COMUNE DI MONFALCONE
COMUNE DI MONFALCONE
Area Giovani, cultura, sport e assistenza Assistenza e strutture protette
Bando di concorso per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 14/04/2022
ART 1 OGGETTO DEL BANDO
1. Il presente Bando, disciplina la concessione ai titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo di contributi per l’abbattimento del canone di locazione corrisposto nel 2021.
2. Fonti normative: art. 11 della L431/98 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni, a favore dei conduttori meno abbienti, per il pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all’art. 19 della L.R. 19/02/2016 n. 1 approvato con D.P. Reg. n. 066/Pres dd. 15/04/2020
ART 2 REQUISITI DEI RICHIEDENTI IN BASE ALLA L. 431/98 E ALLA L.R. 1/2016
Per essere ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori devono possedere i seguenti requisiti soggettivi alla data di presentazione della domanda, salvo quanto previsto nel contesto del bando per particolari requisiti;
1) CITTADINANZA
a) Essere cittadini italiani;
b) Essere cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D.L. 06/02/2007 n.30;
c) Essere stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi D.L. 08/01/2007 n.3
d) Xxxxxx cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno CE di durata non inferiore ad un anno di cui all’art. 41 del D.L. 25/07/1998 n. 286
2) RESIDENZA
e) Essere residenti nel Comune di Monfalcone o aver inoltrato richiesta di residenza nel Comune di Monfalcone.
f) Essere residenti nel territorio regionale da almeno 24 mesi consecutivi.
g) per i corregionali espatriati e rimpatriati, individuati dalla L.R. 7/2002, sono considerati utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale i periodi di permanenza all’estero.
3) Essere conduttori o esserlo stati nel 2021 di un alloggio ad uso residenziale, destinato a prima casa, proprietà pubblica o privata, situato sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e dove è stata fissata la propria residenza anagrafica, non incluso nelle categorie catastali A/1(abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa), A/9 (castelli palazzi di eminente pregio artistico o storico) (qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal c. 3 art. 2 della L. 431/98); per conduttore si intende il titolare o contitolare del contratto. Può essere presentata domanda da un cittadino che, alla data della domanda, è assegnatario di un alloggio ATER ma nell’anno 2021 ha sostenuto un canone di locazione in quanto locatario di un alloggio sul libero mercato ad uso residenziale, destinato a prima casa, situato sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari, qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l’intero importo purché la spesa sia stata interamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.
I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente registrati (la registrazione dovrà avvenire entro e non oltre la data di presentazione della domanda) e avere le seguenti caratteristiche:
a) Contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell’art. 2 c. 1 della L. 431/98;
b) Contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell’art. 2 c. 3 e 5 della L. 431/98;
c) Contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell’art. 5 c. 1 della L. 431/98, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall’accordo territoriale
Ai sensi dell’art. 31 della L.R. 20/03/20000 n. 7 non è ammissibile la concessione dell’agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società;
4) Non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all’interno del territorio nazionale o all’estero, con esclusione:
a) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
b) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;
c) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
d) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
e) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile;
I cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all’art. 2, c.1 lettera a bis del D.L. 19/11/2007 n. 251, attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Xxxx Xxxxx o Apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, ai fini della verifica del requisito della proprietà dichiarano il possesso di tale requisito con riferimento al solo territorio nazionale italiano e DEVONO PRESENTARE con riferimento al paese di origine e al paese di provenienza di ciascun componente il nucleo familiare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, c. 4 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 2 del D.P.R. 31/08/1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1 comma 6 del D.Lgs 25/07/98 n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine o nel paese di provenienza. Per Paese di origine si intende il Paese o i Paesi di cui il soggetto è cittadino, per Paese di provenienza si intende il Paese in cui il soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia.
5) Non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale
6) Essere maggiorenni;
7) Non aver presentato e non presentare richieste ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando riferite allo stesso contratto;
8) Non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito, in osservanza dell’art. 10 c. 2 della L. 431/98, delle detrazioni fiscali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all’art. 16 del DPR 22/12/1986 , N. 917.
Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare
ART 3 REQUISITI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE
Per gli interventi previsti dal presente bando di concorso, i conduttori che richiedono il contributo devono possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di reddito, ai sensi del DPCM 159/2013 deve essere utilizzato un ISEE emesso nel 2022 :
Fascia | Indicatore ISEE (nota 1) | Incidenza canone annuo locazione/valore ISEE |
Fascia A | Fino a €. 13.632,84 (due pensioni minime dell’INPS) | Non inferiore al 14 % |
Fascia B | situazione economica da €. 13.632,85 a €. 20.000,00 (valore fissato per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 16 della L.R. 1/2016) | Non inferiore al 24 % |
ART. 4 DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo è determinata sulla base dei seguenti criteri:
a) Per i nuclei familiari in possesso di un I.S.E.E. non superiore a €. 13.632,84 l’incidenza del canone di locazione sul valore
I.S.E.E. va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a €. 3.110,00;
b) Per i nuclei familiari in possesso di un I.S.E.E., non superiore a €. 20.000,00 l’incidenza del canone di locazione sul valore
I.S.E.E. va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a €. 2.330,00.
c) Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia: Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell’anno è di importo superiore alla condizione economica indicata alle lettere a) e b) ovvero l’indicatore ISEE è pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo.
Come evidenziato nella sottoindicata tabella esplicativa.
Fascia | Incidenza canone annuo locazione/valore ISEE | Entità del contributo |
Fascia A | non inferiore al 14% | Contributo massimo €. 3.110,00 |
fascia B | non inferiore al 24% | Contributo massimo €. 2.330,00 |
L'indicatore della situazione economica ISE dei nuclei familiari delle fasce A e B non deve superare l'importo di €. 30.000,00.
Per i nuclei composti da un solo componente appartenenti alle fasce A e B verrà applicata una maggiorazione pari al 20%
dell'indicatore ISEE e pertanto sarà pari rispettivamente:
Fascia | Indicatore ISEE (nota 1) | Incidenza canone annuo locazione/valore ISEE |
Fascia A | Fino a €. 16.359,41 | Non inferiore al 14 % |
Fascia B | Fino a €. 24.000,00 | Non inferiore al 24 % |
Per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica come di seguito specificati, il contributo da assegnare è incrementato per ogni condizione di debolezza sociale registrata fino a un massimo del 25%. Tale contributo non può in nessun caso superare l’importo di €.3110,00 per gli utenti di cui alla Fascia A e l’importo di €. 2330,00 per gli utenti della Fascia B e comunque non può essere superiore all’ammontare del canone corrispondente all’anno:
Debolezza sociale o economica | Incremento percentuale |
a) Xxxxxxx: persone che hanno compiuto sessantacinque anni; | 5% |
c) Persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne con uno o più figli minori; | 5% |
e) Persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età ovvero è disabile; | 5% |
b) Giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età; | 5% |
d) Disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5/02/1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); | 10% |
f) Persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto o di determinazioni di rilascio dell’abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile. | 10% |
Le maggiorazioni sono cumulabili.
Le situazioni sopra descritte, ove rilevabili, devono risultare dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.
Per eventuali periodi di locazione inferiori all’anno il contributo da assegnare sarà rapportato al numero dei mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione, in relazione ai mesi di validità del contratto.
Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni (il quindicesimo compreso) sono escluse dal calcolo del contributo
Il contributo non può in nessun caso essere superiore l'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2021 o inferiore a €. 30,00, sotto il quale si ritiene il contributo non rilevante.
Il contributo può, in caso di morosità, essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.
Il valore del canone è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (per oneri accessori si intendono quelli indicati all’art. 9 della Legge 392/78: spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni).
In fase di erogazione dei contributi sui canoni pagati per l’anno 2021 verrà riservata preventivamente una quota degli stanziamenti regionali non inferiore al 5 per cento da destinare esclusivamente ai richiedenti i contributi che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto trentasei anni, come da L.R. 10/12/2021 N. 22 “Disposizione in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità” ha introdotto all’articolo 24 (interventi per l’autonomia abitativa), comma 3.
Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:
non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene chiesto il contributo
non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda;
abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
ometta la firma in calce alla domanda;
non alleghi le dichiarazioni, controfirmate dal proprietario, che attestano la morosità pregressa.
abbia presentato domanda in luogo diverso o con modalità diverse rispetto a quelli previsti dal bando;
abbia stipulato un contratto di locazione di Edilizia Sovvenzionata;
non risulti intestatario, né risultino altri componenti facenti parte del suo nucleo familiare, delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione;
abbia stipulato un contratto di locazione con un parente o un affine entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
egli o uno solo dei componenti il nucleo familiare sia proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi anche per quote, all’interno del territorio nazionale o all’estero, con esclusione:
f) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
g) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;
h) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
i) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
j) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile;
ART 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande di ammissione ai contributi ai sensi della L. 431/98 e della L.R. 1/2016, compilate unicamente sugli appositi moduli in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, complete di tutti gli allegati e dichiarazioni richiesti, in regola con l’imposta sul BOLLO devono essere presentate entro il 14/04/2022 al Comune di attuale residenza solo da persone maggiorenni o da tutori legali in rappresentanza di inabilitati.
ai CAF convenzionati, i quali provvederanno alla trasmissione delle stesse all’Ufficio Assistenza c/o Residenza per anziani via Crociera, 14.
per posta a mezzo raccomandata A.R. indirizzate a:
COMUNE DI MONFALCONE SERVIZIO SOCIALE COMUNALE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxxxxx
In tal caso, per il rispetto del termine del 14/04/2022, farà fede esclusivamente la data del timbro postale.
a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx con allegata la domanda sottoscritta digitalmente o scansione della stessa, con relativi allegati e copia di un documento d’identità in corso di validità.
In tal caso il termine ultime di invio, a pena di esclusione, è fissato nelle ore 24.00 del 14/04/2022;
Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I moduli di domanda, dichiarazioni di atto di notorietà ed elenco dei CAF convenzionati sono disponibili nel sito del Comune di Monfalcone xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx.
La compilazione della domanda e del modello ISEE , allegato alla domanda di contributo, deve essere effettuata presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
Alla domanda deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata la seguente documentazione:
Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione dovute e pagate nell’anno 2021 (se in regola con il pagamento del canone di locazione), ovvero copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del proprietario dell’immobile locato dell’effettivo pagamento del canone di locazione per l’anno 2021 (in mancanza delle bollette di pagamento). Le ricevute del proprietario devono essere sottoscritte e riportare il periodo a cui si riferiscono. Le ricevute bancarie devono riportare il beneficiario, l’importo e la causale. Prestare attenzione al fatto che si tratti di ricevute bancarie e non di meri ordini di bonifico.
Copia del/i contratto/i di locazione per il 2021 per il/i quale/i viene richiesto il contributo
Copia della dichiarazione del contestatario nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, su modello predisposto dall’Amministrazione;
Copia del modello F23 dell’Agenzia delle Entrate attestante il pagamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione, se non riportato sul contratto;
Copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della presentazione della domanda;
I cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all’art. 2, c.1 lettera a bis del D.L. 19/11/2007 n. 251, attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Xxxx Xxxxx o Apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, ai fini della verifica del requisito della proprietà dichiarano il possesso di tale requisito con riferimento al solo territorio nazionale italiano e DEVONO PRESENTARE con riferimento al paese di origine e al paese di provenienza di ciascun componente il nucleo familiare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, c. 4 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 2 del D.P.R. 31/08/1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1 comma 6 del D.Lgs 25/07/98 n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine o nel paese di provenienza. Per Paese di origine si intende il Paese o i Paesi di cui il soggetto è cittadino, per Paese di provenienza si intende il Paese in cui il soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia
Eventuale documentazione al fine di comprovare lo stato di debolezza sociale o economica previsto per l’innalzamento fino a un massimo del 25% l’importo del contributo (es: certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità, copia dell’atto di separazione tra coniugi, copia dei provvedimenti esecutivi di sfratto);
Copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno di durata non inferiore all’anno. Qualora tale documento sia scaduto deve essere presentata anche copia della ricevuta della richiesta di rinnovo (se cittadino straniero di uno Stato non appartenente all’Unione Europea);
Copia di un documento di identità valido del richiedente;
Copia della visura catastale (nel caso la categoria catastale non fosse indicata nel contratto).
Copia dei documenti relativi alle coordinate bancarie (nome dell’Istituto bancario/postale – nome del titolare del conto – IBAN) per la richiesta di accreditamento del contributo spettante.
ART. 6 MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA in base alla L. 431/98 e alla L.R.
1/2016
Nella formulazione della graduatoria saranno considerati i seguenti elementi:
1. Soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l’esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale
2. Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. Canone di locazione pagato al netto degli oneri accessori risultante dai contratti di locazione.
4. Numero componenti il nucleo familiare (vedi nota 2).
5. L’Amministrazione si riserva di riformulare la graduatoria qualora vengano approvate modifiche alle disposizioni di legge entro il temine della scadenza delle presentazioni delle domande alla Regione FVG;
In relazione alle disposizioni regionali espresse nella comunicazione dd. 13/01/2022 n. 000180/P in merito all’applicazione del disposto normativo L.R. 1/2016 art. 29 c. 1bis e alla quantificazione del fabbisogno 2022 per i contributi a sostegno delle locazioni, verranno ammessi con riserva anche i richiedenti che non abbiano effettuato la presentazione della documentazione prevista dal comma sopracitato.
ART. 7 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI in base alla L. 431/98 e alla L.R.
1/2016.
Il Comune invia alla Regione Friuli - Venezia Giulia una comunicazione contenente il numero delle domande, la graduatoria e l'importo del contributo da erogare entro il 31 maggio 2022. L'erogazione del contributo è subordinata al versamento al Comune dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Da quel momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino all’avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione.
Nel caso di domande superiori alle risorse disponibili, verranno concessi contributi ridotti in misura proporzionale (art. 6 c. 2 lettera b del Regolamento Regionale suddetto).
CASI PARTICOLARI
Morosità: nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale, relativa ai canoni per l’anno 2021 (esclusi gli oneri accessori), il richiedente che intende presentare domanda di contributo dovrà allegare alla domanda una dichiarazione del proprietario, su modello predisposto dall’Amministrazione, che attesti lo stato di morosità e ne quantifichi i mesi e l’importo. Senza tale dichiarazione la domanda è nulla e verrà archiviata. Il proprietario ed il conduttore dovranno confermare, mediante nuove dichiarazioni scritte, in sede di liquidazione del contributo da parte del Comune, la persistenza o meno dello stato di morosità. In caso di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso.
Mancanza delle ricevute:
Nel caso in cui l’inquilino dichiari di non essere moroso, ma non consegni tutte le ricevute relative ai mesi di occupazione dell’immobile, dovrà presentare una dichiarazione del proprietario, redatta su apposito modello predisposto dall’amministrazione , che attesti che l’inquilino non è moroso.
Sentenza di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l’abitazione nella casa coniugale ed uno dei coniugi e l’altro sia stato costretto ad assumere un’abitazione in locazione passiva, quest’ultimo potrà presentare domanda di contributo, sempre che nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l’assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.
Coabitazione: nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contribuito separatamente. il comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l’importo del canone tra i nuclei coabitanti.
Decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda: considerata la finalità dei contributi di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l’eventuale contribuito spettante sarà trasferito agli eredi legittimi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del contributo uno degli eredi, sollevando nel contempo l’Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.
Nel caso in cui intervenga il decesso dell’intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell’approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata.
Utilizzatore diverso dall’intestatario del contratto: qualora l’effettivo utilizzatore dell’immobile in locazione sia persona diversa dall’intestatario del contratto, l’utilizzatore, per poter partecipare la presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione della domanda.
L'Amministrazione comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera per posta ordinaria la concessione del contributo e le modalità di erogazione.
L'eventuale esclusione dallo stesso verrà comunicata per posta ordinaria a mezzo raccomanda A.R.
L'Amministrazione non potrà essere considerata responsabile di eventuali disguidi per il mancato pagamento del contributo spettante nei casi di mancata tempestiva comunicazione per ogni variazione dei dati relativi alla residenza.
Le modalità di concessione del contributo da parte della Regione e le sue modalità di rendicontazione sono determinate dalle disposizioni e circolari regionali.
DEFINIZIONI:
a. Alloggio “di lusso”: l’alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 02/08/1969, n. 1072 (caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27/08/1969, N. 218)
b. conviventi di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità ed adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e all’art. 13, c.1, lett. b), del DPR 30/05/1989, N. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);
c. destinazione d’uso residenziale: alloggio la cui superficie è destinata all’uso abitativo in osservanza dell’art. 5, c1, lett. a) della L.R. 11/11/2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia);
d. ISEE: indicatore della situazione economica equivalente di cui al DPCM 05/12/2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
e. Nucleo familiare: il nucleo familiare definito dall’art. 3 del DPCM 05/12/2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
f. prima casa: l’alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale del beneficiari avente destinazione d’uso residenziale così come individuata dall’art. 5 della L.R. 19/2009, attribuita all’alloggio in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanisti comunali;
g. accordo territoriale: accordo definito in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in attuazione del c. 3 dell’art. 2 della L. 431/98.
ART. 8 INFORMAZIONI E PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Reperimento moduli di domanda e relative istruzioni:
CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE CONVENZIONATI
UFFICIO ASSISTENZA Via Crociera 14 presso la Residenza Protetta per anziani.
Per informazioni: telefono 0481/494816/885/886/747 mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
SITO DEL COMUNE DI MONFALCONE xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al nuovo “Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all’articolo 19 della L.R. 19/02/2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)” emanato con D.P. Reg. n. 066/Pres dd. 15/04/2020 nonché alle diverse normative in materia.
AVVERTENZE
Le domande inoltrate prima della pubblicazione del presente Bando o effettuate su Modelli riferiti a precedenti annualità non sono ritenute valide e non verranno prese in considerazione. Non saranno presi in considerazione documenti presentati DOPO la scadenza del presente bando.
Solo ai fini istruttori o di controllo, potranno richiedersi ulteriori documenti comprovanti le situazioni denunciate nella domanda. L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere e far procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione prodotte in sede di presentazione della domanda. A tal fine l’Amministrazione Comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del C.P. e dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso che dovrà essere restituito gravato dagli interessi legali.