CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
SCHEDA 24
Che cos’è
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CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Il Contratto di formazione e lavoro è rivolto ai giovani in età compresa tra i 16 ed i 32 anni ed è perciò uno strumento atto ad incentivare l’oc- cupazione giovanile.
Si tratta di un contratto a causa mista. Infatti esso consiste in un’e- sperienza che è nel contempo di lavoro e di formazione, con l’obiettivo di accrescere la dotazione di professionalità e conoscenza (anche teo- rica) del giovane e quindi di agevolare i successivi passi nel mercato del lavoro.
Tale contratto obbliga il datore di lavoro a fornire, come corrispettivo della prestazione lavorativa, oltre alla retribuzione, anche un’adeguata prepa- razione professionale.
Dunque, nel quadro di questo contratto, debbono essere obbligatoria- mente predisposte delle ore di formazione teorico-pratiche, in sostituzio- ne della prestazione di lavoro (perciò le ore di formazione non debbono essere aggiuntive a quelle del lavoro, ma sostitutive).
Tale programma formativo può svolgersi all’esterno dell’azienda, attra- verso un vero e proprio corso di formazione, oppure all’interno, attraver- so l’affiancamento a lavoratori esperti.
Possono essere oggetto di tale contratto tutte le categorie ed i livelli pro- fessionali, con l’esclusione di quelli a carattere elementare e ripetitivo.
Il giovane assunto con un contratto di formazione lavoro ha gli stessi dirit- ti (ferie, congedo matrimoniale, indennità di malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione, ecc.) previste per il normale contratto di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda le ore di lavoro si tenga presente che queste non possono eccedere il limite delle 48 ore settimanali.
Gli incentivi per le aziende
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Le imprese sono incentivate ad utilizzare questa forma contrattuale, per- ché in tal modo possono godere di particolari agevolazioni economiche. Queste possono assumere la forma di sgravi sugli oneri previdenziali ed assicurativi. In particolare per le imprese del Centro-Nord è prevista una riduzione dei contributi previdenziali fino al 25%, mentre per quelle del Mezzogiorno si può arrivare fino al 40% di sgravio contributivo. Con la legge 196/1997 le agevolazioni contributive previste per le aziende del Mezzogiorno sono state prolungate di ulteriori 12 mesi a condizione che alla fine del contratto lo stesso venga trasformato a tempo indeterminato e che il lavoratore non venga licenziato nel periodo di vigenza dell’age- volazione stessa.
In secondo luogo tali agevolazioni possono essere di ordine retributivo, in quanto il lavoratore può essere inquadrato ad un livello inferiore a quello effettivo di destinazione (e quindi essere pagato con uno stipendio infe- riore).
Tuttavia, il datore di lavoro non può fare ricorso a tale particolare forma contrattuale, se non ha mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavorato- ri il cui contratto di formazione è scaduto nei 24 mesi precedenti.
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Le “regole” nella stipulazione del contratto di formazione e lavoro Il contratto di formazione e lavoro deve essere obbligatoriamente stipula- to in forma scritta. In mancanza di atto scritto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro deve predisporre un progetto in cui vengono stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività formativa.
Tale progetto, per avere validità, deve essere esaminato ed approvato da un’apposita commissione (la Commissione regionale per l’impiego).
All’atto dell’assunzione al lavoratore deve essere consegnata una copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo progetto.
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I “tempi” dei contratti di formazione e lavoro
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Rispetto ai “tempi” di tale particolare contratto è bene sapere che esso ha una durata limitata (quindi si tratta di un contratto a termine) e che è pre- visto un tetto minimo di ore di formazione.
A differenza dei “normali” contratti a termine, tuttavia, il contratto di for- mazione e lavoro, alla scadenza, non è rinnovabile (quindi, eventual- mente, si può solo essere assunti a tempo indeterminato).
I periodi di tempo previsti variano a seconda che siano dedicati a profes- sionalità elevate, intermedie, oppure medio-basse.
1. Per le professionalità elevate la durata massima del contratto è di 24 mesi, mentre le ore di formazione obbligatorie sono 130.
2. Per le professionalità intermedie la durata massima del contratto è di 24 mesi, mentre le ore di formazione obbligatorie sono 80.
3. Per le professionalità medio-basse (in questo caso si parla di “con- tratto di primo inserimento”) il contratto non può avere una durata superiore ai 12 mesi e deve prevedere almeno 20 ore di formazione di base, finalizzata all’adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo.
Alla scadenza del contratto
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Nel caso della professionalità elevate ed intermedie, il datore di lavoro alla scadenza del contratto, sentito il diretto interessato, trasmette alla ex Sezione Circoscrizionale per l’Impiego competente per territorio, una cer- tificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti della Regione possono accertare il livello di formazione acqui- sito dal lavoratore.
Nel caso delle professionalità medio-basse, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta.
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Il datore di lavoro può, prima della scadenza del termine fissato, trasforma- re il contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato. E’ però necessario che resti ferma l’utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. Il lavoratore deve essere cioè inquadrato nel livello di uscita previsto dal progetto iniziale.