Provincia Sassari
SETTORE AMMINISTRATIVO
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 00000 – Ozieri Telefono: Uffici 000 000000 Fax 000 000000 E-Mail: xxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
X.XXX 00247640907
XXXXX E RAPINA
del Comune di
OZIERI
redatto dalla “Divisione Enti Pubblici” della
A.M.A. s . a. s .
INSURANCE BROKERS
• Contraente/Assicurato | Pag. | 3 |
• Ubicazione del rischio | Pag. | 3 |
• Descrizione del rischio | Pag. | 3 |
• Durata contrattuale | Pag. | 3 |
• Scadenza | Pag. | 3 |
• Rateizzazione | Pag. | 3 |
• Vincoli | Pag. | 3 |
• Somme da assicurare | Pag. | 4 |
• Note | Pag. | 4 |
• Premio annuo lordo | Pag. | 4 |
• Definizioni | Pag. | 5 |
• Condizioni generali di assicurazione: | Pag. | 6 |
- Norme che regolano l'Assicurazione in generale | Pag. | 6 |
Sede: Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX (XX) P.I.: 00247640907
Ubicazioni varie nell’ambito del complesso dei fabbricati di proprietà o nella disponibilità del Comune.
Nel territorio del Comune di OZIERI esistono complessi di fabbricati adibiti a sedi operative dell'Amministrazione Comunale, dove vengono svolte tutte le attività sia amministrative che organizzative ed operative relative all'erogazione dei vari servizi di competenza, secondo le funzioni istituzionali o comunque attribuite o demandate o consentite al Comune dall'ordinamento giuridico;
nei fabbricati sopraccitati, nelle sedi operative esterne e in ogni impianto in cui il Contraente esplica la propria attività (ivi comprese la biblioteca comunale con libri, riviste, audiovisivi e i Musei con cimeli storici, collezioni di dipinti e oggetti d’arte), sottotetto ai medesimi e/o nell'ambito di aree pertinenti adeguatamente recintate e/o protette, o comunque all'aperto, sia pubbliche che private, ovunque ubicate, sono posti i beni oggetto della presente assicurazione.
Anni 3 con effetto dalle 24 del 31.12.2017
31.12.2020, senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta
Annuale
Nessuno
A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO € 25.000,00
//
€. _
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: iI documento che prova l'assicurazione
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Ente: il Comune di OZIERI, Contraente della polizza
Società: l'impresa assicuratrice
Xxxxxx: il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, cioè l’ A.M.A. Insurance Brokers s.a.s.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia: parte prestabilita del danno, liquidabile a termini di polizza, che resta a
carico dell'Assicurato senza che possa assicurarla presso altri Assicuratori, pena decadenza dal diritto alla garanzia
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - BENI ASSICURATI
I beni assicurati mediante il presente contratto sono :
1. il contenuto, intendendosi per tale qualunque bene mobile contenuto nei fabbricati di proprietà del Comune o alla stessa in uso o in deposito da terzi, esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli e i natanti nonché le apparecchiature elettroniche. (queste ultime se assicurate con polizza specifica)
2. Il DENARO, I TITOLI, I VALORI E I PREZIOSI IN GENERE :
a) - comunque custoditi, durante l’orario di apertura degli uffici ;
b) - custoditi in casseforti o in armadi o in cassetti, chiusi a chiave, durante gli orari di chiusura ;
c) - trasportati da dipendenti o da persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori.
3. gli OGGETTI D’ARTE
intendendosi per tali, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, xxxxxx, tappeti e qualunque altro oggetto avente valore artistico.
a) di proprietà del Comune ;
b) di proprietà di terzi affidati, al Comune stesso e custoditi presse le sedi dell’Amministrazione ovvero presso le sedi di altri Enti Pubblici.
La Compagnia prende atto che fra i beni assicurati ai precedenti punti 1 -2 -3, si devono intendere compresi anche beni di qualsiasi natura detenuti in custodia dal Comune e derivanti da recupero di refurtiva, confische, pignoramenti ecc.
Art. 2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Oggetto dell’Assicurazione sono :
A) le perdite di beni di cui all’art. 1), verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danneggiamenti subiti da detti beni nel commettere tali reati o nel tentativo di commetterli :
A1) - FURTO, intendendosi per tale il reato di cui all’art. 621 del Codice Penale, purchè l’autore del reato si sia introdotto nei locali mediante :
- scasso, rottura e/o forzatura delle porte, delle finestre, delle pareti o dei soffitti, oppure con
- apertura delle serrature con chiavi false o non, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi, oppure tramite
- via diversa da quella destinata al transito ordinario, purchè con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale.
- in modo clandestino, anche se l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali aperti.
La garanzia relativa ai beni di cui all’art. 1) punto 2c) è operante per i soli casi di furto con destrezza e sempre che i suddetti valori siano materialmente in possesso della persona che effettua il trasporto.
A2) - RAPINA E/O SCIPPO, intendendosi per tale il reato di cui all’art. 628 del Codice Penale, con la precisazione che per i beni di cui all’art. 1) punto 2c) la garanzia è operante unicamente dalle ore 5.00 alle ore 21.00 e sempre che la persona che effettua il trasporto non abbia menomazioni, fisiche tali da
Capitolato per la Copertura del Rischio di Furto e Rapina Pagina N. 6
renderla inadatta a detto servizio e che, comunque, abbia una età superiore ai 18 anni ed inferiore a 65 anni.
E’ equiparato alla rapina il furto con strappo e/o scippo o avvenuto in occasione di infortunio od improvviso malore del portavalori ;
A3) - ESTORSIONE, intendendosi per tale il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale. A4) - DOLO E/O COLPA GRAVE
Si intendono coperti anche i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave da :
- persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti ;
- incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono ;
- persone del fatto delle quali il Comune deve rispondere ; A5) - EVENTI SOCIOPOLITICI
Si dà atto che l’assicurazione comprende i danni da furto, rapina ed estorsione verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.
A6) - ATTI VANDALICI
L’Assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell’estorsione consumati o tentati ;
B) il risarcimento delle spese comunque sostenute dal Comune a seguito del verificarsi di uno degli eventi di cui al presente articolo :
B1) - per riparare i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi fissi, infissi, inferriate ecc. inclusi i vetri posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte nonché i mezzi di custodia in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati ;
B2) - a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali, comunque necessarie a definire l’entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove il Comune ne abbia l’obbligo. Sono compresi inoltre gli onorari del Perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale come disciplinato dal successivo art. 9) ;
B3) - relative alla procedura di ammortamento, per i titoli ;
B4) - per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o distrutti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.
Art. 3 - ESCLUSIONI
La Società non risarcisce i danni verificatisi in occasione di :
- atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni ;
- esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche ;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate.
Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate :
Capitolato per la Copertura del Rischio di Furto e Rapina Pagina N. 7
a) per i danni ai beni di cui all’art. 1 punto 1) verificatisi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell’art. 2 :
a.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato con il massimo del valore commerciale ;
a.2) in caso di danno totale, il valore commerciale del bene.
b) per i danni ai beni indicati all’art. 1 punto 2) verificatisi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell’art. 2, il valore nominale di detti beni ;
c) per i danni ai beni indicati all’art. 1 punto 3) verificatisi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell’art. 2 :
c.1) in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l’oggetto danneggiato più l’eventuale deprezzamento con l’intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l’oggetto ha al momento del sinistro.
c.2) in cado di danno totale il valore commerciale dell’oggetto al momento del sinistro.
d) per i danni indicati all’art. 2 punto B), l’importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.
Inoltre, la Società si obbliga a risarcire il danno nella forma a primo rischio assoluto, senza quindi l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Per primo rischio assoluto si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata,
Art. 5 - SOMME ASSICURATE - FRANCHIGIE E SCOPERTI
Il massimo risarcimento da parte della Società per ciascun sinistro è pari a € 25.000,00 con i limiti di seguito indicati :
- per i danni ai beni di cui all’art. 1 punto 2a) -2b) €. 7.000,00;
- per i danni ai beni di cui all’art. 1 punto 2c) “Portavalori” €. 7.000,00;
- per i danni ai beni di cui all’art. 1 punto 3) “Oggetti d’arte” €.10.500,00 per singolo oggetto ;
- per le spese di cui alla lettera B/2 dell’art. 2 €. 7.000,00;
- per le spese di cui alla lettera B/4 dell’art. 2 €. 7.000,00. Per ogni sinistro il risarcimento verrà effettuato previa detrazione di € 150,00.
Per i danni da furto, commessi mediante la sola rottura di vetri semplici (non antisfondamento) senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata), l’indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% dell’importo liquidabile a termini di polizza.
In caso di sinistro il limite complessivo per anno assicurativo di € 25.000,00 si intenderà sempre automaticamente reintegrato con l’obbligo da parte dell’assicurato di corrispondere il relativo rateo di premio.
Art. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 -1894 C.C.
Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Capitolato per la Copertura del Rischio di Furto e Rapina Pagina N. 8
Art. 7 - UBICAZIONE DEI RISCHI E NUOVI ENTI
I beni assicurati all’art. 1) si devono intendere riposti in tutti i locali, nessuno escluso, a qualsiasi titolo in uso al Comune.
La Società si impegna inoltre a ritenere assicurate, oltre alle ubicazioni attuali del Comune e senza obbligo di preventiva comunicazione, anche quelle successivamente gestite dal Comune stesso nel corso del periodo di assicurazione.
Art. 8 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termine di dieci giorni dall’evento o del momento in cui il Comune ne sia venuto a conoscenza.
Il Comune fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.
Art. 9 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Amministrazione con apposito atto unico.
Nell’ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall’Amministrazione ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del foro ove ha sede il Comune.
Ciascun perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell’arbitro dissenziente.
Art. 10 - MODALITA’ PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre al Comune una proposta di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve, rifiuti, entro 60 gg. dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 gg. Successivi all’accettazione della suddetta proposta.
Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso dell’arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.
Art. 11 - MANDATO DEI PERITI E DEGLI ARBITRI
I periti e/o gli arbitri devono :
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro ;
2. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai precedenti artt. 4 e 9 ;
3. procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.
I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.
Art. 12 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Capitolato per la Copertura del Rischio di Furto e Rapina Pagina N. 9
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate ; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 13 - PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO
Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento, la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa e il pagamento della stessa avverrà entro 60 giorni dalla data di decorrenza.
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile, il termine previsto per il pagamento delle rate successive viene prolungato a 60 gg.
Ai sensi dell’Art 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del
D.M.E.F. del 18/01/20008 n° 40, ivi compreso il per iodo di sospensione di 30 giorni di cui all’Art 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 14 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
L’Assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Comune e dalla Società.
L’indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l’intervento all’atto del pagamento dei terzi interessati.
Art. 15 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all’azione di surroga prevista dall’art. 1916 de
C.C. , a favore del Comune o dei suoi aventi diritto.
Art. 16 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
Si conviene fra le Parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 17 - RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile.
Per controversie riguardanti l’esecuzione del contratto, il foro competente è esclusivamente quello della sede del contraente o dell’Assicurato.
Art. 18 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo , le parti possono recedere la polizza.
Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di prima assicurazione in corso, ovvero, se comunicato meno di 90 gg. prima di detta scadenza annua successiva.
Art. 19 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’articolo 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.
Art. 20 - CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER
La Contraente dichiara di aver affidato in esclusiva l’esecuzione e la gestione della presente polizza alla Società di Brokeraggio A.M.A. S.A.S. Cagliari.
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Direzione o Agenzia della Società Assicuratrice Delegataria oppure alla Società di Brokeraggio A.M.A.
S.A.S. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 XXXXXXXX.
Pertanto agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia/Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato stesso.
Il contratto, a scelta del Contraente d’intesa con il Broker, sarà affidato per la gestione a Gerenza o Agenzia della Compagnia delegataria.
La misura del compenso provvigionale, a carico dell’Agenzia, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Al solo fine di garantire la “par condicio” delle Società offerenti e la determinazione delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker come segue:
con una provvigione pari al 10% del premio imponibile richiesto dalla Compagnia aggiudicatrice.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alla /e Compagnia/e di competenza.
Art. 21 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La durata del presente contratto, viene stabilita in anni 3 dalle ore 24 del 31/12/2017 alle ore 24 del 31/12/2020 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di anni 3, è in facoltà delle parti di rescind erla al
termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prim a della scadenza annuale.
Comunque è in facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà l’opportunità .
La scadenza delle rate di premio, successive alla prima, è fissata al 10.02 di ogni anno.
ART. 22 - INFORMAZIONE SINISTRI
La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dal Contraente ed entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
ART. 23 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’