Delibera del Direttore Generale n. 441 del 03-08-2023
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 441 del 03-08-2023
Proposta n. 766 del 2023
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO FRA L’AOU MEYER E LA ONLUS WORLD FRIENDS, PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITÀ NEL PROGETTO: “THE NET – PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLA MALARIA SU BASE COMUNITARIA”.
Dirigente: XXXXXX XXXXX XXXX
Struttura Dirigente: CENTRO SALUTE GLOBALE
Delibera del Direttore Generale n. 441 firmata digitalmente il 03-08-2023
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA XXXXX I.R.C.C.S.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Accordo di Partenariato |
Contenuto | Autorizzazione alla stipula di un Accordo di Partenariato fra l’AOU Xxxxx e la Onlus World Friends, per la realizzazione di specifiche attività nel progetto: “The Net – Programma di contrasto alla malaria su base comunitaria”. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | CENTRO SALUTE GLOBALE |
Direttore della Struttura | XXXXXX XXXXX XXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXXX XXXXX |
Immediatamente Esecutiva | NO |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 6 | Accordo di Partenariato |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo n. 502 del 30.12.1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
s.m.i. e la L. R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. di “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”;
Richiamata la L. R. Toscana n. 12 del 16.03.2023 “Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005” con la quale si è proceduto alla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed in particolare l’art. 13 con il quale sono state dettate le “Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx ad Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxx IRCCS…”;
Dato atto che:
con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01.02.2021; con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 01.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 01.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l'A.O.U. Xxxxx ha disposto la presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;
Dato atto altresì che con deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 2.03.2017 avente ad oggetto "Sistematizzazione delle deleghe allo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa e dei Dirigenti Responsabili delle Strutture Organizzative dell'Area Tecnico Amministrativa" è stato disposto, tra l'altro, che le funzioni vicarie del Direttore Sanitario siano svolte dal Dr. Xxxxxxx Xxxxx, Direttore del Dipartimento Specialistico Interdisciplinare;
Premesso:
- che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx, unitamente ai propri compiti istituzionali di assistenza sanitaria a pazienti pediatrici, favorisce il perseguimento di finalità di cooperazione sanitaria internazionale con azioni mirate ad implementare i servizi sanitari offerti nelle strutture ospedaliere e territoriali dei paesi che necessitano di tali interventi;
- che con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 909 del 15.10.2012, recepita con deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 7.11.2012, viene istituito il Centro di Salute Globale presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Xxxxx quale struttura di coordinamento delle iniziative in ambito di salute globale, a cui afferiscono le attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale, anche con l'obiettivo di accrescere, diffondere ed applicare la conoscenza attorno alle priorità tematiche Politiche Sanitarie, Migrazione e Salute, Malattie Tropicali Neglette;
- che ai sensi dell’articolo 7 bis della L.R.T. 40/2005 avente per oggetto ‘Salute globale e lotta alle disuguaglianze’ la Regione Toscana, al fine di contrastare le disuguaglianze nell’ambito della salute e rendere più agevole l’accesso al servizio sanitario, promuove interventi sanitari in favore delle popolazioni più svantaggiate, anche a livello di cooperazione sanitaria internazionale, in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli strumenti di programmazione regionale in materia di attività internazionali e di cooperazione sanitaria internazionale. Per tali tipologie di interventi la Regione Toscana si avvale del Centro Salute Globale, istituito presso l’Azienda Ospedaliera – Universitaria Xxxxx, quale struttura di coordinamento a carattere regionale in materia di: salute globale, cooperazione sanitaria internazionale e salute dei migranti;
- che l’Onlus World Friends è una organizzazione per la solidarietà internazionale attiva in Italia e in Africa per promuovere pace, diritti umani e solidarietà tra i popoli. Opera per la promozione del dialogo fra le culture, i diritti umani e lo sviluppo equo e sostenibile in Italia e nel mondo con programmi di cooperazione e solidarietà internazionale, educazione alla cittadinanza globale, interculturalità e diritti di cittadinanza plurale;
- che l’Onlus World Friends fra i suoi scopi statutari può svolgere attività di collaborazione con Istituzioni pubbliche e private e Associazioni che in Italia, in Europa e in altri continenti abbiano scopi analoghi o connessi con i propri;
Dato atto:
- che l’Onlus World Friends ha ottenuto il finanziamento del progetto “The Net – Programma di contrasto alla malaria su base comunitaria”, il progetto mira a porre fine all’epidemia di malaria e conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l'accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti, in Kenya, attraverso il “rafforzamento dei meccanismi di eradicazione della malaria su base comunitaria all’interno della Contea di Kilifi, Kenya entro il 2024;
- che World Friends ha individuato l’AOU Meyer, mediante il Centro Salute Globale, quale partner attuativo di specifiche attività all’interno del progetto e nello specifico attività di coordinamento e supporto delle attività formative e di ricerca al fine di implementare le competenze del personale sanitario locale;
- che per l’espletamento delle attività progettuali sopra descritte, World Friends provvederà alla copertura diretta delle spese di missione (vitto, alloggio e trasporti locali e internazionali) in favore del personale dell’AOU Meyer che svolgerà missioni relative alle attività progettuali in Kenya;
- che per l’espletamento delle attività progettuali di cui sopra il Centro Salute Globale si avvarrà del personale assegnato alla struttura;
Accertata la necessità di stipulare un Accordo di Partenariato con World Friends allegato n.1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di regolamentare i ruoli dell’AOU Xxxxx e della Onlus di cui sopra per la realizzazione delle attività progettuali;
Rilevato pertanto di autorizzare la stipula dell’Accordo di Partenariato sopracitato, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, fra l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Xxxxx e l’Onlus World Friends, al fine di realizzare le attività previste nel progetto, delegando la dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx, direttrice del Centro Salute Globale, alla firma del summenzionato Accordo;
Su proposta del Responsabile della S.O.C. Centro Salute Globale dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Xxxxx Xxxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere della dr.ssa Xxxxx Xxxx, Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1.Di approvare una Convenzione di Partenariato, quale allegato n. 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, con l’Onlus World Friends, al fine di realizzare l’iniziativa progettuale denominata “The Net – Programma di contrasto alla malaria su base comunitaria”, in Kenya.
2.Di procedere alla stipula del sopracitato Accordo fra l’AOU Xxxxx e World Friends, delegando la dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx, Direttrice del Centro Salute Globale, alla firma del summenzionato Accordo.
3.Di dare atto che l’Onlus World Friends provvederà a coprire direttamente le spese di vitto, alloggio e trasporti nazionali e internazionali al personale del Centro Salute Globale dell’AOU Meyer che si recherà in missione per il progetto di cui sopra.
4.Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T.
n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx I.R.C.C.S.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
ACCORDO OPERATIVO DI PARTENARIATO
tra
Amici del Mondo – World Friends - Onlus
e
AOU Meyer – Centro di Salute Globale regione Toscana
Questo Accordo Operativo di Partenariato ("Operational Partnership Agreement" - OPA) è stipulato tra Amici del Mondo – World Friends - Onlus, (d’ora in avanti definito “WF”) e AOU Xxxxx – Centro di Salute Globale regione Toscana, (d’ora in avanti definito il “Partner”, chiamati collettivamente le “Parti”).
Laddove, WF è una ONG regolarmente registrata in Kenya secondo la legge di coordinamento delle ONG (OP. 218/051/2004/0204/3374), ufficialmente riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri italiano come avente diritto a ricevere e gestire fondi sotto la legge italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con il Decreto N° 2011/337/002480/1 del 4/07/2011, avente sede a Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000, con codice fiscale N° 97256540580, rappresentata dalla presidente e rappresentante legale Xxxxxxx Xxxxxx;
Laddove, il Partner AOU Meyer ha sede a Firenze, Viale Pieraccini 24, 50141, con codice fiscale N° 02175680483, rappresentato dalla Direttrice del Centro Salute Globale dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx, delegata dal Direttore Generale dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx con Xxxxxxxx n……..del ,
Laddove, WF ha ricevuto finanziamenti dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, per la realizzazione del Progetto “The Net – Programma di contrasto alla malaria su base comunitaria” (il “Progetto”) (AID 012596/01/4), iniziato il 1° Novembre 2022 e con conclusione prevista il 31 ottobre 2024;
Laddove, WF implementerà il Progetto a vantaggio e con l'assistenza del Partner;
Laddove, WF e il partner hanno stipulato accordi formali che hanno delineato i rispettivi ruoli e responsabilità ai fini dell'azione, ovvero l'accordo di partenariato firmato, incluso come Allegato 1;
PERTANTO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. IL PROGETTO
Il progetto mira a “contribuire al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 3.3: Entro il 2030 porre fine all’epidemia di malaria e 3.8: Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l'accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti, in Kenya” [Obiettivo generale], attraverso il “rafforzamento dei meccanismi di eradicazione della malaria su base comunitaria all’interno della Contea di Kilifi, Kenya entro il 2024” [Obiettivo specifico].
Il progetto intende produrre i seguenti risultati attesi:
R.1 Massimizzate le attività di prevenzione primaria incentrate su malaria, inclusa la sensibilizzazione sul vaccino RTS,S-Mosquirix, all’interno delle 4 sub-contee target;
R.2 Massimizzata la capacità di risposta su base comunitaria degli attori coinvolti nella fornitura dei servizi relativi alla malaria;
R.3 Ottimizzati il sistema e gli strumenti di raccolta, aggregazione ed elaborazione dati a livello di comunità e livello primario del sistema sanitario locale.
I risultati sopra indicati saranno raggiunti attraverso le seguenti attività:
A.1.1: Implementazione del programma di sensibilizzazione sull’utilizzo delle zanzariere/reti trattate con insetticida (RTI), aderenza alla profilassi antimalarica in gravidanza all’interno delle comunità.
A.1.2: Implementazione del programma di educazione sanitaria con focus su tematiche relative alla malaria all’interno di 28 scuole target.
A.1.3: Implementazione del programma di sensibilizzazione e orientamento sul vaccino anti-malarico RTS,S su base comunitaria e all’interno dei centri sanitari.
A.2.1: Implementazione del programma di formazione su Malaria Case Management integrato per volontari sanitari di comunità, personale sanitario dei centri di salute periferici e dell’ospedale di riferimento di contea..
R.2.2: Implementazione del programma di formazione su malaria case management integrato per leader di comunità e figure/guaritori tradizionali.
A.2.3: Rafforzamento dei meccanismi di active case detection, Case management su base comunitaria/tracciamento dei casi su base comunitaria.
A.3.1: Rafforzato il sistema di raccolta, aggregazione, elaborazione dati sanitari multilivello relativo alla malaria.
A.3.2: Implementazione di una Ricerca operativa nelle sub-contee target
Il progetto si rivolge ai seguenti beneficiari: 77.180 residenti delle sotto-contee coinvolte dalle attività progettuali nella Contea di Kilifi.
2. SCOPO DELL’ACCORDO OPERATIVO
L'OPA è finalizzato a rendere operativa la collaborazione tra le parti per l'attuazione del Progetto, nella Repubblica del Kenya, nella Contea di Nairobi.
Questo OPA si riferisce allo svolgimento delle sopracitate attività A.1.1, A.1.3, A.2.1, A.2.2, A.3.1, A.3.2.
Nel quadro delle attività, WF si impegna a:
a. Implementare le attività di Progetto come dettagliato nel Documento Unico di Progetto;
b. Organizzare le missioni in loco da parte del Centro di salute Globale della Regione Toscana.
Il partner si impegna a:
a. Partecipare attivamente alle riunioni organizzative e del Comitato accademico di progetto;
b. Partecipare da remoto e/o in presenza alle riunioni organizzative per le attività relative al miglioramento del sistema di raccolta dati (A.3.1).
c. Partecipare da remoto e/o in presenza alla revisione del programma di formazione per CHVs e personale sanitario coinvolti dalle attività progettuali (A.1.1, A.1.3, A.2.1, A.2.2).
d. Condurre missioni per controllo qualità delle attività di progetto relative alla formazione e alla sensibilizzazione (A.1.1, A.1.3, A.2.1, A.2.2).
e. Partecipare da remoto e/o in presenza alle riunioni organizzative e fornire un contributo tecnico- specialistico, in termini di input tecnici, nelle attività di ricerca operativa (A.3.2).
f. Collaborare alla disseminazione dei risultati in Italia.
3. COPERTURA FINANZIARIA DELLE ATTIVITÀ
i. WF fornirà risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie all'attuazione del progetto in linea con l'entità, i termini e le condizioni del finanziamento concesso dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. In particolare, con riferimento all’intero progetto, WF coprirà i costi di voli internazionali a/r tra l’Italia e il Kenya (fino a un massimo di 6,160.00 €), gli annessi visti (fino a un massimo di 400.00 €), assicurazioni sanitarie (fino a un massimo di 640.00 €) e le eventuali spese di vitto e alloggio fino ad un massimo di 20 giorni (fino a 1,000.00 €) per il personale del partner in missione.
ii. Il partner fornirà risorse umane, tecniche e materiali all'attuazione del progetto, come specificato nell'Articolo 2.
4. VISIBILITÀ
Il Partner riconosce che WF, in quanto beneficiaria della convenzione di sovvenzione, deve prendere tutte le misure necessarie per riconoscere dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo come donatore del progetto. Il partner accetta di riconoscere che il progetto è stato sostenuto e finanziato da WF e dal donatore.
5. TERMINE e DURATA
La durata di questo OPA è per il periodo dal 1 Novembre 2022 al 31 Ottobre 2025 (24 mesi), a meno che non sia rescisso o prorogato di comune accordo scritto, o anticipatamente terminato da WF a causa di una indisponibilità di fondi, comunicata dal principale donatore (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) in ogni momento.
6. MODIFICA E SCIOGLIMENTO DELL'ACCORDO
i. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti, per iscritto.
ii. Se una delle parti determina che l'altra parte abbia commesso una violazione dei termini di questo OPA, tale parte può presentare all'altra una notifica scritta in cui si richiede che la violazione sia risolta entro trenta (30) giorni. Se la parte che riceve tale notifica non riesce a rimediare alla violazione entro il tempo specificato o se la violazione non può essere sanata, la parte che ha inviato la notifica può inviare un'altra notifica per iscritto, interrompendo questo OPA. Questo secondo avviso sarà considerato effettivo al momento del ricevimento. Le violazioni del contratto possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i ritardi eccessivi dei partner nel raggiungimento dei risultati e degli obiettivi e/o il raggiungimento degli indicatori mirati, la disattenzione del partner all’attenersi alle indicazioni tecniche fornite da WF, l'inosservanza del piano delle attività, l'audit insoddisfacente dei risultati, la non conformità alle norme e ai regolamenti del donatore e condotta o comportamento inappropriati nei confronti di donatori, beneficiari o altri partner e xxxxxxx.
iii. Se si verifica un evento di forza maggiore (guerra, grave calamità naturale, ecc.) e incide sull'attuazione del progetto, le parti possono unilateralmente sospendere o concludere il presente accordo e i relativi obblighi, con effetto immediato.
iv. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma delle Parti e rimarrà in vigore fino al 30 Settembre 2025, ma WF o il partner può sciogliere questo OPA dando preavviso scritto di sessanta
(60) giorni all'altro. Tale avviso sarà ritenuto efficace al momento del ricevimento. Le Parti concordano di consultarsi reciprocamente in merito all'effetto della risoluzione sul Progetto e di aiutarsi a vicenda nel regolare il termine o la transizione del Progetto.
v. Se il donatore sospende o termina la sovvenzione, WF può, in aggiunta agli altri diritti di cui sopra, sospendere o risolvere immediatamente questo OPA, dandone comunicazione scritta al Partner accompagnata da una copia della notifica ricevuta dal Donatore. Tale avviso sarà considerato effettivo al momento del ricevimento o alla data di sospensione o risoluzione specificata dal donatore, a seconda di quale dei due sia anteriore.
vi. Se ritenuto necessario, le Parti, con reciproco consenso scritto, possono decidere di prorogare la durata del presente Accordo.
7. LIMITAZIONI
i. È espressamente inteso che, entrando in questo OPA, WF non ha alcun obbligo di fornire supporto aggiuntivo al Partner per gli scopi di questo Progetto o per altri scopi.
8. CLAUSOLA DI LEGALITA’ E TRASPARENZA
Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. WF dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Ente (consultabile sul sito internet dell’ente: xxx.xxxxx.xx) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini di cui al D.lgs. 196/2003 e al Regolamento europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali (“GDPR”), i dati personali di propria pertinenza saranno trattati da ciascuna parte esclusivamente per finalità correlate all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Protocollo d’intesa e/o per l’adempimento degli obblighi legali, regolamentari, ovvero disposti dalla normativa comunitaria, conservando i dati per il periodo strettamente necessario per il conseguimento delle suddette finalità
Ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera b) del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali la base giuridica del trattamento è il presente contratto. I dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
IN BUONA FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dalle rispettive Parti, hanno firmato e sigillato il presente Accordo in duplice copia in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per conto di WF: | Per conto del Partner: |
Xxxxxxx Xxxxxx | Dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx |
Legale rappresentante | Direttrice del Centro Salute Globale AOU Xxxxx |
Firma | Firma |
Data | Data |