ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016, SUDDIVISO IN 9 LOTTI, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DIGITAL TRANSFORMATION PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2069
ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016, SUDDIVISO IN 9 LOTTI, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DIGITAL TRANSFORMATION PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2069
CHIARIMENTI
I presenti chiarimenti saranno visibili su: xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx.
183) In relazione al Capitolato d’Oneri par. 11, PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC, si chiede a codesta Amministrazione conferma che i contributi corrisposti prima dell’ultima proroga, pubblicata il 20 aprile 2020, rimangano validi, sebbene nel campo nel campo “Data Scadenza Pagamento” della quietanza di pagamento si indichi “23-04-2020 16:00”, ovvero la data della precedente scadenza di gara.
Risposta:
Si conferma.
184) In relazione al Lotto 9 – Servizi di supporto alla Governance tenuto conto della tipologia di attività da espletare si chiede di confermare che la terzietà del fornitore aggiudicatario è valida solo all’ interno della procedura ID 2069, ossia lo stesso fornitore potrà partecipare senza rischio di esclusione anche ad altre gare Consip, ad esempio alla procedura XX 0000.
Risposta:
Si conferma.
185) Capitolato d’oneri – SUBAPPALTO § 9 e II Errata corrige del 5 marzo 2020 punto 1) e 2):
Il par. 9 “subappalto” del Capitolato d’oneri e il par. 2.4.3 “Piano del Fabbisogno”.
Con riferimento alla risposta al quesito n. 129 pubblicato il 24 marzo, in cui non si conferma la possibilità di subappaltare le prestazioni anche nella misura del 100%, si chiede di chiarire se, in considerazione delle sentenze della Corte di Giustizia Europea cause C-63/18 del 26 settembre 2019 e C-402/18 del 27 novembre 2019, in forza delle quali le limitazioni previste al comma 2 e al comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano più applicazione, sia consentito all’operatore economico di affidare contratti di subappalto in misura superiore al 40% del valore del contratto (in ogni caso inferiore al 100%), fermo restando il rispetto del principio di cui all'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, per cui "i soggetti affidatari dei contratti … eseguono in proprio … i servizi compresi nel contratto”.
In caso positivo, si chiede di chiarire se in sede di caricamento dell’offerta sulla piattaforma, i campi indicati come “Quota percentuale massima di attività oggetto di subappalto” e “Descrizione delle attività oggetto di subappalto” vadano compilati (eventualmente nel primo dei due campi con una percentuale anche superiore al 40%) o vadano lasciati in bianco, come sembrerebbe alla luce di quanto previsto al paragrafo 9 del Capitolato d’Oneri (come modificato dal II Errata Corrige), a mente del quale, all’atto dell’offerta, nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, il concorrente deve indicare esclusivamente di voler ricorrere al subappalto, mentre le parti del servizio e la quota che si intende subappaltare sono indicate nel Piano Operativo (e non all’atto dell’offerta). Al riguardo si precisa che, allo stato, la mancata compilazione anche di uno solo dei suddetti campi nel “sistema” genera un messaggio di errore che non consente la prosecuzione del caricamento dell’offerta.
Risposta:
Per quanto riguarda la prima parte del quesito, si conferma. Per quanto riguarda la seconda parte, relativa alla compilazione dei campi presenti a Sistema, si veda la risposta al quesito 142 della prima tranche di chiarimenti.
186) Si richiede rispetto all’ Art.12 ALLEGATO 2 Capitolato d’Oneri se l’ammontare delle eventuali penali afferenti l’Accordo Quadro è da sommarsi o comunque ha qualche grado di relazione nel calcolo con l’ammontare di quelle afferenti i contratti specifici al punto Art. 9 allegato 2bis Capitolato d’Oneri dello Schema di Contratto esecutivo. Ovvero, se la somma delle penali afferenti l’Accordo Quadro e quelle afferenti uno o più Contratti esecutivi non possa comunque superare il tetto massimo del 10% riferito alla base d’asta di ogni singolo lotto.
Risposta:
Come previsto all'art. 12, "Penali", dell'Allegato 2, "Schema Accordo Quadro", commi 20 e 21: "20. Consip, per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
21. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima".
Nel primo caso, il 10% è riferito al valore complessivo del Lotto dell'Accordo Quadro, nel secondo caso, al valore del singolo Contratto Esecutivo.
187) Si richiede rispetto all’ Art.12 ALLEGATO 2 Capitolato d’Oneri se il valore percentuale massimo del 10% delle penali è riferito alla base d’asta di ciascun lotto rispetto all’Accordo Quadro.
Risposta:
Si veda risposta al quesito 186.
188) ALLEGATO 1-bis al Capitolato d’Oneri CAPITOLATO TECNICO SPECIALE - § 3.4
“programmi di digitalizzazione, ovvero insiemi di progetti funzionalmente correlati e ricadenti nel perimetro dei servizi oggetto della presente iniziativa, che vedano, in particolare, l’implementazione di uno o più progetti nell’ambito dei servizi previsti per i Lotti 1 e 2;”
Si chiede di confermare che:
a. il programma di digitalizzazione monitorato dai lotti di PMO include solo progetti rientranti nell’ambito dei servizi previsti per i lotti 1 e 2;
b. e, invece, non include progetti rientranti nell’ambito dei servizi previsti per i lotti 3, 4 e 5.
Risposta:
Si precisa che, come riportato al par. 3.4 del Capitolato tecnico speciale, per programmi di digitalizzazione si intendono gli insiemi di progetti funzionalmente correlati e ricadenti nel perimetro dei servizi oggetto della presente iniziativa, che vedano, in particolare, l’implementazione di uno o più progetti nell’ambito dei servizi previsti per i Lotti 1 e 2. Nell'ambito delle attività di PMO, il Fornitore sarà dunque chiamato a supportare l’Amministrazione richiedente nell'organizzazione, pianificazione, controllo e coordinamento generale delle
attività progettuali, tra l'altro nel contesto di programmi di digitalizzazione. Nulla esclude che il PMO possa riguardare progetti complessi generati dai servizi dei Lotti 1 e 2 che prevedano anche componenti di servizio previsti nei lotti 3,4,5.
189) ALLEGATO 1-bis al Capitolato d’Oneri CAPITOLATO TECNICO SPECIALE - § 3.4
“programmi di digitalizzazione, ovvero insiemi di progetti funzionalmente correlati e ricadenti nel perimetro dei servizi oggetto della presente iniziativa, che vedano, in particolare, l’implementazione di uno o più progetti nell’ambito dei servizi previsti per i Lotti 1 e 2;”
Nella ipotesi in cui una Amministrazione decida di acquisire tutti i 6 servizi previsti nell’ambito dei lotti 1 e 2, si conferma che l’insieme dei progetti attinenti i 6 servizi acquisiti nell’ambito dei lotti 1 e 2 si debbano intendere come un unico programma?
Risposta:
Nell'ipotesi in cui un'Amministrazione decida di acquistare tutti e 6 i servizi previsti nell'ambito dei lotti 1 e 2, tali progetti possono costituire un unico programma laddove risultino funzionali al raggiungimento dello stesso obiettivo.
190) ALLEGATO 1-bis al Capitolato d’Oneri CAPITOLATO TECNICO SPECIALE - § 3.4, § 3.4.1.2, § 3.4.1.4
I servizi di PMO hanno lo scopo di supportare l’Amministrazione richiedente nell'organizzazione, pianificazione, controllo e coordinamento generale delle attività progettuali delle seguenti tipologie:
programmi di digitalizzazione ….
……..
Il Fornitore è tenuto a predisporre uno o più deliverable fornendo almeno i seguenti contenuti minimi: il masterplan del programma;
le pianificazioni dei singoli progetti afferenti al programma ….
…………
Si precisa che il corrispettivo del servizio non potrà superare il valore economico corrispondente al 10% del valore del programma monitorato.
Si chiede di confermare che:
a. l’operatore economico aggiudicatario dei lotti di PMO potrà essere ingaggiato dall’Amministrazione solo a valle della contrattualizzazione dei servizi previsti nell’ambito dei lotti 1 e 2
b. Il piano di fabbisogni trasmesso all’operatore economico aggiudicatario dei lotti di PMO dovrà contenere il riferimento al contratto esecutivo dei servizi acquisiti nell’ambito dei lotti 1 e 2.
c. Nel caso non si confermasse quanto previsto al precedente punto a, si chiede di indicare su quali basi si potrà predisporre il masterplan e la pianificazione dei singoli progetti afferenti il programma e come verrebbe calcolato il corrispettivo del servizio.
Risposta:
Si precisa che il fornitore dei servizi di PMO potrà essere ingaggiato anche preventivamente rispetto alla sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi dei Lotti 1,2 (ed eventualmente, ove previsti) 3,4,5 o all’avvio dell’attività stessa, ma comunque a valle dell’approvazione dei Piani Operativi di riferimento, fermo restando che la contrattualizzazione dei servizi di PMO potrà avvenire non prima della contrattualizzazione dei servizi previsti nell’ambito dei Lotti 1,2 (ed eventualmente) 3,4,5.
191) ALLEGATO 1-bis al Capitolato d’Oneri CAPITOLATO TECNICO SPECIALE - § 3.1.4.1
“Si precisa che il corrispettivo del servizio non potrà superare il valore economico corrispondente al 10% del valore del programma monitorato”
Si chiede di confermare che:
a. Per corrispettivo del servizio che non potrà superare il valore economico corrispondente al 10% del valore del programma monitorato riguarda solo il Servizio PMO di programmi di digitalizzazione - codici servizio: X0.X0, X0.X0, L8.S1?
b. Così come previsto un valore massimo per il servizio, sia ipotizzato anche un valore minimo del servizio.
Risposta:
a. Si conferma e si precisa che i servizi X0.X0, X0.X0, X0.X0 non potranno superare l'1% del valore economico del progetto cross ambito monitorato mentre i servizi L6.S3, L7.S3 e L8.S3 avranno un corrispettivo pari alla valorizzazione dell'effort stimato (e approvato dall'Amministrazione) alla tariffa media giornaliera offerta in gara
b. Non è previsto un valore minimo; il valore sarà stimato dal Fornitore e valutato dall'Amministrazione in funzione del Piano dei Fabbisogni e del piano operativo.
192) ALLEGATO 1 al Capitolato d’Oneri Capitolato Tecnico Generale - § 2.4.6, § 2
Qualora, decorsi 30 giorni dalla ricezione del Piano Operativo, l’Amministrazione non lo abbia approvato ovvero non ne abbia richiesto la modifica, il relativo Piano dei Fabbisogni precedentemente trasmesso dall’Amministrazione si intenderà decaduto.
… L’Amministrazione potrà aderire ai Lotti aventi ad oggetto servizi di PMO esclusivamente in una logica di coordinamento, preventivo, contestuale e/o successivo, unitamente ai servizi core oggetto della presente iniziativa1.
Ne consegue che l’Amministrazione non potrà aderire ai suddetti Lotti per scopi estranei rispetto a quelli sopra indicati.
Considerando in modo estensivo la clausola riportata nella documentazione di gara ed il vincolo di acquisizione da parte delle Amministrazioni, si chiede di confermare se, a tutela degli investimenti effettuati dall’operatore economico perfino preliminarmente alla stipula del contratto, per i lotti di PMO sia previsto un corrispettivo minimo garantito del servizio, e in caso affermativo di indicarne il valore economico o l’incidenza rispetto al massimale dell’Accordo Quadro.
Risposta:
Come previsto dal par. 2.4.5 del Capitolato Tecnico Generale "dalla mera trasmissione del Piano Operativo da parte del Fornitore selezionato verso l’Amministrazione non scaturisce obbligo per l’Amministrazione di procedere alla stipula del Contratto Esecutivo con il medesimo Fornitore". Pertanto, nessun corrispettivo è previsto in caso di mancata sottoscrizione del Contratto Esecutivo.
193) ALLEGATO 1-bis al Capitolato d’Oneri CAPITOLATO TECNICO SPECIALE - § 3.4.1.1
1. Definizione degli elementi caratterizzanti il programma, con declinazione per ciascuna linea progettuale inclusa Si chiede di confermare cosa si intende con linea progettuale fornendo alcuni esempi esplicativi prendendo a riferimento i servizi rientranti nell’ambito dei lotti 1 e 2.
Risposta:
Si chiarisce che, per linea progettuale si intende un progetto o un sottoprogetto, ossia un flusso di attività
strutturate finalizzate al raggiungimento di un obiettivo progettuale; in particolare, nel caso di un progetto complesso, l'individuazione di linee progettuali è finalizzata ad una migliore gestione delle attività. Nell'ambito specifico di un programma di digitalizzazione che comprenderà più progetti, uno o più progetti potranno avere natura complessa e richiedere attività di PMO focalizzate su sottoinsiemi di attività i cui risultati porteranno al conseguimento degli obiettivi di progetto e di programma.
Laddove l'Amministrazione ritenesse necessario tale approccio, il Fornitore sarà chiamato, nell'ambito dei lotti 6, 7 e 8, a supportare l'Amministrazione nell'organizzazione, pianificazione, controllo e coordinamento generale non soltanto rispetto agli obiettivi complessivi del programma e dei relativi progetti, ma anche ma anche degli eventuali sottoprogetti identificati, secondo quanto definito nel/i Piano/i dei fabbisogni, Piano/i Operativo/i e Contratto/i Esecutivo/i approvati e/o sottoscritti per uno o più dei lotti 1, 2, 3, 4, 5.
194) ALLEGATO 1-bis al Capitolato d’Oneri CAPITOLATO TECNICO SPECIALE - § 3.4.1.1
1. Definizione degli elementi caratterizzanti il programma, con declinazione per ciascuna linea progettuale inclusa, quali ad esempio:
• gli obiettivi di progetto;
• la descrizione delle attività, le fasi e le milestone;
• le attività di progetto attraverso appositi diagrammi come Gantt e/o PERT;
• l’analisi dei rischi;
…….
5. Analisi e gestione dei rischi su programmi/progetti di Digital Transformation.
Si chiede di chiarire la differenza dell’analisi dei rischi richiesta nell’ambito delle linee progettuali (v. punto 1) e l’analisi e gestione dei rischi su programmi/progetti di Digital Transformation (v. punto 5).
Risposta:
Nell'ambito della definizione, che dovrà essere dettagliata per ciascuna linea progettuale, il Fornitore dovrà svolgere l'analisi dei rischi di ciascuna linea progettuale; mentre il punto 5 prevede l'analisi e la gestione dei rischi dell'intero programma nel suo complesso e non soltanto l’analisi puntuale per progetto/ sottoprogetto.
195) Capitolato d’Oneri - § 17.1 pag. 65
C07 Risk management e gestione criticità - progettazione report
Con riferimento al criterio precedente, il Concorrente proponga 3 tipologie di report, con livelli di dettaglio diversi tra loro, che contengano:
• ambito dell'intervento
Si chiede di confermare se con “ambito dell’intervento” si intende la categorizzazione degli interventi di I e II livello riportati al § 2.4.4 del Capitolato tecnico generale e nel caso di risposta affermativa quale dei due livelli di intervento deve essere utilizzato
Risposta:
Si precisa che la categorizzazione rappresenta una classificazione generale dell’intervento, il Concorrente dovrà conseguentemente proporre tipologie di report con livelli di dettaglio diversi a partire dal subset di informazioni indicate nel criterio: in particolare per quanto riguarda l’ambito, il Concorrente potrà impiegare non solo la categorizzazione prevista come requisito minimo di gara, ma anche ulteriori parametri come ad es. gli obiettivi dei servizi o altri che ritiene adatti a consentire una analisi di rischio anche in funzione del parametro “ambito”, in modo che i report prodotti possano fornire informazioni peculiari anche a fronte della sinteticità insita in uno strumento di
questo tipo. Si precisa inoltre che il valore della proposta in termini di contenuti dei report sarà poi oggetto del successivo criterio C08.
196) Capitolato d’Oneri - § 17.1 pag. 64
C04 Esperienza pregressa nella governance
Il concorrente descriva al più 3 esperienze di governance di progetti di trasformazione digitale con impatti in termini di soluzioni tecnologiche/tecniche estesi ad ambiti applicativi ed infrastrutturali e coerenti con il contesto della Gara Digital Transformation.
Si chiede di confermare che possano essere referenziate anche esperienze svolte in subappalto.
Risposta:
Si conferma.
197) All. 1 Capitolato Tecnico Generale - § 2.4.3
L’Amministrazione trasmetterà, a mezzo PEC, al Fornitore e contestualmente alla Consip S.p.A. (e/o a terzi dalla stessa indicati), il “Piano dei Fabbisogni” (o “Ordinativo”), contenente per tutte le categorie di servizi da acquisire, le indicazioni di tipo progettuale e quantitativo, le modalità tecniche ed operative per l’erogazione dei servizi e i corrispettivi unitari da applicare, ….
In particolare, il “Piano dei Fabbisogni” conterrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:
• l’importo contrattuale e le quantità previste per i servizi oggetto del Contratto Esecutivo;
• la data di attivazione del servizio;
• l’indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione dei servizi;
• ….
Il Fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione il supporto eventualmente richiesto nella predisposizione del Piano dei Fabbisogni e a mantenere quest’ultimo allineato con quanto richiesto dall’Amministrazione in caso di eventuali modifiche e/o evoluzioni.
Il Fornitore, sulla base del Piano dei Fabbisogni, predispone un “Piano Operativo”, nel quale raccogliere e dettagliare le richieste dell’Amministrazione, contenute nel Piano dei Fabbisogni, e formulare una proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed operative ed i corrispettivi unitari previsti nell’Accordo Quadro.
Entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dall’invio del Piano dei Fabbisogni (pena l’applicazione, da parte di Consip S.p.A. su segnalazione dell’Amministrazione, delle penali previste nell’Accordo Quadro), tale Piano Operativo dovrà essere trasmesso, a mezzo PEC, all’Amministrazione che ne abbia fatto richiesta e per copia conoscenza a Consip S.p.A. e/o terzi da essa indicati.
In particolare, fermo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Speciale, il “Piano Operativo” dovrà analizzare/definire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti, in coerenza con il Piano dei Fabbisogni:
• l’importo contrattuale e le quantità previste per i servizi oggetto del contratto esecutivo;
• la data di attivazione del servizio;
• l’indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione dei servizi;
• la durata del Contratto Esecutivo e dei servizi;
• le prestazioni che intenderà subappaltare, nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Quadro e di quanto indicato nel Piano dei Fabbisogni.
Da quanto riportato nella documentazione di gara risulta che il “Piano dei Fabbisogni” di un’Amministrazione potrebbe essere da essa predisposto in piena autonomia senza il preventivo supporto da parte del Fornitore
(indicato come eventuale).
In tal senso non è escluso che il documento trasmesso a mezzo PEC al Fornitore e contestualmente alla Consip
S.p.A (e/o a terzi dalla stessa indicati) possa riportare importo contrattuale, quantitativi previsti per i servizi oggetto del Contratto Esecutivo e/o altri elementi ritenuti dal Fornitore non congrui rispetto a quanto necessario per l'effettiva erogazione dei richiesti servizi in conformità a quanto previsto all'art. 7 c.2 dello Schema di Accordo Quadro.
Si chiede di confermare che, in siffatte condizioni,
1) il Fornitore possa esprimere le proprie motivate riserve ed osservazioni, mediante trasmissione, a mezzo PEC, all’Amministrazione che ne abbia fatto richiesta e per copia conoscenza a Xxxxxx S.p.A. e/o terzi
2) la trasmissione di cui al punto 1) sia formalizzata dal Fornitore entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dall’invio del Piano dei Fabbisogni
3) la trasmissione di cui al punto 1) sospenda i termini per la predisposizione e formalizzazione da parte del Fornitore del corrispondente "Piano Operativo"
Ove non confermato in tutto o in parte quanto sopra, si prega di specificare gli strumenti a tutela del Fornitore rispetto alla Pianificazione ed Esecuzione di interventi il cui Piano dei Fabbisogni risulti non congruo rispetto a quanto necessario per l'effettiva erogazione dei richiesti servizi in ossequio all'art. 7 c.2 dello Schema di Accordo Quadro.
Risposta:
Come previsto al par. 2.4.5 del Capitolato tecnico generale, il Fornitore, in sede di predisposizione del Piano Operativo, dovrà formulare all'Amministrazione la propria proposta tecnico/economica, secondo le modalità tecniche ed operative ed i corrispettivi unitari previsti nell’Accordo Quadro. Tale proposta potrà coincidere o differire dalla stima formulata in sede di Piano di Fabbisogni. Sarà poi facoltà dell'Amministrazione approvare il Piano Operativo proposto dal Fornitore ovvero chiederne modifiche/integrazioni. Resta inteso che laddove il Piano dei Fabbisogni predisposto a monte dall'Amministrazione non risultasse completo in ogni sua parte e non risultasse pertanto valido per il Fornitore, l'Amministrazione potrà procedere all'emissione di un nuovo Piano dei Fabbisogni, se del caso anche avvalendosi del supporto del Fornitore stesso, qualora in precedenza abbia provveduto invece a predisporlo in autonomia.
198) All. 1 Capitolato Tecnico Generale - § 2
… L’Amministrazione potrà aderire ai Lotti aventi ad oggetto servizi di PMO esclusivamente in una logica di coordinamento, preventivo, contestuale e/o successivo, unitamente ai servizi core oggetto della presente iniziativa1.
Ne consegue che l’Amministrazione non potrà aderire ai suddetti Lotti per scopi estranei rispetto a quelli sopra indicati.
Si chiede di confermare che un’Amministrazione possa aderire ai Lotti aventi ad oggetto servizi di PMO anche preventivamente alla stipula di contratti esecutivi per i servizi core oggetto della presente iniziativa.
Risposta:
Si veda quanto la risposta al quesito 190.
199) Capitolato d'Oneri - § 3.1
Per quanto riguarda i lotti 6,7,8, il vincolo di partecipazione è ritenuto opportuno al fine di garantire la terzietà degli Operatori economici che saranno tenuti allo svolgimento delle attività di gestione e controllo (PMO) rispetto agli altri Operatori che verranno invece impiegati nell’ambito delle attività concernenti la realizzazione della
strategia e dei processi, oltreché di quelle di supporto alla trasformazione digitale.
Il vincolo di aggiudicazione tra il lotto 9 e i lotti 6,7,8 è invece previsto al fine di garantire la terzietà del soggetto di supporto alla Governance non solo rispetto all’execution dei servizi previsti nei lotti 1,2,3,4,5 ma anche rispetto ai servizi di monitoraggio dell’avanzamento delle attività (project management).
Si chiede di confermare che “la terzietà degli Operatori economici che saranno tenuti allo svolgimento delle attività di gestione e controllo (PMO) rispetto agli altri Operatori che verranno invece impiegati nell’ambito delle attività concernenti la realizzazione della strategia e dei processi, oltreché di quelle di supporto alla trasformazione digitale” ed “al supporto alla Governance non solo rispetto all’execution dei servizi previsti nei lotti 1,2,3,4,5 ma anche rispetto ai servizi di monitoraggio dell’avanzamento delle attività (project management)” sia, ai sensi di quanto previsto D.Lgs. 82/2005 e s.m.i (Codice dell’Amministrazione Digitale) Art. 14-bis c.2.c e 2.h, soggetta ai criteri di esclusioni di cui al comma 6.b riportato al §7 della Circolare AgID 4/2016.
Risposta:
Non si conferma.
200) Capitolato d'Oneri - §3 tab. 2f, 2g, 2h
I servizi:
1. L6.S1 PMO di programmi di digitalizzazione
2. L6.S2 PMO di progetti cross ambito
3. L6.S3 Supporto alla gestione dei progetti e dei programmi
sono definiti come “P”=Principale, ed in modo analogo per i lotti 7 e 8.
Poiché in relazione ai lotti 6, 7 e 8 tutti e tre servizi sono indicati come Principali, si chiede di conoscere l’ipotetica incidenza di ciascuno di essi, con eventuali differenziazioni tra i tre lotti, laddove già ipotizzabile,
fermo restando le necessaria calibrazioni in corso d’opera.
Risposta:
Trattandosi di Accordo Quadro rivolto a tutte le Pubbliche Amministrazioni non è possibile preventivare ex ante l'incidenza di ciascun servizio che dipenderà dalle esigenze delle singole Amministrazioni.
201) Capitolato d'Oneri - §3 pag. 12, §3.4.1.3, §3.4.2.3, §3.4.3.3
Relativamente ai lotti 6, 7 e 8
1) L’importo unitario a base d’asta per il servizio X0.X0, X0.X0, X0.X0 PMO di programmi di digitalizzazione è espresso come Tariffa media giornaliera ed è pari a 470€/GP. …..
2) L’importo unitario a base d’asta per il servizio X0.X0, X0.X0, X0.X0 PMO di progetti cross ambito è espresso come Tariffa media giornaliera ed è pari a 480€/GP. ….
3) L’importo unitario a base d’asta per il servizio X0.X0, X0.X0, X0.X0 Supporto alla gestione dei progetti e dei programmi è espresso come Tariffa media giornaliera ed è pari a 620€/GP. …
Si precisa che è responsabilità del Fornitore strutturare il miglior gruppo di lavoro in funzione dell’operatività e dei deliverable richiesti, garantendo la disponibilità dei profili professionali e delle competenze previste.
Si chiede di confermare che la strutturazione del “miglior gruppo di lavoro in funzione dell’operatività e dei deliverable richiesti”, in termini di ripartizione percentuale tra i profili professionali, sia a discrezione del Fornitore.
Risposta:
Si conferma, resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di approvare/non approvare il Piano Operativo predisposto dal Fornitore contenente il gruppo di lavoro.
202) Allegato 1-bis - Capitolato Tecnico Speciale - § 3.4.1.1., Allegato 1 al Capitolato d’Oneri - Capitolato Tecnico Generale, § 5.1
Le attività di seguito riportate devono intendersi come attività obbligatorie a carico del Fornitore qualora l’Amministrazione acquisti il servizio:
1. Definizione degli elementi caratterizzanti il programma, con declinazione per ciascuna linea progettuale inclusa, quali ad esempio:
2. ………
3. Pianificazione, controllo di progetti, portfolio e/o programmi nati nell’ambito dell’iniziativa di Digital Transformation;
4. Supporto al monitoraggio SLA contrattuali su iniziative di Digital Transformation;
5. Monitoraggio indicatori digitalizzazione, in particolare afferenti ai servizi previsti nei Lotti 1 e 2;
6. Analisi e gestione dei rischi su programmi/progetti di Digital Transformation.
Il Fornitore dovrà aggiornare il portale con frequenza almeno mensile, entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento.
Premesso che:
a. l’operatore economico dei lotti 6-7-8 per i servizi S1 e S2 deve effettuare le attività di monitoraggio e controllo sul programma monitorato i cui servizi sono previsti nell’ambito dei lotti 1-2-3-4-5;
b. l’operatore economico dei lotti 1-2-3-4-5 deve aggiornare il portale della fornitura entro 15 giorni successivi al mese di riferimento;
c. l’operatore economico dei lotti 6-7-8 deve ottemperare allo stesso vincolo di aggiornare il portale della fornitura entro 15 giorni successivi al mese di riferimento;
Si conferma che l’operatore economico dei lotti 6-7-8 potrà eseguire le attività e aggiornare il proprio portale della fornitura solo a seguito dell’aggiornamento da parte dell’operatore economico dei lotti 1-2-3-4-5 sul suo portale della fornitura dei dati di competenza relativi al programma monitorato? In pratica si conferma che per i dati del programma monitorato si avrebbe uno sfasamento temporale tra quanto dichiarato dall’operatore economico dei lotti 1-2-3-4-5 e quanto monitorato e controllato dall’operatore economico dei lotti 6-7-8?
Risposta:
Non si conferma. Le informazioni aggiornate dal Fornitore/dai Fornitori dei Lotti 6,7,8 sono relative alle sue attività (PMO) che dovranno comunque essere svolte prescindendo dall'aggiornamento, da parte dei fornitori degli altri lotti dei relativi portali.
203) In riferimento a quanto indicato dal Bando di gara sezione II.1.2 per i lotti 3, 4 e 5 è previsto un Codice CPV principale: 79411000-8, al quale sono associati i codici CPV supplementari: 80420000-4, 72600000-6.
Nel capitolato d’oneri, paragrafo 3, Tabelle n. 2.c-2.d-2.e, si fa invece riferimento a CPV secondari 80420000-4, 72600000-6. Analogamente, si fa riferimento ai CPV secondari anche nelle risposte ai chiarimenti ID 2 e ID 86.
Si chiede di chiarire se quanto inserito nel bando è da intendersi come refuso e se deve essere rettificato. Per completezza si riportano in calce le sezioni sopra referenziate. […]
Risposta:
Si chiarisce che il termine "supplementare" è da considerarsi, ai fini dell'indicazione dei CPV, quale sinonimo del termine "secondario". Pertanto nella documentazione di gara non è presente alcun refuso.
204) In relazione al Capitolato d’Oneri par. 14.1, Modalità di pagamento del bollo, si chiede a codesta Amministrazione conferma che sia possibile utilizzare un’unica istanza di partecipazione nel caso di partecipazione a più lotti e che si debba corrispondere un'unica imposta di bollo a prescindere dal numero dei lotti per i quali si presenta offerta, indicando nella Descrizione del pagamento (campo 12 dell’F23): “Imposta di bollo […] – Lotti x,x,x”.
Risposta:
L'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo è correlato al numero di istanze di partecipazione che il concorrente presenta, a seconda che partecipi come concorrente singolo oppure come RTI/Consorzi che mutino o non mutino la propria composizione. Si veda quanto previsto al sottoparagrafo del Capitolato d'Oneri "Requisiti in caso di partecipazione a più lotti" (pag. 21). Pertanto per ogni Istanza di partecipazione occorre presentare un F23, con assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo del valore di Euro 16,00.
205) Con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di cui all’art 7.3 lett. c) del capitolato d’oneri, in relazione ai lotti 3-4-5, alla luce di quanto stabilito dalla lex specialis di gara e dai chiarimenti pubblicati alla data odierna, si chiede di indicare quale delle 2 casistiche è da considerare valida in un RTI orizzontale:
a. RTI composto dalle società A-B-C-D-E: affinché ogni società possa eseguire le attività di affiancamento alla transizione digitale, è necessario che ognuna dichiari almeno un progetto analogo
b. RTI composto dalle società A-B-C-D-E: affinché ogni società possa eseguire le attività di affiancamento alla transizione digitale, è sufficiente che il RTI nel suo complesso dichiari 3 progetti analoghi
Se è confermata l’ipotesi a), il requisito minimo sarà di n. 5 servizi analoghi
Se è confermata l’ipotesi b), il requisito minimo resterà n. 3 servizi e potranno eseguire le attività anche società che non dichiarino progetti analoghi.
Risposta:
Si conferma l'ipotesi b. Si veda ad ogni modo in proposito la risposta al quesito n. 130 della prima tranche di chiarimenti nonché le risposte ai quesiti nn. 166 e 172 della seconda trance di chiarimenti.
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
(Responsabile DSICT) |