Relazione tecnica (riferimento delibera n. 55/04)
Relazione tecnica (riferimento delibera n. 55/04)
RELAZIONE IN MERITO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO TIPO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PREDISPOSTO DALL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AI SENSI DELL’ARTICOLO 14, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23
MAGGIO 2000, N. 164
1. Natura e funzione dello schema di contratto tipo.
L’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), contiene i principi relativi all’assetto giuridico del servizio di distribuzione del gas naturale inteso quale “il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti”. In particolare:
• qualifica il servizio di distribuzione come “attività di servizio pubblico”;
• specifica che titolare del servizio di distribuzione è l’ente locale, inteso come comune, unione di comuni o comunità montana (di seguito: il titolare), che è tenuto ad affidarne la gestione esclusivamente mediante gara, rimanendo titolare delle “attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e controllo sull’attività di distribuzione”;
• prevede che i rapporti tra titolare e gestore del servizio di distribuzione (di seguito: il gestore) siano regolati da un contratto di servizio formulato “sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Autorità ed approvato dal Ministro entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00”.
L’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00, isola gli elementi del rapporto che necessariamente ciascun singolo contratto di servizio deve disciplinare: “la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l’equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell’ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato dell’ente stesso per inadempimento del gestore del servizio”.
È bene precisare che l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 dispone che il contratto di servizio deve essere formulato “sulla base” del contratto tipo. Ciò significa che le disposizioni del secondo entrano a far parte del primo, non essendo disponibili alle parti, ma non ne esauriscono il tessuto normativo.
Con l’atto che avvia il procedimento per l’affidamento del servizio di distribuzione, il titolare dovrà contestualmente approvare un bando di gara ed uno schema di contratto di servizio, formulato sulla base del contratto tipo. I concorrenti ammessi presenteranno, secondo le modalità previste dal bando di gara, le proprie offerte, che dovranno necessariamente comprendere una offerta economica ed un piano industriale.
L’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00, prevede infatti che la gara sia aggiudicata “sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazioni del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale
presentate dalle imprese contraenti”. La stessa disposizione prevede che detti elementi della migliore offerta costituiscano parte integrante del contratto di servizio.
È bene precisare sin d’ora che la legge 24 novembre 2003, n. 236 (di seguito: legge n. 236/03) ha convertito in legge, con emendamenti, il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il quale, all’articolo 14, introduce importanti modifiche alla disciplina dettata in materia di servizi pubblici locali dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo n. 267/00).
In particolare, la legge n. 236/03 ha modificato il comma 1 del citato articolo 113, prevedendo che restino esclusi dal campo di applicazione di detto articolo “i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n.
164”.
Conseguentemente, il servizio di distribuzione del gas trova la sua fonte primaria nelle sopra richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 164/00. Peraltro, come si vedrà meglio nel prosieguo, l’articolo 113, comma 13, del decreto legislativo n. 267/00 reca una disciplina in materia di assetto proprietario delle infrastrutture mediante le quali viene esercito il servizio, la quale riconosce al titolare delle facoltà (in particolare, la facoltà di “conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile”) che sono già implicitamente riconosciute dall’assetto definito dal decreto legislativo n. 164/00, e che pertanto devono ritenersi tuttora intestate al titolare.
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Al fine di comprendere la portata dell’intervento dell’Autorità in merito al contratto tipo, occorre precisare preliminarmente che il rapporto che si instaura tra titolare e gestore è connotato da due profili specifici:
• da un lato, dal particolare assetto istituzionale che, tipicamente, connota quelle attività sottoposte a regolazione che sono anche qualificabili come servizi pubblici in senso stretto; il regime giuridico di tali attività, alle quali è ascrivibile la distribuzione del gas, è caratterizzato infatti dalla presenza di due soggetti istituzionali distinti e investiti di funzioni orientate alla tutela di specifici e distinti interessi generali: il regolatore, il quale persegue la promozione e la tutela della concorrenza nonché la tutela del consumatore; l’ente pubblico (Stato o ente locale) titolare del servizio, il quale persegue invece finalità di natura politica legate, ad esempio, alla sicurezza e all’universalità del servizio;
• dall’altro lato, dalle specifiche esigenze di regolazione che connotano l’esercizio di quelle attività che si esplicano mediante la gestione di essential facilities, la proprietà delle quali rimane tuttavia intestata ad un soggetto diverso;
Oltre ai due profili che connotano il rapporto tra gestore e titolare, è altresì opportuno, perché il quadro tracciato in merito alla portata dell’intervento dell’Autorità risulti completo, formulare, sempre in via preliminare, alcune sintetiche osservazioni in merito alle ricadute che il contratto tipo può avere sui provvedimenti dell’Autorità in materia di distribuzione o comunque in materie contigue.
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Per quanto riguarda il primo profilo, occorre osservare che il servizio di distribuzione del gas, analogamente a tutte le attività dei settori dell’energia elettrica e del gas che sono qualificabili dalla legge alla stregua di servizi pubblici, è assoggettato ad un regime di riserva intestato ad un ente pubblico (nel caso di specie,
l’ente locale) che si affianca al regolatore, e che esercita funzioni distinte e teleologicamente orientate al perseguimento di interessi differenti. In particolare:
• l’Autorità di regolazione persegue la promozione e la tutela della concorrenza e la tutela dei consumatori, ed è pertanto intestataria di funzioni di regolazione dell’erogazione del servizio nei confronti degli utenti; tale attività incide direttamente sui fondamentali economici dei rapporti commerciali nei quali si traduce l’espletamento del servizio, quali la definizione delle condizioni economiche, delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio, quali gli standard qualitativi minimi;
• l’Ente locale, titolare del servizio, persegue finalità di natura politica (“attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo”), legate a profili quali la sicurezza, l’universalità del servizio, lo sfruttamento di risorse di natura demaniale o l’uso del territorio; la tutela di tali interessi viene perseguita ponendo vincoli ed obblighi in capo all’operatore economico, i quali costituiscono il contenuto tipico dell’atto di assenso (che generalmente assume la forma della concessione) col quale il titolare autorizza il gestore ad esercitare il servizio.
Sotto un profilo sistematico, l’assetto istituzionale binomio: ente titolare del servizio – autorità di regolazione, relativo alle attività commerciali sottoposte a regolazione e qualificabili dalla legge alla stregua di servizi pubblici, costituisce una vera e propria invariante strutturale, trasversale al settore energetico. Detto assetto è immediata conseguenza del processo di riforma del settore medesimo, orientato all’introduzione della concorrenza, ed avviato con l’adozione della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95). All’interno di tale legge, infatti, la configurazione istituzionale binomia Autorità ed ente titolare del servizio trova una propria codificazione nell’articolo 2, comma 12, lettere b) e d), in base alle quali all’Autorità è attribuito il potere generale di proporre ai titolari di servizi sottoposti a regime di riserva sia “gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni o dei contratti di programma”; sia “la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, […] delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dal mercato e dalle ragionevoli esigenze degli utenti”.
Le disposizioni sopra citate caratterizzano ulteriormente il rapporto tra ente titolare ed Autorità, prevedendo una peculiare asimmetria di posizioni tra i due soggetti istituzionali. Infatti, se da un lato, l’Autorità è indipendente nell’esercizio delle proprie funzioni di regolazione, non potendo in alcun modo la sua sfera di competenze essere incisa dall’azione, tipicamente politica, degli enti titolari del servizio, dall’altro lato, invece, l’esercizio delle funzioni intestate all’ente titolare del servizio è intercettato dal potere propositivo/propulsivo dell’Autorità.
Le ragioni di tale asimmetria sono evidenti: gli interessi dell’ente titolare sono confinati nell’ambito del servizio stesso; gli interessi presidiati dall’Autorità (promozione e tutela della concorrenza; tutela dei consumatori), invece, trascendono il singolo servizio e riguardano l’intero settore, l’intera filiera oggetto di regolazione. Questa è la ragione per la quale l’Autorità è posta a presidiare anche l’esigenza di unità e di unificazione sistematica dell’assetto normativo delle relazioni commerciali nelle quali si traduce l’esercizio delle diverse attività.
Infatti, il ruolo di garantire la sistematicità e la coerenza interna dell’ordinamento di settore, ruolo generalmente svolto dal legislatore medesimo, è invece da questi delegato al regolatore. In un tale modello normativo, infatti, il
legislatore si limita a porre l’insieme dei principi generali, ispirati all’esigenza di promozione e tutela del mercato concorrenziale, e delega al regolatore la potestà di definire la disciplina puntuale del mercato medesimo, in relazione alle singole esigenze che storicamente vengono ritenute meritevoli di tutela. È quindi logico e coerente con tale prospettiva che sia il regolatore a garantire concretamente l’unità e la sistematicità dell’assetto normativo di dette relazioni.
La citata, regola posta dall’articolo 2, comma 12, lettere b) e d), della legge n. 481/95, è espressione dell’assetto sopra tracciato. Nelle circoscritte ipotesi nelle quali rapporti commerciali nascano dall’esercizio di attività qualificabili come servizi pubblici, la presenza di un’entità istituzionale diversa dall’Autorità e intestataria di un’autonoma potestà normativa che, direttamente o indirettamente, incide sull’assetto di tali rapporti, ragionevolmente necessita di un momento di coordinamento con l’intero ordinamento settoriale. Tale momento è garantito dal potere propositivo/propulsivo dell’Autorità, il cui esercizio è, pertanto, orientato a perseguire una duplice finalità:
• da un lato, garantire che le disposizioni poste dall’ente titolare del servizio e la loro applicazione, siano coerenti con la disciplina definita dalla Autorità e la sua applicazione, in merito agli altri aspetti del servizio medesimo;
• dall’altro lato, assicurare l’uniformità, il coordinamento e l’armonizzazione degli assetti normativi che connotano i settori sottoposti dell’energia elettrica e del gas considerati nel loro insieme.
La previsione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, la quale attribuisce all’Autorità il potere di formulare la proposta di contratto tipo per il servizio di distribuzione del gas, sebbene disponga una specifica disciplina in tal senso, è tuttavia riconducibile all’alveo del generale potere di cui all’articolo 2, comma 12, lettere b) e d), della legge n. 481/95. Conseguentemente, nella formulazione della proposta di contratto tipo, l’Autorità ha perseguito le esigenze di unità e di sistematicità sopra descritte.
Anche in altre attività del settore energetico qualificabili come servizi pubblici, l’Autorità ha esercitato il proprio potere propositivo/propulsivo nei confronti del titolare del servizio. A tal proposito, è noto che l’Autorità è già intervenuta in passato sia in materia di trasmissione di energia elettrica, sia in materia di distribuzione di energia elettrica.
L’attività di trasmissione dell’energia elettrica, è infatti sottoposta a regime di riserva allo Stato e svolta dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore) sulla base di una concessione rilasciata dal Ministro ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99). L’attività di distribuzione di energia elettrica, invece, è sottoposta ad analogo regime di riserva e svolta dalle imprese di distribuzioni sulla base di una concessione rilasciata dal Ministro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99. La disciplina sia dell’attività di trasmissione, sia dell’attività di distribuzione elettrica, sono connotate dall’assetto istituzionale binomio Autorità – Stato, quali soggetti portatori, rispettivamente, dell’interesse della promozione e tutela della concorrenza, e dell’interesse, di natura essenzialmente politica, dello sviluppo dell’infrastruttura nonché del suo uso efficiente ed in sicurezza.
Sia in merito all’attività di trasmissione, sia in merito all’attività di distribuzione di energia elettrica, l’Autorità ha esercitato le funzioni cui all’articolo 2, comma 12, lettere b) e d), della legge n. 481/95, rispettivamente, con la delibera 19
aprile 1995, n. 75/00 (di seguito: delibera n. 75/00) e con la delibera 27 febbraio 2001, n. 37/01 (di seguito: delibera n. 37/01), sulla base dei quali il Ministro ha adottato i relativi provvedimento concessori.
A prescindere dalle specificità che connotano le due attività, è rinvenibile nei provvedimenti sopra richiamati, una architettura comune. In particolare, possono essere isolati i seguenti nuclei significativi:
• un primo nucleo è costituito dall’insieme di disposizioni di carattere generale, tra le quali rientrano, tipicamente, oltre a quelle sulla durata del contratto e sul corrispettivo, le disposizioni relative:
- agli obiettivi generali che il Gestore deve perseguire, obiettivi che attengono sia agli specifici interessi dei quali è portatore il titolare (ad esempio, l’interesse, codificato all’articolo 4, comma 1, lettera b), della concessione al Gestore, all’efficienza ed allo sviluppo del sistema in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dall’amministrazione concedente), sia agli interessi propri dell’Autorità ma che tuttavia connotano lo stesso esercizio (ad esempio, l’interesse, codificato all’articolo 4, comma 1, lettera c), della medesima concessione, all’imparzialità ed alla neutralità del servizio al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall’Autorità, l’accesso paritario a tutti gli utilizzatori);
- alle limitazioni dell’oggetto del rapporto: tali disposizioni rilevano, in particolare, nella concessione per l’attività di distribuzione di energia elettrica, e sono state proposte dall’Autorità con la delibera n. 37/01, a fronte dell’esigenza di escludere dall’ambito della concessione l’attività di vendita e l’attività di misura, risolvendo così l’equivoco, che peraltro stava formandosi nella prassi; precedentemente, infatti, vendita e misura erano comprese nella generale riserva del gestore della rete di distribuzione: l’esigenza era, pertanto, quella di prevenire indebite estensioni dei regimi di esclusiva anche ad attività invece, quali la vendita e la misura, liberalizzate;
• un secondo nucleo è costituito dall’insieme delle disposizioni relative alle modalità attraverso le quali viene esercitato il potere di controllo del titolare, disposizioni che si estrinsecano nella previsione di poteri di intervento dell’amministrazione, nella previsione di misure sanzionatorie, nella disciplina della revoca e dell’aggiornamento del provvedimento;
• un terzo nucleo è costituito, invece, dall’insieme delle disposizioni relative all’organizzazione del servizio: si tratta di norme che regolano i rapporti tra titolare e gestore, relative allo sviluppo della rete, ai profili che attengono alla sua gestione in sicurezza; a tal proposito la proposta presentata dall’Autorità con la delibera n. 75/00 disciplina specificamente le modalità mediante le quali il Gestore garantisce la programmazione di sviluppo della rete e la sua realizzazione; analoghe previsioni sono contenute nel paragrafo 3 della proposta formulata con la delibera n. 37/01; come si nota, si tratta del nucleo significativo del rapporto concessorio, in quanto mediante tali disposizioni ricevono tutela gli interessi dell’ente titolare sopra richiamati;
• un quarto nucleo è costituito, infine, dall’insieme di disposizioni, che afferiscono più propriamente all’aspetto modale dell’erogazione del servizio, ossia alla disciplina dei rapporti tra esercente il servizio e gli utenti; si tratta di norme che si riverberano sulle relazioni commerciali nelle quali si traduce lo svolgimento dell’attività da parte dell’esercente; secondo l’assetto sopra descritto, si tratta di
profili sottoposti all’attività di regolazione dell’Autorità e pertanto hanno una ricaduta solamente indiretta sul contenuto dell’atto di assenso; infatti, sia la concessione al Gestore, sia le concessioni con gli esercenti il servizio di distribuzione, recependo le proposte formulate dall’Autorità, si limitano a compiere meri rinvii alle disposizioni dettate dalla medesima Autorità in materia di corrispettivi, condizioni tecniche, e standard qualitativi, relativi all’erogazione del servizio.
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Il secondo profilo qualificante il rapporto tra titolare del servizio e gestore, come anticipato, consiste nel fatto che la proprietà degli impianti mediante i quali si esplica l’esercizio del servizio è separata dalla gestione.
Tale separazione discende dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00, il quale prevede che “alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell’ente locale”. Coerentemente con tale principio, il secondo periodo del medesimo comma prevede che “gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all’ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio”.
La disciplina dell’assetto proprietario è completata dall’articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 267/01, il quale, invece, prevede che “gli enti locali, in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile”.
Come precisato sopra, la nuova formulazione del comma 1 del citato articolo 113 esclude l’applicabilità della disciplina in esso contenuta ai servizi qualificabili alla stregua di servizi pubblici nei settori dell’energia elettrica e del gas, i quali restano disciplinati, rispettivamente dai decreto legislativi n. 79/99 e n. 164/00.
Peraltro, come è stato anticipato, le disposizioni dettate dal decreto legislativo
n. 164/00 non precludono al titolare la possibilità di conferire la proprietà delle infrastrutture di rete ad una società all’uopo costituita. Una tale possibilità, anzi, oltre ad essere coerente con l’articolo 14, comma 4, sopra richiamato è anche opportuna in una logica di efficienza e di economicità della gestione del patrimonio da parte dell’ente locale. L’articolo 113, comma 13, del decreto legislativo n. 267/00, pertanto, è norma che codifica, per i servizi pubblici riconducibili a settori diversi da quello del gas e dell’energia elettrica, un assetto già implicitamente riconosciuto per il servizio di distribuzione del gas dal decreto legislativo n. 164/00.
Conseguentemente, la specifica disciplina dettata dal citato articolo 113, comma 13, sia con riferimento al profilo della detenzione da parte del titolare della maggioranza del capitale sociale della società proprietaria, sia con riferimento al profilo dell’incedibilità di tale quota di capitale, trova piena applicazione in via analogica anche per il servizio di distribuzione del gas naturale. Il presente schema di contratto tipo è stato pertanto formulato sul duplice assunto in base al quale:
• al titolare sia riconosciuta la facoltà di trasferire, in analogia a quanto previsto dall’articolo 113, comma 13, del citato decreto legislativo n. 267/00, la proprietà delle reti e degli impianti ad una società all’uopo costituita, della quale detiene la maggioranza del capitale sociale che è incedibile;
• nella sua configurazione “a regime”, la proprietà degli impianti non potrà che far capo o al titolare del servizio o ad una società all’uopo costituita alla quale il titolare decida di trasferire il proprio diritto di proprietà, ai sensi del punto precedente.
Conseguentemente, lo schema di contratto tipo è stato articolato in due distinte versioni: una, che presuppone la proprietà degli impianti intestata all’Ente locale, ed un’altra, che invece presuppone che l’Ente locale abbia trasferito, in analogia a quanto disposto nel citato articolo 113, comma 13 del decreto legislativo
n. 267/00, la proprietà delle reti e degli impianti ad una società della quale detiene la maggioranza del capitale sociale, la quale è incedibile.
Sotto il profilo in esame, relativo alla proprietà delle infrastrutture di rete, pertanto, il rapporto tra ente titolare e gestore si risolve nel rapporto tra il proprietario di un bene ed il soggetto al quale ne viene consentito il pieno godimento ed utilizzo, nei limiti della destinazione alla quale il bene è orientato (nel caso in oggetto: lo svolgimento del servizio di distribuzione).
Al fine di assicurare l’esigenza di uniformità e sistematicità all’assetto dell’impianto normativo del settore, anche relativamente al profilo in esame, si sono tenuti in considerazione interventi dell’Autorità in altre attività dei settori di competenza, caratterizzati da un analogo regime di separazione proprietario degli impianti dalla loro gestione. Com’è noto, infatti, l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 introduce, con riferimento all’attività di trasmissione di energia elettrica, un regime di separazione proprietario della rete di trasmissione nazionale dalla sua gestione. A tal fine, la medesima disposizione normativa, prevede che i rapporti tra Gestore e singoli proprietari delle porzioni di rete di trasmissione nazionale siano regolati sulla base di convenzioni “stipulate in conformità ad una convenzione tipo definita […] con decreto del Ministro, su proposta dell’Autorità”. Tale proposta è stata formulata dall’Autorità con la sopra citata delibera n. 75/00.
Detta convenzione tipo costituisce pertanto, nei limiti delle specificità tecniche afferenti alle rispettive attività, un imprescindibile modello di riferimento per definire la disciplina del rapporto tra esercente il servizio di distribuzione e proprietario degli impianti mediante i quali l’esercente svolge il servizio.
Occorre a tal fine evidenziare, tuttavia, una importante differenza tra l’assetto normativo del rapporto proprietario – gestore, previsto dal citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 in materia di trasmissione di energia elettrica, e quello previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 164/00, in materia di distribuzione del gas naturale. Infatti, mentre per il servizio di distribuzione del gas il proprietario è titolare della nuda proprietà, essendo demandato al gestore il pieno godimento ed utilizzo dell’infrastruttura, relativamente al servizio di trasmissione dell’energia elettrica, invece, al Gestore non è demandato il pieno godimento ed utilizzo dell’infrastruttura, ma solamente quella che viene definita dalla delibera n. 75/00 la “gestione della rete”, ossia “l’insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica”. Al proprietario della porzione di rete di trasmissione nazionale, invece, non residua la nuda proprietà, ma spetta altresì il cosiddetto “esercizio” della rete, definito dalla medesima delibera come “l’utilizzazione degli impianti di potenza ed accensori secondo procedure codificate in attuazione alle decisioni del Gestore”.
Detta differenza, si riverbera sugli interessi che connotano la posizione del proprietario nelle due fattispecie. Infatti, il proprietario della porzione di rete di trasmissione, essendo responsabile per il cosiddetto “esercizio” della rete, come
sopra definito, è portatore di interessi più complessi rispetto a quelli tipici del proprietario della rete di distribuzione del gas, il quale si trova, invece, nella posizione di nudo proprietario (analoga a quella del locatore in un rapporto di locazione). Da ciò consegue che i principali interessi dell’Ente locale titolare del servizio, ovvero della società alla quale l’Ente trasferisce la proprietà degli impianti ai sensi dell’articolo 113, comma 13, del decreto legislativo n. 267/00 (qualora tale norma trovi applicazione), sotto questo profilo, sono limitati ai profili della conservazione in buono stato della cosa, e del percepimento dei frutti civili che derivano dalla concessione in uso della cosa stessa.
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Nella redazione dello schema di contratto tipo, l’Autorità ha svolto la propria funzione propositiva/propulsiva anche al fine di garantire l’uniformità e la sistematicità dell’assetto normativo del settore, mirando a sviluppare i due profili qualificanti il rapporto che si instaura tra Ente locale e gestore, sopra evidenziati, in ragione degli interessi che connotano tale rapporto, in particolare:
• il profilo relativo alla titolarità dell’ente locale del servizio, ed i relativi interessi allo sviluppo delle infrastrutture, alla loro gestione efficiente, al loro esercizio in sicurezza, all’uso razionale del territorio;
• il profilo relativo alla proprietà delle infrastrutture da parte dell’ente locale, ovvero della sopra citata società proprietaria, ed i relativi interessi alla manutenzione ed al percepimento del canone.
Per quanto attiene specificamente al profilo relativo alle modalità di espletamento del servizio di distribuzione nei confronti degli utenti, si deve evidenziare che esso è oggetto di regolazione da parte dell’Autorità e trova pertanto la propria fonte nei provvedimenti da questa adottati. Il riferimento è, in particolare, alle seguenti materie:
• definizione delle condizioni economiche per l’espletamento del servizio; tale aspetto è attualmente disciplinato dalla deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata;
• definizione delle condizioni per l’accesso e delle condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio; tale aspetto è disciplinato dal codice di rete che l’esercente dovrà adottare in conformità alle garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas definite dall’Autorità;
• definizione degli standard di qualità di erogazione del servizio; le disposizioni che definiscono gli standard qualitativi minimi sono attualmente contenute nella deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente modificata e integrata;
• definizione delle disposizioni in materia di sicurezza e di continuità del servizio; la disciplina in materia è stata adottata dall’Autorità con la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 236/00, come successivamente integrata e modificata;
• definizione delle modalità e delle procedure che l’esercente segue ai fini della realizzazione di nuovi allacciamenti; tali modalità e procedure devono essere coerenti con i criteri definiti dall’Autorità ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00;
• definizione delle modalità e delle condizioni per lo svolgimento da parte del gestore che sia autorizzato a svolgere l’attività di vendita ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
• definizione delle modalità di rivalutazione del valore residuo degli ammortamenti degli investimenti realizzati dal gestore uscente, ai sensi dell’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00.
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Oltre a quanto in precedenza esposto, l’Autorità, per assicurare un efficiente esercizio del proprio ruolo di garante della sistematicità e dell’unitarietà concreta dell’assetto normativo che regola i servizi sottoposti alla sua potestà regolativa, ha proposto, mediante lo schema di contratto tipo, disposizioni che consentono di completare e rendere effettiva l’applicazione delle altre disposizioni adottate in materia di distribuzione di gas naturale. Sotto un profilo sistematico, si tratta di disposizioni che attengono quasi esclusivamente al profilo relativo allo svolgimento del servizio, tra le quali quelle relative:
• al codice di rete: ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 ciascun esercente, sulla base dei criteri definiti dall’Autorità, predispone il proprio codice di rete e lo trasmette alla medesima Autorità per la sua pubblicazione; a fronte della complessa e molteplice realtà degli esercenti il servizio, emerge l’esigenza che i codici di rete adottati dalle imprese di distribuzione abbiano un contenuto quanto più omogeneo tra loro; v’è il rischio, infatti, di assistere ad una eccessiva diversificazione dei codici di rete per la distribuzione, ciò che potrebbe tradursi anche in una vera e propria barriera all’apertura del mercato del gas alla concorrenza ed in particolare all’accesso alle reti di distribuzione da parte di nuovi operatori; tale esigenza è già stata evidenziata dall’Autorità nel documento per la consultazione recante garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, diffuso in data 1 aprile 2003, relativamente alla quale gli operatori hanno formulato le relative osservazioni; in particolare, nel corso della consultazione, è stata evidenziata dagli operatori l’opportunità di ricorrere ad almeno due distinti strumenti:
- prevedere, nel caso di un’impresa di distribuzione del gas naturale che gestisce una pluralità di impianti, dell’obbligo di adottare un unico codice di rete per tutti gli impianti gestiti (articolo 24, comma 24.2, dello schema di provvedimento contenuta nel citato documento per la consultazione);
- dare impulso ad un’autoregolazione dei gestori che sia interfacciata delle relative associazione di categoria.
Lo schema di contratto contiene pertanto clausole che si coordinano con gli strumenti normativi sopra descritti, e in particolare:
- distingue l’ipotesi nella quale il gestore sia titolare di uno o più altri affidamenti (nel qual caso il gestore è già munito di un codice di rete approvato dall’Autorità, relativo a detti affidamenti), dall’ipotesi nella quale il gestore non sia titolare di altri affidamenti (nel qual caso il gestore non ha ancora predisposto alcun codice di rete):
a) nella prima ipotesi (il gestore è già munito di un codice di rete approvato dall’Autorità, relativamente ad altri affidamenti), infatti, il gestore sarà tenuto ad applicare anche al nuovo affidamento il codice di rete già adottato ed approvato dall’Autorità, dovendo limitarsi ai necessari
adeguamenti del contenuto di detto codice richiesti dalle specificità della nuova gestione;
b) nella seconda ipotesi (il gestore non è ancora munito di codice di rete), invece, il gestore dovrà procedere all’adozione del proprio codice di rete;
- ove le organizzazioni di categoria delle imprese di distribuzione del gas abbiano definito dei codici di rete tipo (appositamente approvati dall’Autorità), richiede al gestore di adottare, ove possibile in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto, uno di detti codici, opportunamente adeguato alle specifiche esigenze della gestione del servizio affidatogli;
E’ bene ribadire che l’esigenza di omogeneità del contenuto del codice di rete trova un’inevitabile limite nell’esigenza di consentire al singolo gestore di prevedere contenuti particolari che siano richiesti in ragione delle specificità della gestione e degli impianti oggetto dell’affidamento; quest’ultima esigenza trova autonomo fondamento normativo nell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00, nella parte in cui prevede che l’offerta formulata dal gestore, che entra a far parte sostanziale del singolo contratto di servizio, debba recare anche condizioni di “prestazione del servizio, del livello di qualità e di sicurezza”; tale disposizione impone al gestore di predisporre un codice di rete che tenga conto delle condizioni dell’offerta; lo schema di contratto tipo reca pertanto:
- norme di coordinamento tra le due esigenze sopra esposte;
- obblighi comportamentali che orientino il gestore nelle more dell’adozione del proprio codice di rete;
• all’allacciamento alla rete: lo schema di contratto tipo prevede un raccordo con il principio generale xxxxxxx in materia di allacciamento alla rete dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, n. 164/00, nonché con i provvedimenti che l’Autorità ha il potere di adottare sulla base del medesimo articolo; inoltre, poiché il titolare è portatore dell’interesse ad una più capillare diffusione del servizio di distribuzione sul suo territorio e dello sviluppo economico dello stesso, lo schema di contratto tipo prevede disposizioni che consentono al titolare medesimo di imporre al gestore che abbia legittimamente rifiutato l’allacciamento, di procedervi comunque quando ciò risulti opportuno alla luce di una valutazione politica (si pensi al caso di un nuovo stabilimento industriale – e la connessa creazione di nuovi posti di lavoro – sito in un luogo per raggiungere il quale la costruzione di un gasdotto risulterebbe eccessivamente onerosa: in tale caso è possibile che l’ente locale valuti opportuna per la crescita economica del territorio l’insediamento di un tale sito, assumendo l’onere della costruzione del gasdotto);
• all’accesso al servizio: oltre al generico rinvio ai provvedimenti dell’Autorità in materia ed al codice di rete che l’esercente è tenuto a predisporre, lo schema di contratto tipo prevede disposizioni specifiche che:
- rafforzano, anche mediante lo strumento negoziale del contratto di servizio, il principio della tassatività dei motivi legittimi di rifiuto all’accesso, sancito dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 24, del decreto legislativo n. 164/00;
- nelle ipotesi di conferimento di capacità per subentro di un utente nella fornitura ad un cliente in precedenza servito da altro utente, impongono all’esercente a coordinarsi con l’impresa di trasporto con la cui rete la rete di distribuzione è interconnessa;
• all’erogazione del servizio: oltre al rinvio ai provvedimenti dell’Autorità in materia ed al codice di rete, lo schema di contratto tipo prevede disposizioni specifiche che:
- consentono un coordinamento con le previsioni del codice di rete relative alla sospensione ovvero all’interruzione dell’erogazione del servizio per cause esterne alla volontà delle parti contrattuali;
- impongono al gestore di assumere iniziative idonee ad assicurare la consegna di gas al cliente finale sia nelle ipotesi in cui l’utente non sia in grado di effettuare la fornitura, sia nelle ipotesi in cui il gestore abbia risolto il rapporto contrattuale con l’utente medesimo; sebbene tale profilo debba trovare specifica sede di disciplina nel codice di rete che l’esercente dovrà predisporre sulla base dei criteri definiti dall’Autorità, tuttavia, nell’ipotesi in commento, sussiste certamente l’interesse del titolare a che sia garantita la fornitura ai clienti finali siti nel suo territorio;
• alle condizioni economiche per l’erogazione del servizio: oltre al rinvio ai provvedimenti dell’Autorità in materia di tariffe di distribuzione del gas naturale, lo schema di contratto tipo prevede strumenti informativi atti a consentire al titolare, in quanto ente esponenziale degli interessi della collettività locale, di vigilare sull’applicazione delle tariffe ai clienti finali; in particolare il titolare deve essere informato:
- qualora il gestore abbia titolo a procedere ad eventuali conguagli;
- qualora il gestore si trovi nella situazione, attualmente disciplinata dalla deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2003, n. 89/03, in cui i costi effettivi sostenuti per lo svolgimento del servizio, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione, risulti maggiore della somma dei ricavi riconosciuti sulla base della procedura di calcolo dalla deliberazione n. 237/00; si tratta di un’ipotesi particolare la cui rilevanza, tuttavia, è stata sancita dalle note pronunce del giudice amministrativo relativamente ai ricorsi promossi avverso la deliberazione n. 237/00;
• alla sicurezza: l’interesse alla gestione in sicurezza del servizio, proprio del titolare, si manifesta anche in relazione alla garanzia nei confronti di terzi che possano subire danni per l’espletamento del servizio medesimo; tale profilo è complementare a quello che l’Autorità ha regolato con deliberazione 12 dicembre 2003, n. 152/03, che istituisce forme assicurative a beneficio dei clienti finali danneggiati da sinistri cagionati dall’uso del gas a valle del rispettivo punto di riconsegna, ossia al di fuori dell’ambito di disponibilità dell’esercente il servizio di distribuzione. Nello schema di contratto tipo è invece prevista la stipula di un’assicurazione a beneficio di qualsiasi terzo che risulti danneggiato da eventi che colpiscano l’infrastruttura di rete mediante la quale l’esercente svolge il servizio: in altre parole, si tratta di un’assicurazione che copre la responsabilità dell’esercente per danni a terzi derivanti dall’espletamento della propria attività; a tal fine è opportuno sancire in capo al gestore l’obbligo di provvedere, ad una adeguata copertura assicurativa; in considerazione dell’opportunità che tale copertura assicurativa non presenti soluzioni di continuità, è necessario che la
sottoscrizione del contratto di servizio sia preceduta dalla stipula del contratto di assicurazione; per questo motivo, lo schema di contratto tipo da atto, in premessa, dell’adempimento dell’obbligo assicurativo previsto dal bando di gara.
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Alla luce dell’analisi sviluppata nel presente paragrafo, emerge chiaramente il ruolo marginale che il contratto tipo svolge all’interno degli istituti che costituiscono l’assetto normativo del settore energetico. Tale marginalità, come si è mostrato, deriva dalla marginalità che è venuta ad assumere, in generale, la figura degli istituti di tipo concessorio relativamente a quei servizi qualificabili alla stregua di servizi pubblici, che sono sottoposti alla regolazione di un ente preposto alla tutela e alla promozione della concorrenza.
Infatti, nel quadro delle fonti della disciplina del servizio di distribuzione del gas, (analogamente a quanto avviene per i servizi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica), la figura dell’affidamento del servizio, e del relativo contratto di servizio, è del tutto residuale, posto che la maggior parte delle disposizioni che regolano le modalità di svolgimento del servizio medesimo risiedono in provvedimenti dell’Autorità. Come è stato mostrato, infatti, il contratto tipo conserva un’autonoma rilevanza solamente in relazione alla disciplina del profilo relativo all’organizzazione ed alla gestione delle infrastrutture mediante le quali viene espletato il servizio. Per i restanti profili, invece, il contratto tipo deriva il suo contenuto dai provvedimenti posti dall’Autorità in relazione ai quali o contiene norme che consentono un adeguato raccordo col contenuto di tali provvedimenti, o si limiti a prevedere meri rinvii.
2. Considerazioni generali sull’oggetto e sull’impianto dello schema di contratto tipo.
In considerazione dell’assetto giuridico dell’attività di distribuzione del gas naturale come ricostruita nel precedente paragrafo 2, il contratto si articola, oltre che in una serie di premesse, in una parte generale, in una parte organizzativa, in una parte modale ed in una parte relativa alla disciplina degli inadempimenti alle obbligazioni previste nel contratto.
Le premesse danno conto delle procedure amministrative che hanno condotto all’affidamento del servizio di distribuzione (eventualmente anche ad una pluralità di gestori su distinte porzioni del territorio del titolare); della configurazione dell’assetto proprietario delle reti e degli impianti (se la proprietà sia intestata all’ente locale, ovvero se sia stata da questi conferita ad una società all’uopo costituita, in analogia a quanto previsto dall’articolo 113, comma 13, del decreto legislativo n. 267/02); dell’avvenuta prestazione delle garanzie bancarie e assicurative previste dal bando di gara.
La parte generale contiene:
• le definizioni dei termini utilizzati nel contratto tipo;
• principi generali della materia, che costituiscono gli obiettivi generali ed i fondamentali obblighi di servizio pubblico ai quali il gestore del servizio è tenuto nell’esercizio della sua attività, quali, ad esempio, l’obbligo di svolgere il servizio con sicurezza, affidabilità, efficienza, ed imparzialità, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità;
• disposizioni relative all’oggetto del contratto, ivi compreso il corrispettivo dovuto dal gestore per l’affidamento del servizio, destinate ad essere integrate dalle determinazioni del bando di gara, ed alle finalità perseguite dai contraenti; si è ritenuto a tal fine opportuno, analogamente a quanto previsto dalla delibera n. 37/01, in materia di concessione per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, circoscrivere l’oggetto del contratto, escludendone le attività che in passato sono state svolte congiuntamente all’attività di distribuzione, ma che da questa sono distinte, quali l’attività di vendita di gas naturale (relativamente alla quale, inoltre, il decreto legislativo n. 164/00 sancisce l’obbligo di separazione societaria rispetto all’attività di distribuzione) e l’attività di misura, come definita e nei limiti previsti dalla deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2001, n. 311/01;
• disposizioni relative alla durata del contratto, con l’indicazione del termine iniziale per il computo della stessa.
La parte organizzativa disciplina i rapporti tra titolare e gestore relativi all’organizzazione e gestione delle infrastrutture mediante le quali viene espletato il servizio. Detti rapporti, in particolare, sono inquadrabili nell’ambito dei profili declinati al precedente paragrafo 2, relativi allo sviluppo, alla gestione efficiente ed all’esercizio in sicurezza delle infrastrutture, da un lato, nonché ai profili ai profili relativi alle manutenzioni della rete, dall'altro lato.
Inoltre, l’intera impostazione della parte organizzativa è strutturata in modo da essere aderente all’assetto proprietario degli impianti, come descritto nel precedente paragrafo 1. In altre, parole, si distingue l’ipotesi in cui l’ente locale rimane proprietario degli impianti, dall’ipotesi in cui detta proprietà è conferita dall’ente locale ad una società all’uopo costituita.
Tale distinzione, cui necessariamente consegue l’elaborazione di due modelli di contratto tipo, uno strutturalmente bilaterale tra ente locale e gestore e l’altro strutturalmente trilaterale tra ente locale, gestore e società costituita ai sensi dell’ultima disposizione citata, è tanto più rilevante quanto si rifletta sui diversi interessi di cui le parti contrattuali sono portatrici. L’interesse dell’ente locale è precipuamente un interesse di carattere generale, legato ad aspetti quali la sicurezza del servizio, lo sviluppo della rete e l’uso del territorio; l’interesse della società proprietaria delle reti, laddove costituita, è assimilabile all’interesse del locatore (mantenimento delle reti e degli impianti in condizioni di efficienza, remunerazione del godimento di tali infrastrutture); l’interesse del gestore è essenzialmente di tipo individuale, legato alla redditività dell’attività industriale intrapresa.
Sia bilaterale o trilaterale, quanto al contenuto della parte organizzativa, il contratto tipo:
• disciplina gli interventi di sviluppo delle reti e degli impianti, distinguendo tra interventi previsti dal piano industriale ed interventi ulteriori; per questi ultimi, il contratto tipo detta specifiche disposizioni in ordine alla loro programmazione, alla loro esecuzione ed ai rapporti economici tra titolare e gestore;
• disciplina gli interventi manutentivi, distinguendo tra interventi di manutenzione ordinaria ed interventi di manutenzione straordinaria;
• prevede obblighi di informazione reciproca tra titolare e gestore, che garantiscono flussi sia di tipo continuativo, sia di tipo episodico (su richiesta dell’interessato); detti obblighi possono essere adempiuti attraverso la produzione
di dati, notizie o documenti, mediante l’accesso diretto agli impianti, ovvero sulla base degli elementi conoscitivi derivanti dall’adempimento di obblighi di informazione e registrazione posti a carico del titolare; l’adempimento di tali obblighi è finalizzato:
a) alla programmazione delle attività di manutenzione e di sviluppo della rete (ad esempio, al fine di armonizzare la programmazione degli interventi sulla rete del gas con la programmazione di interventi su infrastrutture afferenti a servizi diversi che siano collocate in prossimità);
b) all’esercizio del potere di controllo da parte del titolare sulla gestione del servizio (ad esempio, ai fini del controllo dell’adempimento da parte del gestore dell’obbligazione di applicare le disposizioni dell’Autorità in materia di condizioni economiche o di condizioni tecniche e di qualità di erogazione del servizio);
c) alla corretta gestione delle procedure di gara per il successivo affidamento del servizio (ad esempio, redazione dello stato di consistenza degli impianti e delle reti al termine del periodo di affidamento);
• dispone circa i rapporti economici tra titolare e gestore; in particolare, prevede l’obbligo, a carico del gestore, di versare un corrispettivo per lo svolgimento del servizio;
La parte modale attiene allo svolgimento del servizio in senso stretto. Come precisato al precedente paragrafo 2, le modalità di erogazione del servizio verso l’utenza trova la propria fonte normativa nell’attività di regolazione svolta dall’Autorità, mediante la quale vengono disciplinati gli aspetti fondamentali dello svolgimento del servizio e dei conseguenti rapporti commerciali che si instaurano tra esercente ed utente (standard qualitativi, tariffe, codice di rete di distribuzione, servizio reclami degli utenti del servizio, ecc.).
Di conseguenza, questa parte del contratto tipo contiene essenzialmente disposizioni di rinvio, quanto ai profili sopra richiamati, alle disposizioni dettate dall’Autorità (fatta salva – ovviamente – la possibilità di introdurre nel bando di gara, o di proporre in sede di offerta, standard qualitativi più elevati rispetto a quelli minimi definiti dalla deliberazione n. 47/00). Il rinvio è comunque opportuno in quanto determina, in capo al gestore, profili di responsabilità contrattuale per inadempimento nei confronti del titolare, rafforzando così l’effettività della normazione secondaria posta dall’Autorità a tutela del consumatore e per la promozione della concorrenza.
La parte relativa alla disciplina degli inadempimenti, contiene disposizioni relative alle situazioni patologiche che possono eventualmente verificarsi. In particolare, tale parte prevede:
• disposizioni relative al controllo che il titolare esercita sull’espletamento del servizio da parte del gestore;
• la disciplina dell’inadempimento degli obblighi che derivano dal contratto, in particolare:
a) una procedura di contestazione degli addebiti;
b) le conseguenze degli inadempimenti; a tal fine è sono previsti una clausola risolutiva espressa ed un sistema di penali. Stante la grande varietà nelle dimensioni degli affidamenti, l’Autorità ritiene opportuno lasciare alle parti la
determinazione quantitativa delle penali, affinché siano proporzionate all’entità dell’inadempimento o del ritardo (se questi non sono qualificati di importanza tale dal comportare la risoluzione del contratto);
• il diritto di recesso del titolare, per motivi di interesse pubblico, salvo indennizzo; per gli stessi motivi evidenziati al punto precedente, l’Autorità ritiene opportuno lasciare alle parti la determinazione quantitativa dell’indennizzo;
• forme adeguate per la risoluzione delle controversie, distinguendo tra:
a) la previsione di una clausola arbitrale per le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del contratto;
b) la previsione di una clausola che devolva ad un esperto la risoluzione di eventuali questioni tecnico-applicative che non determinano l’insorgenza di un contenzioso tra le parti, e quindi non importino valutazioni di natura giuridica; non si tratta, ovviamente, di una clausola arbitrale in quanto la determinazione da parte dell’esperto origina solamente obbligazioni contrattuali per le parti, obbligazioni che si collocano sullo stesso piano delle altre nascenti dal contratto.
3. Impatto dello schema di contratto tipo sull’attuale configurazione delle forme di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale
Il settore della distribuzione del gas naturale è caratterizzato da una forte diversificazione delle forme di gestione del servizio medesimo adottate dagli esercenti. A tal fine, l’articolo 15 del decreto legislativo n. 164/00 prevede un periodo transitorio (di cinque anni a partire dall’1 gennaio 2000, prorogabile fino ad un massimo di altri cinque) per consentire il graduale passaggio al regime definitivo, caratterizzato dalla sola forma dell’affidamento mediante gara a società di capitali. In particolare, il citato articolo prevede che:
• gli affidamenti che naturalmente vengono a scadenza entro il periodo transitorio, proseguono fino alla data della loro scadenza;
• gli affidamenti che dovrebbero scadere dopo il periodo transitorio, ovvero per i quali non è previsto una data di scadenza, proseguono fino al termine del periodo transitorio.
Nell’uno e nell’altro caso, il passaggio dal regime transitorio al regime definitivo sarà contrassegnato dall’affidamento del servizio ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 164/00.
A tre anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, il settore della distribuzione continua ad essere caratterizzato da una variegata fenomenologia delle forme di gestione. Tale fenomenologia può essere sostanzialmente ricondotta a tre tipologie principali: la gestione diretta in economia da parte dell’ente locale (adottata da circa trecento esercenti), l’affidamento diretto da parte dell’ente locale ad azienda da questo partecipata (adottato da circa cento quaranta esercenti), l’affidamento in concessione da parte dell’ente locale a terzi (adottato da circa trecento quaranta). Altre forme di gestione, invero di scarsa importanza, sono caratterizzate da profili di dubbia coerenza con la legislazione vigente (ad esempio, sono stati riscontrati casi nei quali il gestore svolgeva il servizio sulla base di atto qualificato come mera autorizzazione).
Fatte salve le ipotesi marginali cui da ultimo si accennava, l’adozione del contratto tipo da parte del Ministero delle attività produttive potrà produrre conseguenze diverse, a seconda che la singola gestione del servizio sia stata già affidata mediante le procedure previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 164/00, ovvero che la singola gestione del servizio sia ancora sottoposta alla disciplina transitoria di cui al sopra richiamato articolo 15 del medesimo decreto legislativo. In particolare:
a) se il contratto tipo viene adottato in pendenza della fase transitoria di cui all’articolo 15 del decreto legislativo, con la conseguenza che deve ancora effettuarsi l’affidamento nelle forme di cui all’articolo 14 dello stesso decreto legislativo, le disposizioni contenute nel contratto tipo non integrano il contenuto del rapporto intercorrente tra ente locale e gestore; giova tuttavia precisare che tale rapporto risulta comunque modificato di diritto dalle disposizioni contenute nei provvedimenti dell’Autorità, richiamati nel paragrafo 1, le quali incidono sulla parte modale dell’erogazione del servizio di distribuzione;
b) se il contratto tipo viene adottato in pendenza della procedura di gara per l’affidamento del servizio, indetta ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo
n. 164/00, ossia nel momento di passaggio dalla fase transitoria a quella a regime, le disposizioni contenute nel contratto tipo integrano lo schema di contratto di servizio predisposto dall’ente locale ed allegato al bando;
c) se il contratto tipo viene, infine, adottato in pendenza della fase a regime di cui all’articolo 14 del decreto legislativo, essendo già stata conclusa la gara di cui alla precedente lettera b), le disposizioni del contratto tipo integrano il contratto di servizio concluso tra ente locale e gestore aggiudicatario della gara.