza su domanda e a carico dell’istituto competente, seguendo le moda- lità che sono determinate dall’Accordo amministrativo.
Art. 28
Se per valutare il grado di riduzione della capacità di guadagno nel caso di un in- fortunio sul lavoro o di una malattia professionale nella legislazione di uno degli Stati contraenti, questa legislazione prevede esplicitamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali insorte anteriormente siano prese in considerazione, lo sono pure gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in- sorte anteriormente sotto la legislazione dell’altro Stato contraente come se fossero insorte sotto la legislazione del primo Stato contraente.
Art. 29
1 Le prestazioni in caso di malattia professionale che può essere risarcita in virtù della legislazione dei due Stati contraenti, sono accordate solo a titolo della legisla- zione dello Stato sul cui territorio l’impiego che può provocare una malattia profes- sionale di questa natura sia stato esercitato da ultimo e sotto riserva che l’interessato soddisfi le condizioni previste da questa legislazione.
2 Se la legislazione di uno dei due Stati contraenti subordina il beneficio delle pre- stazioni alla condizione che la malattia sia stata constatata medicalmente per la pri- ma volta sul territorio di questo Stato, questa condizione è ritenuta adempita quando tale malattia è stata constatata per la prima volta sul territorio dell’altro Stato con- traente.
Art. 30
Quando in casi di aggravamento di una malattia professionale un lavoratore salariato o assimilato che ha beneficiato di un risarcimento per una malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato contraente, fa valere, per una malattia professio- nale della stessa natura, dei diritti a prestazioni in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente, sono applicabili le regole seguenti:
a) se il lavoratore non ha esercitato sul territorio di quest’ultimo Stato un im- piego che possa provocare la malattia professionale o aggravarla, l’istituto competente del primo Stato resta obbligato ad assumersi gli oneri delle pre- stazioni in virtù della propria legislazione, tenuto conto dell’aggravamento;
b) se il lavoratore ha esercitato, sul territorio di quest’ultimo Stato, un tale im- piego, l’istituto competente del primo Stato resta tenuto a pagare le presta-
zioni in virtù della propria legislazione, senza tener conto dell’aggra- vamento; l’istituto competente dell’altro Stato contraente concede al lavo- ratore il complemento, il cui importo è determinato giusta la legislazione di questo secondo Stato tenendo conto della differenza fra il grado di incapa- cità di guadagno dopo l’aggravamento e il grado d’incapacità di guadagno che vi sarebbe stato se la malattia si fosse prodotta sul suo territorio.
Capitolo 6 Prestazioni familiari
Art. 31
Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina l’acquisto del diritto agli assegni familiari al compimento dei periodi d’attività professionale o a periodi equi- valenti, l’istituto competente tiene conto, nella necessaria misura, dei periodi com- piuti sul territorio dell’altro Stato.
Art. 32
1 I lavoratori belgi che esercitano un’attività professionale o assimilata in Svizzera e che hanno figli che risiedono o sono allevati fuori della Svizzera, hanno diritto per quest’ultimi agli assegni per figli previsti dalle legislazione federale svizzera come se questi risiedessero o fossero allevati in Svizzera.
2 I lavoratori svizzeri che esercitano un’attività professionale o assimilata in Belgio e che hanno figli che risiedono o sono allevati in Svizzera, hanno diritto alle inden- nità familiari per figli previste dalle legislazione belga come se questi risiedessero o fossero allevati in Belgio.
3 Il diritto agli assegni familiari dovuti in virtù dei paragrafi 1 e 2, è sospeso se, a causa dell’esercizio di una attività professionale o assimilata, sono pure dovute delle indennità familiari in virtù della legislazione dello Stato sul cui territorio risiedono o sono allevati i figli.
Art. 33
1 I titolari svizzeri di una pensione o di una rendita di vecchiaia, per superstiti o d’invalidità, per infortunio sul lavoro o per una malattia professionale, dovuta a ti- tolo della sola legislazione belga con figli che risiedono o sono allevati in Svizzera, hanno diritto per detti figli alle indennità familiari belghe, come se questi risiedes- sero o fossero allevati in Belgio.
Quando il titolare svizzero o belga di una pensione o di una rendita di vecchiaia, per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, dovute a titolo della legislazione dei due Stati contraenti, ha figli che risiedono o che sono allevati in Svizzera o in Belgio e ha diritto per questi figli alle rendite complementari per figli giusta la legi- slazione svizzera, egli può pretendere, tenuto conto eventualmente del cumulo pre- visto all’articolo 31, le indennità familiari belghe nella misura in cui il loro importo sia superiore a quello della rendita complementare.
2 L’orfano di un lavoratore svizzero che soggiaceva solo alla legislazione belga e che risiede o è allevato in Svizzera, ha diritto alle indennità familiari belghe, come se risiedesse o fosse allevato in Belgio.
Quando un orfano di un lavoratore svizzero o belga che soggiaceva alla legislazione dei due Stati contraenti, risiede in Belgio o in Svizzera e ha diritto ad una rendita d’orfano giusta la legislazione svizzera, egli può pretendere, tenuto conto eventual- mente della cumulazione prevista all’articolo 31, le indennità familiari belghe nella misura in cui il loro importo sia superiore a quello della rendita per orfano.
Titolo V Disposizioni diverse
Art. 34
Le autorità competenti degli Stati contraenti
a) prendono tutti gli accordi amministrativi necessari per l’applicazione della presente Convenzione e designano gli organi di raccordo;
b) regolano le modalità dell’aiuto reciproco, nonché la partecipazione alle spese per le inchieste mediche e amministrative e le procedure di perizia necessarie all’applicazione della presente Convenzione;
c) si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni concernenti le misure adottate per l’applicazione della presente Convenzione;
d) si trasmettono, non appena possibile e direttamente, tutte le informazioni concernenti le modificazioni della loro legislazione e regolamentazione, nella misura in cui queste modificazioni possano toccare l’applicazione della presente Convenzione o gli accordi amministrativi.
Art. 35
1 Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità amministrative, nonché gli istituti competenti di ognuno degli Stati contraenti, si aiutano reciprocamente, come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. Questo aiuto è di regola gratuito; tuttavia le autorità competenti possono decidere un rimborso per determinate spese.
2 Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di diritti di bollo, di cancelleria o di registrazione previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per le pezze o i documenti da produrre in applicazione della legislazione di questo Stato, è esteso alle pezze e ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione dell’altro Stato.
3 Tutti gli atti e i documenti da produrre in applicazione della presente Convenzione sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.
4 Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità amministrative e gli istituti competenti di ognuno degli Stati contraenti possono corrispondere diretta- mente fra di loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari.
Art. 36
1 Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che avrebbero dovuto essere inoltrati, se- condo la legislazione di uno Stato contraente, entro un determinato termine, ad un’autorità, ad un istituto o ad una giurisdizione di questo Stato, sono ricevibili se sono inoltrati entro lo stesso termine ed un’autorità, ad un istituto o ad una giurisdi- zione dell’altro Stato contraente. In questo caso, l’autorità o la giurisdizione tra- smette senza indugio queste domande, dichiarazioni o ricorsi all’autorità federale, o istituto o alla giurisdizione del primo Stato contraente, sia direttamente, sia per il tramite delle autorità competenti degli Stati contraenti. La data in cui queste do- mande, dichiarazioni o ricorsi sono stati inoltrati ad un’autorità, ad un istituto o ad una giurisdizione del secondo Stato contraente, è considerata come la data d’inoltro all’autorità, all’istituto o alla giurisdizione competente per riceverli.
2 Le autorità, gli istituti e le giurisdizioni di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare le richieste e gli altri documenti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato.
Art. 37
1 Gli istituti debitori di prestazioni in virtù della presente Convenzione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Stato.
2 I trasferimenti che l’esecuzione della presente Convenzione comporta, hanno luo- go conformemente agli accordi in questa materia in vigore fra i due Stati contraenti.
3 Nel caso in cui dovessero essere decretate misure di diminuzione degli oneri nell’uno o nell’altro dei due Stati, sarebbero tosto prese disposizioni, d’accordo fra i due Governi, per assicurare, conformemente alle disposizioni della presente Con- venzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dell’altra.
Art. 38
Quando una persona beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti per un danno risultante da fatti avvenuti sul territorio dell’altro Stato e l’istituto debitore è surrogato, in virtù della legislazione che esso applica, nei diritti che il beneficiario detiene nei confronti del terzo tenuto alla riparazione del danno, questa surrogazione è riconosciuta dall’altro Stato, a condizione che le disposizioni della sua legislazione nazionale applicabile prevedano pure una tale surrogazione.
Nell’esercizio di quest’ultima, l’istituto debitore del primo Stato è parificato all’isti- tuto corrispondente dell’altro Stato.
Art. 39
Le difficoltà relative all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono regolate d’intesa fra le autorità competenti.
Art. 40
1 Nel caso in cui sorgessero contrasti relativi all’interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, la lite deve essere sottoposta, su richiesta di uno degli Stati contraenti, ad un tribunale arbitrale costituito nel modo seguente:
a) ognuno degli Stati designa un arbitro entro un mese a partire dalla data della richiesta d’arbitrato; i due arbitri, così nominati, scelgono, entro due mesi dalla notifica dello Stato che per ultimo ha designato l’arbitro, un terzo ar- bitro, cittadino di un altro Stato;
b) nel caso in cui uno degli Stati non abbia fissato l’arbitro nel termine stabili- to, l’altro Stato può domandare al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di designarlo. Lo stesso accade per iniziativa di uno o l’altro dei due Stati quando non sia possibile un’intesa sulla scelta del terzo arbitro, da parte dei due arbitri.
2 Il tribunale arbitrale stesso fissa la procedura: esso decide a maggioranza dei voti e le sue decisioni sono vincolanti per i due Stati.
3 Ognuno degli Stati contraenti sopporta le spese del suo rappresentante. Le altre spese sono ripartite in misura eguale fra i due Stati.
Titolo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 41
1 La presente Convenzione si applica pure agli eventi realizzatisi prima della sua entrata in vigore. Tuttavia:
a) per quanto concerne il rischio invalidità, un diritto è riconosciuto solo se, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, il richiedente risiede an- cora sul territorio dello Stato in cui l’invalidità si è prodotta;
b) le rendite dell’assicurazione per infortuni non professionali svizzera non possono essere accordate ai genitori, nonni, fratelli e sorelle degli assicurati per eventi realizzatisi avanti il 1o gennaio 1948.
2 La presente Convenzione non dà alcun diritto a prestazioni per un periodo ante- riore alla sua entrata in vigore.
3 Ogni periodo d’assicurazione o periodo assimilato, nonché ogni periodo di resi- denza compiuto sotto la legislazione di uno degli Stati contraenti avanti la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, è preso in considerazione per la determinazione del diritto ad una prestazione dovuta conformemente alle disposi- zioni della presente Convenzione.
4 La presente Convenzione non si applica ai diritti che sono stati tacitati mediante la concessione di un’indennità forfettaria o mediante il rimborso di contributi.
Art. 42
Le rendite ordinarie dell’assicurazione-vecchiaia e superstiti svizzera sono accordate giusta le disposizioni della presente Convenzione solo se l’evento si è realizzato dopo il 31 dicembre 1959 e a condizione che i contributi non siano stati rimborsati in applicazione dell’articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione fra la Svizzera e il Belgio del 17 giugno 1952. I diritti che i cittadini belgi possono far valere in virtù di eventi realizzati avanti il 1o gennaio 1960 restano regolati dall’articolo 6 della Con- venzione del 17 giugno 1952 suindicata.
Art. 43
1 Sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 41 paragrafo 1, ogni prestazione che non sia stata tacitata o che sia stata sospesa a causa della nazionalità dell’interessato o in ragione della sua residenza sul territorio di uno Stato contraente altro da quello in cui si trova l’istituto debitore, deve essere, su domanda dell’interessato, tacitata o ristabilita a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
2 I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima dell’entrata in vigore della pre- sente Convenzione, la liquidazione di una pensione o di una rendita, devono essere riesaminati su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni della presente Conven- zione. In nessun caso un tale riesame deve avere per effetto una riduzione dei diritti anteriori degli interessati.
3 Se la domanda di cui al paragrafo 1 o quella di cui al paragrafo 2 del presente arti- colo è presentata entro un termine di due anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i diritti sorti conformemente alle disposizioni di questa Convenzione sono acquisti a partire da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di ogni Stato contraente, relative alla scadenza o alla prescrizione dei diritti, siano opponibili agli interessati.
4 Se la domanda di cui al paragrafo 1 o la domanda di cui al paragrafo 2 del pre- sente articolo è presentata dopo la scadenza di un termine di due anni a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i diritti che non sono scaduti o che non sono prescritti, sono acquisiti solo tenuto conto della data della domanda, sotto riserva delle disposizioni più favorevoli della legislazione dello Stato con- traente in questione.
Art. 44
Il Protocollo finale allegato è parte integrante della presente Convenzione.
Art. 45
1 La presente Convenzione è ratificata e ha effetto il primo giorno del secondo mese che segue lo scambio degli strumenti di ratificazione.
2 La Convenzione fra la Svizzera e il Belgio del 17 giugno 19524 è abrogata a par- tire dalla date d’entrata in vigore della presente Convenzione, sotto riserva delle di- sposizioni menzionate all’articolo 42 della presente Convenzione.
Art. 46
1 La presente Convenzione è conchiusa per un periodo d’un anno. Essa si rinnova tacitamente d’anno in anno, salvo disdetta da parte di uno o dell’altro degli Stati contraenti, che deve essere notificata con un preavviso di tre mesi innanzi la sca- denza del termine.
2 In caso di disdetta della presente Convenzione, tutti i diritti acquisiti in virtù delle disposizioni convenzionali sono mantenuti. In accordi fra le autorità competenti dei due Stati contraenti è disciplinata la determinazione dei diritti in corso d’acqui- sizione.
In fede di che, i plenipotenziari degli Stati contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato e sigillato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, il 24 settembre 1975, in due esemplari.
Per la Per il
Confederazione Svizzera: Regno del Belgio:
X. Xxxxxxxxx Xxxxx x’Xxxxxxx
X. Xxxxx P. De Paepe
4 [RU 1953 979]
Protocollo finale
All’atto della firma in data odierna della Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e il Belgio (detta qui di seguito la Convenzione), i plenipotenziari sotto- scritti hanno convenuto quanto segue:
1. La Convenzione non deroga alle disposizioni dell’Accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno conchiuso a Parigi il 27 luglio 1950 e riesaminato a Ginevra il 13 febbraio 19615. Per quanto concerne un diritto ad una rendita ordinaria dell’assicurazione-invalidità svizzera, i cittadini svizzeri e belgi che erano occupati come battellieri del Reno su una nave e che hanno dovuto abbandonare la loro attività per inabilità al lavoro, sono considerati ancora come assicurati durante dodici mesi dopo la cessazione della loro attività.
2. La Convenzione è anche applicabile ai rifugiati ai sensi della Convenzione internazionale relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 19516 e del Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 19677, e agli apolidi ai sensi della Convenzione relativa allo statuto degli apolidi del 28 settembre 19548, quando essi risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti. Essa si applica alle stesse condizioni ai membri delle loro fami- glie e ai superstiti, in quanto essi basino i loro diritti su quelli dei rifugiati o degli apolidi di cui sopra. Sono riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.
3. Non è ostacolata l’applicazione dell’assicurazione facoltativa o libera di uno degli Stati sul territorio dell’altro.
4. In deroga al principio dell’uguaglianza di trattamento enunciato all’arti- colo 3 paragrafo 1 della Convenzione, le rendite dell’assicurazione-inva- lidità svizzera sono versate ai titolari di nazionalità belga solo in Svizzera e in Belgio.
5. Una rendita di vecchiaia svizzera che si sostituisce ad una rendita per vedova è considerata come una prestazione della stessa natura della pensione di sopravvivenza belga per l’applicazione dell’articolo 4 capoverso 2 della Convenzione.
6. Nei casi dell’articolo 7 lettera b) della Convenzione, le aziende di trasporto di uno degli Stati contraenti designano all’intenzione dell’organismo com- petente dell’altro Stato i lavoratori che vi sono invitati a titolo non perma- nente, sotto riserva dell’accordo di tali persone.
5 RS 0.831.107
6 RS 0.142.30
7 RS 0.142.301
8 RS 0.142.40
7. Sono assimilate alle persone occupate in un servizio amministrativo ufficiale ai sensi dell’articolo 7 lettera d) della Convenzione, le persone di nazionalità svizzera che sono occupate in Belgio nell’ufficio nazionale svizzero del turi- smo.
8. Le disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione sono applicabili ai lavo- ratori salariati inviati da uno degli Stati contraenti nell’altro, qualunque sia la loro nazionalità.
9. Per l’applicazione dell’articolo 13 della Convenzione, il termine «risiedere» significa soggiornare abitualmente.
10. I cittadini belgi risiedenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo di due mesi al massimo, non interrompono la loro residenza in Svizzera ai sensi dell’articolo 13 prima frase della Convenzione.
11. La durata di residenza prevista agli articoli 16 e 24 paragrafo 1 della Con- venzione, è considerata come ininterrotta quando il soggiorno fuori del ter- ritorio svizzero non superi tre mesi nel corso di un anno civile. I periodi di residenza in Svizzera durante i quali una persona è stata esentata dall’as- soggettamento all’assicurazione-vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera non sono presi in considerazione nella durata di residenza richiesta.
12. È constatato che per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni professionali nell’agricoltura, i lavoratori agricoli belgi beneficiano del- l’uguaglianza di trattamento con i lavoratori svizzeri e che le prestazioni per cui essi hanno acquisito un diritto sono loro versate senza restrizione anche quando non risiedono più in Svizzera.
13. In applicazione delle legislazioni cantonali attualmente in vigore in materia di indennità familiari, i lavoratori belgi in Svizzera che non sono occupati nell’agricoltura, hanno diritto alle indennità per figli a favore dei loro figli sia in Svizzera sia all’estero.
14. a) Per l’apertura del diritto alle indennità familiari, riconosciuto confor- memente alla legislazione belga, a titolo di ex lavoratore indipendente, alle persone che hanno esercitato durante almeno dieci anni un’attività professionale di non salariato, sono cumulati in virtù dell’articolo 31 della Convenzione, eventualmente, solo i periodi d’attività professio- nale svolti in qualità di lavoratore indipendente.
b) Il diritto alle indennità familiari, riconosciuto in virtù della legislazione belga, a titolo di ex lavoratore indipendente, alle persone che hanno esercitato durante almeno dieci anni un’attività professionale di non salariato, non è considerato come un diritto concesso in virtù del- l’esercizio di un’attività professionale di cui all’articolo 32 paragrafo 3 della Convenzione.
15. Le disposizioni della Convenzione non sono applicabili né ai regimi com- plementari belgi né alla futura legislazione federale svizzera sulla previdenza professionale.
Il presente Protocollo finale, che è parte integrante della Convenzione, avrà effetto alle stesse condizioni e per la stessa durata della Convenzione stessa.
Fatto a Berna il 24 settembre 1975 in due esemplari.
Per la Per il
Confederazione Svizzera: Regno del Belgio:
X. Xxxxxxxxx Xxxxx x’Xxxxxxx
X. Xxxxx P. De Paepe