ALLEGATO 3 – Protocolli di Legalità
ALLEGATO 3 – Protocolli di Legalità
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell’anno 2012 presso la Prefettura di Rimini, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del
D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
La sottoscritta impresa dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori servizi e forniture, sottoscritto in data 16 settembre 2013 che, sia pure materialmente non allegato, forma parte integrante del presente contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare e far rispettare le clausole in esso riportate.
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Si riporta, per conoscenza, il testo del Protocollo “d'Intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori servizi e forniture pubblici” sottoscritto presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini in data 16.09.2013 fra Prefettura di Rimini, Provincia di Rimini, Comune di Rimini ed altri Enti sottoscrittori.
PREMESSO
‐ Che le relazioni recenti della Direzione Antimafia hanno illustrato con drammaticità la capacità delle organizzazioni malavitose di infiltrarsi nelle procedure di gara indette dalle stazioni appaltanti del Nord Italia;
‐ Che il Ministero dell'Interno ha sottolineato l'importanza e l'esigenza di valorizzare i protocolli d'intesa che si sono rivelati utile strumento per favorire lo sviluppo dell'economia legale, prospettando la necessità di rendere più rigorosi e capillari i controlli antimafia sugli appalti pubblici, estendendoli a tutta la filiera di sub‐appalti e fornitori delle imprese aggiudicatarie;
‐ Che il 10 maggio 2010 il Ministero dell'interno e la Confindustria hanno sottoscritto un Protocollo di Legalità con l'obiettivo di collaborare efficacemente nell'attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore dei contratti di lavoro, servizi e forniture sia pubblici che privati, ulteriormente rinnovato il 19 giugno 2012;
‐ Che il 22 marzo 2012 l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P) hanno sottoscritto un Accordo avente la finalità di rendere operativo quanto disposto a livello normativo per la prevenzione dai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici attraverso la promozione sul territorio, nei limiti delle rispettive competenze, della corretta applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163) e delle nuove disposizioni del Codice delle leggi Antimafia ( D. L.vo 6 settembre 2011 n.159 come modificato ed integrato dal X.X.xx 15 novembre 2012, n.218).
‐ Che ogni iniziativa in tale ambito costituisce un aiuto significativo per le imprese ed i lavoratori e per le stazioni appaltanti per monitorare la regolare esecuzione dei contratti.
‐ Che la situazione riscontrata in merito agli incidenti sul lavoro, nei diversi settori produttivi ed in particolare nell'edilizia, genera la necessità di un intervento mirato, anche a causa delle gravi conseguenze invalidanti che ne conseguono;
‐ Che le normative nazionali e regionali riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro sostengono lo svolgimento di attività di informazione, formazione, in favore di soggetti interessati, singoli o associati, pubblici o privati, allo scopo di ridurre l'incidenza degli infortuni;
‐ Che è necessario puntare ad un'azione concreta che acceleri un cambiamento di cultura nel campo della sicurezza sul lavoro;
‐ Che sussiste piena condivisione delle valutazioni premesse tra le Amministrazioni locali e gli Enti preposti alla vigilanza;
‐ Che, nell'anno 2003, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra la Provincia di Rimini, la Prefettura, l'Azienda USL di Rimini, la Direzione Provinciale del Lavoro, la Direzione Regionale INPS, la Direzione Regionale INAIL, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rimini le Associazioni imprenditoriali provinciali di Rimini,: Assindustria, API, Associazione Ceto Medio, CNA, CONFARTIGIANATO Confcommercio, Confesercenti, AGCI, ConfCooperative, Lega delle Cooperative, Le Organizzazioni sindacali provinciali di Rimini: CGIL, CISL, UIL la Cassa Mutua Edile della Provincia di Rimini la Cassa Edile Xxxxxx‐Romagna Cedaiier ed i Comuni del territorio della Provincia di Rimini volto allo sviluppo di specifiche azioni congiunte finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e regolarità del lavoro all'interno dei cantieri edili;
‐ Che, in relazione alle positive risultanze conseguite, sussiste la concorde volontà di addivenire al rinnovo di tale specifica intesa, per la convergenza delle azioni rivolte ai comuni obiettivi degli Enti e delle Amministrazioni interessate, nel rispetto delle rispettive competenze;
‐ Che il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. introduce nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Considerato
che il consolidamento e l'ampliamento della collaborazione interistituzionale, unitamente al coinvolgimento degli interlocutori sociali del mondo imprenditoriale e delle rappresentanze dei lavoratori, costituisce uno strumento utile a migliorare ulteriormente l'azione di prevenzione e contrasto alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, contribuendo inoltre a contrastare la persistenza di situazioni di lavoro nero e irregolare.
Ritenuto
che la promozione di azioni positive concordate, con una speciale attenzione, per i motivi sopraesposti, ai cantieri di lavori pubblici, costituisca elemento imprescindibile per fornire solido e costante supporto ad una condivisa cultura della legalità, per rafforzare la tutela della libertà imprenditoriale e della concorrenza leale, nonché quella dei lavoratori nei profili sia delle garanzie giuridico‐economiche che di sicurezza fisica, stante il rapporto di stretta connessione intercorrente tra leale concorrenza di costo, osservanza delle previsioni contrattuali, delle norme fiscali,previdenziali, assicurative, di sicurezza fisica e contrasto del lavoro abusivo e irregolare;
Visti:
• il Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni.
• la legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 5;
• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ‐ Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;
• il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 " Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/ CE";
• il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ‐ Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/ CE e successive modificazioni;
• la Legge 15.7.2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)
• il D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con modificazioni con Legge 12.7.2011 n. 106 (cosiddetto "D.L. Sviluppo").
• la Legge 13.8.2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) ed il D.P.C.M. 30.6.2011;
• la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
• il D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13.8.2010 n. 136) come modificato ed integrato dal X.X.xx 15 novembre 2012, n.218 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia concernente l’anticipazione al 13 febbraio 2013 dell’entrata in vigore delle disposizioni del Libro II, relativo alla documentazione antimafia;
• il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all’art 23 lett. a , b, d
• le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 30.1.2008 e n.35 del 8.10.2010 e n. 5 del 11.02.2011;
• la sentenza Consiglio di Stato del 19.11.2009 n. 7247 e la sentenza TAR Lombardia n.285 del 8.2.2010;
• le leggi della Regione Xxxxxx‐Romagna:
‐ 1 agosto 2005 n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro;
‐ 2 marzo 2009 n. 2 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile;
‐ 26 novembre 2010 n. 11 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata";
• Visto il "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI" sottoscritto in data 4/10/2011 dalla Provincia di Rimini e dalla Prefettura‐Ufficio Territoriale del Governo di Rimini, che qui si intende interamente trascritto e parte integrante e sostanziale del presente documento,che attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere;
1. Gli Enti, Uffici e Associazioni aderenti, specificati in epigrafe, firmatari del presente Protocollo, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze istituzionali si impegnano:
1.1 A intensificare, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà e di leale collaborazione, l'interscambio informativo sugli aspetti di reciproca competenza e interesse al fine di rendere più mirati gli interventi delle Amministrazioni e degli Enti preposti alla tutela della legalità nel mondo del lavoro e
della prevenzione e protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, con particolare riferimento in merito a:
• il regolare impiego della manodopera, per verificare, inoltre, l'uso di tipologie contrattuali diverse dal contratto a tempo determinato;
• il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, per verificare anche un uso dell'orario medio settimanale inferiore alle 40 ore (documentazione fornita dagli enti bilaterali del settore);
• l'osservanza della normativa antinfortunistica e del monitoraggio del fenomeno infortunistico, ivi compresi l'indice di frequenza degli infortuni (documentazione fornita oltre che dall'INAIL anche dagli organismi paritetici di settore) e la certificazione dell'avvenuta formazione in materia di sicurezza sul lavoro (documentazione fornita dagli enti di formazione bilaterali del settore) ;
• all'utilizzo dei sistemi di de materializzazione del DURC e della Notifica Preliminare Unica, qualora attivata a livello regionale, sia per la verifica di congruità della manodopera nei cantieri, secondo le modalità previste dalle normative di settore e utilizzando le sperimentazioni in corso dalle Casse Edili, sia per gli indici di rischiosità degli interventi edilizi;
• il regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
• l'adempimento degli obblighi fiscali;
• l'incidenza della manodopera dichiarata in relazione ai valori dell'opera.
In particolare gli Enti di controllo relazioneranno con dati accorpati e di sintesi, sull'attività svolta, nell'ambito delle riunioni periodiche dell'Osservatorio Provinciale Appalti di cui al punto 5.4, nonché a cadenza annuale alla Prefettura sull'attività di vigilanza effettuata nei cantieri pubblici;
• si impegnano a sollecitare l'attuazione delle c.d. white lists (elenchi di imprese fornitrici e prestatrici di servizi non soggette a rischio di inquinamento mafioso di cui all’art 1, commi dal 52 al 57 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 1, comma 56, della legge n. 190 del 2012 alle quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori, servizi e forniture pubblici che dovranno essere create preso la Prefettura conformemente a quanto stabilito dal D.P.C.M. xxxxxx nella seduta del consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013;
• inoltre la Provincia si impegna a sostenere la realizzazione della Stazione Unica Appaltante nel nostro territorio;
1.2 A promuovere iniziative, secondo le rispettive competenze, per rendere ancor più incisiva l'azione di prevenzione e contrasto alle diverse forme di illegalità che possano attecchire nel settore dei lavori pubblici, riservando, in particolare, la massima attenzione alla corretta applicazione delle norme che impongono l'acquisizione, in originale, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;
1.3 A promuovere, attraverso specifiche iniziative, la cultura della legalità e della sicurezza, come espressione primaria di responsabilità sociale;
1.4 A promuovere programmi formativi ed informativi per gli operatori pubblici e privati di settore; Ad osservare i seguenti punti, con specifico riferimento ai cantieri di opere oggetto di appalti pubblici:
2. Misure per la legalità e controlli sui tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per la sicurezza nei cantieri di opere oggetto di pubblico appalto
2.1 Filiera delle imprese.
Le Stazioni appaltanti firmatarie del presente protocollo si impegnano a comunicare alla Prefettura di Rimini i dati relativi alla filiera di imprese che a qualunque titolo partecipano all'esecuzione degli interventi ovvero l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dei lavori, servizi o forniture oggetto del contratto nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Tale obbligo sussiste per tutti i contratti inerenti e/o connessi all'esecuzione dell'opera e comprende anche, l'individuazione dell'impresa e il relativo assetto societario.
Alo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi all'esecuzione dei lavori o alla prestazione di servizi o forniture e per prevenire fenomeni di riciclaggio ed altri gravi reati, i pagamenti e le transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di €1.000 nonché gli incassi ed i pagamenti di importo superiore ai €1.000, relativi ai contratti oggetto del presente Protocollo, saranno effettuati
esclusivamente mediante un conto dedicato per il tramite di intermediarii autorizzati, ovvero quelli di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 231/2007 (Banche e Poste Italiane s.p.a.).
Tale obbligo dovrà essere codificato come clausola risolutiva espressa nei confronti di tutte le imprese coinvolte nel piano di affidamento dei lavori, servizi o forniture oggetto del contratto. In altri termini dovrà essere prevista la risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n. 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui alla L. n. 136/2010.
In caso di violazione di tali obblighi senza giustificato motivo sarà prevista l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
2.2 Informazioni antimafia.
Le parti si impegnano, nell'intento di garantire la massima legalità e trasparenza, allo scrupoloso rispetto delle disposizioni concernenti la normativa antimafia.
Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti firmatarie si impegnano ad acquisire tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub‐contraenti con riferimento anche al legale rappresentante ed agli assetti societari,atteso che,peraltro, il libro II del Codice Antimafia estende gli accertamenti di rito anche a soggetti non rientranti nella “governance” dell’impresa..
Acquisire, le informazioni antimafia nei confronti delle imprese che, a qualsiasi titolo, partecipano alla esecuzione dei lavori e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazione mafiosa, a non procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti.
‐ In relazione ai contratti pubblici di appalto di lavori di importo superiore a €250.000,00, ai contratti pubblici di subappalto e subcontratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a €150.000,00 ed ai contratti pubblici di appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore ad €150.000,00 (importi tutti da intendersi al netto dell'I.V.A.), le Stazioni appaltanti firmatarie, inoltre, si impegnano ad esperire le citate procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub‐contratti o dei sub‐ affidamenti, ed a comunicare alla Prefettura i dati suddetti e i relativi certificati camerali ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 91 D.Lgs. n. 159/2011
Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, le Stazioni appaltanti firmatarie non procederanno alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocheranno l'aggiudicazione o negheranno l'autorizzazione al subappalto, e intimeranno all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.
Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, le Stazioni appaltanti firmatarie si impegnano a prevedere nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:
1. che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 91 D.Lgs. 159/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs 15 novembre 2012 n.218, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che le stazioni appaltanti procederanno alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero
intervenire informazioni interdittive;
2. l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3. l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui
emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria.
L'acquisizione preventiva delle informazioni antimafia sarà, comunque, necessaria per l'autorizzazione di tutti i contratti e subcontratti che abbiano come oggetto le attività di seguito indicate, che costituiscono "forniture e servizi sensibili" ai sensi dell’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
• trasporto di materiale a discarica per conto terzi;
• trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
• estrazione, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti;
• acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per movimento terra;
• confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
• fornitura di ferro lavorato;
• noli a freddo macchinari;
• noli a caldo
• autotrasporti per conto terzi;
• guardiania di cantieri.
3. Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro nei cantieri di opere oggetto di pubblico appalto
3.1 Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto lavori, l'impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti le norme e prescrizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali edili ed affini, artigiane edili e affini,delle cooperative edili e affini, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative, nonché gli accordi integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
Il CCNL e l'integrativo di riferimento sono quelli previsti per le aziende a seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza, sottoscritti dalle XX.XX. comparativamente più rappresentative.
3.2 L'impresa appaltatrice è obbligata altresì, ad applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci.
3.3 L'inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Territoriale del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL costituisce inadempienza contrattuale. Qualora venga riscontrata sulla base delle risultanze del documento unico di regolarità contributiva, una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto il responsabile del procedimento tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In caso di ottenimento di un DURC irregolare dell'affidatario del contratto per due volte consecutive, fatte salve le procedure espletate d'ufficio dagli organi competenti in materia, la stazione appaltante assegnerà all'impresa un termine non inferiore a 15 giorni per sanare l'inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricorso avverso il provvedimento di accertamento ispettivo.
Scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto o senza che risulti comunque sanata l'inadempienza accertata, ovvero nell'ipotesi di rigetto del ricorso avverso l'eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, il responsabile del procedimento, potrà proporre la risoluzione del contratto.
Xxx l'ottenimento di un DURC irregolare per due volte consecutive riguardi il subappaltatore la stazione appaltante pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione.
Qualora venga riscontrato un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore il responsabile del procedimento inviterà il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In caso di decorso infruttuoso di tale periodo, le amministrazioni aggiudicatrici potranno pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.
In caso di reiterate o perduranti inadempienze in ordine agli obblighi di cui al presente paragrafo, l'ente appaltante risolverà il contratto di appalto.
3.4 la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in originale, relativo alla ditta aggiudicataria. Nelle varie fasi dell'esecuzione del contratto d'appalto la pubblica stazione appaltante dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) anche per ciascun subappaltatore. Le stazioni appaltanti pagheranno i S.A.L. e lo Stato finale solo dopo l'acquisizione del D.U.R.C. in originale. Per ciascun S.A.L. o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto deve essere acquisito un nuovo D.U.R.C., che avrà validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito, con conseguente possibilità di utilizzo dello stesso D.U.R.C.
limitatamente alla fase di gestione del singolo pagamento, purché la stessa si concluda nel medesimo arco temporale trimestrale. Ai fini della liquidazione dell'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, il Direttore dei Lavori acquisisce l'approvazione scritta del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3.5 La ditta che subentra all'impresa fallita/cessata, qualora avesse necessità di incrementare il proprio organico, dovrà privilegiare l'assunzione del personale proveniente dalla ditta fallita/cessata e tanto se risulta compatibile con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive. L'assunzione del personale che sarà a tempo determinato e per la durata dei lavori oggetto d'appalto può anche essere rivolta ad una quota parte dei lavoratori provenienti dalla ditta fallita/cessata.
4. Misure per la sicurezza nei cantieri di opere oggetto di pubblico appalto
4.1 L'impresa si impegna ad autorizzare, in conformità a quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. l'accesso ai luoghi di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) nel rispetto delle modalità e termini previsti dagli accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Gli organismi paritetici, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi al fine di supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
4.2 Il direttore dei lavori o altro soggetto incaricato dall'Ente appaltante (compresa la possibilità di prevedere l'utilizzo di agenti di Polizia Municipale) redigendo apposito verbale, provvede, con frequente cadenza, all'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. L'appaltatore/concessionario si assicura costantemente che le maestranze e i subappaltatori, all'atto dell'accesso al cantiere siano iscritti alla Cassa edile territorialmente
competente e muniti di valido documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento rilasciata dalla stessa Xxxxx Xxxxx territorialmente competente, previo accordo tra le parti sociali, corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l'indicazione del datore di lavoro o, in caso di lavoratore autonomo, l'indicazione del committente. In caso di subappalto la tessera di riconoscimento deve anche indicare la relativa autorizzazione, ovvero la data di richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si è formato il silenzio-assenso.
4.3 L'appaltatore/concessionario ed i subappaltatori, prima dell'effettivo inizio dei lavori, comunicano alla Stazione appaltante il luogo di tenuta del Libro unico del lavoro ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 e ne garantiscono l'esibizione entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante (cfr. vademecum sul Libro unico del lavoro diramato il 05/12/2008 dal Ministero del Lavoro
‐ sezione "Soggetti da iscrivere nel Libro
unico e contenuti delle registrazioni”, problema n. 18). L'appaltatore/concessionario si impegna, altresì, a conservare in cantiere e tenere, a disposizione della direzione lavori e degli altri organi di controllo e di vigilanza, copia della comunicazione obbligatoria di assunzione al Servizio territoriale per l'impiego.
L'appaltatore/concessionario è tenuto a compilare quotidianamente un prospetto, vidimato dalla stazione appaltante pubblica, indicante tutti i prestatori di lavoro presenti sul cantiere; tale prospetto va allegato al giornale dei lavori.
L'appaltatore/concessionario è tenuto a comunicare alle stazioni appaltanti pubbliche tutti gli eventi infortunistici occorsi sul cantiere.
Ogni omissione, incompletezza o ritardo rispetto agli obblighi di cui al presente paragrafo, costituisce inadempimento contrattuale e forma obbligo di segnalazione da parte dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e alla Direzione Territoriale del Lavoro. In caso di reiterate e perduranti inadempienze agli obblighi di cui al precedente paragrafo 3.5 ed al presente paragrafo la stazione appaltante provvede a risolvere il contratto.
4.4 l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di individuare nominativamente i dirigenti ed i preposti che opereranno in cantiere, di formarli in modo adeguato e specifico ai sensi degli artt. 37 e 97 del d.lgs. n. 81/2008 e di sostituirli per incapacità o grave negligenza, su richiesta del direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato Generale delle Opere Pubbliche).
Alla richiesta di sostituzione del dirigente e/o preposto, da parte del Direttore dei Lavori sarà allegata la relazione motivata del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
4.5 In caso di utilizzo da parte della ditta aggiudicataria di lavoratori somministrati e/o distaccati, la stazione pubblica appaltante è tenuta ad acquisire anche il prescritto D.U.R.C. in originale, relativo all'agenzia di somministrazione o all'impresa distaccante. In caso di impiego di lavoratori distaccati, l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di riferimento riguarda, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria.
4.6 Per gli appalti di lavori pubblici e relativi subappalti e subcontratti oggetto del presente protocollo, l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio provinciale, con riferimento all'ubicazione del cantiere.
4.7 Le stazioni pubbliche appaltanti inseriscono, inoltre, nei contratti di incarico di professionisti per attività di coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase esecutiva di cui al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo per il coordinatore in fase di esecuzione di trasmettere al responsabile del procedimento una relazione periodica, descrittiva dell'attività svolta in cantiere e comprovante l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, unitamente a copia dei verbali di visita in cantiere; tale relazione deve dettagliatamente dare conto degli interventi, posti in essere a seguito di eventuali prescrizioni degli Organi di Xxxxxxxxx e/o delle criticità direttamente rilevate.
4.8 Le stazioni pubbliche appaltanti, al fine di assicurare che il costo relativo alla sicurezza non possa essere comunque soggetto a ribasso d'asta, valutano nel verbale relativo alle procedure di appalto la congruità, adeguatezza e sufficienza del valore economico delle offerte rispetto al costo del lavoro e al costo della sicurezza ai sensi degli art.86 comma 3—bis del D.L.vo 165/2006 e art. 26 del D.l.vo 81/2008. I costi del lavoro e della sicurezza devono essere specificamente indicati nel suddetto verbale e risultare congrui rispetto all'entità dei lavori, servizi e forniture.
Le stazioni pubbliche appaltanti e gli organismi istituzionalmente deputati alle attività di controllo e vigilanza, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e della autonoma programmazione, inoltre, inseriscono nelle attività singole o coordinate controlli volti a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e regolarità del lavoro, nei confronti delle imprese operanti nei cantieri pubblici.
5. Criteri di selezione delle offerte
5.1 Tenuto conto che la logica del massimo ribasso produce da un lato effetti destrutturanti nel tessuto economico e produttivo e dall'altro danni alla Pubblica Amministrazione in termini di tempi e costi causati da ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche e danni alla collettività che non può utilizzare l'opera stessa, le Stazioni Appaltanti procederanno, con carattere preferenziale ogni qualvolta la natura o la tipologia dell'opera da realizzare lo renda opportuno, alla fissazione di apposite soglie economiche e tipologie contrattuali per lavori, servizi e forniture per le quali si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto ed inserendo elementi tecnico ‐ qualitativi adeguati alla natura e all'oggetto del contratto, ai quali attribuire un punteggio sostanzialmente prevalente rispetto a quello del prezzo al fine di qualificare maggiormente la realizzazione dell'opera stessa. Il carattere preferenziale da attribuirsi al metodo di appalto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve comunque tenere conto dell'importo dei lavori a base d'asta in quanto, qualora l'importo non sia adeguato e congruente con i maggiori costi per le imprese che vogliano partecipare all'appalto, le stazioni appaltanti valuteranno altri e più consoni metodi di aggiudicazione al fine di favorire l'accesso alle PMI.
Le Stazioni appaltanti, in tali casi, verificano e valutano la possibilità di inserire fra i criteri di valutazione delle offerte elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in base alle peculiarità dello specifico cantiere, con riguardo in particolare ma non esaustivamente ai presidi di sicurezza, ai sistemi di verifica dell'operato delle maestranze, alla qualificazione e formazione dei prestatori di lavoro, ai modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza ex art. 30 D.Lgs. 81/2008, al numero medio settimanale di visite in cantiere da parte dei professionisti incaricati di attività di coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase esecutiva.
5.2 Le parti sottoscrittrici si impegnano ad utilizzare quale strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni, l'elenco regionale dei prezzi predisposto in attuazione dell'art. 8 della Legge Regionale n. 11/2010.
6. Osservatorio Provinciale Appalti ‐ Tavolo di coordinamento e verifica sull'attuazione del Protocollo
6.1 Le parti firmatarie si impegnano ad esaminare, sviluppare e sostenere ogni utile iniziativa volta a valutare e promuovere la costituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale Appalti, che potrà operare in funzione di sezione provinciale della già esistente sezione regionale dell'Osservatorio Centrale dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 165/2006 e
s.m.i. al fine di assicurare l'esercizio delle attività di monitoraggio previste dalle disposizioni vigenti sull'intero ciclo di realizzazione (fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione).
6.2 La verifica ed il monitoraggio sull'attuazione del presente Protocollo saranno compiuti da un apposito Tavolo di Coordinamento, che si riunirà con cadenza regolare nonché per esaminare questioni di particolare urgenza ed eventuali criticità meritevoli di interventi congiunti (ad esempio, inottemperanze al presente atto d'indirizzo), nonché per valutare i risultati conseguiti e formulare eventuali proposte di modifica od integrazioni del presente
Atto.
In esito alle attività compiute, il Tavolo di Coordinamento potrà formulare indicazioni e orientamenti da sottoporre all'attenzione delle stazioni appaltanti, fatta comunque salva l'autonomia deliberativa di queste ultime nel rispetto del presente Protocollo,e monitorare le diverse modalità di utilizzo dei criteri di selezione delle offerte.
Le Stazioni appaltanti saranno tenute a comunicare, inoltre, al predetto Tavolo le imprese incorse in gravi e reiterate violazioni delle norme oggetto del presente Protocollo, per ogni utile intervento conseguente, fatti salvi gli eventuali procedimenti sanzionatori spettanti agli organi competenti, e per ogni utile attività di informazione alle stazioni appaltanti.
7 Durata
Il presente atto ha validità triennale, e si considererà tacitamente rinnovato, alla scadenza, per un periodo di pari durata, laddove non intervengano osservazioni o proposte di modifica da parte dei Soggetti firmatari.
Rimini, li 16 settembre 2013