Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento
Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento
(ai sensi degli articoli 23 e 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)
Art. 1 – Normativa di riferimento
1. Il presente Regolamento viene emanato ai sensi degli articoli 23 e 26, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 21 dello Statuto dell’Ateneo che disciplina le procedure per il conferimento di incarichi didattici a contratto presso l’Università degli Studi di Milano (di seguito Università).
Art. 2 – Ambito di applicazione
1. Possono essere stipulati contratti di diritto privato a tempo determinato, per incarichi didattici, con cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di una idonea professionalità e specifica qualificazione, necessaria per il funzionamento dei corsi di studio attivati presso l’Università.
2. I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati esclusivamente nel rispetto del presente Regolamento e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
Art. 3 – Tipologie dei contratti di insegnamento
1. Possono essere conferiti incarichi didattici di diversa tipologia e che attribuiscono la responsabilità di:
• interi insegnamenti
• moduli
• attività integrative e di supporto
Possono essere attribuiti, nel rispetto delle norme di legge:
a. contratti per insegnamenti di alta qualificazione, della durata di un anno accademico, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di elevata competenza, professionalità, capacità e grado di specializzazione;
b. contratti per fare fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative, della durata di un anno accademico, da stipularsi nei soli casi in cui non sia possibile provvedere alla copertura delle attività di insegnamento ricorrendo a professori e/o ricercatori in servizio; tali contratti possono essere stipulati solo con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
c. contratti riservati a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, di durata anche inferiore a un anno accademico, finalizzati a favorire e sviluppare l’internazionalizzazione delle attività formative;
d. contratti con studiosi stranieri, in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedano l’utilizzo reciproco di lettori di scambio per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del rispettivo Paese di origine e alla cooperazione internazionale.
2. La scelta della tipologia di insegnamento viene effettuata dai competenti Organi Accademici in funzione delle necessità didattiche, anche integrative.
3. Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti nel rispetto del Codice etico e di Comportamento dell’Ateneo e previa verifica del curriculum scientifico e/o professionale prodotto dal soggetto interessato ai fini della stipula del contratto.
4. I contratti a titolo oneroso sono stipulati nei limiti della disponibilità finanziaria annualmente prevista nel bilancio universitario, come indicato nel successivo art. 4.
Art. 4 – Copertura finanziaria
1. La quota di risorse destinabile alla retribuzione di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso viene stabilita annualmente nel bilancio dell’Ateneo. L’utilizzo di tali risorse è disposto tenendo conto della programmazione didattica. Ulteriori risorse finanziarie possono essere assicurate sia dai Dipartimenti referenti dei corsi di studio interessati, sia da finanziamenti esterni finalizzati a tali attività.
2. Il trattamento economico da riservare ai titolari dei contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso, tenuto conto della loro diversa tipologia e del grado di impegno richiesto, viene determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Alla stipula dei contratti e alla liquidazione dei compensi, ove previsti, provvedono gli Uffici dell’Amministrazione, in collaborazione con le strutture dipartimentali interessate.
Art. 5 – Istruttoria preliminare all’attivazione dei contratti
1. La necessità di attivare contratti di insegnamento viene verificata prioritariamente in sede di programmazione annuale dell’offerta formativa. È comunque possibile attivare contratti in periodi diversi dalla ordinaria programmazione annuale, qualora se ne verifichi la necessità e/o l’urgenza.
2. I Consigli dei Dipartimenti referenti principali, o comunque responsabili, dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico interessati sono tenuti a:
a. verificare preliminarmente il carico didattico istituzionale del personale docente e ricercatore afferente alla struttura dipartimentale proponente o ad altre strutture dell’Ateneo
b. verificare gli insegnamenti inseriti nel piano degli studi dei predetti corsi che non trovino copertura mediante affidamento a professori e ricercatori dell’Ateneo;
c. formulare, sentiti i Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole di riferimento, la proposta di attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi del presente Regolamento, definendo le specifiche competenze professionali richieste per ciascun insegnamento.
3. All’attivazione dei contratti di insegnamento per le scuole di specializzazione o dei corsi di dottorato di ricerca si provvede secondo le procedure, per quanto applicabili, previste dal presente articolo.
Art. 6 – Procedure di reclutamento
1. Il reclutamento dei professori a contratto può avvenire per:
a) Conferimento diretto, nel caso trattasi di esperti di alta qualificazione (art. 3 punto a) o di docenti, studiosi o professionisti stranieri di xxxxxx xxxx (art. 3 punto c)
b) A seguito di idonea procedura selettiva, nei restanti casi (art. 3 punti b e d)
Art. 7 – Conferimento diretto
1. Il conferimento diretto può avvenire a favore di esperti di elevata competenza, professionalità, capacità e grado di specializzazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Al fine di favorire l’internazionalizzazione, possono essere direttamente conferiti incarichi a favore di docenti, studiosi o professionisti di chiara fama, di nazionalità estera o cittadini italiani residenti stabilmente all’estero. Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente a titolo oneroso, nell’ambito delle disponibilità di bilancio dell’Ateneo o utilizzando donazioni modali provenienti da privati, imprese o fondazioni. Il relativo trattamento economico è stabilito dal Consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
2. Il conferimento diretto è possibile anche nell’ambito di specifiche convenzioni con enti pubblici e con istituzioni di ricerca.
3. Oltre ai casi di cui ai commi 1 e 2, possono inoltre essere conferiti incarichi diretti, esclusivamente a titolo gratuito, a professori di prima e di seconda fascia già in servizio presso l’Ateneo o altra Università italiana nei cinque anni successivi al pensionamento, comunque non oltre il 75° anno di età.
4. È richiesta delibera del Consiglio di Dipartimento, assunta a maggioranza dei presenti, ovvero dai Collegi docenti dei Corsi di dottorato interessati, nella quale venga valutato il curriculum del candidato e ogni altro titolo utile a comprovare la qualificazione a ricoprire l’incarico. Resta ferma la verifica, da parte del Nucleo di valutazione, della congruità del curriculum scientifico e professionale con l’incarico da affidare. Il Nucleo può individuare specifiche categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi verificata in relazione alla peculiarità dell’attività di insegnamento da svolgere. Non sono sottoposti alla verifica del Nucleo di valutazione i curricula degli esperti dipendenti degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui al D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 convenzionati con l’Ateneo e di coloro che hanno già ricoperto l’ufficio di professore di prima o di seconda fascia presso l’Ateneo o altra Università italiana, collocati a riposo al momento del conferimento dell’incarico.
5. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per cento dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo. Non sono altresì considerati, ai fini del predetto vincolo, gli incarichi di insegnamento a titolo gratuito attribuiti al personale dell’area sanitaria.
6. I contratti, anche di durata inferiore a un anno accademico, possono essere rinnovati con lo stesso soggetto, comunque non oltre il 75° anno di età nell’anno accademico cui viene conferito l’incarico.
7. Tutti i curricula dei candidati devono essere pubblicati sul sito web dell’Ateneo, nelle apposite sezioni.
8. Per la durata e il rinnovo degli incarichi si applica quanto previsto dal successivo art. 13.
Art. 8 – Conferimento a seguito di procedura selettiva
1. Le procedure selettive vengono espletate quando occorra far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, alle quali non si possa provvedere con personale docente di ruolo o a tempo determinato. I soggetti reclutati devono essere in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. I contratti possono essere stipulati esclusivamente a titolo oneroso.
3. Le procedure selettive devono assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti e devono prevedere la rinnovabilità.
4. I contratti possono essere altresì rinnovati con delibera del Consiglio di Dipartimento, sentito il Collegio didattico, per un periodo massimo di 5 anni continuativi, a condizione che rimanga inalterata l’attività formativa oggetto della selezione ed assegnata in sede di primo incarico. In applicazione del successivo art. 13, il rinnovo dovrà comunque avere sempre periodicità annuale ed essere soggetto alla procedura di valutazione ed alle ulteriori condizioni in esso previste.
Art. 9 – Requisiti per la partecipazione alla selezione
1. Xxxxxxx presentare la propria domanda di partecipazione soggetti che non siano professori o ricercatori in servizio presso le Università italiane, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, che non abbiano superato il 75° anno di età.
2. Costituiscono titoli preferenziali i titoli di dottore di ricerca e di specializzazione medica, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione conseguita secondo le procedure previste dall'art. 16 della legge n. 240/2010, cui non abbia fatto seguito alcuna chiamata da parte di una università.
3. Possono partecipare alle procedure di selezione i titolari di assegni di ricerca presso l’Ateneo per moduli didattici di non più di 30 ore nello stesso anno accademico. Sono altresì ammissibili le candidature di titolari di assegni di ricerca presso altre Università.
4. Qualora il soggetto individuato per il conferimento dell'incarico sia personale tecnico amministrativo bibliotecario (PTAB) dell’Ateneo, l’incarico è conferito nei limiti di legge, previa acquisizione dell'autorizzazione del Direttore generale allo svolgimento dello stesso.
Art. 10 – Bando e modalità di presentazione della domanda
1. Le procedure di selezione sono indette con bando emanato dal Rettore, previa delibera del Consiglio del Dipartimento interessato. Del bando è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e sul sito web del Dipartimento interessato.
Il bando deve indicare:
a) i requisiti di partecipazione alla selezione;
b) la tipologia dell’attività didattica richiesta (insegnamento, parte di insegnamento, modulo, didattica integrativa);
c) il corso di studi, la denominazione dell’attività formativa oggetto dell’incarico con l’indicazione del settore scientifico-disciplinare di riferimento;
d) il Syllabus;
e) l’impegno orario e in CFU;
f) la tipologia dell’Attività Formativa (TAF);
g) il periodo di svolgimento dell’attività didattica;
h) le modalità di svolgimento dell’incarico;
i) il compenso lordo da attribuire al soggetto;
j) i doveri del titolare dell’incarico;
k) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione: i titoli accademici, i titoli professionali e le pubblicazioni presentate;
l) le modalità di pubblicazione della graduatoria e i termini per proporre ricorso;
m) l’obbligo per il vincitore della procedura selettiva, qualora sia personale tecnico amministrativo bibliotecario (PTAB) dell’Ateneo, di produrre l’autorizzazione del Direttore generale allo svolgimento dell’incarico, ai fini della stipula del contratto;
n) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e la documentazione da allegare, fermo restando che la durata minima della pubblicazione del bando non può essere inferiore a 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sull’apposita sezione del portale web dell’Ateneo.
1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica secondo quanto indicato nel bando. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
o curriculum vitae in formato europeo dell’attività didattica, scientifica e professionale;
o elenco delle pubblicazioni;
o pubblicazioni di cui si chiede la valutazione entro i limiti stabiliti dal bando;
o se personale tecnico amministrativo bibliotecario (PTAB) dell’Ateneo richiesta di autorizzazione/comunicazione al Direttore generale allo svolgimento dell’incarico.
2. È possibile che uno stesso individuo si candidi per più incarichi didattici, anche nell’ambito di diversi bandi. Per garantire il livello di qualità della didattica, non è consentito tuttavia cumulare incarichi per più di 120 ore per anno accademico. Deroghe al predetto limite possono essere autorizzate dal Rettore, ove ne ravvisi la necessità, per incarichi relativi a insegnamenti a carattere linguistico.
Art. 11 – Criteri e modalità di selezione
1. La valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici e professionali presentati dai candidati e l’individuazione del soggetto cui affidare l'incarico è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità indicati nel bando, da un’apposita Commissione nominata dal Consiglio del Dipartimento interessato e composta da almeno 3 membri scelti tra professori o ricercatori. Nel caso di candidati che siano già stati titolari di analoghi contratti in anni precedenti, la Commissione tiene conto anche della valutazione della loro attività pregressa, da acquisirsi presso il competente Collegio didattico, tenuto anche conto dei risultati dei questionari delle opinioni degli studenti, ove disponibili.
2. Per il conferimento degli incarichi, la Commissione incaricata della selezione può prevedere che i candidati debbano anche sostenere un colloquio, stabilendo preventivamente le modalità di svolgimento del colloquio e i criteri sulla cui base lo stesso è valutato; le modalità e i criteri sono resi noti per tempo a tutti i candidati.
3. Ultimate le procedure selettive, e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza del bando, la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati idonei. In caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l’idoneità. Gli atti relativi alle procedure di selezione devono essere consegnati ai competenti uffici amministrativi entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori. La graduatoria, insieme agli atti relativi alla procedura di selezione, è approvata dal Rettore ed è pubblicata sul sito web dell’Ateneo, oltre che sul sito web del Dipartimento. In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine della graduatoria in corso di validità nell’anno accademico nel quale è stato bandito.
4. Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso al Rettore, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Xxx ricorsi il Rettore decide, previo parere di una Commissione nominata dallo stesso Rettore per l’esame del ricorso, entro i trenta giorni successivi.
5. Il Consiglio del Dipartimento interessato delibera formalmente l’attribuzione dell’insegnamento al candidato giudicato idoneo ai sensi delle vigenti norme statutarie e regolamentari.
Art. 12 – Conferimento di incarichi a seguito di accordi internazionali
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedano l’utilizzo reciproco di lettori, l’Università può attribuire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del rispettivo Paese di origine. I contratti sono a titolo oneroso, della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni.
2. Gli esperti stranieri di cui al precedente comma rivestono un ruolo importante nel processo di internazionalizzazione dell’Ateneo e nei rapporti culturali tra questo e le istituzioni dei Paesi di provenienza. Oltre alla diffusione della lingua del Paese di appartenenza, i suddetti esperti ne promuovono la cultura, coordinando iniziative culturali e scientifiche.
3. Gli incarichi didattici conferibili agli esperti stranieri riguardano attività formative aggiuntive e di supporto agli insegnamenti linguistici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, consistono di norma nello svolgimento di esercitazioni e non danno luogo all’acquisizione da parte degli studenti di crediti. Possono assumere gli incarichi didattici di cui al presente articolo, in relazione alle esigenze linguistiche evidenziate dai corsi di studio dell’Ateneo, esperti di madre lingua straniera dotati di adeguata qualificazione e professionalità.
4. I contratti con gli esperti stranieri possono essere attivati a condizione che sia vigente un Protocollo Esecutivo Culturale sottoscritto tra il Governo italiano e il Governo del Paese di riferimento. Nell’ambito di tale Protocollo, l’Università, constatate le esigenze didattiche rappresentate dalle strutture dipartimentali interessate, stipula con i competenti enti del Paese di riferimento un apposito accordo, in base al quale l’ente, nell’ottica di favorire la diffusione della lingua e cultura del proprio Paese, si impegna a sostenere l’Università nell’insegnamento della predetta lingua. L’accordo reca la disciplina della collaborazione e le modalità di reclutamento degli esperti stranieri.
5. Il conferimento degli incarichi didattici agli esperti stranieri avviene a seguito dell’espletamento di una procedura di selezione a evidenza pubblica che consta di due fasi.
a) La prima fase è di competenza dell’ente straniero con il quale l’Università ha stipulato la convenzione che, mediante apposito avviso, indice la predetta procedura sulla base delle indicazioni ricevute dall’Ateneo in merito agli elementi di cui i candidati devono avere conoscenza e ai requisiti necessari per coprire la posizione richiesta. L’ente straniero provvede a una prima valutazione dei candidati partecipanti alla selezione, nei modi e nei tempi stabiliti nella convenzione medesima, individuando almeno tre candidature da proporre all’Ateneo.
b) Costituita la rosa di candidati, prende avvio, ad opera dell’Ateneo, la seconda fase della selezione, affidata a una Commissione nominata dal Rettore e composta da almeno 3 membri scelti tra i professori o ricercatori.
6. A conclusione delle operazioni di valutazione comparativa dei curricula e dei titoli presentati dai soggetti segnalati dall’ente convenzionato, la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati idonei, trasmettendo ai competenti uffici amministrativi, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori, gli atti relativi alla procedura di selezione. La graduatoria, insieme agli atti relativi alla procedura di selezione, è approvata dal Rettore ed è pubblicata sul sito web dell’Ateneo, oltre che comunicata all’ente convenzionato. In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria.
7. I contratti per il reclutamento degli esperti stranieri possono essere stipulati con gli stessi soggetti per non più di tre anni consecutivi, a condizione che l’attività svolta dal titolare dell’incarico nell’anno precedente sia stata positivamente valutata dai docenti responsabili degli insegnamenti nel cui ambito gli incarichi sono stati assolti.
Art. 13 – Durata e rinnovo degli incarichi
1. Tutti i contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato e hanno validità per l’anno accademico di riferimento. Possono essere rinnovati, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di cinque anni continuativi, fatte salve le casistiche specifiche previste dal presente regolamento in cui il rinnovo è previsto per una periodicità diversa.
2. Il rinnovo è annuale ed è subordinato alle seguenti condizioni:
a) persistenza delle esigenze didattiche e della disponibilità economica, certificata dalla delibera della struttura proponente;
b) valutazione positiva dell’attività svolta dal docente, basata sul giudizio positivo espresso dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Collegio didattico della struttura interessata e sui risultati dei questionari delle opinioni degli studenti ove disponibili;
c) puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, compresi la compilazione del Syllabus per i responsabili dell’insegnamento, la pubblicazione del curriculum vitae sulla pagina web d’Ateneo e la compilazione del registro on line.
3. Ai contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili le norme del codice civile che disciplinano i contratti, e in particolare quelle relative alle prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 e seguenti, nonché le disposizioni che disciplinano i rapporti di collaborazione.
Art. 14 – Diritti e doveri dei titolari di contratto
1. Il contratto per lo svolgimento di attività di insegnamento impegna il docente a prestare la propria opera, in relazione alle esigenze connesse, per tutto l’anno accademico e a presiedere le commissioni d’esame sino al completamento della sessione straordinaria dell’anno per il quale è stato stipulato il contratto, fatto salvo l’eventuale trattamento specifico da riservare ai titolari dei contratti di cui al precedente art. 3 punto c).
2. Il professore a contratto è tenuto a rispettare il Codice etico e di Comportamento dell’Ateneo, a pubblicare sul portale d’Ateneo il Curriculum Vitae in formato europeo e a svolgere personalmente le attività didattiche che gli sono state affidate.
3. Il professore a contratto definisce con il coordinatore del corso di studio le modalità di svolgimento dell’incarico, il docente svolge in piena autonomia il corso che gli è stato affidato, effettua le ore previste, presiede le commissioni di esame del corso da lui tenuto sino al completamento della sessione straordinaria dell’anno per il quale è stato stipulato il contratto e partecipa alla formazione delle Commissioni di esami di laurea. Segue inoltre gli elaborati finali e le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università, svolge attività di tutorato e compiti di orientamento degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando calendari di ricevimento degli studenti e può partecipare alle riunioni del Collegio didattico di riferimento nei limiti stabiliti dallo Statuto dell’Ateneo.
4. Il docente a contratto, responsabile dell’insegnamento, è tenuto alla compilazione del Syllabus in coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, così come indicato nelle linee guida di Xxxxxx. Entro 10 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio delle lezioni, il docente a contratto è tenuto a prendere contatto con la segreteria didattica del corso di studio di pertinenza per l’inserimento del Syllabus completo nell’applicativo della didattica.
5. I professori a contratto nelle Scuole di specializzazione partecipano ai rispettivi Consigli con le modalità stabilite dall’apposita norma statutaria. E’ fatta salva la disciplina degli insegnamenti eventualmente attivati nell’ambito dei Corsi di dottorato, come determinata dall’apposito Regolamento.
6. Le attività didattiche svolte ai sensi del presente Regolamento sono annotate in un registro online che i docenti a contratto sono tenuti a compilare e a far approvare dal Presidente del Collegio didattico di riferimento. La validazione del registro online da parte del Presidente del Collegio didattico costituisce attestazione del regolare svolgimento dell’attività e presupposto per la liquidazione del compenso. Per i contratti che prevedono un impegno didattico superiore a cento ore i docenti interessati possono chiedere la corresponsione di un anticipo nel limite del 30% del relativo compenso. I lettori di scambio percepiscono il relativo compenso con cadenza mensile.
7. Coloro che stipulano un contratto con l’Università che preveda l’assunzione della responsabilità di interi insegnamenti o di loro parti o moduli, ovvero l’assunzione di attività didattiche integrative, possono avvalersi del titolo di professore accompagnato dall’indicazione “a contratto” con la specificazione della materia d’insegnamento per tutto l’anno accademico e sino al completamento della sessione d’esame straordinaria dell’anno per il quale il contratto è stato stipulato.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, ove compatibili, anche agli esperti stranieri cui sono affidate le attività formative previste dal presente Regolamento, che possono avvalersi del titolo di “lettore di scambio dell’Università degli Studi di Milano” per tutto l’anno accademico cui il contratto si riferisce.
Art. 15 – Regime di incompatibilità
1. Fatto salvo l'adempimento prioritario e integrale degli obblighi contrattuali, i titolari degli incarichi didattici di cui al presente Regolamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Ateneo.
2. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere stipulati da coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla
struttura che attribuisce il contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
3. I contratti disciplinati dal presente Regolamento sono incompatibili con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e di cui all’art. 24 della legge 240/2010, , nonché con la contemporanea iscrizione a corsi di dottorato di ricerca ovvero ad altri corsi di studio e con gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 45 del Regolamento generale d’Ateneo (ad esclusione degli assegnisti di ricerca nei limiti previsti dall’art. 9 del presente Regolamento).
4. Gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono incompatibili con le ipotesi previste dall’art. 13 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e s.m.i..
Art. 16 – Trattamento previdenziale e assicurativo
1. Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni previste all’art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i..
2. Limitatamente al periodo della prestazione, l’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei docenti titolari degli incarichi didattici.
Art. 17 – Trattamento economico
1. Il trattamento economico dei contratti di insegnamento è stabilito dal Consiglio di amministrazione. Per i contratti di cui all’articolo 3 punto b) del presente Regolamento tali parametri sono stabiliti con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Non sono retribuite le ore non svolte o svolte in misura superiore a quelle assegnate. Nel caso in cui le ore svolte dal docente siano inferiori a quelle previste dal contratto, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte che risultano dal registro online delle attività.
3. Il compenso è subordinato alla validazione del registro online da parte del Presidente del Collegio didattico.
4. Per gli incarichi a studiosi stranieri in esecuzione di Accordi culturali internazionali per l’utilizzo di lettori di cui all’articolo 12 del presente Regolamento, il compenso è subordinato all’attestazione dell’effettivo svolgimento dell’attività da parte del docente responsabile dell’insegnamento.
Art. 18 – Decadenza e risoluzione del rapporto
1. Coloro che, senza giustificato motivo, non provvedono a sottoscrivere il contratto entro il termine fissato dall’Amministrazione universitaria sono considerati decaduti.
2. Il contratto si risolve automaticamente in caso di violazione delle disposizioni contemplate dal precedente art. 13, ovvero qualora l’incaricato non inizi a svolgere nel termine stabilito dallo stesso contratto le prescritte attività. Esso si intende altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora risulti oggettivamente impossibile adempiere alla prestazione per sopraggiunti comprovati motivi. In questo caso al docente incaricato spetta il corrispettivo pari alla parte di attività effettivamente eseguita e attestata dal responsabile della competente struttura.
3. Il contratto può essere risolto con motivato atto adottato dal Rettore, su richiesta della competente struttura, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o per altri giustificati gravi motivi che pregiudichino l’intera prestazione imputabili al docente incaricato. Il contratto può essere inoltre risolto, prima della naturale scadenza, in caso di disattivazione dell’insegnamento dovuta a motivate esigenze didattiche.
Art. 19 – Norme transitorie e finali
1. Il presente Regolamento è approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Esso è emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sul sito web dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il presente Regolamento trova applicazione per gli incarichi di insegnamento a partire dall’anno accademico 2020/2021. Con la sua entrata in vigore è abrogata la disciplina in materia di contratti di insegnamento contenuta nei previgenti atti regolamentari o deliberativi.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.