CONVENZIONE TRA L’AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO E L’UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Allegato deliberazione n. 1 del 28/06/2017
CONVENZIONE TRA L’AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO E L’UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
(ACCORDO PER IL DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORI SUBORDINATI)
Tra: l’Agenzia metropolitana per la formazione, l’orientamento e il lavoro - AFOL Metropolitana-, Azienda Speciale Consortile, con sede in Milano, Via Soderini 24 - P.I. 08928300964, rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Vibo Valentia (VV), il 01/01/1965, agente in esecuzione della deliberazione del CDA dell’Azienda Speciale “Agenzia Metropolitana per la formazione, l’orientamento e il lavoro” n… del
……………………..; (distaccante)
e
L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - ATO- Azienda Speciale – C.F./P.I. 08342040964, con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx 00, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, Avv. Italia Xxxx, nata a Mola di Bari, il 27/11/1976, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano n………………………………….del ;
(distaccataria)
PREMESSO CHE:
❖ La già Provincia di Milano (ora Città Metropolitana) in data 14 gennaio 2015 ha costituito l’ Azienda Speciale Consortile AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO – di seguito AFOL - ai sensi degli artt. 31 e 114 D.Lgs. n. 267/2000, tramite fusione per unione tra AFOL Milano e AFOL Nord Ovest. La fusione era stata autorizzata in data 16 ottobre 2013 dal Consiglio della Provincia di Milano e in data 24 novembre 2014 dal Presidente della Provincia di Milano.
L’Agenzia, ai sensi dell’art. 4 del proprio Statuto, ha tra i propri compiti quello di promuovere il diritto del lavoro tramite attività di formazione e orientamento. Tale finalità è conseguita principalmente attraverso l’erogazione di interventi di natura educativa, formativa e culturale volti alla crescita del capitale umano e funzionali all’inserimento ed al mantenimento del lavoro lungo l’intero arco della vita. L’AFOL, attraverso i propri centri di formazione professionale, è dotata delle competenze professionali e delle strutture necessarie per erogare servizi formativi, di aggiornamento e di riqualificazione professionale.
❖ La già Provincia di Milano (ora Città Metropolitana), con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 12.4.2012 e decorrenza dal 1 agosto 2013, ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell’art. 48 della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. ha istituito l’Azienda Speciale per l’esercizio
delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, denominata “Ufficio D’Ambito della – già Provincia- Metropolitana di Milano”.
L’art. 6 della legge regionale n. 32 del 12/10/2015, nel modificare la legge regionale n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ha stabilito che per effetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 16 della L. 56/2014, la Città Metropolitana di Milano subentra – quale ente di governo d’ambito, nei rapporti giuridici della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d’Ambito – denominato Ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano – inerenti l’organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato.
Con deliberazione del Consiglio Metropolitano rep. n. 18/2016 del 18 aprile 2016, veniva approvato lo Statuto dell’Azienda Speciale per l’esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato “Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale” – di seguito ATO-.
Si legge nell’art. 1 dello Statuto – denominazione e natura giuridica- “ 1. E’ costituita, ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. n. 267/2000 (“Testo Unico delle leggi sul’ordinamento degli Enti Locali”), nonché ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. (“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale”), l’Azienda Speciale della Città Metropolitana di Milano per l’esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, denominata “Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano” in ossequio alla legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, art. 1 comma 16, che ha disposto il subentro delle città metropolitane alle province omonime nonché tenuto conto delle modifiche apportate alla Legge Regionale n. 26 del 2003 dalla Legge Regionale 12 ottobre 2015 n. 32 recante “ Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città Metropolitana di Milano e modifiche alla L.R. 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema della autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”)
2. All’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano sono trasferite le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali dell’Ufficio d’Ambito del Comune di Milano secondo i disposti della Legge Regionale 12 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città Metropolitana di Milano e modifiche alla L.R.8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema della autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”). L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano acquisisce, entro la data indicata dalla sopracitata Legge, tutti i dati e le informazioni necessarie all’esercizio delle funzioni del Servizio Idrico Integrato anche sul territorio del Comune di Milano preservandone la peculiarità.”
In data 31/05/2016 e in data 15/06/2016, in ossequio ai disposti della l.r. 32/2015, avanti al Notaio in Milano Dott. Xxxxxxxx Xxx sono stati sottoscritti l’Atto ricognitivo delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione del Servizio Idrico integrato trasferite ai
sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 32 del 12/10/2015 dalla Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano e l’Atto ricognitivo delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione della Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano e contestuale scioglimento ed estinzione dell’ATO Milano.
Pertanto, a far data dal 15/06/2016, le competenze, le risorse finanziarie, umane e strumentali dell’Ufficio d’Ambito del Comune di Milano sono state trasferite all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano subentrando quest’ultimo ope legis in tutte le competenze inerenti appunto l’organizzazione e la gestione del S.I.I.
VISTO E RICHIAMATO
- Il Contratto di Servizio tra la Città Metropolitana di Milano e l’AFOL sottoscritto in data 16 gennaio 2015.
- Il Contratto di Servizio tra la già Provincia di Milano ora Città Metropolitana di Milano e l’ATO sottoscritto in data 01 agosto 2013.
- L’art. 27 del regolamento di organizzazione aziendale dell’ATO.
CONSIDERATO CHE:
- La Città Metropolitana di Milano, esercitando una funzione di controllo sulle proprie Società partecipate ed enti strumentali, intende favorire forme di collaborazione reciproca fra tali soggetti, ed, in particolare, tra l’AFOL e l’ATO, ovvero fra le due Aziende Speciali che presentano caratteristiche omogenee, in quanto disciplinate entrambe dall’art. 114 del D.l.g.s n. 267/2000;
- è nelle intenzioni delle due Aziende Speciali proseguire il percorso di collaborazione reciproca e di sviluppo di azioni sinergiche ed innovative finalizzate all’accrescimento e alla valorizzazione reciproca del personale;
- è necessario rispettare gli obblighi di cooperazione ontologica/istituzionale tra AFOL ed ATO, derivanti dalla volontà della già Provincia di Milano, ora Città Metropolitana – che ha costituito entrambe- di esercitare una funzione di controllo sulle proprie Società partecipate ed enti strumentali, favorendo forme di collaborazione reciproca fra tali soggetti;
- l’ AFOL ha espresso l’esigenza di proseguire il programma didattico teso al completamento dei corsi di formazione per il personale dipendente dell’ATO, già oggetto di precedente convenzione stipulata tra AFOL ed ATO [atti n. 10393 del 29.09.2014] e di successive proroghe sino al 30.06.2017, anche in adempimento ai propri compiti statutari di promozione del diritto al lavoro, ove all’art. 4 si legge – Tale finalità è conseguita principalmente attraverso l’erogazione di interventi di natura educativa, formativa e culturale volti alla crescita del capitale umano e funzionali all’inserimento ed al mantenimento del lavoro lungo l’intero arco della vita…;
- Sempre in adempimento dei propri compiti formativi statutari, di cui al precedente capoverso, l’AFOL ha manifestato l’esigenza di cooperare alla realizzazione degli stessi attraverso il distacco di proprio personale a ciò adibito, anche in mansioni di natura tecnico/amministrativa tramite la formazione sul campo del proprio personale.
- è interesse dell’Afol corroborare la cooperazione tra le Agenzie, anche nell’interesse della Città Metropolitana di Milano – che ha costituito entrambe-, favorendo forme di collaborazione reciproca, come già convenzionalmente avvenuto in passato, anche attraverso forme di “mobilità” temporanea di personale; con tale motivazione, è interesse di AFOL che due dei suoi dipendenti, rispettivamente una unità di categoria C posizione economica 1 e profilo professionale Tecnico ai servizi amministrativi e una unità di categoria B posizione economica 3 e profilo professionale Collaboratore ai servizi amministrativi, mantengano ed accrescano le loro capacità professionali esercitandole presso l’ATO.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione/accordo, la quale ha per oggetto: l’attivazione di procedure di mobilità temporanea di personale dipendente di AFOL verso ATO mediante l’istituto del distacco di due dipendenti di Afol Metropolitana: rispettivamente, una unità appartenente alla categoria C posizione economica 1 e profilo professionale Tecnico ai servizi amministrativi ed una unità appartenente alla categoria B posizione economica 3 e profilo professionale Collaboratore ai servizi amministrativi, da adibirsi in attività/mansioni proprie del livello e profilo di appartenenza.
2) Al fine di meglio rispondere alle esigenze di sviluppo professionale delle risorse umane presenti presso l’ATO, con la presente convenzione viene altresì prevista la possibilità di attivare corsi di formazione nelle materie di sua competenza per il tramite di docenti dell’AFOL, conferendo loro docenze e consulenze.
*****
DISCIPLINA DEL DISTACCO
3) In virtù delle esigenze sopra esposte, l’AFOL ha interesse a distaccare temporaneamente presso l’ATO, un dipendente di Afol Metropolitana di categoria C posizione economica 1 e profilo professionale Tecnico ai servizi amministrativi ed un dipendente AFOL di categoria B posizione economica 3 e profilo professionale Collaboratore ai servizi amministrativi.
4) A tal fine il Direttore Generale di AFOL avanza richiesta di operare il distacco -presso l’ ATO
- di due figure professionali, dipendenti di AFOL rispettivamente una unità di categoria C posizione economica 1 e profilo professionale Tecnico ai servizi amministrativi e una unità di categoria B posizione economica 3 e profilo professionale Collaboratore ai servizi amministrativi.
5) Al contempo il Direttore dell’ATO accetta detto distacco, nello spirito di collaborazione tra Aziende che presentano una struttura omogenea, in quanto disciplinate entrambe dall’art. 114 del T.U. 267/2000;
6) viste le note, prot. nn…………………. con le quali i lavoratori……………….., hanno espresso il proprio consenso all’attivazione del distacco in parola, optando espressamente per il trattamento accessorio in essere presso la distaccataria.
7) Si conviene il distacco dei due dipendenti dell’AFOL – sopra individuati al punto 2) presso l’ATO, normando il distacco, per quanto non di seguito espressamente convenuto, in base alla disciplina propria dell’istituto prescelta e così:
8) durata del distacco: il distacco avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione/accordo e quindi dal 01/07/2017 e scadenza il 30/06/2019, prorogabile di un ulteriore anno. Qualora alla scadenza originariamente prevista, ovvero ad esito della proroga di cui al precedente periodo, permangano l’esigenza e l’interesse della distaccante e dell’azienda distaccataria ad utilizzare il personale distaccato, anche in ragione di successivi nuovi piani di formazione del personale dell’ATO e delle motivazioni espresse in premessa, si potrà differire il termine finale del distacco, purché ciò avvenga mediante reciproche manifestazioni di assenso scritte (richiesta AFOL/accettazione ATO), assunto il consenso dei lavoratori.
9) Per l’intero arco temporale del distacco e relativamente alle attività proprie dei profili di appartenenza dei lavoratori di cui al punto 1), i soggetti distaccati presteranno attività in favore dell’Azienda distaccataria (ATO), secondo le direttive e le linee gerarchiche della stessa.
10) Xxxxx e rimborsi: le competenze stipendiali fisse e continuative restano a carico della distaccante, che le corrisponderà senza soluzione di continuità ai lavoratori in distacco, trattandosi dell’azienda di appartenenza presso la quale gli stessi mantengono in essere il rapporto organico. Con riferimento al trattamento accessorio, verranno applicate le indennità in godimento al personale di categoria equivalente dell’Ente di destinazione (ATO), mentre non avranno diritto a quelle in godimento presso l’Ente di appartenenza (AFOL). I dipendenti in distacco verranno valutati da ATO secondo la metodologia aziendale in uso presso di essa. L’importo dovuto ai lavoratori a titolo di trattamento accessorio verrà determinato dall’ATO, che lo comunicherà all’AFOL, la quale procederà al suo pagamento in favore dei lavoratori. L’ATO, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti da parte di AFOL, si impegna a rimborsare il trattamento economico tabellare – e il trattamento accessorio- nonché ogni altro onere fiscale e previdenziale sostenuto dall’AFOL entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto medesimo.
11) Lavoro straordinario: il lavoro straordinario, previa verifica dell’esistenza della preventiva autorizzazione e dell’effettivo svolgimento e, comunque, nel limite delle risorse economiche all’uopo destinate annualmente, verrà determinato dall’ATO, che lo comunicherà all’AFOL ai
fini della corresponsione ai lavoratori. Le modalità di rimborso sono quelle individuate al punto precedente.
12) Orario di lavoro: è quello stabilito dall’ ATO ove i lavoratori prestano effettivamente la propria opera e dovranno essere accertati e rilevati con gli idonei strumenti posti in essere presso l’ATO. L’orario di lavoro verrà comunicato dall’ATO all’AFOL. Eventuali violazioni in merito dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza di AFOL affinché questa disponga degli elementi utili per valutare l’eventuale attivazione del conseguente procedimento disciplinare.
13) Xxxxx e permessi: AFOL comunicherà entro cinque giorni dall’inizio del distacco il numero di giorni di ferie maturate ed il numero di giorni di ferie ancora da godere da parte dei dipendenti in distacco. La gestione delle ferie e dei permessi viene demandata all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – che a conclusione del periodo di distacco procederà a comunicare all’AFOL il numero di giorni di ferie maturate e quelli di ferie ancora da godere, nonché il numero di permessi utilizzati-.
14) Malattia: saranno rilevate e gestite dall’ATO e le informazioni verranno tempestivamente comunicate all’AFOL per le opportune verifiche, permanendo in capo alla distaccante il potere di controllo ed il conseguente potere disciplinare in caso di abuso del diritto.
15) Infortuni: tutti gli adempimenti saranno gestiti dall’ATO, che terrà aggiornata l’AFOL, informandola dell’apertura sinistro, dell’istruttoria e dell’esito.
16) Iscrizione INAIL: l’ATO provvederà all’apertura di una nuova posizione inail entro i termini fissati dall’istituto stesso. Al rientro dei lavoratori in distacco presso l’AFOL, ove permane il rapporto organico di lavoro, la stessa provvederà alla riapertura della posizione originaria.
17) Procedimento disciplinare: l’ATO dovrà dare tempestiva comunicazione ad AFOL circa eventuali infrazioni al Codice di comportamento dei Dipendenti in essere presso la distaccataria commesse dai lavoratori in distacco. La gestione del procedimento disciplinare, in virtù del principio di continuità del rapporto organico, sarà poi di esclusiva competenza di AFOL che potrà richiedere ogni ulteriore informazione all’ ATO.
18) Valutazione su assenza di incompatibilità e grado di impegno nella richiesta di autorizzazione preventiva ex art. 53 Dlgs 165/2001 per l’esercizio di un’attività extra –impiego: l’atto di autorizzazione preventiva dovrà essere adottato dall’AFOL sulla base della preventiva valutazione da parte dell’ATO in considerazione della persistenza nell’organico della distaccante, ma al contempo del fatto che solo la distaccataria può valutare l’impegno e l’eventuale incompatibilità dell’attività extra – impiego con i compiti assegnati ai lavoratori.
19) Congedo per formazione: dovranno essere effettuate le medesime considerazioni di cui al punto precedente.
20) Concessione di aspettative: dovranno essere effettuate le medesime considerazioni di cui al punto precedente.
21) Sorveglianza Sanitaria: ai sensi del D.lgs.81/08 la sorveglianza sanitaria per i lavoratori in distacco è di competenza di ATO.
22) Dell’avvenuto distacco l’AFOL darà comunicazione entro 5 giorni dalla trasformazione al centro per l’impiego in via telematica compilando il quadro/sezione “trasformazione” del modello “unificato Lav”.
23) Recesso anticipato: è data facoltà a ciascuna delle contraenti di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza originariamente prevista per il distacco e/o alle successive proroghe – differimenti con preavviso di giorni 15.
*****
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZE E CONSULENZE
24) Per la prosecuzione del programma di formazione dei dipendenti dell’ATO, richiamato in premessa, ribadendo la volontà di cementificare lo spirito di collaborazione tra Aziende Speciali ontologicamente collegate tra loro e stante la vocazione formativa statutaria dell’AFOL, la presente convenzione disciplina la possibilità di conferire docenze e consulenze (a personale dell’ AFOL) nelle materie del Servizio idrico integrato.
25) L’obiettivo di valorizzare le risorse umane dell’ATO e di favorirne l’accrescimento tramite un costante aggiornamento è considerato un necessario strumento a supporto di processi innovativi e di sviluppo organizzativo aziendale. A tal fine, si conviene la possibilità di realizzare corsi di formazione da attivarsi presso le strutture dei centri di formazione professionale accreditati di AFOL nelle materie del S.I.I. e/o nei locali dell’ATO che verranno a tal fine adibiti.
26) L’AFOL procederà all’organizzazione e all’erogazione dei corsi di formazione nelle materie di cui al S.I.I. secondo le modalità e le tempistiche che verranno concordate di concerto tra i Direttori delle due Aziende partecipate.
27) L’AFOL, a tal fine, metterà a disposizione le proprie strutture per la realizzazione dei suddetti corsi di formazione specifica per i dipendenti dell’ATO, avvalendosi del proprio personale docente, al quale conferirà, secondo le proprie procedure interne gli incarichi didattici per i corsi di cui alla presente convenzione. È altresì possibile l’organizzazione di corsi presso i locali dell’ATO da docenti dell’AFOL cui verrà conferito l’incarico professionale (di docenza e/o consulenza) dall’ATO per la durata del corso, secondo le modalità e le forme concertate tra le due Aziende.
28) La realizzazione dei corsi di formazione si articolerà su base annua.
29) Gli incarichi potranno essere conferiti su base annua pari alla durata dei corsi, con possibilità di rinnovi e/o proroghe pari alla durata della presente convenzione.
30) Gli oneri necessari alla realizzazione del programma formativo per i dipendenti dell’ATO, vengono assolti secondo la disciplina contenuta nel Regolamento di contabilità aziendale al quale si rinvia.
*****
31) La durata della presente convenzione decorre dal 01/07/2017 e sino al 30/06/2020 ed è soggetta a rinnovo mediante reciproche manifestazioni di assenso scritte tra le Aziende Speciali. Al presente atto si applica la legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il foro di Milano.
Milano, li……………………….
FIRMA
Avv. …………… …………………………….
in qualità di Direttore Generale dell’ATO in qualità di Direttore Generale dell’AFOL