SCRITTURA PRIVATA ACCORDO QUADRO
SCRITTURA PRIVATA ACCORDO QUADRO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO – CULTURALE PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI PADOVA, NEL TRIEN- NIO 2025 - 2025, TRAMITE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO. CUP H61B21003460001 (QSFP ANNUALITÀ 2020) E CUP H61H21000030001 (QSFP ANNUALITÀ 2021). CIG Z2F39FF8A3.
Tra i signori:
- Xxxx Xxxxxxxx, nata a Malo il 18 febbraio 1972, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio
n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.
n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287), in appresso denominata Stazione Appaltante o Amministrazione;
- nato a il , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante della con sede a via , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. e p.iva ) in appresso denominata Appaltatore.
si premette
- che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali 2021/29/ del
, esecutiva il, è stato affidato a , il servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020;
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della , con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mi
XXXXXXXX XXXX COMUNE DI PADOVA
22.02.2023 17:12:57 GMT+00:00
sta) con la (mandante), avente sede a , in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al
numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott. in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio dott. di
, in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio , con sede a in Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ).
si premette
- che con determinazione del Dirigente del Settore n. , esecutiva il
, si è proceduto all’aggiudicazione all’Appaltatore e all’impegno della spesa di € , IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore n.
esecutiva il , con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito del buon esito dei controlli effettuati;
solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l’Impresa aggiudicataria ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- (quando supera € 150.000,00) che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.lgs n. 159/2011.
- (eventuale) che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List di cui all’art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM 18/04/2013)
- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA L’AUTOCERTIFICAZIONE ( decorso il termine di 30 gg di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):
- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l’urgenza, è stata acquisita la dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del citato decreto. L’Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che l’Impresa ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- (eventuale) che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- che con determinazione n del Dirigente del Settore
si è attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive
modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto
Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati
(elenco indicativo, da adattare o integrare a seconda delle circostanze):
- l’avviso di manifestazione di interesse, contenente il capitolato speciale d'appalto;
- l’offerta tecnica;
- l'offerta economica;
- le polizze di garanzia;
- i piani di sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
Art. 2 - Oggetto, valore dell’accordo quadro e corrispettivo contrattuale.
Il Comune di Padova affida a (Appaltatore) che accetta e si impegna ad eseguire le relative prestazioni a regola d’arte, il servizio di mediazione linguistico - culturale presso il Settore Servizi Sociali e il Settore Polizia Locale da svolgersi secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche sottoscritte tra le parti e l’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore.
Il valore massimo complessivo dell’accordo quadro, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, comprensivo di ogni opzione e rinnovo, si stima in € 39.900,00 (IVA esclusa), di cui zero euro per oneri per la sicurezza da interferenza, per un monte ore
totale stimato pari a quanto riportato nella seguente tabella:
Servizio | monte ore triennale | monte ore annuale |
Mediazione e traduzione a favore del Servizio Sociale | 1401 | 467 |
Mediazione e traduzione a favore di be- neficiari RDC | 63 | 21 |
mediazione e traduzione a favore della Polizia Locale | 132 | 44 |
TOTALE | 1596 | 532 |
Nell’ambito dell’accordo quadro verrà corrisposto all’Appaltatore il prezzo di € (IVA esclusa) all’ora, nel quale si intendono inclusi tutti i costi necessari per la corretta esecuzione del servizio da parte del mediatore (spese accessorie, costi di trasferta etc.). L’importo é comprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi e di lavoro che, pertanto, saranno a totale carico dell’Appaltatore.
Il servizio è contabilizzato a misura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre, durante l’esecuzione del servizio, tutte le varianti che riterrà necessarie e che non comportino una variazione del prezzo superiore al 20%.
Art. 3 - Durata dell’accordo quadro e modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi – opzione di proroga
L’accordo quadro avrà durata di anni 3 a decorrere dalla stipula.
Il presente accordo quadro sarà reso operativo attraverso la stipula di singoli contratti attuativi nei quali verrà indicato il monte ore richiesto per l’esecuzione delle prestazioni di mediazione linguistico – culturale presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova e, in via residuale, presso gli altri 28 Comuni dell’Ambito Territoriale ex ULSS 16 di Padova, di cui il Comune di Padova é ente capofila, qualora tra i beneficiari del servizio di mediazione linguistico – culturale rientrino sia nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza (RDC), che operatori coinvolti nel
progetto di presa in carico.
Ai fini della stipula dei singoli contratti attuativi, l’Amministrazione procederà mediante scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificata con l’Appaltatore contenenti il monte ore di servizio richiesto secondo quanto indicato nel precedente paragrafo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del Codice.
La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo contraente.
Nel caso di proroga, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
(Facoltativo: affidamento di servizi analoghi) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi 3 anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati………………………………… (precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento), per una durata pari a ………………
(indicare il periodo) per un importo stimato complessivamente non superiore ad €
………………. al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze. (In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce tale facoltà).
N.B. Il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 4 del Codice.
Art. 4 - Penali
L’accordo quadro avrà durata di anni 3 a decorrere dalla stipula.
L’Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio. Ove l’Appaltatore non adempia agli obblighi previsti nel contratto nel rispetto delle tempistiche previste, il Capo Settore Servizi Sociali, previa contestazione scritta all’Appaltatore stesso, potrà applicare le seguenti penali:
violazione | penalità |
mancata sostituzione, nei tempi e con le modalità stabilite dal Comune di Padova, del personale assente per qualsiasi motivazione | € 500,00 |
reiterati ritardi di orario nella presa di servizio del personale del soggetto aggiudicatario | € 350,00 |
mancata sostituzione di personale non idoneo, su richiesta del Comune di Padova e a suo insindacabile giudizio, entro i tempi richiesti del Comune di Padova stesso | € 250,00 |
lentezza o imprecisa esecuzione delle attività previste nel presente capitolato verificata dal personale del Comune di Padova incaricato di tali controlli | € 200,00 |
comportamenti non corretti o non consoni al ruolo ricoperto, che provochino lamentele da parte dell’utenza esterna ed interna e che danneggino l’immagine del Comune di Padova | € 200,00 |
ogni trasgressione del personale del soggetto aggiudicatario di quanto previsto nel presente capitolato | Da € 200,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità della violazione documentata |
L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.
La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.
Alla contestazione della inadempienza l’Appaltatore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio del Comune, verranno applicate all’Appaltatore le penali come indicato. Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall’Appaltatore. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione del servizio.
Art. 5 - Oneri a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore si impegna a eseguire a regola d’arte il servizio di mediazione linguistico
– culturale presso il Settore Servizi Sociali e il Settore Polizia Locale del Comune di Padova alle condizioni di cui alle specifiche tecniche alla richiesta di offerta - che formano parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegate.
L’Appaltatore si impegna a far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
Art. 6 - Osservanza contratti collettivi di lavoro
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 del D. X.xx 50/2016, qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo
della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme
così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)
In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto) L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)
Art. 7 - Subappalto
(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)
Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione dei contratto, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera.
L’appaltatore ha indicato l’intenzione di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (così come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.
Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante l’avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.
Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.
Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.
È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.
Art. 8 - Forza maggiore e caso fortuito
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d' impresa.
Art. 9 - Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture da emettersi trimestralmente, successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall’effettuazione della prestazione.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.
E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla
normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO
Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.
(EVENTUALE)
Essendo il servizio finanziato (per intero o anche per sola quota parte) con (contributo regionale, mutuo, etc…) che richiedono particolari procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore in quanto tale ritardo non è imputabile alla stazione appaltante. FINE EVENTUALE
E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.
Art. 10 - Pagamento delle retribuzioni
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito del servizio, l’Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs
50/2016.
Art. 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor , nato a
, il codice fiscale .
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) è .e il CUP (codice unico di progetto ) è
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è
Art. 12 - Revisione dei prezzi
In applicazione dell’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4, è prevista la seguente clausola di revisione prezzi. Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.
Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione.
L’eventuale compensazione, in aumento o in diminuzione, si applica per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, analogamente a quanto previsto dall’art. 29, c. 1, lett. b), D.L. 27/01/2022,
n. 4
Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.
Art. 13 - Obblighi assicurativi
L’Appaltatore s’impegna a trasmettere all’Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. della Società di Assicurazioni , che dovrà assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € nonché con un massimale per sinistro di € . Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente. (EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)
Art. 14 - Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio ordinario
Ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta.
Art. 15 - Recesso
Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel
caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.
Art. 16 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Patto di integrità” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot.
456129 del 5.10.2022
1) L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l’elenco previsto dall’art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2) Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
3) L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84,
c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.
4) L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
5) L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.
8) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..
9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.
Art. 17 - Divieto di cessione dell’accordo quadro
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Accordo Quadro nonché i singoli Contratti attuativi
Art. 18 - Controversie
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltaltore e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..
Art. 19 - Spese contrattuali
EVENTUALE qualora l’impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:
L’Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del D.Lgs n. 117/2017, soggetto facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell’imposta di bollo a norma dell’art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.
FINE EVENTUALE
Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti.
DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non pagano il bollo:
L’imposta di bollo del presente contratto è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.
FINE PARTE DA TOGLIERE
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