INTESA AMMINISTRATIVA DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO TRA L’AUSTRALIA E LA REPUBBLICA ITALIANA
AUSTRALIA
INTESA AMMINISTRATIVA DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO TRA L’AUSTRALIA E LA REPUBBLICA ITALIANA
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
In conformità con l’articolo 19 dell’Accordo tra l’Australia e la Repubblica Italiana in materia di Sicurezza sociale concluso e firmato a Roma il 23 aprile 1986, le autorità com petenti delle Parti contraenti stabiliscono, al fine di dare esecuzione a tale Accordo, la seguente intesa amm inistrativa:
Art. 1
(Definizioni)
1. Nella presente intesa:
a) «accordo» indica l’accordo tra l’Austria e la Repubblica italiana in m ateria di sicurezza sociale concluso e firm ato a Rom a il 23 aprile 1986;
b) «istituzione competente» indica i seguenti organism i responsabili in ciascuna delle Parti contraenti per l’applicazione dell’accordo e della presente intesa amm inistrativa:
i) per quanto riguarda l’Australia: il Dipartimento della Sicurezza Sociale;
ii) per quanto riguarda l’Italia: ciascun organismo competente per materia indicato nell’articolo 2 della presente intesa;
c) «INPS» indica l’Istituto nazionale della previdenza sociale;
d) «organismo di collegam ento» indica:
i) per quanto riguarda l’Australia: il settore internazionale del Dipartim ento della Sicurezza Sociale di Canberra; e
ii) per quanto riguarda l’Italia: la Direzione generale dell’INPS in Roma;
e) «ufficio incaricato della trattazione» indica:
i) per quanto riguarda l’Australia: qualsiasi ufficio del Dipartimento della sicurezza sociale incaricato della trattazione delle pratiche in regime internazionale, che sia dislocato in uno Stato o territorio dell’Australia o altrove; e
ii) per quanto riguarda l’Italia: qualsiasi ufficio regionale o centrale delle competenti istituzioni italiane;
f) «ufficio ricevente» indica qualsiasi ufficio delle istituzioni competenti autorizzato a ricevere le domande di prestazioni e, in particolare:
i) per quanto riguarda l’Australia: qualsiasi ufficio regionale del Dipartimento della Sicurezza Sociale;
ii) per quanto riguarda l’Italia: qualsiasi ufficio regionale o centrale delle competenti Istituzioni italiane;
2. Qualsiasi termine definito nell’accordo avrà, nella presente Intesa, il medesimo significato che ha nell’accordo.
3. Nell’applicazione della presente Intesa da parte di una istituzione competente, ogni termine non definito nell’accordo o nella presente Intesa, avrà, salvo quanto altrimenti richiesto dal contesto, il significato che ha in base alla legislazione inclusa nel cam po di applicazione dell’Accordo in relazione allo Stato di appartenenza di tale istituzione.
Art. 2
(Istituzioni competenti)
Le sottoindicate istituzioni sono designate, in conform ità con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e) dell’Accordo, quali istituzioni responsabili dell’applicazione dell’Accordo per quanto riguarda l’Italia:
a) I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE),
per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, coloni e m ezzadri, artigiani, esercenti attività comm erciali e per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;
b) E.N.P.A.L.S. (ENTE NAZIONALE PREVIDENZA e ASSISTENZA per i LAVORATORI DELLO SPETTACOLO), per l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo;
c) I.N.P.D.A.I. (ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA per I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI) per l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dirigenti d’azienda;
d) I.N.P.G.I. (ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA per i GIORNALISTI ITALIANI)
per l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei giornalisti professionisti.
Art. 3
(Notifica delle modifiche legislative)
Qualora in conformità con l’articolo 2, paragrafo 3 dell’Accordo l’autorità competente di uno Stato notifichi all’autorità competente dell’altro m odifiche, integrazioni o sostituzioni legislative che rientrino nel campo di applicazione dell’Accordo, l’autorità competente indicata per prima fornirà il testo della normativa, il relativo materiale esplicativo ed ogni altra delucidazione o chiarificazione richiesta dall’altra autorità com petente.
Art. 4
(Comunicazioni tra le istituzioni competenti)
Salvo quanto altrim enti specificato nella presente Intesa, le comunicazioni concernenti il funzionamento dell’Accordo e della presente Intesa saranno indirizzate ovvero richieste, a seconda delle necessità, al competente organismo di collegam ento.
Art. 5
(Predisposizione dei formulari e dei documenti)
1. I form ulari ed ogni altro documento necessari per le comunicazioni tra le istituzioni competenti, ai fini dell’applicazione dell’Accordo o della presente Intesa, ed in particolare per le domande, i ricorsi e gli accertamenti com plementari, saranno predisposti di intesa tra le autorità com petenti di ciascuno Stato contraente o le istituzioni da esse delegate.
2. Nella presente Intesa ogni riferimento ad un formulario concordato riguarda un formulario o altro documento predisposto in conformità con il paragrafo 1.
Art. 6
(Presentazione delle domande, dei ricorsi e di altri documenti)
Le dom ande di prestazioni, i ricorsi e i docum enti relativi ai ricorsi di cui all’articolo 21, paragrafo 2 dell’Accordo, ed ogni notifica o comunicazione diretta all’istituzione competente di uno Stato da parte di una persona residente nell’altro Stato, ed ogni altra richiesta di inform azioni relative all’applicazione dell’Accordo o a prestazioni altrimenti pagabili da ciascun paese, possono essere indirizzate:
a) in Australia: a qualsiasi ufficio del Dipartim ento della Sicurezza Sociale;
b) in Italia: a qualsiasi ufficio delle istituzioni italiane competenti per materia, di cui al precedente articolo 2.
Art. 7
(Domande di prestazione)
1. Una domanda presentata ad un ufficio ricevente di uno Stato per una prestazione pagabile nell’altro Stato sarà trattata nel modo seguente:
a) l’ufficio ricevente:
i) apporrà sul formulario di domanda la data di ricezione e verificherà, per quanto possibile, i dati forniti dal richiedente al fine di consentire all’istituzione competente dell’altro Stato di trattare la domanda;
ii) convaliderà i dati anagrafici contenuti nel formulario di domanda sulla base dei documenti presentati dal richiedente e tale convalida può esentare l’ufficio ricevente dal trasmettere l’originale di tali documenti all’istituzione competente dell’altro Stato;
iii) compilerà, in relazione alla domanda ed in duplice copia, il formulario di collegamento concordato;
iv) se il diritto alla prestazione dipende dall’incapacità al lavoro o cecità del richiedente, provvederà a sottoporlo a visita medica e a predisporre una relazione secondo modalità concordate, indicando il grado di incapacità al lavoro o cecità in base alla prassi amministrativa vigente in quello Stato;
b) se la dom anda si riferisce ad una pensione australiana per l’assistenza personale al coniuge inabile, l’ufficio italiano ricevente chiederà all’interessato una relazione sanitaria redatta secondo m odalità concordate da parte del medico che ha in cura la coniuge del richiedente.
2. Il formulario di domanda, la relativa convalida e verifica dei dati, il formulario di collegamento in duplice copia, ogni relazione medica o copie di questa richieste per tale dom anda ed ogni altro documento relativo, saranno inviati, non appena possibile:
a) nel caso di una domanda per una prestazione australiana: all’organismo di collegam ento in Australia; e
b) nel caso di una domanda per una prestazione italiana: all’ufficio incaricato della trattazione in Italia.
3. Nel caso si preveda un notevole ritardo nell’effettuazione delle verifiche relative ad una domanda o a parte di essa, l’ufficio ricevente invierà appena possibile copia di tale domanda all’ufficio competente dell’altro Stato specificato al paragrafo 2, indicando quella parte di domanda per la quale si può prevedere un ritardo nelle verifiche e inform erà, appena possibile, tale ufficio sull’esito delle verifiche effettuate.
4. L’ufficio incaricato della istituzione competente di uno Stato fornirà all’ufficio incaricato dell’istituzione competente dell’altro Stato, su richiesta di questo, ulteriori chiarimenti o conferm e, per quanto possibile, di ogni dato contenuto nella dom anda e negli altri docum enti di cui al paragrafo 1.
5. Ciascuna istituzione competente determ inerà, secondo la propria legislazione, il diritto del richiedente alla prestazione e invierà all’ufficio incaricato dell’altra istituzione competente una copia del formulario di collegamento contenente la decisione per esteso e, se del caso, l’esito di qualsiasi ulteriore esame effettuato o ricorso inoltrato in relazione a detta domanda.
6. L’ufficio che ha ricevuto la domanda, avuto in restituzione dall’ufficio incaricato dell’altro Stato il formulario di collegamento contenente i dati di cui al paragrafo 5, qualora necessario, calcolerà l’importo della prestazione dovuta al richiedente e notificherà gli estremi di ogni decisione presa in relazione al richiedente all’ufficio incaricato dell’istituzione competente dell’altro Stato.
7. Nessun rim borso potrà essere richiesto da una istituzione competente all’altra per le spese sostenute per le visite m ediche e le relazioni predisposte in conformità con il presente articolo.
Art. 8
(Accertamenti sanitari)
1. Qualora una istituzione competente richieda all’altra di effettuare degli accertamenti sanitari e di far predisporre secondo modalità concordate una relazione sul grado di incapacità al lavoro o cecità di una persona che riceve una prestazione in base all’Accordo o altrim enti, l’istituzione com petente provvederà ad effettuare quanto richiesto e ne anticiperà le spese.
2. La relazione concernente gli accertam enti sanitari effettuata in conformità con il paragrafo 1, sarà inviata in conformità all’articolo 4 della presente Intesa, non appena possibile, alla istituzione competente che l’ha richiesta.
3. Allo scadere di ogni sei mesi, con inizio dal 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, ciascuna istituzione competente notificherà all’altra il rendiconto delle spese sostenute in tale periodo per gli accertam enti sanitari e le relazioni effettuate per conto dell’altra istituzione competente.
4. Una istituzione competente pagherà sollecitam ente le spese sostenute per suo conto; qualora ci fossero contestazioni essa pagherà sollecitam ente la parte di spese per la quale non ci sono contestazioni e si consulterà con l’altra istituzione competente in m erito alla più rapida definizione possibile delle spese insolute.
Art. 9
(Ricorsi e relativi documenti)
L’ufficio che riceve i ricorsi e i relativi documenti presentati in base all’art. 6 della presente Intesa presso gli uffici di uno Stato per l’invio all’altro Stato, apporrà sulla prima pagina dei documenti la data di ricezione e invierà appena possibile i documenti all’ufficio incaricato della istituzione competente dell’altro Stato.
Art. 10
(Presentazione di domande in paesi terzi)
Il Dipartimento della Sicurezza Sociale australiano notificherà all’autorità com petente dell’Italia gli accordi conclusi dall’Australia con altri Stati in modo che le domande per prestazioni australiane possano essere presentate in detti Stati in conform ità con l’articolo 6 dell’Accordo.
Art. 11
(Pagamento delle prestazioni)
Una prestazione che deve essere erogata da uno Stato ad una persona che risiede in un altro Stato, sarà calcolata nella m oneta del prim o Stato e sarà corrisposta, senza detrazione per spese am ministrative, oneri o costi di trasferimento, nella m oneta stabilita dalla istituzione competente del primo Stato.
Art. 12
(Domande di indennità di disoccupazione italiana)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11 dell’Accordo, l’istituzione com petente australiana sarà tenuta ad accertare la carriera lavorativa australiana di una persona che ha risieduto in Australia e presenta
una domanda di indennità di disoccupazione in base alle leggi di sicurezza sociale italiane.
2. L’istituzione competente italiana fornirà alla com petente istituzione australiana, secondo modalità concordate, le informazioni relative alla persona per la quale sono richiesti gli accertam enti in base al paragrafo 1.
Art. 13
(Scambio di informazioni)
Le informazioni che dovranno essere scambiate in base all’articolo 20, paragrafo 1, dell’Accordo includeranno:
a) le informazioni statistiche, per periodi e secondo m odalità concordate, relative alle prestazioni erogate in base all’Accordo, o altrimenti, e specificatamente:
i) per i pagam enti in base all’accordo:
a) il num ero dei beneficiari, distinti per categoria di prestazione, che ricevono al termine di ciascuno periodo una prestazione in Australia, in Italia ed in altri Stati;
b) gli importi medi erogati in Australia, in Italia ed in altri Stati; e
ii) per tutti i pagamenti nell’altro Stato, il num ero dei beneficiari e gli importi m edi pagati al termine di ciascun periodo; e
b) le informazioni relative ai sistemi ed alle procedure adottate, di volta in volta, per la trattazione di domande di prestazioni, per la revisione dei diritti e per l’esecuzione dei pagamenti.
Art. 14
(Comitato di esperti)
1. Al comitato di esperti, di cui all’articolo 22 dell’Accordo, sono demandati i seguenti compiti:
a) riferire alle autorità competenti in merito all’applicazione e funzionamento dell’Accordo;
b) rivedere le situazioni particolari che em ergono dall’applicazione dell’Accordo;
c) scambiarsi inform azioni sulla evoluzione delle legislazioni di sicurezza sociale dei due Stati contraenti;
d) raccom andare, alla luce di detta evoluzione, ogni emendamento; o modifica che possa essere apportato all’Accordo o alla presente Intesa al fine di migliorarne l’applicazione;
e) esaminare gli effetti, sull’Accordo, di ogni accordo di sicurezza sociale concluso da entrambe le parti con altri Stati.
2. Il Comitato sarà form ato da rappresentanti nominati da ciascuna autorità com petente e comprenderà anche ogni rappresentante designato esclusivamente per la trattazione di particolari argom enti.
3. Il Comitato, in base all’articolo 22, paragrafo 2 dell’Accordo, si riunirà alternativamente a Canberra e a Roma; il luogo della prim a riunione e la data di ciascun incontro saranno stabiliti dalle autorità competenti.
4. Un rappresentante dell’autorità com petente dello Stato ospite presiederà la riunione e questo Stato fornirà la sede, i necessari servizi e curerà la stesura del processo verbale.
5. Gli argomenti proposti da una autorità competente per la riunione annuale saranno com unicati all’altra autorità competente in tempo ragionevole prima della riunione e l’ordine del giorno potrà comprendere altri argomenti proposti nel corso della riunione.
6. A conclusione della riunione il capo delegazione di ciascuno Stato sottoporrà, appena possibile, all’autorità com petente di quello Stato una copia del processo verbale della riunione del Comitato, che comprenda le raccom andazioni relative alle materie di cui al paragrafo 1 o ad altre materie che siano state discusse nel corso della riunione.
Art. 15
(Revisione dell’intesa amministrativa)
La presente Xxxxxx potrà essere modificata in qualsiasi momento d’accordo tra le autorità competenti e i rappresentanti delle autorità com petenti si riuniranno al più presto, qualora un’autorità competente richieda all’altra di consultarsi a tal fine.
Art. 16
(Entrata in vigore)
La presente Intesa entrerà in vigore lo stesso giorno dell’Accordo e rim arrà in vigore per tutta la durata dell’Accordo.
Firm ato a Melbourne, il 6 giugno 1986 in duplice copia in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualm ente fede.
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per la Repubblica Italiana per la competente Autorità d’Australia