REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PIEVE EDI CENTO
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PIEVE EDI CENTO
Città metropolitana di Bologna
Rep. N.
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE PONENTE
ARTICOLO 1
Oggetto
Il Comune di Pieve di Cento assegna in locazione un chiosco da adibire a vendita di fiori, piante, lumini e simili sito presso il cimitero comunale l’immobile di proprietà comunale ubicato in Pieve di Cento presso il cimitero comunale. Oggetto del presente contratto sono i locali aventi una superficie complessiva di mq 68 circa oltre a mq. 17 di area esterna per un totale di mq. 85, meglio individuati dalla planimetria che costituisce parte integrante del presente contratto. L’immobile è censito al NCEU – Foglio 17, particella 139
– sub 2, categoria C1
ARTICOLO 2
Destinazione dell'immobile
1) I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi a Esercizio di vendita di fiori, piante, lumini e simili,alle condizioni contenute nel presente disciplinare, con divieto generale di ogni diverso uso., salvo autorizzazione da parte del Comune di Pieve di Cento.
2) Il Locatario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica, derivante dall'utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica) È espressamente vietato depositare, presso i locali in oggetto, sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica.
ARTICOLO 3
Consegna
L'immobile è consegnato al Locatario, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti. Il Comune di Pieve di cento
non è tenuto ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando, quindi, esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 C.C..
ARTICOLO 4
Durata
La locazione ha la durata di anni 6 con decorrenza dal e potrà essere rinnovato per uguale periodo,
secondo la legislazione vigente. Il Locatario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di sei mesi. In tale caso rimarranno a carico del Locatario tutte le spese sino a quel momento sostenute, senza alcun onere o indennità di sorta per il Concedente.
ARTICOLO 5
Canone
Il Locatario verserà al Comune di Pieve di Cento un canone annuo di € 5.100,00 (eurocinquemilacento//00) imponibile IVA esclusa. Il locatario si obbliga a corrispondere il canone come sopra stabilito mediante bonifico bancario a favore del Comune di Pieve di Cento sul conto di tesoreria, in rate trimestrali anticipate con scadenza il giorno 15 di ogni mese.
Il mancato pagamento, anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza e dà luogo alla automatica costituzione in mora del Locatario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. Detto canone sarà aggiornato su base annua, nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.
In caso di revoca o decadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale tratterrà per intero il canone relativo al mese in corso.
In caso di recesso anticipato del Locatario, il canone è dovuto per l’intero semestre. Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto, il Locatario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al Comune di Pieve di Cento proprietario, ovvero nelle more della stipulazione di un nuovo contratto, il Locatario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore.
ARTICOLO 6
Spese
Sono a carico del Locatario le spese per i servizi privati di energia elettrica, acqua, telefono, gas, riscaldamento/raffrescamento e la tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per tutto il periodo della locazione, nonché tutte le altre spese di natura privata che il conduttore dovrà sostenere nel corso della locazione.
ARTICOLO 7
Morosità
Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini stabiliti, del canone di concessione o delle quote dovute dal Locatario per gli oneri accessori, è causa di automatica decadenza della Concessione.
ARTICOLO 8
Revoca
Per esigenze di superiore interesse pubblico, la Locazione potrà essere revocata con un preavviso di mesi sei. Il Comune di Pieve di Cento si riserva la facoltà di revocare la locazione per motivi di ordine pubblico, in caso di reiterate sanzioni comminate per violazioni a Regolamenti municipali. Il Locatario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso in caso di restituzione anticipata dell'immobile.
ARTICOLO 9
Sub - locazione e cessione del contratto
E’ vietato al locatario di sublocare o di cedere tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, senza permesso scritto del concedente. La violazione di detti patti comporterà la risoluzione del contratto a semplice richiesta del concedente.
ARTICOLO 10
Diritto di prelazione
Il Locatario ha diritto di prelazione in caso di vendita o di nuova concessione del bene oggetto del presente contratto.
ARTICOLO 11
Manutenzione
Il Locatario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione di tutte le opere eventualmente necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto. Tra gli oneri posti a suo carico si intendono anche le spese di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste
dalle vigenti norme, nonché gli interventi necessari per l'agibilità dell'immobile e per l’adeguamento dello stesso ad ogni normativa vigente in materia di sicurezza ed ogni altra autorizzazione indispensabile per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2. Compete al Locatario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti presenti nell’immobile oggetto del presente contratto, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche. Ogni intervento tecnico sui locali, esclusa la manutenzione ordinaria, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di pieve di Cento.
In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune di Pieve di Cento potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.
ARTICOLO 12
Opere addizionali e migliorie
Non potranno essere realizzate opere da parte del Locatario, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della civica Amministrazione e di rilascio delle dovute autorizzazioni edilizie, catastali e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Qualunque violazione ai succitati obblighi, commessa dal Locatario, comporterà la decadenza, di diritto, del contratto da parte del Comune di Pieve di Cento, salvo il diritto della medesima al risarcimento dei maggiori danni subìti. Tutte le opere realizzate nei locali oggetto della presente concessione e regolarmente autorizzate, sono acquisite in proprietà dalla civica Amministrazione fin dal momento della loro esecuzione, senza che il Comune di Pieve di Cento stesso sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile.
Il Comune di Pieve di Cento si riserva la facoltà di far rimuovere al Locatario eventuali opere non autorizzate, senza che la medesima sia tenuta a corrispondere indennità di sorta. Ogni opera addizionale e di miglioramento realizzata sull’immobile oggetto della presente concessione non comporta, da parte della civica Amministrazione, alcun riconoscimento di indennità, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 c.c. Resta a carico del Locatario ogni onere relativo all’accatastamento, ove necessario.
ARTICOLO 13
Riparazioni e restauri
Il Comune di Pieve di Cento potrà, in ogni tempo, eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, rispettivamente tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni a suo insindacabile
giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell’immobile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del Locatario, indipendentemente dalla durata dei lavori, rinunciando, il Locatario, al disposto dell’art. 1582 c.c.
ARTICOLO 14
Assicurazioni
Il Locatario si impegna a stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile connessa all’attività dal medesimo svolta presso i locali acquisiti in concessione, per danni subiti da terzi o da beni di terzi, manlevando espressamente il Comune di Pieve di Cento da ogni responsabilità. Il Locatario si impegna, inoltre, a stipulare, per tutta la durata del presente contratto, una polizza assicurativa che dovrà garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile connessa, comunque, a danni arrecati, nell’immobile, a terzi o a beni di terzi, anche per cause imputabili all’immobile stesso.
Il Locatario all’atto della stipulazione del presente contratto dovrà consegnare copia delle polizze, unitamente alla quietanza del pagamento del premio e sarà a sua esclusiva cura la trasmissione tempestiva alla civica Amministrazione di tutte le quietanze successive.
ARTICOLO 15
Garanzie
ll Locatario dovrà prestare, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Disciplinare, fidejussione a mezzo di primario istituto di credito. La banca dovrà costituirsi fideiussore per tutta la durata del presente contratto . Per “durata del contratto” si intende anche l’eventuale permanenza del conduttore nell’unità in assenza di titolo, sia al diritto del conduttore di recedere anticipatamente. La banca dovrà impegnarsi solidalmente e senza condizioni per le obbligazioni assunte con il presente contratto dalla società
........................... ed in particolare per il pagamento del canone, indicizzato nel modo indicato nel contratto, per il pagamento di eventuali oneri accessori, di interessi per ritardati pagamenti e di indennità di occupazione. Il concedente consentirà lo svincolo della fidejussione mediante formale comunicazione scritta, ad avvenuta riconsegna dell’unità concessa in uso, e dopo aver accertato l’insussistenza di qualsiasi inadempimento e/o danno.
ARTICOLO 16
Responsabilità
Il Locatario è costituito custode dell’immobile dato in concessione ed esonera espressamente il Comune di
Pieve di Cento da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando la civica Amministrazione da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ.. Il Locatario terrà l’Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare alla civica Amministrazione da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.
Il Locatario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell’immobile stesso nei confronti di persone o cose.
Il Locatario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche per il fatto dei propri dipendenti e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica. È, inoltre, a carico del Locatario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e tutte le misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi all’assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente concessione decade di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità del bene conferito, dichiarata dalle competenti Autorità indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine. In ogni caso, è escluso ogni diritto del Locatario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per altri locali di proprietà comunale.
ARTICOLO 17
Accertamenti
I Funzionari del Comune di Pieve di Cento potranno accedere, previo avviso anche telefonico inoltrato al Locatario, all’immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni da effettuare nell'interesse del Comune di Pieve di Cento.
ARTICOLO 18
Riconsegna dell'immobile
Al termine della concessione, il Locatario dovrà restituire l'immobile alla Amministrazione in buono stato d’uso e di manutenzione, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti realizzati, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Pieve di Cento
ARTICOLO 19
Spese di contratto
Le spese connesse alla stipulazione del presente contratto e quelle per gli oneri accessori sono ad esclusivo carico del Locatario.
ARTICOLO 20
Modificazioni alla concessione
Ogni modifica alla presente concessione,all'infuori di quelle modifiche imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti,dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta.
Eventuali acquiescenze o tolleranze del Comune di Pieve di Cento non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali.
ARTICOLO 21
Foro competente e domicilio delle parti contraenti
Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto il Foro competente sarà quello del Comune in cui è ubicato l'immobile o comunque quello territorialmente competente. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il locatario dichiara di essere domiciliato .............................. , il concedente dichiara di essere domiciliato presso la sede della propria attività ; il locatario si impegna pertanto a comunicare al concedente per iscritto qualsiasi variazione della sede stessa.
ARTICOLO 22
Spese di registrazione
Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata da registrare solo in caso d'uso a spese del richiedente.
IL LOCATARIO IL CONCEDENTE
........................................................... ...............................................
Il Locatario dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, di aver letto e di accettare tutte le singole condizioni sovra riportate nel presente schema di contratto di locazione ed in particolare:
- l’art. 2 - Destinazione dell’immobile;
- l'art. 3 - Consegna;
- l’art. 8 – Revoca
- l'art. 9 - Sub - locazione e cessione del contratto;
- l'art. 11 - Manutenzione;
- l'art. 12 - Opere, addizioni e migliorie;
- l'art. 16 - Responsabilità;
- l'art. 18 - Riconsegna dell’immobile;
- l’art. 21 - Foro competente e domicilio delle parti contraenti.
IL LOCATARIO
…………………………
Il Comune di Pieve di Cento informa il Locatario, ai sensi GDPR del 4/5/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente alla stipulazione del presente contratto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano.