CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PROSPICENTI IL VIALE DEGLI ZAMPILLI – PESCHIERA DELLA MASCHERA: ABBATTIMENTO ALBERI MORTI E/O PERICOLANTI, DECESPUGLIAMENTO, SFOLLI NOVELLAME DI ALLORO.
Codice Identificativo Gara (CIG) XXXXXX
Importo presunto dell'appalto: € 20,234,90 oltre IVA
ART. 1 DEFINIZIONI
Ai fini della esecuzione dell’appalto regolato dal presente Capitolato si intendono: − per “interventi per la messa in sicurezza”, le attività di manutenzione delle aree verdi del Parco Mediceo di Pratolino, descritte nel presente Capitolato; − per “Ente appaltante”, la Città Metropolitana di Firenze (Committente); − per “Direttore Lavori” (di seguito indicato “D.L.”), il Tecnico dell’Ente appaltante − per “Appaltatore” la Ditta aggiudicataria dei lavori.
ART. 2 - OGGETTO ED IMPORTI DELL'APPALTO
Il presente Capitolato disciplina la esecuzione degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PROSPICENTI IL VIALE DEGLI ZAMPILLI – PESCHIERA DELLA MASCHERA: ABBATTIMENTO ALBERI MORTI E/O PERICOLANTI, DECESPUGLIAMENTO, SFOLLI NOVELLAME
DI ALLORO del parco mediceo di Pratolino, in relazione alla cui estensione ed alla presenza di essenze arboree da sottoporre a manutenzione è definito, sulla base degli importi quantificati nel computo metrico estimativo, il seguente Quadro Economico di spesa:
QUADRO ECONOMICO
Interventi comprensivi costi di sicurezza | € 20.234,90 |
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € 0,00 |
Importo lavori soggetto a ribasso | € 20.234,90 |
A) TOTALE A BASE D'APPALTO | € 20.234,90 |
B) IVA 22% sul servizio | € 4,464,88 |
TOTALE (A+B) | € 24.759,78 |
NATURA VOCI IMPORTI
Somme a base d'appalto
Somme a disposizione
L’elenco delle alberature ed i dati relativi alle prestazioni riportate nel COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, sono da intendersi indicativi e suscettibili di possibili variazione, sia per le singole quantità che nei rispettivi rapporti, per altre sopravvenute necessità o situazioni attualmente non prevedibili ed anche in relazione alle condizioni climatiche ed ambientali, l’Ente appaltante si trovi nella necessità di incrementare o decrementare le quantità stesse. In tali casi l’Appaltatore sarà obbligato ad assoggettarsi a tali variazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Capitolato.
L’appalto sarà gestito con il metodo della somministrazione, pertanto all’Appaltatore spetterà esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni ordinate e regolarmente eseguite, calcolato con la applicazione dei prezzi unitari risultanti dall’offerta espressa in sede di gara.
Nessuna variazione al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore, se non preventivamente concordata dal D.L. ed autorizzata dalla Stazione appaltante.
I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “OS24” Verde e arredo urbano.
ART. 3 - DURATA DEI LAVORI
I lavori di cui all’Art. 2 devono eseguirsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, salvo proroghe nell’interesse dell’Ente.
ART. 4 – QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
a) Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lettera a), X.Xxx 50/2016)
Essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto – ovvero manutenzione del verde;
c) Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (Art. 83, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs 50/2016)
- Avere eseguito lavori analoghi, ossia lavori di manutenzione di aree a verde, eseguiti nel quinquennio precedente, non inferiore all’importo posto a base di gara, IVA esclusa;
- Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016), un fatturato globale d’impresa non inferiore all’importo posto a base di gara, IVA esclusa.
ART. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA
Trattandosi di un appalto per la esecuzione di attività manutentive che non rientrano nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e non comportanti i rischi particolari di cui all’All. XI, non si configurano le condizioni del “cantiere temporaneo o mobile” di cui al Capo I – Titolo IV - articolo 89 comma 1, lettera a) del D.Lgs. stesso e non è richiesta la redazione del Piano di Sicurezza di cui all’Art. 100.
In relazione ai rischi propri connessi con lo svolgimento delle attività manutentive oggetto del presente Capitolato, l’Appaltatore è tenuto alla redazione del proprio documento di valutazione di cui all’Art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, del quale trasmetterà copia alla Stazione appaltante.
Prima di dare avvio alle attività manutentive oggetto del contratto l'Appaltatore ed il D.L. dovranno esaminare le relative problematiche esecutive, anche ai fini della adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi ad esse connessi.
La esecuzione delle attività manutentive oggetto del presente Capitolato dovrà avvenire, in ogni caso, nel pieno rispetto di tutte le norme, generali, particolari e specifiche del servizio appaltato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. In relazione agli obblighi che gli derivano quale Datore di Lavoro, l’Appaltatore ha la responsabilità dell'osservanza delle norme suddette, che esercita direttamente o attraverso il proprio servizio di Prevenzione e Protezione nonché tramite opportune azioni di coordinamento ed organizzative con gli eventuali lavoratori autonomi e le imprese subappaltatrici.
L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, nella esecuzione del contratto di cui trattasi, si attengano scrupolosamente all'addestramento ed alle istruzioni ricevute ed, in generale, osservino le norme anzidette; esso sarà inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera utilizzati nello svolgimento del servizio appaltato siano conformi alle specifiche normative vigenti e che vengano sottoposte periodicamente, o secondo le scadenze prescritte, ai controlli sulla loro efficienza ed affidabilità, alle operazioni di manutenzioni ed alle revisioni obbligatorie. E’ fatto altresì obbligo all’Appaltatore di utilizzare e far utilizzare dalle proprie maestranze i D.P.I. necessari ed idonei in relazione alle attività svolte.
Nell’ambito della esecuzione del contratto il personale dell’Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Le violazioni, da parte dell'Appaltatore, delle norme di legge e delle disposizioni del presente Capitolato, in materia di prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro, potranno comportare l'immediata interruzione, per sua colpa, delle attività oggetto del servizio appaltato, sino ad adempimenti/adeguamenti avvenuti ed accertati dal D.L. Le gravi o ripetute violazioni, da parte dell'Appaltatore, delle norme e disposizioni di cui sopra nonché delle misure finalizzate alla eliminazione/riduzione dei rischi indicate nel documento di valutazione da esso redatto e presentato, potranno costituire causa di risoluzione del contratto previa formale costituzione in mora.
ART. 6 – TAGLIO ED ALLESTIMENTO DEL MATERIALE LEGNOSO
I lavori consisteranno nel taglio di tutto il novellame di alloro, delle piante secche e deperienti, di quelle morte in piedi e di quelle instabili o comunque recante pericolo a giudizio della D.L., nella
rimozione di piante morte cadute a terra, nel decespugliamento di rovi e/o altre specie invasive. Nell’abbattimento delle piante si dovrà salvaguardare al meglio la rinnovazione presente ed il piano dominato specialmente di latifoglie. Si dovrà quindi, dove possibile, indirizzare la pianta in fase di abbattimento, dove questa è meno presente, (art. 13 comma 1 del Regolamento Forestale della Toscana).
L’eventuale rinnovazione, ed i soggetti del piano dominato di latifoglie, eventualmente danneggiate nella fase di abbattimento e nella successiva di esbosco, dovranno essere tagliate alla base in modo da salvaguardare la ceppaia e la sua capacità di ricaccio.
E’ fatto divieto operare nelle fasi di abbattimento in presenza di forte vento, sia per motivi di sicurezza, sia per la difficoltà di orientamento corretto della direzione di caduta delle piante.
Tutto il materiale legnoso verrà depezzato e sezionato (1 metro) sul posto o trascinato in aree di raccolta, trasportato all’imposto indicato dalla D.L. e accatastato.
Nella fase di abbattimento, si dovrà procedere di volta in volta a piccole superfici, eliminando esclusivamente le piante secche, stroncate e deperienti.
Qualora la Direzione Lavori lo ritenga opportuno, si potrà procedere al taglio preventivo di ceppaie o individui di latifoglie che dovessero trovarsi nella direzione di caduta degli individui di maggior dimensione. In tal caso si cercherà di prevenire lo sradicamento stesso delle ceppaie a seguito dell’abbattimento delle piante, salvaguardando così la capacità pollonifera delle stesse e il ricaccio successivo.
Eventuali piante presenti lungo le vie di smacchio e di esbosco che possono essere danneggiate, dovranno essere protette lungo il fusto fino ad un’altezza di sicurezza.
Per quanto concerne le opere temporanee ed il loro ripristino a fine lavori (pista temporanea di esbosco), si fa esplicito riferimento all’articolo 46 del Regolamento Forestale della Toscana. Nello specifico il livellamento superficiale ricreando la pendenza originaria, l’eventuale regolazione delle acque, il trattenimento del terreno ove necessario con piccole opere di contenimento con ingegneria naturalistica (traverse in legno, palizzate, fascinate e piccoli muretti in pietrame a secco), la ricopertura con strame organico quale fogliame e ramaglia di varia pezzatura posta a contatto con il terreno.
Tutta la vegetazione esistente indicata dalla Direzione Lavori e non suscettibile di taglio selettivo, in corso d'opera dovrà essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento.
Pertanto l'Impresa dovrà usare la massima cautela nell'eseguire le prescrizioni della Direzione Lavori ogni volta che si troverà a operare nei pressi delle piante esistenti.
Ogni onere di raccolta e trasporto a smaltimento (smaltimento escluso) dei materiali di risulta dalle operazioni di “potatura” sarà a carico dell’Appaltatore, ritenendosi ricompreso nei prezzi di contratto determinati dall’offerta presentata.
In nessun caso, neppure temporaneamente, i materiali di risulta potranno essere accumulati in corrispondenza od in prossimità delle uscite degli edifici né lungo i percorsi transitabili.
Eventuali danneggiamenti dovranno essere prontamente segnalati dall’Appaltatore al D.L.. il quale provvederà alla valutazione economica degli stessi al fine dell’eventuale richiesta di risarcimento.
ART. 7 – SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI
Prima di presentare l'offerta l'Impresa potrà ispezionare i luoghi di lavoro e acquisire tutte le informazioni necessarie in merito ai lavori e alle opere da realizzare. Non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura del lavoro da eseguire sia sulle opere da realizzare.
ART. 8 – PREZZI
L'esecuzione dell'appaltato implica la perfetta conoscenza, da parte dell’Appaltatore, di tutte le norme generali e particolari che regolano l’appalto, nonché di tutte le condizioni locali che possono influire sulla esecuzione delle attività manutentive che ne costituiscono l’oggetto ed, in generale, di tutte le circostanze che possono aver influito sulle valutazioni da lui stesso effettuate per consentire il ribasso offerto in sede di gara.
L’appalto sarà gestito a misura, calcolato con l’applicazione dei prezzi unitari risultanti dall’offerta espressa in sede di gara.
Le prestazioni elencate all’Art. 6 saranno compensate utilizzando i prezzi di contratto, formati a seguito dell’offerta formulata sulla base dei prezzi di cui al computo metrico estimativo e, per le voci ivi non previste, il Prezzario dei lavori pubblici della Toscana - Provincia di Firenze 2017. Ai prezzi unitari di Xxxxxx Xxxxxx, ai prezzi desunti dai prezzari di cui sopra ed agli eventuali “nuovi prezzi” concordati, sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
ART. 9 - DISPOSIZIONI PER I MACCHINARI, LE ATTREZZATURE ED IL PERSONALE
Prima dell’avvio dei lavori il D.L. acquisisce dall’Appaltatore la seguente documentazione relativa ai macchinari, alle attrezzature ed al personale impiegati:
− Piano operativo di sicurezza (POS);
− Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
− Elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
− Elenco dei nominativi con relativa qualifica dei dipendenti e copia delle comunicazioni di assunzione al centro per l’impiego per ciascun lavoratore;
− Registro delle visite mediche ed idoneità alla mansione;
− Documentazione relativa alle attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
− Dichiarazione di conformità, Libretto d’uso e manutenzione e Registro di Controllo delle macchine ed attrezzature utilizzate.
Ai sensi dell’art.. 20 comma 3 e 26 comma 8 del D.lgs 81/2008 il personale dell’Appaltatore addetto al servizio dovrà essere munito di tesserino aziendale di riconoscimento, da mantenere sempre in vista, con fotografia e riportante i dati dell’impresa appaltatrice, il proprio nominativo ed il numero di matricola.
Tutti gli adempimenti previsti a carico dell’Appaltatore si intendono a carico anche del subappaltatore, ove presente.
ART. 10 - RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE
L’Ente appaltante rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali o cose derivanti da fatti o eventi connessi ai lavori eseguiti dall’Appaltatore o da eventuali subappaltatori, che ricadrà unicamente sull’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà consegnare all’Ente appaltante prima della stipula del contratto di appalto e, in ogni caso, prima dell’avvio del servizio, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso i terzi (RCT), per tutte le attività relative al servizio appaltato, con i massimali non inferiori a: − Euro 3.000.000,00 quale limite per sinistro; − Euro 2.500.000,00 per ogni singola persona, in caso di danni o decesso; − Euro 250.000,00 per danni a cose e/o animali.
ART. 11– REFERENTE PER LA STAZIONE APPALTANTE
L’ufficio competente per il presente affidamento è l'U.O. Servizi Tecnici del Parco Mediceo di Pratolino, afferente alla Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale di Città Metropolitana di Firenze. Il Responsabile della U.O. e D.L. è il Dr. Agr. Xxxxxx Xxxxxxxx.
ART. 12 - RESPONSABILE ORGANIZZATIVO E REFERENTE PER L'APPALTATORE
L'appaltatore è tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione il proprio Responsabile organizzativo, a cui spetterà il coordinamento e la direzione di tutte le attività previste dal contratto, al quale possa essere fatto riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento relativo allo svolgimento delle attività stesse. Tale persona, di adeguata competenza ed investita dei necessari poteri decisionali, durante lo svolgimento delle operazioni manutentive oggetto dell’appalto assicurerà la reperibilità telefonica al fine di intervenire celermente sul luogo di esecuzione su richiesta del D.L. La Città metropolitana farà riferimento a detto soggetto per l’esecuzione dell'appalto.
ART. 13 – ONERI PER LA SICUREZZA E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI)
Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono stati valutati pari a zero.
Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento, Città metropolitana di Firenze redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l’attività del Committente e dell’impresa affidataria e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art. 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto.
ART. 14- STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato in forma privata mediante sottoscrizione in forma digitale del contratto e/o del presente capitolato, quest'ultima equi- vale ad accettazione delle clausole ivi contenute e dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.
Tutte le spese, comunque riconducibili al presente affidamento, eventuali tasse, bolli, tributi comunque denominati e dovuti, compresa la registrazione del Contratto “in caso d’uso”, sono a carico dell'appaltatore.
ART. 15 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI
All’appaltatore sarà corrisposto il pagamento in un unica soluzione a saldo di ogni avere, previo accertamento in contraddittorio di quanto richiesto ed eseguito e previa approvazione dello stato finale.
La fattura andrà trasmessa nella modalità elettronica. Essa sarà liquidata, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite e purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. E’ fatto salvo naturalmente l’acquisizione da parte dell’Ente della certificazione sulla regolarità contributiva dell’impresa (DURC). Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento. Inoltre è fatto salvo l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/2010, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, i cui estremi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi devono essere comunicati alla Stazione Appaltante, e riportando, in relazione a ciascuna transazione eseguita il relativo Codice identificativo gara (CIG).
ART. 16 - PENALITÀ PER RITARDATA CONSEGNA
Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine indicato, intendendosi per data di consegna quella di consegna dei lavori nel sito indicato dall’Amministrazione Metropolitana e salvo casi di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dell’1% (un per cento) per giorno solare dell’importo totale e per un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.
L’importo delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa al pagamento.
ART. 17 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ
L'appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.
Le notizie relative all’attività dell’Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell’Appaltatore, in relazione all’esecuzione del presente contratto e le informazioni che transiteranno attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate da parte dell’Appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli compilati nel presente atto.
Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia su supporto informatico, resterà di proprietà esclusiva dell’Amministrazione stessa.
L’Amministrazione ha la facoltà di consentire all’Appaltatore l’utilizzo dei dati e delle informazioni di cui ai precedenti commi a seguito di specifica richiesta.
ART. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E' fatto espresso ed assoluto divieto di cedere a terzi, in tutto od in parte, i lavori oggetto del presente contratto.
L'eventuale cessione del contratto darà diritto alla Città Metropolitana di Firenze di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali, ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.
Per il subappalto si applicano le previsioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 19 - TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEGLI ADDETTI AI LAVORI
L'appaltatore anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti e fino alla loro sostituzione.
L'appaltatore si impegna inoltre a presentare su richiesta della Città Metropolitana copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000.
In presenza di accertata irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, la Città Metropolitana ha il potere di sostituirsi all'appaltatore versando le somme dovute in forza del contratto stipulato. In tal caso la medesima procederà alla sospensione del pagamento per la parte di prestazione eseguita corrispondente all’inadempienza, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
ART. 20– OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
Tutti gli obblighi e gli oneri per l’assunzione dei lavoratori, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Città Metropolitana e di ogni indennizzo.
E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed ad ogni altro patto di lavoro stabilito per gli stessi.
Resta inteso che la Città Metropolitana in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli Istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nell’esecuzione dei servizi.
La Città Metropolitana è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità verso il personale dipendente dell'appaltatore per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati dalla ditta rappresenta grave inadempimento contrattuale e dà titolo alla Città Metropolitana di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
ART. 21 - GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO
Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione. Per l'applicazione del presente articolo si rinvia all'art 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 22 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fermo restando le disposizioni dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:
⮚ divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi al servizio o loro utilizzo non conforme;
⮚ cessione parziale o totale del contratto;
⮚ mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, di cui all’art 3 della L. 136/2010, dei flussi finanziari in relazione all’appalto.
⮚ danni ai beni di proprietà dell'amministrazione, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
⮚ accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il
personale impiegato dall’Impresa nel servizio;
⮚ sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sia la causa e la durata.
ART. 23 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE
Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Città metropolitana di Firenze, la stessa potrà rinviare l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
ART. 24 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Città metropolitana, in qualità di titolare, nomina l’aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, e in particolare di quelli di cui al D.Lgs. n. 196/2003, a garanzia che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui l’aggiudicatario verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario a eseguire le operazioni affidate dal
titolare e si considererà revocata a completamento della concessione.
L’appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è altresì tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.
ART. 26 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/CE, al D.Lgs. n. 50/2016, alla L.R. n. 38/2007, al Regolamento per la disciplina dei contratti della Città metropolitana di Firenze, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.