Comune di Sant’Angelo a Cupolo
Comune di Sant’Angelo a Cupolo
Provincia di Benevento
Settore II - (Entrate - Informatizzazione)
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Informativa
IMU – TASI
Scadenza | Scadenza |
versamento rata | versamento rata |
ACCONTO 17/06/2019 | SALDO 16/12/2019 |
2019
Codice Fiscale Partita IVA
00000000000
00000000000
Telefono Fax
0000000000
082441286
PEC
Sito Web
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
AVVISO AI CONTRIBUENTI
TIPOLOGIA IMMOBILE | Aliquota | Detrazione | Codice sul mod. F24 |
Abitazione principale e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 (1 per categoria) | ABOLITA | ||
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle categorie catastali così dette “di lusso” A1 A8 e A9 e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 (C02, C06, C07 un solo immobile per categoria) | 6,00 per mille | € 200,00 | 3912 |
Per abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, concessa in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza è applicata la riduzione del 50% sulla base imponibile Per la riduzione della base imponibile IMU si devono verificare le seguenti condizioni Il proprietario - comodante non deve possedere, in tutto il territorio nazionale, altri immobili ad uso abitativo oltre a quello concesso in comodato ed a quello adibito a propria abitazione; Il proprietario - comodante, deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; Il contratto deve essere regolarmente registrato. | 10,60 per mille | 3912 | |
Per abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, concessa per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998. Il contribuente interessato all’applicazione dell’aliquota agevolata, deve presentare al Protocollo del Comune, apposita istanza, redatta sull’apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi, entro il 31 dicembre dell’anno per cui si chiede l’applicazione dell’aliquota ridotta, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca. L’aliquota agevolata si applica dalla data di stipula del contratto di locazione a canone concordato per tutta la durata del contratto stesso, salvo risoluzione/disdetta anticipata del medesimo, in vigenza dell’accordo territoriale. A decorrere dall’anno d’imposta 2016, è stabilita la riduzione del 25% dell’imposta IMU dovuta sulla base dell’aliquota agevolata stabilita dal Comune. | 10,60 per mille | 3916 | |
Aree fabbricabili | 10,60 per mille | 3916 | |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 10,60 per mille | 3925 | |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | ESENTI | ||
Tutti gli altri immobili | 10,60 per mille | 3918 |
Cat. A (escluso A/10) | 160 |
Cat. C/2-C/6-C/7 | 160 |
Cat. A/10 | 80 |
Cat. C/3-C/4-C/5 | 140 |
Cat. B | 140 |
Cat. D (escluso D/5) | 65 |
Cat. C/1 | 55 |
Cat. D/5 | 80 |
- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato: Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore - Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate da art. 5, c. 3, del D.Lgs 504/92; - Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). | ||
Il passaggio da terreno agricolo ad area edificabile o anche la mutata edificabilità DEVE ESSERE DICHIARATO DAL CONTRIBUENTE esprimendo anche il valore venale del bene (Cassazione nn.17810/2017, 11440/2010) anche nel caso in cui la trasformazione sia conosciuta dall’Amministrazione (Cassazione nn.15235/2012) |
Si ricorda che il prossimo 16 dicembre scade il termine per il versamento del SALDO IMU e TASI anno 2019.
Gentili Contribuenti, come noto Dall’anno 2014 è entrata in vigore l’Imposta Unica Comunale (IUC).
La I.U.C. - Imposta Unica Comunale, contrariamente al nome, si compone di 3 entrate:
l’IMU (imposta municipale propria), istituita nell’anno 2012 e assimilabile per certi versi alla “vecchia” ICI;
la TARI (tassa sui rifiuti) identificabile per grandi linee alla “vecchia” TARSU/TARES;
la TASI (tributo sui servizi) che serve a finanziare i costi di alcuni servizi indivisibili
In questa comunicazione verranno esaminate e fornite indicazioni in merito a modalità di calcolo e versamento, esclusivamente per l’IMU e per la TASI. Per la TARI, come a Lei probabilmente già noto, saranno recapitati a casa i modelli di versamento.
IMU | E’ abolita l’IMU sulla prima casa e le relative pertinenze (con esclusione delle categorie A1/A8/A9). La norma generale prevede che sono assimilate ad abitazione principale, con la conseguente esenzione dall’IMU, i seguenti immobili: Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Le assimilazioni di cui dalle lettere non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9. Sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché i fabbricati costruiti dalle imprese e destinati alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. A liquote: Le Aliquote 2019 sono state stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019 – L'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 stabilisce, comunque, che in caso di non deliberazione di nuove aliquote si applicano quelle deliberate per l’anno precedente. Pertanto per il versamento della rata di acconto si applicano le aliquote sotto riportate B ase imponibile per il calcolo: (valida sia per l’IMU che per la TASI) Per i terreni già edificati i contribuenti sono tenuti al pagamento dell’imposta anche sul valore degli eventuali residui di cubatura derivanti dai nuovi indici di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Si rammenta che: per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. per pertinenze si intendono quei fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinati in modo durevole al servizio di un altro fabbricato (l’abitazione principale). Il numero massimo di pertinenze ammesso è di una per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. A TTENZIONE: di seguito si riportano gli immobili esclusi dall’IMU ma NON dalla TASI: gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa - gli immobili delle forze armate -gli immobili destinati ad alloggi sociali e, quindi, anche quelli degli enti per l’edilizia residenziale pubblica - l’ex casa coniugale - fabbricati rurali strumentali | ||||||
TASI | Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione/occupazione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. N el caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Pertanto, se l’unità immobiliare è stata concessa in affitto o in comodato d’uso, la ripartizione del tributo è del 70% a carico del possessore/locatore e del 30% a carico dell’occupante/locatario. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Ai fini TASI la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell’IMU, cioè la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per un fattore predefinito (vedi tabelle per IMU) - Di seguito si riportano le aliquote TASI ed i codici F24 necessari al versamento. | ||||||
ALIQUOTE TASI: Le Aliquote 2019 sono state stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019 - Il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 stabilisce, comunque, che in caso di non deliberazione di nuove aliquote si applicano quelle deliberate per l’anno precedente. Pertanto per il versamento della rata di acconto si applicano le aliquote sotto riportate: | |||||||
TIPOLOGIA IMMOBILE | CATEGORIA CATASTALE | ALIQUOTA | Codice su mod. F24 | ||||
Abitazione principale + 1 pertinenza per ogni categoria C/2, C/6 o C/7 | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | esente | 3958 | ||||
Abitazione in comodato d’uso e relative pertinenze (1 pertinenza per ogni categoria C/2, C/6 o C/7) (nel caso è applicata la riduzione del 50% sulla rendita catastale) | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 0,00 per mille | 3961 | ||||
Abitazione fittata con contratto (registrato) a canone concordato (riduzione dell’Imposta del 25% ) | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 0,00 per mille | 3961 | ||||
Altri Fabbricati: Abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni -- Uffici -- Negozi – immobili classificati nel Gruppo Catastale B e Laboratori artigianali, palestre senza fini di lucro -- Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre con fini di lucro -- Istituto di credito, cambio e assicurazione | Gruppi A -- B -- C -- D | 0,00 per mille | 3961 | ||||
Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all’Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. (art.13, comma 8, DL n.201/2011) | D/10 o altri fabbricati con ruralità | 1,00 per mille | 3959 | ||||
Aree Fabbricabili | Valore di mercato (come per IMU) | 0,00 per mille | 3960 | ||||
Terreni agricoli | esenti | ====== | |||||
Informazioni: Comune di Sant'Angelo a Cupolo - Ufficio Tributi – Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0. --- email: xxxxxxx0@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx --- Tel. 0000000000 (int.4) - Fax 08241755395 Informazioni Orario di apertura al pubblico: Lunedì, martedì e mercoledì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 del solo giovedì Calcolo on-line: Sito Istituzionale del Comune di SANT’ANGELO A CUPOLO (xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx) è disponibile in versione gratuita il programma di calcolo IMU/TASI. Dall’Ufficio Comunale, li 14/11/2019 Il Responsabile del Settore II – Xxxxxxx Xxxxxxx |