CAPITOLATO SPECIALE
SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE CUC DI AREA VASTA
Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio
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CAPITOLATO SPECIALE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
DURATA 48 MESI RINNOVABILI CIG. 8012723432
Sommario
PREMESSA 3
ART. 1 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 3
ART. 2 - OGGETTO E LUOGO DELLA CONCESSIONE 3
ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE E TEMPI DI INSTALLAZIONE 4
ART. 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA 4
ART. 5 – CARATTERISTICHE MINIME DEI DISTRIBUTORI 5
ART. 6 – BENI MINIMI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 6
ART. 7 – MERCE E CONTROLLO DELLA MERCE 7
ART. 8 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO E DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA
............................................................................................................................................................. 7
ART. 9 – PAGAMENTO DELLA SOMMA RELATIVA ALL’UTILIZZO DEGLI SPAZI PROVINCIALI 8
ART. 10 - PREZZI 9
ART. 11 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 9
ART. 12 – FORZA MAGGIORE 10
ART 13 - PENALI SUL VALORE DELLA CONCESSIONE 10
ART 14 RESPONSABILITA’ 11
ART 15 ASSICURAZIONI 11
ART. 16- DANNI A TERZI 12
ART. 17 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 12
ART. 18 – RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE 12
ART. 19 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX 00
ART. 20 – ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE 13
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E SUBAPPALTO 14 ART. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 14
ART. 23 - FORO COMPETENTE 14
ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA 14
ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI 14
ALLEGATO 1) 16
PREMESSA
Il presente Capitolato speciale costituisce parte integrante della documentazione della procedura descritta in epigrafe e definisce le caratteristiche e i requisiti per l’affidamento della concessione di seguito meglio descritta, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito “Codice”).
ART. 1 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice, espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, per mezzo della piattaforma telematica di negoziazione SINTEL messa a disposizione da Arca di Regione Lombardia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice
Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale rappresentano i requisiti minimi per l’esecuzione della fornitura.
Il Responsabile Unico del Procedimento (d’ora innanzi definito con l’acronimo RUP) è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Funzionario Amministrativo con incarico di Posizione Organizzativa del Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta.
ART. 2 - OGGETTO E LUOGO DELLA CONCESSIONE
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di piccola ristorazione, da ef- fettuarsi mediante installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici di bevande calde e fredde, alimenti confezionati (snack salati e merende dolci) da collocarsi negli spazi all’uopo destinati dalla Provincia di Brescia, e distinti, collocati negli edifici dettagliatamente indicati nell’allegato “elenco ubica- zioni”. I predetti edifici sono situati tutti nell’area territoriale del comune di Brescia.
Per ciascun punto di ristoro dovranno essere presenti i distributori dettagliatamente indicati nell‘Allegato (Planimetrie) al presente Capitolato.
È previsto dalla presente procedura di gara, un sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione della procedura di gara.
Eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature o di quant’altro necessario per l’espletamento del servizio rispetto a quanto contrattualmente definito andrà preventivamente formalizzata per iscritto, mediante scambio di lettera.
Il Concessionario sarà responsabile della manutenzione e del corretto uso di tutte le attrezzature nel rispetto delle normative vigenti. Le manutenzioni straordinarie dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dalla Provincia di Brescia – Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza/Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio. La Provincia di Brescia non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti del materiale utilizzato dal Concessionario.
Il Concessionario avrà l’obbligo di adeguare l’imballo dei prodotti offerti alla normativa vigente, e alle successive modifiche/integrazioni, rispetto all’utilizzo della plastica monouso, senza apportare modifiche al prezzo offerto e alla qualità dei prodotti proposti in sede di gara.
Il servizio oggetto della gara è rivolto ai dipendenti, visitatori e ospiti. Al fine di consentire agli operatori economici partecipanti di effettuare una stima circa le potenzialità del volume di affari si rende noto che il servizio è destinato ad un’utenza potenziale di circa: 345 dipendenti, oltre ai visitatori (utenti vari e utenti del centro per l’impiego). Tali informazioni sono a carattere puramente indicativo e non vincolanti
Utenti | Consumazione giornaliera presunta (IVA ESCLUSA) | Giorni presenza annui | Valore presunto della concessione (IVA ESCLUSA) | |
Dipendenti | 350 | 0,80 | 220 | € 61.600,00 |
Visitatori | 50 | 0,80 | 240 | € 9.600,00 |
TOTALE ANNUO | € 71.200,00 |
Il valore presunto della concessione di servizio è da ritenersi, sulla base del prospetto sopra riportato, quantificato per il quadriennio di riferimento in € 284.800,00 (€ 71.200,00*4 anni).
Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione dei servizi in Concessione.
Il Concessionario sarà chiamato, in sede di offerta economica (rif. paragrafo 17 del Disciplinare di Xxxx), a presentare un proprio PEF che dovrà essere finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente.
ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE E TEMPI DI INSTALLAZIONE
La concessione del servizio di piccola ristorazione avrà la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dal 1.12.2019 (o con decorrenza dalla data dell’effettivo inizio del servizio, qualora questa sia successiva alla data di inizio prevista);
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 4 anni. La Provincia di Brescia esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.
L’installazione delle apparecchiature necessarie all’esecuzione del servizio è a completo carico del Conces- sionario e dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla stipula del contratto, secondo un piano concordato con il RUP.
Prima dell’avvio dell’attività, il Concessionario, in accordo con l’Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio della Provincia di Brescia, potrà provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di eventuali piccoli interventi edili e/o impiantistici che ritenesse necessari per l’espleta- mento del servizio oggetto dell’appalto, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e dopo averli concordati con il Settore Edilizia Scolastica e Direzionale.
Al termine del contratto il Concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e, previo nulla osta del Settore Edilizia Scolastica e direzionale, senza dover provvedere al ripristino dei locali nello stato in cui si trovavano antecedentemente alla stipula del contratto.
Sarà inoltre prevista nel contratto la possibilità di richiedere, nell’ambito del cosiddetto “quinto d’obbligo” ex art. 106, c. 12 del D. Lgs.50/2016, l’estensione del servizio a ulteriori spazi, anche in altri edifici nelle dispo- nibilità della Provincia di Brescia e situati nel comune di Brescia.
ART. 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA
Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore complessivo presunto della procedura ammonta a € 683.520,00, oltre IVA di legge quantificata come segue:
IMPORTO A BASE D'ASTA | IMPORTO OPZIONE RINNOVO | TOTALE PROCE- DURA (IVA ESCLUSA) | |||
importo an- nuale (IVA esclusa) | Importo 4 anni (IVA esclusa) | importo (IVA esclusa) opzione 6/5 nel quadriennio | Opzione rinnovo - Importo 4 anni (IVA esclusa) | importo (IVA esclusa) opzione 6/5 nel quadrien- nio | |
€ 71.200,00 | € 284.800,00 | € 56.256,00 | € 284.800,00 | € 56.256,00 | € 683.520,00 |
L’importo della concessione a base di gara per la durata contrattuale di 4 anni ammonta a € 284.800,00 (oltre
IVA di legge).
La ditta, per tutta la durata del contratto di concessione, dovrà applicare per ogni prodotto offerto il prezzo proposto in sede di gara o prodotti similari (di qualità pari o superiore).
L’importo indicato, stimato tenendo conto del presunto fabbisogno annuale, è indicativo e non impegnativo, in quanto è subordinato alle effettive esigenze dell’Ente.
Ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’appalto di cui si tratta è possibile escludere preventivamente la predisposizione del
D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza da interferenze, poiché non sono previsti rischi da interferenza nell'esecuzione della concessione medesima. L’importo dei costi della sicurezza da interferenze è quindi pari a € 0,00.
ART. 5 – CARATTERISTICHE MINIME DEI DISTRIBUTORI
I distributori dovranno essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia e dovranno, altresì, essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza.
I distributori automatici dovranno avere le seguenti caratteristiche funzionali minime:
- anno di fabbricazione non anteriore al 2014;
- capacità di erogare resto;
- possibilità di funzionare con denaro contante e chiave magnetica ricaricabile.
I distributori di bevande calde dovranno inoltre:
• erogare anche bevande in cialda di alta qualità (o con sistema di campana sottovuoto)
• segnalare quando manca il prodotto (o anche solo un alimento necessario per la preparazione del prodotto finito esempio quando manca il latte per l’erogazione del cappuccino)
• avere beccucci distributori dedicati esclusivamente all’erogazione dell’orzo e delle bevande conte- nenti latte (al fine di evitare contaminazioni con glutine e/o lattosio)
• avere un sistema di controllo elettronico con segnalazione assenza acqua (oppure segnalazione gua- sto per mancanza di acqua);
• predisposizione per allacciamento alla rete idrica, allacciamento alla rete elettrica con interruttore differenziale detto “salvavita”;
La manutenzione delle apparecchiature necessarie all’esecuzione del servizio, sia ordinaria sia straordinaria, è a completo carico del Concessionario.
Gli apparecchi dovranno garantire la massima compattezza, funzionalità, affidabilità, sicurezza ed igiene e dovranno essere idonei all’installazione nei diversi spazi.
L’erogatore dovrà essere sanificato in tutte le sue parti interne prima dell’installazione onde evitare contami- nazioni esterne in fase di trasporto.
Le apparecchiature dovranno essere prive di difetti, rispondenti alle caratteristiche tecniche e di qualità previ- ste dal presente capitolato, conformi a tutte le vigenti norme in materia, in particolare, per i materiali e i componenti impiegati nonché per le modalità di installazione.
Le apparecchiature dovranno prevedere: un’alimentazione elettrica 220/230 V – 50 Hz, bassi assorbimenti elettrici, sistema di sicurezza in caso di guasto (antiallagamento).
Sarà cura del Concessionario, che dovrà provvedere a proprie spese, all’allacciamento di tutte le macchine erogatrici alla rete elettrica esistente. Lo stesso Concessionario dovrà provvedere, sempre a proprie spese, per le macchine erogatrici di bevande calde all’allacciamento alla rete idrica e al sistema di scarico esistenti. Qualora non fosse possibile il prelievo di acqua corrente (riscontrabile durante il sopralluogo obbligatorio), il distributore dovrà essere dotato di idoneo contenitore da riempire periodicamente a cura del Concessionario e che dovrà garantire l’adeguata conservazione della qualità dell’acqua immessa, anche con eventuale periodico ricambio. Inoltre, su tutti i distributori di bevande calde, anche di quelle funzionanti con contenitore dell’acqua perché prive di allacciamento alla rete idrica, dovrà essere installato, sempre a cura e a totale carico del Con- cessionario, un sistema di filtraggio dell’acqua certificato TIFQ per uso alimentare, che dovrà essere periodi- camente sostituito, in base alle caratteristiche ed alle indicazioni del produttore.
ART. 6 – BENI MINIMI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Fermo il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche e di qualunque genere non alimentare, il Concessionario è libero di somministrare tutti i prodotti che ritenga opportuno porre in vendita per una mi- gliore realizzazione del servizio, oltre a quelli indicati nell’Allegato 1, e compatibilmente con lo spazio messo a disposizione per i distributori, fatto salvo quanto di seguito indicato.
Il numero e il posizionamento di ulteriori distributori, fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice, rispetto a quelli di cui alle planimetrie allegate, dovrà essere oggetto di autorizzazione preventiva da parte del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza/Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio sentito il Servizio Prevenzione e Protezione – S.P.P. della Provincia di Brescia.
Le operazioni di rifornimento dei distributori saranno effettuate obbligatoriamente almeno 2 volte alla set- timana o più volte, a discrezione del Concessionario, durante gli orari di apertura degli edifici provinciali, come indicati nelle premesse, con una frequenza tale da garantire sempre l’immediato reintegro dei prodotti esauriti.
Dovrà essere sempre garantito il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manuten- zione ed interventi di assistenza tecnica tempestivi.
Il rifornimento dei distributori automatici e l’assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento dovranno essere svolti dal Concessionario nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 33, 34 e 37 del D.P.R.
n. 327 del 26.03.1980 e dovrà avvenire salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto.
Nel caricare il distributore, è richiesta una collocazione dei prodotti in modo tale da garantire una presentazione ottimale dei prodotti consigliati che devono essere posti in posizione a più alto potenziale di vendita. Viceversa, i prodotti a più alto contenuto calorico devono essere posti in posizione a basso potenziale di vendita. Di norma, si intendono a più alto potenziale di vendita le posizioni poste all'altezza degli occhi.
Verifiche periodiche della regolare esecuzione del servizio di rifornimento e di manutenzione saranno effettuate dal Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza/Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio della Provincia di Brescia.
In dipendenza ed in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato, il Concessionario si assume gli oneri per:
1. le certificazioni prescritte per legge, inerenti il servizio oggetto della concessione;
2. le opere di protezione o di segnaletica necessarie per l’esecuzione del servizio;
3. l’organizzazione e la disponibilità di mezzi d’opera adeguati all’esecuzione del servizio;
4. la fornitura di tutto il personale esecutivo idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari alle operazioni di consegna, verifica e regolare esecuzione del servizio nonché per la misurazione, in con- traddittorio con i Tecnici autorizzati dalla Provincia di Brescia, dei servizi prestati;
5. la fornitura, a tutto il personale impiegato nel servizio di cui alla concessione, di tesserini di ricono- scimento contenenti l’indicazione delle generalità della ditta di appartenenza, nonché il nominativo e la foto del dipendente;
6. lo sgombero completo dei locali entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla fine del servizio;
7. la pulizia dei locali dopo ciascun intervento con l’allontanamento ed il trasporto a proprie spese alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, (imballaggi, fondi del caffè, ecc.), senza ostacolare il regolare svolgimento delle attività dell’Ente, né creare situazioni di pericolo e/o disagio. I servizi oggetto del contratto dovranno essere svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del Concessionario.
8. l’applicazione puntuale della disciplina normativa e regolamentare in materia igienico sanitaria, non- ché di quelle attinenti all’attività di somministrazione e vendita alimenti e bevande, ed in quelle vi- genti in materia di sicurezza alimentare. La ditta dovrà essere in regola con quanto previsto dalla
normativa in vigore sia per quanto riguarda le procedure di cui al sistema HACCP sia per la rintrac- ciabilità dei prodotti, nonché in tema di sicurezza e prevenzione dell’ambiente di lavoro come da normativa vigente.
Nel prezzo contrattuale stabilito sono quindi compresi tutti gli oneri, nessuno escluso, per l’espletamento di quanto oggetto del contratto.
ART. 7 – MERCE E CONTROLLO DELLA MERCE
La ditta concessionaria dovrà garantire la fornitura di generi alimentari di prima qualità.
La ditta affidataria dovrà risponderà della completa applicazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in relazione a:
- tipologia dei prodotti in vendita;
- programma di approvvigionamento dei prodotti alimentari;
- programma di controllo dei suddetti prodotti alimentari, delle modalità di selezione dei fornitori, delle pro- cedure relative alla conservazione, e della distribuzione dei prodotti alimentari;
- procedure e\o istruzioni operative relative a buone norme di comportamento igienico degli operatori e ai controlli effettuati sui prodotti.
La ditta affidataria risponderà direttamente e personalmente dell’eventuale vendita di generi avariati, scaduti, etc. e potenzialmente dannosi e solleva pienamente la Provincia di Brescia da qualsiasi respon- sabilità per danni o malattie provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati.
La ditta affidataria dovrà provvedere ad assicurare che le caratteristiche sanitarie e microclimatiche di detti impianti siano sempre corrispondenti a quelle ottimali previste a norma di legge per la conservazione di ogni categoria di alimento.
Ogni apparecchiatura frigorifera, nonché i distributori, dovranno essere svuotati per interventi di manuten- zione, riparazione e pulizia anche su richiesta della Provincia di Brescia. Lo svuotamento delle apparecchia- ture frigorifere e dei distributori, il deposito e la ricollocazione dei prodotti alimentari immagazzinati negli stessi saranno a cura, carico e rischio della ditta appaltatrice.
In caso di avaria delle apparecchiature dei distributori, conseguente alla cattiva utilizzazione degli stessi, e/o nelle ipotesi di sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica che si rilevassero igienicamente nocive e in grado di avariare gli alimenti presenti, la ditta asporterà immediatamente tali alimenti che non potranno essere più utilizzati per il servizio. L‘onere e il rischio dell’asportazione di cui sopra e della distruzione dei prodotti avariati è a carico della ditta concessionaria.
La Provincia di Brescia avrà facoltà di effettuare, con spese a proprio carico, controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti nei distributori, con ricorso anche ad analisi presso laboratori di ASL o presso l’Istituto Zooprofilattico, al fine di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate nell’offerta o previste per legge, senza che il Concessionario possa fare opposizione.
In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dal laboratorio o Istituto suddetti.
I prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti, con spese a carico del Concessionario, nel più breve tempo possibile, e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente alla Provincia di Brescia, fatto salvo il rimborso delle spese connesse all’esecuzione delle analisi, il pagamento della prevista penale ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
ART. 8 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO E DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA
Il servizio dovrà essere effettuato dal Concessionario nel rispetto dei criteri indicati nel presente Capitolato e di quanto vigente in materia in termini di leggi, regolamenti e direttive comunitarie.
In particolare, le apparecchiature utilizzate dovranno rispondere ai requisiti previsti dall’art. 32 del D.P.R. n. 327 del 26.03.1980 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) ed essere conformi al D. Lgs. 626 del 25.11.1996 (che vieta la vendita, il noleggio e la concessione in uso dei macchinari non rispondenti alla legislazione vigente in merito alla marcatura CE).
Il Concessionario si impegna altresì a conformarsi al D. Lgs. 81/08 (sicurezza sul lavoro), al D. Lgs. n. 193 del 06.11.2007 (attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) ed in generale a tutta la normativa in vigore in materia.
L’operatore economico che si occuperà di ricaricare il distributore e pulire le componenti dovrà essere in possesso di regolare certificato HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) secondo quanto stabi- lito dal Regolamento Comunitario 852/2004 e del D. Lgs 193/2007 e successive modifiche e integrazioni sull’igiene dei prodotti alimentari e sui sistemi per gestire le criticità.
L’operatore economico che eseguirà la manutenzione sui frigoriferi dovrà essere in possesso della certifica- zione F-GAS per le imprese (cioè della certificazione F-gas obbligatoria che certifica il personale e le imprese che gestiscono i gas fluorurati (f-gas) responsabili dell’effetto serra).
ART. 9 – PAGAMENTO DELLA SOMMA RELATIVA ALL’UTILIZZO DEGLI SPAZI PROVINCIALI
Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento di una somma per l’utilizzo degli spazi provinciali dove saranno installati i distributori automatici. Tale somma - comprendente la manutenzione straordinaria e ordi- naria programmata dei locali, la pulizia dei locali medesimi (esclusa la pulizia delle attrezzature oggetto della concessione che resta a carico del Concessionario), le spese per il consumo di acqua, energia elettrica, raccolta rifiuti - è stabilita forfetariamente in € 4.212,00 + IVA per ciascun anno di durata del contratto ed è stata calcolata come segue:
n. distributori attuali | Importo mensile unitario | Importo unitario annuo | Importo complessivo annuo | complessivo nel quadriennio |
26 | € 13,50 | € 162,00 | € 4.212,00 | € 16.848,00 |
L’importo è da corrispondersi in rate semestrali anticipate di uguale importo previa emissione di fattura da parte della Provincia di Brescia, con pagamento a 30 giorni dall’emissione della fattura.
L’importo dovrà essere corrisposto per i quattro anni successivi, alle medesime condizioni di cui sopra, anche qualora venisse attivata l’opzione del rinnovo.
Non sono compresi nel canone, gli oneri fiscali inerenti l’esercizio dell’attività oggetto del servizio, di qua- lunque natura essi siano, rimanendo a totale carico del concessionario.
Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 02.04.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia emetterà solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Le fatture conterranno: gli estremi del contratto – il codice CIG (negli appositi campi dei dati del contratto o ordine); gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento (campi dati altri riferimenti); la scelta del bonifico bancario/postale e il Cod. IBAN del C/C, che deve corrispondere con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (nei campi dei dati del pagamento); nei campi per l'applicazione dell'IVA selezionare “S” per la scissione dei pagamenti (l' IVA è versata direttamente dall'Ente Pubblico).
Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:
UF95O3
Codice Univoco Ufficio
Si ricorda che con il citato Decreto Legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
1. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
2. nel campo “altre informazioni” sarà riportato il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile.
Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG nell'apposito campo.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti devono comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. E' fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.I.G.).
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
ART. 10 - PREZZI
Il Concessionario sarà vincolato a mantenere invariati i prezzi offerti in gara per tutta la durata del contratto di concessione, fatta salva la possibilità di adeguare gli stessi, a partire dall’inizio del secondo anno, agli indici ISTAT-FOI della CCIAA di Brescia, ovvero di adeguare gli stessi ad eventuali variazioni dell’IVA, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice. Nell’effettuare l’adeguamento dei prezzi in corso della concessione, si dovrà tenere conto che, per motivi legati ad esigenze di praticità del servizio, in nessun caso il prezzo di vendita di ciascun singolo prodotto potrà riportare la seconda cifra decimale diversa da zero. Pertanto, l’ade- guamento verrà effettuato in base a una logica compensativa, seguendo il criterio dell’arrotondamento del secondo decimale (alla cifra inferiore se inferiore o uguale a 5, alla cifra superiore se superiore a 5).
Su tutti i distributori che erogano i prodotti minimi dovrà essere riportato, ben visibile, il prezzo di vendita di ciascun prodotto.
ART. 11 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare, e a fare applicare integralmente, tutte le disposizioni norma- tive e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti della categoria di appartenenza, negli accordi locali integrativi dello stesso (in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio) e nelle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari nazionali e locali che interverranno nel corso del contratto. Si obbliga altresì ad applicare ed a fare applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti tra soci.
Il suddetto obbligo vincola l’impresa aggiudicataria, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Il Concessionario si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti fiscali e assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi in vigore comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso d’appalto per tutti i dipendenti.
Il concessionario deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
Il concessionario riconosce il diritto della stazione appaltante di valersi della cauzione definitiva per provve- dere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore in adempimento di tutti gli obblighi legali e collettivi, nessuno escluso, a tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto.
ART. 12 – FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui il concessionario, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la presta- zione contrattuale nei termini previsti, sarà sollevato da responsabilità e quindi dall’applicazione delle penali dimostrando che il mancato o ritardato servizio è imputabile a causa di forza maggiore.
Tuttavia, qualora la forza maggiore determini una mancata esecuzione del servizio per un periodo superiore a 15 giorni continuativi, la Provincia di Brescia si riserva il diritto di applicare le penali previste nonché – nel caso in cui il concessionario non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti – il diritto di recedere dal contratto di concessione, incamerando l’intero importo garantito con la fideiussione, fatto salvo il maggior danno subito.
La presentazione da parte del concessionario di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modifi- cazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l’interruzione della decorrenza dei termini.
ART 13 - PENALI SUL VALORE DELLA CONCESSIONE
Fatto salvo quanto stabilito al precedente art.12 (“Forza maggiore”), in caso di ritardata ingiustificata attiva- zione dei distributori automatici entro il termine fissato del presente capitolato, o in caso di arbitraria sospen- sione del servizio anche per un solo punto di fornitura, decorrerà una penale pari alla percentuale dell’1x1000 del valore della concessione per ogni giorno solare di ritardo o di mancata riattivazione; decorsi inutilmente 10 giorni dalla data fissata per l’attivazione complessiva del servizio, la Provincia di Brescia si riserva di risolvere il contratto di concessione, con incameramento della cauzione definitiva, salvo esecuzione in danno ed ogni altro provvedimento sanzionatorio e\o risarcitorio.
Inoltre, si procederà all’applicazione delle penali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
a) in caso di esaurimento di una qualunque tipologia (minima) di prodotto nel medesimo distributore, protratta per oltre 36 ore (0,5x1000 del valore della concessione al giorno)
b) in caso di guasto tecnico tale da impedire il regolare funzionamento di un distributore, per oltre 24 ore (0,5x1000 del valore della concessione al giorno);
c) in caso di verifica di prodotti non conformi rispetto a quanto richiesto nell’Allegato 3 al presente Capitolato o proposto in offerta tecnica o previsto per legge (0,5x1000 del valore della concessione);
d) in caso di mancato rispetto della scadenza per il pagamento della somma di cui al precedente art. 9 e art 11 del presente Capitolato (0,2x1000 del valore della concessione per ogni giorno di ritardo);
e) in caso di ritardato sgombero dei locali a fine servizio (1x1000 del valore della concessione al giorno);
f) disfunzioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio alla fruizione del servizio per oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica del guasto al referente del Fornitore (0,5x1000 del valore della concessione per ogni giorno a decorrere dalla scadenza del termine per ottemperare.
La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata A.R., ovvero a mezzo PEC alla quale il Concessionario avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, il Concessionario non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento o non abbia presentato le proprie controdeduzioni o le controdeduzioni non siano ritenute fondate, la Provincia di Brescia provvederà ad inca- merare l’importo dovuto a titolo di penale direttamente dal deposito cauzionale definitivo. Il Concessionario dovrà successivamente provvedere all’immediato reintegro della cauzione pena la risoluzione del contratto.
Le penalità e le spese a carico del Concessionario potranno essere trattenute anche dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento.
Il Concessionario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste
dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze all'Ufficio Razionalizzazione della Spesa entro 3 (tre) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, il concessionario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte del Concessionario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, il concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
In caso di arbitraria sospensione del servizio, la stazione appaltante oltre all’applicazione delle penali indicate in precedenza per ogni giorno solare di sospensione, provvederà ove lo ritenga opportuno, all’eventuale riso- luzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva.
A seguito dell’applicazione della terza penale in un anno solare, la stazione appaltante si riserva la facoltà si risolvere il contratto di Concessione, incamerando la cauzione definitiva e fatta salvo il diritto al risarcimento del danno.
ART 14 RESPONSABILITA’
La Provincia di Brescia sarà esonerata da qualsiasi responsabilità e/o onere assicurativo per furti, tentativi di furto con scasso, atti vandalici a danno dei distributori automatici e non risponde della sottrazione delle merci e/o delle somme di denaro ivi contenute.
Il Concessionario assume, infatti, a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che in conseguenza dell’esecuzione del servizio dovesse occorrere a cose o persone, libe- rando la Provincia di Brescia da ogni responsabilità o conseguenza civile e penale.
Il Concessionario sarà l’unico responsabile per tutte le incombenze connesse all’esecuzione del servizio com- presa la materiale esecuzione di tutte le opere, di qualunque genere, eseguite ed attinenti la concessione, con assoluto sollievo della Provincia di Brescia da qualsiasi responsabilità a riguardo.
Il Concessionario si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene al personale impiegato, a qualunque titolo, nel servizio appaltato in materia di lavoro e sicurezza.
L’allacciamento dei distributori alla rete di energia elettrica e acqua potabile, a cura del Concessionario, dovrà essere effettuato da personale esperto che conosca la manovra dei quadri di comando e delle saracinesche d’intercettazione. Ogni eventuale responsabilità in materia di sicurezza antinfortunistica è a carico del Con- cessionario. Lo stesso Concessionario fornirà inoltre a tutto il personale indumenti da lavoro da indossare durante le ore di servizio e quant’altro previsto dalle disposizioni di legge.
Il concessionario dovrà presentarsi nel giorno, all'ora e nel luogo concordati con la Provincia di Brescia per stipula del contratto di concessione. L'inadempimento di tale obbligo potrà comportare la decadenza imme- diata dall'aggiudicazione e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Provincia di Brescia per l'eventuale maggior costo del servizio rispetto a quello che si sarebbe affrontato senza la decadenza dall'aggiudicazione.
Il Concessionario dovrà comunicare alla Provincia di Brescia, in sede di stipula del contratto, il nome ed il recapito telefonico del Responsabile del contratto di concessione.
Il Concessionario non potrà mai opporre, ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità di cui sopra, la presenza in loco del personale di direzione e di sorveglianza della Provincia di Brescia.
ART 15 ASSICURAZIONI
Il Concessionario si obbliga a garantire la Provincia di Brescia relativamente alla Responsabilità Civile verso Terzi, al rischio Incendio e a copertura dei rischi alimentari e igienico sanitari, con idonee polizze assicurative riguardanti l’esecuzione del servizio e ogni singolo distributore automatico posizionato negli spazi provinciali;
sarà inoltre tenuto a fornire alla Provincia di Brescia copia delle relative polizze, i cui massimali di copertura non dovranno essere inferiori a € 1.500.000,00.
Le polizze tengono indenne la Provincia di Brescia, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché terzi, per qualsiasi danno il soggetto aggiudicatario possa arrecare nel corso dell’espletamento delle attività oggetto della concessione.
Le polizze dovranno prevedere la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti della Provincia di Brescia, a qual- siasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 cod. civ. di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.
Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata prima dell’inizio dell’appalto.
Il concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del presente appalto.
In particolare, il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare alla Provincia di Brescia in conse- guenza dell’espletamento del servizio.
ART. 16- DANNI A TERZI
Il concessionario è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso la Provincia di Brescia quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del servizio. Le eventuali spese, anche giudiziali, che la Provincia di Brescia dovesse sostenere per i danni provocati dal Concessionario sono integralmente a carico di quest’ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta della Provincia di Brescia.
In ogni caso, il concessionario è tenuto a manlevare la Provincia di Brescia da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle presta- zioni oggetto del servizio, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.
ART. 17 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nessuna variazione o modifica del contratto di concessione può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.
Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto di concessione sottoscritto con il concessionario richiede la forma scritta, a pena di nullità. Il concessionario non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto di concessione.
Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice.
La Stazione Appaltante, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cd. Quinto d'obbligo).
ART. 18 – RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo, previo il pagamento all’esecutore del contratto di concessione delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, del codice).
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, del codice).
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto di concessione da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, del codice).
ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Provincia di Brescia risolverà di diritto il contratto di concessione nei casi previsti all’art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché:
• per la revoca, la decadenza, l’annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al presente Capitolato;
• per il ripetersi di gravi e ripetute violazioni alle vigenti norme di sicurezza;
• quando l’impresa aggiudicataria non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto;
• nel caso vengano applicata almeno tre penali entro il primo anno dalla data di stipulazione del contratto;
• nel caso l’ammontare delle penali applicate raggiunga una quota pari al 10% dell’importo totale del contratto esecutivo;
• nel caso di impiego di personale non dipendente o comunque contrattualizzato dall’impresa;
• nel caso l’appaltatore ceda a terzi l’esecuzione dell’attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione dell’appaltante;
• in caso di frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
• in caso di perdita dei requisiti di partecipazione;
• in caso di un ritardo superiore a cinque giorni per la sottoscrizione del contratto di concessione;
• in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con- sentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.);
• in caso di mancato adeguamento a eventuali nuove disposizioni legislative entro un termine ritenuto congruo dall’Amministrazione e/o comunque reso obbligatorio ed improrogabile da normative na- zionali e comunitarie;
• mancato reintegro della cauzione entro il termine richiesto.
Nei suddetti casi, la Provincia di Brescia avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l’intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere, a garanzia ogni altra somma dovuta dal concessionario a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.
In caso di risoluzione del contratto, il concessionario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi a favore della Provincia di Brescia.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con posta elettronica certificata.
ART. 20 – ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.
L’Amministrazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l’appaltatore:
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all’obbligo di operare con spirito di servizio, corret- tezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell’ipotesi che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell’attività contrattuale;
- non rispetti gli obblighi di cui al patto di Integrità.
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E SUBAPPALTO
Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni dedotte nel contratto di concessione. È vietata, da parte del concessionario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di legge.
Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 174 del Codice.
ART. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata con firma digitale e sarà soggetto all'imposta di bollo solo in caso d'uso (registrazione all'Ufficio delle Entrate), ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.
Restano a carico dell’affidatario tutti i rischi connessi all’espletamento del servizio.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie, non risolte direttamente tra l’Amministrazione e la ditta aggiudicataria sarà competente il Foro di Brescia. Per tutti gli effetti del presente contratto l’Impresa appaltatrice elegge domicilio presso la propria sede legale.
ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che la Provincia di Brescia, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). La Provincia di Brescia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Il Dirigente
del Settore della Stazione Appaltante –
CUC di Area Vasta (Dott. Xxxxx Xx Xxxxx)
ALLEGATO 1)
Specifiche tecniche e caratteristiche dei prodotti
I distributori automatici frigoriferi devono contenere le bevande e gli alimenti elencati nelle ta-
belle seguenti. I prodotti dovranno essere di prima qualità ed essere provenienti da primarie ditte produttrici.
Nei distributori deve essere garantita la presenza contemporanea di:
• vari tipi di merendine, biscotti, snack, dolci e salati;
• alimenti freschi (panini e tramezzini) in confezione monodose con l’incarto provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di con- fezionamento, ingredienti, data di scadenza).
• Frutta
I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire contemporaneamente:
• almeno 1 prodotto “senza zuccheri/dietetico
• almeno 2 prodotti senza glutine” (uno dolce e uno salato)
• almeno 1 prodotti da agricoltura biologica
• almeno 1 prodotto proveniente da commercio equosolidale
• almeno 1 frutto (intero o porzionato)
L’erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte della Provincia di Brescia, che si riserva la facoltà di fare effettuare, dalle Autorità Sanitarie competenti, controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull’osservanza delle norme igie- niche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funziona- mento del servizio.
Il concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati in scadenza almeno 3 (due) giorni consecutivi di calendario prima della data di scadenza indicata sul prodotto stesso.
E’ vietato vendere alcolici e super alcolici.
Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all’esercizio dell’at- tività di cui trattasi, come pure l’eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che la Ditta possa vantare diritti di alcun genere nei confronti della Provincia di Brescia.
La Ditta concessionaria dovrà fornire un sistema di chiave magnetica (compatibile per l’erogazione da tutti i distributori della presente concessione) a coloro che ne faranno richiesta (personale dipen- dente e visitatori autorizzati) ed occuparsi direttamente della relativa distribuzione e delle indicazioni utili per il rilascio del dispositivo c/o la Provincia di Brescia.
DESCRIZIONE PRODOTTO
Qualora venisse richiesto un deposito cauzionale per il rilascio della chiave magnetica, l’importo dello stesso non potrà essere superiore ad € 3,00. In sede di rilascio, la Ditta dovrà informare il ri- chiedente delle modalità di restituzione della cauzione al termine della concessione, ovvero in caso di restituzione volontaria da parte del consumatore. In ogni caso la cauzione dovrà essere restituita contestualmente in contanti alla riconsegna della chiave magnetica.
A) DISTRIBUTORE BEVANDE CALDE • CAFFE’ MACINATO ALL’ISTANTE: dovrà essere del tipo miscela bar, prima scelta con miscela di 70% arabica e 30% robusta macinato all'istante. L’operatore economico può proporre prodotti dei principali marchi presenti sul mercato; • CAFFE’ IN CIALDA (o con campana sottovuoto): dovrà essere del tipo miscela bar, prima scelta con miscela di 70% arabica e 30% robusta. L’operatore economico può proporre prodotti dei principali marchi presenti sul mercato; • Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero, ad eccezione del thè e la cioccolata che sono già zuccherate, che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall’utente con possibilità di indicare la quantità prescelta. • PRODOTTI MINIMI (dal 1 al 13) | |||
1) CAFFE’ ESPRESSO con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni erogazione; 2) CAFFE’ ESPRESSO MACCHIATO con grammatura minima di gr. 7 di caffè e di gr. 4 di latte per ogni erogazione; 3) CAFFE’ DECAFFEINATO solubile con grammatura minima di gr. 1,5 di caffè per ogni erogazione; 4) CAFFE’ DECAFFEINATO MACCHIATO macinato all’istante con grammatura minima di gr. 1,5 di caffè e di gr. 4 di latte per ogni erogazione; 5) CAFFE’ GINSENG con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni erogazione; 6) CAFFE’ GINSENG MACCHIATO con grammatura minima di gr. 7 di caffè e di gr. 4 di latte per ogni erogazione; 7) CAPPUCCINO: con grammatura minima di gr. 7 di caffè e gr. 6 di latte per ogni erogazione; 8) CAPPUCCINO DECAFFEINATO solubile con grammatura minima di gr. 1,5 di caffè e gr. 6 di latte per ogni erogazione; 9) CAPPUCCINO CON CIOCCOLATA: con grammatura minima di gr. 7 di caffè, gr. 6 di latte e gr.3 di cioccolato per ogni erogazione; 10) LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per ogni erogazione; 11) THE’: almeno 13 gr. di the in polvere per ogni erogazione; 12) CIOCCOLATA: almeno 23 gr. di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni erogazione; (ad es. marca Lavazza, Illy, Ristora). 13) CAFFE’ ESPRESSO IN CIALDA (o con campana sottovuoto) 14) ORZO SOLUBILE con grammatura minima di gr 2,5 di orzo per ogni erogazione; 15) ORZO SOLUBILE MACCHIATO con grammatura minima di gr 2,5 di orzo e di g. 4 di latte per ogni erogazione; | |||
B) BEVANDE FREDDE IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET. L’operatore economico oltre ai marchi sotto elencati può proporre prodotti dei principali marchi presenti sul mercato: | |||
1) ACQUA NATURALE IN PET da 0,5 l. (ad es. marca Levissima/Sant’Xxxx/X. Xxxxxxxx/ Xxxxxxxxxx/Maniva) 2) ACQUA FRIZZANTE IN PET da 0,5 l. (ad es. marca Levissima/Sant’Xxxx/Vitasnella/Maniva) | |||
3) COCA COLA IN LATTINA da cl 33; | |||
4) BIBITE DI MARCA IN LATTINA da cl 33; | |||
5) COCA COLA in PET/ARANCIATA in PET da cl 50 | |||
6) ESTATE’ in PET da cl 50 | |||
7) SUCCHI DI FRUTTA vari IN PET da 25 cl. (ad es. marca Santal/Yoga) | |||
8) SUCCHI DI FRUTTA vari in BRICK da cl 20 (ad es. marca Santal/Yoga); | |||
9) YOGURT DA BERE vari in PET da cl….. (es marca Yomo, Danone..) | |||
C) SNACK SALATI E DOLCI DI VARIO TIPO ED ALIMENTI FRESCHI L’operatore economico oltre ai marchi sottoelencati può proporre prodotti dei principali marchi presenti sul mercato. (MINIM0 10 articoli nel rispetto di quanto indicato in premessa) | |||
1) Patatine vari gusti senza glutine (ad es. marca San Carlo/Pata/Salati preziosi) gr 25 | |||
2) Croccantelle/Xxxxxxx/Schiacciatelle gr 25 | |||
3) Cracker vari gusti (ad es. marca Gran Pavesi/Doriano) gr 50 | |||
4) Biscotti snack salati (ad es. marca Tuc/Crispy/Saiwa) confezione grande 75 | |||
5) Biscotti snack salati (ad es. marca Saiwa/Mini Ritz/Freeky Fries/ Cipster) confezione piccola gr 25 | |||
6) Frutta secca mix gr 25-30 | |||
7) Cornetti dolci vari gusti (ad es. arca Paluani/Bauli) gr 50 | |||
8) Snack dolci vari gusti (ad es. marca Mikado pocket) gr 60 |
9) Snack al cioccolato (ad es. marca Oro Ciok/Saiwa/Twix/Nestlè/ Bounty/Mars/M&M’S/Kinder Bueno) gr 45 | |
10) Snack Merendina (ad es. marca Kinder Xxxxxx Xxxxxxx, Fiesta Ferrero) gr 40 | |
11) Plum Cake vari gusti gr 70 | |
12) Biscotti vari gusti (ad es. marca Gemma di Xxxx Xxxxxx gr 35 | |
13) Biscotti vari tipi (ad es. marca Ringo, Mulino Bianco, Milka) gr 55 | |
14) Crostatine vari gusti (ad es. marca Vincenzi) gr 42 | |
15) Gomme vari gusti (ad es. marca Air Action Vigorsol, Vivident, Daygum) gr 30 | |
16) Frollini senza glutine gr 40 | |
17) Zero grano Wafer senza glutine gr 40 | |
18) Cracker senza glutine gr 33 | |
19) Wafer vari gusti (ad es. marca Loacker, Kit Kat, Nestlè) gr 45 | |
20) Panini imbottiti con prodotti vari gr 90 | |
21) Tramezzini farciti con prodotti vari gr 80 | |
23) frutta disidratata gr 30 | |
22) frutta intera | |
24) frutta a pezzi |