Delibera n. 243/2022
Delibera n. 243/2022
Conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 142/2022, di attuazione dell’articolo 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” per gli ambiti di competenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
L’Autorità, nella sua riunione del 14 dicembre 2022
VISTO il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (di seguito: regolamento (CE) n. 1370/2007);
VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare:
- il comma 2, lettera f), che prevede che l’Autorità provvede, tra l’altro, a “definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici” nonché a definire “gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o con prevalente partecipazione pubblica […] nonché per quelli affidati direttamente” e a determinare “(s)ia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente […] la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario”; la medesima lettera stabilisce inoltre che l’Autorità prevede, per tutti i contratti di servizio, “obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”;
- il comma 3, lettera b), che prevede, in particolare, che l’Autorità, nell’esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, “determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate […]”;
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito: decreto-legge n. 50 del 2017), e in particolare:
- l’articolo 27, comma 2, lettera d), che prevede, tra i criteri di ripartizione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, la “riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti […], qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti […]”;
VISTO l’articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” (di seguito: legge 118/2022), e in particolare:
- il comma 1, che prevede, tra l’altro, che “le regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 […], o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità […]”;
- il comma 2, che prevede che “(l)'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare […]”;
- il comma 3, che prevede che “(i)l Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 […]”; la medesima lettera stabilisce inoltre che “(i) predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisiti nello svolgimento dell'attività di controllo”;
VISTO il decreto della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale e Regionale e la Mobilità sostenibile del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 293 del 12 ottobre 2022, di attuazione dell’art. 9, comma 3, della legge 118/2022;
VISTO il “Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;
VISTA la delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017, recante “la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”, e in particolare:
- la Misura 4, punto 11, e la Misura 6, punto 2, che prevedono la predisposizione di “un’apposita relazione nella quale il soggetto competente illustra e motiva […] le opzioni di finanziamento degli obblighi di servizio pubblico […] ed i fattori di mercato considerati ai fini del dimensionamento dei lotti da affidare”, redatta “prima dell’adozione dell’atto amministrativo di individuazione dei lotti da affidare ed, in ogni caso, prima dell’avvio delle procedure di affidamento” e “trasmessa all’Autorità per l’espressione di un parere da rilasciare entro 45 giorni dal ricevimento della medesima”;
VISTA la delibera n. 120/2018 del 29 novembre 2018, recante “(m)etodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale”, e in particolare:
- la Misura 2, punto 7, che prevede che l’Ente Affidante (di seguito: EA) predisponga e trasmetta all’Autorità il Piano Economico-Finanziario “(p)rima […] della pubblicazione dei documenti di gara in caso di procedura concorsuale […], tenuto conto del termine utile per consentire all’Autorità di formulare eventuali osservazioni entro 45 giorni dal […] ricevimento”;
VISTA la delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019, (“Conclusione del procedimento per l’adozione dell’atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n. 129/2017”), con la quale l’Autorità ha approvato l’atto di regolazione recante “Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia […]”, e in particolare:
- la Misura 1, punto 4, che prevede che “(l)e Misure di cui al presente atto […] si applicano:
a) in caso di affidamento con gara: ai contratti di servizio (di seguito: CdS) per i quali, nel caso di procedure aperte, il bando di gara è pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto regolatorio e, nel caso di procedure ristrette, le lettere di invito sono inviate successivamente a tale data […]”;
- la Misura 1, punto 5, che prevede che “(i)n caso di procedure di affidamento in
avanzata fase di definizione, al fine di evitare aggravi amministrativi, l’EA può
continuare ad applicare le Misure di cui all’Allegato A della delibera n. 49/2015 del 17 giugno 2015 per i contratti di cui alle lettere a) e b) del punto 4, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente atto regolatorio, sia già stato pubblicato l’avviso di pre-informazione di cui all’articolo 7, par. 2, del regolamento (CE) 1370/2007, dandone adeguata motivazione nella documentazione che disciplina la procedura di affidamento […]”;
- la Misura 2, punto 2, che prevede la predisposizione da parte dell’EA di “un’apposita Relazione di Affidamento (di seguito: RdA), che costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, pubblicata sul sito web istituzionale dell’EA e contestualmente trasmessa all’Autorità ai fini di vigilanza, volta a garantire adeguate condizioni di trasparenza e la valutazione della legittimità delle scelte effettuate”, su cui “(l)’Autorità può formulare osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento […]”;
VISTA la delibera n. 142/2022 dell’8 settembre 2022, con la quale l’Autorità ha avviato un procedimento avente ad oggetto l’attuazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 3, della legge 118/2022;
VISTA la delibera n. 171/2022 del 6 ottobre 2022 con la quale è stata indetta una consultazione pubblica sullo schema di regolamento (Allegato A alla medesima delibera) recante “Attuazione dell’art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) per gli ambiti di competenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti” (di seguito: Regolamento), individuando nel 7 novembre 2022 il termine ultimo per l’invio delle osservazioni da parte dei soggetti interessati;
VISTE le osservazioni pervenute, in esito all’indetta consultazione, da: Regione Toscana (prot. ART n. 23776/2022), FederMobilità (prot. ART n. 23846/2022), le Associazioni di Settore AGENS-ANAV-ASSTRA (prot. ART n. 23870/2022), Autoguidovie S.p.A. (prot. ART n. 23885/2022), il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (prot. ART n. 23901/2022) e il Coordinamento Interregionale Tecnico Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (prot. ART n. 23934/2022); tutte pubblicate sul sito web istituzionale dell’Autorità;
VISTA la nota prot. ART n. 24452/2022 del 16 novembre 2022 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito, su richiesta dell’Autorità, puntuali riscontri a istanze dei soggetti interessati, emerse in esito all’indetta consultazione, riconducibili alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 118/2022;
RITENUTO di confermare l’impianto generale del Regolamento posto in consultazione, apportandovi alcune modifiche, anche alla luce delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica;
RITENUTO in particolare opportuno, rispetto al Regolamento posto in consultazione:
- integrare i criteri da adottare per l’eventuale selezione del campione di procedure di gara da sottoporre a verifica della conformità (Articolo 4), specificando le modalità di selezione del campione per settore e modalità del TPL e che tale verifica interesserà almeno una procedura per ciascuna delle Regioni per le quali risultino sussistere “attestazioni” ex lege 118/2022;
- specificare che gli atti di regolazione da considerare come riferimento, ai fini della verifica della conformità, sono quelli ratione temporis applicabili a ciascuna procedura di gara interessata (Articolo 5, commi 1 e 2, e Annesso 3);
- prevedere, a fini di una maggiore trasparenza, una relazione illustrativa a corredo della matrice di verifica della conformità di ciascuna delle procedure di gara selezionate, contenente la motivazione della valutazione condotta;
- prevedere un meccanismo di condivisione con le Regioni interessate del processo di acquisizione delle informazioni integrative necessarie ai fini delle verifiche della conformità da parte dell’Autorità;
RITENUTO pertanto di approvare, a conclusione del procedimento avviato con la suddetta delibera
n. 142/2022, il Regolamento, come aggiornato secondo quanto sopra indicato;
VISTA la Relazione Istruttoria predisposta dagli Uffici dell’Autorità; su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. di approvare, a conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 142/2022, il regolamento recante “Attuazione dell’art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) per gli ambiti di competenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti”, contenuto nell’Allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. è disposta la pubblicazione della presente delibera, completa dell’Allegato A di cui al punto 1, sul sito
web istituzionale dell’Autorità, unitamente alla Relazione Istruttoria predisposta dagli Uffici.
Torino, 14 dicembre 2022
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)