CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di assicurazione
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE/PROFESSIONISTI edizione 12/2018 ed. 12/2018
Responsabilità Civile Professionale/Professionisti
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Responsabilità Civile Professionale/Professionisti – edizione 12/2018
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Le condizioni di assicurazione sono state redatte in base alle disposizioni dell’Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza”.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato:
il Professionista, lo studio associato di professionisti, la società di servizi, l’associazione di professionisti il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione:
il contratto di assicurazione.
Contraente:
il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altre persone.
Cose:
sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno Patrimoniale:
il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali di morte o di danneggiamenti a cose.
Fatturato:
l’importo del volume di affari indicato dall’Assicurato nella dichiarazione IVA, con esclusione degli importi relativi a contributi previdenziali obbligatori.
Franchigia:
la parte del danno espressa in cifra assoluta che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza:
il documento che prova l’assicurazione.
Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad. es. contratto d’opera, contratto di appalto).
Risarcimento:
la somma dovuta dalla Società per i danni causati a terzi dall’Assicurato.
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Professionale, per sinistro si intende la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione.
Scoperto:
la parte di danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Società:
ITAS Mutua, che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
Tutela Legale:
l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 000-000-000 e 174.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 – Decorrenza della garanzia, determinazione e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il premio di polizza, viene fissato sulla base del fatturato dell’attività professionale assicurata, come dichiarato dal Contraente. In caso di rinnovo della copertura assicurativa, l’Assicurato è tenuto a dichiarare eventuali variazioni di fatturato, in caso di mancata comunicazione il risarcimento dovuto dalla Società sarà liquidato in base alla “regola proporzionale” di cui all’art. 1898 del Codice Civile.
La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 – Deroga alla tacita proroga dell’assicurazione
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1899 C.C. la presente polizza non è soggetta a tacito rinnovo e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di comunicazione.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al premio dell’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Le richieste di risarcimento rientranti sia nelle garanzie della presente polizza che nelle garanzie di polizze precedentemente stipulate con altri assicuratori saranno liquidate solo
per l’eventuale eccedenza ai massimali prestati dalle polizze precedentemente stipulate e fino alla concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 11 - Validità della garanzia
Art. 12 - Cessazione dell’attività - Prosecuzione della garanzia
Art. 13 - Massimale assicurato e franchigia
Le garanzie vengono prestate entro il limite del massimale stabilito in polizza, che rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi nello stesso periodo. In caso di più richieste di risarcimento originate dal medesimo comportamento colposo la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate in tempi diversi e tutte le richieste saranno considerate come unico sinistro.
Art. 14 - Studio Professionale - Studio Associato – Società di servizi – Associazioni di Profes- sionisti
In caso la polizza preveda quale Contraente uno Studio Professionale - Studio Associato - Società di Servizi - Associazioni di Professionisti, per Assicurato (ai fini della garanzia “Responsabilità civile professionale”, successivamente prevista) si intendono i professionisti iscritti all’Albo professionale indicati sulla scheda di polizza.
La garanzia si intende comunque prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza, convenuto per sinistro e per anno assicurativo, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei singoli professionisti con il Contraente/Assicurato o tra loro.
Ai fini del calcolo del premio, l’Assicurato è tenuto a comunicare alla Società l’ammontare totale degli introiti realizzati sia dallo Studio Professionale - Studio Associato - Società di Servizi – Associazione di professionisti che dai singoli professionisti indicati in polizza.
Art. 15 - Responsabilità in solido
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponde di quanto dovuto dall'Assicurato ai sensi dell’art 2055 del Codice Civile., fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Art. 16 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio di tutti gli Stati Europei. Relativamente ai viaggi per trattative d’affari e partecipazione ai convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l’assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 17 - Diritto di rivalsa
Dopo il pagamento del danno la Società subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all’Assicurato per il recupero di quanto pagato.
La Società non effettuerà rivalsa nei confronti dei dipendenti, nonché di tutti i collaboratori dell’Assicurato che non esercitano l’attività professionale in forma autonoma o di impresa.
Art. 18 - Obbligo dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia, alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. La denuncia deve contenere la narrazione nel termine di legge, dell’atto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte della Società.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la perdita totale o la limitazione parziale del diritto alla prestazione assicurativa.
Art. 19 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) i prestatori di lavoro dell’Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Art. 20 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) da furto o tentato furto;
b) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d) derivanti da insolvenza o fallimento dell’Assicurato;
e) derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08;
f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
g) derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal D. Lgs. 81/08;
h) da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
i) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
j) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
k) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto;
l) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici,
m) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
n) relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD);
o) derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.
Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art. 22 – Coassicurazione
L'assicurazione è ripartita per quote tra ITAS MUTUA e VHV Allgemeine AG nella misura indicata nella tabella sottostante. ITAS MUTUA e VHV Allgemeine AG risponderanno limitatamente alla quota di rischio assunta e senza vincolo solidale nella misura indicata.
VHV Allgemeine AG è un'impresa di assicurazione avente sede in HANNOVER (Germania) - VHV Platz 1, abilitata ad operare nel mercato italiano ai sensi della normativa tedesca e di quella italiana.
ITAS MUTUA dichiara di aver ricevuto mandato da VHV Allgemeine AG a firmare il presente contratto di assicurazione anche in suo nome e per suo conto. Pertanto, la firma apposta da ITAS MUTUA sul presente atto e su ogni atto relativo all'esecuzione del contratto di assicurazione (gestione del contratto, istruzione dei sinistri, quantificazione dei danni indennizzabili, incarico ad esperti, liquidazione) lo rende valido ad ogni effetto anche per le quote di VHV Allgemeine AG.
Ogni comunicazione fatta a e da ITAS MUTUA, anche per il tramite dell'intermediario incaricato, s'intenderà anche come fatta a e da VHV Allgemeine AG.
L'incasso dei premi di polizza sarà effettuato da ITAS MUTUA, direttamente o tramite l'intermediario incaricato.
Rimane inteso che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota ad essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Le quote di indennizzo e di rimborso del premio di competenza di VHV Allgemeine AG saranno versate tramite ITAS MUTUA
Compagnia | Quota di partecipazione % |
Itas Mutua | 50,00 |
VHV | 50,00 |
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
(ad integrazione delle norme che regolano la responsabilità civile)
DOTTORE COMMERCIALISTA - RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
1) Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di violazione dei doveri professionali nei modi e termini previsti dai D.P.R. n. 1068 del 27/10/1953 e n. 567 del 10/9/1974 (per ragionieri e periti commerciali) e dai D.P.R. n. 1067 del 27/10/1953 e n. 936 del 22/10/1973 (per dottori commercialisti) e successive modificazioni, purché l’Assicurato, al momento del fatto, sia regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale istituito ai sensi di legge, e non sospeso per qualunque causa dall’esercizio della professione.
2) Estensioni di garanzia
La copertura assicurativa vale anche per:
1. rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli artt. 2028 e 2032 del Codice Civile, purché connessa alla propria attività professionale nonché quella di tutore o pro-tutore di minori o interdetti, curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato e/o amministratore di sostegno;
2. i rischi derivanti dall’esplicazione di incarichi giudiziari (quali, ad esempio, quello di curatore fallimentare, commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa) nei modi e termini previsti dall’ordinamento professionale;
3. i rischi derivanti dallo svolgimento della funzione di Revisore di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
4. i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l’esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
5. i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di amministratore di stabili condominiali con esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, e da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;
6. i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, sostituti ed ausiliari in genere, ex art. 2232 del Codice Civile;
7. le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso;
8. gli effetti derivanti dal disposto di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 - asseverazione, certificazione tributaria (“visto pesante”) - e successive modificazioni in relazione alle violazioni non dolose dei doveri professionali;
9. gli incarichi conferiti all’Assicurato da Enti Pubblici nella qualità di legale rappresentante degli Enti medesimi per giudizi, procedimenti e ricorsi di qualsivoglia grado innanzi al Giudice civile, penale e amministrativo, incluso il ricorso gerarchico;
10. l’attività svolta in qualità di componente di Commissioni Tributarie o la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alle Commissioni Tributarie;
11. la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’attività di mediazione purché svolta nei limiti di quanto disposto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
12. l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline inerenti alla propria attività professionale;
13. L’attività di consulente del lavoro esercitata dal contraente in maniera non predominante rispetto all’attività di commercialista, nei modi e nei termini previsti dalla L. 12 del 1979 e successive modifiche legislative e regolamentari.
3) Scoperto
In ogni caso le garanzie contenute ai precedenti punti 1 “Oggetto dell’assicurazione” e 2 “Estensioni di garanzia” vengono prestate con uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 250,00 ed un massimo di Euro 15.000,00.
4) Esclusioni
Ad integrazione di quanto indicato all’art. 20, delle Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile, l’assicurazione non vale:
a) per i danni derivanti dall’esercizio delle funzioni di Sindaco (o altro Organo di controllo) di Società o altri Enti;
b) per i danni derivanti dall’esercizio delle funzioni di liquidatore di Società al di fuori degli incarichi giudiziari;
c) per i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di Revisore dei conti, salvo quanto previsto al precedente punto 2.3 delle “Estensioni di garanzia”;
d) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31/3/1975 n. 136 e successive integrazioni);
e) per incarichi e mansioni di carattere interno presso Enti Pubblici in qualità di componente di organi e di strutture degli Enti suddetti;
f) per i danni derivanti dallo svolgimento di attività non specificatamente previste dall’ordinamento professionale. In ogni caso la garanzia è esclusa in relazione all’attività di amministratore e/o
dirigente di Società, Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché di socio illimitatamente responsabile o dipendente di Società di revisione e/o certificazione (D.P.R. 31/3/1975 n. 136 e successive integrazioni);
g) per i pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate, comprese quelle previste dall’ordinamento professionale, inflitte personalmente all’Assicurato;
h) per i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere per perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento del denaro depositato o di titoli al portatore.
5) Centro elaborazione dati
Qualora per l’elaborazione di dati contabili di clienti dello studio l’Assicurato abbia costituito apposita Società dallo stesso costantemente controllata, si conviene che la predetta Società assume agli effetti contrattuali la figura di Assicurato. Ai fini del calcolo del premio, l’Assicurato è tenuto a comunicare l’ammontare del fatturato (al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali obbligatori) realizzato sia dall’Assicurato stesso che dalla predetta Società.
6. Errato trattamento dei dati personali
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. n 196 del 30/06/2003 (codice in materia di dati personali) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti accidentali e non derivanti da comportamento illecito continuativamente adottato.
La presente estensione di Garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile pari ad Euro 1.500,00 e fino alla concorrenza di un Limite di indennizzo per anno assicurativo pari al 10% del massimale indicato in polizza.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
(ad integrazione delle norme che regolano la responsabilità civile)
AVVOCATO
1) Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), per danni cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, nello svolgimento dell’attività di Avvocato nei modi e termini previsti dalla relativa legge professionale purché l’Assicurato, al momento del fatto, sia regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale istituito ai sensi di legge, e non sospeso per qualunque causa dall’esercizio della professione.
2) Estensioni di garanzia
La copertura assicurativa vale anche per:
1) rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli artt. 2028 e 2032 del Codice Civile, purché connessa alla propria attività professionale nonché quella di tutore o pro-tutore di minori o interdetti, curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato e/o amministratore di sostegno;
2) rischi derivanti dall’esplicazione di incarichi giudiziari (quali, ad esempio, quello di perito del Tribunale, di curatore fallimentare, commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa) nei modi e termini previsti dall’ordinamento professionale;
3) rischi derivanti dallo svolgimento della funzione di Revisore di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
4) xxxxx conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l’esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
5) rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di amministratore di stabili condominiali con esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, e da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;
6) xxxxx conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, praticanti, sostituti ed ausiliari in genere, ex art. 2232 del Codice Civile;
7) la responsabilità derivante all’Assicurato per fatto di collaboratori e sostituti di udienza nonché di professionisti delegati di volta in volta in base all’art. 108 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile fermo il diritto di regresso, da parte della Società, nei confronti di altri terzi responsabili;
8) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso;
9) gli incarichi conferiti all’Assicurato da Enti Pubblici nella qualità di legale rappresentante degli Enti medesimi per giudizi, procedimenti e ricorsi di qualsivoglia grado innanzi al Giudice civile, penale e amministrativo, incluso il ricorso gerarchico;
10) la funzione di arbitro, svolta ai sensi degli artt. 806 e successivi del Codice di Procedura Civile. Restano escluse le funzioni arbitrali esercitate in controversie di natura societaria e/o amministrativa o da soggetti che non abbiano i sufficienti requisiti di terzietà e imparzialità;
11) la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’attività di mediazione, purché svolta nei limiti di quanto disposto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
12) l’attività svolta in qualità di componente di Commissioni Tributarie o la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alle Commissioni Tributarie;
13) l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline inerenti alla propria attività professionale;
14) le attività professionali compiute tramite l'utilizzo del processo telematico quali: la consultazione on-line del fascicolo processuale, le attività di comunicazione telematica con gli uffici giudiziari e il pagamento telematico di contributo unificato.
3) Franchigia
In ogni caso le garanzie contenute ai precedenti punti 1 “Oggetto dell’assicurazione” e 2 “Estensioni di garanzia” vengono prestate con una franchigia assoluta per tutti i danni pari ad Euro 1.500,00.
4) Esclusioni
Ad integrazione di quanto indicato all’art. 20, delle Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile, l’assicurazione non vale:
a) per i danni derivanti dall’esercizio delle funzioni di Sindaco (o altro Organo di controllo) di Società o altri Enti;
b) per i danni derivanti dall’esercizio delle funzioni di liquidatore di Società al di fuori degli incarichi giudiziari;
c) per i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di Revisore dei conti, salvo quanto previsto alla voce “Estensioni di garanzia”;
d) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31/3/1975 n. 136 e successive integrazioni);
e) per incarichi e mansioni di carattere interno presso Enti Pubblici in qualità di componente di organi e di strutture degli Enti suddetti;
f) per i danni derivanti dallo svolgimento di attività non specificatamente previste dall’ordinamento professionale. In ogni caso la garanzia è esclusa in relazione all’attività di amministratore o dirigente di Società, Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché di socio illimitatamente responsabile o dipendente di Società di revisione e/o certificazione (D.P.R. 31/3/1975 n. 136 e successive integrazioni);
g) per i pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate, comprese quelle previste dall’ordinamento professionale, inflitte personalmente all’Assicurato;
h) per i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere per perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento del denaro depositato o di titoli al portatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.
5) Custodia di somme di denaro, titoli e valori
A parziale integrazione dell’art. 2.4 delle Norme che regolano la responsabilità civile professionale dell’Avvocato, si precisa che rientrano in garanzia anche i danni derivanti dalla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. Tale estensione di garanzia viene concessa con un sottolimite per sinistro e per anno pari ad Euro 30.000,00.
6) Errato trattamento dei dati personali
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. n 196 del 30/06/2003 (codice in materia di dati personali) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti accidentali e non derivanti da comportamento illecito continuativamente adottato.
La presente estensione di Garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile pari ad Euro 1.500,00 e fino alla concorrenza di un Limite di indennizzo per anno assicurativo pari al 10% del massimale indicato in polizza.
7) Abrogazione clausola Recesso in caso di Xxxxxxxx
Si precisa che l'art. 6 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" si intende abrogato.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
(ad integrazione delle norme che regolano la responsabilità civile)
CONSULENTE DEL LAVORO
1) Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di violazione dei doveri professionali nei modi e termini previsti dalla Legge 11 gennaio 1979 n. 12 e dal D.P.R. n. 430 del 15/7/1992 e successive modificazioni, purché l’Assicurato, al momento del fatto, sia regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale istituito ai sensi di legge, e non sospeso per qualunque causa dall’esercizio della professione.
2) Estensioni di garanzia
La copertura assicurativa vale anche per:
1. rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli artt. 2028 e 2032 del Codice Civile,
purché connessa alla propria attività professionale;
2. rischi derivanti da incarichi giudiziari nei modi e termini previsti dall’ordinamento professionale;
3. xxxxx conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l’esecuzione di incarichi professionali anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
4. rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di amministratore di stabili condominiali con esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;
5. xxxxx conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, sostituti ed ausiliari in genere, ex art. 2232 del Codice Civile;
6. gli effetti derivanti dal disposto di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 asseverazione, certificazione tributaria (“visto pesante”)e successive modificazioni in relazione alle violazioni non dolose dei doveri professionali;
7. le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso;
8. l’attività svolta in qualità di componente di Commissioni Tributarie o la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alle Commissioni Tributarie;
9. la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’attività di mediazione purché svolta nei limiti di quanto disposto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
10. l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline inerenti alla propria attività professionale.
3) Scoperto
In ogni caso le garanzie contenute ai precedenti punti 1 “Oggetto dell’assicurazione” e 2 “Estensioni di garanzia” vengono prestate con uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 250,00 ed un massimo di Euro 15.000,00.
4) Esclusioni
Ad integrazione di quanto indicato all’art. 20, delle Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile, l’assicurazione non vale:
a) per i danni derivanti dall’esercizio delle funzioni di Sindaco (o altro Organo di controllo) di Società o altri Enti;
b) per i danni derivanti dall’esercizio delle funzioni di liquidatore di Società al di fuori degli incarichi giudiziari;
c) per i danni derivanti dallo svolgimento di attività non specificatamente previste dall’ordinamento professionale. In ogni caso la garanzia è esclusa in relazione all’attività di amministratore o dirigente di Società, Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché di socio illimitatamente responsabile o dipendente di Società di revisione e/o certificazione (D.P.R. 31/3/1975 n. 136 e successive integrazioni);
d) per i pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate, comprese quelle previste dall’ordinamento professionale, inflitte personalmente all’Assicurato;
e) per i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere per perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento del denaro depositato o di titoli al portatore.
5) Errato trattamento dei dati personali
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. n 196 del 30/06/2003 (codice in materia di dati personali) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti accidentali e non derivanti da comportamento illecito continuativamente adottato.
La presente estensione di Garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile pari ad Euro 1.500,00 e fino alla concorrenza di un Limite di indennizzo per anno assicurativo pari al 10% del massimale indicato in polizza.
6) Centro elaborazione dati
Qualora per l’elaborazione di dati contabili di clienti dello studio l’Assicurato abbia costituito apposita Società dallo stesso costantemente controllata, si conviene che la predetta Società assume agli effetti contrattuali la figura di Assicurato. Ai fini del calcolo del premio, l’Assicurato è tenuto a comunicare l’ammontare del fatturato (al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali obbligatori) realizzato sia dall’Assicurato stesso che dalla predetta Società.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
(ad integrazione delle norme che regolano la responsabilità civile)
AMMINISTRATORE DI STABILI CONDOMINIALI
1) Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga e tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i condomini, in conseguenza di violazione da parte dell’Assicurato dei doveri professionali nei modi e termini previsti dagli artt. 1129 ultimo comma, 1130, 1131 e 1135 del Codice Civile, purché l’Assicurato, al momento del fatto, svolga tale attività professionalmente.
2) Estensioni di garanzia
La copertura assicurativa vale anche per:
1. le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori imputabili all’Assicurato stesso;
2. rischi derivanti da incarichi giudiziari nei modi e termini previsti dalla Legge;
3. i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l’esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
4. i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti;
5. la responsabilità derivante da mancato o tardivo invio delle comunicazioni di legge finalizzate all’ottenimento di benefici fiscali. La presente estensione si intende operante con un sottolimite di Euro 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo e previa applicazione di uno scoperto a carico dell’assicurato del 10% del danno con il minimo di Euro 1.000,00;
6. la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e che i lavori siano stati regolarmente approvati dall’Assemblea Condominiale.
3) Scoperto
In ogni caso le garanzie contenute ai precedenti punti 1 “Oggetto dell’assicurazione” e 2 “Estensioni di garanzia” vengono prestate con uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 15.000,00.
4) Esclusioni
Ad integrazione di quanto indicato all’art. 20, delle Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile, l’assicurazione non vale:
a) per i pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate, inflitte personalmente all’Assicurato;
b) per i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere per perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento del denaro depositato o di titoli al portatore;
c) per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
d) per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;
e) per i danni derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle previste al precedente punto 1) “Oggetto dell’assicurazione”. In ogni caso la garanzia è esclusa in relazione all’attività di amministratore o dirigente di Società, Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché di socio illimitatamente responsabile o dipendente di Società di revisione e/o certificazione (D.P.R. 31/3/1975 n. 136 e successive integrazioni).
5) Amministrazione di stabili non in condominio
L'assicurazione si intende valere anche per l' "Amministrazione di immobili non in condominio" e comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'amministrazione di immobili non condominiali, limitatamente all'espletamento delle seguenti mansioni:
- riscossione delle rate di affitto e spese accessorie;
- determinazione dei fitti dovuti ed aggiornamento o adeguamento dei canoni in corrispondenza delle disposizioni legislative in materia;
- redazione dei rendiconti consuntivi e preventivi nonché dei quadri analitici di ripartizione per le spese accessorie ed il riscaldamento, determinando gli eventuali conguagli;
- assunzione o licenziamento degli addetti alla custodia o manutenzione o pulizia immobili;
- tenuta libri paga per l'assistenza previdenziale e simili, rilascio del modello per la dichiarazione dei redditi e versamento dei contributi agli enti mutualistici previdenziali;
- cura degli impianti e servizi comuni e relativa documentazione d'uso;
- compimento degli atti di conservazione dell'immobile nell'interesse della proprietà, ad eccezione degli interventi di straordinaria manutenzione;
- convocazione di riunioni o assemblee degli inquilini o con i legali rappresentanti della proprietà.
La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 2.000,00 per sinistro ed un limite di indennizzo di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
GARANZIE AGGIUNTIVE
(applicabili soltanto se espressamente richiamate in polizza)
A) Responsabilità civile della Conduzione dello studio
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla conduzione dello studio, ubicato nel territorio italiano, ove si svolge l’attività, nonché ad attività complementari connesse quali, a titolo esemplificativo:
• proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni;
• circolazione ed uso dei velocipedi;
• uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
• servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e detenzione di cani.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
2) Altri rischi coperti
La copertura assicurativa vale anche per:
• il rischio derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati e terreni, costituenti beni strumentali all’esercizio della professione dichiarata in polizza, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, tendoni, vetrine, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi.
L’assicurazione comprende i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive (esclusi quelli provocati da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico), dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.
La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli prodotti da rigurgito di fogne, con esclusione dei primi Euro 100,00 per sinistro.
L’assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria.
La presente garanzia opererà a secondo rischio, e cioè per l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra assicurazione, qualora detta estensione sia coperta anche da altra assicurazione;
• il rischio derivante dall’esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva dello studio o ufficio, compresi i danni arrecati ai veicoli di terzi, ferma restando l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni veicolo.
Restano esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli stessi;
• i danni derivanti da fatto di persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio dello studio in forma saltuaria;;
• i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, sino a concorrenza del massimale di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00;
• i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute A deroga di quanto riportato all’art. 20) Esclusioni lett. f). Nel caso però esista, in nome e per conto dell’Assicurato, polizza incendio con copertura “ricorso terzi” la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La presente estensione di garanzia si intende prestata entro il limite stabilito in polizza per danni a cose con il massimo di euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l’applicazione di una franchigia per ogni sinistro di Euro 1.000,00 che resta a carico dell’Assicurato.
3) Massimale di garanzia
Le garanzie vengono prestate entro il limite del massimale indicato in polizza per ogni sinistro, e per ciascun periodo assicurativo annuo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o animali di loro proprietà.
4) Validità della garanzia
A deroga di quanto indicato all’art. 11, delle Norme che regolano l’assicurazione di responsabilità civile, la garanzia si intende operante per i sinistri, indennizzabili a termini di polizza, che si siano verificati nel corso del periodo di decorrenza della presente polizza.
B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
1) Oggetto della garanzia
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1. cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
Sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.
L’assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.
Tale estensione di garanzia opera a parziale deroga dell’art. 19 lett. c).
2) Massimale di garanzia
La garanzia viene prestata entro il limite del massimale indicato in polizza per ogni sinistro, e per ciascun periodo assicurativo annuo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali.
3) Validità della garanzia
A deroga di quanto indicato all’art. 11, delle Norme che regolano l’assicurazione di responsabilità civile, la garanzia si intende operante per i sinistri, indennizzabili a termini di polizza, che si siano verificati nel corso del periodo di decorrenza della presente polizza.
C) Tutela Legale “Penale”
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
1. La Società, alle condizioni di seguito riportate e nei limiti del massimale dedicato alla garanzia di Tutela Legale riportato nella scheda di polizza, per ciascun caso assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati al successivo art. 10, ”Prestazioni garantite”.
2. Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia.
3. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
Art. 2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
1. L’Assicurato è tenuto:
• a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
Art. 3 - Insorgenza del caso assicurativo
1. Ai fini della presente garanzia di Tutela Legale, per insorgenza del caso assicurativo, si intende il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini previsti dal successivo Art. 4.
3. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
1. L'Assicurato deve tempestivamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Art. 5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 6 - Gestione del caso assicurativo
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 4.
2. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
3. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
4. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con la Società.
5. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
Art. 7 - Recupero di somme
1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. 8 - Estensione territoriale
L'assicurazione di Tutela Legale vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa sempreché il Foro competente, ove procedere, sia in questi territori.
Il Libero professionista indicato nella scheda di polizza.
In caso di Studio Associato, Studio Professionale, Società di Ingegneria, Società di Servizi ed Associazione di Professionisti, per Assicurati si intendono i professionisti iscritti all’Albo professionale ed indicati nella scheda di polizza. In tal caso la garanzia si intende prestata, entro i limiti del massimale indicato all’art. 1 della presente estensione di garanzia, che resterà unico anche in caso di corresponsabilità dei singoli professionisti tra loro.
Art. 10 - Prestazioni garantite – “DIFESA PENALE”
Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione – della presente garanzia di Tutela Legale - valgono esclusivamente per:
1. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. Sono compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 C.P.P. “Patteggiamento”, remissione di querela, oblazione, archiviazione, prescrizione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell’attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali, dallo stesso sostenute, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione/proscioglimento dell’imputato e/o alla derubricazione del reato da doloso a colposo.
In questa fattispecie non sono previsti anticipi in ordine alle spese legali e peritali.
La prestazione opera in deroga all’Art. 11 – Esclusioni – lett. a) ed e).
3. Sostenere Opposizione avanti al Giudice competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad Euro 1.000,00.
A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che la garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l’inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti ed eventuali e successive modifiche:
• D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: ( Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• X.Xxx 758/94 e s.m.i.: “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”;
• D.Lgs 22/97 e s.m.i.: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
• D.Lgs 193/2007: in tema di controlli sulla sicurezza alimentare;
• D.Lgs 196/03 e s.m.i.: “ Codice in materia di protezione dei dati personali”; dal 2018 la protezione dei dati è disciplinata anche a livello Europeo dal GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati;
• D.Lgs 231/01 e s.m.i.: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ”;
• D.Lgs 152/2006 ( Codice Ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale.
La garanzia di Tutela Legale non opera:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all’Art. 1 – Prestazioni garantite - punto 2;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida relative a veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modifiche;
h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
i) per controversie nei confronti della Società.
Art. 12 - Sospensione/radiazione dall’Albo
1. La garanzia di Xxxxxx Legale non opera in caso di radiazione dall’Albo professionale dell’Assicurato o qualora il professionista non abbia i requisiti previsti per Xxxxx per lo svolgimento della professione assicurata.
2. In caso di sospensione dell’Assicurato dall’Albo professionale, l’assicurazione è sospesa dalla decorrenza della sospensione fino alla cessazione della stessa.
D) Funzioni di Sindaco di Societa' / Revisore Legale dei Conti
(garanzia prestabile per Commercialista/Ragioniere/Perito Commerciale/Avvocato/Consulente del Lavoro)
A deroga di quanto previsto dal punto 4) “Esclusioni”, lett. a) e c), delle Norme che regolano la responsabilità civile professionale, la polizza vale altresì per i danni patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa da parte dell’Assicurato dei doveri connessi all’esplicazione delle funzioni di sindaco– ivi compresa la responsabilità derivante dall’ordinaria amministrazione nel caso previsto dall’art. 2386 ultimo comma del Codice Civile per il ristretto tempo occorrente per la convocazione d’urgenza dell’assemblea – e/o di revisore legale dei conti ai sensi dell’Art. 2409 bis e dell’art. 2477 del Codice civile svolte nei collegi sindacali delle società o enti/aziende indicati nel “Questionario per la valutazione del rischio” che forma parte integrante del contratto.
La garanzia è prestata in base alle dichiarazioni rese dall’Assicurato nel suddetto “Questionario”: in particolare di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento e di non aver mai ricoperto la carica di sindaco/revisore in società o enti che siano stati sottoposti, anche successivamente alla cessazione della carica, a una o più procedure previste dal X.X. 00/0/0000 n. 267 o dal D.L. 30/01/1979 n. 26 convertito in legge 03/04/1979 n. 95.
La garanzia, limitatamente all’attività di revisore legale dei conti, è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto nel registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanza.
Per gli incarichi assunti successivamente alla data di effetto della presente polizza l’Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, gli estremi e i dati della società o ente da cui è stato nominato entro 45 giorni dalla data di accettazione della nomina avvenuta a norma di legge. La Società valutati i nuovi incarichi, così comunicati, si riserva la facoltà di accettare l’inserimento degli stessi in garanzia nonché si riserva la possibilità di integrare il premio inizialmente pattuito.
In caso di accettazione dei nuovi incarichi da parte della Società, questi verranno tenuti in garanzia a partire dal momento del ricevimento della comunicazione (raccomandata o fax).
Si intendono espressamente escluse le richieste di risarcimento derivanti da incarichi di Sindaco svolti:
- per conto di imprese autorizzate nell’esercizio del settore bancario o creditizio, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di finanziamento e prestiti, società operanti esclusivamente nel settore della tecnologia dell’informazione e internet;
- Per conto di società oggetto di proceduta liquidativa, fallimentare, liquidazione coatta, concordato preventivo prima della data di effetto della presente polizza, o dal momento in cui tale stato viene accertato o dichiarato formalmente alla società, ai sensi dell’art. 4 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, durante la durata del contratto.
- Per conto di società che presentino, dalla data di effetto della presente polizza, nell’ultimo bilancio annuale di esercizio approvato, una perdita ante imposte superiore al 25% del capitale sociale.
- Per conto di società quotate in borsa.
Ai fini del calcolo del premio l’Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società – oltre all’ammontare del fatturato – anche gli onorari percepiti per lo svolgimento delle funzioni di sindaco e di revisore legale dei conti nell’annualità considerata.
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato non oltre cinque anni prima della data di effetto dell’assicurazione e non noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale indicato in polizza, ma con un sottolimite di
Euro 500.000,00 che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società:
• per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo;
• per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo: in tal caso la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate in tempi diversi.
In ogni caso la presente garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00 e un massimo di Euro 50.000,00.
E) Visto di Conformità
(Garanzia prestabile per Commercialista/Ragioniere/Perito Commerciale/Consulente del Lavoro)
“Attività previste dagli artt. 34 comma 4 e 35 del D. Lgs. n. 241 del 1997, dal D.M. n. 164 del 1999, dall’art. 10 Legge 3 agosto 2009 n. 102 e dall’art. 1 comma 574 Legge 27 dicembre 2013 n. 147”
1) ALTRI RISCHI COPERTI
La copertura assicurativa vale anche per le perdite patrimoniali subite dai contribuenti per le attività di assistenza fiscale, compresa l’apposizione del visto di conformità, previste dagli artt. 34, comma 4 e 35 del D. Lgs. n. 241 del 1997 e dal D.M. n. 164 del 1999, dall’art. 10 Legge 3 agosto 2009 n. 102 e
dall’art. 1 comma 574 Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
A maggior precisazione di quanto sopra, la presente estensione di garanzia si intende operante per l’attività di apposizione del visto di conformità in relazione all’utilizzo in compensazione da parte del contribuente di crediti Iva, crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive.
La presente estensione di garanzia si intende operante nell’ambito di quanto sancito dal D.Lgs 21 novembre 2014, n. 175 (fatta eccezione per quanto sancito al x.xx 8 – Delimitazioni
- della presente estensione), Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 e dal Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50.
2) MASSIMALE
Per tale estensione di garanzia , in conformità a quanto previsto all’art. 6 punto 2) del d.lgs.
n. 175 del 21.11.2014, la Società mette a disposizione dell’Assicurato un ulteriore massimale di Euro 3.000.000,00che rappresenta il limite di risarcimento:
• per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri;
• per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo i quali verranno considerati come unico sinistro, con applicazione di un’unica franchigia se denunciati entro tre mesi dalla data della prima richiesta danni presentata all’Assicurato.
3) VALIDITA’ DELLA GARANZIA
La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate dai contribuenti per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia a condizioni che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’assicurato non oltre cinque anni prima della data di effetto dell’assicurazione. Rimane ferma la validità della garanzia postuma quinquennale in caso di cessazione della polizza, prevista al successivo punto 4.
La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall’assicurato, ai sensi degli artt.
1892-93 del Codice Civile di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
4) GARANZIA POSTUMA QUINQUENNALE IN CASO DI CESSAZIONE DELLA POLIZZA
La garanzia vale per le richieste pervenute all’Assicurato entro i cinque anni successivi alla cessazione della polizza, sempreché il comportamento colposo che ha cagionato il sinistro sia stato posto in essere durante il periodo di validità del contratto. Per tale garanzia la Società mette a disposizione un massimale, per anno e per sinistro, di Euro 3.000.000,00.
Più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo verranno considerati come unico sinistro, con applicazione di un’unica franchigia se denunciati entro tre mesi dalla data della prima richiesta danni presentata all’Assicurato.
In caso di cessazione della polizza a causa di quiescenza o causa di forza maggiore (morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell’attività professionale), l’Assicurato o gli aventi diritto dovranno darne comunicazione alla Compagnia entro tre mesi.
5) CLAUSOLA DI SECONDO RISCHIO
In caso di coesistenza di altre polizze che assicurano lo stesso rischio, la presente copertura opererà in eccedenza ai massimali prestati dagli altri Assicuratori e sino a concorrenza del massimale garantito.
6) SCOPERTO E INOPPONIBILITA’ AI TERZI
La presente garanzia è prestata in ogni caso con uno scoperto, a carico dell’Assicurato, pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 250,00 ed un massimo di Euro 25.000,00.
L’Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a suo carico a titolo di scoperto, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte dell’Assicurazione.
7) CENTRO ELABORAZIONE DATI
Qualora per l’elaborazione di dati contabili – limitatamente ai clienti dello studio e all’attività prevista dal presente intercalare – l’Assicurato abbia costituito apposita società dallo stesso controllata, si conviene che la predetta società assume a tutti gli effetti la figura di Assicurato.
8) DELIMITAZIONI
L’assicurazione non vale per i pagamenti di sanzioni pecuniarie comunque denominate, comprese quelle previste dall’ordinamento professionale, inflitte personalmente all’Assicurato.
L’assicurazione non vale altresì per le somme di denaro che l’Assicurato è tenuto a versare allo Stato, o al diverso ente impositore, a seguito di visto di conformità infedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del decreto ministeriale n. 164 del 31.5.1999
9) RESPONSABILITA’ IN SOLIDO – ESCLUSIONE
L’assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell’Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivategli in via di solidarietà.
La presente esclusione non opera quando la sanzione pecuniaria sia irrogata in via solidale sia all’Assicurato che al contribuente.
10) MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
La Società, trascorsi i termini di mora previsti dal contratto, dovrà dare comunicazione alla competente Agenzia delle Entrate del mancato pagamento del premio.
11) RINVIO
La presente garanzia viene prestata ad integrazione di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione che si intendono operanti, se compatibili, per quanto non previsto dalla presente garanzia.