Contract
Capitolo 7° - FACTORING | ||
Sommario | ||
Nozione | Art. | 1 |
Forma del contratto | ” | 2 |
Durata del contratto | ” | 3 |
Obblighi del fornitore – cedente | ” | 4 |
Prestazioni del factor | ” | 5 |
Notifica di cessione del credito | ” | 6 |
Cessioni di credito non notificate | ” | 7 |
Approvazione dei crediti ceduti | ” | 8 |
Revoca dell’approvazione | ” | 9 |
Conti periodici | ” | 10 |
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Capitolo 7° - FACTORING
Art. 1 - Nozione.
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Si suole denominare factoring il contratto con il quale un imprenditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire a titolo one- roso mediante cessioni di credito ad altro soggetto, detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall’esercizio dell’impresa, verso i propri clienti, detti debitori, ceduti ottenendone la controprestazione in servizi e/o denaro. Il factor suole anticipare in tutto o in parte l’importo dei crediti ceduti.
Art. 2 - Forma del contratto.
Il contratto di factoring si suole stipulare per iscritto.
Art. 3 - Durata del contratto.
Il contatto può essere a tempo determinato o indeterminato. Il contratto a tempo indeterminato si intende tacitamente rinnovato per un egual periodo, se una delle parti non comunica all’altra disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto con un congruo preavviso, mediante lettera raccomandata.
Art. 4 - Obblighi del fornitore – cedente.
Il fornitore – cedente deve consegnare al cessionario, al più presto e normalmente entro 30 giorni dall’esecuzione della fornitura, i documen- ti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore – ceduto e i documenti di garanzia concernenti il credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne siano suscettibili. E’ altresì tenuto, nei confronti del cessionario a:
a) trasmettere le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti;
b) fornire su richiesta del cessionario la necessaria documentazione amministrativa e contabile relativa ai debitori offerti in cessione;
c) comunicare le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori – ceduti;
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d) eseguire le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debito- re – ceduto la cessione del credito e per consentire al cessionario ogni azione, anche stragiudiziale, a tutela del credito ceduto;
e) cedere al cessionario, salvo patto contrario, la globalità dei crediti vantati nei confronti del singolo debitore – ceduto.
Il fornitore – cedente, inoltre, non può concedere riduzioni di prezzo al debitore – ceduto, né autorizzare restituzioni di merce o modificare i ter- mini di pagamento, salvo preventivo accordo col cessionario.
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Art. 5 - Prestazioni del factor.
Il factor è tenuto a:
a) gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite;
b) tenere informato il fornitore – cedente della gestione dei crediti;
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c) assumere, per i crediti approvati ai sensi dell’art. 8, il rischio di insol- venza del debitore – ceduto accreditando al fornitore – cedente il relativo importo, entro 150 – 210 giorni dalla data della scadenza.
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Art. 6 - Notifica di cessione del credito.
Il fornitore – cedente o il cessionario, comunica al debitore ceduto l’av- venuta cessione del credito solitamente con lettera raccomandata.
Art. 7 - Cessioni di credito non notificate.
Qualora il fornitore – cedente ed il cessionario abbiano convenuto di non comunicare la cessione al debitore – ceduto, il fornitore – cedente può incassare i crediti ceduti nell’interesse e per conto del cessionario, al quale riverserà le somme incassate.
Art. 8 - Approvazione dei crediti ceduti.
Il cedente garantisce la solvibilità del debitore – ceduto, salvo che il ces- sionario, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia. L’approvazione da parte del cessionario dei crediti ceduti implica l’as- sunzione del rischio dell’insolvenza e suole avvenire mediante restitu- zione, da parte del cessionario, di apposita richiesta, redatta dal forni- tore – cedente e controfirmata dal cessionario stesso. L’approvazione potrà essere data dal cessionario, sempre per iscritto, invece che per i singoli crediti, sino alla concorrenza di un determinato ammontare, entro un livello predeterminato anche con carattere di rotatività, in rela- zione ad ogni debitore – ceduto.
Art. 9 - Revoca dell’approvazione.
Il cessionario può revocare l’approvazione in qualsiasi momento, dan- done comunicazione scritta al fornitore; la revoca ha effetto purché il fornitore – cedente ne venga a conoscere prima che abbia seguito la fornitura.
Art. 10 - Conti periodici.
Il cessionario deve inviare, di solito mensilmente, al fornitore – cedente:
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a) estratto conto con l’indicazione, per ciascun debitore, dell’importo dovuto;
b) estratto conto relativo alla situazione di dare e avere tra le parti.
Gli estratti conto si intendono approvati se il fornitore – cedente non li contesta entro 20 giorni dalla ricezione.
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