CONTRATTO DI PROGRAMMA 2016-2020 TRA
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2016-2020 TRA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
nella persona del Direttore Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali
Arch. Xxxxx Xxxxx Xxxxx E
ANAS S.p.A.
nella persona del Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
PREMESSO CHE
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 31 dicembre 2002, n. 1030/CD, sono stati attribuiti ad XXXX
S.p.A. (di seguito, anche “ANAS” o la “Concessionaria”), a titolo di concessione, i compiti di cui all' art. 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché lettera l), del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n.
143 (la “Concessione”), da esercitare secondo quanto stabilito dalla convenzione di concessione fra il Ministero infrastrutture e dei trasporti (di seguito, anche il “Ministero”, o il “Concedente”) del 19 dicembre 2002, n. 1009/CD (la “Convenzione di Concessione”);
- l’articolo 5 della predetta Convenzione di Concessione demanda ad un “contratto di programma” tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, e ANAS, di durata non inferiore a tre anni, l’individuazione degli obiettivi perseguibili per la gestione, la manutenzione, il miglioramento e l’incremento della rete stradale e autostradale;
- con decreto interministeriale n. 3191/ru in data 21 novembre 2007, registrato alla Corte dei conti in data 17 dicembre 2007, Reg. n. 9, Foglio 322, è stato approvato il Contratto di programma per l'anno 2007, stipulato in data 30 luglio 2007, contenente il Piano degli investimenti 2007-2011, nonché le clausole recanti la disciplina immediatamente applicabile ai rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS con riguardo alle attività oggetto di concessione, che sono state integralmente richiamate nei Contratti di programma successivi fino al 2015;
- con l'art. 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge 15 luglio 2011, n.111), sono stati ridefiniti i compiti e le attività in capo ad ANAS e sono state trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall’ottobre 2012, le funzioni di concedente della rete autostradale in concessione, precedentemente svolte dall'ANAS stessa;
- con DPCM 3 agosto 2012, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 228/2011, è stato definito il modello di riferimento per la redazione del Documento Pluriennale di Pianificazione;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’art. 214, ha previsto che la Struttura tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifiche degli investimenti previsti dall’art. 1, legge 17 maggio 1999 n. 144 e dall’art. 7 del decreto legislativo n. 228 del 29 dicembre 2011;
- la delibera CIPE n. 4 del 14 febbraio 2014, al fine di dare respiro programmatico alle scelte pubbliche in tema di viabilità, ha previsto che il Contratto di Programma 2015 “tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS - parte investimenti avrà un orizzonte quinquennale, e conterrà il programma quinquennale degli investimenti, nell'ambito del quale saranno elencate le opere finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Gli aggiornamenti del predetto contratto saranno annuali e comprensivi della parte servizi";
- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell'11 febbraio 2014, la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali svolge, tra l'altro, anche le funzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei seguenti ambiti di attività: lett. g) predisposizione convenzione e/o contratto di programma con ANAS e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali; h) attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull' ANAS; n) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale; t) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza;
- ai sensi dell'articolo 1, commi 295 e 296, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le attività di investimento di cui al comma 3, lettere a), b), c), dell'art. 36 del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98, è riconosciuta ad ANAS fino ad una quota non superiore al 12,5% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto, approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dette disposizioni si applicano anche agli interventi di cui all' art. 18, comma 10, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98);
- l’articolo 1, commi 868-874 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (d’ora in poi “Legge di Stabilità 2016”), definisce le modalità di finanziamento delle attività di ANAS, inteso a migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti della Società e a garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, prevedendo l’iscrizione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito fondo, nell’ambito del quale far confluire, a decorrere dal 1º gennaio 2016, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato a qualunque titolo destinate all'ANAS (art. 1, comma 868); in particolare, l’articolo 1, comma 869 della predetta Legge di Stabilità 2016 prevede che le risorse confluite nel predetto Fondo siano versate, entro il decimo giorno di ciascun trimestre, nel conto di tesoreria intestato ad ANAS per essere utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel presente Contratto di programma - parte investimenti - e sancisce un obbligo di rendicontazione trimestrale di tali risorse in capo ad ANAS, demandando ad un decreto interministeriale le modalità di attuazione di tali disposizioni;
- con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 settembre 2016, n. 17326, sono state definite le modalità di versamento e rendicontazione trimestrale delle risorse confluite nel Fondo unico nonché di supervisione e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull’utilizzo, da parte di ANAS, delle risorse del conto di tesoreria per gli interventi finanziati con contributi in conto impianti;
- l’articolo 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016 demanda al Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS, di durata quinquennale, la definizione: i) del corrispettivo annuale da corrispondere ad ANAS a fronte delle opere da realizzare, sulla base di un piano pluriennale di opere, per le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale nella diretta gestione della Società e dei servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico descritti all’Allegato B del presente contratto, da rendere sulla base di un programma di servizi sulla rete; ii) degli standard qualitativi; iii) delle priorità; iv) del cronoprogramma di realizzazione delle opere; v) delle sanzioni; vi) delle modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il decreto legislativo n. 93 del 12 maggio 2016 nel modificare, tra l’altro, l’art. 34 della legge
n. 196 del 31 dicembre 2009, ha anche previsto la predisposizione di un cronoprogramma dei pagamenti al fine dell’impegno e del versamento delle risorse pubbliche;
- con nota del 26 gennaio 2016, la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha impartito direttive all'ANAS in ordine ai criteri di selezione e alle priorità per la scelta degli interventi da finanziare con il Contratto di programma 2016-2020-parte investimenti e per quelli da inserire nel Piano pluriennale delle opere 2016-2020;
- in conseguenza di disposizioni normative e/o delibere CIPE che provvedono a stanziare ed assegnare risorse finanziarie destinate a specifici interventi, le citate disposizioni avranno immediata efficacia per la Concessionaria e le Parti provvederanno comunque a recepire le modifiche intervenute alle Tabelle e Tavole nel primo aggiornamento utile del Contratto;
- il contratto sarà aggiornato in coerenza con le norme tecniche per le Smart Road da emanare con prossimo Decreto Ministeriale;
- il decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 49 prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a trasferire le azioni di ANAS S.p.A. a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. subordinatamente, tra le altre condizioni, al perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- con nota n…… del Capo di Gabinetto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su richiesta del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, formulata con nota n….., ha espresso il proprio concerto sullo schema di Contratto di programma da sottoporre all’approvazione del CIPE;
- con delibera CIPE 65/2017 del 7 agosto 2017, registrata dalla Corte dei Conti in data 30 novembre 2017, con la quale è approvato lo schema di Contratto di Programma tra MIT ed Anas 2016-2020 subordinatamente al recepimento delle prescrizioni del NARS formulate nella seduta del 4 agosto 2017;
CONSIDERATO CHE
- l’art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n 144, ha istituito presso il CIPE il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (“MIP”);
- l'art. 7 della Convenzione di Concessione prevede, fra l'altro, che in sede di stipula del Contratto di programma possono essere adeguate le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del Concedente e stabilite le informazioni, che saranno fornite dall'ANAS, anche ai fini della verifica annuale del contratto medesimo;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti", disciplina, fra l'altro, le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche;
- la Legge di Stabilità 2016 - Tabella E ha individuato uno stanziamento complessivo a favore di ANAS di 6.800 milioni di euro quale rifinanziamento della legge 147/2013, art. 1, comma 68, articolati in 1.200 milioni per l’anno 2016, 1.300 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 3.000 milioni nel biennio 2019-2020, apportando contestualmente la seguente rimodulazione alla citata autorizzazione di spesa: meno 90 milioni per l’anno 2016, più 40 milioni per l’anno 2017, più 50 milioni per l’anno 2018. A valere su tali risorse, l’art. 1, comma 656, della stessa Legge di Stabilità 2016 ha destinato l’importo massimo di 100 milioni di euro alla stipula da parte di ANAS, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di accordi ex articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con gli Enti locali; l’art. 7-bis, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto che le risorse di cui al predetto articolo 1, comma 656, della legge n. 208/2015, per l’importo di 100 milioni per l’anno 2016, fossero assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria;
- a seguito dei tagli apportati al Fondo infrastrutture ex art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011 con delibera del 10 agosto 2016 il CIPE ha rideterminato l’assegnazione in favore di ANAS per il Contratto di programma 2012, in complessivi 228,918 milioni di euro, stante la riduzione complessiva di 21,082 milioni (7,931 milioni sull’annualità 2014, 3,715 milioni
sull’annualità 2015 e 9,436 milioni sull’annualità 2016);
- con Decreto interministeriale 9 settembre 2016 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 338 della Legge di stabilità 2016 sono stati destinati ad interventi sui beni culturali complessivi 80 milioni di euro già stanziati in favore di ANAS (30 milioni di euro per il 2016, 20 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 10 milioni di euro per il 2019);
- con il decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, art. 49, comma 12bis è stato modificato l'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo che le disponibilità nette presenti nel Fondo Centrale di Garanzia e derivanti dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali, sono impiegate da ANAS ad integrazione delle risorse già stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020. Le suddette risorse verranno utilizzate principalmente per la copertura dell’IVA generata dai corrispettivi fatturati nel primo periodo regolatorio;
- con il decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, si è disposto che per l’attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province e delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 170 milioni di euro per l’anno 2017, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni;
- tenuto conto degli utilizzi già disposti e della necessità di destinare la somma complessiva di 21,082 milioni di euro al reintegro delle risorse assegnate dal CIPE al Contratto di programma 2012 e oggetto di riduzione in conseguenza dei tagli apportati al Fondo infrastrutture ex art. 32, c. 1, del decreto legge n. 98/2011, le risorse disponibili per il Contratto di programma 2016-2020 risultano pari a complessivi 6.428,92 milioni di euro ripartiti per annualità di finanziamento tenendo conto delle modifiche sopra riportate;
- con nota n. CDG-0065477-P dell’8 giugno 2016, ANAS ha comunicato, sulla base dei dati di budget 2016, la stima, quantificata in 628,4 milioni di euro, delle risorse da acquisire - ai sensi dell’art. 19, comma 9-bis della legge 3 agosto 2009, n. 102, integrate dall’art. 15, comma 4 della legge 30 luglio 2010, n. 122 - a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i., da destinare alle prestazioni dei servizi da erogare da parte di ANAS nel corso dell'anno 2016; l’importo delle risorse incassate dai concessionari ai sensi del predetto art. 19 è risultato per l’anno 2016 pari a 629,3 milioni di euro;
- la selezione degli interventi è stata effettuata in coerenza con la nota metodologica di cui all’Allegato C del presente contratto, con la pianificazione strategica complessiva e con quella di settore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché sulla base di criteri che tengono conto di aspetti trasportistici e di sicurezza stradale, di completamenti di itinerari nonché di aspetti di intermodalità, delle condizioni di sicurezza statica e strutturale, del livello di incidentalità e di traffico;
- con determina 7 settembre 2016 n.924 dell’ANAC e con l’introduzione del comma 1 bis dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 sono state individuate le modalità di approvazione degli interventi ricadenti nella soppressa legge obiettivo, inseriti negli strumenti programmatori approvati e per i quali la procedura di VIA è iniziata al momento di entrata in vigore del citato D.lgs n 50/2016;
- il CIPE, con delibera n. 54 del 1° dicembre 2016, ha approvato il Piano operativo “Infrastrutture” finanziato con risorse FSC 2014-2020, contenente interventi sulla rete stradale di pertinenza di ANAS;
- con decreto-legge n.189 del 17 ottobre 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, è stato previsto che ANAS operi come soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, nonché di quelle di competenza delle regioni e degli enti locali, utilizzando in via di anticipazione le risorse del Fondo di cui all’art 1, comma 868, della legge n.208 del 2015;
- l’art. 1, comma 140, della Legge di bilancio n. 232 del 11 dicembre 2016, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un apposito fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche nel settore di spesa relativo a “a) Trasporti, Viabilità, Mobilità sostenibile, Sicurezza Stradale, Riqualificazione e Accessibilità delle stazioni ferroviarie”, sul quale va richiesta la copertura finanziaria delle somme anticipate da ANAS documentate e rendicontate per gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali oggetto di eventi sismici di cui al precedente alinea;
- l’ art.1, comma 870, della legge n. 208 del 2015 ha previsto che il CIPE approvi il presente schema di Contratto di programma 2016-2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
RITENUTO
- alla luce dell’articolo 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016 citato - che ha previsto un corrispettivo per le opere da realizzare – di disciplinare nell’ambito del contratto di programma regimi differenziati di finanziamento. Per le opere che ancora devono essere avviate o che, pur avviate, sono in una fase del tutto iniziale (con un avanzamento lavori inferiore al 15%), ANAS si assume il rischio di costruzione e il rischio di domanda e il corrispettivo viene calcolato anche in considerazione dei rischi trasferiti. Per le opere che si trovano in una fase realizzativa più avanzata per i quali non è possibile individuare un rischio per ANAS, il finanziamento avviene con la modalità del contributo in conto impianti. Nel quadro economico delle opere viene prevista una quota a titolo di “oneri di investimento” in favore della stazione appaltante in misura differenziata e comunque entro il limite previsto dalla normativa vigente del 12,5%, sempre da consuntivare;
- a fronte dell’entrata in vigore delle disposizioni sopra richiamate di cui alla Legge di Stabilità 2016 che definiscono le modalità di finanziamento di ANAS, adeguare ed integrare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sia della rete in gestione che dei nuovi interventi e di quelli di manutenzione straordinaria;
- in considerazione della durata quinquennale del Contratto e del corrispettivo da corrispondere ad ANAS per la realizzazione delle opere e dello svolgimento dei servizi sulla rete stradale e autostradale in gestione diretta, procedere ad una revisione degli obblighi contrattuali, anche alla luce delle modifiche normative recate dalla medesima Legge di Stabilità 2016, dal decreto legislativo n. 35/2011 di recepimento della direttiva comunitaria 96/2008/UE in materia di gestione della sicurezza stradale della rete TEN nonché del disposto dell'art. 36 del decreto legge n. 98/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- procedere alla stipula del presente Contratto di programma 2016-2020 contenente, ai sensi della delibera CIPE n. 4 del 14 febbraio 2014, della delibera CIPE n. 63 del 6 agosto 2015 e della Legge di Stabilità 2016, richiamate nelle premesse, il Piano pluriennale degli investimenti;
- a seguito dell’accantonamento di 80 milioni di euro per far fronte al contenzioso, secondo quanto disposto dal CIPE nella seduta del 1° dicembre 2016, far gravare sui fondi del presente Contratto di Programma, per gli importi indicati in dettaglio negli Allegati A1, le maggiori esigenze finanziarie per il completamento degli interventi relativi alla realizzazione del collegamento viario “Quadrilatero Umbria-Marche”;
- al fine di determinare i criteri alla base del calcolo del Corrispettivo, come definito al comma 870 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, inserire nel Contratto di Programma 2016-2020 il piano finanziario regolatorio per il primo quinquennio, che contiene una proiezione degli elementi economico-patrimoniali e regolatori relativi agli investimenti previsti da cronoprogramma nel periodo di vigenza della concessione che saranno oggetto di definizione nei successivi contratti di programma;
TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO
tra le Parti sopra indicate si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1 Premesse e Allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di programma e sono vincolanti tra le Parti:
- Allegato "A" - il Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020 di cui all’articolo 1, comma 870, della legge n. 208/2015, contenente gli interventi, anche su base regionale, secondo la seguente articolazione A.1, A.2, A.3, A.4, distinti, in separati elenchi, tra quelli a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo e quelli finanziati con contributo in conto impianti, è composto da:
- Sezione A.1 – contenente l’elenco degli interventi suddivisi tra quelli a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016, i cui contenuti sono dettagliatamente descritti all’art. 8, e quelli finanziati con contributo in conto impianti;
- Sezione A.2 – denominato “Altre Fonti”, contenente l'elenco degli ulteriori interventi da attivare nel quinquennio 2016-2020, finanziati o da finanziare con fonti aggiuntive diverse da quelle della Sezione A1) , afferenti ad altri strumenti di programmazione (cfr. Intese Generali Quadro, Strumenti di programmazione comunitaria o accordi comunque stipulati con Enti locali e territoriali), suddivisi tra quelli a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016 e quelli finanziati con contributo in conto impianti;
- Sezione A.3 – contenente le schede di progetto di cui all’art. 8;
- Sezione A.4 – denominato “Interventi finanziati a valere sui fondi della Legge n. 208/2015”, contenente esclusivamente l’elenco degli interventi cui sono finalizzate le risorse di cui alla legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016);
- Allegato "B" - “Prestazione dei servizi e corrispettivi” contenente la descrizione dei servizi erogati da ANAS, ivi inclusa la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria Diffusa e livelli prestazionali dei Servizi;
- Allegato “C” - Nota metodologica sui criteri di valutazione delle priorità e della redditività trasportistica degli interventi presenti nel piano pluriennale dell’ANAS;
- Allegato “D” - Elenco degli interventi ordinati sulla base dell’indicatore complessivo di redditività trasportistica;
- Allegato “E” – Metodologia di calcolo del Corrispettivo Totale, Piano Economico Finanziario e Piano Finanziario Regolatorio;
- Allegato “F” – “Disciplinare per l’irrogazione delle penali e delle riduzioni del corrispettivo” contenete le modalità di determinazione e di irrogazione di penali;
- Allegato “G” – Misurazione del traffico;
- Allegato “H” – Cronoprogramma finanziario delle opere, che mostra il fabbisogno finanziario in relazione all’andamento complessivo degli interventi.
Art. 2 Definizioni
1. Ai soli fini del presente Contratto si intende:
- per "Ministro", il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- per "Ministero" ovvero "Concedente" ovvero “MIT”, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- per "Ministro dell'Economia", il Ministro dell'economia e delle finanze;
- per “Ministero dell’Economia” ovvero “MEF”, il Ministero dell’economia e delle finanze;
- per "ANAS" ovvero "Concessionaria", ANAS;
- per "Parti", congiuntamente il MIT e ANAS;
- per "Concessione", il provvedimento di concessione ad ANAS in data 31 dicembre 2002;
- per “Contabilità Regolatoria” un sistema di contabilità per centri di costo che consenta di individuare le componenti di costo rilevanti ai fini della definizione del corrispettivo, utilizzando criteri oggettivi, trasparenti e predefiniti tra le Parti, di allocazione dei costi ed assicurando anche attraverso riclassificazione delle partite contabili la piena e trasparente rispondenza al bilancio civilistico;
- per "Convenzione di Concessione", la convenzione disciplinante il rapporto di concessione sottoscritta in data 19 dicembre 2002;
- per "Contratto", il presente Contratto di programma;
- per “Fondo Unico”, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero, nel quale confluiscono le risorse finanziarie che la Legge di Stabilità 2016 (Tabella E) ha individuato a favore di ANAS per il Contratto di programma 2016-2020, parte investimenti, nonché quelle a qualunque titolo destinate ad ANAS ai sensi dell’art. 1, comma 868, , legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- per “Corrispettivo Parte Investimenti”, la quota di Corrispettivo Totale riferita alla parte Investimenti, ovvero finalizzata alla realizzazione degli interventi del Contratto di Programma, come descritta all’art. 10; tale Corrispettivo è determinato in base al meccanismo previsto nell’Allegato E e calcolato nel Piano Finanziario Regolatorio definito per il periodo 2016-2020 in funzione del programma pluriennale delle opere da realizzare, a valere sulle risorse del Fondo Unico;
- per “Corrispettivo dei Servizi”, la quota di corrispettivo derivante dalla realizzazione del programma di manutenzione ordinaria e dei servizi di gestione della rete, nonché dalla realizzazione degli interventi inseriti nel programma di manutenzione straordinaria diffusa;
- per “Corrispettivo Totale” la somma tra il Corrispettivo dei Servizi ed il Corrispettivo Parte Investimenti”;
- per "Sistema Informativo", la banca dati ANAS che raccoglie la contabilità analitica relativa ai lavori nonché, in generale, i dati relativi al complesso delle attività di ANAS che attengono o riguardano, direttamente o indirettamente, l'adempimento delle obbligazioni della Concessionaria oggetto del presente Contratto, che devono essere compatibili con i sistemi
informativi MIT-MEF-BDAP di cui al D.lgs. 229/2011 per la condivisione delle informazioni necessarie a conoscere lo stato di avanzamento delle opere e l’utilizzo delle risorse;
- per “Autorizzazioni”, le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione delle opere o alla prestazione dei servizi qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;
- per “Contratti di Appalto”, i contratti che intercorrono tra la Concessionaria e gli/l’esecutori/e del/i lavoro/i ai sensi della normativa vigente;
- per “Piano Finanziario Regolatorio”, il piano definito per il periodo 2016-2020, tenendo conto esclusivamente degli investimenti da realizzare nello stesso periodo sulla base dei cronoprogramma di cui all’Allegato H e dei flussi di cassa connessi ai predetti investimenti nell’intero periodo di durata della concessione;
- il “Piano Economico Finanziario” riporta i valori economico patrimoniali e finanziari (fonti- impieghi) del periodo 2017-2020 delle opere a corrispettivo e la proiezione sull’intera durata della concessione dei valori economico-patrimoniali e finanziari relativi al programma di investimento definito nel piano pluriennale delle opere per l’intera concessione Le opere a corrispettivo previste per le annualità 2017 e 2018 sono finanziate da un contributo in conto impianti corrispondente all’intero fabbisogno finanziario dell’attività del biennio. Dal 2019 il corrispettivo viene quantificato in relazione al capitale effettivamente investito dalla Società per far fronte al maggior fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione delle opere;
- Il Valore Terminale è pari al valore del Capitale Investito Netto Regolatorio per le Nuove Opere a corrispettivo inserite nel PEF ossia al valore residuo non ammortizzato degli investimenti effettivamente realizzati determinato tenendo conto dei corrispettivi liquiditati e dei costi regolatori riconosciuti alla scadenza della concessione;
- per “Finanziatori”, (i) gli istituti di credito e/o altri soggetti che sottoscriveranno i Contratti di Finanziamento ai fini della realizzazione delle opere e/o (ii) i soggetti titolari dei titoli emessi nell’ambito delle Emissioni;
- per “Rischio di Costruzione”, l’eventuale maggior onere sostenuto per la realizzazione di un intervento previsto dal Piano degli interventi rispetto al “Costo dell’opera” risultante dal quadro economico del progetto definitivo approvato - o in assenza dello stesso da quello del progetto esecutivo da porre a base di gara - determinato anche da ritardi nei tempi di realizzazione e da errori progettuali, ad esclusione delle maggiori esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, o per causa di forza maggiore. I rischi sulla costruzione dell’opera derivanti dal mancato o ritardato rilascio – rispetto ai termini previsti dalla normativa vigente – di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono da ritenersi a carico della Parte pubblica, esclusi quelli derivanti da carenze documentali o progettuali; Il “Rischio di Costruzione”, è trasferito ad Anas per ciascuna delle opere inserite nel PFR, incluse quelle in parte coperte per il primo biennio da un contributo in conto impianti;
- “Rischio di Disponibilità”, il rischio legato alla disponibilità della rete stradale in gestione con le caratteristiche prestazionali fissate nell’Allegato B, che resta a carico del Concessionario e determina una riduzione del corrispettivo al verificarsi delle condizioni previste nello stesso Allegato B. Nell’Allegato B sono descritti i servizi erogati da Anas, in condizione ordinarie e/o di emergenza, in qualità di gestore della rete stradale di interesse nazionale di competenza con particolare riferimento ai servizi di manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell’ANAS Spa nonché quelli di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che l’ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale. Per ogni servizio è prevista una specifica scheda che illustra l’oggetto del servizio stesso, la frequenza di erogazione, le modalità di monitoraggio e di controllo, le modalità ed il perimetro della rendicontazione. Definisce, inoltre, il sistema di indicatori qualitativi e quantitativi volti a misurare le prestazioni dei servizi erogati da Anas. Connesso all’attività di misurazione delle reali prestazioni erogate da ANAS nei confronti dell’utenza e
nel rispetto della sicurezza, al fine di assicurarne uno standard adeguato, è previsto un meccanismo di penalità basato sulla riduzione del corrispettivo.
Art. 3 Oggetto
1. Il Contratto disciplina, ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione di Concessione ed in attuazione dell’articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di Stabilità 2016”), il complesso delle obbligazioni intercorrenti tra il Concedente ed ANAS relativamente:
- alle attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in diretta gestione ANAS, e ai servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico, di cui all’allegato B, che ANAS garantisce in tutto il territorio nazionale;
- alle modalità di finanziamento delle suddette attività.
2. Il Contratto, altresì, definisce, in attuazione del predetto articolo 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016:
- il corrispettivo a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base del piano pluriennale degli investimenti di cui al successivo art. 8 e del programma di servizi sulla rete stradale di cui al successivo art. 6;
- gli standard qualitativi, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero.
Art. 4
Durata e aggiornamenti
1. La validità del presente Contratto, avente durata quinquennale, decorre dal 1 gennaio 2016 alla relativa scadenza fissata al 31 dicembre del quinto anno di vigenza. Alla predetta scadenza il presente Contratto resta valido fino al perfezionamento del nuovo Contratto di programma, al fine di assicurare, tenuto conto delle risorse stanziate, continuità nella realizzazione delle opere e dell’erogazione dei servizi, ai medesimi patti e condizioni del presente contratto. Il PEF allegato al Contratto ha una proiezione fino al 2032 e il periodo regolatorio oggetto del presente contratto di durata quinquennale termina al 2020.
2. A decorrere dall’anno successivo a quello della approvazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Contratto può essere aggiornato al fine di tener conto degli eventuali interventi normativi che abbiano un impatto modificativo e/o integrativo su contenuti del medesimo, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell’andamento delle opere e dell’evoluzione della programmazione di settore, nonché di eventuali rimodulazioni del finanziamento delle opere in relazione a esigenze sopravvenute autorizzate dal Ministero delle infrastrutture, e del piano dei servizi in relazione all’andamento della qualità degli stessi, come meglio specificato nell’Allegato E; gli eventuali aggiornamenti del Contratto di programma saranno approvati in conformità al quadro normativo vigente al momento della sottoscrizione dell’aggiornamento.
3. Al fine di verificare il corretto ed equilibrato funzionamento dei meccanismi contrattuali, di garantire una efficace implementazione del programma di investimento tenendo anche conto degli gli effettivi fabbisogni finanziari rispetto al PEF, di fissare, anche sulla base delle risultanze dei primi due anni di applicazione del modello, obiettivi di performance e di maggiore efficienza nella realizzazione delle opere, nonché meccanismi di premialità e incentivazione collegati a tali obiettivi, le parti si impegnano sin d’ora a procedere entro il 31 gennaio 2019 ad un aggiornamento del contratto e dei relativi allegati, da sottoporre al CIPE anche per le verifiche di compatibilità con la finanza pubblica finché ANAS resta nel perimetro della PA.
4. In conseguenza di disposizioni normative e/o delibere CIPE che provvedono a stanziare o modificare specifiche risorse finanziarie destinate ad interventi da realizzare a cura di ANAS, successive all’approvazione del presente Contratto, le citate disposizioni avranno immediata efficacia per la Concessionaria. Le Parti provvederanno comunque a recepire le modifiche intervenute negli Allegati in occasione di apposito aggiornamento annuale del presente Contratto e del Piano pluriennale delle opere ai sensi dell’articolo 1, comma 872, della Legge di Stabilità 2016.
Art. 5
Investimenti e risorse finanziarie
1. Gli investimenti per il quinquennio 2016-2020, pari a complessivi 23.443,94 milioni di euro, di cui
15.897.29 milioni di euro già finanziati, sono articolati come da allegato “A" costituente parte integrante del presente Contratto.
1-bis. Le risorse finanziarie, pari a 15.897,29 milioni di euro, sono così distinte per fonte di finanziamento:
- quanto a 813,20 milioni di euro, derivanti dalle risorse relative a contratti di programma precedenti al 2016 (incluso CdP 2015);
- quanto a 6.428,92 milioni di euro dalla Legge di Stabilità 2016, tabella E, confluite nel fondo unico;
- quanto a 5.084,89 milioni di euro dal Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020;
- quanto a 3.570,28 milioni di euro provenienti da “Altre Fonti”;
Considerando inoltre il valore residuo degli interventi in corso ed in attivazione pari a 6.084,79 milioni di euro, il valore complessivo degli investimenti risulta pari a 29.528,73 milioni di euro, il tutto come dettagliato e riportato nella sezione A.1 e nella sezione A.2.
Le risorse residue derivanti dal Fondo Centrale di Garanzia che il decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, all’art.20 comma 3 attribuisce ad integrazione delle risorse già stanziate per il Contratto di Programma 2016-2020, sono destinate prioritariamente per la copertura dell’IVA da riconoscere sul corrispettivo relativo agli investimenti ed alla manutenzione diffusa.
1-ter. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, ANAS predispone un prospetto riepilogativo degli importi di ciascuna fonte finanziaria distinta per annualità. Entro il medesimo termine la società provvede, sulla base delle modalità fornite dal concedente, a dare evidenza degli interventi programmati, distinti per annualità, nei limiti delle risorse assegnate, e del relativo cronoprogramma dei pagamenti come previsto dal decreto legislativo n. 93 del 2016, che ha modificato la legge n. 196 del 31 dicembre 2009.
2. Le risorse finanziarie previste dalla Legge di Stabilità 2016 a favore di ANAS disponibili per il Contratto di programma 2016-2020 ammontano a complessivi 6.428,92 milioni di euro nel quinquennio. Tali risorse concorrono, unitamente alle ulteriori risorse, a qualunque titolo destinate ad ANAS, confluite nel Fondo unico di cui all’art. 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, alla copertura economica del Contratto - Parte Investimenti, sia per le risorse erogate sotto forma di corrispettivo che a titolo di contributo in conto impianti.
3. Il Corrispettivo annuo, parte Investimenti, è soggetto alla revisione annuale degli investimenti effettivamente realizzati nell’annualità precedente. Resta ferma l’imputazione al Concessionario degli eventuali maggiori costi sostenuti per i rischi allo stesso attribuiti sulle opere considerate nel PEF, come meglio specificato al seguente art. 10 e sulla base di quanto definito negli allegati E ed F.
4. Relativamente alle opere finanziate con contributo in conto impianti programmate nel presente Contratto di Programma che non sono incluse nel PFR, ai sensi dell'articolo 1, commi 295 e 296, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le attività di investimento di cui al comma 3, lett. a), b), c), dell'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, è riconosciuta ad ANAS una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro
economico di progetto, approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015; dette disposizioni si applicano anche agli interventi di cui all' art. 18, comma 10, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98). Il Concessionario si impegna a fornire adeguata rendicontazione a consuntivo dei costi capitalizzabili coperti dagli stanziamenti per oneri d’investimento.
5. Per gli investimenti inclusi nel Piano Regolatorio, remunerati a corrispettivo, gli oneri di investimento sono calcolati nel limite massimo dell’11,2% sul costo dell’intervento al lordo dei ribassi d’asta senza ulteriori variazioni anche in relazione ad eventuali aumenti di costo dell’opera stessa e saranno finalizzati alla copertura dei costi di struttura capitalizzati e del costo per il contenzioso. Per gli investimenti finanziati interamente con il contributo in conto impianti, gli oneri di investimento sono calcolati nel limite massimo del 12,5% sul costo dell’intervento al lordo dei ribassi d’asta senza ulteriori variazioni anche in relazione ad eventuali aumenti di costo dell’opera stessa e saranno finalizzati alla copertura dei costi di struttura capitalizzati e del costo per il contenzioso.
6. La rendicontazione degli oneri di investimento di cui ai commi 4 e 5 è effettuata sulla base delle risultanze della contabilità analitico-regolatoria e dei prospetti approvati dal MIT di cui all’art.7.
7. Il Concessionario si impegna a rendicontare analiticamente, in sede di verifica annuale del corrispettivo ai sensi del successivo articolo 10, i costi a consuntivo a titolo di oneri di investimento. La differenza tra il valore degli oneri di investimento inclusi nel costo dell’opera in via previsionale per l’importo massimo e il valore degli oneri rendicontati annualmente a consuntivo, sarà contabilizzata in diminuzione del Corrispettivo Parte Investimenti dell’anno successivo e resta a disposizione del quadro economico dell’opera fino alla chiusura dei lavori per la realizzazione della stessa. Entro il 31 gennaio 2019 le Parti definiscono un obiettivo di maggiore efficienza riducendo gli oneri di investimento sulle opere a corrispettivo, fino a raggiungere una percentuale massima di oneri di investimento del 9% per le opere programmate a partire dalla stessa data.
8. Le economie maturate annualmente sul quadro economico delle opere a corrispettivo restano accantonate nel Fondo Unico e sono destinate dal MIT a coprire eventuali maggiori costi a carico del Concedente per la realizzazione delle opere e/o nuove opere.
Art. 6
Prestazione dei servizi e Corrispettivo Parte Servizi
1. La Concessionaria è obbligata alla prestazione dei servizi di cui all’Allegato B. Il corrispettivo è coperto dalle risorse acquisite ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 19, comma 9-bis, ed integrate dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 15, comma 4, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi del comma 1020 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ammontanti per l’anno 2016 a 629,3 milioni di euro. La Concessionaria è inoltre obbligata – a valere sulle risorse del Fondo Unico – alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria diffusa di cui all’Allegato B.
2. I servizi sono disciplinati all'Allegato B, che contiene anche gli indicatori di misurazione individuati sulla base di quanto rilevato dal NARS nei pareri n.3 del 2015 e n. 12 del 2016.
3. Il Corrispettivo Parte Servizi viene riconosciuto a fronte dei servizi di cui all’Allegato B, che la stessa è tenuta ad erogare sulla rete in gestione diretta nel rispetto dei parametri qualitativi definiti, in relazione alle diverse tipologie di infrastruttura, dal medesimo Allegato B, realizzando un processo di efficienza pluriennale definito, a partire dal 1°gennaio 2017, in termini di riduzione del costo a parità di perimetro di strade, come stabilito nell’Allegato E e nell’allegato B. In ragione del rischio di disponibilità assunto dal Concessionario, in caso di mancato rispetto dei predetti indicatori prestazionali, al Corrispettivo Parte Servizi verranno applicate le penali di cui all’Allegato F.
4. Entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, la Concessionaria è obbligata a trasmettere al Concedente la documentazione analitica concernente i dati relativi alle prestazioni dei servizi dell’anno di riferimento, e relativa valutazione sulla base degli indicatori di misurazione
indicati nell’Allegato B di cui al precedente comma 1, corredata da una relazione che illustri e motivi eventuali scostamenti rispetto agli standard di riferimento.
5. Il Corrispettivo annuo Parte Servizi è altresì soggetto, a decorrere dall’anno 2017, ad una indicizzazione percentuale commisurata al traffico rilevato sulla rete ANAS rispetto all’anno precedente come registrato in base alle rilevazioni di cui all’Allegato G, previa attestazione dei sistemi di rilevamento utilizzati.
6. La Concessionaria è tenuta a comunicare al MIT e al MEF il consuntivo annuale delle risorse acquisite, ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 102, art 19, comma 9-bis, e s.m.i.. Le risorse acquisite in eccesso rispetto al corrispettivo dovuto per la prestazione dei servizi di cui al PEF, vengono calcolate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza e conteggiate in apposito fondo.
7. La disciplina delle modalità di utilizzo del fondo di cui al precedente punto 6 sarà regolata con un atto di aggiornamento del contratto.
8. Il calcolo relativo al Corrispettivo – Parte Servizi sarà oggetto di revisione annuale per i primi 3 anni di durata del Contratto, anche con riferimento al tasso di efficienza atteso, ed in ogni caso, al momento della eventuale necessità di attribuzione di servizi aggiuntivi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Fatto salvo tale meccanismo di progressivo adeguamento, i maggiori costi operativi sostenuti da ANAS restano a carico della Società stessa, così come anche le eventuali efficienze sugli stessi costi realizzate, ferma restando la revisione prevista all’art. 4 comma 3, rispetto alle previsioni.
Art. 7 Contabilità Regolatoria
1. Entro la data di pubblicazione del bilancio, da effettuarsi nei termini di legge, la Concessionaria fornisce gli elaborati di Contabilità Analitica Regolatoria a consuntivo, sulla base di appositi schemi concordati con il MIT entro il 31 dicembre 2017, con inclusione dei costi ammessi nonché dei prospetti relativi ai servizi resi, agli investimenti realizzati e alle attività accessorie.
2. La Contabilità Analitica Regolatoria di cui al comma 1 è annualmente certificata da una società di revisione di primaria importanza, che, su richiesta del Concedente, fornisce ogni elemento di approfondimento necessario all’espletamento dei compiti di vigilanza anche da parte del MIT.
Art. 8
Piano pluriennale degli investimenti
1. Il Piano pluriennale degli investimenti di cui all’Allegato “A” al presente Contratto individua gli interventi da realizzarsi nel predetto quinquennio a valere sul Corrispettivo Parte Investimenti corrisposto ad ANAS a norma del successivo articolo 10, gli altri interventi programmati, nonché quelli a valere su altre fonti di finanziamento. Il Piano comprende la totalità delle opere sulla rete stradale in gestione diretta ANAS e si suddivide in:
- Sezione A.1 – interventi da finanziare con risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016, comprendenti anche quelli già finanziati con Contratti di programma precedenti e non ancora attivati ovvero interventi già attivati aventi, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, una percentuale di avanzamento dei lavori, anche relativa a singoli lotti funzionali, non superiore al 15 per cento, ivi inclusi gli interventi riprogrammati in relazione all’anno di effettiva appaltabilità, suddivisi in: “Interventi in corso”, “Interventi in attivazione”, “Interventi programmati”(non ancora finanziati dal Fondo Unico), “Interventi di manutenzione straordinaria”; l’allegato è suddiviso in interventi a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016 e in quelli finanziati con contributo in conto impianti; gli interventi sono contraddistinti per CUP, ove già disponibile,
per anno di appaltabilità e per regione; negli altri casi il CUP sarà richiesto entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
- Sezione A.2 - l'elenco degli ulteriori interventi da attivare nel quinquennio 2016-2020, finanziati o da finanziare con fonti diverse da quelle del Contratto di Programma, afferenti ad altri strumenti di programmazione (cfr. Intese Generali Quadro, Strumenti di programmazione comunitaria o accordi comunque stipulati con Enti locali e territoriali); l’allegato è suddiviso in interventi a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016 e in quelli finanziati con contributo in conto impianti; gli interventi sono contraddistinti per CUP, ove già disponibile, per anno di appaltabilità e per regione; negli altri casi il CUP sarà richiesto entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
- Sezione A.3 – Schede valutative degli interventi, che recano, per ciascun progetto, gli elementi identificativi risultanti, alla data di rilevazione della scheda, dal monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011, quali: il CUP, anche solo provvisorio; il quadro economico degli interventi la cui fase progettuale sia almeno a livello definitivo; il livello progettuale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono articolati in base all’anno di appaltabilità.
3. Il Piano ha proiezione quinquennale e può essere, eventualmente, aggiornato con cadenza annuale, secondo quanto previsto dagli articoli 4, commi 2 e 3, e 5, commi 3 e 4.
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 872, della Legge di Stabilità 2016, entro il 31 gennaio di ogni anno, si provvede all’eventuale aggiornamento di cui al comma 3, sulla base delle nuove risorse disponibili a legislazione vigente, dell’andamento delle opere, ivi incluse le eventuali variazioni che dovessero occorrere a norma dell’articolo 4 comma 3, del cronoprogramma, e dell’evoluzione della programmazione del settore, tenendo conto del Documento di programmazione del MIT e/o delle linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche di cui all'allegato 1 del DPCM 3 agosto 2012, delle linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 14 novembre 2016 redatte ai sensi del D.Lgs. 228/2011, nonché delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice Appalti).
5. Il cronoprogramma e il quadro economico previsionale riportato nelle schede di cui al comma 1, sezione A3, costituiscono, per gli interventi finanziati, la cui progettazione definitiva è stata oggetto di approvazione, a valere sulle risorse del Fondo Unico, la base per l’applicazione del meccanismo di penalità contenuto nell’allegato F al Contratto di programma, concepito in modo da responsabilizzare la Concessionaria sul raggiungimento degli obiettivi di investimento e di costo. A tal fine, l’allegato F individua gli obiettivi per il 2017 relativi agli interventi, compresi quelli in fase di progettazione. Le penali, con effetto sul conto economico della Concessionaria, vengono applicate dal MIT sulla base dei criteri e delle modalità fissate negli Allegati E ed F;
6. L’adeguamento del corrispettivo verrà effettuato nell’anno successivo a quello di misurazione della
performance.
Art. 9
Obblighi della Concessionaria
1. La Concessionaria è tenuta a perseguire i seguenti risultati:
a) contenimento dei costi, attraverso il perseguimento, nel quadro dell'attuazione di una stabile politica di risparmio e/o di efficientamento delle spese, di piani di progressivo monitoraggio, nonché di progressiva razionalizzazione e riduzione della spesa generale di funzionamento, acquisizione di beni e di servizi, mediante apposite azioni appropriate e costanti rivolte, tra l'altro, a:
- sottoporre annualmente i prezziari alla valutazione di congruità nonché all’approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- limitare le consulenze affidate a soggetti esterni ad ANAS, nonché, in generale, il ricorso a professionalità esterne alla Concessionaria potenziando le strutture interne competenti;
- contenere gli oneri per il contenzioso passivo, anche attraverso il ricorso, secondo criteri di economicità, ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale come regolati dalla vigente legislazione, fermo restando il divieto al ricorso all’istituto dell’arbitrato.
- fissare le procedure che regolano l'assunzione del proprio personale improntate alla trasparenza, predeterminazione e oggettività dei criteri di selezione;
- procedere ad una revisione dei processi gestionali finalizzati ad un efficiente utilizzo del personale e dei mezzi strumentali;
- inserire i CUP (CUP SLAVE) mancanti riferiti agli interventi in programmazione entro 30 giorni dalla stipula del contratto
- introdurre e migliorare la diffusione delle migliori pratiche amministrative, volte in particolare ad assicurare, nei rapporti della Concessionaria con i terzi, il perseguimento del maggiore buon andamento delle proprie azioni, anche al fine di realizzare, implicitamente, il contenimento del numero delle controversie;
- aggiornare, secondo quanto indicato all'art. 12 della Convenzione, la carta di servizi anche in coerenza con gli indicatori di misurazione dei servizi di cui all’Allegato B;
- trasmettere, con cadenza semestrale, le relazioni sull'applicazione normativa appalti e antimafia che tengono conto anche degli esiti dell'internal audit;
- collaborare con il DIPE per caratterizzare i CUP relativi agli interventi di interesse con specifici TAG, provvedendo, altresì, ad inserire nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) tutti i dati aggiornati delle opere;
- Il concessionario si impegna a corredare la proposta di programmazione degli interventi con la "valutazione ex ante" delle opere ai fini della validità progettuale, sostenibilità finanziaria e redditività economica e sociale. Nondimeno fornirà ogni utile elemento al Ministero vigilante per la "valutazione ex post" delle opere consentendo il monitoraggio dei lavori nella fase di realizzazione delle opere, anche in relazione al cronoprogramma fisico dei lavori e finanziario, nonché la valutazione degli impatti delle stesse opere nella fase di gestione ed esercizio.
b) trasparenza attraverso misure volte a garantire, in via ordinaria ovvero su specifica richiesta, flussi costanti di dati e di notizie riguardanti il complesso delle attività della Concessionaria, a partire da quelle che costituiscono adempimento degli obblighi di ANAS oggetto della Convenzione, nonché ad assicurare certezza nei modi e nei tempi di ostensione dei dati e delle notizie. In questo contesto ANAS assicura:
- flusso costante di informazioni, ai sensi del citato X.Xxx. n. 229/2011, e dell'art. 1 della legge n. 144/1999;
- accesso di sola lettura al proprio sistema informativo lavori;
- messa a punto di analisi di efficienza ed economicità della spesa, secondo le linee guida di cui al DCPM 3 agosto 2012, su richiesta del MIT;
c) efficienza, attraverso l'adozione di tutte le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi di esecuzione delle proprie attività volte all' adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, nei limiti delle risorse trasferite;
2. La Concessionaria è tenuta inoltre a:
a) effettuare a proprio carico la rilevazione dei dati necessari all’individuazione di valori di indicatori di qualità dei servizi, secondo metodi e criteri idonei, concordati con il MIT;
b) garantire la piena utilizzabilità della rete stradale e autostradale nazionale oggetto della Concessione, nonché a mantenere adeguati livelli di servizio e standard di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti stradali e autostradali europee;
c) consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal MIT nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 11, nonché conformarsi alle prescrizioni eventualmente date dal MIT all'esito dell'esercizio di tali poteri;
d) fornire al MIT la collaborazione e la documentazione necessarie per l'espletamento delle attività di vigilanza e per le eventuali verifiche su specifici interventi in corso di realizzazione;
e) comunicare tempestivamente eventuali criticità nell'attuazione degli interventi programmati, o di rilevanti accadimenti riguardanti gli investimenti in corso, anche al fine di accedere al Fondo di cui all’art. 1, comma 868, della legge n. 208/2015nel caso in cui dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal presente Contratto di programma;
f) segnalare gli interventi per i quali siano venute meno le condizioni di fattibilità, per l'assunzione, preventivamente approvata dal MIT, di eventuali iniziative correttive, di riprogrammazione o di rimodulazione degli interventi stessi ai sensi dell’art. 5, comma 2;
g) informare il Concedente, tramite le forme da questi ritenute più tempestive, di eventi, quali dissesti o calamità, interessanti la rete stradale in gestione, nell'immediatezza dell'accadimento, nonché di segnalare eventuali eventi che possano interessare la stessa e/o ipotizzarne la compromissione, anche futura, della relativa fruibilità;
h) sottoporre preventivamente al Concedente eventuali accordi o protocolli di intesa da stipulare con terzi, che prevedano il finanziamento, anche solo in parte, a carico delle risorse di Contratto ovvero progettazioni di interventi da finanziare, successivamente, a carico del Contratto;
i) trasmettere al Concedente, alla conclusione di ogni singolo intervento, un dossier contenente:
- relazione riepilogativa sull’andamento dei lavori;
- estremi del certificato di collaudo, e del relativo provvedimento approvativo;
- relazione generale ai sensi dell’art. 234, comma 4, del DPR 207/2010, acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto di collaudo - riferito al quadro tecnico economico complessivo di finanziamento con particolare evidenza alle economie risultanti;
l) trasmettere al MIT, entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento all’intera rete in gestione diretta, la relazione di cui all’art.1, comma 871, della Legge di Stabilità del 2016, contenente lo stato di attuazione del presente Contratto di programma, ivi incluso lo stato di avanzamento di tutti gli interventi in iter – già programmati e finanziati anche in precedenti Contratti di programma, suddivisi tra quelli ammessi a corrispettivo e quelli finanziati tramite contributo in conto impianti – dando evidenza della relativa situazione finanziaria complessiva, delle criticità nonché della qualità dei servizi resi;
l-bis) trasmettere al MIT, entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento all’intera rete in gestione diretta, il programma dei servizi dell’anno successivo e una descrizione del piano di manutenzione straordinaria diffusa di cui all’allegato B;
m) dare evidenza, nel bilancio annuale, della gestione del conto di tesoreria alla medesima intestato, fornendo specifica e analitica indicazione delle risorse attinte al Fondo unico, a titolo di corrispettivo, dell’entità dei ricavi, dei costi e degli oneri sopportati, con specifica indicazione del rapporto tra i canoni ricevuti, gli investimenti realizzati e i relativi saldi;
n) consentire, tra Concessionaria e Concedente, lo scambio periodico dei dati sulla base anche di rapporti standard definiti dal concedente;
o) trasmettere al MIT copia del progetto di bilancio annuale deliberato dal Consiglio di amministrazione, la relazione semestrale, il budget annuale e le sue successive riprevisioni, nonché copia del bilancio annuale approvato;
p) salvo casi preventivamente autorizzati dal MIT, non prevedere, ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016, la clausola arbitrale nei propri contratti con i soggetti terzi, ovvero nei contratti delle società controllate con i soggetti terzi, né attivare la predetta clausola ove la stessa fosse già in vigore e se essa è attivata da controparte, procedere, per quanto possibile, alla sua declaratoria;
q) assicurare il rispetto dei cronoprogrammi di appalto delle opere previste dai Contratti di programma;
r) partecipare ai lavori di redazione degli indicatori di misurazione di risultato per gli investimenti di cui all'art. 8;
s) trasmettere con cadenza trimestrale, al Concedente le schede sintetiche di monitoraggio degli interventi di competenza in corso di realizzazione nonché i quaderni regionali contenenti le schede
descrittive per ogni investimento in corso di realizzazione o programmato, corredate da relativa cartografia;
t) condividere con il Concedente un programma finalizzato all’incremento del livello di accuratezza della misura del traffico e pubblicare sul proprio sito internet aziendale le informazioni relative al censimento del traffico organizzato per strada e per categorie di veicoli;
u) fornire i dati di incidentalità, rilevati da ANAS sulla rete di competenza, sulla base di format
definiti dal MIT;
v) fornire i dati di traffico, eseguendo rilevazioni accurate;
z) effettuare il monitoraggio sull'avanzamento degli interventi ai sensi del D.lgs. 29 dicembre 2011,
n. 229 e ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
aa) per gli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014- 2020, di cui alla delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016 ed inseriti nel piano operativo allegato alla delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016, effettuare tutte le attività relative al monitoraggio secondo le disposizioni dettate dalla suddetta delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 e della circolare n.1/2017 del Ministro per la coesione territoriale ed il mezzogiorno;
bb) sottoporre i progetti e le eventuali varianti al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o ai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ai sensi del combinato disposto del decreto ministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 19 giugno 2015 n. 203 e dell’art.215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sue integrazioni e modificazioni;
cc) adempiere alle disposizioni del D.Lgs. n. 35/2011, relativo alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, dei decreti attuativi e delle ulteriori disposizioni e circolari impartite dal MIT; dd) effettuare il monitoraggio costante delle condizioni di sicurezza delle opere d'arte anche in riferimento all' interazione suolo-struttura;
ee) predisporre un piano di manutenzione programmata per il mantenimento in piena efficienza del patrimonio infrastrutturale in concessione quale strumento di riferimento per l’effettuazione delle prestazioni manutentorie dei servizi resi da ANAS;
ff) tenere conto negli interventi delle indicazioni emerse dalle Linee guida relative agli “standard funzionali per le Smart Road”;
gg) predisporre e tenere aggiornata la contabilità regolatoria, ai fini della definizione dei costi effettivi degli interventi di investimento; idonea contabilità regolatoria dovrà anche identificare i costi per attività per la Parte Servizi del contratto di programma, con identificazione della composizione analitica del costo per tipologia di strada.
3. La Concessionaria, per l’affidamento a terzi dei lavori o dei servizi non eseguiti direttamente, è tenuta a procedere mediante Contratti di appalto, nel rispetto dei termini e subordinatamente alle condizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria applicabile in materia di affidamento dei lavori.
Art. 10
Corrispettivo Totale e Corrispettivo Parte Investimenti
1.Per lo svolgimento delle attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale in gestione diretta e per l’espletamento dei servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico, di cui all’Allegato B, da garantire in tutto il territorio nazionale, è riconosciuto alla Concessionaria un Corrispettivo Totale, composto da un Corrispettivo Parte Investimenti e da un Corrispettivo Parte Servizi, oltre IVA.
2. Il Corrispettivo Totale annuo è definito a partire dal 1° gennaio 2017 in via previsionale nel Piano finanziario-regolatorio e sulla base dei criteri fissati nell’Allegato E, con evidenza delle componenti che contribuiscono alla quantificazione del Corrispettivo Parte Investimenti.
3. Concorrono alla copertura del Corrispettivo Parte Investimenti e del Corrispettivo Parte Servizi, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria diffusa, le risorse finanziarie che la Legge
di Stabilità 2016 ha individuato, in tabella 10 del bilancio di previsione dello Stato, a favore della Concessionaria per il Contratto di programma 2016-2020, in complessivi 6.428,92 milioni di euro nel quinquennio 2016-2020 e le ulteriori risorse, a qualunque titolo destinate ad ANAS, confluite nel Fondo unico di cui all’art. 1, comma 868, della suddetta Legge di Stabilità, al netto delle risorse erogate sotto forma di contributo in conto impianti.
4. Il Corrispettivo Parte Investimenti viene concesso ad ANAS a fronte delle prestazioni contrattuali previste e dei rischi connessi alla realizzazione degli investimenti, al netto di eventuali penali applicate ai sensi dell’art. 12.
5. Il Corrispettivo Parte Investimenti è determinato in base al Piano Finanziario Regolatorio è definito sulla base dei criteri illustrati nell’Allegato E; per il biennio 2017-2018, i contributi in conto impianti previsti per lo stesso biennio coprono integralmente le componenti di costo del Corrispettivo.
6. La revisione del Corrispettivo – Parte Investimenti, negli anni successivi al primo, avviene sulla base degli investimenti effettivamente realizzati rispetto a quelli indicati nell’Allegato H.
7. In forza del trasferimento del Rischio di Costruzione, che ha luogo con l’approvazione del progetto definitivo - o in assenza dello stesso con quella del progetto esecutivi da porre a base di gara - resta a carico del Concessionario il maggiore costo di realizzazione degli investimenti, rinviando alla definizione di rischio di costruzione riportata all’art.2.
8. Entro il 30 settembre di ciascun anno, la Concessionaria documenta e trasmette al MIT, con riferimento all’intera rete in gestione, una relazione ricognitiva del Contratto di programma e di tutti gli interventi attivati – già programmati e finanziati anche in precedenti contratti – dando evidenza del relativo stato di avanzamento, della situazione finanziaria complessiva, delle criticità nonché della qualità dei servizi resi ed indicando, per detti interventi, i seguenti dati minimi:
i. CUP;
ii. Compartimento di riferimento;
iii. lo strumento di programmazione di riferimento (cfr. Contratto di programma MIT-ANAS; Accordi di Programma Quadro, Intese Generali Quadro etc.);
iv. i canali di finanziamento;
v. il costo complessivo (a base di gara, di contratto, costo finale, eventuali economie);
vi. lo stato di attuazione (per gli interventi in corso di realizzazione);
vii. le cause di impedimento (per gli interventi non realizzati);
viii. le eventuali perizie di variante e i motivi che le hanno determinate.
9. I ribassi d'asta e le ulteriori economie eventualmente conseguite restano nella disponibilità dei quadri economici di ciascun intervento fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e possono essere utilizzati solo per interventi di competenza del Concedente ai sensi dell’articolo 5 comma 8.
10. Il Corrispettivo Totale e i costi relativi ai cinque anni di durata del presente Contratto di Programma sono riportati in via previsionale nel Piano Finanziario Regolatorio di cui all’Allegato E, che reca tra l’altro la proiezione nei periodi successivi delle medesime grandezze come ipotesi di costo e corrispettivo riferiti alla prosecuzione del rapporto concessorio.
11. Entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, la Concessionaria trasmette al Concedente la documentazione analitica che, anche sulla base delle attività rendicontate ai sensi del comma 8, consente di valorizzare il Corrispettivo Parte Investimenti.
Art. 11
Poteri e obblighi del Concedente
1. Il MIT esercita, con i suoi ordinari stanziamenti di bilancio, tutte le attività di controllo e di vigilanza ritenute necessarie per verificare l'esatto adempimento degli obblighi che derivano alla Concessionaria dal Contratto e dalla Convenzione, ed in particolare per:
a) verificare il rispetto della programmazione, lo stato della progettazione e della realizzazione delle opere, anche con riferimento al cronoprogramma, il costo delle opere e il rispetto delle norme
tecniche di settore; verificare, anche in loco, il rispetto degli obiettivi di investimento e degli standard qualitativi previsti dal presente Contratto, analizzare e valutare i costi delle opere, effettuare la vigilanza sulle specifiche tecniche di settore, il monitoraggio sulle opere realizzate per quanto attiene gli investimenti, le eventuali verifiche su specifici interventi in corso di realizzazione.
2. Per consentire l'esercizio delle attività di cui al comma 1 in modo efficiente ed efficace, la Concessionaria presta al MIT la massima collaborazione e disponibilità, e, in particolare, rende disponibili, ove possibile, direttamente ed esclusivamente attraverso il sistema informativo lavori:
a) l'intera documentazione riferita agli interventi che il MIT richiede, di volta in volta, ivi comprese le specifiche tecniche, i manuali di progettazione, le linee guida, i cronoprogrammi, i capitolati, le tariffe dei prezzi relativi alle progettazioni;
b) con cadenza quadrimestrale, le informazioni già trasmesse all'ANAC, nonché i dati e le notizie riguardanti l'eventuale contenzioso avente ad oggetto le procedure di affidamento e di aggiudicazione di opere e lavori, nonché la relativa fase di esecuzione, per appalti di importo superiore a venticinque milioni di euro, comunicando per ciascun appalto l'importo complessivo delle riserve presentate e l'eventuale loro definizione, anche attraverso le procedure di conciliazione previste dalla normativa vigente in materia di appalti, fermo restando il divieto del ricorso all’istituto dell’arbitrato;
c) l’accesso ai dati, in modalità di sola lettura, del SIL.
3. Il Concedente si riserva di emanare direttive concernenti il monitoraggio e la vigilanza sull'attività della Concessionaria relativa sia agli interventi (nuove opere e manutenzione straordinaria) che ai servizi da erogare sulla rete in gestione, individuare le modalità di effettuazione degli adempimenti, da parte della stessa Concessionaria previsti nel presente atto o derivanti dalla Convenzione di Concessione 19 dicembre 2002, che disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi di collaudo.
4. Il Concedente, senza oneri a proprio carico, nell'ambito delle competenze, richiede informazioni ed effettua controlli, anche per il tramite degli uffici territoriali, con poteri di ispezione, accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto della Convenzione di concessione 19 dicembre 2002, n. 1009/CD e di quanto previsto nel presente atto.
5. Il Concedente effettua, ai sensi del D.lgs. n. 35/2011, le ispezioni in ordine alla gestione della sicurezza stradale.
6. Il Concedente potrà consentire, su motivata richiesta del Concessionario, la creazione di vincoli sui crediti maturati dal Concessionario sulla base della disciplina del presente Contratto, ivi inclusi quelli relativi al Corrispettivo Totale.
7. Il Concedente si impegna a:
a. compiere tempestivamente le attività amministrative di sua competenza, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, necessarie alla puntuale realizzazione delle opere;
b. porre in essere, con riguardo a ciascuna opera, le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell’ottenimento delle Autorizzazioni;
c. provvedere all'approvazione dei progetti e dell'eventuali varianti di importo superiore ai 10 milioni di euro. Tale approvazione avviene, per opere di importo superiore a 25 milioni di euro, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e, per le opere comprese tra i 10 milioni di euro e 25 milioni di euro, previo parere dei Comitati tecnici dei provveditorati alle opere pubbliche.
Art. 12
Applicazione delle penali e delle riduzioni di corrispettivo
1. Il MIT, sulla base della documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 6, comma 4, e dell’articolo 10, comma 11 provvede, entro 30 giorni dall’invio delle corrispondenti relazioni da parte della Concessionaria, alla verifica della determinazione del Corrispettivo e dell’adempimento degli obblighi e dei doveri assunti dalla stessa ai sensi del presente Contratto.
2. La violazione degli obblighi contrattuali, anche se relativa a inadempimenti di terzi di cui la Concessionaria si avvale, comporta l’applicazione, a carico della Concessionaria, delle penali o delle riduzioni del Corrispettivo, di importo variabile, di cui all’allegato F
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura di servizio di interesse economico generale delle prestazioni oggetto del presente Contratto, gli indici prestazionali, gli indicatori di qualità e le caratteristiche dei servizi sono finalizzati ad assicurare la migliore qualità possibile all’utenza, le cui aspettative sono garantite dal sistema contrattuale delle penalità e delle riduzioni di Corrispettivo.
4. L’applicazione delle penali non esonera ANAS da eventuali sanzioni amministrative.
5. L’applicazione delle penali non fa venir meno la possibilità per il MIT, ove ne ricorrano i presupposti, di procedere ai sensi dell’articolo 13.
6. La violazione degli obblighi che comportano l’applicazione di una penale, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata alla Società. Ove non sia possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il termine di cui al comma 1. Entro tale termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può richiedere chiarimenti o elementi integrativi alla Concessionaria, che provvede a fornirli entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi 30 giorni, il MIT provvede, applicando la penale o accogliendo le controdeduzioni di ANAS.
7. Le somme derivanti dall’irrogazione delle penali potranno essere impiegate per le attività di controllo e vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Art. 13
Estinzione del rapporto contrattuale
1. Il presente Contratto può essere risolto dal MIT in caso di grave inadempimento da parte di ANAS agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del presente Contratto, nonché in caso di reiterata violazione degli obblighi di cui all’articolo 9.
2. Costituisce grave inadempimento la prolungata e reiterata interruzione del servizio, ovvero il grave degrado delle prestazioni qualitative, sempreché tali situazioni derivino da fatti imputabili a responsabilità di ANAS o dei terzi di cui si avvale.
3. Constatato un grave inadempimento, il MIT diffida la Concessionaria ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a 90 giorni. Ad ANAS è consentito formulare controdeduzioni per iscritto entro 15 giorni dalla diffida. Qualora la Concessionaria non adempia nel termine intimato o il MIT non ritenga soddisfacenti le controdeduzioni ricevute, il Concedente fissa un secondo termine ultimativo non inferiore a 30 giorni per l’adempimento, decorso il quale, se l’inadempimento perdura, il Contratto è risolto.
4. Qualora venga disposta la risoluzione del Contratto per grave inadempimento della Concessionaria, ritornano nella disponibilità del Concedente le opere realizzate, oltre che la quota di cassa relativa al Corrispettivo Parte Investimenti che non sia stata impiegata nei lavori oggetto di programmazione (i “Saldi di Cassa”). Alla Concessionaria viene riconosciuto il Valore Terminale come determinato nell’Allegato E, al netto di quanto eventualmente dovuto al Concedente a titolo di risarcimenti danni.
5. Le somme corrisposte dal Concedente alla Concessionaria di cui al precedente comma 4, sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte della Concessionaria fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
Art. 14 Variazioni e interruzioni
1. La Concessionaria non può variare né interrompere, per nessun motivo, la pianificazione degli interventi di cui all’Allegato A o dei servizi, limitando o annullando del tutto la disponibilità
della rete stradale in gestione diretta, salvo che ciò dipenda da eventi non imputabili alla Società non prevedibili né evitabili con l’applicazione della normale diligenza, quali le variazioni e le interruzioni dovute a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità pubbliche. In ogni caso, gli interventi o i servizi interrotti dovranno essere riavviati non appena possibile.
Art. 15
Trasferimento delle risorse nel conto di tesoreria intestato ad ANAS
1. A conclusione del periodo transitorio e a seguito delle verifiche positive che conducono all'aggiornamento del Contratto di cui al precedente articolo 4, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il MIT versa le risorse finanziarie del Fondo Unico sotto forma di corrispettivo parte investimenti e di manutenzione straordinaria diffusa in quote trimestrali costanti, entro il decimo giorno di ogni trimestre solare, sul conto di tesoreria n. 20060 intestato ad ANAS (IBAN XX00X 00000 00000 000 000 000 000), ferma la verifica degli investimenti realizzati annualmente e l’eventuale conguaglio nell’anno successivo.
2. La Concessionaria fornisce, inoltre, la documentazione necessaria per l’emissione, da parte del MIT, dei nulla osta preventivi agli istituti di credito per il versamento delle relative somme nel conto di tesoreria, indicando anche l’elenco dei mutui sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La richiesta di erogazione di cui al comma 1 può riguardare anche opere autorizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 873, della citata legge n. 208 del 2015.
4. Per quanto riguarda gli interventi finanziati con modalità di contributo in conto impianti, si rinvia alle procedure di cui al decreto MIT-MEF.
5. Ai fini del versamento di cui al comma 4, la Concessionaria è tenuta all’invio al MIT delle previsioni relative ai movimenti finanziari del conto di tesoreria secondo le modalità indicate nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 26 del 24 luglio 2012, in attuazione dell’articolo 46 della citata legge n. 196 del 2009.
Art. 16 Comunicazioni
1. Le comunicazioni che ciascuna Parte effettua all' altra sono valide ed efficaci esclusivamente se sono fatte ai seguenti indirizzi, per iscritto ovvero in altra forma giuridicamente equivalente:
- per il MIT: il Direttore generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
- per la Concessionaria: il Presidente.
Art.17 Foro competente
1. Le Parti convengono che tutte le questioni aventi ad oggetto la sua validità, efficacia, interpretazione ed applicazione del presente Contratto e degli Allegati che non venissero risolte bonariamente fra le Parti, verranno deferite, in via esclusiva, al foro di Roma.
Per 1'ANAS
Il Presidente
Per il MINISTERO
Il Direttore Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali