Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di AREZZO) Ente Certificato ISO 9001.2008
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Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di AREZZO) Ente Certificato ISO 9001.2008 |
Ufficio Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Unione dei Comuni del Pratomagno Pagina 10 di 10 |
MODELLO “C”
OGGETTO : FORNITURA IN ECONOMIA DI UNO SCUOLABUS “CHILOMETRI ZERO” CON RITIRO DI UNO SCUOLABUS USATO, PER TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E MEDIE - AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART.82 D.LGS. 163/2006.
IMPORTO A BASE DI GARA € 45.000,00 (I.V.A. esclusa), “chiavi in mano” comprensivo di ogni onere e carico e nessuno escluso per il ritiro di scuolabus usato.
Codice di Identificazione gara (CIG) n. 0000000000
L’anno ________________ addì ________ del mese di _______________________ alle ore ____________ in ___________________________________, presso la sede del __________________________________ ubicata in Via/Piazza ______________________________________________________________________
1) __l__Sig.____ ________________________________________________________________________, nato a _________________________________________________________ il ____________________, domiciliato per la Sua carica presso _______________________________________________________, il quale interviene nel presente contratto, in esecuzione del _____________________, in rappresentanza e per conto del __________________________________, in qualità di dirigente - responsabile del Servizio/Settore __________________________, codice fiscale ________________________________, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltante”;
2) __l__ Sig.____ _______________________________________________________________________, nato a ________________________________________________________ il ____________________, residente nel Comune di _________________________________________________________________ Via/Piazza __________________________________________________________________ n. ______, che interviene nel presente contratto in qualità di ____________________________________________, con sede legale in __________________________ codice fiscale ________________________________ - Partita IVA ________________________________, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________________________ al numero _____, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche “Esecutore”.
PREMESSO CHE
- con determinazione n. _______ in data ________________ adottata ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 il contratto è stato definitivamente aggiudicato a favore dell’Esecutore sopra individuato;
-
(per
spa, sapa, srl, società cooperative per azioni o a responsabilità
limitata, società consortili per azioni o a responsabilità
limitata)
l’Esecutore
ha presentato, ai sensi di quanto disposto dal DPCM
n.
187/1991, la dichiarazione acquisita al P.G. n. ______ circa la
composizione societaria dell’Esecutore;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Oggetto del contratto
Il contratto ha per oggetto la fornitura “ chiavi in mano” di numero 1 (uno) scuolabus chilometri zero, omologato fin dall’origine per il trasporto di studenti delle scuole dell’obbligo (scuole materne, primarie e medie) in conformità alle vigenti leggi da destinare al servizio di trasporto scolastico e ad altri servizi di trasporto collettivo per gli studenti delle scuole dell’obbligo, con ritiro di uno scuolabus usato. Qualità e caratteristiche tecniche sono riportate nell’allegata offerta economica-scheda tecnica.
Art. 2
Ammontare del contratto
L'importo del contratto, compensato a Corpo ammonta presuntivamente, al lordo del ribasso eventualmente offerto, ad Euro 45.000,00 (oltre IVA), così composto:
importo soggetto a ribasso € 45.000,00 per l’acquisto in economia “chiavi in mano” di uno scuolabus a chilometri zero “Km. 0” prima immatricolazione anno 2012, per il trasporto di alunni delle scuole materne, elementari e medie avente posti per : 28 alunni + accompagnatore + autistae ritiro in permuta di uno scuolabus usato Fiat IVECO A4510, immatricolato il 14/04/1993, posti 00x0, xx xxxxxxxx 000.000 (xxxx data del 16.12.2013.
La fornitura di cui al presente contratto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all’imposta sul valore aggiunto (DPR 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell’Appaltante.
Ai sensi dell’art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltante non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), in quanto si tratta di mera fornitura . Conseguentemente il costo delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni è pari a zero.
Art. 3
Variazioni alle prestazioni
In nessun caso l’Esecutore può procedere a variazioni o modifiche della fornitura senza la previa autorizzazione dell’Appaltante.
L'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre le variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.
Art. 4
Qualità e provenienza di Materiali in genere
Tutti i materiali dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare qualsiasi tipo di danno agli utenti sia fisico che a cose.
I materiali dovranno essere nuovi, delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati dal Direttore dell’esecuzione (che può coincidere con il responsabile di procedimento).
Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate all’Appaltante.
L’Esecutore resta comunque totalmente responsabile del buon esito della prestazione, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti dell’Appaltante.
Osservanza delle disposizioni di Legge
Al contratto si applicano, nell’ordine, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Art. 6
Responsabilità dell’Esecutore circa l’esecuzione del contratto
L’Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve effettuare il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.
In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
Art. 7
Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
la scheda tecnica descrittiva e prestazionale;
l’offerta economica;
Eventuale pertinente documentazione tecnica presentata in sede di gara.
E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri contratti estranei al presente, di documenti, modelli, ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.
Art. 8
Modalità e tempistiche della fornitura - Penale in caso di ritardo - sospensioni e proroghe
La fornitura con ritiro di quanto in oggetto, dovrà essere dovrà essere completata entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile si applicherà una penale 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile di procedimento avvierà le procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).
Qualora dal mancato rispetto dei termini derivi all'Appaltante un ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.
A giustificazione del ritardo, l’Esecutore non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano, per conto dell’Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se l’Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l’Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali verranno contestati all’Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accogli bili a giudizio dell’Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e detratte dal primo pagamento utile.
Art. 10
Pagamenti
Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione dopo il favorevole accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della con ritiro di quanto in oggetto effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte del Servizio interessato (a tal fine fa fede il timbro di arrivo dell’Appaltante).
Trascorso tale termine l’Esecutore può inviare un atto di costituzione in mora, dal cui ricevimento decorrono gli interessi di mora.
Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.
La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante, devono essere comunicati all’Appaltante. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.
Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile di procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del Direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all’art. 5 DL n. 79/1997 convertito in Legge n. 140/1997.
Art. 11
Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Esecutore
Saranno a carico dell’Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l’offerta:
L’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l’igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.
L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull’Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.
Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.
L’Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge n. 136/2010. L’Esecutore deve comunicare all’Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all’art. 3 comma 7 D.Lgs. n. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
I danni arrecati dal personale addetto nell’espletamento della fornitura saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l’Esecutore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali in proporzione alla gravità del danno; l’accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra l’Appaltante ed il legale rappresentante dell’Esecutore. A tal scopo saranno comunicate al rappresentante dell’Esecutore, con anticipo di 24 ore, la data e l’ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il rappresentante non si presenti, l’accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto un apposito atto di constatazione di danno.
L’Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L’Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Esecutore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l’offerta.
Art. 12
Garanzia del mezzo
La garanzia del mezzo contro i difetti di fabbricazione e di funzionamento è prestata dalla “casa madre” di fabbricazione per un periodo non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) senza limiti di percorrenza, dalla data di emissione della fattura che sarà vistata dal direttore dell’esecuzione del contratto, come attestazione di regolare fornitura.
Tale garanzia dovrà essere globale, includente cioè tutte le parti costituenti il mezzo, anche quelle di costruzione non propria.
Nel periodo di garanzia la “casa madre” sul territorio UE, deve garantire la sostituzione a proprie cura e spesa presso l’officina comunale, o in altro luogo indicato, e senza alcun onere diretto o riflesso per l’Amministrazione, di tutte le parti o gli accessori che con l’uso presentassero difetti, rotture dovute ad errato montaggio o progettazione o a qualità scadente dei materiali inibente il regolare funzionamento del mezzo entro un termine di cinque giorni dalla data di segnalazione dell’inconveniente.
Art. 13
Invariabilità dei prezzi contrattuali
I prezzi di aggiudicazione non potranno subire revisione nel corso del contratto.
Art. 14
Rifiuto della fornitura - Acquisto in danno
Qualora la fornitura e ritiro come in oggetto non corrisponda perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la nuova fornitura e ritiro entro il termine che sarà indicato.
Art. 15
Riserve e contenzioso
Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di contenzioso fra l’Appaltante e l’Esecutore, fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs n. 163/2006, le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs n. 163/2006, non saranno deferite al collegio arbitrale di cui agli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs n. 163/2006 e, quindi, nel presente contratto viene espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri, secondo le procedure di cui all’art. 241 del D.Lgs n. 163/2006, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro del luogo in cui ha sede l’Appaltante. Le parti, quindi, danno atto che, secondo quanto prescritto dal citato art. 241, comma 1-bis, ultimo periodo, del D.Lgs n. 163/2006, sarà vietato in ogni caso il compromesso in corso di esecuzione del presente contratto.
Art. 16
Risoluzione del contratto per fatto dell’Esecutore – Clausola risolutiva
L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 6 c. 8 DPR n. 207/2010.
L’Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. a tutto danno e rischio dell’Esecutore, qualora si verifichino ritardi nel servizio superiore a 15 giorni o qualora il servizio sia ritenuto non idoneo due volte successive o mancando l’Esecutore in tutto o in parte all'osservanza del presente contratto in modo tale da compromettere la regolare effettuazione del servizio, a giudizio insindacabile dell’Appaltante, nonché nei casi previsti dall’art. 135 c. 1 D.Lgs. n.163/2006 (anche se riferito ai lavori, ai sensi dell’art. 297 DPR n. 207/2010).
Il medesimo diritto avrà l'Appaltante quando l’Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge n. 136/2010).
Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell’Esecutore i maggiori oneri che l’Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla cauzione definitiva eventualmente prestata, ai sensi dell’art. 123 c. 3 DPR n. 207/2010.
Per tale danno l’Appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo all’Esecutore e/o sulla cauzione definitiva eventualmente prestata.
Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l’Appaltante dichiara all’Esecutore che intende avvalersi della clausola risolutiva, previa comunicazione scritta di tale sua intenzione con preavviso di 30 giorni da notificare all’Esecutore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, l’Appaltante provvederà a dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa dell’Esecutore.
Art. 17
Recesso dal contratto
L’Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della parte di contratto eseguita, oltre al decimo dell'importo del contratto non eseguito. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni decorsi i quali l’Appaltante effettua la verifica della parte di contratto eseguita.
Ai sensi dell’art. 1 c. 13 DL n. 95/2012 come convertito in L. n. 135/2012, il diritto di recesso, può essere esercitato, previa formale comunicazione all’Esecutore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell’art. 26 c. 1 L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l’Esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 c. 3 della L. n. 488/1999.
Art. 18
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 l’Appaltante informa l’Esecutore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
Art.19
Vicende soggettive dell’Esecutore
In caso di decesso dell’Esecutore, se soggetto individuale, l'Appaltante può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto il contratto.
Analogamente, in caso di cessione o trasformazioni, la prosecuzione deve essere autorizzata.
Nel caso l’Esecutore sia un consorzio il contratto va eseguito dai consorziati indicati in sede di gara; non è possibile la loro sostituzione.
Art. 20
Spese, imposte e tasse
Sono a carico dell’Esecutore tutte le spese del contratto se stipulato in forma pubblica, (spese di registro, diritti di segreteria, copia del contratto) e gli oneri per la nuova immatricolazione a favore del comune del mezzo.
Art. 21
Contestazioni
Per le contestazioni in merito all’esecuzione del contratto l’Esecutore ha l’onere di iscrizione delle riserve. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Esecutore. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Esecutore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Esecutore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla firma stessa.
In ogni caso l’Esecutore non potrà sospendere l’esecuzione del contratto ne' rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
Art. 22
Accertamento della prestazione
Il direttore dell'esecuzione procederà ad accertare la rispondenza della fornitura effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, allo scadere del termine ultimo di compimento del contratto.
L’accertamento verrà svolto entro 20 giorni.
L’Esecutore non acquista diritto al pagamento del relativo importo se prima non è stata verificata con esito favorevole.
L’Esecutore deve mettere a disposizione del Direttore dell’esecuzione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire gli accertamenti. Nel caso in cui l’Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Esecutore.
Delle operazioni viene redatto specifico verbale.
Per i servizi non eseguiti correttamente dovranno essere eseguiti nuovamente entro 10 gg dalla data di comunicazione, a cure e spese dell’Esecutore. Decorso inutilmente tale termine verranno applicate le penalità previste per ritardo. Qualora l’esito dell’accertamento di conformità sia ancora negativo l’Appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altro soggetto quanto necessario per rendere il servizio conforme all’oggetto del presente contratto con addebito della relativa spesa all’Esecutore più il 20% per spese generali dell’Appaltante. In alternativa il Direttore dell’esecuzione può applicare delle penali in proporzione all’inadempienza accertata.
Art. 23
Cessione del credito
Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trovano applicazione le norme dell’art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all’Appaltante nei modi indicati dall’art. 117, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 ai fini dell'esercizio dell’eventuale diritto di opposizione dell’Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall’Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).
E’ pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all’Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 D.Lgs. n. 163/2006.
Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.
Art. 24
Cauzione definitiva e polizza assicurativa
Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l’Esecutore, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, ha presentato la cauzione definitiva, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
In caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione resterà vincolata fino alla verifica di conformità e, comunque, finchè non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.
La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto al credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nei precedenti articoli.
Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998) questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Appaltante.
In alternativa a quanto sopra è possibile prestare la garanzia definitiva anche mediante versamento della somma alla Tesoreria comunale.
Art. 25
Tutela dei dati
L’Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.
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Firme
A norma e per gli effetti di cui all’art. 1341 codice civile l’Esecutore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente i sott’elencati articoli del contratto:
Ammontare del contratto
Responsabilità dell’Esecutore circa l’esecuzione del servizio
Modalità e tempistiche di erogazione dei servizi - Penale in caso di ritardo- proroghe
Pagamenti
Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Esecutore
Rifiuto del servizio - Acquisto in danno
Riserve e contenzioso
Risoluzione del contratto
Contestazioni
Verifica di conformità
52024 Loro Ciuffenna (AR), Via Perugia, 2 A |
E-mail: xxx@xxxxxxxxxx.xx |
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Telef.: 000-000000 Fax: 055-917.27.59 |
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Cod. Fisc. 90024210511 – P.I. 01980270514 |