CONTRATTO PER NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE DA DESTINARE AL PRESIDENTE DELL’AUTOMOBILE CLUB ROMA
CONTRATTO PER NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE DA DESTINARE AL PRESIDENTE DELL’AUTOMOBILE CLUB ROMA
(CIG: 797749337B)
L'anno 2019, il giorno __ del mese di ______ presso a sede legale e amministrativa dell'Automobile Club Xxxx - Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 – 00147- Roma
TRA
Automobile Club Roma (di seguito “Ente” o “AC”), avente natura di Ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 con sede in Roma Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 269, C.F. 00460880586, in persona del rappresentante legale pro tempore.
E
(di seguito denominata “Società”), con sede in , Via
, , C.F. , in persona del Rappresentante legale
PREMESSO CHE
il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Roma con deliberazione n. 17 del 19 marzo 2019, sulla base del dall’art. 2, comma 2, lett. e) del DPCM 3 agosto 2011 pubblicato
nella G.U. del 14 settembre 2011 e convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 11, ha stabilito di dotare il Presidente dell’Ente di un’autovettura da destinare agli spostamenti di servizio connessi alla carica, attraverso servizio di noleggio con conducente;
in esito alla procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la Società è risultata aggiudicataria del servizio;
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto e modalità di svolgimento del servizio
Oggetto del presente accordo è il servizio di noleggio auto con conducente da assegnare al Presidente dell’Automobile Club Roma (di seguito “AC”) in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella adunanza del 19 marzo 2019.
Il servizio sarà prestato dalla Società con continuità tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per un totale di n. 6 (sei) ore medie giornaliere all’interno del G.R.A. con 100 km giornalieri compresi. L’Ente preponente assicura di richiedere l’impiego del servizio per almeno n. 120 (centoventi) ore/mese.
La Società si impegna a prestare servizi al di fuori delle sei ore giornaliere ordinariamente previste su chiamata, anche di sabato e domenica, con un preavviso, inoltrato direttamente dal beneficiario, di ore.
Il tragitto dovrà essere effettuato con vetture di ottimo livello nelle più idonee condizioni meccaniche, igieniche e di condizionamento.
Le vetture, inoltre, dovranno essere in regola con quanto richiesto dalla normativa vigente in materia (es: assicurazioni, tasse, revisioni, etc.).
Nel corso della esecuzione dei servizi, l’AC non dovrà essere ritenuto corresponsabile per qualsiasi danno causato a persone o cose, rimanendo il rischio a esclusivo carico della Società, senza limitazione alcuna. A tal fine, la Società si impegna a stipulare e mettere a disposizione dell’Ente contratto di assicurazione per i danni alle persone trasportate e a terzi.
La Società dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Saranno a carico della Società tutte le penalità per le infrazioni al Codice della Strada ed alle vigenti disposizioni normative legate alla circolazione dei veicoli.
Art. 2 - Personale
Ogni incombenza inerente il servizio in questione, verrà svolta dal personale alle dipendenze della Società, che rimarrà alle esclusive sue dipendenze.
I conducenti impiegati dovranno essere in possesso dei requisiti normativi professionali (es: patente di guida di categoria, Certificato di Abilitazione Professionale).
La Società è sempre responsabile, sia verso l’Ente sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi autisti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare a persone o cose.
La Società dovrà rispondere per gli autisti che non osservassero modi seri x xxxxxxx o fossero trascurati o assumessero un comportamento irrispettoso od usassero un linguaggio riprovevole. In caso contrario, l’Amministrazione potrà richiedere l’immediata sostituzione del personale suddetto.
Gli autisti dovranno mantenere un contegno decoroso e corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge; dovrà inoltre essere rigorosamente rispettato il segreto d'ufficio. In ogni caso l’Ente si riserva il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso la ditta provvederà entro un giorno al reintegro del personale mancante senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere.
Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto dell'appalto, la ditta deve applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti. La ditta s'impegna ad osservare ed applicare integralmente, ai propri dipendenti, condizioni contrattuali non inferiori a quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il servizio.
Art. 3 – Durata
Il presente contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre 2022.
Art. 4 – Riservatezza
La Società è tenuta ad osservare le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro, di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento del servizio disciplinato dal presente accordo.
Art. 5 – Manleva
La Società assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto della Società quanto dell’AC e/o di terzi. La Società assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy
Inoltre, la Società si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’AC da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Art. 6 – Oneri assicurativi e previdenziali
La Società si impegna a far fronte a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e livelli di retribuzione minima per lavoratori dipendenti.
Art. 7 – Corrispettivo
Per lo svolgimento del servizio, l’Automobile Club Roma riconoscerà:
- € ,00/ora oltre IVA per i servizi svolti nell’ambito delle 6 (sei) ore giornaliere ed un totale minimo di 120 (centoventi) ore/mese da svolgersi all’interno del G.R.A. senza limitazioni chilometriche;
- € ,00/ora oltre IVA per le ore extra su chiamata.
La Società, con tale corrispettivo si intende soddisfatta per ogni sua spettanza nei confronti dell’Automobile Club Roma per il servizio di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Per il servizio giornaliero dovranno essere emesse fatture elettroniche mensili come previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, e dei relativi obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
La Società si obbliga a riportare in ogni documento amministrativo e contabile il Codice
C.I.G. 797749337B.
La Società ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari - ex art. 3 della legge 136/2010 – rilasciando dichiarazione – conservata agli atti d’ufficio – del C/C dedicato IBAN e delle generalità e codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso.
Il listino prezzi si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Non verrà applicato fuel surcharge.
Art. 8 – Verifiche regolarità contributiva e Equitalia
I pagamenti saranno soggetti alla verifica positiva della regolarità contributiva ed alle altre verifiche di legge.
Art. 9 – Divieto di cessione
Il presente contratto non potrà essere ceduto. Parimenti, non possono essere ceduti a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dallo stesso.
Art. 10 - Risoluzione
Le parti potranno recedere dal presente contratto mediante preavviso da inviare via PEC o raccomandata A/R con un preavviso di almeno 60 giorni.
L’Ente si riserva la facoltà di annullare l’affidamento in qualunque momento in caso di inadempienze imputabili all’impresa affidataria ai sensi dei precedenti articoli o di cessazione dei requisiti stabiliti dalla legge in capo agli affidatari di contratti con la pubblica amministrazione.
Nel caso di risoluzione anticipata delle prestazioni il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell’affidamento.
L’Ente potrà altresì procedere alla risoluzione dell’affidamento in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Art. 11 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia inerente al presente incarico è esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 12 – Normativa applicabile
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile.
Roma, lì 2019
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Il Presidente | Il Presidente |