ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA PERSONE E ORGANIZZAZIONE (APOS)
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
PER UN ACCORDO DI PARTENARIATO PER IL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI DI VOLONTARIATO CIVILE DELL’ATENEO DI BOLOGNA
Il Dirigente dell’Area Persone e Organizzazione
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
..……………………
VISTO: il Dirigente dell’Area Affari Generali
Dott. Marco Degli Esposti
…………………….........
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
PREMESSA
Scopo del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Oneri è la gestione di progetti di volontariato civile mediante l’individuazione di un Ente accreditato di 1° classe con cui stipulare un accordo di partenariato per la presentazione e gestione di progetti di volontariato civile a supporto dei servizi dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, sulle sedi di Bologna, Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini.
Le parti contrattuali sono così identificate:
- Ente di accoglienza o Organizzazione di accoglienza: è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
- Ente aggiudicatario o Ente capofila: è l’Ente accreditato partner aggiudicatario del presente servizio.
TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI
Art. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente servizio è disciplinato da tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’esecuzione del servizio in oggetto e, in particolare:
a) dall’art. 27 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) dalle rimanenti norme del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. se espressamente richiamate;
c) dalla L. 241/1990 e s.m.i.;
d) dalla vigente normativa di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;
e) dalla Legge n. 168/1989;
f) dalla Legge 64/2001 sul servizio di volontariato civile; dalla Legge 77/2002 come modificata dalla L. 43/2005 e dalla Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale Servizio Civile del 17/06/2009 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale” e successive modiche/integrazioni;
g) dal D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori);
h) dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di Bologna (R.A.F.C.) emanato con D.R. n. 60 del 20/02/1990 e s.m.i. in quanto compatibile con le predette norme;
i) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato contenute nel R.D. n. 2440/1923 e nel X.X.
x. 000/0000, in quanto applicabili alla presente procedura di selezione;
j) dalla normativa di settore;
k) dalle norme contenute nel Disciplinare della procedura di selezione nonché in tutta la relativa documentazione;
l) dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel Capitolato Speciale d’Xxxxx;
m) per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del codice civile.
Art. 2 – OGGETTO
Il contratto ha per oggetto il servizio indicato in premessa e descritto in dettaglio nel titolo II del presente Capitolato.
Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata triennale con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto. L’aggiudicazione al vincitore, nel caso di vincita di un soggetto diverso da quello attualmente partner dell’Ateneo, è condizionata e sospesa fino alla data di riapertura delle procedure di aggiornamento delle posizioni delle sedi di attuazione nell’accreditamento presso l’Albo Nazionale.
L’accordo di partenariato resta in vigore fino alla data di conclusione dei progetti presentati nell’anno di scadenza dell’accordo di partenariato dall’Ente accreditato capofila e approvati.
Nel periodo di vigenza dell’accordo, l’Organizzazione di accoglienza può presentare autonoma istanza di accreditamento presso l’Ufficio Nazionale Servizio Civile.
L’Università potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali del servizio:
- la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello dell’operatore economico;
- la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello dell’operatore economico.
Art. 4 – VALORE DEL CONTRATTO
Il valore massimo presunto è costituito dal corrispettivo di gestione ed è pari ad euro 630.000,00
=IVA esclusa, ipotizzando una media annua di 150 volontari per un importo a base della procedura di selezione pari a € 1.400,00= IVA esclusa, quale importo unitario di gestione del servizio per singolo volontario.
Il prezzo indicato in offerta per ogni singolo volontario si intende onnicomprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle sue varie prestazioni come illustrate all’art. 5.
TITOLO II: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Art. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nella presentazione e gestione di progetti di volontariato civile da parte di un Ente iscritto all’Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile nella 1° classe di accreditamento in qualità di Ente partner dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
L’Università stipulerà con l’Ente aggiudicatario un accordo di partenariato secondo lo schema-tipo di Accordo allegato alla Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale Servizio Civile - del 17.06.2009 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale” e sue modiche/integrazioni, a cui si fa espresso rinvio.
I servizi che l’Ente dovrà impegnarsi a svolgere sono:
a. presentare per l’approvazione all’Ufficio Nazionale Servizio Civile (UNSC) progetti di servizio civile nazionale a firma di un proprio progettista accreditato;
b. assumersi la titolarità dei rapporti con lo stesso UNSC e fungere da interfaccia per tutti i procedimenti con UNSC;
c. fornire supporto e consulenza qualificata ai funzionari dell’Ente di accoglienza (l’Università) nell’attività di redazione e progettazione dei progetti da sottoporre a UNSC;
d. collaborare e partecipare con l’Ente di accoglienza nell’attività di selezione dei volontari, assumendosene la responsabilità;
e. fornire informazioni e consulenza ai volontari in sede di presentazione candidature e gestione della raccolta delle candidature;
f. provvedere alla realizzazione dell’attività di formazione per gli Operatori Locali di progetto ed i volontari, tramite strutture dedicate e un proprio formatore accreditato;
g. monitorare l’andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, operando - ove necessario - per un diverso approccio operativo da parte dell’Ente di accoglienza, ivi inclusa la eventuale individuazione del Responsabile locale di progetto e migliorando in tal modo le attività dei volontari;
h. seguire i volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del servizio civile nazionale, anche attraverso attività di tutoraggio secondo i requisiti richiesti dalla circolare sull’accreditamento;
i. garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei progetti attraverso una rete di operatori articolata fino al livello provinciale, al fine del controllo e della corretta gestione del servizio civile nazionale;
j. curare tutta la gestione amministrativa dei volontari, in particolare raccogliere la documentazione relativa all’inizio servizio, presenze, pagamenti, comunicazioni ufficiali ad UNSC, apertura dei libretti di risparmio postale delle/i volontari, procedimenti disciplinari, contenziosi;
x. tenere la corrispondenza e fornire tutti i dati richiesti legati ai progetti a UNSC;
l. fornire supporto e consulenza al Coordinatore di Progetto interno designato dall’Ente di accoglienza per la gestione organizzativa e di coordinamento dei progetti;
m. fornire supporto, coordinamento e intermediazione per le verifiche ispettive degli ispettori UNSC.
I progetti saranno presentati indicativamente nei seguenti settori: X00, X00, X00, X00, X00, X00.
ART. 6 – DOVERI DELL’ENTE DI ACCOGLIENZA
L’Organizzazione di accoglienza si impegna a:
- impiegare i volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità indicate nel/i progetto/i approvato/i;
- facilitare con tutti i mezzi l’integrazione dei giovani nel progetto e nel suo ambiente d’accoglienza, fornendo un adeguato inquadramento e un sostegno personale al volontario;
- nominare uno o - in caso di più sedi di attuazione del progetto - più operatori locali di progetto, in possesso dei requisiti richiesti dall’Ufficio Nazionale;
- garantire la partecipazione del o degli operatori locali di progetto, alla formazione erogata dall’Ente capofila secondo le modalità richieste dall’Ufficio Nazionale;
- mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al progetto;
- mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da parte dell’Ente capofila delle attività di cui al precedente comma;
- informare tempestivamente l’Ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla realizzazione del progetto;
- recepire le indicazioni dell’Ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento del progetto e delle modalità di gestione dei volontari;
- rispettare le condizioni eventualmente offerte in materia di vitto ed alloggio.
TITOLO III: ADEMPIMENTI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 7 - RESPONSABILITA' PER RISPETTO DI NORME DI TUTELA E SICUREZZA
Nell’espletamento del servizio oggetto del presente contratto l’Ente aggiudicatario deve attenersi a tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle attinenti alla tutela della sicurezza, igiene e salute dei propri dipendenti ed essere in regola, in caso di lavoratori dipendenti, con le normative vigenti in tema di regolarità previdenziale, assicurativa e contributiva.
Qualora l’aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, compresi i soci-lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l’Ente di accoglienza procederà alla
sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Ente aggiudicatario il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’Ente non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Art. 8 - RESPONSABILITA' DELL'ENTE PARTNER
Nella responsabilità inerente all’esecuzione del servizio, l’Ente aggiudicatario è responsabile per eventuali danni cagionati a terzi, agli studenti e al personale Universitario, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio oggetto della convenzione.
E’ altresì responsabile del corretto e regolare svolgimento dei servizi elencati all’art. 5 che dovranno essere resi con adeguata professionalità, cura e diligenza da parte di professionisti accreditati e qualificati in possesso, nei casi richiesti, dei requisiti richiesti dalle norme vigenti sul volontariato civile.
Nel caso di omissione totale o parziale dei servizi, ritardi o non adeguata qualità degli stessi, l’Ente di accoglienza si riserva di applicare all’Ente aggiudicatario una penale variabile dal 5% al 10% in relazione alla gravità dell’inadempimento, da applicare sul valore della tranche di pagamento di riferimento. La penale sarà trattenuta dalla tranche di pagamento senza possibilità di opposizione da parte dell’Ente aggiudicatario.
Art. 9 – RAPPRESENTANZA DELL’ENTE PARTNER – IL REFERENTE
Per la regolare esecuzione del servizio l’Ente partner prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, presso la città di Bologna e, altresì, presso ogni altra città dei Poli Romagnoli ove vengono attivati progetti di volontariato civile, deve nominare un Referente incaricato di coordinare, collaborare costantemente, informare, aggiornare e tenere i rapporti con il Coordinatore Progetti volontariato civile individuato dall’Ateneo. Ciascun Referente dovrà essere provvisto di un ufficio di riferimento nella città in cui vengono attivati progetti di volontariato, al fine di poter garantire il corretto svolgimento del servizio in loco.
L’Ente di accoglienza si rivolgerà direttamente al Referente, nominato dall’Ente partner, per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, al soggetto aggiudicatario.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Ente di accoglienza dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Ente partner.
In caso di impedimento del Referente, l’Ente dovrà darne tempestivamente notizia al Coordinatore Progetti volontariato civile e al Responsabile della corretta esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
TITOLO IV: CLAUSOLE CONTRATTUALI
Art. 10 – CONDIZIONI ECONOMICHE E PAGAMENTI
1. Il prezzo unitario per ogni singolo volontario deve comprendere l’erogazione di tutti i servizi indicati all’art. 5.
2. Il compenso sarà corrisposto all’Ente aggiudicatario solo per i progetti che saranno approvati e per il numero di volontari che saranno assegnati all’Università, in qualità di Ente di accoglienza, dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile.
3. Il prezzo annuo rispetto ad ogni singola posizione di volontario sarà corrisposto in tranches così cadenzate:
- 1° tranche: all’attivazione del progetto approvato dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile per ogni posizione/volontario approvata e assegnata dall’UNSC;
- 2° tranche: al compimento del 4° mese di servizio dei volontari con riferimento ai volontari in servizio alla fine di ciascun mese;
- 3° tranche: al compimento del 9° mese di servizio con riferimento ai volontari in servizio alla fine di ciascun mese;
- 4° tranche: al compimento del 12° mese di servizio dei volontari con riferimento ai volontari in servizio alla fine di ciascun mese.
Nel caso si rendesse necessario in corso di convenzione richiedere un servizio aggiuntivo oltre a quelli indicati all’art. 5, sarà remunerato e disciplinato mediante la stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione.
L'Ente di accoglienza provvede ai pagamenti a mezzo mandato esigibile presso il proprio Istituto Cassiere entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture, comprovata dall'apposizione del timbro a calendario sulle fatture stesse.
4. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi moratori calcolati sulla base del tasso medio Euribor a tre mesi, come rilevato da “ Il Sole 24 Ore”, relativo al periodo di ritardato pagamento.
Le fatture dovranno essere intestate a: "ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - XXX XXXXXXX, 00 - 00000 XXXXXXX",
e dovranno essere inviate al Coordinatore Progetti Volontariato Civile. dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx (all’indirizzo che sarà comunicato) che provvederà alla liquidazione ed a rilasciare dichiarazione di regolare e corretta esecuzione del servizio.
5. L’Ente aggiudicatario deve comunicare all’Ente di accoglienza, prima della stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti corrente bancari o postali dedicati (codice IBAN ,
intestato a …….., presso ……..) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale, e nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.. L’Ente aggiudicatario si impegna, a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
Art. 11 - RESPONSABILE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile della corretta dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx (amministrativo-gestionale EP presso l’Ateneo) quale coordinatore di attività nell’ambito dei Progetti di Servizio Civile.
Il Responsabile della corretta esecuzione del contratto comunica all’Ente aggiudicatario ogni dato relativo all'esecuzione del servizio, sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adotta le misure coercitive eventualmente necessarie.
E' altresì tenuto a comunicare al proprio interno le circostanze determinanti l'applicazione delle penali previste nel contratto e la relativa misura, nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.
Art. 12 – PENALI
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Ente di accoglienza a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, nelle ipotesi di omissione totale o parziale dei servizi, ritardi o non adeguata qualità degli stessi, l’Ente di accoglienza si riserva di applicare all’Ente aggiudicatario una penale variabile dal 5% al 10%, a suo insindacabile giudizio e in relazione alla gravità dell’inadempimento, da calcolare sul valore della tranche di pagamento di riferimento. La penale sarà trattenuta dalla tranche di pagamento successiva, indipendentemente da qualsiasi contestazione.
L'Ente di accoglienza si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di n. 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi
dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Ente aggiudicatario inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.
Art. 13 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Ente aggiudicatario dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, al domicilio eletto dall’Ente aggiudicatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione quest’ultimo può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Ente di accoglienza, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 12, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
L’Ente di accoglienza ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza dell’Ente aggiudicatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente Capitolato;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente Capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in Capitolato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;
- applicazione di n. 3 (tre) penali di cui al precedente art. 12;
- cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
- qualora il gestore non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Ente aggiudicatario, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Ente di accoglienza dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 15 – RECESSO
L’Ente di accoglienza può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all’Ente aggiudicatario:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell’art. 1464 c.c..
L’Ente aggiudicatario è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Ente di
accoglienza intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.
L'Ente di accoglienza è in ogni caso esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
Art. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.
E’ fatto assoluto divieto al gestore di farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del servizio.
Non è consentito al gestore il subappalto del servizio, nemmeno in forma parziale.
Ogni e qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti all’Università.
Art. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Ente aggiudicatario è autonomo titolare del trattamento dei dati personali dell'Ente di accoglienza e degli studenti dei quali tratti e venga e a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 nell’ambito dei suoi adempimenti e attività in qualità di Ente partner accreditato.
Art. 18 - SPESE
Tutte le eventuali spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a carico dell’Ente aggiudicatario.
Art. 19 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.
IL DIRIGENTE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx