CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
SCHEMA CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO 2
Classificazione documento: Consip Public
Procedura ristretta, suddivisa in 5 Lotti, per l’affidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1607
Schema Contratto Esecutivo – Lotto 2
INDICE
1. DEFINIZIONI 4
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 5
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO 5
4. EFFICACIA E DURATA 5
5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO ESECUTIVO 6
6. XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXX XX XXXXXXXXXXX 0
7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 7
8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 8
9. COLLAUDI – VERIFICHE DI CONFORMITA’ 8
10. PENALI 9
11. CORRISPETTIVI 11
12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 11
13. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 12
14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 13
15. RISOLUZIONE E RECESSO 13
16. FORZA MAGGIORE 14
17. RESPONSABILITA’ CIVILE 14
18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE
ESPRESSE 14
19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 16
20. FORO COMPETENTE 16
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 16
22. NOMINA A SUB‐RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 17
23. INCOMPATIBILITA’ 23
24. CONTRIBUTO A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA 23
CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO 2 TRA
Venezia Informatica e Sistemi ‐ VENIS S.p.A., con sede in VENEZIA, Via S. MARCO 4934, C.F. 02396850279, in persona del legale rappresentante pro tempore XXXXXXXXXX XXXXXXXX giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione dell'Assemblea dei Soci in data 28/12/2016, come da rep. 108.005 notaio Xxxxx Xxxxxxxx (nel seguito (nel seguito per brevità anche “Amministrazione Beneficiaria o contraente”),
E
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura n. 24 Cap 00144, capitale sociale Euro 31.875.000,00 (trentunomilioniottocentosettantacinquemila/00) i.v., e Euro 40.081.172,00 (quarantamilioniottantunomilacentosettantadue/00) ulteriore aumento deliberato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00967720285, P. IVA 05724831002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazzale dell’Agricoltura n. 24 Cap 00144, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capo‐gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Municipia S.p.A. con sede legale in Trento, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0, capitale sociale Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 01973900838, P. IVA 01973900838, domiciliata ai fini del presente atto in Trento, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 e la mandante Engiweb Security S.r.l., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 00, capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 07962091000 P. IVA 07962091000, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 00, e la mandante NTT DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00/X, capitale sociale Euro 33.107.160,00 (trentatremilionicentosettemilacentosessanta/00) i.v , iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00513990010, P. IVA 07988320011, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00/X e la mandante PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx x. 00 capitale sociale Euro 7.700.000,00 (Euro settemilionisettecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03230150967 P. IVA 03230150967, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx x. 00 e la mandante SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A.), con sede legale in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 0, capitale sociale Euro 525.000,00 (cinquecentoventicinquemila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05551171001, P. IVA 05551171001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazzale Xxxxx Xxxxxx n. 9 giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx repertorio n. 95439;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
(A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Xxxxxx S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”.
(B) L’art. 4, comma 3‐quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti‐quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
(C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti‐quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”.
(D) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 5 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S70 del 10/04/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10/04/2015, prorogata con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S93 del 15/05/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 15/05/2015, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. n. 30167/2015 in data 2/12/2015.
(E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 8/11/2017.
(F) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.
(G) L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo.
(H) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 7799673DC3.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. DEFINIZIONI
1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato, nel Contratto Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata:
a) dalle disposizioni del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati;
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- il Contratto Quadro,
- gli Allegati del Contratto Quadro,
- l’Allegato 1 “Progetto Esecutivo” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro.
2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO
3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore dell’Amministrazione contraente da parte del Fornitore dei Servizi e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Piano dei Fabbisogni, e relativo Progetto Esecutivo di cui all’Allegato 1 del presente Contratto Esecutivo.
3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati.
3.3 Resta inoltre inteso che come previsto al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico:
• i servizi di supporto organizzativo non possono essere attivati senza l’attivazione dei servizi di sviluppo software e/o dei servizi di gestione, manutenzione ed assistenza;
• in relazione ad ogni Contratto Esecutivo, il valore economico della quota dei servizi di supporto organizzativo non può superare il 50% del valore economico complessivo del Progetto Esecutivo;
• nell'ambito del servizio di sviluppo software, nel caso vengano attivati servizi di parametrizzazione e personalizzazione e/o servizi di analisi, progettazione e realizzazione di software ad hoc, il Fornitore dovrà fornire i servizi di manutenzione correttiva per il periodo di garanzia del software.
4. EFFICACIA E DURATA
4.1 Il presente Contratto Esecutivo ha una durata pari a 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione, fatti salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 21 e 22 del Contratto Quadro.
4.2 La durata di ciascun servizio è indicata nel Progetto Esecutivo approvato dall’Amministrazione contraente e comunque non può superare la durata del Contratto Esecutivo.
5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO ESECUTIVO
5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei Fabbisogni nonché del Progetto Esecutivo, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico.
6. EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATI DI AVANZAMENTO
6.1 Il Fornitore ha l’obbligo di avviare l’erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 in favore dell’Amministrazione Beneficiaria entro i termini previsti nel Progetto Esecutivo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. Resta inteso che il Fornitore non potrà iniziare l’erogazione dei servizi in assenza del Piano della Qualità di cui all’art. 9.1 del Contratto Quadro, approvato dall’Amministrazione Beneficiaria.
6.2 Il Fornitore si impegna a consegnare, entro i termini stabiliti al successivo art. 7.1, i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei propri Rappresentanti. Il Fornitore si obbliga, altresì, ove l’Amministrazione Beneficiaria lo richieda, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo.
6.3 Il Fornitore si impegna altresì, ove richiesto dall’Amministrazione contraente, a consegnare entro il termine di cui al successivo art. 7.1, documentazione idonea ad attestare il possesso, da parte delle risorse impiegate nell’esecuzione dei servizi, delle certificazioni dichiarate in sede di offerta. Nel caso in cui la documentazione presentata dal Fornitore fosse carente, in tutto o in parte, e/o inidonea ad attestare il possesso delle certificazioni da parte delle risorse impiegate nell’esecuzione dei servizi, l’Amministrazione Beneficiaria, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 16, comma 2, si riserva di risolvere il Contratto Esecutivo.
6.4 Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto esecutivo dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.
6.5 Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all’Amministrazione Beneficiaria e consegnare a quest’ultima, con un preavviso di 15 (quindici) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale e, laddove richiesto dall’Amministrazione Beneficiaria, documentazione idonea ad attestare il possesso, da parte della risorsa medesima, delle certificazioni dichiarate in sede di offerta.
6.6 Il Fornitore riconosce, altresì, all’Amministrazione Beneficiaria la facoltà di richiedere la
sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto Esecutivo. In tal caso, il Fornitore dovrà proporre una nuova figura professionale. L’esercizio da parte dell’Amministrazione Beneficiaria di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6.7 Nell’ipotesi di cui ai precedenti commi 6.5 e 6.6, l’Amministrazione Beneficiaria si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del relativo curriculum.
6.8 Ove l’Amministrazione Beneficiaria ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla predetta comunicazione.
6.9 Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
6.10 In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell’Amministrazione Beneficiaria del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6.8, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall’Amministrazione Beneficiaria, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
6.11 Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell’Amministrazione Beneficiaria, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate all’Amministrazione Beneficiaria nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale d’importo pari a euro 6.000,00 (seimila/00 euro). L’Impresa prende atto che l’Amministrazione Beneficiaria, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
6.12 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano dei Fabbisogni e del relativo Progetto Esecutivo, il Fornitore è tenuto a redigere uno stato di avanzamento lavori nel rispetto delle tempistiche e in conformità alle modalità stabilite al paragrafo 10.2 “Stato Avanzamento Lavori” del Capitolato Tecnico.
6.13 L’Amministrazione contraente si riserva di chiedere in qualunque momento al Fornitore di presentare documentazione idonea a dimostrare il rispetto dell’impegno assunto in sede di offerta con riguardo alla percentuale minima di risorse con rapporto di lavoro subordinato da impiegare nell’erogazione dei servizi. Nel caso in cui la documentazione presentata dal Fornitore fosse carente, in tutto o in parte, e/o inidonea ad attestare il rispetto dell’impegno predetto, l’Amministrazione Beneficiaria, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 16, comma 2, si riserva di risolvere il Contratto Esecutivo.
7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO
7.1 Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il
Fornitore nomina ‐ e contestualmente comunica all’Amministrazione Beneficiaria ‐ i propri Rappresentanti nelle figure di Responsabile del Contratto Esecutivo e di Responsabile tecnico per l’erogazione dei servizi quali interfacce dell’Amministrazione contraente. I Rappresentanti del Fornitore dovranno essere operativi a decorrere dalla rispettiva data di nomina.
7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione Beneficiaria.
7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte dall’Amministrazione Beneficiaria, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A.
7.4 Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell’Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all’art. 10.7 del Contratto Quadro.
8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI
8.1 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico, al Piano dei Fabbisogni ed al Progetto Esecutivo.
8.2 L’Amministrazione contraente provvederà a concordare con il fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento.
8.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore.
9. COLLAUDI – VERIFICHE DI CONFORMITA’
9.1 Tutti i prodotti della fornitura saranno sottoposti ad accettazione/approvazione/valutazione per verificare la rispondenza dei prodotti stessi ai requisiti ed alle specifiche richiesti nel Capitolato Tecnico, come indicato nel capitolo
10.5.1 del Capitolato Tecnico medesimo.
9.2 I servizi oggetto della fornitura sono soggetti a prove di collaudo nel rispetto dei termini e delle modalità dettagliatamente stabiliti al paragrafo 8.7 del Capitolato Tecnico di cui all'Allegato A al Contratto Quadro.
9.3 Resta inteso che qualora in fase di primo collaudo i test effettuati non risultino conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro 10 giorni solari; l’Amministrazione contraente entro 10 giorni dal secondo invio del “pronti al collaudo” procederà ad una seconda prova di collaudo.
9.4 In caso di esito sfavorevole della seconda prova, se entro 30 giorni solari non si arrivi all’esito positivo e concordato del collaudo, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, oltre all’applicazione delle penali previste, è facoltà dell’Amministrazione contraente di risolvere il Contratto Esecutivo.
9.5 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente
dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice 1 ‐ “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Piano dei Fabbisogni ed al relativo Progetto Esecutivo. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.
9.6 L’Amministrazione contraente provvederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione del presente Contratto Esecutivo anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali, e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
9.7 In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione l’Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti previsti all’art.
12.10 del Contratto Quadro.
9.8 Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Beneficiaria emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente.
9.9 In ogni caso, il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione contraente ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9.10 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione contraente, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
10. PENALI
10.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione Beneficiaria, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell’Appendice 1 ‐ “Indicatori di qualità della fornitura” del Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l’Amministrazione Beneficiaria applicherà al Fornitore le penali di seguito descritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno:
1. Rispetto di una scadenza temporale
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ad una scadenza stabilita dal Contratto e/o dal Progetto Esecutivo e/o dal piano di lavoro approvato, eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ01 – Rispetto di una scadenza temporale”,
l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.
2. Rispetto tempistiche di inserimento/sostituzione di personale
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini previsti nel Contratto Esecutivo, per l’inserimento/sostituzione delle risorse impiegate per l’erogazione dei servizi della fornitura, eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ03 – Rispetto tempistiche di inserimento/sostituzione di personale”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini previsti nel Contratto Esecutivo, per l’inserimento/sostituzione delle risorse responsabile del Contratto Quadro, responsabile/i dei Contratti esecutivi, responsabile/i tecnici per l’erogazione dei servizi, eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ03 – Rispetto tempistiche di inserimento/sostituzione di personale”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo del Contratto Esecutivo.
3. Numerosità dei rilievi sulla fornitura
Per ogni rilievo emesso per inadempimenti della fornitura eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ05 – Numerosità dei rilievi sulla fornitura”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.
4. Difettosità in esercizio (per applicazione)
Per ogni 0,5% (zerovirgolacinque per cento) al di sotto del valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ06 – Difettosità in esercizio (per applicazione)”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.
5. Tempo di presa in carico
Per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ07 – Tempo di presa in carico”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.
6. Tempo di risoluzione
Per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ08 – Tempo di risoluzione”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.
7. Tempo di attivazione degli interventi
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto alla richiesta dell’Amministrazione contraente nell’attivazione di un intervento, eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ10 – Tempo di attivazione degli interventi”, l’Amministrazione medesima applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.
10.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all’art. 13 del Contratto Quadro e nei relativi Allegati.
11. CORRISPETTIVI
11.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C del Contratto Quadro da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui all’art. 17 del Contratto Quadro; ogni revisione degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
11.2 Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito indicato:
a) per servizi con modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) per servizi con modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) per servizi con modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) per servizi con modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicato.
12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
12.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 11 viene emessa ed inviata dal Fornitore, previo accertamento da parte dell’Amministrazione contraente delle prestazioni effettuate e all’esito delle verifiche di conformità rispetto al Piano dei Fabbisogni, ed al relativo Progetto Esecutivo. Ciascuna fattura, inviata dal Fornitore secondo le modalità previste dal Contratto Quadro, sarà corrisposta dall’Amministrazione contraente in conformità alla normativa vigente in materia di Contabilità e secondo quanto stabilito all’art. 16 del Contratto Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
12.2 L’Amministrazione contraente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che sarà liquidata dalla stessa solo al termine del presente Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
12.3 Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
12.4 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 100000002395, intestato al Fornitore presso Intesa San Paolo, Codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale
del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
12.5 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione contraente e a Consip S.p.A. una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.
12.6 Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
13. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
13.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 52,5% (cinquantaduevirgolacinque per cento) (ai sensi dell’art. 18.2 del Contratto Quadro, l’ammontare della garanzia è pari al 8,5% del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo, valore che, tuttavia, è aumentato ‐ in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse ‐ di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima) del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiaria.
13.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
13.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del relativo Progetto Esecutivo), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
13.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
13.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
14.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.
In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.
15. RISOLUZIONE E RECESSO
15.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione contraente, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 13, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
15.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs.
n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 21 del Contratto Quadro. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21 e 21 bis del presente Contratto.
15.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.
15.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 156, e nelle ulteriori ipotesi di
risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo art. 16.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.3.
15.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in parte, l’Amministrazione contraente potrà recedere dal presente Contratto Esecutivo, in conformità all’art. 22 del Contratto Quadro.
15.6 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo, l’Amministrazione contraente ha diritto di recedere motivatamente dal presente Contratto Esecutivo in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto
Esecutivo e nel Contratto Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
15.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione contraente.
16. FORZA MAGGIORE
16.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
16.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
16.3 L’Amministrazione contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.
17. RESPONSABILITA’ CIVILE
17.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 24 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione Beneficiaria o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
18.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
18.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
18.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
18.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
18.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub‐ contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub‐contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
18.7 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto ad eccezione del Contributo a carico dell’Amministrazione Beneficiaria, così come previsto nei successivi commi 3 e 4.
19.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
19.3 Così come previsto dall’art. 23 del Contratto Quadro, ai sensi dell’art. 4, comma 3‐ quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012,
n. 135, si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, X.Xxx. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo, determinato sulla base del Progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto della stipula del Contratto Esecutivo medesimo.
19.4 Il valore complessivo del presente Contratto Esecutivo è quello espressamente indicato al Capitolo “8 Contributo a carico dell’Ente” del Progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto della stipula del presente Contratto Esecutivo. Di conseguenza, il valore del contributo dovuto dall’Amministrazione Beneficiaria è calcolato nella misura del 8%o (8permille) per importi contrattuali fino al milione e 5%o (5permille) per importi contrattuali superiori al milione.
19.5 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione Beneficiaria ai sensi dell’articolo 7 del Contratto Quadro, quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.
19.6 A tal fine, nei casi di cui al precedente periodo, il Fornitore provvederà a comunicare all’Amministrazione e per conoscenza a Consip, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di approvazione del Progetto esecutivo incrementato, il valore aggiornato del Progetto esecutivo e l’Amministrazione calcolerà il contributo aggiuntivo nella misura del 3%o (3permille) del relativo incremento.
19.7 Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono rese note alle Amministrazioni Beneficiarie a mezzo di apposita comunicazione sul sito internet della Consip S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx).
20. FORO COMPETENTE
20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
21.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è stata successivamente inviata da Consip S.p.a..
21.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto esecutivo, per le finalità descritte nella Lettera di invito e di quanto sopra precisato.
21.3 In ragione dell’oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell’Amministrazione contraente, lo stesso potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” o “sub‐ Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
21.4 Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub‐Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
21.5 Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro‐tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall’Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.>
21.6 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli artt. 5, 32, 33, 34, 44‐49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
21.7 Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
22. NOMINA A SUB‐RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
22 Bis.1 Venis – in virtù di apposito contratto stipulato con il Comune di Venezia per il servizio di gestione del Sistema Informativo Comunale ‐ è stata nominata dal Comune di Venezia (in qualità di “Titolare”) quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 reg. UE 2016/679.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato sub‐Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per
l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell’Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.
22 Bis.2 Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell’Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
22 Bis.3 Le finalità del trattamento sono relative ai seguenti ambiti tematici:
‐ Supporto organizzativo per il disegno e la progettazione di soluzioni IT innovative, compresa attività di change management per l’accompagnamento all’uso nell’ambito della PA;
‐ Analisi, progettazione e sviluppo di nuovi applicativi compresa attività di parametrizzazione e personalizzazione;
‐ Manutenzione evolutiva applicativi.
22 Bis.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:
i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.);
ii) dati sensibili;
iii) dati giudiziari;
iv) dati economico‐finanziari;
v) dati geografici;
vi) altro (es. dati professionali, istruzione).
22 Bis.5 Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, cittadini, aziende partecipate, fornitori (ogni altro soggetto i cui documenti in ingresso vengono protocollati dalla Amministrazione Comunale).
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il sub‐Responsabile si impegna a:
a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
h) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017;
i) ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
22 Bis.6 Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il sub‐Responsabile del trattamento si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, a fornirle un piano di misure di sicurezza rimesse all’approvazione dell’Amministrazione medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
• la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
• la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
• la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
• una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
La valutazione circa l’adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.
22 Bis.7 Il sub‐Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare ‐ anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione ‐ verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il sub‐Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.
Nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall’Amministrazione, quest’ultima diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
In alternativa alle verifiche di cui sopra, l’Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull’andamento della gestione dei dati personali e sull’applicazione delle misure di sicurezza approvate.
22 Bis.8 Il sub‐Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro terzo autorizzato del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del terzo autorizzato del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
Il sub‐Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori terzi autorizzati del trattamento per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.
Il terzo autorizzato del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento e al sub‐Responsabile del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale e al sub‐Responsabile del trattamento assicurare che il terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.
In caso di violazione da parte del terzo autorizzato del trattamento> degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento e il sub‐ Responsabile del trattamento sono interamente responsabili nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti. L’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del terzo autorizzato del trattamento, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile e il sub‐Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.
Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che il Sub responsabile/terzo autorizzato agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall’Amministrazione, quest’ultima diffiderà il Fornitore a far adottare ai terzi autorizzati del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del sub responsabile/terzo autorizzato e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto con il Responsabile iniziale <oppure sub‐ Responsabile del trattamento> ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
Restano fermi i casi di recesso previsti nel Contratto Quadro.
In alternativa alle verifiche di cui sopra, l’Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull’andamento della gestione dei dati personali e sull’applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del subResponsabile/terzo autorizzato.
22 Bis.9 Il sub‐Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub‐ contraenti.
22 Bis.10 Il Fornitore sub‐Responsabile deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub‐Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al
Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
22 Bis.11 Il Fornitore sub‐Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il sub‐Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell’ambito di tale attività.
22 Bis.12 Il Fornitore sub‐Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
22 Bis.13 Il Fornitore sub‐Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
22 Bis.14 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il sub‐Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
22 Bis.15 Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dei Consip S.p.A. l’elenco aggiornato delle nomine.
22 Bis.16 Il sub‐Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento ‐ anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati ‐ eseguito dal sub‐Responsabile, o da un terzo autorizzato.
22 Bis.17 Il sub‐Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
22 Bis.18 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del sub‐Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali
effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal sub‐ Responsabile del trattamento.
22 Bis.19 Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della
normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il sub‐Responsabile del trattamento si impegna a collaborare ‐ nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse ‐ con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
23. INCOMPATIBILITA’
23.1 Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto Esecutivo avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ‐ ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
23.2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
24. CONTRIBUTO A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA
24.1 Ai sensi dell’art. 4, comma 3‐quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, al presente contatto si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, X.Xxx. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal
D.P.C.M. 23 giugno 2010.
24.2 Pertanto, l’Amministrazione Beneficiaria è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del Contratto Esecutivo, determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto della stipula del Contratto Esecutivo medesimo. Come previsto all’art. 7.2 del Contratto Quadro il Progetto esecutivo dovrà contenere altresì il valore del Contratto Esecutivo e l’importo dell’anzidetto contributo. In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria ai sensi del precedente articolo 8, quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.
24.3 Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono disponibili sul sito internet della Consip S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx).
Xxxxx, approvato e sottoscritto Venezia, lì 13/03/2019
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Documento Firmato Digitalmente Documento Firmato Digitalmente
(per l’Amministrazione) (per il Fornitore)
Firmato digitalmente da:Xxxxx Xxxxxxxx
Data:15/03/2019 16:33:12
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di
approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto Esecutivo, Art. 6 Erogazione dei servizi e stato di avanzamento, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Attivazione e dismissione dei servizi,; Art. 9 Collaudi – Verifiche di Conformità, Art. 10 Penali, Art. 11 Corrispettivi, Art. 12 Fatturazione e pagamenti, Art. 13 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 14 Divieto di cessione del contratto, Art. 15 Risoluzione e Recesso, Art. 16 Forza Maggiore, Art. 17 Responsabilità civile, Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari ‐ Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 20 Foro competente, Art. 21 Trattamento dei dati personali, <eventuale Art. 21 bis Nomina a responsabile (eventuale sud responsabile) del trattamento dei dati>.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Venezia, lì 13/03/2019
Xxxxx Xxxxxxxx
Documento Firmato Digitalmente
(per il Fornitore)
Firmato digitalmente da:Xxxxx Xxxxxxxx Data:15/03/2019 16:33:45