CONTRATTO DI COMODATO DI BENI IMMOBILI
CONTRATTO DI COMODATO DI BENI IMMOBILI
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L’anno duemila il giorno del mese di
TRA I SOTTOSCRITTI
Da una parte:
− , nato/a il
a residente in
( ),
( ),
Via n° , C.F.: , nella sua qualità di proprietario-COMODANTE.
E dall’altra parte:
− , nato/a il
a residente in
( ),
( ),
Via n° , C.F.: , nella sua qualità di COMODATARIO.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. il Sig./Sig.ra , nella sua qualità di proprietario-comodante, concede in comodato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1803 e seguenti del Codice Civile, al Sig./Sig.ra , che accetta, il seguente terreno agricolo, di tipo seminativo arborato, sito in comune di
( ), frazione/località , alla Via
, individuato e rappresentato al NCT del medesimo comune, al foglio , part , con relativo annesso, costituito da piccolo prefabbricato in [legno-cemento armato- specificare altro] di mq. , adibito a ricovero per attrezzi agricoli, [regolarmente condonato] individuato al NCEU del Comune di
al foglio
mappale , part. , affinché se ne serva per l’uso connesso con la stessa tipologia di terreno;
2. tutte le spese relative l’uso del suddetto terreno e del relativo annesso, ivi comprese le eventuali forniture, per la durata del presente contratto sono completamente a carico del comodatario, il quale si impegna a mantenere detti beni nello stesso stato di destinazione e di conservazione in cui li ha ricevuti senza apportarvi modifiche sostanziali e strutturali di alcuna natura. Per qualsiasi intervento il comodatario dovesse eseguire di propria iniziativa sui beni, è inteso sin da ora che la responsabilità civile o penale, che eventualmente ne derivasse, ricadrà esclusivamente sul Sig./Sig.ra .
3. Per la durata del contratto, saranno a carico del comodatario tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall’uso dei suddetti beni immobili;
4. il comodatario si impegna a custodire con cura i beni comodati, a non destinarli ad altri usi che non siano quelli sopra previsti e a non cederli, a nessun titolo, a terzi. Si impegna espressamente a riconsegnare, cessato il contratto, l’annesso in muratura nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso; si impegna altresì a vigilare sull’accesso di terzi ai beni concessi in comodato accollandosi tutte le responsabilità al riguardo;
5. la durata del presente contratto è convenuta in anni uno (1) a partire dalla data della sottoscrizione; esso si intenderà rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi tra le parti, a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno giorni 30 (trenta) e salvi specifici accordi in relazione alla raccolta dei frutti delle coltivazioni in corso;
6. in caso di morte del Comodatario, il Comodante potrà esigere dagli eredi l’immediata restituzione del fondo;
7. il presente contratto è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni dell’articolo 1803 e seguenti del Codice Civile;
8. ai sensi dell’art.1804 del Codice Civile, qualora il comodatario non adempia agli obblighi suddetti, la parte comodante potrà chiedere l’immediata restituzione dei beni oltre al risarcimento del danno;
9. gli effetti del presente atto decorrono da oggi, con ogni conseguenza utile ed onerosa per le parti;
10. le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, sono interamente a carico del comodatario.
Letto approvato e sottoscritto.