PROVE SELETTIVE
Assistenti Amministrativi AREA NUOVE TECNOLOGIE
Materiali di studio
PROVE SELETTIVE
MOBILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
(EX ART. 48 CCNL 29 NOVEMBRE 2007
MODIFICATO DALLA SEQUENZA CONTRATTUALE DEL 25 LUGLIO 2008)
Materiale di studio Assistenti Amministrativi – Area Nuove Tecnologie
FIRMA DIGITALE E PROTOCOLLO INFORMATICO 4
1 La Firma digitale 4
1.1 FIRMA DIGITALE 4
1.2 CNIPA E FIRMA DIGITALE 5
1.3 CHIAVI ASIMMETRICHE 7
1.4 LA FUNZIONE DELLA FIRMA DIGITALE 8
1.5 COME CRIPTARE UN DOCUMENTO 9
1.6 COME USARE LA FIRMA DIGITALE 9
1.7 IMPORTANZA DELLA FIRMA DIGITALE 12
1.8 USI DELLA FIRMA 12
1.9 Firme “leggere” e firme “forti” 14
1.10 FIRMA DIGITALE E P.A. 15
2. Il protocollo informatico 16
2.1 PREMESSE 16
2.2 IL PROTOCOLLO INFORMATICO 17
2.3 IL REGIO DECRETO 22
2.4 LA NORMATIVA 23
2.5 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 23
2.6 DOVERI 25
2.7 COSA È LA SEGNATURA? 26
2.8 IL PROTOCOLLO ED IL FUTURO DELLE P.A. 26
GESTIONE GIURIDICA – CONCETTI PRINCIPALI 28
1. La gestione giuridica e il fascicolo del personale 28
1.1 IL RAPPORTO GIURIDICO 28
1.2 GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO 28
1.3 IL FASCICOLO DEL PERSONALE 29
1.4 IMPORTANZA DEL FASCICOLO 31
1.5 IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO 31
1.6 INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FASCICOLO 32
2. La ricostruzione della carriera 34
2.1 LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA 34
2.2 INQUADRAMENTRO RETRIBUTIVO 36
2.3 RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI GENERICI 37
2.4 CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO 38
2.5 DATA DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI 46
2.6 COME SI FA OGGI LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA? 47
2.7 FASI DELLA RICOSTRUZIONE. 48
2.8 CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI 49
2.9 LA VALUTABILITA’ DEI SERVIZI 50
2.10 CALCOLO DELLA PROGRESSIONE 51
2.11 RICOSTRUZIONE SCHEMA DELLE ATTIVITA’ 54
2.12 ESEMPIO DI SCHERMATA 55
2.13 LA PROGRESSIONE DELLA CARRIERA 56
2.14 INQUADRAMENTO 57
2.15 PROGRESSIONI DI CARRIERA 58
2.16 PROGRESSIONE DI CARRIERA SCHEMA DELLE ATTIVITA’ 61
3. Il trattamento di fine rapporto 62
3.1 PENSIONE 62
3.2 CALCOLO 62
3.3 IL SISTEMA RETRIBUTIVO 63
3.3.1 IL SISTEMA RETRIBUTIVO: LA QUOTA A 63
3.3.2 CALCOLO QUOTA B 65
3.3.3 PERIODO DI RIFERIMENTO 65
3.3.4 CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE 66
3.3.5 CALCOLO DELLA BASE PENSIONABILE 66
3.4 IL SISTEMA MISTO 67
3.4.1 CALCOLO DELLE QUOTE PER IL SISTEMA MISTO 67
3.4.2 CALCOLO QUOTA C 68
3.5 IL SISTEMA CONTRIBUTIVO 69
3.5.1 PROCEDURE OPERATIVE 69
3.5.2 NORMATIVA DOPO IL 1993 70
3.6 PENSIONE PROVVISORIA 71
3.6.1 PENSIONE DEFINITIVA 72
3.7 CESSAZIONE 72
3.8 BUONUSCITA 74
3.8.1 PRESUPPOSTI DI BASE 74
3.8.2 UNA TANTUM 75
3.8.3 PROCEDURE AUTOMATICHE UNA TANTUM 75
3.8.4 ESEMPIO DI SCHERMATA 75
3.9 PERIODI DA RICONGIUNGERE E/O RISCATTARE 77
3.9.1 RICONGIUNZIONE 78
3.9.2 RISCATTI E COMPUTO 78
3.9.3 SERVIZI RISCATTABILI E COMPUTABILI 78
VERSO UN SISTEMA INFORMATICO DELLA P.A. 81
1. Il sistema informativo della P.I. 81
1.1CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 81
1.2 TECNOLOGIE INFORMATICHE ED AUMENTO DI EFFICIENZA 82
1.3 IL VECCHIO SISTEMA INFORMATIVO. 83
1.4 LE NUOVE ESIGENZE 84
1.5 DAL CENTRALISMO AL DECENTRAMENTO 85
1.6 VANTAGGI NELL’UTILIZZO DI UN SISTEMA INFORMATIVO 86
1.7 I LIVELLI DI UTENZA 87
1.8 INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI LOGICO-TERRITORIALI 89
1.9 RETE PRIVATA DI COLLEGAMENTO 90
1.10 ARCHITETTURA DELLE DIREZIONI REGIONALI e DEI CSA 91
1.11 I POSTAZIONI DI LAVORO 91
1.12 SICUREZZA INFORMATICA 92
1.13 ARCHITETTURA DELLA RETE 93
1.14 FLUSSO ATTUALE DELLE INFORMAZIONI 93
1.15 L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 94
1.16 LE FUNZIONI INTEGRATE DEL SISTEMA 95
1.17 SETTORI DI APPLICAZIONE. 97
1.18 SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI 97
1.19 GESTIONE GIURIDICA 99
1.20 ORGANIZZAZIONE E AUTOMAZIONE D’UFFICIO 100
2. La rete unitaria della P.A. 101
2.1 IL CAMBIAMENTO DELLA P.A. 101
2.2 NASCE L’AIPA 102
2.3 COMPITI DELL’AIPA 102
2.4 IL PROGETTO PORTANTE 103
2.5 LA RETE UNITARIA 103
2.6 LO STUDIO DI FATTIBILITA’ 104
2.7 BREVE STORIA 109
2.8 AIPA - CNIPA 110
2.9 SPC - Sistema Pubblico di Connettività 112
2.10 SIDI Scuola 114
2.11 SIDI Learn. 119
2.11 IL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 122
2.12 LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI 122
2.13 RETE E AUTONOMIA LOCALE 124
2.14 LE PORTE DELLA RETE 124
2.15 PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO 125
2.16 I SERVIZI PER IL TRASPORTO 125
2.17 SERVIZI PER LA COOPERAZIONE 126
2.18 SERVIZI PER LA COOPERAZIONE APPLICATIVA 126
2.19 CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI 126
2.20 L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 127
2.21 LINEE GUIDA 127
2.22 CENTRO TECNICO 128
2.23 CENTRO DI GESTIONE 128
2.24 FIGURE INTERESSATE 129
2.25 XXXXX XXXXXXXXX 000
2.26 PIANO TRIENNALE 0000-0000 000
2.27 POSTA CERTIFICATA 133
2.28 PROTOCOLLO INFORMATICO 134
2.29 FIRMA DIGITALE 135
FIRMA DIGITALE E PROTOCOLLO INFORMATICO
1 La Firma digitale
1.1 FIRMA DIGITALE
Il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNPIA) precisa che “la firma digitale costituisce uno dei cardini del processo di e- governement1. Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni. Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati: soggetti pubblici e privati che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere tale attività. L’elenco di tali soggetti è, per legge, pubblicato sul sito del CNIPA. A metà dell’anno 2008 si contano oltre 3,2 milioni di dispositivi di firma digitale.”
L'uso crescente del PC e delle reti telematiche nelle istituzioni scolastiche ha avuto, come conseguenza diretta, la progressiva introduzione di procedure di lavoro compatibili e gestibili dagli strumenti informatici.
Un esempio palese di questo fenomeno è stata la necessità di conferire valore giuridico al documento informatico e alla firma digitale. Infatti, al documento informatico e alla firma digitale è stato attribuito lo stesso valore giuridico del documento sottoscritto con firma autografa. L'aspetto preminente, da non dimenticare, è assicurare l'integrità e la provenienza dei documenti informatici che si muovono in un supporto (Internet) tutt'altro che privo di zone d'ombra e soggetto spessissimo ad attacchi.
Il CNIPA asserisce che “l’Italia è posta all’avanguardia nell’uso legale della firma digitale, essendo il primo paese ad avere attribuito piena validità giuridica ai documenti elettronici fin dal lontano 1997 ed essendo quello con maggiore diffusione in Europa.”
1Per e-government (anche e-gov o amministrazione digitale) si intende il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, il quale - unitamente ad azioni di cambiamento organizzativo - consente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi digitali grazie all’uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), allo scopo di ottimizzare il lavoro degli
enti e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) sia servizi più rapidi, che nuovi servizi, attraverso - ad esempio
- i siti web delle amministrazioni interessate. (Da Wikipedia xxxx://xx.xxxxxxxxx.xxx)
FIRMA DIGITALE:
è un procedimento matematico (detto "hash", irreversibile non è possibile, a partire dall’impronta, risalire al documento originario) in grado di produrre su un documento informatico gli stessi effetti giuridici ottenibili tracciando con la penna una firma in calce a un foglio di identità
applicare una firma digitale non vuol dire altro che criptare i documenti in maniera univoca per ogni utente.
PRIMA DI PROCEDERE CON LA TRATTAZIONE A PROPOSITO DELLA FIRMA DIGITALE È BENE CHIARIRE SUBITO CHE…
LA FIRMA DIGITALE NON E' LA RIPRODUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA SU UN DOCUMENTO INFORMATICO: NON SI OTTIENE CIOE' TRAMITE IMMAGINI FOTOGRAFICHE O SCANNER
1.2 CNIPA E FIRMA DIGITALE
La legge “Bassanini” (Legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 15 ) e il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 rendevano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge i documenti informatici, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici.
Il CNIPA (già AIPA) ha assunto un ruolo importante nella predisposizione della normativa del settore. Questa è stata oggetto di varie integrazioni e modifiche e, a oggi, è costituita, tra le altre, dalle seguenti norme:
Direttiva europea 1999/93/CE sulle firme elettroniche (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx00_00.xxxx)
D. Lgs. 7/3/2005, n. 82
DPCM 13/1/2004
Deliberazione CNIPA n. 4 del 17/2/2005
Deliberazione CNIPA n. 34 del 18/1/2006
Circolare CNIPA n. 48 del 6/9/2005
CNIPA Linee guida per l'utilizzo della firma digitale.
La firma digitale (che trae valore legale sia dalla L. 59/97 sia dal D.P.R. 513/97) ha trovato l’impianto legislativo necessario per il proprio utilizzo con la pubblicazione, in data 15 aprile 1999, delle regole tecniche costituite dal DPCM 8 febbraio 1999 (oggi sostituito dal DPCM 13 gennaio 2004).
Il D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 al comma 3 prescrive che “il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ ha sottoscritto”.
Definizioni
Certificato qualificato
Chiave privata
Chiave pubblica
Dispositivo di firma
Documento informatico
Firma digitale
Firma elettronica
Insieme di informazioni che creano una stretta ed affidabile correlazione fra una chiave pubblica e i dati che identificano il Titolare.
Sono certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva.
La chiave della coppia utilizzata nel processo di sottoscrizione di un documento informatico
La chiave della coppia utilizzata da chiunque esegua la verifica di una firma digitale
Insieme di dispositivi hardware e software che consentono di sottoscrivere con firma digitale documenti informatici
E’ costituito da qualunque oggetto informatico (file) che contenga atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
E’ un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica
Firma Firma elettronica ottenuta attraverso una procedura
elettronica avanzata
Firma elettronica qualificata
Soggetto giuridico
informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati
La firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato, creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma
Impresa, azienda, società; qualunque soggetto dotato di partita IVA
SSCD Acronimo inglese (Secure Signature Creation Device) di “dispositivo sicuro per la creazione della firma”. E’ un dispositivo che soddisfa particolari requisiti di sicurezza. I più utilizzati sono costituiti da smartcard.
Titolare Il soggetto cui sono attribuite le firme digitali generate attraverso una determinata chiave associata ad un determinato certificato
1.3 CHIAVI ASIMMETRICHE
COME FUNZIONA LA FIRMA DIGITALE?
Vista la rilevanza giuridica del documento informatico, occorre poter individuare in maniera semplice colui che l'ha sottoscritto e rilevare subito se il documento è integro oppure è stato in qualche modo alterato dopo la sua sottoscrizione. A tale scopo riveste particolare importanza la crittografia, tecnica per rendere intellegibili i documenti a chi non dispone della relativa chiave e dell’algoritmo necessario. La crittografia può essere:
simmetrica, nel caso in cui ogni titolare dispone di una chiave per la firma dei documenti; la stessa chiave dovrà essere in possesso del destinatario che la utilizzerà per la verifica;
asimmetrica, ogni titolare dispone di una coppia di chiavi, una privata, mantenuta segreta, che utilizzerà per la sottoscrizione dei documenti, l’altra da rendere pubblica che sarà usata per la verifica.
La normativa vigente in Italia, prevede l’uso della crittografia asimmetrica
per la sottoscrizione dei documenti informatici.
COS' E' UNA COPPIA DI XXXXXX ASIMMETRICHE?
E’ una coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici. Pur essendo univocamente correlate, dalla chiave pubblica non è possibile risalire a quella privata che, come già detto, deve essere custodita in maniera riservata dal Titolare.
Chiave privata: elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto Titolare,
mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico.
Chiave pubblica: elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal Titolare delle chiavi asimmetriche.
La firma digitale è basata sull'utilizzo di chiavi, cioè di veri e propri algoritmi matematici in grado di rendere illeggibili (criptati) documenti informatici, ma riservandone poi la lettura solo a coloro che sono autorizzati .
Ciò vuol dire che ciascuno possiede una propria chiave privata con la quale rende illeggibile un documento (codificare). Solo il possessore della corrispondente chiave pubblica può decodificare il messaggio e viceversa.
1.4 LA FUNZIONE DELLA FIRMA DIGITALE
A CHE SERVE LA FIRMA DIGITALE?
La firma digitale è in grado di assolvere a più funzioni, in particolare per la verifica ed il valore e legale di un documento firmato.
PRINCIPALI FUNZIONI DELLA FIRMA DIGITALE
RISERVATEZZA: il documento firmato non deve poter essere compreso da nessun altro se non dal destinatario.
INTEGRITÀ: il documento non deve poter essere modificato da nessuno dopo la firma.
AUTENTICAZIONE: la provenienza del documento deve essere certa.
NON RIPUDIO: chi ha firmato il documento non può negare di averlo fatto (infatti, nessun altro può compilarlo ed emetterlo al suo posto).
Oltre a queste funzioni la firma digitale è in grado di effettuare una certificazione temporale cioè attesta con certezza la data e l'ora della redazione del documento. Infine, per questi motivi, non può ripudiarlo.
QUESTA È UNA CONDIZIONE DETERMINANTE PER LA VALIDITA’ LEGALE DI
UN DOCUMENTO.
“Esempi tipici dell’utilizzo della firma digitale possono essere ricercati in tutti gli adempimenti da effettuarsi verso le amministrazioni che richiedono appunto la sottoscrizione di una volontà: denunce, dichiarazioni di cambi di residenza, di domicilio, richieste di contributi, di esenzioni a pagamenti a causa del reddito o di altre condizioni particolari, ricorsi, ecc. Fra privati può trovare un interessante impiego nella sottoscrizione di contratti, verbali di riunioni, ordini di acquisto, risposte a bandi di gara, ecc.
Ancora, la firma digitale trova già da tempo applicazione nel protocollo informatico, nella procedura di archiviazione documentale, nel mandato informatico di pagamento, nei servizi camerali, nelle procedure telematiche d’acquisto, ecc.
Alcuni Comuni che partecipano alla sperimentazione della Carta d’Identità Elettronica hanno dotato i propri cittadini di entrambi gli strumenti (CIE o CNS e Firma Digitale) e sviluppato dei servizi in rete tramite i quali i cittadini possono
farsi identificare in rete (CIE/CNS), accedere quindi ai propri dati personali nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, e sottoscrivere (firma digitale) dichiarazioni, denunce, ricorsi. Ecco quindi che si intravede l’obiettivo finale: dotarsi di un unico strumento con cui sarà possibile farsi riconoscere e sottoscrivere dichiarazioni, fruendo dei vantaggi derivanti dai servizi in rete”. (Da “Linee guida per l'utilizzo della Firma digitale”.)
1.5 COME CRIPTARE UN DOCUMENTO
Supponiamo di dover spedire un documento che non sia possibile modificare e che il destinatario sia certo per chi lo riceve.
Per prima cosa dobbiamo renderlo illeggibile. Un modo semplice è quello di criptarlo con una chiave specifica. Un esempio di semplice algoritmo consiste nel sostituire le lettere con dei numeri. Quale sarà l'effetto di questa operazione?
Il documento diventerà incomprensibile e solo chi conosce il criterio di sostituzione (ovvero possiede la chiave) è in grado di leggerlo
Per la firma elettronica ogni titolare di firma ha un meccanismo di criptazione unico, formato da migliaia di regole non ricostruibili in alcun modo. Solo avendo la chiave di criptazione è possibile riottenere il documento originario.
I sistemi a chiave singola non possono essere usati come sistemi a validità legale in quanto richiedono la diffusione ai mittenti della chiave personale dell'utente e quindi un rischio inaccettabile di utilizzo improprio.
Per questo motivo, come è già stato detto, vengono utilizzate le chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata) rilasciate da autorità di certificazione che hanno il compito di assegnare univocamente una chiave (firma) ad una persona specifica.
1.6 COME USARE LA FIRMA DIGITALE
Supponiamo che la scuola “Alfa” debba inviare un documento alla scuola “Gamma”. E' ovvio che quest'ultima ha la necessità di sapere,senza possibilità di dubbio, che:
il documento è stato effettivamente spedito dalla Scuola “Alfa”;
il documento non è stato modificato dopo l’invio;
la scuola “Alfa” non abbia possibilità di ripudiarlo (cioè non riconoscerlo come suo).
I PASSI DA COMPIERE POSSONO ESSERE SEMPLIFICATI COME SEGUE:
1. La scuola “Alfa” firma il documento con la propria chiave privata rendendolo illeggibile e lo invia alla Scuola “Gamma” allegando anche una copia del proprio certificato digitale che contiene i dati del certificatore, il nome di “Alfa” e la chiave pubblica;
2. la scuola “Gamma” prende il documento, si procura la chiave pubblica della scuola “Alfa” per verificare l’autenticità della firma.
Se la chiave pubblica utilizzata dalla Scuola “Gamma” è identica a quella contenuta nel certificato digitale il documento sarà sicuramente stato spedito dalla Scuola “Alfa”.
NATURALMENTE QUESTO SISTEMA SI BASA SULLA SICUREZZA (NON MODIFICABILITA’ E NON ACCESSO) DEL CERTIFICATO DIGITALE CHE VIENE FIRMATO CON LA CHIAVE PRIVATA DEL CERTIFICATORE.
In questo modo sono garantiti:
Inalterabilità
Gli stessi algoritmi consentono di verificare se al documento sono state apportate modifiche dopo l'invio (nella firma digitale è contenuta un'immagine di quel determinato documento).
Non ripudio
Solo la scuola “Alfa” possiede la chiave privata; pertanto solo la scuola “Alfa” era in grado di "generare la propria firma".
Identità del firmatario.
L'identità del firmatario è assicurata da un certificato digitale che ha lo scopo proprio di garantire la corrispondenza tra chiave pubblica e privata e una determinata persona giuridica (o fisica). In altre parole è necessario che una terza parte neutra (una autorità di certificazione autorizzata) garantisca che quella firma è proprio della scuola “Alfa”.
Per garantire l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale e per fornire protezione nei confronti di possibili danni derivanti da un esercizio non adeguato delle attività di certificazione, il DPR n. 513/97 (art. 8) richiede che il soggetto certificatore sia in possesso di particolari requisiti e sia incluso in un elenco pubblico, consultabile telematicamente, predisposto, tenuto ed aggiornato a cura del CNIPA che svolge attività di sorveglianza.
Le Pubbliche Amministrazioni possono anch'esse certificare le chiavi osservando le regole tecniche dettate dalla normativa in vigore: possono richiedere di essere accreditate (iscritte quindi nell’elenco pubblico dei certificatori) utilizzando in realtà le infrastrutture tecnologiche di uno dei soggetti già iscritti nell’elenco pubblico dei certificatori. In questo caso ottengono il vantaggio di risultare, nella fase di verifica di un documento informatico sottoscritto con firma digitale da un proprio dipendente, quali soggetti che emettono e garantiscono le informazioni inerenti il dipendente stesso.
Dove e come dotarsi di firma digitale
“Coloro che intendono dotarsi di quanto necessario per poter sottoscrivere con firma digitale documenti informatici possono rivolgersi ad uno dei soggetti autorizzati: i Certificatori.
L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile via Internet per la consultazione, dove sono anche disponibili i link ai siti web degli stessi sui quali sono indicate le modalità operative da seguire. E’ bene precisare che vi sono alcuni soggetti che espletano questa attività esclusivamente per gruppi chiusi di utenti.
E’ il caso del Centro Tecnico che esercita l’attività di certificatore esclusivamente per le PA appartenenti alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione, piuttosto che l’Esercito Italiano o il Consiglio Nazionale del Notariato, che svolgono detta attività solo per gli appartenenti alle proprie strutture.
Esclusi questi soggetti vi sono, ad oggi, circa una ventina di certificatori accreditati cui rivolgersi.
Il kit di firma digitale ed i costi
Per poter generare firme digitali è necessario essere dotati di un dispositivo sicuro per la generazione delle firme (costituito da una smartcard o da un token USB), un lettore di smartcard (nel caso in cui non si utilizzi il token USB), un software in grado di interagire con il dispositivo per la generazione di firme digitali e per la gestione del dispositivo stesso (es. per il cambio del PIN che ne consente l’uso).
I costi del kit completo sono variabili da certificatore a certificatore. Il CNIPA (da cui sono state estratte queste informazioni) informa a mero titolo esemplificativo che è possibile ottenere il kit completo ad un prezzo di circa 100
€. Il certificato ha una scadenza, e deve essere quindi rinnovato periodicamente. In genere hanno una validità di uno o due anni, il rinnovo ha un costo orientativo di 10/15 € per anno. E’ bene evidenziare che tutti i certificatori prevedono delle condizioni economiche specifiche per forniture di particolare rilievo.
1.7 IMPORTANZA DELLA FIRMA DIGITALE
LA GRANDE IMPORTANZA DELLA FIRMA DIGITALE CONSISTE NEL FATTO CHE L’AUTENTICITA’ DEI DOCUMENTI NON VIENE VERIFICATA TRAMITE “PERIPEZIE” CALLIGRAFICHE COME AVVIENE PER I DOCUMENTI NORMALI
NATURALMENTE CIO' COMPORTA LA NECESSITA’ DI UNA GRANDE EVOLUZIONE CULTURALE E DI PENSIERO E UNA CONSUETUDINE ALL'USO DI STRUMENTI INFORMATICI IN LINEA CON LE POLITICHE DI MODERNIZZAZIONE ED EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DELLA P.A. IN ITALIA NEGLI ULTIMI ANNI.
1.8 USI DELLA FIRMA
LA FIRMA ELETTRONICA CONSENTE IL FLUSSO TELEMATICO DI DOCUMENTI IN FORMATO ELETTRONICO CHE ACQUISISCONO CONSEGUENTEMENTE VALIDITA’ LEGALE CONDIZIONE ESSENZIALE PER EVITARE FALSIFICAZIONI DI FIRMA È CHE IL TITOLARE DELLA COPPIA DI CHIAVI MANTENGA RISERVATA LA PROPRIA CHIAVE PRIVATA. |
A tal proposito, le norme tecniche prescrivono che:
1. le chiavi private sia conservate e custodite all’interno di un dispositivo di firma. È possibile utilizzare lo stesso dispositivo per conservare più chiavi;
2. è vietata la duplicazione della chiave privata o dei dispositivi che la contengono;
3. per fini particolari di sicurezza, sia consentita la suddivisione della chiave privata su più dispositivi di firma.
La chiave privata, eventualmente registrata su supporti magnetici, potrà anche servire per accertare l'identità di un utente che deve accedere a servizi che richiedono l'identificazione (rilascio di certificati, l'uso di servizi a pagamento, l'accesso ad informazioni personali, ecc…)
A proposito della riservatezza delle chiavi la normativa prevede che Il titolare delle chiavi debba:
conservare con la massima diligenza la chiave privata e il dispositivo che la contiene al fine di garantirne l’integrità e la massima riservatezza;
conservare le informazioni di abilitazione all’uso della chiave privata in luogo diverso dal dispositivo contenente la chiave;
richiedere immediatamente la revoca delle certificazioni relative alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia
perduto il possesso o risultino difettosi.
Come si firma un documento
“La firma digitale di un documento dipende dal software di firma di cui si dispone. Tale software, come già detto, può essere fornito da un certificatore, ma sono disponibili anche numerosi prodotti sviluppati da altre aziende. Indipendentemente dal prodotto però i passi per la sottoscrizione digitale di un singolo documento sono sempre gli stessi. Vediamo quali.
Ovviamente bisogna disporre di un personal computer al quale preventivamente abbiamo collegato il lettore/scrittore di smart card in base alle indicazioni del fornitore.
Dopo averlo attivato il software di firma ci richiederà di selezionare il documento da sottoscrivere e di inserire la smart card nel lettore se ancora non lo si è fatto. All’attivazione del processo di firma ci verrà richiesto di inserire il codice PIN della smart card e dopo qualche secondo potremo salvare un file sottoscritto e pronto per essere utilizzato.
E' importante ricordare che in base alla legislazione vigente sull’interoperabilità della firma digitale il file sottoscritto conserva il suo nome originale, al quale viene aggiunta l’estensione “.p7m”. Ne risulta che, ad esempio, il file mensa.pdf, dopo la sottoscrizione, diverrà mensa.pdf.p7m e come tale sarà fruito da altre applicazioni.
Per completezza d'informazione la procedura di firma digitale può essere effettuata anche attraverso procedure automatiche, purché ci si attenga a particolari cautele indicate anche dalla legislazione vigente.”
Come si verifica un documento
“La procedura di verifica della firma digitale apposta ad un documento informatico consiste sostanzialmente nel verificare che:
il documento non sia stato modificato dopo la firma;
il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell’Elenco Pubblico dei Certificatori;
il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato.
Per eseguire queste verifiche, oltre che per rendere leggibile il contenuto del documento, sono utilizzati specifici software. Detti software sono forniti dai certificatori ai titolari dei certificati; coloro che non sono dotati di un kit di firma digitale possono altresì utilizzare dei software disponibili per uso personale a titolo gratuito: attualmente ne sono stati segnalati quattro, tre da installare sul proprio PC, il quarto disponibile via web. Detti software freeware sono stati resi disponibili dal CNIPA (Verifica_CT – xxx.xxxxx.xxx.xx/), dalla Comped (DigitalSign – xxx.xxxxxx.xx/), da Postecom (FirmaOK – xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx), dalla società Digitaltrust (Sign’ncrypt – xxx.xxxxxxxxxx.xx) e da TrustItalia (Signo Reader – xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/). Per eseguire la verifica non è necessario disporre di smartcard e lettore, in sintesi non si deve essere necessariamente dotati del kit di firma digitale.
Per eseguire le verifiche di cui ai punti 1, 2 e 3 è sufficiente essere dotati di un personal computer, di un prodotto utile per la verifica, piuttosto che del collegamento ad Internet per la verifica con il prodotto disponibile via web. Per la verifica al punto 4 è necessario avere accesso ad Internet. Difatti, i software di verifica si collegano alla lista di revoca dove il certificatore che ha emesso il certificato qualificato renderà disponibili le informazioni relative alla sospensione o revoca del certificato nel caso in cui si verifichi.
Per la verifica al punto 2 è necessario che sui software installati sul client siano stati caricati i certificati di certificazione dei soggetti iscritti nell’elenco pubblico.”
1.9 Firme “leggere” e firme “forti”
Comunemente si sente parlare di firma “leggera” e di firma “forte”. Queste definizioni sono state introdotte dagli addetti ai lavori per sopperire alla mancanza di una definizione esplicita di altre tipologie di firma.
Questa distinzione è stata introdotta per distinguere una firma più importante dal punto di vista legale perché equivalente alla sottoscrizione autografa. Spesso, appunto, ci si riferisce ad essa con il termine firma “forte”. Essa soddisfa specifiche caratteristiche derivanti dal certificatore. Deve essere apposta con strumenti sicuri come ad esempio un smart card.
Riassumendo, affinché la firma apposta possa essere considerata equivalente ad una autografa:
a) deve essere basata su un sistema a chiavi asimmetriche;
b) deve essere generata con chiavi certificate con le modalità previste nell’allegato I della Direttiva;
c) deve essere riconducibile a un sistema di chiavi provenienti da un certificatore operante secondo l’allegato II della Direttiva Europea del 1999 e soggetto a vigilanza da parte di un organo definito (il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
d) deve essere generata utilizzando un dispositivo sicuro che soddisfi i requisiti dell’allegato III della stessa Xxxxxxxxx.
Il secondo comma dell’articolo 5 della Direttiva conferisce dignità giuridica alle altre tipologie di firma. Esse non sono definibili tecnologicamente a priori. Possono essere generate senza vincoli sugli strumenti e sulla modalità operative. E’ ovvio che non offrono garanzie di interoperabilità se non in particolari condizioni di utilizzo come in gruppi chiusi di utenti. Infatti, in questo caso, la comunità di utenti condivide gli strumenti di firma e di verifica della stessa. Un giudice, non potrà rifiutare in giudizio queste firme “leggere”, ma la loro ammissibilità nascerà dalla libera convinzione e non dall’obbligo di legge previsto per le firme cosiddette “forti”.
1.10 FIRMA DIGITALE E P.A.
PUO' NON RISULTARE SUPERFLUO RIPETERE ALCUNI CONCETTI PRINCIPALI:
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La firma digitale trasforma una sequenza del bit, fino a prima della sua introduzione, privi di rilevanza giuridica in un vero e proprio documento informatico a cui la normativa italiana, sotto precise condizioni attribuisce la stessa validità del documento su supporto cartaceo.
La Xxxxx Xxxxxxxxx (Legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 15) e il DPR 10 novembre 1997, n. 513 rendono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge i documenti informatici, la loro archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici.
Diventa perciò una realtà per le Pubbliche Amministrazioni, le imprese ed i privati scambiare documenti elettronici con la stessa validità dei corrispondenti documenti cartacei.
Va detto che l'uso legale della firma digitale porterà enormi benefici sia per il settore pubblico che per quello privato, perché migliorerà i processi della Pubblica Amministrazione mediante la razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei provvedimenti amministrativi.
2. Il protocollo informatico
2.1 PREMESSE
Il DPR 20/10/1998, 428 disponeva che le pubbliche amministrazioni dovessero provvedere “entro 5 anni a partire dal 1/1/1999 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 567, nonché dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione”. Tra le amministrazioni tenute a tale adempimento sono comprese anche le istituzioni scolastiche.
Come era previsto nel DPR 428, veniva emanato successivamente il regolamento DPCM 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428”.
Il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 disponeva che “le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.”
Nel tempo sono state emanate una serie di disposizioni, che hanno integrato quanto inizialmente disposto col DPR 428/1998, sia sotto il profilo tecnologico sia quello organizzativo.
Gli aspetti qualificanti di questa innovazione sono numerosi anche perché si combinano con altre normative, prima fra tutte la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Infatti, proprio da quest'ultima scaturisce il diritto del cittadino all'accesso ai documenti riservandogli la facoltà di seguire, in qualsiasi momento, l'iter formativo degli atti amministrativi che lo riguardano.
Altro aspetto caratterizzante è l'introduzione delle nuove tecnologie per la gestione degli atti amministrativi. In particolare il D.Lgs. 82 /2005 riconosce che i cittadini e le imprese “hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice”. La norma riserva comunque il principio che alle amministrazioni regionali e locali questa attività possa svolgersi nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
Si tratta di una innovazione non da poco: il cittadino non è più costretto ad adeguarsi, come avveniva in passato, alla vetustà della “macchina” pubblica, ma questa deve adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche per garantire i diritti del cittadino.
La nuova procedura deve anche tenere conto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1962.
Strumento fondamentale per raggiungere questo fine è il protocollo
informatico.
Comunque sono da sottolineare altri vantaggi del protocollo informatico:
elimina i registri cartacei,
diminuisce gli uffici di protocollo,
razionalizza i flussi documentali,
rende più efficace ed economica l’azione amministrativa,
favorisce, come già detto, la trasparenza dell’azione amministrativa dei procedimenti
Va evidenziato che il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministraziomne) sul tema della protocollazione informatica, della gestione documentale ed archivistica svolge una serie importantissima di funzioni tra cui:
propone alle funzioni competenti l’emanazione delle norme, lasciando alla autonomia di ciascuna amministrazione tutti gli aspetti relativi al miglioramento della propria efficienza interna;
svolge un ruolo di sussidiarietà nei confronti delle amministrazioni;
favorisce il riuso (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx) di applicativi utilizzati da altre amministrazioni;
propone e coordina le iniziative delle amministrazioni allo scopo di economicizzare le stesse e favorirne il reimpiego in altre realtà.
2.2 IL PROTOCOLLO INFORMATICO
Il legislatore definisce sistema di gestione informatica dei documenti l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti; il protocollo informatico si colloca all’interno del sistema come infrastruttura di base destinata ad avviare concretamente il processo di ammodernamento della pubblica amministrazione. Ogni sistema di protocollo informatico deve ottemperare alle specifiche indicazioni riportate nel DPR 445 del 28/12/2000 e nel regolamento attuativo DPCM 31/10/2000.
LE INNOVAZIONI NORMATIVE E TECNOLOGICHE IN ATTO CONSENTONO LA CAPACITA’ DI SCAMBIARE ENORMI MASSE DI INFORMAZIONI IN TEMPI BREVISSIMI TRA I VARI UFFICI SIANO ESSI FACENTI PARTE DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE O MENO.
IL PROTOCOLLO INFORMATICO, FUNZIONALE A QUESTA ARCHITETTURA, INTRODUCE UN SISTEMA AUTOMATIZZATO CHE CONSENTE DI INDIVIDUARE E RECUPERARE RAPIDAMENTE OGNI DOCUMENTO GIACENTE IN QUALUNQUE UFFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
2 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato sul supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003
Tale concetto di interoperabilità, che è posto alla base della "Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione" (RUPA), garantisce inoltre un rapido accesso a numerose fonti informative anche esterne alla Pubblica Amministrazione (associazioni di categoria, ordini professionali, organi di informazione, ecc).
IL DOCUMENTO è alla base del processo di gestione documentale di una qualunque unità organizzativa di una Amministrazione,
è un qualsiasi atto scritto: attestato, certificato, nota, circolare, ecc. utilizzato a fini di comunicazione tra operatori della Pubblica Amministrazione, allo scopo di eseguire un procedimento amministrativo,
la trattazione dei documenti nella PA è regolata da una procedura prestabilita (detta processo di gestione dei documenti) che determina le azioni da compiere e le decisioni da prendere a seguito di particolari eventi che si determinano all’interno dell’ufficio come, ad esempio, la ricezione di un nuovo documento.
Particolare rilevanza assume lo “Studio di prefattibilità sul Sistema di gestione dei flussi di documenti (Sistema GEDOC) dal quale di seguito si riportano alcuni aspetti caratterizzanti:
Le fasi fondamentali, componenti il processo di gestione dei documenti, possono essere classificate e descritte come riportato di seguito:
1. Ricezione. Il flusso informativo d'ingresso di un ufficio viene acquisito in ricezione da un comparto dell'ufficio, per lo più definito "protocollo".
2. Autenticazione. È l'adempimento finalizzato ad accertare la validità di un documento. Ai fini di realizzare la autenticazione, deve essere gestita una procedura che preveda la verifica di identità dei soggetti e la verifica dell'integrità di un documento.
3. Protocollazione. È l'adempimento con cui l'ufficio, per mezzo della registrazione del documento, ne attesta formalmente la ricezione o la spedizione, la sua assegnazione alla trattazione ed il suo esito.
4. Assegnazione. L'assegnazione comporta l'identificazione della persona fisica a cui si attribuisce la responsabilità, anche temporale, del procedimento, visto nel contesto dell'iter del processo.
5. Fascicolazione. È la collocazione di un documento all'interno di un aggregato di documenti ad esso correlati. I criteri di aggregazione possono variare a seconda delle esigenze dell'ufficio .
6. Trattazione. Rappresenta l'insieme delle attività amministrative che devono essere compiute in corrispondenza al procedimento attivato con la ricezione del documento.
7. Comunicazione. È l'attività conclusiva del processo documentale, al termine di un procedimento amministrativo. Il risultato verrà portato a conoscenza dell'utente interessato. Xxxxxxx, quindi, procedere per il suo "confezionanento" e spedizione, dopo averne formalmente
registrata la sua produzione. La comunicazione o spedizione può essere funzionalmente assimilata all'adempimento precedentemente previsto sotto la voce di "ricezione". Normalmente è lo stesso “ufficio del protocollo" che adempie a tutti quei compiti che la specificità del supporto contenente il documento richiederà. In tale contesto dovranno espletarsi tutte quelle attività necessarie a dare affidabilità su quanto trasmesso al destinatario che, a sua volta, dovrà autenticare quanto ricevuto.
Archiviazione. In una organizzazione dove la gestione dei documenti avviene attraverso l'utilizzo del supporto cartaceo, archiviare un documento significa spostarlo fisicamente da un ufficio in un ambiente specificamente dedicato alla custodia ed al mantenimento di grandi quantità di atti. Muovere un documento in archivio è una azione che viene tipicamente compiuta quando il documento cessa di essere necessario per il corrente svolgimento del procedimento amministrativo3.
Ruoli organizzativi di un sistema di gestione dei flussi di documenti
Un sistema di gestione dei flussi di documenti deve fornire servizi a diversi soggetti coinvolti nel sistema di gestione e flusso dei documenti. Lo scopo della presente sezione è quello di identificare tutte le tipologie di soggetti coinvolti nel sistema, definendone anche il ruolo e le conseguenti esigenze di elaborazione ed accesso, che costituiscono un aspetto indispensabile ai fini della definizione della architettura organizzativa, applicativa e tecnologica del sistema di gestione dei documenti.
Il dirigente responsabile della assegnazione della pratica è il soggetto amministrativo che decide quale ufficio dell'Amministrazione debba essere incaricato della gestione del procedimento relativo al documento protocollato. È suo compito inserire nel sistema di protocollo le informazioni inerenti tale ufficio.
Il responsabile del procedimento è una figura fondamentale ai fini della elaborazione del procedimento con criteri di trasparenza, efficienza, equità e correttezza amministrativa. Tale figura, definita nella legge 241/90, è coinvolta nei seguenti compiti:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevati per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
c) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
d) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
3 E' opportuno sottolineare che l'archiviazione di un documento non consiste esclusivamente in una mera operazione di spostamento. E' necessario che del documento rimanga traccia e sia sempre reperibile altrimenti verrebbe meno una delle caratteristiche principali dell'archivio.
L'ufficio incaricato di eseguire la attività è l'ufficio coinvolto dal dirigente responsabile nella esecuzione della pratica.
Acquisisce dal sistema di protocollo tutti gli elementi per individuare lo stato della pratica e i documenti e fascicoli ad essa connessi, e riporta nel sistema di protocollo le informazioni necessarie a ricostruire l'evoluzione futura.
L'utente esterno cliente della P.A. è il soggetto che ha attivato, soggettivamente o oggettivamente, l'esecuzione del procedimento, la cui gestione documentale è oggetto di protocollazione. Il soggetto può essere una qualunque persona fisica o giuridica, o insieme di persone fisiche o giuridiche, interessato ad acquisire servizi (cioè informazioni) dal sistema di protocollazione. L'utente può acquisire di informazioni relative ad esempio a:
1. numero di protocollo, date di ricezione ed informazioni complete sull'oggetto dei documenti, nonché il tipo e il numero di procedimento cui afferisce il documento;
2. nominativo ed ufficio di appartenenza del responsabile del procedimento, attraverso l'indicazione del numero di protocollo di un qualsiasi documento pervenuto alla amministrazione;
3. nominativo ed ufficio di appartenenza del responsabile del procedimento, attraverso l'indicazione del numero di protocollo di un qualsiasi documento prodotto dall'amministrazione;
4. stato del procedimento e suo iter, attraverso l'indicazione del numero di protocollo di un qualsiasi documento;
5. termine di conclusione del procedimento amministrativo, attraverso l'indicazione del numero di protocollo del documento;
6. numeri di protocollo dei documenti che afferiscono al procedimento, attraverso l'indicazione del numero e del tipo del procedimento.
Il responsabile gestore del sistema di protocollo è il soggetto che gestisce la applicazione informatica. Provvede a:
1. individuare gli utenti e attribuire loro un livello di autorizzazione all'uso di funzioni della procedura, distinguendo quelli abilitati alla mera consultazione dell'archivio, o di parti di esso, da quelli abilitati anche all'inserimento, modifica e aggiunta di informazioni;
2. individuare gli utenti esterni che hanno accesso alle funzionalità;
3. assicurare che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate;
4. garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di protocollazione e le funzionalità di accesso esterno;
5. autorizzare le operazioni di annullamento del protocollo;
6. controllare l'osservanza delle norme da parte del personale addetto.
Nelle premesse dello “Studio di prefattibilità”, di cui se ne sono riportati gli stralci fondamentali, ne veniva indicato lo scopo: “questo documento si caratterizza come uno studio di prefattibilità, nel senso che le tematiche sono affrontate soprattutto con l’obiettivo di fornire un primo quadro d’insieme, senza scendere nel dettaglio che sarà necessario per una effettiva valutazione di fattibilità di un progetto concreto. Il presente documento fornisce dunque uno schema di riferimento organizzativo e normativo per la predisposizione di un più
ampio studio di fattibilità sul progetto riguardante l’automazione del sistema di protocollo informatizzato, che riguarda la memorizzazione e gestione di informazioni sui documenti, e sui corrispondenti flussi documentali. Le tematiche riguardanti il protocollo informatico, cioè la memorizzazione e gestione di documenti e flussi di documenti elettronici, richiedono un approfondimento successivo”.
Funzionalità minime e aggiuntive
Le Amministrazioni devono garantire, nei termini di legge, la realizzazione di un sistema di protocollo informatico che comprenda almeno le cosiddette funzionalità minime:
la certificazione della corrispondenza e dei documenti in ingresso ed in uscita,
l'adozione di un titolario di classificazione dei documenti protocollati a seconda dell’argomento cui essi fanno riferimento.
Le funzionalità aggiuntive consistono nella:
automazione dei procedimenti amministrativi intra-ammistrazione o tra AOO4 diverse,
reingegnerizzazione dei processi di lavorazione dei documenti,
riorganizzazione delle diverse sezioni dell’archivio.
Come realizzare il progetto
Per facilitare l’introduzione di un sistema di protocollazione informatica e gestione documentale in quelle amministrazioni che non avessero ancora adottato il sistema in parola, nonché per favorire il completamento e la razionalizzazione delle attività da parte di quelle amministrazioni che hanno già avviato progetti finalizzati alla implementazione del sistema, di seguito viene riportata la sintesi proposta dal CNIPA per tale processo di attivazione (articolato per fasi)di un sistema di protocollazione informatica e gestione documentale.
4 AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE. DPR 428/1998, art. 2 c. 2 “Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.”
Fase | Sottofase |
1. Preparazione | a) sensibilizzazione b) piano operativo c) atti preparatori d) programmazione |
2. Riprogettazione del sistema documentale | e) rilevazione stato attuale f) analisi g) riorganizzazione del processo h) decisioni |
3. Realizzazione del sistema documentale | i) studio di fattibilità j) capitolato e documenti di gara k) realizzazione, installazione e collaudo dell'applicazione software l) diffusione sull'intera unità organizzativa |
4. Azioni post progetto del sistema documentale | m) test sull'unità pilota e feedback n) rilevazione di eventuali scostamenti ed individuazione delle aree di miglioramento o) manutenzione e gestione |
2.3 IL REGIO DECRETO
Nella Pubblica Amministrazione il protocollo serve a schedare, catalogare ed archiviare ogni documento o gruppi di documenti correlati in modo da consentire il suo/loro recupero e, in ogni momento, la consultazione. La normativa che fino a pochi anni or sono regolava questa procedura era il Regio Decreto n. 35 del 25 gennaio 1900, che prescriveva, per ogni amministrazione, l’apposizione di un timbro con la data ed il numero progressivo sui documenti protocollati in entrata o in uscita, la trascrizione di questi su un apposito registro e i meccanismi per la fascicolazione (creazione di un fascicolo con documenti correlati), l’invio al destinatario e l’archiviazione.
Il Regio Decreto, che ha prodotto effetti per quasi un secolo, è stato abrogato dall'art. 23 del DPR 428/98.
COSA DISCIPLINAVA IL REGIO DECRETO?
L'articolo 4 recitava: "i dispacci, le lettere ed i pieghi indirizzati all’Amministrazione sono aperti da un ufficiale appositamente incaricato". Ancora: "i dispacci, le istanze, le lettere, i ricorsi sono bollati e trasmessi sollecitamente alla registratura. Col bollo si imprime la data dell’arrivo e si designa lo spazio della successiva registrazione (art. 10)”.
"Sopra ogni atto registrato, accanto alla data dell’arrivo già impressa, si indica il protocollo e si trascrive il numero della registrazione" (art. 29).
"Le copie coi rispettivi originali sono inviati agli uffici per essere collazionate e presentate a chi le deve sottoscrivere" (art. 53).
2.4 LA NORMATIVA
Non sembrerebbe errato asserire che la riforma del Protocollo Informatico è stata resa possibile dall’articolo 15 della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini 1), che stabilisce che “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
Con il DPR 428 del 20 ottobre 1998 “Regolamento per la tenuta del
protocollo amministrativo con procedura informatica” sono state dettate le regole per la gestione del protocollo informatico. Il procedimento di protocollatura introdotto dal R.D. all'inizio dell'altro secolo, che disponeva la registrazione degli atti, non è stato sostanzialmente modificato, ovviamente cambiano radicalmente i procedimenti di gestione dei flussi informativi.
Il protocollo Informatico è previsto anche dalla normativa che introduce il documento elettronico e la firma digitale (DPR 513/97 e DPCM 8/2/99).
Il CNPIA STA SVOLGENDO UN RUOLO CENTRALE E FORNISCE ALLE AMMINISTRAZIONI UN SUPPORTO NON SOLTANTO INFORMATIVO MA ANCHE DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRIZZO.
INOLTRE RENDE PUBBLICI ANCHE CASI CONCRETI DA UTILIZZARE E PRENDERE COME MODELLO DI RIFERIMENTO PER LE ALTRE AMMINISTRAZIONI.
A queste normative va aggiunta la deliberazione n. 24/98, del 30 luglio 1998, che contiene le regole tecniche per l’archiviazione dei documenti su supporti magnetici e ottici.
2.5 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
È PREVISTO DUNQUE UN SISTEMA DI PROTOCOLLO: UNITARIO
DISTRIBUITO INFORMATICO
Unitario, in quanto è valido per tutta la Pubblica Amministrazione Italiana.
Informatico perché utilizza strumenti informatici per inserire, immagazzinare e trasmettere i dati.
Distribuito, in quanto le informazioni di protocollo sono distribuite su vari sistemi informatici.
I vecchi “uffici protocollo” sono stati sostituiti, come abbiamo visto, da strutture più razionali chiamate Aree Organizzative Omogenee (AOO), gestite da una specifica struttura denominata "Servizio per la tenuta del protocollo informatico" . Tali strutture sono dirette da un dirigente (responsabile del servizio) in grado di svolgere attività tecnico-archivistiche. Ogni Amministrazione deve individuare gli uffici da considerare Aree Organizzative Omogenee.
Responsabile del servizio
Le istituzioni scolastiche, ad iniziare dal 1 gennaio 2004, si sono organizzate ed procedono utilizzando, con le modalità più appropriate, le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione.
Trattandosi di una materia alquanto complessa, si pensi, ad esempio, alla correlata disciplina per la tutela dei dati personali, la normativa di riferimento è specialistica e, contestualmente, richiede agli addetti capacità organizzative e conoscenze non elementari dello strumento informatico.
Di conseguenza risulta inapplicabile, almeno in questa specifica circostanza, quella parte del profilo dell’area b), di cui alla tabella A allegata in calce al CCNL in vigore, ma anche del precedente, che conferisce all’assistente amministrativo “la competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo”.
Infatti, prima della sottoscrizione dei contratti di lavoro in parola l’operazione di protocollo consisteva nell’applicare una procedura, non eccessivamente complessa, con la quale venivano riportatati sopra un registro, atto allo scopo, alcuni riferimenti del documento, in entrata od in uscita dall’istituzione scolastica, effettuando una registrazione manuale. La procedura veniva completata riportando i riferimenti della registrazione sopra il documento stesso. In tal modo si catalogava il documento e se ne ufficializzava l’invio o il ricevimento.
L’introduzione del Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) ha notevolmente ampliato gli adempimenti e le relative responsabilità che, pertanto, non potranno essere totalmente assegnate all’assistente amministrativo.
Il direttore dei servizi generali e amministrativi, tanto più se nominato responsabile della tutela dei dati personali, assumerà la responsabilità generale del servizio.
Sarà suo compito stabilire i profili degli utenti (assistenti amministrativi incaricati della protocollatura) e le autorizzazioni circa le operazioni cui possono accedere. Queste consistono in azioni di lettura, aggiornamento o esecuzione che l’utente viene personalmente autorizzato a compiere utilizzando specifiche credenziali di accesso alle sole funzioni necessarie a disimpegnare le attività dell’ufficio di appartenenza.
Per poter protocollare ogni area omogenea (AOO) dovrà dotarsi di un sistema di protocollo informatico che abbia alcune "funzionalità minime" specificamente previste dalla legge.
Secondo l’art. 3 del DPR 428/98 il sistema di protocollo informatico deve:
a) garantire la sicurezza e l’integrità dei dati;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall’Amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell’adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
e) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato”.
PER FORNIRE QUESTI SERVIZI, OGNI AMMINISTRAZIONE DEVE ASSUMERE PROVVEDIMENTI DI TIPO TECNOLOGICO, ISTITUIRE UN NUOVO SERVIZIO E ADEGUARE IL PROPRIO SISTEMA INFORMATIVO.
Il sistema di protocollo informatico deve fornire tre tipi di servizi principali:
1. certificazione
2. catalogazione
3. banca dati
1) IL "PROTOCOLLO INFORMATICO" È PRIMA DI TUTTO UN SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE IN QUANTO CON LA "REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO" L'ENTE CERTIFICA CHE UN DETERMINATO DOCUMENTO È STATO CREATO O È ENTRATO NELL'AMMINISTRAZIONE A PARTIRE DA UNA CERTA DATA. IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE HA IMPLICAZIONI LEGALI.
2) IL SISTEMA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO È ANCHE UN SERVIZIO DI CATALOGAZIONE, CHE CLASSIFICA E ARCHIVIA I DOCUMENTI PRODOTTI O IN ARRIVO
3) IL SISTEMA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E' INFINE UNA BANCA DATI CONSULTABILE COSTITUITA DA OGGETTI E DATI
2.6 DOVERI
CHI E' TENUTO AD ISTITUIRE IL PROTOCOLLO INFORMATICO?
Come anticipato nelle premesse sono tenuti a realizzare la gestione del protocollo con sistemi informativi automatizzati le pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cioè "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
2.7 COSA È LA SEGNATURA?
La segnatura del protocollo consiste nell’associare, in modo permanente e non modificabile, delle informazioni al documento. In particolare la segnatura deve contenere almeno l'indicazione o il codice dell’amministrazione, l'indicazione o il codice della AOO, il numero di protocollo e la data di protocollo.
Ha lo scopo di legare in modo definitivo e diretto il documento e la registrazione sul protocollo.
Per i documenti cartacei in ingresso e in uscita la segnatura si applica contemporaneamente alla operazione di registrazione.
Per tali motivi la segnatura sul documento deve avvenire contemporaneamente a quella di registrazione a garanzia che ogni registrazione sia eseguita realmente a fronte di un documento pervenuto o inviato dall'istituzione scolastica. Non è consentito, nel modo più assoluto, che siano effettuate registrazioni di protocollo senza disporre del documento a cui la registrazione si riferisce. In altre parole non è consentito riservare dei numeri in previsione di documenti da ricevere o da completare.
2.8 IL PROTOCOLLO ED IL FUTURO DELLE P.A.
Attraverso il numero di protocollo si potrà risalire immediatamente, utilizzando un semplice motore di ricerca, a tutti i dati a questo associato, oppure conoscendo parte dei dati, sarà possibile ottenere il numero di protocollo.
IL PROTOCOLLO INFORMATICO DOVREBBE ESSERE LA STRUTTURA DI BASE PER INFORMATIZZARE IN MANIERA GENERALIZZATA ED OMOGENEA TUTTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
A partire dalle norme organizzative e tecniche contenute in questi provvedimenti, ogni Pubblica Amministrazione potrà avviare sperimentazioni ed iniziative ben finalizzate, iniziando a costruire, la nuova amministrazione pubblica.
Per avere informazioni su alcune iniziative sperimentali è possibile guardare il sito Internet CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione). Il nuovo sito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx
Bibliografia
ARENA, G. (a cura di) (2001). La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, Maggioli, Rimini, 2001.
Temi affrontati: la comunicazione nelle pubbliche amministrazioni alla luce della legge n. 150/2000; la costruzione di una “amministrazione condivisa”.
XXXXXXXX, P., XXXXXXXXX, F. (a cura di) (2004). Documenti e dati pubblici sul web, il Mulino, Bologna, 2004.
Temi affrontati: la documentazione di fonte pubblica in rete; l’attività di documentazione delle pubbliche amministrazioni e la loro utilizzabilità in ambito telematico.
Baù M. – Xxxxx P. “Manuale di gestione economica delle istituzioni scolastiche” Casa Editrice Spaggiari – Parma 2008
Temi affrontati: l'evoluzione del protocollo.
XXXXXXX, X. (2004). Il documento informatico. Profili ricostruttivi della nozione e della disciplina. Rivista di diritto civile, n. 5/2004, pp.749-786.
Temi affrontati: la nozione e la disciplina del documento informatico; la copia informatica; la nozione e la disciplina della sottoscrizione informatica.
XXXXXXX, X. (a cura di) (2005). Codice dell’amministrazione digitale.
Commento al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Maggioli, Rimini, 2005.
Temi affrontati: commento, capo per capo, del codice dell’amministrazione digitale.
XXXXXXX, X., XXXXXXXXXXX, C. (a cura di) (2005). Il codice della pubblica amministrazione digitale. Commentario al d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Xxxxxxx, Milano, 2005.
Temi affrontati: commento, articolo per articolo, del codice dell’amministrazione digitale.
XXXXXXX, X. (2005). Manuale dell’e-government, Maggioli, Rimini, 2005.
Temi affrontati: il disegno complessivo dell’e-government; le strategie e i risultati del processo di informatizzazione pubblica; i servizi on line; la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.
XXXXXXX, X. (a cura di) (a cura di). Introduzione all’e-government, Giappichelli, Torino, 2005.
Temi affrontati: il quadro normativo dettato in materia di e-government; i servizi on line; il patrimonio informativo pubblico e i dati delle pubbliche amministrazioni; l’organizzazione dell’e-government.
Sitografia
Dipartimento Innovazione e Tecnologie xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Contenuti: sito istituzionale del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie; contiene documentazione di fonte pubblica in materia di e- government.
Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione xxx.xxxxx.xx
Contenuto: sito istituzionale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione; contiene documentazione di fonte pubblica e regolamentazioni tecniche dettate in materia di e-government.
Portale per l’erogazione dei servizi on line
Contenuti: sito che rende possibile usufruire dei servizi on line sinora messi a disposizione; contiene, inoltre, un’ampia base informativa di riferimento per i cittadini.
Portale per l’erogazione dei servizi on line alle imprese xxx.xxxxxxx.xxx.xx
Contenuti: sito dedicato all’erogazione on line di servizi alle imprese; contiene molte informazioni utili alle imprese.
Xxxxx “Xxxxx Xxxxx”, Roma xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx
Contenuti: rivista telematica curata dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Xxxxxxxx Xxxxxxxx”; contiene segnalazioni, news, note e commenti in materia di innovazione e di semplificazione amministrativa.
Rivista telematica xxx.xxxxxxxx.xx
Contenuti: rivista telematica dedicata ai temi delle nuove tecnologie; contiene novità, segnalazioni, articoli, norme dettate.
GESTIONE GIURIDICA – CONCETTI PRINCIPALI
1. La gestione giuridica e il fascicolo del personale
1.1 IL RAPPORTO GIURIDICO
LA GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO DEL PERSONALE SCOLASTICO È UNA DELLE ATTIVITA’ PIU’ IMPORTANTI CHE SONO COMPIUTE DALL’AMMINISTRAZIONE.
È UN’ATTIVITA’ CHE INTERESSA DIRETTAMENTE LA CARRIERA E LO STATO DI CIASCUN DIPENDENTE,
PER SVOLGERLA È NECESSARIO CONOSCERE APPROFONDITAMENTE LA NORMATIVA E LE PROCEDURE OPERATIVE.
La gestione del rapporto giuridico comporta anche un'organizzazione adeguata per la struttura che la deve effettuare. L'organizzazione attuale è infatti specializzata:
ciò vuol dire che gli uffici sono di solito organizzati per aree ciascuna delle quali gestisce una parte delle procedure
(ad esempio personale addetto alla ricostruzione della carriera o al trattamento di quiescenza).
1.2 GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO
GESTIRE IL RAPPORTO GIURIDICO vuol dire gestire i macroprocedimenti che regolano il rapporto di diritto-dovere tra il personale scolastico e l’Amministrazione
CIOÈ SI OCCUPA PRINCIPALMENTE DI
RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA | VARIAZIONI DELLE POSIZIONI DI STATO | TRATTAMENTO DI QUIESCENZA |
Gestire il rapporto giuridico vuol dire, quindi, gestire i macroprocedimenti che regolano il rapporto di diritto-dovere tra il personale scolastico e l’Amministrazione attraverso:
il riconoscimento dei servizi e benefici per la determinazione del corretto rapporto stipendiale
la definizione della progressione di carriera e la conseguente attribuzione dei miglioramenti economici
l’emanazione di procedimenti giuridico-amministrativi che assicurino ai dipendenti dell’Amministrazione scolastica il corretto riconoscimento dei diritti maturati ai fini pensionistici e previdenziali durante la vita lavorativa.
1.3 IL FASCICOLO DEL PERSONALE
PER POTER SVOLGERE LE PRATICHE LEGATE AL RAPPORTO GIURIDICO, COME AD ESEMPIO EMANARE UN DECRETO DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA O UNA PENSIONE
È NECESSARIO CONOSCERE E ANALIZZARE (TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO SIDI) UNA SERIE DI INFORMAZIONI CHE RIGUARDANO LA VITA PROFESSIONALE DEL PERSONALE INTERESSATO.
La maggior parte di queste informazioni sono contenute nel fascicolo del personale che raccoglie tutte le informazioni necessarie. Il fascicolo viene alimentato nel corso della vita lavorativa del
dipendente.
PER QUESTO MOTIVO IL FASCICOLO DEL PERSONALE RAPPRESENTA IL CUORE DI OGNI PROCEDURA GIURIDICA ED È BENE CONOSCERNE LE CARATTERISTICHE PRIMA DI ANALIZZARE GLI ASPETTI OPERATIVI.
Il fascicolo del personale rappresenta anche il cuore del sistema informativo (SIDI) che gestisce il rapporto giuridico che è organizzato logicamente e funzionalmente proprio intorno ad esso.
Il fascicolo contiene l’insieme delle informazioni che identificano lo Stato del Personale nella Pubblica Istruzione (ad esempio dati anagrafici, dati di ruolo, assenze ecc.).
SI CONSIDERA APPARTENENTE AL FASCICOLO PERSONALE ANCHE L’AREA "DICHIARAZIONE DEI SERVIZI PREGRESSI" IN QUANTO CONTIENE TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ATTIVITÀ EFFETTUATA DAL PERSONALE (SERVIZI MILITARI, SERVIZI NON DI RUOLO, SERVIZI DI RUOLO ECC...).
Dichiarazione dei servizi pregressi
Deve essere presente al Sistema SIDI la dichiarazione dei servizi dell’interessato, ed in particolare questa deve contenere:
tutti i periodi di servizio prestati presso le Istituzioni Scolastiche, con le informazioni necessarie per la valutazione ai fini della carriera (qualifica, partecipazione a esami o scrutini, servizio da docente privo di vista o in scuole per ciechi, ecc.);
tutti i periodi di servizio prestati presso altre Istituzioni, che possono essere oggetto di riconoscimento;
le informazioni relative al servizio militare, al beneficio ai sensi della L. 336/70, se l’interessato ha richiesto uno o più di questi riconoscimenti;
se l’interessato ha richiesto il riconoscimento del servizio di ruolo prestato all’estero, in zone di confine o presso scuole di montagna, occorre completare i quadri E e G della dichiarazione dei servizi con il relativo codice; in caso contrario non viene riconosciuta la supervalutazione del servizio;
se l’interessato ha richiesto il riconoscimento del servizio di ruolo prestato in qualità di professore incaricato presso Università statali all’estero – artt. 639 e 640 D.L.vo 297/94 o servizio di ruolo prestato in qualità di lettore presso Università statali all’estero – artt. 639 e 640 D.L.vo 297/94 occorre completare i quadri U e Z della dichiarazione dei servizi; in caso contrario non viene riconosciuta la supervalutazione del servizio prestato all’estero;
in caso di passaggio di qualifica del personale docente, occorre completare il quadro E della dichiarazione dei servizi relativamente al periodo di ruolo prestato nel ruolo precedente;
in caso di passaggio di qualifica del personale A.T.A., occorre completare il quadro G della dichiarazione dei servizi relativamente al periodo di ruolo prestato nel ruolo precedente.
LO SCHEMA SOTTOSTANTE RIPORTA IL PERCORSO DA EFFETTUARE AL SIDI PER L’INSEDIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DEI SERVIZI
Personale comparto Scuola | Gestione delle Competenze del Dipendente (Fascicolo personale) | Dichiarazione servizi pregressi |
1.4 IMPORTANZA DEL FASCICOLO
L’IMPORTANZA DEL FASCICOLO È DIMOSTRATA DAL SEMPLICE FATTO CHE LE AREE CHE GESTISCONO IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E RICOSTRUZIONE CARRIERA UTILIZZANO LE INFORMAZIONI CHE SONO CONTENUTE ALL’INTERNO DEL FASCICOLO DEL PERSONALE PER LA PRODUZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI.
PERTANTO, PER AVERE UNA CORRETTA ED EFFICIENTE GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO, IL FASCICOLO DEL PERSONALE DOVREBBE ESSERE SEMPRE AGGIORNATO!
Esiste uno scambio di informazioni tra il fascicolo e le aree nelle quali vengono prodotti i provvedimenti riguardanti il rapporto giuridico come ad esempio il decreto di ricostruzione della carriera o di pensione.
La produzione di tali provvedimenti comporta un aggiornamento dei dati del fascicolo stesso che quindi "segue" la vita professionale del personale.
1.5 IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO
OSSERVANDO LO SCHEMA CHE RAPPRESENTA IN ESTREMA SINTESI I FLUSSI INFORMATIVI DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO È POSSIBILE NOTARE IMMEDIATAMENTE QUANTO DETTO IN PRECEDENZA:.
Personale comparto Scuola | Gestione delle Competenze del Dipendente (Fascicolo personale) | Gestione della Carriera |
Gestione Posizioni di Stato | ||
Gestione Cessazioni |
Esiste uno scambio di informazioni tra il fascicolo e le aree nelle quali vengono prodotti i provvedimenti riguardanti il rapporto giuridico come ad esempio il decreto di ricostruzione della carriera o di pensione.
La produzione di tali provvedimenti comporta un aggiornamento dei dati del fascicolo stesso che quindi "segue" la vita professionale del personale.
1.6 INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FASCICOLO
MA COSA È IL FASCICOLO DEL PERSONALE? |
È un archivio ideale che contiene l’insieme dei provvedimenti che rappresentano l’interazione tra il MIUR e un dipendente: contiene dunque l’insieme delle informazioni che identificano lo stato del personale nella scuola.
In particolare contiene informazioni riguardanti:
Situazione anagrafica
Situazione giuridica e contabile
Ruolo
Titolarità
Servizio
Assenza, posizioni di stato e variazioni di stato giuridico
Scheda servizi e professionalità
Istanze presentate dall’interessato
Stato giuridico
Altri provvedimenti.
Titolarità
È la posizione di diritto che il personale occupa rispetto alla istituzione scolastica.
Le sue caratteristiche principali sono:
scuola su cui insiste di diritto il personale
tipo posto (normale, sostegno ecc.)
classe di concorso (matematica, fisica, ecc.)
profilo (DSGA, assistente amministrativo, ecc.).
Situazione giuridica e contabile
È la parte del fascicolo che identifica il personale sia nel suo stato giuridico attuale e nell’anzianità giuridica maturata che nel suo stato contabile, cioè la sua posizione retributiva e contributiva, il numero della partita di spesa fissa ecc.
Situazione anagrafica
È la parte del fascicolo che comprende gli estremi anagrafici, il codice fiscale, i dati di residenza, i dati di domicilio e la situazione familiare del personale.
Ruolo
È la parte giuridica che identifica la tipologia di personale e l’ordine scuola di scuola d’appartenenza. Le sue caratteristiche principali sono:
causale di immissione (concorso per titoli, concorsi per titoli ed esami, legge, passaggio)
qualifica funzionale (docente materna, docente elementare, docente 1° grado, docente 2° grado, A.T.A., Personale Educativo)
tipo posto (normale, sostegno ecc.)
classe di concorso (matematica, fisica, ecc.)
profilo (DSGA, assistente amministrativo, ecc.)
Servizio
È la posizione di fatto che il personale occupa rispetto alla istituzione scolastica. Le sue caratteristiche principali sono:
scuola su cui insiste di fatto il personale
tipo posto (normale, sostegno ecc.)
classe di concorso (matematica, fisica, ecc.)
profilo (DSGA, assistente amministrativo, ecc.)
posizione che di fatto il personale ha occupato in altri incarichi o in altre amministrazioni.
La Scheda Servizi è il documento ufficiale in cui il personale dichiara tutti i servizi prestati.
Assenze
Sono i provvedimenti che disciplinano la mancata presenza in servizio, come ad esempio l’assenza per malattia o per maternità. Essi hanno effetto sulla liberazione del posto nell’ambito della disponibilità temporanea di fatto.
Posizioni di Stato
Sono i provvedimenti che definiscono un incarico o un comando presso l’amministrazione stessa o presso altri enti esterni. Essi hanno effetto sulla liberazione del posto nell’ambito disponibilità di fatto.
Variazione
Sono i provvedimenti che mutano lo stato giuridico del personale, come i decreti di cessazione o quelli di collocamento fuori ruolo all’estero. Essi hanno effetto sulla liberazione del posto nell’ambito sia della disponibilità di diritto che di fatto.
Scheda Servizi
È il documento in cui il personale dichiara i servizi prestati che sono del tipo:
servizi di ruolo e non nelle scuole statali o legalmente riconosciute
servizi di ruolo e non in altre amministrazioni statali
servizi di ruolo e non presso aziende autonome dello stato
servizi presso privati o università statali o enti pubblici
servizi militari o equiparati
attività da libero professionista
lavoro autonomo.
Istanze presentate dall’interessato
Sono le domande presentate dall’interessato per la richiesta di partecipazione al reclutamento, di partecipazione alla mobilità, di partecipazione a commissioni di maturità, di cessazione, di riscatti e ricongiunzione, di part- time, di ricostruzione carriera, di pensione ecc...
Stato giuridico
Lo stato giuridico prevede le seguenti posizioni:
personale titolare ordinario
personale cessato
personale collocato fuori ruolo
personale senza più una sede di titolarità
personale supplente
2. La ricostruzione della carriera
2.1 LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA
La retribuzione del personale scolastico è influenzata da numerosi fattori
PER POTER ASSEGNARE LA POSIZIONE RETRIBUTIVA L’AMMINISTRAZIONE PROVVEDE AD EMANARE UN DECRETO DI RICOSTRUZIONE CARRIERA CHE DETERMINA:
1)L’INQUADRAMENTO RETRIBUTIVO SPETTANTE ALL’INTERESSATO (IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE E ALL’ANZIANITA’ MATURATA)
2) IL SUCCESSIVO SVILUPPO DELLA PROGRESSIONE GIURIDICO-ECONOMICA NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO.
come ad esempio l’anzianità raggiunta o i contratti collettivi vigenti.
La ricostruzione di carriera determina pertanto l'inquadramento negli ordinamenti retributivi del personale scolastico nel corso del rapporto di lavoro.
L'operazione di inquadramento consiste proprio nell'attribuire, ad una data di riferimento e per una certa anzianità giuridica ed economica, la posizione stipendiale spettante secondo l'ordinamento retributivo vigente in quel momento.
I principali fattori che influenzano la retribuzione del personale sono:
Area professionale, Ruolo e Profilo di appartenenza
Servizio valutabile e riconoscibile
Benefici eventualmente attribuiti in circostanze particolari
Conferma in ruolo
Anzianità giuridica ed economica
L'anzianità utile alla progressione nelle fasce stipendiali è definita "utile ai fini giuridici ed economici"; l'anzianità che dà luogo solo all'attribuzione di benefici economici (ex aumenti biennali) è definita "utile ai soli fini economici".
RICOSTRUIRE LA CARRIERA VUOL QUINDI DIRE VALUTARE ED ASSEGNARE LA RETRIBUZIONE SPETTANTE ALL’INTERESSATO IN BASE ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SUA INTERA ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA FINO A QUEL MOMENTO.
La ricostruzione carriera considera come dato di partenza per l’attribuzione dell’anzianità proprio i servizi pregressi prestati dall’interessato (e riconosciuti come validi).
L’istruttoria della pratica prevede diverse fasi e differenti competenze amministrative e può essere trattata con procedure automatiche.
Retribuzione del personale scolastico
In funzione della qualifica funzionale, dei servizi valutabili e riconoscibili e di eventuali benefici.
Decreto ricostruzione della carriera
determina l’inquadramento retributivo spettante in base alla normativa vigente ed il successivo sviluppo della progressione giuridico -economica nel corso del rapporto di lavoro.
Tale sviluppo deve tener conto degli eventi che ne determinano la sospensione (interruzioni dal servizio) e di quelli che incrementano l’anzianità corrente. |
Per servizi pregressi si intendono tutti i servizi prestati prima di quelli che l'interessato svolge nel ruolo attuale.
L'interessato comunica i servizi per i quali chiede il riconoscimento (Dichiarazione del servizi pregressi); tali servizi vengono poi inseriti a sistema e utilizzati per la ricostruzione della carriera se valutati positivamente
2.2 INQUADRAMENTRO RETRIBUTIVO
IN ESTREMA SINTESI CON QUESTA OPERAZIONE (RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA) SI “RICOSTRUISCE” L’ATTIVITA’ PRESTATA DALL’INTERESSATO FINO AL RUOLO ATTUALE, VALUTANDONE GLI EFFETTI SULLA RETRIBUZIONE SPETTANTE!
Valutazione e riconoscimento dei servizi e benefici ai fini della carriera
Il personale docente e ATA ha diritto al riconoscimento e/o alla valutazione del servizio prestato antecedentemente all’immissione in ruolo
… questo vuol dire…
aggiungere
all’anzianità
nella carriera di appartenenza, quella relativa al servizio pregresso di ruolo e non di ruolo
nella misura riconoscibile dalla corrente legislazione.
L'operazione di inquadramento consiste proprio nell'attribuire, ad una data di riferimento e per una certa anzianità giuridica ed economica, la posizione stipendiale spettante secondo l'ordinamento retributivo vigente in quel momento.
2.3 RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI GENERICI
PER EFFETTUARE UNA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA SI PARTE DUNQUE DALLA CONSIDERAZIONE CHE IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SCUOLA HA DIRITTO AL RICONOSCIMENTO E/O ALLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO ANTECEDENTEMENTE ALL’IMMISSIONE NEL RUOLO ATTUALE.
INFATTI L’OPERAZIONE CHE STA ALLA BASE DELLA RICOSTRUZIONE SI CHIAMA PROPRIO RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI E BENEFICI!
Il riconoscimento e/o la valutazione del servizio prestato antecedentemente all’incarico a T.I. va effettuato successivamente alla prima immissione in ruolo e al passaggio da una posizione di ruolo ad un’altra. |
Scopo della ricostruzione è assicurare il mantenimento della posizione economica acquisita e/o di attribuire anzianità e miglioramenti nel nuovo ruolo. |
PERCHE' I SERVIZI POSSANO ESSERE RICONOSCIUTI AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE È NECESSARIO CHE L'INTERESSATO ABBIA SUPERATO IL PERIODO DI PROVA.
2.4 CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO
I CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI NON SONO UNIVOCI E VALIDI ALLO STESSO MODO PER TUTTO IL PERSONALE MA VARIANO IN RELAZIONE A NUMEROSI FATTORI ED ALLA TIPOLOGIA DI PERSONALE |
È POSSIBILE TUTTAVIA INDIVIDUARE LE CATEGORIE PRINCIPALI:
personale docente: servizi generici pre-ruolo
personale ATA: servizi generici pre-ruolo
servizio militare ed eventuali benefici
servizi di ruolo prestati in ruolo precedente.
Servizi riconoscibili per il personale docente
La normativa principale inerente l'argomento è costituita dall'art. 485 e seguenti del D.Lvo 297/94 (che riprende quanto disposto nel D.L. 370/70, convertito con modificazioni nella Legge 576/70, e dall'art. 81 e segg. D.P.R. 417/74); a questa vanno aggiunte le disposizioni di natura secondaria.
I servizi riconoscibili ai fini della carriera sono i seguenti:
Per il personale docente di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica:
servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole dello stesso ordine statali (comprese quelle all'estero purché con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri ) e pareggiate;
servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali (comprese quelle all'estero purché con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri ) e parificate, nelle scuole sussidiate o sussidiarie e nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali;
servizio non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali elementari e di istruzione secondaria con il possesso dei titolo di specializzazione. Dal 1.6.1999, ai sensi dell’ art. 7 della Legge 124/1999, il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola;
servizio di insegnamento per la religione cattolica, prestato con il possesso del previsto titolo di studio o di abilitazione.
Per il personale docente di ruolo delle scuole elementari e materne statali:
servizio prestato in qualità di docente elementare non di ruolo nelle scuole elementari statali (comprese quelle all'estero purché con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri ), parificate, sussidiate, sussidiarie e nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali;
servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche statali (comprese quelle all'estero purché con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri ) o pareggiate;
servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria con il possesso dei titolo di specializzazione. Dal 1.6.1999, ai sensi dell’ art. 7 della Legge 124/1999, il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola;
servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente nelle scuole materne statali, comunali, regionali, alle dipendenze delle province di Trento o Bolzano, presso ESMAS o ENASARCO;
servizio di ruolo prestato in qualità di docente elementare nelle scuole comunali (riconoscibile solo al personale di ruolo insegnante elementare);
servizio di insegnamento per la religione cattolica, prestato con il possesso del previsto titolo di studio o di abilitazione.
Per tutto il personale docente
servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente presso le scuole degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali statali;
servizio non di ruolo prestato in qualità di docente in attività nelle Libere Attività Complementari, in attività di doposcuola e studio sussidiario nelle scuole medie e in corsi di orientamento musicale;
servizio non di ruolo prestato in qualità di docente nelle scuole popolari e nei centri di lettura;
servizio non di ruolo prestato in qualità di docente nei corsi CRACIS statali e in quelli non statali; istituiti dai Provveditorati agli Studi a richiesta di Enti, con finanziamento statale;
servizio non di ruolo prestato in scuole italiane all’estero in qualità di docente in classi o corsi di scuola elementare o secondaria di I grado con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del docente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975;
servizio prestato nelle Università in qualità di professore incaricato, assistente incaricato o straordinario, docente ordinario, assistente ordinario, ricercatore, associato (riconoscibile per il periodo effettivamente prestato);
servizio prestato nelle Università in qualità di contrattista in costanza di rapporto di servizio non di ruolo;
servizio prestato in qualità di lettore presso Università straniere con nomina del Ministero Affari Esteri.
Riconoscimento dei servizi pre-ruolo per il personale A.T.A.
La normativa principale inerente l'argomento è costituita dagli art. 569 e 570 del D.Lvo 297/94 (che riprende quanto disposto dall'art. 19 della Legge 463/78) e dall'art. 4 del D.P.R. 399/88; a questa vanno aggiunte le disposizioni di natura secondaria.
L'art. 19 della Legge 463/78 dispone che i servizi non di ruolo prestati presso le scuole statali sono riconosciuti, per la loro effettiva durata, come segue:
i primi 3 anni ai fini giuridici ed economici; i 2/3 della restante parte ai soli fini economici.
Il riconoscimento viene effettuato al superamento del periodo di prova e riguarda tutti i servizi prestati in qualità di docente o A.T.A. in scuole statali, pareggiate o parificate, ed ha efficacia dalla decorrenza economica della nomina in prova.
L'art. 4 comma 13 del D.P.R. 399/88 dispone una diversa misura dei riconoscimenti:
a partire dal 1/7/88 i servizi devono essere valutati nella misura prevista dall'art. 81 del D.P.R. 417/74, e cioè ai fini giuridici ed economici per i primi quattro anni più 2/3 della restante parte, e ai soli fini economici il residuo 1/3.
Servizi riconoscibili per il Personale A.T.A.
Il servizio non di ruolo al personale ATA si riconosce per l’effettiva durata, comprese le brevi frazioni (non per anni scolastici interi validi come per i docenti), ed è valutato il servizio non di ruolo prestato, anche in qualità di docente, in scuole statali. E’ riconoscibile, inoltre, il servizio non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del dipendente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975 (Legge 26.5.1975, n.327).
Pertanto, per il personale ATA è ammessa:
La valutazione di qualsiasi servizio a prescindere dalla durata del medesimo purché prestato in scuole statali (art. 23 DPR 420/74)
La validità del servizio effettuato in qualità di docente, prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio (Decisione Corte dei Conti 1281/1982)
A decorrere dal 01.07.1988, per effetto del D.P.R. 399/88, art. 4, 13° comma, al personale A.T.A., si riconosce, oltre il servizio non di ruolo come sopra individuato, anche il servizio di ruolo prestato nella carriera inferiore (qualsiasi carriera inferiore, non soltanto quella immediatamente inferiore).
Riconoscimento dei servizi militari
È possibile individuare due categorie differenti:
Il riconoscimento del servizio militare
L'art. 84 del D.P.R. 417/74 stabiliva che il servizio militare di leva (o il servizio civile sostitutivo) fosse riconoscibile solo se prestato in costanza di servizio non di ruolo.
I criteri di riconoscimento del servizio militare di leva ai fini della carriera sono stati modificati dalla L. 958/86 e dall'art. 7 della L. 412/91 (norme confermate dall’art. 485 comma 7 e dall’art. 569 comma 3 del D.Lvo 297/94), sia per il personale docente che per il personale A.T.A. Pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 1987, il servizio militare, anche se reso non in costanza di rapporto di impiego, è valido a tutti gli effetti quale anzianità riconosciuta alla data di decorrenza economica del contratto a tempo indeterminato.
Il riconoscimento dei benefici: L. 336/70, art. 1
L’art. 1 della Legge 336/1970 prevede il riconoscimento di un beneficio in favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione dei trattato di pace e categorie equiparate, nonché agli ex deportati ed ex perseguitati sia politici che razziali.
L’art. 4, comma 5, della Legge 23.12.92, n. 498, recante l’interpretazione autentica sull’applicazione del beneficio di cui all’art. 1, L. 336/1970, ha modificato, a decorrere dal 13/01/1993, la modalità di riconoscimento del beneficio stesso. Attualmente le norme applicative prevedono, in favore degli aventi titolo, l’attribuzione una tantum, a domanda e non prescrivibile, di un aumento biennale ai soli fini economici, pari al 2,5% dello stipendio iniziale del profilo, riassorbibile con il passaggio alla posizione successiva ( dal 13/1/93 ai sensi L. 498/92 chiarita con C.M. 432/97 ).
Tale beneficio, non essendo sottoposto a prescrizione del diritto ma solo alla prescrizione quinquennale del beneficio economico, può essere richiesto dagli interessati in qualsiasi momento - ma una sola volta nella carriera - e decorre giuridicamente dalla decorrenza economica della nomina in ruolo.
Si precisa che la certificazione di appartenenza ad una delle categorie sopra citate deve essere rilasciata dal Ministero degli Interni ed il foglio matricolare e lo stato di servizio militare devono riportare il timbro di parifica.
Benefici previsti dal R.D. 1290/22 e L. 539/50
In favore dei mutilati e invalidi di guerra e per servizio e congiunti dei caduti per servizio la normativa prevede, come chiarito da C.M. 397/1998, l’attribuzione di:
a) un miglioramento economico pari al 2,50% dello stipendio iniziale, non riassorbibile né rivalutabile, per le prime 6 categorie di invalidità;
b) un miglioramento economico pari al 1,25% dello stipendio iniziale, non riassorbibile né rivalutabile, per le ultime categorie di invalidità.
Il beneficio si attribuisce dalla data della domanda o dalla data di emissione del provvedimento di causa di servizio con iscrizione a categoria di invalidità, se successivo alla presentazione dell’istanza. Preme infine evidenziare che l’art. 70
del D.L. 112/08, come convertito con L. 133/08, ha stabilito che “ a decorrere
dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della Tab. A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all’equo indennizzo, è esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. […] Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.”
La valutazione di precedenti servizi prestati in altro ruolo
È possibile individuare diverse tipologie di passaggio ciascuna delle quali viene disciplinata da normative e criteri differenti:
Passaggi di ruolo del personale docente
In questi casi lo scopo della ricostruzione della carriera è di assicurare il mantenimento della posizione economica acquisita e di attribuire anzianità e/o miglioramenti economici nel nuovo ruolo.
Nel caso di passaggi da uno ad altro ruolo, la ricostruzione della carriera è regolata da norme diverse in relazione al tipo di passaggio, alla categoria di personale interessato e all'ordine di scuola tra cui avviene il passaggio:
a) Nei casi di passaggio di ruolo all’interno dello stesso ordine di scuola:
da docente di scuola media a docente laureato di scuola secondaria di secondo grado;
da docente diplomato di scuola secondaria di secondo grado (insegnante tecnico pratico) a docente di scuola secondaria di primo o di secondo grado;
l’articolo 83 del D.P.R. 417/74, recepito dall'art. 487 del D.Lgs 297/94, prevede che “[…] il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Per quanto riguarda i docenti della scuola materna statale che passano di ruolo alla scuola elementare, essi mantengono nel nuovo ruolo la medesima posizione giuridico
- economica acquisita nel precedente ruolo.
b) Nel caso di passaggio dalla scuola elementare alla scuola secondaria, dato che si tratta di due diversi ordini di scuola, si procede alla valutazione ed al riconoscimento dei servizio di ruolo e non di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera in base alle seguenti modalità:
al momento del passaggio di ruolo viene riconosciuta la valutazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345 e norme successive, ovvero viene applicata la temporizzazione;
all'atto della conferma in ruolo, superato, quindi, con esito favorevole il periodo di prova, si procede alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati nella posizione di provenienza, secondo quanto disposto dall’art. 81 del
D.P.R. 417/74 (4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici), fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole.
I dati risultanti dal provvedimento di ricostruzione vengono confrontati con il trattamento in godimento, conferito a seguito di temporizzazione, e si attribuisce quello economicamente più favorevole. In caso di uguaglianza di trattamenti economici vengono confrontate le anzianità giuridiche e viene confermata la posizione più favorevole.
Nell’ipotesi di passaggio dalla scuola materna a quella secondaria o dai profili del personale ATA ai ruoli del personale docente, le anzianità maturate nel ruolo di provenienza non vengono riconosciute per intero e, pertanto, si deve procedere esclusivamente con le modalità previste dall'art. 6 dei D.P.R. 345/83 e successive modificazioni. Si applica , pertanto, il solo meccanismo della temporizzazione.
Passaggi di ruolo del personale ATA
Nei casi di passaggio dai ruoli del personale ATA a quelli del personale docente, si applica, all’atto del transito, l’art. 6 del DPR 345/1983 (temporizzazione) e non si procede alla valutazione del servizio pregresso alla conferma in ruolo, in quanto il servizio ATA non è riconoscibile nei ruoli del personale docente.
Diversamente, nel caso di passaggio di docente di ruolo nei profili del personale ATA, si procede, alla conferma in ruolo, anche alla ricostruzione della carriera, attribuendo l’inquadramento più vantaggioso per l’interessato.
Nei casi di passaggio tra le aree e i profili del personale ATA (es. collaboratore scolastico – assistente amministrativo) si applica, al momento del passaggio, la temporizzazione (art. 6 del DPR 345/1983) ed alla conferma si procede alla ricostruzione della carriera con la valutazione del servizio pregresso ai sensi dell’art. 4, comma 13, del D.P.R. 399/1988.
Effettuati i due provvedimenti, l’uno secondo la temporizzazione, l’altro secondo la ricostruzione, si conferma quello più favorevole per l’interessato.
Anche per il personale ATA, i criteri per stabilire l’inquadramento più vantaggioso sono i seguenti: viene applicato il provvedimento recante la retribuzione più elevata; in caso di parità, si conferma quello che attribuisce maggiore anzianità giuridica ed economica.
Altri casi:
In tutti i casi in cui si verifica il passaggio di ruolo con soluzione di continuità (ovvero qualora l’interessato, già di ruolo e successivamente cessato dal
servizio, consegua una nuova nomina in ruolo, che può essere o meno diverso dal ruolo precedente), occorre procedere ad una nuova ricostruzione della carriera.
Nei casi suddetti, tutto il servizio, di ruolo e non di ruolo, precedentemente prestato, deve essere valutato e riconosciuto secondo i criteri esposti in precedenza.
COME AVVIENE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NON DI RUOLO PRESTATO DAL PERSONALE DOCENTE?
Per il personale docente la valutazione del servizio non di ruolo, prestato in un determinato anno scolastico, avviene per anni interi ed è subordinata alla prestazione del servizio minimo utile previsto dalla vigente legislazione.
Inoltre, requisito fondamentale per il riconoscimento di qualsiasi servizio è il possesso del titolo di studio, stabilito dalle disposizioni vigenti, per l’insegnamento a cui si riferisce l’abilitazione necessaria per l’inclusione in graduatoria.
Titoli di studio necessari al riconoscimento dei Servizi
Perché i servizi siano riconoscibili, al momento della loro effettuazione dovevano essere posseduti i titoli di studio necessari.
In particolare:
il diploma per l'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o il diploma di abilitazione magistrale, per l'insegnamento nelle scuole materne;
il diploma di abilitazione magistrale, per l'insegnamento nelle scuole elementari;
il diploma di laurea, per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado;
il diploma di istruzione secondaria di II grado (o il titolo equipollente previsto per gli "esperti"),
per alcuni insegnamenti negli istituti tecnici e professionali;
il diploma di conservatorio, per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola
secondaria di I e di II grado;
il diploma I.S.E.F. o quello equipollente previsto dall'art. 14 della L.
88/58, per l'insegnamento dell'educazione fisica.
Per l'insegnamento nelle attività di sostegno è richiesto inoltre il titolo di specializzazione. Dal 1.6.1999, ai sensi dell’ art. 7 della L. 124/1999, il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché sussista il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola.
L’art. 11, comma 14, della Legge 3.5.1999, n. 124 ha definitivamente stabilito che, per tutti gli ordini di scuola, “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato come anno
scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Il servizio non di ruolo in un anno scolastico, pertanto, è valutato ad anni interi, in relazione alla prestazione del servizio minimo (durata).
Ciò vuol dire che se viene effettuato il periodo richiesto L’INTERO ANNO viene riconosciuto ai fini dell’anzianità utile all’inquadramento economico.
E' MOLTO IMPORTANTE, PER L'EFFICACIA DELLE PROCEDURE DI LAVORO, TENERE PRESENTE CHE I CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ANZIANITA' NON SONO GLI STESSI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA E IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, MA POSSONO DIFFERIRE ANCHE IN MANIERA RADICALE.
Scuole
materne,
elementari e Scuole secondarie e artistiche
180 giorni anche non continuativi, dal 1° febbraio con partecipazione agli scrutini o agli esami della I sessione
è valutato ad anni interi, in relazione alla prestazione del servizio minimo (durata)
Servizio non di ruolo in un anno scolastico
RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA:
E' IMPORTANTE TENERE PRESENTE CHE L' ART. 81 DEL D.P.R. 417/71 STABILISCE IL RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRE-RUOLO NELLA MISURA MAX DI 4 ANNI + 2/3 DELLA RESTANTE PARTE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI ED IL RIMANENTE 1/3 AI FINI ECONOMICI
I mesi vengono calcolati in
30 giorni partendo dal giorno di inizio del servizio, le frazioni sono calcolate secondo il calendario
il sistema valuta questo anno se è presente una delle opzioni:
- 180 giorni
- dal 1° febbraio con partecipazione agli scrutini/esami della I sessione
Il riconoscimento dei servizi è un diritto che viene attivato a domanda dell’interessato che può esercitarlo entro dieci anni dalla data di conferma in ruolo.
Periodo di prova
Per il personale docente il periodo di prova (o anno di formazione) ha la durata di un anno scolastico (art. 58 D.P.R. 417/74; artt. 438 e 440 D.Lvo 297/94); per la sua validità è richiesto un periodo minimo di 180 giorni di servizio effettivamente prestato nell’anno.
Casi particolari sono contemplati dalla L. 391/74, secondo cui il servizio prestato in qualità di supplente annuale dai docenti per i quali l'effettiva assunzione in servizio è avvenuta nell'anno scolastico successivo a quello di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, è valido ai fini del superamento del periodo di prova, compreso il servizio reso in insegnamenti affini.
L’anno di formazione è prorogabile in caso di mancato superamento della prova; sussistono inoltre delle condizioni di retrodatazione della conferma in ruolo (si veda l’Allegato 1.1), che operano in alcuni casi ai soli fini giuridici, e in altri casi ai fini giuridici ed economici, con diritto alla retrodatazione della ricostruzione di carriera.
Norme particolari sul periodo di prova sono disposte dall'art. 1 comma 4 della L. 66/91: il servizio pre-ruolo, prestato per almeno 180 giorni durante l'anno scolastico 1990/91 dagli insegnanti nominati nel corso di detto anno scolastico, ha valore di anno di prova; ne consegue che il personale che si trova nella condizione prevista dalla norma in argomento risulta immesso in ruolo con decorrenza giuridica in data 1/9/1990, decorrenza economica in data 1/9/1991 o successiva, e superamento del periodo di prova in data 31/8/1991. Tale principio ha trovato applicazione, stante la condizione prevista dalla norma, anche per le immissioni avvenute negli anni scolastici successivi.
Per il personale A.T.A. (art. 45 CCNL 24/07/2003 e art. 45 CCNL 29/11/2007) il periodo di prova ha la durata di:
2 mesi di servizio effettivo per il personale “collaboratore scolastico” – Area A;
4 mesi di servizio effettivo per il personale “assistente amministrativo e tecnico” - Area B - e per i Direttori dei servizi Generali e Amministrativi – Area D;
il mancato superamento determina solo un ritardo operativo nell'attribuzione dei miglioramenti economici conseguenti alla ricostruzione della carriera (che, come detto, spettano dalla decorrenza della assunzione in servizio per effetto della nomina in prova).
2.5 DATA DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI
La data di attribuzione dei benefici decorre dalla assunzione in prova, mentre la decorrenza del riconoscimento del servizio ai fini della carriera (dalla quale
decorre anche il diritto all’attribuzione dell’eventuale miglioramento economico).
NON È UNIVOCA E UGUALE PER TUTTI MA
DIPENDE DALLA TIPOLOGIA DEL PERSONALE
La decorrenza del riconoscimento del servizio ai fini della carriera (dalla quale decorre anche il diritto all’attribuzione dell’eventuale miglioramento economico) è così fissata:
personale docente (art. 1 D.L. 370/70; art. 490 comma 4 D.Lvo 297/94): all'atto del superamento del periodo di prova o dell'anno di formazione (data di conferma in ruolo); detto criterio è valido anche nei casi di passaggio di ruolo (laddove l’operazione comporta passaggio di ordine scuola) e nei casi di riammissione in servizio con nomina in prova (ovvero nel caso in cui il precedente rapporto di ruolo sia cessato durante l'anno di formazione); nei casi di riammissione in servizio in cui il precedente rapporto di ruolo sia cessato a prova superata, la ricostruzione della carriera avviene all'atto della riammissione stessa;
personale A.T.A. (art. 23 D.P.R. 420/74; art. 570 comma 2 D.L.vo 297/94): il riconoscimento viene effettuato al superamento del periodo di prova ed ha efficacia dalla decorrenza economica dell’immissione in ruolo, con effetto dalla data di effettiva assunzione in servizio a seguito della nomina in prova. Detto criterio è valido anche nei casi di riammissione in servizio.
La prescrizione degli arretrati economici decorre a partire dalla data di presentazione della domanda ed ha effetto per i benefici relativi al quinquennio precedente la data della suddetta domanda.
2.6 COME SI FA OGGI LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA?
Per effetto dell’art. 14 del D.P.R. 275/99 dal 1 Settembre 2000 il Dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale il dipendente è titolare deve provvedere all’emanazione del decreto di ricostruzione della carriera.
La ricostruzione della carriera viene effettuata attraverso una serie di passaggi che vedono coinvolti diversi attori:
il personale interessato che deve presentare domanda;
la segreteria della scuola che protocolla, controlla i dati e provvede ad emettere il decreto;
la Ragioneria Provinciale dello Stato che appone il visto di controllo;
la Direzione Territoriale del Ministero Economia e Finanze che applica i miglioramenti economici.
1. ottenuta la conferma in ruolo, l'interessato compila la domanda di riconoscimento dei servizi, allegando i certificati dei servizi, e la consegna alla segreteria della scuola di titolarità;
2. la segreteria protocolla la domanda e verifica al SIDI che nel Fascicolo Personale Elettronico siano presenti tutte le informazioni utili per la ricostruzione della carriera, confrontandone la congruenza con quanto risulta dalla documentazione cartacea, ed eventualmente integra la base informativa( SIDI: Personale Comparto Scuola – Gestione delle competenze del dipendente (fascicolo personale) – Dichiarazione Servizi Pregressi);
3. la segreteria effettua le operazioni necessarie per emettere il provvedimento: il Sistema controlla la congruenza dei dati,
calcola il riconoscimento dei servizi e benefici e la progressione di carriera, e produce la stampa del decreto (Personale Comparto Scuola – Gestione della carriera – Riconoscimento servizi e benefici);
4. la segreteria controlla il decreto prodotto, eventualmente modifica i dati incongruenti e riesegue le operazioni di cui al punto 3, quindi invia il decreto (in triplice copia) alla Ragioneria competente per i controlli;
5. la Ragioneria approva o respinge i decreti e li rinvia alla scuola;
6. per i decreti approvati, la scuola, acquisita la risposta della Ragioneria, ne invia copia alla Direzione Tesoro Territoriale del Ministero Economia e Finanze e ne consegna copia all’interessato;
7. per i decreti non approvati, la scuola esegue nuovamente le operazioni 2 e successive;
8. periodicamente il C.E.D. invia alla Direzione Territoriale del Ministero Economia e Finanze i dati necessari per la liquidazione delle competenze spettanti.
2.7 FASI DELLA RICOSTRUZIONE
COME SI FA UNA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA? La ricostruzione carriera viene effettuata mediante il sistema informativo SIDI e prevede una serie di passi precisi e ben strutturati: 1. controllo dei dati riguardanti l’interessato presenti a Sistema e la loro eventuale rettifica o inserimento. 2. Valutazione dei servizi e benefici di cui l’interessato chiede il riconoscimento 3. Calcolo della progressione di carriera |
UNA VOLTA EFFETTUATO IL CALCOLO VIENE EMANATO UN DECRETO FORMALE DI RICOSTRUZIONE CARRIERA, CHE VIENE INVIATO ALLA RAGIONERIA COMPETENTE PER L’APPROVAZIONE. |
LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA SI BASA SUI DATI INSERITI NEL FASCICOLO DEL PERSONALE E SU QUELLI RIGUARDANTI I SERVIZI PREGRESSI PRESTATI DALL'INTERESSATO.
QUESTI DATI DEVONO ESSERE INSERITI CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE NEL SISTEMA PER NON PROVOCARE RITARDI O INEFFICIENZE NELLA PRODUZIONE DEL DECRETO
2.8 CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI
PRIMA DI INIZIARE LA PRATICA E’ NECESSARIO CONTROLLARE LA PRESENZA E/O LA CORRETTEZZA DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI PRESENTI A SISTEMA NECESSARIE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA.
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PROVVEDIMENTO DI CONFERMA
SERVIZI PREGRESSI PRESTATI DALL’INTERESSATO
VARIAZIONI DELLA POSIZIONE DI STATO CHE L’INTERESSATO HA AVUTO DURANTE LA SUA CARRIERA.
Dati di nomina e ruolo necessari per la pratica:
decorrenza giuridica ed economica del contratto a T.I.;
eventuale retrodatazione giuridica del contratto a T.I.;
causale di immissione in ruolo;
estremi del contratto (con particolare riferimento alla registrazione, necessaria per ottenere un decreto di ricostruzione carriera definitivo);
data di superamento del periodo di prova;
eventuali proroghe del periodo di prova;
eventuali retrodatazioni (giuridica ed economica) della conferma in ruolo.
Nel caso in cui per l’interessato siano intervenuti passaggi di ruolo, passaggi di cattedra o di profilo, riammissioni in servizio, occorre che siano presenti a Sistema i dati dei suddetti eventi (e delle relative conferme in ruolo, se esistono).
Servizi prestati dall’interessato
Per la ricostruzione di carriera sono necessarie alcune informazioni riguardanti i Servizi prestati dall’interessato, in particolare:
Tutti i periodi di servizio prestati presso le Istituzioni Scolastiche, con le informazioni necessarie per la valutazione ai fini della carriera (qualifica, partecipazione a esami o scrutini, servizio da docente privo di vista o in scuole per ciechi, ecc.;
Tutti i periodi di servizio prestati presso altre Istituzioni, che possono essere oggetto di riconoscimento;
Informazioni relative al servizio militare, al beneficio ai sensi della L. 336/70, al beneficio ai sensi del R.D. 1290/22, se l’interessato ha richiesto uno o più di questi riconoscimenti;
Eventuale servizio di ruolo prestato all’estero o presso scuole di montagna.
Variazioni della posizione di stato
Eventuali decreti di assenza e di cessazione emanati per l’interessato devono essere inseriti a Sistema tramite le apposite aree operative.
2.9 LA VALUTABILITA’ DEI SERVIZI
COME GIA’ DETTO IN PRECEDENZA I SERVIZI PRERUOLO POSSONO ESSERE VALUTATI PER IL RICONOSCIMENTO AI FINI DELL’ANZIANITA’, MA QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE?
I criteri principali per la valutazione del servizio pre ruolo prestato dal personale docente sono il:
possesso del titolo di studio
la qualifica
la durata del servizio
IN APPROFONDIMENTO È RIPORTATA UNA SINTESI DEI PRINCIPALI CRITERI
Qualifica del servizio ai fini della valutazione
Per quanto riguarda la qualifica ogni anno scolastico è valutato se risultano le seguenti condizioni:
servizio prestato nelle scuole elementari e materne:
a) servizi prestati dal 1/10/45 al 30/9/74: qualifica non inferiore a "buono";
b) servizi prestati dal 1/10/74: servizio prestato senza demerito;
servizio prestato negli istituti di istruzione secondaria e artistica:
a) servizi prestati dal 1/10/45 al 30/9/55: si prescinde dalla qualifica;
b) servizi prestati dal 1/10/55 al 30/9/74: qualifica non inferiore a "buono";
c) servizi prestati dal 1/10/74: servizio prestato senza demerito.
In caso di periodi di servizio pre ruolo contemporanei viene effettuato l'opportuno frazionamento in "sottoperiodi" per determinare gli effettivi giorni da valutare.
Durata del servizio ai fini della valutazione
Per quanto concerne la durata, l'attuale normativa (art. 11, comma 14, della Legge 3.5.1999, n. 124) stabilisce che, per tutti gli ordini di scuola, “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Criteri di valutazione dell’anno scolastico
Relativamente al criterio di calcolo del numero dei giorni di servizio prestati dall'interessato in un anno scolastico, è da tenere presente quanto segue:
i mesi sono calcolati pari a 30 giorni indipendentemente dall'effettiva durata (28, 29 o 31 giorni) partendo dal giorno in cui inizia il periodo di servizio;
le frazioni di mese vengono calcolate secondo il calendario.
Nel calcolo del numero dei giorni necessari per la validità dell'anno scolastico vengono sommati periodi di servizio prestati in scuole di grado diverso ma dello
stesso ordine (materna ed elementare, media inferiore e media superiore), ma non periodi di servizio prestati in scuole di diverso ordine.
Infine, nel conteggio vanno considerati i periodi di servizio in congedo retribuito e quelli in gravidanza e puerperio, purché coperti da contratto .
Criteri di valutazione generali
Gli altri criteri di valutazione sono i seguenti:
il servizio non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria è valutato se il docente è in possesso dei titolo di specializzazione. Dal 1.6.1999, ai sensi dell’ art. 7 della L. 124/1999, il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola;
il servizio prestato in scuole popolari è valutato solo se prestato per almeno 5 mesi (7 mesi se si tratta di attività in centri di lettura); se il corso è inferiore a tale durata, il servizio è valutato se prestato per l'intera durata del corso;
il servizio prestato in scuole alle dipendenze della provincia è valutato solo per le province di Trento e Bolzano.
Il servizio prestato nelle Università viene valutato per la sua effettiva durata, senza condizioni particolari, eccetto le seguenti:
il servizio prestato nelle Università in qualità di contrattista è valutato solo se prestato in costanza di rapporto di servizio;
il servizio prestato in qualità di lettore presso Università straniere è valutato solo se l’incarico è stato conferito dal Ministero degli Affari Esteri.
2.10 CALCOLO DELLA PROGRESSIONE
CALCOLO DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA
Per il calcolo della progressione di carriera vengono utilizzate le seguenti informazioni:
decorrenza giuridica (ed eventuale retrodatazione) ed economica del contratto a tempo indeterminato, decorrenza della conferma in ruolo e dell’eventuale proroga;
eventuali assenze dal servizio, nonché posizioni di stato che comportano supervalutazioni;
eventuali periodi di servizio da supervalutare, in quanto prestato all’estero o in sedi di montagna;
decorrenza e categoria dell’eventuale beneficio ai sensi del X.X.
0000/00;
decorrenza dell’eventuale cessazione del servizio;
Le interruzioni del servizio
Alcune situazioni giuridiche rilevanti possono interrompere l’anzianità e, conseguentemente, la progressione della carriera che può riprendere da punto in cui si è interrotta solo nel momento in cui terminano tali situazioni giuridiche.
Le assenze che interrompono la carriera e che determinano la sospensione della retribuzione sono:
aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (art.
69 D.P.R. 3/57, art. 18 C.C.N.L. 29/11/2007)
aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero (L. 26/80 e L.
333/85, art. 142 CCNL/2003)
proroga eccezionale dell’assenza per motivi di salute (art. 17 CCNL/2007)
assenze ingiustificate;
aspettativa per missione cattolica (L. 2.12.1928, n. 2687);
aspettativa straordinaria recupero tossicodipendenze (art. 124 L. 162 del 26.6.1990)
assenza alle visite di controllo senza giustificato motivo (Art. 5, D.L.
463/83 convertito in Legge 11.11.1983, n. 638);
sospensione dal servizio (art. 492 e segg. T.U.297/94, artt. 27 e 62 CCNL/95, art. 16 CCNL/99, art. 93 CCNL 29/11/2007);
sospensione cautelare per procedimento penale (art. 97 CCNL/2007);
congedi per particolari patologie dei familiari (art. 4 L. 53/2000, D.I.
278/2000);
anno sabbatico (art. 5 L. 53/2000, art. 26, c. 14 L. 448/1998).
NEL SISTEMA INFORMATIVO SIDI È DISPONIBILE UN APPOSITO MANUALE UTENTE CONTENENTE LA CODIFICA DELLE ASSENZE E DELLE POSIZIONI DI STATO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.
Supervalutazioni del servizio
Alcuni servizi, per la loro particolare natura o per la specificità dei luoghi nei quali sono stati prestati o per particolari situazioni, possono dare diritto alla supervalutazione del servizio stesso, che si traduce in benefici utili ai fini della carriera e/o in benefici economici.
Analizziamo, nel dettaglio, i principali istituti:
Servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all’estero - La principale disposizione in materia è quella contenuta nell’art. 21 del X.X. 00.0.0000, n. 740, ripreso dall’art. 673 del D.Lgs 297/94. Il servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all’estero, con nomina del MAE, è calcolato, ai soli fini economici, per i primi 2 anni il doppio e per i successivi con l’aumento di 1/3 (ogni 3 mesi di servizio all’estero si ha la supervalutazione di 1 mese). Lo stesso periodo è valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di 1/3 per gli anni successivi (R.D. 740/40, L. 327/75, C.M. 595/96)
Il riconoscimento opera in maniera diversa in base ai vari ordinamenti retributivi. In particolare:
fino alla vigenza del D.P.R. 399/88 tale servizio era utile agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, da riassorbire al maturare della classe successiva;
a seguito dell’entrata in vigore del C.C.N.L. 4/8/1995, la circolare ministeriale applicativa n. 595 del 20.9.1996, al punto 2, ha chiarito che i benefici per la supervalutazione si sostanziano nell’accelerazione della progressione economica.
La supervalutazione si riconosce a decorrere dalla data di inizio del servizio all’estero: tale data non può essere antecedente a quella di decorrenza economica della nomina in ruolo (in deroga a tale principio si riconosce la supervalutazione dalla data di decorrenza giuridica al personale immesso in ruolo ai sensi della Legge 604/82, con decorrenza giuridica nell’anno scolastico 1981/82 e decorrenza economica nell’anno scolastico 1982/83).
Servizio prestato in zone di confine - Previsto dal R.D. 1127/32, tale servizio non è più soggetto alla supervalutazione ai fini economici di 1/3 a decorrere dal 1.1.1999, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge 23.12.1998, n. 448.
Servizio prestato nei paesi in via di sviluppo ex l. 49/87 - Il servizio prestato in paesi in via di sviluppo nell’ambito della cooperazione dell’Italia con gli stessi paesi, è riconoscibile se prestato in posizione di comando e non in qualità di volontario o di cooperante con le organizzazioni non governative. Le medesime disposizioni si applicano al personale insegnante di ogni ordine e grado che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionano nei PVS o che dipendono da tali paesi e da organismi o enti internazionali.
Tale riconoscimento, previsto dall’art. 23, comma 2, della Legge 49/87, equivale alla supervalutazione di 1/3, utile ai soli fini economici, che, attualmente, si sostanzia in un’anticipazione della posizione stipendiale successiva (C.M. 595/96).
Servizio prestato in scuole di montagna - L’art. 3 della Legge 1.3.1957, n. 90 prevede che gli insegnanti elementari di ruolo che hanno prestato almeno un triennio continuativo in una stessa sede di montagna e pluriclassi abbiano diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio. L’anticipazione consiste nell’attribuzione anticipata della fascia stipendiale superiore, sostanziandosi in un beneficio utile ai fini giuridici ed economici (non solo economico).
Il beneficio non è riassorbibile ed anche nel caso di passaggio di qualifica deve essere computato nella nuova ricostruzione di carriera. Non è reiterato al compimento di ogni successivo triennio nello stesso comune, ma solo se prestato in altra sede. L’elenco delle zone disagiate e di montagna è disposto con decreto del Dirigente USP sulla base dell’elenco dei territori montani predisposto dal MEF. Le altre anzianità economiche derivanti dalla supervalutazione di servizi, ad esclusione del servizio prestato in scuole di montagna, danno il diritto solamente ad un anticipo del passaggio alla fascia stipendiale successiva e non
diventano mai anzianità giuridica.
2.11 RICOSTRUZIONE SCHEMA DELLE ATTIVITA’
PERSONALE COMPARTO SCUOLA =>
GESTIONE DELLA CARRIERA => RICONOSCIMENTO SERVIZI E BENEFICI =>
APRIRE PRATICA
ACQUISIRE DATI RUOLO PRECEDENTE
VALUTARE E RICONOSCERE BENEFICI
CALCOLARE PROGRESSIONE CARRIERA
Altre funzioni
Cancellare pratica
Procedure collegate Integrare operazioni pregresse
Gestione delle posizioni di stato
Dichiarazione servizi Gestione delle cessazioni
Acquisire dati del decreto Aggiornare dati di intestazione
STAMPARE DECRETO
Acquisire estremi approvazione organi Controllo
L'immagine sullo schermo rappresenta le varie fasi della pratica di ricostruzione della carriera.
Accanto a ciascuna fase sono indicate le aree del sistema informativo che consentono la gestione della pratica.
2.12 ESEMPIO DI SCHERMATA
ABBIAMO VISTO CHE LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA VIENE EFFETTUATA TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO SIDI, VEDIAMO UN ESEMPIO DI UNA SCHERMATA DELLE PROCEDURE AUTOMATIZZATE. CON QUESTA SCHERMATA È POSSIBILE INSERIRE I DATI RELATIVI AI SERVIZI DELL’INTERESSATO: |
L'immagine presente sullo schermo serve a inserire nel sistema le informazioni riguardanti i servizi non di ruolo effettuati dall’interessato.
Alcuni campi della tabella devono essere compilati utilizzando i codici riportati in specifiche tabelle contenute nel manuale utente disponibile al SIDI (vedi Allegato 1.2).
2.13 LA PROGRESSIONE DELLA CARRIERA
Abbiamo visto che per tutto il personale scolastico deve essere emanato un decreto di ricostruzione della carriera che valuta e riconosce i servizi pregressi e i benefici di legge e sviluppa la progressione di carriera applicando i contratti-scuola vigenti. Tuttavia, in alcuni casi, è necessario produrre un Decreto successivo al riconoscimento dei servizi e benefici a partire da una data successiva al suddetto riconoscimento perché subentrano condizioni che fanno variare la normale progressione di carriera. |
Eventi che determinano la necessità di un decreto di progressione carriera
1. il decreto di ricostruzione carriera non è presente a Sistema, perché prodotto manualmente, oppure perché l’interessato proviene da
un’altra Amministrazione dello Stato; la pratica di inquadramento consente di "recuperare" la posizione a Sistema;
2. l’intestatario ha subito una variazione della posizione di stato che modifica la progressione di carriera: ad esempio, è stata decretata un’assenza che comporta l’interruzione della progressione, oppure l’interessato è stato collocato fuori ruolo con destinazione all’estero; l’Ufficio deve dunque emanare un decreto di rettifica;
3. l’intestatario è stato riammesso in servizio, per cui l’Ufficio deve emanare un decreto di inquadramento che sviluppi la progressione di carriera a partire dall’ultima posizione maturata al momento della precedente cessazione dal servizio;
4. è stato approvato un nuovo contratto-scuola; occorre dunque sviluppare la progressione di carriera tenendo conto della nuova griglia retributiva, per tutto il personale che ha già avuto il decreto di ricostruzione carriera.
2.14 INQUADRAMENTO
Per calcolare la progressione di carriera, in relazione al periodo di interesse e all’ultimo contratto scuola applicato, è dunque necessario scegliere l’inquadramento di partenza dal quale sviluppare la progressione MA devono essere considerati anche tutti gli eventi che hanno determinato una variazione della normale progressione di carriera come ad esempio interruzioni del servizio o supervalutazioni eventuali. IN PRATICA SI DEVONO CONSIDERARE TUTTI GLI EVENTI CHE MODIFICANO I CRITERI NORMALI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA RETRIBUZIONE. |
Cause che determinano una variazione della normale progressione di carriera
La progressione di carriera viene influenzata da:
Interruzioni e supervalutazioni del servizio
Cessazioni dal servizio
Riammissione in servizio.
Per ciascuna di esse ed in relazione alla tipologia di servizio dell'interessato la normativa e i contratti vigenti stabiliscono criteri precisi di assegnazione dell'anzianità e del livello retributivo
Inquadramento di partenza per la progressione di carriera
Per gli USP è possibile attualmente scegliere tra:
Inquadramento ai sensi del D.P.R. 209/87
Inquadramento ai sensi del D.P.R. 399/88
Inquadramento ai sensi del D.P.R. 399/88 e CCNL 4/8/1995
Inquadramento ai sensi dei CC.CC.NN.LL. 4/8/95, 1/8/96, 26/5/99, 2000/01, 24/7/2003, 7/12/2005, 29/11/2007.
Per le Istituzioni Scolastiche, attualmente, è possibile scegliere l’inquadramento ai sensi dei CC.CC.NN.LL. 4/8/95, 1/8/96, 26/5/99, 2000/01, 24/7/2003, 7/12/2005, 29/11/2007:
Inquadramento del personale docente e A.T.A. con provvedimento manuale di ricostruzione carriera: possono essere trattati i casi di personale per il quale deve essere sviluppata la progressione di carriera a partire dal 1° settembre 2000.
Personale docente e A.T.A. con precedente provvedimento da rettificare: possono essere trattati i casi di personale per il quale deve essere nuovamente sviluppata la progressione di carriera, a seguito di una variazione di stato (assenza), a partire dal 1° settembre 2000 .
Inquadramento del personale docente e A.T.A. riammesso in servizio negli anni scolastici dal 2000/01 al 2007/08: possono essere trattati i casi di personale cessato dal servizio dopo il 1° maggio 1990 e riammesso con decorrenza economica non successiva al 1° settembre 2007.
Inquadramento del personale A.T.A. e degli Insegnanti tecnico- pratici provenienti dagli Enti Locali: possono essere trattati i casi di personale per il quale deve essere sviluppata la progressione di carriera a partire dalla decorrenza economica del passaggio.
2.15 PROGRESSIONI DI CARRIERA
Per effettuare la progressione di carriera oggi si devono seguire fasi specifiche e ben determinate che coinvolgono attori differenti quali: la Scuola (per talune posizioni è tuttora competente l’USP) la Ragioneria Provinciale dello Stato la Direzione Territoriale Ministero Economia e Finanze Una differenza importante con il decreto di ricostruzione della carriera consiste nel fatto che nella progressione non è prevista la partecipazione dell’interessato , in quanto non viene effettuata su domanda, ma della scuola competente esclusivamente in relazione agli eventi che hanno modificato la normale progressione di carriera. |
L’istruttoria della pratica di inquadramento prevede le seguenti fasi:
1. la segreteria controlla che si sia verificato uno degli eventi che richiedono l'emanazione di un decreto di inquadramento;
2. la segreteria verifica che nel Fascicolo Personale Elettronico siano presenti tutte le informazioni utili per la ricostruzione della carriera, confrontandone la congruenza con quanto risulta dalla documentazione cartacea, ed eventualmente integra la base informativa;
3. la segreteria effettua le operazioni necessarie per emettere il provvedimento: il Sistema controlla la congruenza dei dati, calcola la progressione di carriera, e produce la stampa del decreto;
4. la segreteria controlla il decreto prodotto, eventualmente modifica i dati incongruenti e riesegue le operazioni di cui al punto 3, quindi invia il decreto (in triplice copia) alla Ragioneria competente per i controlli;
5. la Ragioneria approva o respinge i decreti e li rinvia alla scuola;
6. per i decreti approvati, la scuola, acquisita la risposta della Ragioneria, ne invia copia alla Direzione Tesoro Territoriale del Ministero Economia e Finanze e ne consegna copia all’interessato;
7. per i decreti non approvati, la scuola esegue nuovamente le operazioni 2 e successive.
Per effettuare la pratica di progressione della carriera occorre prevalentemente verificare la congruenza tra ciò che risulta a Sistema e le informazioni desumibili dal fascicolo cartaceo dell’interessato.
ANCHE IN QUESTO CASO DUNQUE È DETERMINANTE LA PRESENZA NEL SISTEMA DEI DATI DEL FASCICOLO DEL PERSONALE.
Prima del calcolo della progressione di carriera, oltre all’inquadramento di partenza, è necessario comunicare al sistema il tipo di pratica che si sta trattando. In particolare, nel caso di persona conosciuta dal sistema, se si tratta di recupero da posizione manuale o passaggio amministrazione, Decreto di rettifica, Riammissione in servizio ecc….
Dopo aver controllato la congruenza tra l’inquadramento di partenza e la tipologia di pratica indicati dall’operatore con la situazione amministrativa dell’interessato, il Sistema calcola la progressione di carriera sulla base della normativa vigente (e della sua evoluzione) e della tipologia del personale, la tipologia dei servizi prestati ed eventuali benefici.
Al termine di questa operazione è possibile mandare direttamente in stampa il decreto di inquadramento da inviare alla Ragioneria competente per ottenere il visto.
Informazioni che è necessario verificare preventivamente:
Immissione in ruolo
Devono essere presenti a Sistema i contratti a tempo indeterminato, con i seguenti dati:
decorrenza giuridica ed economica del contratto
eventuale retrodatazione giuridica della nomina;
causale di immissione in ruolo;
estremi del contratto a T.I.;
nel caso in cui l’interessato abbia ottenuto una riammissione in servizio, occorre che siano presenti a Sistema i dati del suddetto evento.
Dichiarazione dei servizi
Deve essere presente a Sistema la dichiarazione dei servizi dell’interessato, ed in particolare questa deve contenere:
tutti i periodi di servizio prestati presso le Istituzioni Scolastiche, con le informazioni necessarie per la valutazione ai fini della carriera (qualifica, partecipazione a esami o scrutini, servizio da docente privo di vista o in scuole per ciechi, ecc.);
tutti i periodi di servizio prestati presso altre Istituzioni, che possono essere oggetto di riconoscimento;
le informazioni relative al servizio militare, al beneficio ai sensi della L. 336/70, al beneficio ai sensi del R.D. 1290/22, se l’interessato ha richiesto uno o più di questi riconoscimenti;
se l’interessato ha richiesto il riconoscimento del servizio di ruolo prestato all’estero, in zone di confine o presso scuole di montagna, occorre completare i quadri E e G della dichiarazione dei servizi con il relativo codice; in caso contrario non viene riconosciuta la supervalutazione del servizio;
se l’interessato ha richiesto il riconoscimento del servizio di ruolo prestato in qualità di professore incaricato presso Università statali all’estero – artt. 639 e 640 D.L.vo 297/94 o servizio di ruolo prestato in qualità di lettore presso Università statali all’estero – artt. 639 e 640 D.L.vo 297/94 occorre completare i quadri U e Z della dichiarazione dei servizi; in caso contrario non viene riconosciuta la supervalutazione del servizio prestato all’estero;
in caso di passaggio di qualifica del personale docente, occorre completare il quadro E della dichiarazione dei servizi relativamente al periodo di ruolo prestato nel ruolo precedente;
in caso di passaggio di qualifica del personale A.T.A., occorre completare il quadro G della dichiarazione dei servizi relativamente al periodo di ruolo prestato nel ruolo precedente.
Variazioni di Stato
Eventuali decreti di assenza e di cessazione emanati per l’interessato devono essere inseriti a Sistema tramite le apposite aree operative. Queste informazioni possono essere inserite o modificate anche in presenza di una pratica di ricostruzione carriera già aperta; in tal caso resta a carico della segreteria
l’operazione di ricalcolo della pratica, o l’emanazione di un eventuale decreto di rettifica.
2.16 PROGRESSIONE DI CARRIERA SCHEMA DELLE ATTIVITA’
Personale Comparto Scuola => Gestione della Carriera => Definizione della Progressione di Carriera
Aprire Pratica |
Acquisire Dati Ultimo Inquadramento |
Calcolare Progressione di Carriera |
Acquisire Dati del Decreto |
Stampare Decreto |
ALTRE FUNZIONI Calcolare Quote Mensili Stampare Prospetto Quote Mensili Aggiornare Dati di Intestazione Cancellare Pratica |
L'immagine rappresenta le varie fasi della pratica di progressione della carriera.
Accanto ciascuna fase sono indicate le aree del sistema informativo che consentono la gestione della pratica.
3. Il trattamento di fine rapporto
3.1 PENSIONE
ATTO FINALE DELLE PROCEDURE DI QUIESCENZA
VIENE ASSEGNATA IN BASE AL SERVIZIO UTILE PRESTATO DALL’INTERESSATO E SI BASA SUI DIFFERENTI CRITERI DI CALCOLO
Servizio utile ai fini della pensione
Il servizio utile è dato dalla somma di tutti i servizi di ruolo e di quelli pre ruolo riconosciuti perché utili di per se (per esempio il servizio militare) oppure valutati ad altro titolo (computati, riscattati, ricongiunti).
3.2 CALCOLO
IL CALCOLO DELLA PENSIONE PUO’ ESSERE FATTO:
SECONDO IL SISTEMA RETRIBUTIVO
SECONDO IL SISTEMA MISTO
SECONDO IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
E DIPENDE DAL SERVIZIO UTILE MATURATO AL 31 DICEMBRE 1995
Per coloro i quali a tale data hanno maturato un servizio utile di almeno 18 anni, il calcolo della pensione viene fatto secondo il sistema retributivo. Per i restanti dipendenti si applicano i criteri previsti per il calcolo secondo il sistema misto - retributivo e contributivo – (lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) e contributivo (lavoratori neoassunti al primo gennaio 1996).
3.3 IL SISTEMA RETRIBUTIVO
CALCOLO DELLA PENSIONE SECONDO IL SISTEMA RETRIBUTIVO
Per calcolare la pensione secondo il sistema retributivo occorre tenere presente che l’importo è dato dalla somma delle due seguenti quote |
Quota servizio
A:
utile
tiene conto del
maturato
al 31
dicembre 1992 e della retribuzione percepita alla data di cessazione del servizio
Quota B: tiene conto del servizio maturato tra il 1° gennaio 1993 e la data di cessazione dal servizio, nonché della media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di riferimento
PRESUPPOSTO FONDAMENTALE È CHE I DATI RIGUARDANTI L’INTERESSATO SIANO STATI INSERITI CORRETTAMENTE E CHE TUTTE LE INFORMAZIONI SIANO PRESENTI AL SISTEMA INFORMATIVO
3.3.1 IL SISTEMA RETRIBUTIVO: LA QUOTA A
Calcolo della quota A
Il primo passo consiste nello stabilire il servizio utile a pensione al 31 dicembre 1992: questo servizio è dato dalla somma di tutti i servizi e periodi valutabili a questa data quali:
servizi di ruolo;
servizi non di ruolo utili per sé;
servizi non di ruolo computati o riscattati;
altri servizi riscattati (p. es. studi universitari);
servizi militari;
altri periodi ricongiunti in quanto prestati presso altre amministrazioni;
maggiorazioni del servizio (p. es.: i servizi prestati all’estero).
IN FUNZIONE DEL TOTALE DEL SERVIZIO UTILE, SI DETERMINA LA CORRISPONDENTE ALIQUOTA.
In tabella sono indicate le aliquote in funzione degli anni e dei mesi di servizio utile al 31 dicembre 1992.
Tabella dei coefficienti per il calcolo della pensione ordinaria diretta D.P.R. n. 1092/73 art. 44 T.U. 29/12/73 | |||||
Anni di servizio valutabili | Coefficiente | Anni di servizio valutabili | Coefficiente | Anni di servizio valutabili | Coefficiente |
14 | - | 15 | 35,00 | 16 | 36,80 |
17 | 38,60 | 18 | 40,40 | 19 | 42,20 |
20 | 44,00 | 21 | 45,80 | 22 | 47,60 |
23 | 49,40 | 24 | 51,20 | 25 | 53,00 |
26 | 54,80 | 27 | 56,60 | 28 | 58,40 |
29 | 60,20 | 30 | 62,00 | 31 | 63,80 |
32 | 65,60 | 33 | 67,40 | 34 | 69,20 |
35 | 71,00 | 36 | 72,80 | 37 | 74,60 |
38 | 76,40 | 39 | 78,20 | 40 | 80,00 |
Successivamente occorre individuare la base pensionabile: questa è data dalla somma di queste voci:
stipendio annuo lordo (esclusa la tredicesima) percepito alla data di cessazione dal servizio.
L'importo si può ricavare dal decreto di inquadramento oppure dall'ultimo cedolino;
maggiorazione del 18% applicata alla somma delle voci precedenti;
importo della indennità integrativa speciale annua lorda (l’IIS conglobata allo stipendio tabellare, decorrente dall’1/1/2003, continua a non essere inclusa nella base per la maggiorazione del 18% ai fini del trattamento pensionistico).
L'importo della quota A è, quindi, finalmente ricavabile moltiplicando la base pensionabile per l'aliquota corrispondente al servizio utile a pensione maturato al 31 dicembre 1992.
3.3.2 CALCOLO QUOTA B
CALCOLO DELLA QUOTA B
ANCHE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA B OCCORRE PER PRIMA COSA DETERMINARE: |
IL
SERVIZIO
UTILE
MATURATO FRA IL 1° GENNAIO 1993
E
LA DATA DI CESSAZIONE CONSIDERANDO LE STESSE TIPOLOGIE DEL SERVIZIO GIA’ ELENCATE
Il calcolo della base pensionabile è più articolato e complesso: in questo casi, infatti, la retribuzione pensionabile dipende dalla media delle retribuzioni percepite in un periodo di tempo.
Sistema di calcolo retributivo:
1. Calcolo quota A
2. Calcolo quota B
È necessario calcolare il periodo di riferimento e la retribuzione percepita in quel periodo.
3.3.3 PERIODO DI RIFERIMENTO
CALCOLO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO
IL PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA QUOTA B È DATO DA: |
SOMMA DEL 50% DEI MESI INTERCORRENTI TRA IL 1° GENNAIO 1993 ED IL 31 DICEMBRE 1995 (SONO, QUINDI, 18 MESI PARI AL 50% DI 36 MESI) ED IL 66,6% DEI MESI INTERCORRENTI TRA IL 1° GENNAIO 1996 E LA DATA DI CESSAZIONE. |
PER IL PERSONALE CESSATO, AD ESEMPIO, IL 1° SETTEMBRE 1998 IL PERIODO DI RIFERIMENTO È PARI A 39 MESI (18 + 21, FATTO L’OPPORTUNO ARROTONDAMENTO). |
Sistema di calcolo retributivo:
1. Calcolo quota A
2. Calcolo quota B: è necessario calcolare il periodo di riferimento e la retribuzione percepita in quel periodo
3. Calcolo periodo di riferimento.
3.3.4
CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione media tiene conto delle variazioni di stipendio intervenute nel periodo di riferimento. Da tabelle specifiche è possibile ricavare la retribuzione media nel periodo di riferimento dividendo la somma degli importi in colonna (e) per la somma dei mesi in colonna (d).
Sistema di calcolo retributivo:
1. Calcola quota A
2. Calcolo quota B: è necessario calcolare il periodo di riferimento e la retribuzione percepita in quel periodo
3. Calcolo periodo riferimento
4. Calcolo retribuzione media
3.3.5 CALCOLO DELLA BASE PENSIONABILE
CALCOLO DELLA BASE PENSIONABILE PER LA QUOTA B
La base pensionabile è determinata come somma delle seguenti voci:
L’importo della quota B è quindi ricavabile moltiplicando la base pensionabile rivalutata per
corrispondente al servizio
l’aliquota utile a
pensione maturato dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione.
Maggiorazione del 18% applicata alla retribuzione media; importo della indennità integrativa speciale annua.
Retribuzione
media
nel
periodo di riferimento (esclusa la tredicesima);
L'importo della pensione annua lorda è dato pertanto dalla somma della quota A e della quota B. Questo importo non comprende la tredicesima mensilità.
3.4 IL SISTEMA MISTO
Per calcolare la pensione secondo il sistema misto occorre tenere presente che l’importo è dato dalla somma di 3 quote:
Quota A: tiene conto del servizio utile a pensione maturato al 31 dicembre 1992 e della retribuzione percepita alla data di cessazione dal servizio;
Quota B: tiene conto del servizio maturato tra il 1° gennaio 1993 ed il
31 dicembre 1995 nonché della media della retribuzioni percepite in questo periodo;
Quota C: tiene conto della quota contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1996.
3.4.1 CALCOLO DELLE QUOTE PER IL SISTEMA MISTO
Calcolo della quota A:
la quota A è calcolata con gli stessi criteri già descritti nell’illustrazione del calcolo secondo il sistema retributivo.
Calcolo della quota B:
la quota B è calcolata con gli stessi criteri già descritti nell’illustrazione del calcolo secondo il sistema retributivo
Tenendo presente però che devono essere considerati, nel calcolo della retribuzione media, tutti gli stipendi percepiti nell’intervallo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 (il periodo di riferimento è, quindi, pari a 36 mesi). |
Calcolo quota A
Calcolo quota B È necessario calcolare il periodi di riferimento e la retribuzione percepita in quel periodo
a) Calcolo periodo riferimento
b) Calcolo retribuzione media
3.4.2 CALCOLO QUOTA C
La quota C viene calcolata secondo il sistema contributivo. In particolare:
calcolo della base imponibile per ciascun anno solare successivo al 1995. Tale base comprende l’indennità integrativa speciale e la 13° mensilità (quest’ultima è pari ai 1/12 della retribuzione annua lorda);
calcolo dell’ammontare dei contributi di ciascun anno applicando l’aliquota del 33% alla base imponibile;
calcolo del montante individuale come somma dei montanti relativi a ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione del prodotto interno lordo calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente gli anni da rivalutare. In apposite tabelle sono riportati i valori del tasso annuo di capitalizzazione;
calcolo della quota C quale prodotto del montante individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età dell’interessato alla data di cessazione.
Tabella A dei coefficienti di trasformazione (art. 1, c. 6, Legge 335/95)5
Età | Valori % | Età | Valori % |
57 | 4,720 | 62 | 5,514 |
58 | 4,860 | 63 | 5,706 |
59 | 5,006 | 64 | 5,911 |
60 | 5,163 | 65 | 6,136 |
61 | 5,324 |
Nel prospetto riportato di seguito, viene illustrato un esempio di calcolo della quota C:
Esempio di calcolo del montante6
Anno | Montante anni prec. | Coeff. Di capitalizz. | Montante rivalutato | Imponibile corrente rival. | Aliq. | Montante corrente | Montante complessivo |
1996 | 34.851.656 | 00 | 00.000.000 | 00.000.000 | |||
0000 | 00.000.000 | 1,000 | 00.000.000 | 0.000.000 | 00 | 0.000.000 | 00.000.000 |
5 La tabella, a decorrere dal 01/01/2010, sarà sostituita dalla TAB A allegata alla Legge 247/2007
6 NB: Per semplicità di calcolo, non essendo intervenute modifiche procedurali, l’esempio riportato è riferito ad annualità prossime alla data del 31/12/1995. Le somme indicate, ovviamente, sono rappresentate in Lire e non in Euro.
Montante complessivo: 15.279.857.
Coefficiente di trasformazione: 4,720 (corrispondente ad una età minore o uguale a 57 anni).
Quota di pensione relativa al servizio dall'1/1/1996 (Quota C): 4,720% x 15.279.857 = £ 721.209
L'importo della pensione annua lorda è data dalla somma delle quote A, B e
C.
3.5 IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Nel sistema contributivo, il calcolo della pensione si basa esclusivamente sui
contributi effettivamente versati dal lavoratore (e dal datore di lavoro) durante tutta la vita lavorativa.
Tenuto conto che attualmente i contributi pagati per ogni lavoratore dipendente sono pari al 33% della retribuzione, ciò significa che alla fine di ogni anno, per ogni lavoratore, viene accantonato il 33% della propria retribuzione. La somma di questi accantonamenti annuali determina il montante, il quale, ovviamente, si incrementa con il prolungarsi della vita lavorativa.
Per salvaguardare il valore del montante rispetto all’andamento dei prezzi - e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese - è stata prevista la rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del PIL (prodotto interno lordo) negli ultimi 5 anni.
Alla fine della vita lavorativa, la pensione sarà data dal montante moltiplicato un coefficiente di trasformazione che è progressivamente più favorevole man mano che aumenta l’età del pensionamento (le modalità di calcolo sono quelle riportate nel paragrafo 3.11 Calcolo quota C).
3.5.1 PROCEDURE OPERATIVE
Dopo aver verificato che l’interessato abbia maturato il diritto a pensione in funzione del servizio utile
SE NE DETERMINA L’IMPORTO
Per garantire l’assegnazione della pensione in tempi brevi, compatibili con le esigenze dell’interessato, viene calcolata (ed erogata) una pensione provvisoria, alla quale si va a sostituire poi quella definitiva:
per cessazioni fino al 01/09/2000 viene stampato il decreto di pensione provvisoria o definitiva,
per cessazioni dal 2/9/2000 al 31/12/2001 viene stampato il prospetto informativo con il prospetto dei dati del calcolo;
per cessazioni dal 1/1/2002 viene stampato il prospetto informativo senza il prospetto dei dati del calcolo. Infatti, in questi casi, il calcolo della pensione non viene effettuato dal sistema, ma i dati dell’istruttoria vengono inviati all’INPDAP che provvede a determinare e liquidare la pensione.
Per le cessazioni dal 1/9/2002 il prospetto può eventualmente riportare anche la dicitura che indica che il provvedimento è completo per essere inserito
sul supporto magnetico previsto ad una delle scadenze concordate con l’ente previdenziale.
Se il dipendente non raggiunge l’anzianità minima per il diritto a pensione viene attribuita un'indennità una tantum.
TUTTE LE OPERAZIONI DESCRITTE VENGONO EFFETTUATE DALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO SIDI.
3.5.2 NORMATIVA DOPO IL 1993
A partire dal 1993 il sistema pensionistico ha subito notevoli cambiamenti, regolati da una normativa piuttosto complessa e articolata:
D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 503
Legge 24 dicembre 1993, n. 537
Legge 8 agosto 1995, n. 335
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Legge 23 agosto 2004, n. 243
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 503: ha introdotto la modalità di calcolo non più basata sull'ultima retribuzione, ma su due quote di pensione (quota A e quota B), relative, rispettivamente, all'anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e all'anzianità maturata dall'1 gennaio 1993 alla data di cessazione. La prima quota considera la retribuzione alla data di cessazione, la seconda quota considerata la media delle retribuzioni percepite in un periodo di riferimento pari al 50% dell'intervallo temporale tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 ed il 66,6% dei mesi dal 1° gennaio 1996 e la data di cessazione;
Legge 24 dicembre 1993, n. 537: ha introdotto le penalizzazione sull'importo della pensione dall'1% al 35% per coloro i quali vanno in pensione con meno di 35 anni di servizio utile.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724: per le cessazioni dall'1 gennaio 1995 ha imposto che l'importo dell'indennità integrativa speciale entra a far parte della base pensionabile. Ha inoltre disposto lo slittamento della decorrenza della pensione di 4 o 16 mesi per coloro i quali non avevano raggiunto determinati limiti di anzianità.
Legge 8 agosto 1995 n. 335: ha introdotto, tra le molte novità, il calcolo con il sistema contributivo, basato non sulla retribuzione, ma sui contributi effettivamente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro. Questo sistema è applicato totalmente per i neoassunti o in parte (sistema misto) per coloro i quali hanno maturato un'anzianità minore di 18 anni al 31 dicembre 1995. Ulteriori innovazioni riguardano la determinazione del diritto a pensione ed il calcolo della pensione d'inabilità.
Legge 27 dicembre 1997 n. 449: ha introdotto nuove disposizioni in merito alla determinazione del diritto alla pensione d'anzianità, ha imposto limitazioni ai servizi che possono essere super-valutati ed ha
stabilito che l'arrotondamento del servizio deve essere fatto sul mese (in precedenza un servizio residuo maggiore di 6 mesi consentiva l'aumento di 1 anno del servizio utile a pensione).
Legge 24 dicembre 2007, n. 247: contenente le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 in materia previdenziale , ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2008, i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato di anzianità.
A partire dal primo gennaio 2008, pertanto, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 247/2007, i requisiti anagrafici di accesso sono i seguenti:
per il periodo dal primo gennaio 2008 al 30 giugno 2009, occorre avere 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età;
dal primo luglio 2009 la somma degli anni di anzianità contributiva e quelli dell’età anagrafica deve determinare il raggiungimento di una quota minima prevista per l’anno in questione (quota 95), fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva pari a 35 anni e il possesso dell’età anagrafica minima prevista per l’anno considerato (es. 59 anni nel 2010).
Le disposizioni previste dalla Legge 23 agosto 2004, n. 243 che non sono state modificate dalla successiva Legge 247/2007 e che, pertanto, continuano ad essere in vigore sono le seguenti:
Il personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2007, i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla previgente normativa per il trattamento pensionistico di anzianità (57 anni di età e 35 di contribuzione), potrà accedere a tale trattamento in qualsiasi momento pur non possedendo i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 247/2007.
In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, il personale femminile potrà accedere al trattamento pensionistico di anzianità con i requisiti di età anagrafica (57 anni) e di anzianità contributiva (35 anni) a condizione che opti per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (Legge 243 del 23 agosto 2004).
3.6 PENSIONE PROVVISORIA
Poiché è necessario garantire l’immediato pagamento della pensione agli aventi diritto viene determinata una pensione provvisoria che rispetto alla procedura definitiva, manca dei riferimenti agli atti formali precedenti.
In pratica gli elementi che consentono la determinazione dell’importo della pensione (anzianità e retribuzione) sono considerati validi dagli organi di controllo anche se i decreti di riconoscimento dei periodi non sono ancora stati registrati.
Naturalmente la pensione provvisoria è una pratica che viene compiuta perché i tempi di rilascio della definitiva sono incompatibili con una corretta attività amministrativa (se i tempi di rilascio della definitiva fossero accettabili non avrebbe ragione di esistere).
La funzione di acquisizione della pensione provvisoria si differenzia dalla corrispondente funzione relativa alla pensione definitiva in quanto consente l’indicazione sintetica del servizio, che poi deve essere accertato in fase di pensione definitiva.
3.6.1 PENSIONE DEFINITIVA
La pensione definitiva è l’atto conclusivo delle procedure di quiescenza e si basa sull’avvenuta acquisizione di tutti gli atti formali precedenti. Il decreto che la formalizza riporta infatti:
| i riferimenti ad ricongiunzione; | eventuali | decreti | di | computo, | riscatto | o |
| il dettaglio di tutti i servizi e periodi valutati; | ||||||
| le modalità di calcolo dell’importo della pensione. |
In genere la pensione definitiva è preceduta da un provvedimento di pensione provvisoria.
Procedimento semplificato
Dal momento che spesso alcuni di questi provvedimenti sono predisposti a ridosso del collocamento a riposo non sempre tutta la documentazione è validata nei tempi previsti e ciò rende necessario il ricorso ad una procedura semplificata, in quanto per poter procedere all'emanazione del decreto di pensione definitiva è necessario che tutti i Decreti riguardanti il dipendente (nomina e conferma in ruolo, ricostruzione della carriera, inquadramenti in funzione dei rinnovi contrattuali, computo, riscatto e ricongiunzione) siano stati emessi e vistati dagli Organi di Controllo (Ragioneria Provinciale,).
3.7 CESSAZIONE
Istruttoria della Pratica per Cessazione a Domanda
Il dipendente compila la domanda di cessazione e raccoglie la documentazione da allegare.
La domanda e l'unita documentazione viene presentata presso la scuola di servizio che provvede ad acquisire i dati caratteristici della domanda e della documentazione allegata, ad inserire la cessazione al SIDI (Personale Comparto Scuola => Gestione Cessazioni) ed a trasmettere il fascicolo all'Ufficio Scolastico Provinciale.
Per l’acquisizione al SIDI della cessazione la scuola deve utilizzare l’apposita codifica desumibile dall’elenco dei codici e relative descrizioni delle cessazioni.
Presso l’USP viene effettuato, in primo luogo, un controllo sulla tempestività della domanda e sulla completezza della documentazione; se la domanda risulta intempestiva, essa viene respinta e ne viene data comunicazione all'interessato tramite la scuola di servizio.
In relazione al tipo di personale, l’USP provvede ad attivare la successiva istruttoria, entrando nel merito della richiesta ed a
predisporre la base informativa per le successive operazioni qualora il personale sia di propria competenza; eventualmente colloquia con la scuola di servizio e con il dipendente per regolarizzare la documentazione incompleta o mancante.
Istruttoria della Pratica per Cessazione d'Ufficio
Presso l'ufficio competente a trattare la cessazione d'ufficio vengono individuati i nominativi del personale da trattare (per limiti di età, per compiuto limite di aspettativa ecc.) e viene inoltrata comunicazione di provvedimento di cessazione in corso all'interessato tramite la scuola di servizio.
Il dipendente provvede alla raccolta della documentazione che viene inoltrata, dalla scuola di servizio, all'Ufficio competente il quale effettua i controlli di merito e provvede a far regolarizzare la documentazione a carico dell'interessato qualora sia incompleta o da rettificare, ovvero attiva il reperimento della documentazione d'ufficio.
In caso di completezza del fascicolo viene predisposta la base informativa per la definizione successiva della pratica.
Produzione del Provvedimento
Conclusa la fase istruttoria, si procede, da parte degli uffici competenti, alla produzione dell'atto di cessazione dal servizio.
L'atto convalidato conferisce valenza giuridica alle informazioni prodotte ed alimenta la base informativa dello stato di servizio del dipendente, nonché gli archivi della gestione amministrativa, per attivare le operazioni di competenza dei suddetti settori del Sistema.
Il provvedimento viene inviato agli Organi di controllo che, effettuati i controlli di propria competenza, restituiscono l'atto registrato all'Amministrazione ovvero predispongono i rilievi per il successivo inoltro all'Amministrazione stessa.
Gli uffici competenti a loro volta predispongono le basi informative per la gestione dei rilievi ovvero attivano l'acquisizione degli estremi di registrazione degli atti per l'aggiornamento dello stato di servizio del dipendente.
E’ necessario inserire a sistema i dati sulla cessazione prima di procedere all’istruttoria relativa al trattamento di pensione.
Per la buonuscita il sistema produce un modello per comunicare i dati all’Ente competente.
3.8 BUONUSCITA
Oltre al calcolo della pensione
è necessario trasmettere all’ente previdenziale incaricato di occuparsi della buonuscita i dati relativi al servizio effettuato dall’interessato necessari al calcolo della stessa. |
Infatti il calcolo non viene effettuato dal Ministero ma dallo stesso Ente previdenziale. |
La comunicazione tra gli uffici competenti e l’Ente previdenziale avviene tramite modello P.L.1 che viene predisposto, in genere, contestualmente, al provvedimento di pensione provvisoria e contiene le informazioni necessarie al calcolo della buonuscita |
Nel modello P.L.1 vi sono infatti riportati i servizi utili ai fini della buonuscita e l'ultima posizione stipendiale dell'intestatario.
3.8.1 PRESUPPOSTI DI BASE
Acquisizione dei dati elementari dalla base informativa. Eventuale inserimento in forma analitica o sintetica (servizi prestati dall’interessato e dati sullo stato di servizio) |
Acquisizione estremi decreti di riscatto e/o ricongiunzione (L. 29 e L. 45) eventualmente preesistenti sulla banca dati del sistema informativo |
| CALCOLO DEL SERVIZIO UTILE |
| CALCOLO DELL’IMPORTO DELLA PENSIONE |
| STAMPA DEL DECRETO |
Il procedimento di pensione definitiva si basa sul presupposto che la Dichiarazione dei Servizi sia stata compilata dall’interessato e sia presente a Sistema.
L’apertura della pratica è consentita purché siano già presenti i dati anagrafici, la data e la causale di cessazione.
Le procedure automatiche consentono comunque l’inserimento dei servizi prestati dall’interessato durante le procedure di pensione.
Inoltre le funzioni del Sistema sono adeguate alle norme previste dai vari contratti del personale scolastico, nonché a quelle in materia pensionistica.
3.8.2
UNA TANTUM
Se il dipendente non raggiunge l’anzianità minima per il diritto a pensione viene attribuita un’indennità una tantum che può essere trattata dalle procedure automatiche.
L’indennità una tantum viene attribuita una volta solo in luogo della pensione nei casi in cui il dipendente cessa dal servizio
SENZA AVERE CONSEGUITO L’ANZIANITA’ MINIMA PER IL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO.
È calcolata in funzione dell’ultima retribuzione e del servizio comunque maturato durante la vita lavorativa.
Contestualmente alla definizione dell’una tantum, viene costituita obbligatoriamente la posizione assicurativa presso l'INPS: al raggiungimento dei requisiti d'età (o di servizio, se l'interessato dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione intraprende un'altra attività lavorativa con versamenti di contributi all'INPS) ciò consentirà l'erogazione di una pensione.
3.8.3 PROCEDURE AUTOMATICHE UNA TANTUM
Durante il calcolo della pensione (definitiva o provvisoria) il sistema verifica automaticamente il diritto a pensione o meno. |
Verifica cioè se il servizio utile è inferiore al minimo richiesto per accedere al trattamento pensionistico. |
In questo caso il sistema calcola automaticamente l’importo da conferire all’interessato, pari a tanti quarantesimi dell’ultima retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile. |
Poiché l’interessato che beneficia dell’una tantum è obbligato ad aprire una nuova posizione assicurativa presso l’INPS dalla somma spettante viene detratta automaticamente la parte da trasferire all’INPS ai fini della costituzione della posizione. |
NATURALMENTE ANCHE L’UNA TANTUM VIENE ELABORATA ATTRAVERSO LE PROCEDURE INFORMATICHE DEL SIDI
3.8.4 ESEMPIO DI SCHERMATA
Nella figura sullo schermo è riportato un esempio di schermata del sistema informativo mediante la quale vengono gestite le cessazioni e le procedure di pensione:
Esempio di istruzioni operative per la schermata in oggetto Sullo schermo sono visualizzati:
Estremi anagrafici (protetti)
Codice fiscale (protetto)
Stato giuridico (protetto)
Codice operatore
Tipo cessazione (protetto)
Data di cessazione
Data di decorrenza delle ritenute in conto entrata tesoro
Numero iscrizione D.P.T.
Inoltre, per cessazioni dovute a dimissioni:
Data di presentazione della domanda
Data di accettazione della domanda Per cessazioni dovute a dispensa:
Data di inizio provvedimento dispensa Per cessazioni dovute a raggiunti limiti di età:
Eventuale data di presentazione della domanda di trattenimento in servizio.
Tutte le variazioni alla data e al tipo di cessazione devono essere effettuate nell’area Personale Comparto Scuola => Gestione Cessazioni utilizzando i codici allegati.
È possibile trovare ulteriori informazioni nell’apposito manuale utente persente al SIDI.
3.9 PERIODI DA RICONGIUNGERE E/O RISCATTARE
Nell’area trattamento di fine rapporto appartengono anche altre procedure finalizzate a valutare eventuali periodi da ricongiungere o riscatti: |
PERIODI DA RICONGIUNGERE PERIODI DA COMPUTARE PERIODI DA RISCATTARE
Naturalmente il servizio utile deve tenere conto anche di eventuali periodi riscattati o computati e/o ricongiunti.
3.9.1 RICONGIUNZIONE
La ricongiunzione consente la valutazione dei servizi prestati in qualità di lavoratore alle dipendenze di privati o in qualità di lavoratori autonomi con versamenti dei contributi all’INPS (Legge 29/79) o prestati dai liberi professionisti con versamenti alle rispettive Casse (Legge 45/90). Entrambe le ricongiunzioni prevedono il pagamento di un onere da parte del richiedente. |
Se nell’arco della vita lavorativa di un dipendente sono stati prestati servizi lavorativi esterni all’attività di dipendente del MIUR e sono stati versati i
relativi versamenti previdenziali.
È possibile considerare questi contributi ai fini di un
unico trattamento di quiescenza.
Con il termine di riunione/ricongiunzione sono anche indicate le modalità di riconoscimento dei servizi prestati presso altre amministrazioni pubbliche (p. es. Comuni, Province ecc..).
3.9.2 RISCATTI E COMPUTO
LE PROCEDURE DI COMPUTO E RISCATTO CONSENTONO LA DETERMINAZIONE DEI PERIODI E SERVIZI NON DI RUOLO SVOLTI DALL’INTERESSATO CHE POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (CIOÈ CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME PERIODI SVOLTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE ED EVENTUALMENTE DELLA BUONUSCITA). |
SI PARLA DI RISCATTO SE IL RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI EFFETTUATI COMPORTA IL PAGAMENTO DI UN ONERE DA PARTE DEL DIPENDENTE.
MENTRE SI PARLA DI COMPUTO SE IL RICONOSCIMENTO È A CARATTERE NON ONEROSO.
3.9.3 SERVIZI RISCATTABILI E COMPUTABILI
Il personale scolastico può presentare domanda al fine di ottenere la valutazione dei periodi e dei servizi utili al trattamento della pensione. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, prima, comunque, della cessazione del servizio. Tuttavia, poiché l'onere del riscatto è calcolato con
riferimento allo stipendio posseduto alla data di presentazione della domanda, è opportuno presentare istanza il prima possibile.
E’ possibile riscattare:
1. senza pagamento d'oneri (computo - artt. 11 e 12 T.U. 1092/73)
a. servizi non di ruolo prestati con iscrizione all'INPS presso le scuole o altre amministrazioni dello Stato;
b. servizi prestati presso enti pubblici e/o enti locali con iscrizione all'INPS;
2. con pagamento d'oneri (riscatto):
diploma di laurea (art.13 T.U.1092/73 e X.Xxx 184/97 che consente dal 12.07.97 il riscatto del corso legale anche se non richiesto per il posto ricoperto);
servizio prestato presso le scuole legalmente riconosciute senza iscrizione all’INPS (art.116 DPR n.417/74);
periodi intercorrenti tra la nomina giuridica e quella economica non coperti da attività lavorativa (art. 142 T.U. 1092/73);
retrodatazione giuridica della nomina;
servizi non di ruolo resi allo Stato sprovvisti di contribuzione INPS (art. 14 T.U. 1092/73)
periodi di maternità prestati al di fuori del rapporto di lavoro;
periodi di interruzione o sospensione dal servizio;
periodi di lavoro part-time;
periodi di servizio in scuole italiane all’estero;
periodi di aspettativa di vario genere a decorrere dal 1.1.1997 (D.Lgs 184/97).
Bibliografia
AA.VV. Nuova Legislazione Scolastica (CD – rom versione 4.5). T.E.M.I., Rastignano (BO) Novembre 2008
Xxxxxxxx X., Xxxxxx G., Xxxxxxxx S., Xxxxxxxxx M., Romallo F., Xxxxx M., Xxxxxxx M. (a cura di) Contratto Nazionale Scuola Quadriennio Giuridico 2006- 2009. Esperienze amministrative – Tecnodid, Napoli 2008. Sintesi illustrative, quadri sinottici, Testo ufficiale, note
Codice civile spiegato articolo per articolo. ed. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Napoli 2005 IX Ed.
Callà X. Xxxxxxxx, buonuscita e trattamento di fine rapporto del personale scolastico. Euroedizioni, Torino 2007
Xxxxx X. Xxxxxxx personale della scuola. Tecnodid, Napoli 2008
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx L. La ricostruzione della carriera del Personale della Scuola.
Euroedizioni, Torino 2007
Xxxxx X. Xxxxxxxx – Cessazione dal servizio e pensione del personale della scuola. Tecnodid, Napoli, 2008
Xxxxx M. Ricostruzione di carriera e ordinamenti retributivi. Tecnodid, Napoli 2008
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx L. La ricostruzione della carriera del Personale della Scuola.
Euroedizioni, Torino 2007
Sitografia
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/0_0.xxx xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx
xxxx://xxxx.xx xxxx://xxxxxx.xxx.xx
VERSO UN SISTEMA INFORMATICO DELLA P.A.
1. Il sistema informativo della P.I.
1.1CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO
Per fare fronte alle esigenze di comunicazione, efficienza ed efficacia nei servizi delle scuole ed dell’intera struttura tecnica che fa capo al MIUR e non solo, si rende necessaria la progettazione di un nuovo modello organizzativo, l’acquisizione di nuove competenze professionali e la rielaborazione della cultura preesistente attraverso la riformulazione degli obiettivi strategici dell’organizzazione a fronte di nuove esigenze di mercato.
EVOLUZIONE MERCATO: | - Più efficace governo della cosa pubblica - Migliore qualità dei servizi - Integrazione Europea | |
NUOVE STRATEGIE | DA: SUPPORTO A: OFFERTA | |
SIDI - Sistema Informativo Dell'Istruzione
SPC - Sistema Pubblico di Connettività
1. Il processo di trasformazione di una struttura organizzativa è sollecitato ogni qualvolta evolve il contesto socio-economico ove si colloca la sua attività lavorativa.
2. La nuova realtà di mercato rende imprescindibile, pena l’emarginazione dal contesto socio-economico, l’avvio del processo di adattamento della struttura mediante un insieme di interventi sia a livello strategico, che strutturale e culturale.
In particolare nella P.I., sulla base dei nuovi orientamenti e sviluppi della scuola nasce, per esempio, la necessità di garantire, in un contesto organico ed integrato, la pianificazione dei fenomeni scolastici quale strumento di supporto alla politica della scuola ed al suo governo, attraverso la gestione e la conoscenza dei fenomeni stessi.
L’evoluzione del mercato e dell’economia richiede sempre di più una nuova fisionomia dei servizi amministrativi, questo implica il superamento del tradizionale ruolo di supporto al funzionamento delle Istituzioni Pubbliche a favore di un ruolo di offerta di un servizio di qualità al cittadino.
Una tale evoluzione implica non solo la progettazione di un nuovo modello organizzativo, ma anche l’acquisizione di nuove competenze professionali e la rielaborazione della cultura preesistente con la riformulazione degli obiettivi strategici dell’organizzazione a fronte di nuove esigenze di mercato.
1.2 TECNOLOGIE INFORMATICHE ED AUMENTO DI EFFICIENZA
TECNOLOGIE INFORMATICHE
Con il termine TIC si intendono le Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione ovvero le ICT (Information and Communication Tecnology)
Riorganizzazione dell’intero
processo lavorativo Incremento
ll’efficienza complessiva dei processi e dei servizi
Evoluzione organizzativa e strutturale
IL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DA CENTRALIZZATO A DECENTRATO, RAPPRESENTA LA RISPOSTA PIU’ APPROPRIATA ALLE ESIGENZE DELL’AMMINISTRAZIONE VOLTE AL RAGGIUNGIMENTO DI TALI OBIETTIVI.
Le tecnologie informatiche possono essere utilizzate per realizzare in maniere efficiente il funzionamento organizzativo previsto dal nuovo modello.
In tal senso, lo sviluppo di un Sistema Informativo è finalizzato alla innovazione del processo organizzativo della struttura in evoluzione.
Tuttavia, come abbiamo già detto, l’attuazione di un nuovo modello organizzativo richiede l’attivazione di un processo soggettivo e collettivo di acquisizione di competenze ed elaborazione della cultura acquisita, che rende imprescindibile il coinvolgimento della risorsa umana.
Dopo una prima fase, in cui le tecnologie informatiche hanno ricoperto un ruolo fondamentale di miglioramento dell’efficienza gestionale delle singole attività del servizio a fronte delle nuove esigenze emerse, in Pubblica istruzione si è passati ad una fase innovativa, in cui l’impiego delle tecnologie è finalizzato alla riorganizzazione dell’intero processo lavorativo del servizio, in modo da potenziarne l’efficienza.
NELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, QUINDI, LE TECNOLOGIE INFORMATICHE ASSUMONO IL RUOLO DI INNOVAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, CHE RISULTA IMPRESCINDIBILE DAL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO STRATEGICO FINALE DI MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’OFFERTA DEL SERVIZIO AL CITTADINO.
1.3 IL VECCHIO SISTEMA INFORMATIVO
1975 NASCE IL PRIMO SISTEMA INFORMATIVO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
I suoi due principali obiettivi erano:
la gestione automatica delle aree operative attinenti agli ‘organici’, al ‘movimento’ ed al ‘reclutamento’ del personale scolastico;
lo studio e la graduale estensione dei processi di automazione ad altri settori operativi comprendenti la gestione contabile (contabilità speciale) e giuridica (ricostruzione delle carriere, riscatti, stato matricolare…) del personale scolastico, oltre che settori diversi dell’attività amministrativa degli Uffici Centrali e Periferici della P.I.
Nel 1975:
l’aumento della popolazione scolastica, dovuta sia all’istituzione della scuola materna statale, sia ad un aumento delle iscrizioni alle scuole medie superiori conseguente all’incremento demografico del dopoguerra;
la considerazione dell’entità numerica del personale amministrativo (oltre un milione di persone: la più grande azienda del Paese);
le profonde innovazioni normative (per esempio, leggi speciali per il reclutamento, conseguenti al boom demografico);
la complessità del servizio scolastico;
le sempre più urgenti esigenze di conoscenza, valutazione e controllo delle innumerevoli variabili del fenomeno scolastico;
e quindi la complessità gestionale derivante…..
RENDEVA NECESSARIO INTRODURRE UNO STRUMENTO DI GESTIONE INFORMATICO CAPACE DI PREVENIRE ED EVITARE LA PARALISI DEI NODI FONDAMENTALI DELL’ORGANIZZAZIONE (GLI UFFICI CENTRALI E LE SEDI PERIFERICHE).
1.4 LE NUOVE ESIGENZE
NEL CORSO DEGLI ANNI IL SISTEMA INFORMATIVO RAGGIUNSE I SUOI OBIETTIVI |
MA…. |
NUOVE ESIGENZE DI INFORMATIZZAZIONE EMERSERO SIA DAGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELL’AMMINISTRAZIONE, SIA DALLE UNITA’ SCOLASTICHE, XXXXXX’ SI INIZIO’ A PENSARE AD UN NUOVO SISTEMA! |
1. Gli obiettivi che si era posto il primo Sistema Informativo sono stati raggiunti, ma nel corso degli anni successivi allo sviluppo, sono emerse nuove esigenze di informatizzazione provenienti sia dagli Uffici Centrali e Periferici dell’Amministrazione sia dalle unità scolastiche, strutture erogatrici del servizio fornito dal Sistema Scolastico Nazionale.
2. Categorie e concetti quali "concorrenza" e "competitività" si stanno affermando finalmente anche nella Pubblica Amministrazione e sono imposti non solo dal processo di integrazione europea, ma soprattutto, dalla domanda, sempre crescente da parte dei cittadini, di una migliore qualità dei servizi e di un migliore governo della cosa pubblica.
3. Le lamentele per i "disservizi" e per gli insuccessi registrati si fanno sempre più incalzanti, non tanto per un degrado della Pubblica Amministrazione, quanto per una crescente maturità dei cittadini che si sono fatti sempre più esigenti.
1.5 DAL CENTRALISMO AL DECENTRAMENTO
Negli anni 80 si avvertì l’esigenza di evolvere il sistema informativo e di rendere sempre più decentralizzato includendo le scuole nel processo di nuova informatizzazione
ridurre la complessità gestionale del sistema
disporre di una base di dati che garantisca adattabilità del sistema informatico alle particolarità locali
migliorare il servizio
IN PARTICOLARE PER:
Si affermarono quindi improrogabili esigenze di snellimento, unificazione e semplificazione delle attività organizzative interne degli uffici.
1. In questa fase, l’amministrazione scolastica è matura per un profondo rinnovamento strutturale di vasta portata, che ha reso necessaria la ricerca di nuove forme di architettura del suo Sistema Informativo e ha fatto nascere improrogabili esigenze di snellimento, unificazione e semplificazione delle attività organizzative interne degli uffici, raccordate con problematiche di gestione proprie del Sistema.
2. D’altra parte, la necessità di agevolare il reperimento e la gestione dei dati hanno reso indispensabile un nuovo disegno funzionale del Sistema Informativo, secondo criteri di integrazione e storicizzazione dei dati gestiti.
1.6 VANTAGGI NELL’UTILIZZO DI UN SISTEMA INFORMATIVO
MA QUALI SONO I VANTAGGI DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA P.I.?
Le tecnologie informatiche furono utilizzate per realizzare un sistema informativo che innovasse il processo organizzativo mediante:
DECENTRAMENTO
permette di svolgere direttamente presso i siti interessati le elaborazioni di pertinenza
INTEGRAZIONE riduce il lavoro di validazione dell’informazione da parte dei funzionari
amministrativi al solo momento di ingresso del dato nel Sistema Informativo
Il nuovo Sistema Informativo consente infatti di realizzare una più efficiente organizzazione del servizio mediante il decentramento delle applicazioni gestionali e l’integrazione di esse al fine di garantire continuità al servizio in termini di sicurezza e coerenza dei dati:
LA GESTIONE NON È PIU’ DEL DATO MA DELL’INTERO PROCESSO!
L’INNOVAZIONE DEL PROCESSO ORGANIZZATIVO
DECENTRAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE APPLICAZIONI
SID
GESTIONE NON PIU’ DEL DATO MA DELL’INTERO PROCESSO
MAGGIORE RISPETTO DELLE SCADENZE
MAGGIORE PRODUTTIVITA’
MAGGIORE QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO
Le tecnologie informatiche sono state utilizzate per lo sviluppo di un sistema informativo che consente l’innovazione del processo organizzativo mediante:
il DECENTRAMENTO, un’architettura distribuita su tutto il territorio nazionale per consentire il maggior decentramento possibile delle applicazioni gestionali, permettendo di svolgere direttamente presso i siti interessati le elaborazioni di pertinenza; tali elaborazioni opereranno in aggiornamento esclusivamente sui dati di loro proprietà. Grazie al decentramento, ad esempio, circa l’80% degli uffici riuscirà ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi relativi all’organico di diritto entro le date in cui, generalmente, si concludono
le sole operazioni di movimento. Gli uffici di grandi dimensioni saranno in grado di accelerare notevolmente i tempi di svolgimento degli adempimenti di organico di diritto e, di conseguenza, si potranno anticipare le operazioni relative all’organico di fatto, per garantire un corretto avvio dell’anno scolastico, in accordo con le date di effettivo inizio delle lezioni.
l’INTEGRAZIONE, una gestione integrata delle informazioni trattate dalle diverse procedure amministrative, in modo da ridurre il lavoro di validazione dell’informazione da parte dei funzionari amministrativi al solo momento di ingresso del dato nel Sistema Informativo.
Il Sistema Informativo Decentrato, consente infatti di realizzare una più efficiente organizzazione del servizio mediante il decentramento delle applicazioni gestionali e l’integrazione di esse al fine di garantire continuità al servizio in termini di sicurezza e coerenza dei dati.
IL DATO ORA SI ATTINGE UNA VOLTA SOLA DOVE SI GENERA E VIENE DECENTRATO CAPILLARMENTE PER ESSERE UTILIZZATO LÀ DOVE SERVE, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN’ UNICA BASE DATI PER TUTTE LE PROCEDURE DEL SISTEMA.
IN TAL MODO IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO CONSENTE DI GESTIRE IN MANIERA EFFICIENTE NON IL SINGOLO DATO MA L’INTERO PROCESSO LAVORATIVO AUMENTANDONE LA VISIBILITÀ E LA COERENZA INTERNA.
La trasparenza dell’intero processo lavorativo, individuando le interdipendenze funzionali, consente un maggior controllo sulle scadenze intermedie e garantisce contemporaneamente un maggior rispetto globale delle scadenze finali.
La coerenza interna al processo lavorativo, determinata dalla distribuzione del carico di lavoro e l’eliminazione delle ridondanze, garantisce una maggiore produttività.
1.7 I LIVELLI DI UTENZA
L’architettura del nuovo Sistema Informativo si sviluppa su tre livelli di utenza:
1. Uffici Centrali – Un Sistema di Governo, Controllo e Misura delle performance alimentato con i dati delle procedure operative e arricchite con fonti esterne (ISTAT, MEF, INPDAP, ecc,)
2. Uffici Scolastici Regionali
3. Istituzioni Scolastiche.
Ciascuno di essi possiede sistemi di elaborazione, funzioni automatiche e organizzazione dimensionati in base alle specifiche esigenze del livello ed è collegato in rete con tutti gli altri.
NEL SISTEMA ASSUMONO UN RUOLO CENTRALE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. CIO’ ESPRESSO DAL FATTO CHE COSTITUISCONO
punto di origine della domanda di servizio nei confronti dell’amministrazione (attività di acquisizione);
punto terminale di erogazione del servizio ai diversi utenti: alunni, genitori, operatori scolastici (“attività di erogazione”).
Approfondimento…
L’architettura del nuovo Sistema Informativo Decentrato si sviluppa su tre livelli di utenza:
Uffici Centrali
Uffici Scolastici Regionali
Scuole.
Ogni livello possiede sistemi di elaborazione, funzioni automatiche e organizzazione, dimensionati in base alle specifiche esigenze del livello.
Ciascun livello può:
utilizzare le funzionalità in "locale", se disconnesso dalla rete;
operare, connesso in rete, per scambiare con gli altri livelli i dati elaborati localmente.
Il sistema centrale svolge funzioni di monitoraggio e gestione della rete informativa.
Il piano operativo prevede l’estensione graduale del decentramento, fino a coprire tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio nazionale, sedi di presidenza e circoli didattici.
Forniamo un quadro riassuntivo delle funzionalità offerte dal S.I.D. prima di entrare nel merito delle attività caratteristiche delle Istituzioni Scolastiche.
"Ci soffermeremo, in particolare, sulle Istituzioni Scolastiche che, va sottolineato, assumono un ruolo centrale nel contesto del nuovo Sistema informativo".
La centralità del ruolo delle Istituzioni Scolastiche è espressa dal fatto che esse costituiscono:
punto di origine della domanda di servizio nei confronti dell’amministrazione (attività di acquisizione);
punto terminale di erogazione del servizio ai diversi utenti: alunni, genitori, operatori scolastici (attività di "erogazione").
L’entità scuola è considerata come "unità organizzativa autonoma", in quanto punto di snodo tra le attività di:
programmazione e controllo proprie del Capo d’Istituto e degli Organi Collegiali.
erogazione ed amministrazione del servizio scolastico.
A tal fine il Sistema Informativo garantisce anche la disponibilità di efficaci strumenti di ausilio per le attività svolte all’interno delle Istituzioni Scolastiche: gestione degli alunni, predisposizione di strumenti e sussidi didattici, gestione del personale, gestione finanziaria e patrimoniale, attività di pianificazione, controllo e governo, attività di ufficio.
Le segreterie delle scuole diventano lo sportello automatico di quasi tutte le attività di acquisizione, controllo e validazione dei dati, garantendo la correttezza e l’unicità del dato.
Inoltre, mediante l’utilizzo delle funzioni del S.I.D., i Capi d’Istituto traggono beneficio operativo ed economico. Infatti, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
e grado, hanno recentemente ottenuto una maggiore autonomia gestionale rispetto alla Direzione Regionale, spesso, però, senza avere adeguate conoscenze per utilizzarla in maniera opportuna. L’utilizzo delle funzioni del S.I.D., invece, permette comunque al personale delle Segreterie Scolastiche di adempiere a tutti i procedimenti previsti nelle aree riguardanti la gestione del bilancio e il pagamento degli stipendi.
Ad esempio, risulta facilitato il pagamento delle supplenze brevi anche nelle Scuole Primarie, mentre, precedentemente, questa operazione era completamente a carico della Direzione Regionale competente, con ovvii disservizi di ritardo e aggravi di lavoro per la Direzione Regionale stessa. Da ciò si deduce che il nuovo S.I.D. rappresenta per l’utilizzatore un indispensabile supporto procedurale in occasione della stesura del bilancio, contabile per il pagamento degli stipendi, giuridico per la ricostruzione delle carriere.
1.8 INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI LOGICO-TERRITORIALI
IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO PREVEDE:
Sistemi xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx;
x Sistemi Dipartimentali, dislocati presso gli Uffici centrali e Periferici del Ministero (Uffici Scolastici Regionali Uffici Centrali);
Sistema Centrale, localizzato presso il centro Elaborazione Dati di Monteporzio Xxxxxx.
LIVELLI LOGICI
LIVELLI ELABORATIVI
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
SISTEMI LOCALI (P.C.)
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI UFFICI CENTRALI
SISTEMI DIPARTIMENTALI
C.E.D.
SISTEMA CENTRALE
L’individuazione dei tre livelli (territoriali) di utenza, con le attività di loro competenza, ha consentito altresì di associarvi, in termini di "sistema di elaborazione dati", tre livelli elaborativi:
Locale, nel quale vengono trattate le informazioni di proprietà di ciascuna Istituzione Scolastica;
Dipartimentale, dove sono gestite le funzioni che richiedono l’utilizzo delle informazioni di proprietà di ciascuna Direzione Regionale. CSA o Ufficio Centrale;
Centrale, in cui vengono svolte le funzioni che richiedono l’utilizzo dei dati riguardanti l’intero Sistema Informativo.
L’architettura, pertanto, è di tipo decentrato, con potenza elaborativa e base informativa decentrate (logicamente e fisicamente) secondo precisi criteri di aggregazione.
Per la sua realizzazione è stato necessario identificare apparecchiature in grado di soddisfare le necessità elaborative di ciascun livello logico individuato e stabilire le interazioni tra essi, al fine di consentire il corretto flusso elaborativo delle applicazioni. I principali elementi, che costituiscono questa architettura vengono classificati come segue:
Sistemi Locali, dislocati presso le scuole;
Sistemi Dipartimentali, dislocati presso gli Uffici Centrali e Periferici del Ministero (Uffici Scolastici Regionali, Uffici Centrali);
Sistema Centrale, localizzato presso il Centro Elaborazione Dati di Monteporzio Xxxxxx.
1.9 RETE PRIVATA DI COLLEGAMENTO
CENTRO ELABORAZIONE DATI (C.E.D.) (Monteporzio Xxxxxx RM) |
Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Regionali
Uffici periferici del M.P.I.
La configurazione prevede il collegamento del Sistema centrale, ubicato a Monteporzio, con l’Ufficio Periferico mediante circuiti diretti numerici ad alta velocità mentre le stazioni di lavoro dislocate negli uffici, i server di comunicazione e il server di rete, costituito da un sistema Unix dimensionato secondo le esigenze locali, compongono la rete locale degli Uffici Periferici del M.P.I.
La rete privata esistente permette il collegamento delle Direzioni Regionali e degli Uffici Centrali del Ministero della Pubblica Istruzione con il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) sito a Monteporzio Xxxxxx.
Tale rete è costituita da una struttura primaria di configurazione punto-punto tra il C.E.D. e i punti di concentrazione distribuiti sul territorio nazionale; da questa struttura primaria avente topologia stellare, si dirama una struttura secondaria in configurazione punto-punto e/o multipunto, che collega ogni punto
di concentrazione con gli uffici periferici ad esso più vicini, tramite almeno due linee.
1.10 ARCHITETTURA DELLE DIREZIONI REGIONALI e DEI CSA
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
LA RETE DI TRASMISSIONE DATI
RETE LOCALE DELLA DIREZIONE REGIONALE
C.E.D. MONTEPORZIO XXXXXX
RETE TELEMATICA
UFFICI SCUOLE
L’architettura per le Direzioni Regionali prevede nel sistema informativo attuale:
1. sistema dipartimentale
2. posti di lavoro
3. elaboratori di comunicazione
4. stampanti gestionali in rete locale.
SI DEVE COMUNQUE TENERE PRESENTE CHE:
L'EVOLUZIONE NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELLA P.I, SICURAMENTE NEL FUTURO MODIFICHERA' ANCORA L'ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO SOPRATTUTTO PER CIO' CHE RIGUARDA LE DIREZIONI REGIONALI, I CSA, e LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Sistema Dipartimentale
Il dipartimentale è dotato di sistema operativo di tipo UNIX.
Le risorse del sistema (memoria centrale, memoria di massa, dispositivi di comunicazione, stampanti...) sono dimensionate in base al carico previsto e dipendenti dall’utenza da servire.
Per effettuare il salvataggio della base dati locale, si dispone di un’unità a cartuccia.
Per garantire un corretto funzionamento del sistema si utilizzeranno mini gruppi di continuità o batterie tampone, che consentono una corretta chiusura del sistema a fronte di interruzione di corrente.
1.11 I POSTAZIONI DI LAVORO
Sono costituiti da personal computer dotati di stampante laser o a getto d’inchiostro, da cui svolgere funzionalità di informatica |
individuale (elaborazione testi Microsoft Word, Foglio Elettronico Excel) di automazione d’ufficio (Protocollo, Archivio, Processi Amministrativi) |
Inoltre consentono ai posti di lavoro l’accesso alla rete privata permettendo così il colloquio con il sistema centrale di Monteporzio Xxxxxx e con le Istituzioni scolastiche. |
Le vecchie PDL (Posti di Lavoro o Postazioni Di Lavoro) erano (o sono ancora in pochissimi sporadici casi) differenziate su tre diverse tipologie: Tipo 1,Tipo 2 Tipo 3 a seconda del livello di utenze e accesso al sistema informativo centrale ed erano dotate di sistema operativo Windows 95 ormai sparito dalla circolazione.
Negli ultimi tre anni le vecchie PDL (Posti di Lavoro o Postazioni Di Lavoro) sono state sostituite dai più moderni PC a disposizione delle singole Istituzioni Scolastiche autonome, in particolare le linee trasmissive del sistema di comunicazione sono state trasformate e sono state dismesse le vecchie linee ISDN con le più veloci e funzionali linee ADSL
La posta elettronica del Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione mette a disposizione una serie di funzionalità; da una qualsiasi postazione di lavoro è possibile:
scrivere il messaggio;
associare al messaggio l'identificativo del destinatario o una lista di distribuzione;
allegare, se necessario, un qualsiasi documento prodotto con l’elaboratore testi o con il foglio elettronico;
inviare il messaggio oppure inserirlo in una bacheca comune.
Il servizio è immediato: dopo qualche istante il sistema di distribuzione inoltra la posta e la rende disponibile al destinatario o alla lista dei destinatari.
Viceversa il destinatario, una volta ricevuto il messaggio, può archiviarlo, cancellarlo e, eventualmente, inoltrare una risposta al mittente;
Indipendentemente dalla PDL è molto importante, per la ricezione di una comunicazione e quindi per il funzionamento logico dell’intero sistema, la verifica giornaliera della presenza o assenza di messaggi nella casella postale. Se non si effettua tale verifica, infatti, può accadere che il mittente sia costretto a ripetere la comunicazione con supporti tradizionali.
1.12 SICUREZZA INFORMATICA
I SISTEMI INFORMATIVI SONO SICURI OBIETTIVI DELLA SICUREZZA INFORMATICA
Proteggere i sistemi fisici della struttura informatica contro eventi naturali, accidentali, fortuiti o intenzionali Assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati e delle informazioni |
Garantire un adeguato livello di servizio e la disponibilità delle risorse (dati, programmi, ecc.) in presenza di eventi perturbativi. |
Negli ultimi anni, quindi, il problema della Sicurezza nei sistemi informativi ha assunto un’importanza sempre crescente con l’evoluzione e lo sviluppo di basi dati integrate, di sistemi con terminali interattivi a disposizione di molti utenti con esigenze diversificate, di complessi sistemi distribuiti e, recentemente, delle reti di elaboratori.
L’insieme delle attività finalizzate alla tutela delle persone e dei beni sopraindicati si raggruppa nell’unica "Funzione Sicurezza" che acquista, quindi, precisi compiti e responsabilità.
1.13 ARCHITETTURA DELLA RETE
La vecchia architettura di rete di telecomunicazioni prevedeva la seguente articolazione:
Primo Livello, per il collegamento dei poli dipartimentali ai nodi della RUPA, tramite PVC (Private Virtual Circuit) con protocollo Frame Relay implementati su circuiti CDN urbani. Presso gli ex Provveditorati agli Studi (oggi C.S.A.) sono utilizzati, quali apparati RAS, degli Access Server Cisco modello AS 5300 60/12 modem già dotati di interfaccia sia per collegamenti analogici tramite RTN che per collegamenti digitali tramite ISDN.
Secondo Livello, per il collegamento delle scuole agli ex Provveditorati agli Studi (oggi C.S.A.) di competenza, tramite connessioni in linea commutata digitale ISDN che consentono una velocità di trasferimento di almeno 64 kbps. Il sistema è stato dotato dei necessari requisiti di sicurezza (CUG) in grado di impedire accessi non autorizzati. Per ogni scuola è previsto un collegamento di un’ora per 250 giorni all’anno nonché un livello di contemporaneità degli accessi pari ad almeno 1/3 del numero di scuole. Sulle PdL in dotazione alle scuole sono installate schede ISDN di tipo Eicon Diva Pro 2.0 con bus PCI.
Attualmente (marzo 2009) là dove possibile, sono state sostituite tutte le linee ISDN con linee ADSL e sostituiti i relativi apparati di comunicazione.
1.14 FLUSSO ATTUALE DELLE INFORMAZIONI
Il collegamento delle scuole consente il passaggio, per tutte le figure operanti nelle Direzioni Regionali, dalle attività di gestione del dato a quelle di miglioramento della qualità del servizio, controllo dell’integrazione ed elaborazione del dato.
Inoltre, la maggiore efficienza ed efficacia nell’organizzazione del servizio, consentirà ai livelli direttivi dell’Amministrazione Periferica di dedicarsi
maggiormente allo svolgimento della loro funzione di supporto alle attività di governo e controllo della politica scolastica ("attività gestionali").
Complessivamente, anche i livelli direttivi dell’Amministrazione centrale avranno sempre più spazio per svolgere la loro funzione di pianificazione e controllo strategico (attività di "governo del processo").
1.15 L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Organizzazione del servizio in base alle disposizioni della legge 241/90: dare visibilità all’esterno della propria struttura organizzativa.
Piena visibilità della struttura organizzativa dell’Amministrazione, economicità ed efficacia come espresso dalla legge 241/90 sulla trasparenza. Automazione efficiente. Disponibilità delle informazioni (immediata reperibilità dei dati e continuità del servizio) Indipendenza (autonomia di ricerca e garanzia alla riservatezza di chi interroga) Identificazione univoca da parte dell’utente dell’autorità di riferimento. |
Per rispondere alle disposizioni di legge in tema di trasparenza e orientamento al servizio (legge 241/90 e successive modificazioni) è necessario che l’Amministrazione fornisca all’utente la piena visibilità della sua struttura organizzativa. Per soddisfare questa esigenza non è sufficiente, però, il solo contributo degli impiegati dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.
Infatti, sia per ragioni legate alla disponibilità delle informazioni (immediata reperibilità dei dati e continuità del servizio) sia per motivi di indipendenza
(autonomia di ricerca e garanzia alla riservatezza di chi interroga) si reputa necessario non vincolare il cittadino alla sola informazione assistita da addetti ma veicolarla anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi alternativi
I dati relativi all’organizzazione dovranno essere tali da favorire il cittadino nell’esercitare i propri diritti in merito alle procedure amministrative che lo riguardano (sia a istanza di parte, sia d’ufficio) identificando univocamente l’autorità di riferimento. Per tale ragione i dati significativi devono comprendere:
la denominazione delle unità organizzative (direzione, divisioni, uffici, etc.);
le competenze degli uffici;
i nominativi dei responsabili delle unità organizzative;
la localizzazione degli uffici (strada e numero civico);
la raggiungibilità telematica degli uffici (numeri telefonici e dei fax delle segreterie degli uffici);
la raggiungibilità degli uffici (mezzi di trasporto dalla sede istituzionale e da punti di riferimento territoriali).
L’informativa sull’organizzazione deve riguardare sia la componente centrale che quella periferica (Sovrintendenze e Provveditorati). Al fine, però, di non incorrere in sovrapposizioni ed in conflitti di competenze, tale informativa a livello centrale dovrà essere limitata allo smistamento dell’utenza verso l’amministrazione periferica competente, fornendo esclusivamente i recapiti (indirizzo, telefono, fax) di interesse.
L’insieme delle informazioni relative all’organizzazione del Ministero rappresenta, in definitiva, anche una sintesi di cultura civica, di immediata e facile consultazione, a disposizione di scolaresche e di quanti fossero interessati.
Per quanto riguarda l’informazione sull’organizzazione del Ministero, i chioschi si delineano come strumenti importanti per guidare l’utente alla risoluzione di procedimenti di proprio interesse, in ragione di immediatezza, flessibilità, autonomia e oggettività.
L’informazione così veicolata completa quella relativa allo svolgimento delle procedure di competenza dell’amministrazione. Dà infatti la possibilità di raggiungere direttamente l’unità organizzativa di riferimento.
1.16 LE FUNZIONI INTEGRATE DEL SISTEMA
L’obiettivo delle funzioni integrate del nuovo sistema è quello di fornire all’utenza finale un servizio sempre più efficiente ed efficace e di ottenere riflessi positivi immediati sull’attività lavorativa degli uffici stessi anche in base ai cambiamenti in atto (maggiore autonomia, decentramento, ecc.)
le funzioni che consentono la gestione amministrativa, contabile e giuridica del personale scolastico sono state inizialmente rilasciate per il personale docente della scuola primaria e successivamente per il restante personale scolastico (docente, direttivo e amministrativo, tecnico, ausiliario).
In particolare:
integrazione informativa del rapporto Personale Scolastico/ Amministrazione che ha costituito il fascicolo personale elettronico;
gestione delle posizioni di stato che alimentano il fascicolo personale con gli atti di natura giuridica che caratterizzano il rapporto di lavoro con l'Amministrazione e gestione di tali informazioni ai fini della gestione del posto in organico di diritto e di fatto, della carriera e degli effetti contabili;
attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, con l'obiettivo di garantire gli strumenti e l'organizzazione più adeguata per un tempestivo inizio delle attività scolastiche;
gestione della dotazione organica e dei movimenti del personale per tutti gli ordini scuola e per tutte le tipologie di personale;
contabilità speciale per una gestione degli adempimenti contabili correlati al pagamento degli stipendi dei maestri elementari in un contesto di integrazione dei procedimenti amministrativi;
integrazione delle informazioni presenti nel fascicolo personale elettronico mediante i dati relativi alla formazione professionale e ai servizi comunque prestati; tale tipologia di dati verrà integrata con quanto già presente nel S.I.D., mediante uno scambio di informazioni con le banche dati dell'INPS;
gestione della ricostruzione carriera e del trattamento di quiescenza mediante le informazioni di carriera presenti nel fascicolo personale elettronico e integrazione con le informazioni presenti nelle banche dati dell'INPS per consentire una liquidazione della pensione definitiva contestuale alla cessazione del rapporto di lavoro;
applicazioni che rendono operativa la configurazione telematica che prevede il colloquio delle Segreteria Scolastiche e degli Uffici del Provveditorato con il Sistema Centrale e l'utilizzo delle funzioni e servizi offerti dal sistema stesso (informazioni di interesse del personale in servizio, dati relativi alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità, risultati delle procedure di mobilità, stato di avanzamento delle pratiche di gestione giuridica);
gestione delle tipiche attività locali delle segreterie scolastiche (di ogni ordine e grado); acquisizione delle informazioni che si originano nelle stesse scuole servizi prestati, assenze, situazioni familiari, dati professionalità, posti disponibili inorganico di diritto e di fatto, domande presentate dal personale) e trasmissione delle stesse al sistema;
nell'ottica del miglioramento del servizio offerto dall'Amministrazione all'utente e al cittadino: sono state allestite, presso gli uffici centrali e periferici dei provveditorati, una serie di funzioni finalizzate allo snellimento delle procedure burocratiche manuali; aperti Uffici per le Relazioni al Pubblico che consentono la diffusione di informazioni di carattere generale (costituzione delle commissioni per gli esami di maturità e materie d'esame, dislocazione delle scuole, informazioni su docenti, A.T.A. e direttivi, movimenti, pratiche di pensione, riscatto e ricongiunzione);
costituzione della banca dati delle strutture edilizie ad uso scolastico e futuro collegamento con il sistema utilizzato dagli uffici della Direzione Generale del Catasto;
applicazioni di supporto alle attività decisionali delle Direzioni Generali (S.S.D.) mediante la costituzione di una banca dati storico-statistica e generazione di modelli previsionali e decisionali. per rilevare situazioni critiche del sistema scuola in relazione al contesto socio-economico.
1.17 SETTORI DI APPLICAZIONE
Per poter garantire l’ìntegrazione con gli altri sistemi informatici e le banche dati, il S.I.D. (Sistema informativo decentrato) è stato suddiviso nei seguenti settori d’intervento:
Sistema di supporto alle decisioni (S.S.D.)
Gestione Amministrativa
Gestione Giuridica
Organizzazione ed automazione dell’Ufficio
Integrazione con altri sistemi.
Gestione Contabile Automazione d’ufficio
Automazione dell’unità scolastica
IL S.I.D. È STATO MESSO A PUNTO, SIA MEDIANTE UN ADEGUAMENTO TECNICO, FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA INFORMATIVO ESISTENTE CON AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ, SIA CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVE FUNZIONALITÀ.
1.18 SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI
IN CHE MODO IL SISTEMA INFORMATIVO È IN GRADO DI SUPPORTARE IL LAVORO?
Migliora la visibilità dei parametri di funzionamento dell’apparato scolastico e mette in grado di operare tempestivamente le opportune scelte sulla base dei dati che scaturiscono dal vissuto del mondo scolastico.
Il settore si articola in diverse aree di intervento:
Modelli previsionali Sottosistema storico-statistico
Il Sistema di Supporto alle Decisioni
Scopo del settore
Migliorare la visibilità dei parametri di funzionamento dell’apparato scolastico e operare tempestivamente le opportune scelte sulla base dei dati che scaturiscono dal vissuto del mondo scolastico.
Il settore si articola in diverse aree di intervento:
Modelli previsionali
Fornire strumenti per il controllo della realtà scolastica attraverso la previsione della dinamica evolutiva delle entità: alunni, classi, cattedre (posti),
scuole, personale, costi, al fine di ipotizzare ed analizzare gli esiti di possibili scelte ed interventi.
Sottosistema storico-statistico
Soddisfare tempestivamente le esigenze conoscitive ed agevolare le attività di governo del fenomeno scolastico per i diversi livelli decisionali dell’Amministrazione centrale e Periferica:
offrendo un quadro ordinato e sistematico della situazione di fatto, della dinamica degli eventi e dei legami esistenti fra le molteplici variabili del sistema;
consentendo, in modo semplice ed in tempi brevi, di accedere alle informazioni necessarie al processo conoscitivo-decisionale;
"navigando" sulla normativa primaria e secondaria e sui dati provenienti dalle procedure gestionali mediante "Sistemi Esperti" finalizzati alla risoluzione di problematiche amministrative, giuridiche e contabili.