nata a il
-Schema di Accordo transattivo – tra
, nata a il
e residente in
alla via , cod. Fisc.
,
e
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - ATER - MATERA, in
persona del suo legale rappresentante p.t., Avv. Xxxxxxxx Xxxxx, con sede in Matera alla Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx x. 0, Cod. Fisc. 00040490773.
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Oggi, , presso la sede dell'ATER in Matera alla Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx x. 0, xx sono incontrate le Parti sopra costituite, le quali
premettono:
a) con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera del 12.04.2016,
ha chiesto l'accertamento e la dichiarativa del suo diritto all'assunzione da parte dell'ATER Matera a far data dal 1°.08.2005 a tempo indeterminato nel ruolo di Collaboratore professionale, Categoria B - Posizione Economica B3; ha chiesto, altresì, la condanna dell'ATER Matera a risarcirle i danni quantificati in € 270.751,75 e la condanna al pagamento delle spese e competenze di causa da attribuire al suo difensore antistatario avv. :
b) Si é costituita nel giudizio, recante il n. 586/2016, l'Azienda convenuta, contestando ogni avversa domanda e chiedendone il rigetto.
c) La causa é stata rinviata al 16.06.2020 per permettere alle parti di addivenire ad una conciliazione.
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Tanto premesso, le Parti stesse, ferma la certezza delle buone ragioni di ciascuno, hanno raggiunto il presente accordo transattivo regolato dai seguenti
Xxxxx e condizioni:
1. - L'ATER Matera procederà all’assunzione ed immissione in servizio di
entro e non oltre , con inquadramento, qualifica
e mansioni di collaboratore professionale categoria B – posizione economica B3, previa stipula del contratto individuale di lavoro.
2. - L'ATER Matera corrisponderà, entro e non oltre il termine di cui all’art.1 del presente atto, a , che espressamente accetta, la somma di € 60.000/00 (sessantamila/00), al netto, a titolo di indennità e a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria avanzata con il presente giudizio.
3. - L'ATER Matera corrisponderà, sempre entro e non oltre la stessa data, la somma di € 10.050/42, al lordo, a titolo di spese legali, direttamente all'avv. , il quale sottoscrive la presente per quanto d'interesse.
4. - rinuncia al giudizio, agli atti di causa ed ai diritti con essi vantati subordinatamente all'esatto adempimento, nei termini, delle obbligazioni innanzi assunte dall'ATER Matera; la rinuncia, pertanto, resta condizionata dall'adempimento stesso e avrà effetto dal momento dell'effettiva esecuzione delle obbligazioni. Dallo stesso momento, inoltre, non avrà null’altro a pretendere dall’ATER Matera. Per tal caso, il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Xxxxxx xxxx estinto per inattività delle Parti.
5. - Nella diversa ipotesi, invece, in cui l'ATER Matera non dovesse esattamente adempiere alle obbligazioni stesse nei termini previsti, da considerarsi perentori, il presente accordo si risolverà di diritto e sarà da intendersi ripristinato lo status quo ante.
6. - Le parti comparenti riconoscono, dandosene vicendevolmente atto, che il presente accordo, così come le reciproche rinunce e concessioni oggetto del medesimo che vengono espressamente accettate, soddisfano la comune esigenza di prevenire ed evitare l'alea, le spese e le lungaggini del giudizio, senza che ciò comporti, con riferimento all'oggetto del medesimo, accettazione alcuna di responsabilità e/o riconoscimento di debito e/o acquiescenza alle avverse ragioni, a stralcio e transazione definitiva di ogni e qualsiasi pretesa, dedotta e deducibile, dall'altra parte. Gli accordi e gli obblighi di cui ai precedenti punti costituiscono il prezzo per l’eliminazione di ogni motivo di contrasto già insorto e/o insorgendo tra le parti e che tragga causa – a qualunque titolo – dalla vicenda dedotta in giudizio, intendendosi i relativi diritti e le conseguenti azioni vicendevolmente rinunciate anche per il futuro e pure con riferimento ad altre diverse pretese minori, null'altro volendosi escludere anche se non qui, espressamente, richiamato. Tali specificazioni dell'oggetto della rinuncia sono
compiute a mero titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, ribadendo le parti di ritenere, definitivamente ed irrevocabilmente, eliminata, con la presente conciliazione, ogni possibile ragione di doglianza nei confronti dell'altra.
L.C.S.