CIG: 80156882FE – CPV 90510000-5
ALLEGATO 3
SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E INVIO A TRATTAMENTO DI
RIFIUTO BIODEGRADABILE DA CUCINE E MENSE C.E.R. 20.01.08
CIG: 80156882FE – CPV 90510000-5
AGGIUDICATO CON PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
ex art. 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO
in data
L’anno duemiladiciannove (2019), ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta, i signori 1
Xxxxxx Xxxx. Xxxxxx, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa, parte contraente di seguito denominata soltanto “REA Spa” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in Rosignano Solvay (LI) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita Iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica
e
, nato a il ,
domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura
allegata al presente contratto] e quindi legale rappresentante
dell’Impresa con sede legale in
(Cap. ), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n. del R.E.A. di , di seguito nel presente atto denominata “esecutore 1 ”
e
, nato a il ,
domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura
allegata al presente contratto] e quindi legale rappresentante
dell’Impresa con sede legale in
(Cap. ), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n. del R.E.A. di , di seguito nel presente atto denominata “esecutore 2”
i quali premesso che:
- con bando di gara pubblicato il …………… su ………. è stata indetta la gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
- la ha partecipato alla gara risultando quella che ha presentato la 1° miglior
offerta non anomala ed essendo quindi risultata la 1°aggiudicataria;
- la …………………….. ha partecipato alla gara risultando quella che ha presentato la 2° miglior 2
offerta non anomala ed essendo quindi risultata la 2°aggiudicataria;
sottoscrivono il presente Contratto di accordo quadro (di seguito, per brevità, anche “Accordo Quadro”) avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e invio a trattamento di rifiuti biodegradabili da cucine e mense C.E.R. 20.01.08, con durata di 24 mesi consecutivi dalla stipula, o comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo stimato di Euro e ulteriori 24 successivi mesi consecutivi, per una durata totale di non oltre 48 mesi consecutivi.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1 Parti contraenti
1.1 Soggetti
Le parti contraenti dell'Accordo quadro sono la committente e n. 2 esecutori.
Gli esecutori sono gli unici responsabili per le prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro, ciascuno per le prestazioni che gli saranno ordinate dalla Committente.
Devono eseguirle integralmente, e ai fini dell'adempimento contrattuale possono avvalersi di terzi in forma di subcontratto esclusivamente secondo quanto previsto all’art. 1.11.
1.2 Committente
La Committente è REA Spa, che agirà per il tramite del proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche “DEC”) qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.
1.3 Rappresentante della committente
Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli eventuali contratti specifici esecutivi dello stesso, REA Spa sarà rappresentata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (X. Xxxxxx) cui a tal fine è conferita la delega per l’affidamento efficace e per l’esecuzione dei contratti specifici esecutivi dell’Accordo Quadro, anche tramite posta elettronica, purché entro i limiti predefiniti dall’Accordo Quadro medesimo. Per ogni comunicazione inerente l'esecuzione degli eventuali
contratti specifici REA Spa sarà rappresentata dal DEC, sotto la vigilanza del Responsabile del
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procedimento (di seguito, per brevità, anche “RUP”) salve contrarie o diverse indicazioni fornite
all’esecutore come sopra prescritto.
1.4 Sede della Committente
REA Spa, in Rosignano Solvay (LI), Località Le Morelline due snc.
1.5 Responsabile del procedimento (RUP)
Xxxxx Xxxxxxxx - Tel.0586/76511 – xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx
1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
Xxxxxx Xxxxxxx – Tel.0586/765215 – xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
1.7 Ausiliari del DEC
Xxxxx Xxxxxxxxxx – Tel.0586/765214 – xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx Xxxxx Xxxxxx – Tel. 335/0000000 – xxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx
Xxxxx Xxxxxx – Tel. 342/0000000 – xxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx
1.8 Esecutori
I due esecutori sono gli operatori economici fornitori del servizio oggetto del contratto selezionati con la procedura di affidamento che sottoscrivono il presente atto. Gli esecutori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell’aggiudicazione dello stesso.
I due esecutori sono collocati rispettivamente nella posizione di primo e secondo contraente esecutore, in ragione della posizione nella graduatoria finale di gara (quindi secondo l'ordine decrescente dei ribassi da essi offerti con il preventivo presentato da ciascuno ai fini dell'aggiudicazione).
1.9 Rappresentante degli esecutori
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, rappresenta gli esecutori il legale rappresentante di ciascuno, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge.
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, compare il legale rappresentante, come per legge.
Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la Committente provvederà secondo le disposizioni che seguono ad emettere: 4
✓ contratti specifici applicativi dell'AQ con cadenza semestrale (ove sarà quantificato il
quantitativo presunto ed il corrispettivo massimo spendibile nel semestre di riferimento. L’importo effettivo sarà calcolato a consuntivo )
✓ richieste settimanali recanti ordini di esecuzione
1.10 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche
ESECUTORE 1
Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro l’esecutore elegge domicilio in
Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente l’esecuzione dell’Accordo Quadro valgono le condizioni seguenti che l’esecutore accetta senza eccezioni:
✓ i contratti specifici dovranno essere trasmessi a mezzo PEC / e-mail agli indirizzi da esso qui indicati:
✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore
✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dall’Accordo Quadro, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore
Ai soli fini della gestione “operativa” e delle questioni quotidiane elementari inerenti l'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.
ESECUTORE 2
Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro l’esecutore elegge domicilio in
Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente l’esecuzione dell’Accordo Quadro valgono le condizioni seguenti che l’esecutore accetta senza eccezioni:
✓ i contratti specifici dovranno essere trasmessi a mezzo PEC / e-mail agli indirizzi da esso qui
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indicati:
✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore
✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dall’Accordo Quadro, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore
Ai soli fini della gestione “operativa” e delle questioni quotidiane elementari inerenti l'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.
1.11 Esecuzione da parte dell'esecutore
Ciascun esecutore, contraente, esegue direttamente le prestazioni oggetto del contratto. Xxx intenda ricorrere al subappalto, potrà esservi autorizzato solo se:
- risulti dichiarata in gara la relativa volontà, e comunque limitatamente alle prestazioni ed agli importi ivi dichiarati, in ogni caso nel rispetto dei limiti di legge (max 40% del totale oggetto di ogni ordine);
- rivolga tempestivamente (quindi in tempi utili all'esecuzione, quindi almeno 30 giorni prima di iniziare ad utilizzare il subappaltatore) alla Committente la relativa richiesta di autorizzazione (che si intenderà richiesta ed eventualmente sarà concessa, solo per le prestazioni oggetto dei contratti specifici e delle richieste di ritiro che interverranno a partire dal trentunesimo giorno successivo);
- la richiesta di autorizzazione sia corredata di tutta la documentazione prescritta e sussistano i presupposti di legge.
Si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
2 Prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro e specifiche tecniche
Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti biodegradabili da cucine e mense C.E.R.
20.01.08 comprende le seguenti prestazioni:
- Prelievo del rifiuto c/o i Centri di Raccolta di Rosignano Marittimo (Li) o Bibbona (Li)
- Trasporto e trattamento c/o impianto autorizzato 6
Rea Spa si riserva la possibilità di integrare come punto di raccolta il Centro di raccolta presente sul territorio comunale di Cecina (LI).
Il trasporto potrà avvenire con la sola motrice o con autotreno in base alle necessità della committente utilizzando i cassoni di proprietà di Rea S.p.a. che hanno una lunghezza di 6,2 metri.
Il trasportatore deve effettuare un servizio vuoto/pieno ed i cassoni, una volta svuotati, devono essere riportati presso il luogo di prelievo entro le 72 ore successive all’inizio del trasporto, salvo diverse indicazioni fornite dalla committente.
Gli esecutori si impegnano ad effettuare i ritiri, nei giorni e nei modi indicati da Rea Spa, previa richiesta scritta.
L’emissione dei F.I.R. (Formulario di Identificazione Rifiuto) necessari per svolgere il servizio verrà effettuata da REA Spa.
A tal fine, REA Spa rivolgerà i suoi eventuali contratti specifici discrezionalmente al 1° od al 2° classificato fino al raggiungimento dell’importo aggiudicato a ciascuno (entro il limite massimo
dell’80% sul totale massimo stimato al primo classificato e per il restante massimo 20% al secondo classificato).
Nel caso in cui (per risoluzione, recesso anticipato, perdita di requisiti essenziali o altra causa prevista dalla legge o dal contratto) non sia possibile/legittimo far eseguire le prestazioni da uno dei due Esecutori, la Committente potrà modificare in aumento l'ammontare complessivo delle prestazioni che potrà richiedere all'altro.
L’Esecutore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei titoli autorizzativi per il trattamento e per il trasporto, oppure ogni evento che possa essere rilevante ai fini della validità degli stessi. L’Esecutore si impegna pertanto a trasmettere sotto la propria esclusiva responsabilità ad ogni titolo e con la massima tempestività ed urgenza a REA qualsiasi atto, documento o provvedimento che possa comportare modifica o aggiornamento o integrazione o comunque revisione delle informazioni fornite in fase di gara e inerenti il servizio. Rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, istanze o provvedimenti riguardanti modifica sostanziale e non sostanziale delle autorizzazioni o iscrizioni in essere,
provvedimenti di modifica, revoca, sospensione dei titoli autorizzativi, provvedimenti di diffida, 7 provvedimenti sanzionatori di qualsiasi natura, ivi comprese le comunicazioni di avvio del procedimento, provvedimenti di voltura dei titoli autorizzativi, provvedimenti idonei ad incidere
sulla validità delle garanzie finanziarie prestate, decisioni giudiziarie destinate ad incidere sull’operatività degli impianti, modifiche relative agli impianti. La perdita dei requisiti di esecuzione potrà comportare la risoluzione del contratto, in conformità alle previsioni contrattuali, e comunque come per legge.
3 Specifiche tecniche per l'esecuzione
3.1 Descrizione del luogo di prelievo ed orario in cui dovrà avere esecuzione il servizio di ritiro dei rifiuti oggetto delle prestazioni
Il trasporto sarà effettuato prelevando il rifiuto dai centri di raccolta di seguito elencati;
- Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xx) in Via per Rosignano, snc con orario di apertura dalle ore 7:00 alle ore 18:00 dal lunedì al sabato
- Centro di Raccolta di Bibbona in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xxx – 00000 Xxxxxxx (XX) con orario di apertura dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al sabato nel periodo
estivo (maggio-settembre) e dalle 08:00 alle 12:30 dal lunedì al sabato e il giovedì dalle 14:30 alle 16:30 nel periodo invernale (ottobre-aprile).
Ai fini della distribuzione del servizio al 1° aggiudicatario, che dovrà eseguire l’80% delle prestazioni, saranno affidati indicativamente ritiri per 4 giorni a settimana (a titolo di esempio: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) .
Ai fini della distribuzione del servizio al 2° aggiudicatario, che dovrà eseguire il 20% delle prestazioni, saranno affidati indicativamente ritiri per 1 giorno a settimana (a titolo di esempio il martedì).
I giorni potranno essere comunque definiti congiuntamente con gli esecutori stessi.
Per le indicazioni ai fini della stesura dei documenti ed il rispetto delle norme di cui al d.lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro) gli esecutori dovranno attenersi alle istruzioni impartite con il DUVRI predisposto dalla Committente e proporre, conformemente alle disposizioni legislative, ogni eventuale integrazione o modifica che riterrà necessarie.
Gli esecutori sono tenuti ad eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale
contratto specifico, ivi comprese quelle accessorie. 8
Ogni comportamento difforme, non legittimerà l'esecutore che vi abbia dato luogo, o altro soggetto comunque interessato all'esecuzione, a pretendere pagamenti dalla committente, che conseguentemente non saranno dovuti. Salve le eventuali ulteriori diverse responsabilità.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento al Capitolato tecnico prestazionale parte integrante del presente contratto
3.2 Tempi di esecuzione
Semestralmente saranno emessi contratti specifici, a ciascun esecutore, sulla base di una stima del quantitativo di ritiri da effettuare .
La programmazione dei ritiri sarà trasmessa dal lunedì al sabato con un preavviso di almeno 48 ore dalla necessità di effettuazione del ritiro a mezzo e-mail o in caso di impossibilità anche telefonicamente dal (DEC) o dal suo ausiliario
Gli esecutori sono obbligati a ritirare presso i luoghi di prelievo sopra indicati i rifiuti oggetto di ciascun contratto specifico. Obbligandosi il fornitore a inviare a trattamento, senza indugio, i rifiuti
ritirati ed obbligandosi il fornitore altresì a documentare mediante il Formulario l’avvenuto servizio, come per legge.
I termini di esecuzione sono da ritenere sempre essenziali e, ove violati, daranno luogo a ritardo contrattualmente sanzionabile secondo le norme che seguono. Salvo il diritto della committente per l'eventuale maggior danno.
3.3 Proroghe e sospensioni
Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla Committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).
Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo ad incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore. 9
4 Avvio dell'esecuzione
4.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro
Il periodo di efficacia dell’accordo quadro inizia con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro, a prescindere dalla data del primo contratto specifico esecutivo, che potrà intervenire anche in seguito.
Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da Rea Spa con contratti specifici scritti.
5 Responsabilità per l’esecuzione del contratto
A carico dell’esecutore.
Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e seguenti del Codice civile.
5.1 Adempimento e inadempimento
L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura ed il pagamento della stessa.
Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali e come per legge.
Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.
5.2 Penali
In caso di ritardo nell’esecuzione saranno applicate le seguenti penali:
- se gli esecutori risultino inadempienti alle obbligazioni previste nel presente contratto, Rea Spa si riserva la possibilità di applicare nei loro confronti le seguenti sanzioni contrattuali:
1) in caso di mancato servizio nel giorno concordato il corrispettivo sarà decurtato di € 100,00 per ciascun giorno di ritardo;
2) qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, oltre al diritto di applicare la riduzione del corrispettivo sopra indicata, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto in 10 danno del contraente inadempiente e di procedere a far eseguire il servizio da terzi, salvo in ogni
caso il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni.
E’ facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di penali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento e in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.
Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.
6 Modifiche del contratto in corso di esecuzione
Il contenuto del contratto di Accordo Quadro e degli eventuali contratti specifici è vincolante e immodificabile per tutte le parti contraenti.
Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge.
7 Disciplina contrattuale
7.1 Denominazione del contratto
Accordo Quadro di servizi ex art. 54 d.lgs. 50/2016 che trova attuazione mediante eventuali contratti specifici.
7.2 Contratti specifici
L'Accordo Quadro troverà esecuzione tramite la sottoscrizione di contratti specifici a ciascun esecutore indicativamente semestrali. (Su tali contratti sarà indicato il quantitativo presunto ed il corrispettivo massimo spendibile nel semestre di riferimento. L’importo effettivo sarà calcolato a consuntivo).
7.3 Definizione e contenuto normativo generale
Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente Accordo Quadro, dagli atti richiamati al precedente articolo, nonché dai principi di cui al d.lgs. 50/2016 e dal Codice civile, in quanto compatibili.
L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, alla legge 136/2010 e alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili.
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Le parti sono tenute all’osservanza di tutte le norme vigenti o che dovessero entrare in vigore
durante l’esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte degli esecutori equivalgono a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Il contratto di accordo quadro è definito ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera iii) e 54 del d.lgs. 50/2016, come contratto concluso tra la stazione appaltante (o committente, REA Spa) e un operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti (contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro) da aggiudicare ed eseguire durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro.
Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro:
− entrambe le parti si vincolano al rispetto delle condizioni di cui all' Accordo Quadro;
− la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, nei casi in cui ne ravvisi il fabbisogno e nella misura che riterrà necessaria per soddisfarlo,
senza garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni astrattamente contemplate dall' Accordo Quadro e senza doverne consumare l'intero importo;
− gli esecutori si obbligano, sin da subito, a rendersi disponibili nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con i contratti specifici, alle condizioni ivi dedotte, ferme le condizioni generali di cui all' Accordo Quadro.
7.4 Limiti dell'AQ
La committente non ha la facoltà di utilizzare l' Accordo Quadro per affidare contratti:
− per importi eccedenti l'importo massimo aggiudicato per l'Accordo Quadro
− relativamente a prestazioni che non formano oggetto dell'Accordo Quadro
− a soggetti diversi dai contraenti dell' Accordo Quadro.
7.5 Esclusiva
La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non conferisce agli esecutori contraenti alcun diritto di esclusiva, potendo la Committente comunque rivolgersi a diversi operatori economici, nel rispetto delle previsioni di legge.
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8 Importo massimo aggiudicato
8.1 Limite alla spesa della committente
Nell'ambito della durata dell' Accordo Quadro la Committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente, per i contratti specifici esecutivi dello stesso, fino ad un massimo di
€ ( /00) oltre iva come per legge.
L'importo massimo non è suscettibile di successiva integrazione/estensione/incremento con qualsivoglia modalità.
8.2 Diritti degli esecutori
La sottoscrizione di un Accordo Quadro non garantisce agli esecutori il diritto di ottenere l'affidamento, eseguire e vedersi remunerate un minimo prestabilito di prestazioni. L’esecutore avrà il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma nei limiti degli eventuali contratti specifici esecutivi che potranno essere a lui affidati. Con l'affidamento di detti contratti specifici la committente potrà alternativamente, in ragione del proprio fabbisogno:
− esaurire l'intero importo massimo aggiudicato;
− utilizzarne soltanto una parte.
Salvo il diritto della Committente anche di non affidare alcun contratto specifico. Nel qual caso, nulla spetterà all’esecutore.
8.3 Durata
8.3.1 Termine di validità
Il contratto è affidato per la durata di 24 mesi consecutivi dalla stipula, e ulteriori 24 successivi mesi consecutivi, per una durata totale di non oltre 48 mesi consecutivi.
L'efficacia e la durata per i primi 24 mesi discendono direttamente dalla stipula. La misura della cauzione definitiva da presentare all'atto della stipula, nonché il 20% da calcolare ai fini delle previsioni di cui all'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e di ogni altra previsione riferita a "l'importo del contratto", saranno da determinare sulla base dell'importo contrattuale riferito ai primi 24 mesi.
L'efficacia e la durata per i successivi ulteriori eventuali 24 mesi discendono dall'atto di "conferma
e accettazione" che la Committente trasmetterà all'aggiudicatario nel trimestre antecedente
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all'ultimo giorno del ventiquattresimo mese. L'aggiudicatario, a fronte della relativa tempestiva
comunicazione, dovrà darvi seguito e non potrà opporre eccezioni, né pretendere modifiche contrattuali o altro beneficio. Dovrà pertanto rispondere, entro 7 giorni dalla relativa comunicazione, allegando la cauzione definitiva appositamente ricostituita, tenendo conto dell'importo del corrispettivo stimato per gli ulteriori 24 mesi (importo che, in tale secondo eventuale periodo di esecuzione sarà da considerare anche ai fini dell'art. 106 comma 12 e di ogni altra previsione riferita a "l'importo del contratto").
Nel caso di ritardo della Committente, ove l'atto di "conferma e accettazione" sia quindi trasmesso non prima ma nel xxxxx xxxx'xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 00 mesi, l'aggiudicatario potrà rifiutarlo e il contratto si intenderà risolto dall'ultimo giorno del ventiquattresimo mese, oppure potrà comunque accettarlo e darvi seguito, nel qual caso non potrà opporre eccezioni, né pretendere modifiche contrattuali o altro beneficio per il ritardo della Committente.
Mancando tale atto di "conferma e accettazione" il contratto si intenderà risolto di diritto, allo scadere dell'ultimo giorno dei primi 24 mesi.
La Committente ha piena facoltà di confermare e accettare gli ulteriori eventuali ventiquattro mesi
di esecuzione di cui sopra, in ragione del proprio fabbisogno, mutevole e non prevedibile ad oggi
nella sua consistenza effettiva quale si manifesterà dopo il primo biennio. La sua facoltà dovrà quindi ritenersi libera da ogni presupposto o vincolo motivazionale ulteriore, che l'aggiudicatario non potrà eccepire a proprio favore, costituendo il periodo aggiuntivo una mera eventualità, relativamente alla quale esso non maturerà alcun legittimo affidamento. L'aggiudicatario avrà infatti presentato un'offerta (ai fini dell'aggiudicazione) tenendo conto di tali presupposti, e dovendola orientare in funzione della remuneratività conseguibile nel primo biennio alle condizioni date. Eventuali sue domande o riserve in senso contrario, non potranno essere accolte, e saranno valutate anche ora per allora quali elementi sintomatici della non congruità ed anomalia dell'offerta, che ne determinerebbe inammissibilità ab origine, con conseguente eventuale annullamento anche della aggiudicazione e di ogni atto conseguente.
8.3.2 Cessazione automatica alla scadenza
L’Accordo Quadro cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna.
8.3.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo
La durata sarà ridotta e l’Accordo Quadro cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un
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momento antecedente, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo massimo aggiudicato. La
committente ne darà comunicazione agli esecutori tramite PEC, indicando il termine esatto e le modalità di dismissione dell’attività.
8.3.4 Recesso
La Committente ha il diritto di risolvere il contratto o recedere per tutte le ipotesi previste dalla legge, nei modi di Xxxxx. Per tali ipotesi, gli esecutori rinunciano al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla Committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.
La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche nel caso in cui si doti di una propria stazione di trasferenza dei rifiuti, in alternativa valutare modifiche alle modalità di trasporto (es. carico con semirimorchi a vasca ribaltabile o piano mobile walking floor).
E' fatto salvo il diritto di recesso da parte della committente, in ogni tempo, con un preavviso di almeno 15 giorni naturali e consecutivi, per l'ipotesi di vicende societarie che ne modifichino la condizione attuale di gestore del servizio pubblico di igiene ambientale o la autonomia societaria (ivi comprese a titolo esemplificativo: fusioni / trasformazioni / incorporazioni / mutamento della proprietà). In tali casi, la committente darà comunicazione al contraente esecutore dei termini da rispettare per la cessazione del contratto. Fermo il diritto del contraente/esecutore al pagamento per le prestazioni sino a tale momento esattamente adempiute ed accettate, senza che ad esso sia riconosciuto alcun pagamento / indennizzo / risarcimento per le prestazioni non eseguite in conseguenza del recesso esercitato dalla committente.
8.3.5 Risoluzione
La Committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze. Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:
− gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
− commissione da parte dell’Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato
con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 15 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
Resta salva la facoltà per la Committente, in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o di ritardo e in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'esecutore, con tutte le conseguenze di legge.
8.3.6 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro
Nel momento in cui l'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:
− la Committente non potrà più affidare contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro;
− gli esecutori dovranno continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state affidate, in esecuzione dell'Accordo Quadro alle medesime condizioni di cui al relativo contratto specifico e all'Accordo Quadro, a meno che la Committente non disponga diversamente
− l'Accordo Quadro continuerà a produrre effetti, ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni per i contratti specifici di cui al precedente punto, fino ad esaurimento degli stessi.
9 Importo del corrispettivo
9.1 Corrispettivo dovuto dalla committente
Il corrispettivo dovuto agli esecutori è quello dovuto per l’esecuzione delle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno dei contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro che gli saranno eventualmente affidati nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo.
L'importo totale massimo aggiudicato non costituisce corrispettivo dovuto dalla Committente, ma limite massimo alla sua spesa complessiva per tutti i contratti specifici esecutivi dell' Accordo Quadro.
9.2 Oneri per sicurezza e manodopera
Per ciascun contratto specifico esecutivo saranno corrisposti nella misura percentuale indicata nella richiesta di preventivo senza applicazione di alcun ribasso, gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze ed i luoghi di cui la Committente ha disponibilità giuridica.
Per ciascun contratto specifico, gli esecutori dovranno garantire:
− l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
− il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale 16
impiegato.
Dovrà inoltre ove richiesto, indicare altresì il costo complessivo della manodopera impiegata per l'esecuzione; detti costi dovranno risultare per esso sostenibili, nonostante l'applicazione del ribasso da esso offerto, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della Committente di recedere dal contratto specifico e/o dall'Accordo Quadro e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione a suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun contratto specifico, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.
9.3 Imposta sul valore aggiunto
Tutti gli importi indicati nell' Accordo Quadro e nei contratti specifici si intendono al netto dell'IVA. Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti”.
9.4 Determinazione del corrispettivo
Il corrispettivo dovuto all'esecutore è determinato in ragione della consistenza dei contratti applicativi e sarà cosi determinato:
- moltiplicando il costo a tonnellata per il quantitativo di rifiuti trasportati a ciascun impianto (il costo a tonnellata è ottenuto applicando il ribasso offerto ai fini dell'aggiudicazione dell'AQ al prezzo unitario a base di gara).
Nel caso in cui la Committente provveda autonomamente al trasporto presso l’impianto di trattamento, l’importo del corrispettivo dovuto sarà decurtato di € 21,00 / tonnellata.
Il corrispettivo aggiudicato è il seguente (Esecutore 1):
- € a tonnellata per il solo servizio di trattamento presso l’impianto
qualora il trasporto sia effettuato con mezzi in disponibilità della Committente;
- € a tonnellata per servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti presso l’impianto di destinazione previsto, con prelievo del rifiuto dai Centri di raccolta di Rosignano X.xx (LI) e di Bibbona (LI);
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Il corrispettivo aggiudicato è il seguente (Esecutore 2):
- € a tonnellata per il solo servizio di trattamento presso l’impianto
qualora il trasporto sia effettuato con mezzi in disponibilità della Committente;
- € a tonnellata per servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti presso l’impianto di destinazione previsto, con prelievo del rifiuto dai Centri di raccolta di Rosignano X.xx (LI) e di Bibbona (LI);
9.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo.
Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:
− le prestazioni principali e accessorie oggetto dell’Accordo Quadro, nelle quali sono da intendersi comprese le spese di spedizione;
− mezzi e personale impiegati;
− oneri per la sicurezza;
− documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.
10 Tutela dei lavoratori
Gli esecutori sono obbligati ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.
L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.
Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.
REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.
REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi 18
retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA Spa
provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell’esecutore.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.
Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.
11 Fatturazione e pagamento
11.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura
Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite.
L’accettazione presuppone che REA Spa abbia ricevuto la copia del F.I.R. (Formulario di Identificazione del Rifiuto) rilasciata dall’impianto di destino con l’indicazione del peso accettato a destino.
Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione, prima di emettere fattura, l’Operatore economico deve comunicare al DEC Xxxxxxx Xxxxxx alla seguente mail xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e attendere il Certificato di regolare esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione del CIG derivato relativo all’affidamento del contratto specifico e con il riepilogo dei formulari di conferimento indicandone il dettaglio (data, quantità e riferimento al F.I.R. di ogni singolo conferimento).
Resta ferma la facoltà per REA Spa di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell’esecuzione in corso.
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il “Codice Destinatario” è : M5UXCR1.
11.2 Termini e modalità di pagamento.
Entro 60 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai 19
sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.
11.3 Clausola di tracciabilità
Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC per servizi e forniture. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l’esecutore è tenuto a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti non saranno effettuati ed all'esecutore non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La clausola con le identiche previsioni di cui
sopra, a pena di nullità, dovrà essere inserita in tutti ed in ciascun contratto stipulati dall'esecutore con suoi subcontraenti che assumeranno tutti e ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità, per i quali esso stesso esecutore è garante verso la committente ai sensi di legge e si impegna a dare immediata comunicazione ad essa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
12 Cauzione definitiva
La cauzione definitiva è prestata dagli esecutori contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% del massimo stimato per ciascun esecutore, in forma di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva dovrà prevedere:
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente; 20
• l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ attestazione di regolare esecuzione all'esito del servizio ed alla conclusione del rapporto, intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di tutti gli altri, a prescindere dalla data di richiesta.
La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del decreto Legislativo 50/2016.
13 Documenti di cui si compone il contratto
Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo ed in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante, ivi compresi e specialmente:
• Il Bando ed il Disciplinare di gara, nonché tutti gli atti che costituivano la lex specialis di gara
• DGUE e relative dichiarazioni integrative (Allegati 5 e 5.1)
• Offerta economica (Allegato 6) presentate in gara dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione
• Mod. S.7.4.1 Requisiti Tecnico Professionali (Allegato 7)
• la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore
14 Conoscenza delle condizioni contrattuali
La sottoscrizione del Contratto di accordo quadro implica per gli esecutori:
1) dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
2) assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.
Gli esecutori dichiarano di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenuti nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell’esecutore portare i predetti documenti e ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.
La sottoscrizione del presente Contratto di accordo quadro da parte dell’esecutore equivale inoltre a
sua dichiarazione: 21
• di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'Accordo quadro;
• di aver giudicato, nel presentare il proprio preventivo con il ribasso percentuale offerto, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.
L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'Accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.
Ciascun contratto specifico, esecutivo del Contratto di accordo quadro, è costituito e regolato dal presente contratto nonché dai singoli contratti specifici.
14.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori
L’esecutore assume verso REA Spa tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente Contratto di accordo quadro.
Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli eventuali contratti specifici.
In ipotesi di incongruenze o contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza i contratti specifici.
14.2 Obblighi preliminari e continuativi.
L’esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA Spa, tutta la relativa documentazione.
In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.
In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ai fini dell'esecuzione degli eventuali contratti specifici si applicheranno le previsioni dell'Accordo quadro e restano a carico degli esecutori ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA Spa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate degli esecutori medesimi.
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14.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa
L’esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall’Amministratore Unico di REA SpA con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA Spa con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
14.4 Interpretazione del contratto
L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario ed insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sarà interpretata a favore della committente. Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica indicazione al RUP e per esso al DEC.
14.5 Controversie
Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l’interpretazione e l’esecuzione dell’Accordo quadro sarà competente il Tribunale di Livorno.
14.6 Riservatezza
L’esecutore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento del contratto in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività di REA Spa. L’esecutore si impegna dunque a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.
Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell’esecutore esclusivamente per le finalità 23
amministrative e contabili proprie dell’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento europeo (UE)2016/679 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 nelle parti ancora applicabili.
14.7 Spese generali
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo quadro faranno carico all’esecutore.
Rosignano Solvay, lì
R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa
L’Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
L’Esecutore 1
L’Esecutore 2
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Indice
1 Parti contraenti 2
1.1 Soggetti 2
1.2 Committente 3
1.3 Rappresentante della committente 3
1.4 Sede della Committente 3
1.5 Responsabile del procedimento (RUP) 3
1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) 3
1.7 Ausiliari del DEC 3
1.8 Esecutori 4
1.9 Rappresentante degli esecutori 4
1.10 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche 4
2 Prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro e specifiche tecniche | 6 | |
3 Specifiche tecniche per l'esecuzione | 7 | |
3.1 Descrizione del luogo di prelievo ed orario in cui dovrà avere esecuzione servizio di ritiro dei rifiuti oggetto delle prestazioni | il | 7 |
3.2 Tempi di esecuzione | 8 | |
3.3 Proroghe e sospensioni | 9 | |
4 Avvio dell'esecuzione | 9 | |
4.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro | 9 | |
5 Responsabilità per l’esecuzione del contratto | 9 | |
5.1 Adempimento e inadempimento | 10 | |
5.2 Penali | 10 | |
6 Modifiche del contratto in corso di esecuzione | 10 | |
7 Disciplina contrattuale | 11 | |
7.1 Denominazione del contratto | 11 |
1.11 Esecuzione da parte dell'esecutore 5
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7.2 Contratti specifici 11
7.3 Definizione e contenuto normativo generale 11
7.4 Limiti dell'AQ 12
7.5 Esclusiva 12
8 Importo massimo aggiudicato 12
8.1 Limite alla spesa della committente | 12 | |
8.2 Diritti degli esecutori | 12 | |
8.3 Durata | 13 | |
8.3.1 Termine di validità ...................................... | 13 | |
8.3.2 Cessazione automatica alla scadenza .......................... | 14 | |
8.3.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo ...................... | 14 | |
8.3.4 Recesso ............................................. | 14 | |
8.3.5 Risoluzione ........................................... | 15 | |
8.3.6 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro ............ | 15 |
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9 Importo del corrispettivo 16
9.1 Corrispettivo dovuto dalla committente 16
9.2 Oneri per sicurezza e manodopera 16
9.3 Imposta sul valore aggiunto 16
9.4 Determinazione del corrispettivo 17
9.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo. 17
10 Tutela dei lavoratori 18
11 Fatturazione e pagamento 18
11.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura 18
11.2 Termini e modalità di pagamento. 19
11.3 Clausola di tracciabilità 19
12 Cauzione definitiva 20
13 Documenti di cui si compone il contratto 20
14 Conoscenza delle condizioni contrattuali 21
14.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori 21
14.2 Obblighi preliminari e continuativi. 22
14.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa 22
14.4 Interpretazione del contratto 22
14.5 Controversie 23
14.6 Riservatezza 23
14.7 Spese generali 23
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