ARTICOLO 1
Capitolato speciale di appalto relativo all’Accordo Quadro tra la Provincia Autonoma di Trento e più soggetti economici per l’affidamento dei servizi di vitto, diviso in tre turni (colazione, pranzo e cena) e alloggio, rivolto ai migranti che il Ministero dell’Interno ha destinato al Trentino nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale ed il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento di data 2 aprile 2014 e successive integrazioni di data 7 luglio 2014 e 29 agosto 2014.
ARTICOLO 1
Definizioni
Per “Appaltatore” si intendono le imprese risultate aggiudicatarie, alle quali vengono affidati i servizi di cui all’art. 2 del presente Capitolato.
Per “Stazione appaltante” o “Committente” si intende la Provincia Autonoma di Trento che affida alle Imprese aggiudicatarie la gestione dei servizi di cui al presente Capitolato.
ARTICOLO 2
Oggetto dell’Accordo Quadro e ubicazione delle strutture
L’Accordo Quadro ha per oggetto la regolamentazione contrattuale relativa ai servizi di ristorazione, diviso in tre turni (colazione, pranzo e cena) e di alloggio rivolto ai migranti che il Ministero dell’Interno ha destinato al Trentino nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale ed il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento di data 2 aprile 2014 e successive integrazioni di data 7 luglio 2014 e 29 agosto 2014, da effettuarsi presso le strutture messe a disposizione dall’Appaltatore nell’ambito della provincia di Trento, preferibilmente con una capienza minima di 20 persone ciascuna e con un massimo di 200 unità.
L’Appaltatore deve avere la disponibilità, e non necessariamente la proprietà, delle strutture destinate all’accoglienza dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale. E’ ammesso l’utilizzo di appartamenti in presenza di forme di accoglienza caratterizzate da diffusione sul territorio, finalizzate al perseguimento di obiettivi di integrazione dei migranti.
I servizi devono essere espletati dall’Appaltatore a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione.
Il servizio è destinato ad un numero variabile di destinatari, attesi i continui ed imprevedibili afflussi di cittadini extracomunitari nel territorio italiano, stimati nel numero teorico di 200 unità al giorno.
L’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento a prestare i servizi di cui in oggetto secondo i termini, le modalità e le condizioni previste nell’Accordo Quadro.
La stipula dell’Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione appaltante. Durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro l’esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore è eventuale ed avverrà solo a seguito di ulteriori atti di incarico diretti da parte dell’Amministrazione e previo invio di apposite lettere di affidamento (contratti attuativi). In particolare, si evidenzia che l’esecuzione dell’Accordo Quadro è in ogni caso subordinata all’insorgere dell’effettiva necessità, segnalata dal Ministero dell’Interno, di ospitare cittadini stranieri nella provincia di Trento. La Stazione appaltante corrisponderà compensi all’Appaltatore con cui stipula i singoli contratti attuativi solo in relazione ai servizi realmente espletati, ossia in base al numero di immigrati realmente ospitato.
ARTICOLO 3
Modalità di conclusione
In considerazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore in forza del presente Accordo Quadro, i singoli contratti attuativi si perfezionano con la semplice ricezione da parte del medesimo delle lettere di affidamento inviate tramite Posta elettronica certificata o eventualmente tramite fax.
L’Appaltatore dovrà assegnare un numero progressivo alla lettera di affidamento ed è altresì tenuto, entro le 24 (ventiquattro) ore solari successive all’invio della lettera di affidamento da parte dell’Amministrazione contraente, a dare conferma alla stessa, a mezzo Posta elettronica certificata o eventualmente tramite fax, della lettera di affidamento ricevuta.
L’affidamento dei singoli incarichi è attuato con il criterio della rotazione seguendo l’ordine della graduatoria formata all’esito della procedura di gara. Si procederà a richiedere al primo operatore in graduatoria l’erogazione del servizio fino al raggiungimento del numero di posti letto messi a disposizione in sede di gara. Esaurita la capacità del primo classificato di soddisfare la richiesta della Stazione appaltante, la stessa richiederà la prestazione del servizio al secondo operatore in graduatoria, in base al numero di posti letto a sua volta messi a disposizione. E così via per i successivi operatori utilmente collocati in graduatoria.
La Stazione appaltante si riserva di chiedere all’Appaltatore l’effettuazione del servizio nelle quantità ritenute compatibili a garantire lo svolgimento del medesimo in condizioni di sicurezza, mentre l’Appaltatore è vincolato a prestare il servizio per il numero di posti letto offerti in sede di gara.
ARTICOLO 4
Durata dell’Accordo Quadro
La durata dell'Accordo quadro è di 3 (tre) anni dalla data di stipula del medesimo. L'Accordo Quadro potrà avere una minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo complessivo massimo stimato di spesa.
La durata dei singoli contratti attuativi è fissata in massimo 6 mesi dalla scadenza triennale dell’Accordo Quadro.
L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui la Committente non utilizzi l'intero importo dell'Accordo Quadro durante il triennio di validità del medesimo, o qualora si raggiunga l'importo complessivo massimo prima del termine, o ancora nel caso in cui nel triennio non sia inviato all'Appaltatore alcun ordinativo di fornitura.
In considerazione della peculiarità della prestazione richiesta, la Committente si riserva la facoltà di recesso anticipato dall’Accordo Quadro sottoscritto, dopo l’aggiudicazione, per cessate esigenze o per diverse direttive disposte dal Ministero dell’Interno in merito alla gestione dell’accoglienza dei cittadini extracomunitari.
La Committente, verificati i requisiti dichiarati in sede di gara, prima della stipula dell'Accordo Quadro, ove sussistano ragioni di urgenza, ha facoltà di inviare ordinativi di fornitura all’Appaltatore con apposita comunicazione via PEC o eventualmente via fax. L'Appaltatore deve dare immediato corso agli ordinativi di fornitura, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero dei suoi delegati. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l'offerta presentata in sede di gara.
ARTICOLO 5
Norme regolatrici e criteri interpretativi
Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;
b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
d. le norme del codice civile.
Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
ARTICOLO 6
Stipulazione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi
La stipulazione dell’Accordo Quadro avverrà entro il termine previsto dall’articolo 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06.
La formalizzazione dell’Accordo Quadro avverrà tramite scrittura privata, previa allegazione del presente capitolato speciale.
I singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore/i attraverso l’emissione delle lettere di affidamento, secondo le modalità previste nel presente capitolato, nelle quali saranno indicati i servizi richiesti e il numero degli utenti destinatari degli stessi.
ARTICOLO 7
Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro
Sono considerati parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, e vengono ad esso allegati:
- il presente capitolato speciale d’appalto;
- l’offerta tecnica dell’Appaltatore;
- l’offerta economica dell’Appaltatore.
ARTICOLO 8
Obbligazioni generali dell’Appaltatore
L’Appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui all’Accordo quadro e al presente capitolato speciale d’appalto.
La stipulazione dell’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
La stipulazione dell’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
ARTICOLO 9
Direttore dell’esecuzione del contratto
L’Amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’Appaltatore.
ARTICOLO 10
Avvio dell’esecuzione del contratto
L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’Appaltatore.
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’Appaltatore e una copia conforme può essere rilasciata all’Appaltatore, ove questi lo richieda.
ARTICOLO 11
Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
ARTICOLO 12
Organizzazione del servizio
Il servizio di vitto e alloggio è prestato presso strutture nella disponibilità dell’Appaltatore e ubicate nell’ambito territoriale della provincia di Trento e deve essere eseguito in perfetta osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto.
Le strutture messe a disposizione devono avere almeno i requisiti qualitativi minimi previsti per le strutture ricettive classificate “1 stella”. Le strutture ricettive devono possedere i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in base alla categoria di appartenenza.
Si precisa che i locali possono essere dislocati anche in più di un edificio ed essere ubicati anche in comuni diversi della provincia di Trento.
L’intera responsabilità organizzativa derivante dall’erogazione del servizio è a carico dell’Appaltatore.
Il servizio di ristorazione dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive, che non può comunque superare le 200 unità.
Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare, dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.
In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.
I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l’igiene.
I pasti sono così distribuiti:
- colazione dalle 7.30 alle 8.30: xxxxxxx xxxxx, pane, burro e marmellata;
- pranzo dalle 12.30 alle 13.30: xxxxx xxxxxx, secondo con verdura e dolce; acqua e pane;
- cena dalle 19.15 alle 20.15: xxxxx xxxxxx, secondo con verdura e dolce; acqua e pane. Deve essere garantita un’alimentazione adeguata per i neonati.
I pasti dovranno essere serviti completi di tovaglioli di carta, tazza o bicchiere in plastica monouso e set di posate in plastica, ed avere i contenuti di cui all’Allegato G.
L’Appaltatore si deve impegnare a mettere a disposizione un Responsabile con un’esperienza almeno triennale nel settore ricezione alberghiera o attività di accoglienza. Il Responsabile dovrà essere presente nelle fasce orarie della distribuzione del pranzo, e comunque reperibile nelle restanti ore della giornata.
ARTICOLO 13
Prestazioni ulteriori dell’Appaltatore
L’Appaltatore del servizio di vitto e alloggio deve assicurare con oneri a proprio carico:
a) la fornitura di letterecci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l’inoltro al servizio di lavanderia;
b) la fornitura di prodotti per l’igiene personale quali saponetta, shampoo, gel doccia, spazzolino, dentifricio, carta igienica, ecc.;
c) l’attività di pulizia e di igiene ambientale atta ad assicurare il confort igienico ambientale della/e struttura/e di accoglienza;
d) la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti presso ogni punto cottura e sala mensa mediante l’impiego di prodotti alimentari e di personale secondo quanto indicato nell’allegato G (piano alimentare) e a quanto previsto in sede di offerta;
e) il trasporto dei pasti agli utenti presso le varie sedi di mensa prive di centro di cottura;
f) il trasporto dei pasti agli utenti dovrà essere effettuato con automezzi idonei, conformi alle vigenti normative igienico – sanitarie.
Il trasporto dovrà essere organizzato in modo tale che i tempi tra la partenza dai centri di cottura e la consegna dei pasti presso i refettori siano ridotti al minimo. Per la conservazione dei pasti/derrate durante il trasporto, dovranno essere utilizzati contenitori isotermici tali da consentire il mantenimento, fino al momento della somministrazione, delle temperature previste dalle normative e dei requisiti qualitativi ed organolettici dei cibi;
g) la predisposizione giornaliera della sala mensa, compreso l’allestimento dei tavoli con tovaglie e tovaglioli di carta; l’utilizzo di tovagliette e tovaglioli di carta da collocare sui vassoi qualora il servizio preveda il self-service; la fornitura di tovaglie, tovagliette e tovaglioli di carta sarà a carico dell’Appaltatore/i; tutta la fornitura potrà essere biodegradabile;
h) al termine dell’orario di distribuzione dei pasti, la rigovernatura giornaliera della sala mensa, la pulizia dei tavoli, il lavaggio e sanificazione delle stoviglie e quanto utilizzato per il servizio e la pulizia generale dei locali.
ARTICOLO 14
Oneri a carico dell’Appaltatore – prestazione del servizio di preparazione e distribuzione del vitto e del servizio di alloggio
L’Appaltatore è tenuto a prestare il servizio di vitto e alloggio nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato speciale d’appalto e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, la quale è vincolante in ogni suo elemento e non può essere modificata in via unilaterale.
L’Appaltatore è tenuto in particolare:
a) a garantire il pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di ogni altra direttiva emanata dalle competenti autorità, con l’assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla procedura prevista dal sistema di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), comprensivo delle metodiche di rintracciabilità degli alimenti e della predisposizione di tutta la documentazione richiesta, come meglio specificato nell’allegato G al presente capitolato speciale d’appalto denominato “Piano alimentare”; l’Appaltatore deve produrre un piano di autocontrollo e darne copia alla Stazione Appaltante che potrà richiedere le integrazioni necessarie. L’Appaltatore nomina il responsabile del Piano di Autocontrollo, il quale deve effettuare e documentare almeno un sopralluogo mensile nel luogo o nei luoghi di consegna dei pasti seguendo una specifica check-list per il monitoraggio della sicurezza alimentare e gli adempimenti del sistema di prevenzione igienico sanitario e deve trasmettere tempestivamente copia del verbale di sopralluogo alla Stazione appaltante;
b) a garantire il rispetto del menù giornaliero approvato dal responsabile dell’Unità operativa Cinformi o da un suo delegato;
c) a garantire l’esposizione nella sala mensa del menù e della lista ingredienti in posizione facilmente leggibile dagli utenti in tre lingue (italiano, inglese, francese);
d) a garantire l’utilizzo di prodotti ortofrutticoli stagionali;
e) a garantire la somministrazione, previo accordo con la Stazione appaltante e senza ulteriori oneri per il medesimo e per gli utenti del servizio, di pietanze alternative come specificato al punto 4 e al punto 5 dell’allegato G "Piano alimentare”;
f) a garantire la pulizia ordinaria quotidiana della mensa, degli annessi locali (ivi compresi i servizi igienici) e delle attrezzature, arredi, stoviglie, pentolame, vasellame di cucina e di sala, contenitori isotermici per il trasporto dei pasti;
g) a garantire le eventuali necessarie opere igieniche di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali adibiti a pernottamento, cucina, sala mensa, avvalendosi di ditte specializzate o dei competenti organi della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;
h) a garantire la rimozione e successivo trasporto dei rifiuti e degli imballaggi ai bidoni o cassoni all’uopo predisposti, con l’osservanza, in materia di raccolta differenziata, del sistema vigente in ambito Comunale e delle relative modalità gestionali.
La Stazione appaltante si riserva di effettuare controlli su qualità e quantità del cibo.
ARTICOLO 15
Oneri a carico dell’Appaltatore – personale di servizio
L’Appaltatore deve garantire la presenza in ogni centro di cottura di almeno un addetto inquadrato aziendalmente come cuoco.
Il personale di servizio deve conoscere ed applicare le norme della qualità, di igiene della produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La Stazione appaltante si riserva di chiedere all’Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso l’Appaltatore provvederà, entro cinque giorni lavorativi, a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione appaltante.
Il personale impiegato nei servizi deve essere dipendente dall’Appaltatore, fatti salvi altri rapporti contrattuali previsti dalla normativa del diritto del lavoro. La Stazione appaltante potrà chiedere all’Appaltatore di esibire la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste. La Stazione appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze riscontrate, denuncerà agli uffici competenti le violazioni riscontrate e sospenderà i pagamenti.
Nei confronti del personale impiegato nell’appalto e nelle mansioni oggetto del presente Capitolato condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale vigente per i dipendenti della categoria individuato in base all’accordo stipulato nell’ambito del Tavolo appalti in data 4 novembre 2010 e nell’elenco di cui al relativo protocollo, nonché tutte le condizioni di miglior favore eventualmente risultanti da accordi provinciali, aziendali ed individuali e da ogni altro contratto collettivo stipulato successivamente per la categoria ed applicabile nella località di espletamento del servizio stesso. Accordo e elenco sono disponibili sul sito: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
La Stazione appaltante rimane estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l’Appaltatore stesso ed il personale di cui si avvale.
Il personale impiegato deve attenersi alle norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.
Il personale impiegato deve possedere i requisiti professionali e sanitari occorrenti a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, nonché l’impiego da parte dello stesso delle dotazioni strumentali necessarie (divise da lavoro, copricapo e cuffie, grembiuli, calzature antinfortunistiche, guanti monouso ecc.); a tal proposito l’Appaltatore è tenuto a sottoporre il proprio personale a visite mediche periodiche in relazione ad eventuali valutazioni sullo stato di salute, secondo quanto previsto dalle normative igienico-sanitarie vigenti e future.
La Stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di norme di legge o regolamento concernenti l’assunzione, la tutela, la protezione, la salute, la sicurezza, l’assicurazione e l’assistenza dei lavoratori, nonché il puntuale pagamento delle spettanze al personale dipendente.
L’Appaltatore deve farsi carico del lavaggio e cambio degli indumenti di lavoro.
ARTICOLO 16
Oneri a carico dell’Appaltatore – terzi
L’Appaltatore assume ogni responsabilità nei confronti dei propri fornitori di prodotti alimentari e materiale vario.
L’Appaltatore è tenuto a fornire, a richiesta, schede tecniche, documenti di trasporto e fatture in cui devono essere indicate le caratteristiche qualitative e quantitative delle derrate alimentari.
L’Appaltatore assume ogni responsabilità per le eventuali carenze igienico-sanitarie attinenti i locali adibiti a pernottamento e i locali per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti.
L’Appaltatore assume ogni responsabilità in merito all’inosservanza del divieto di fumo come disposto dall’articolo 22 della L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e xx.xx..
L’Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dell'attività oggetto del presente capitolato; in particolare l’Appaltatore si assume la responsabilità nei confronti degli utenti del servizio per eventuali danni che dovessero derivare dallo svolgimento del servizio stesso, compreso il rischio del deterioramento dei prodotti, sia all’interno che all’esterno di locali, anche per fatto dei subappaltatori.
ARTICOLO 17
Oneri a carico dell’Appaltatore - Polizze
In ordine a quanto previsto dal precedente articolo 16 è fatto obbligo all’Appaltatore di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione e per l’intera durata dell’appalto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) in conformità a quanto sotto stabilito.
L’Appaltatore sottoscriverà le polizze sopracitate alle condizioni di seguito riportate:
- l’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato (Appaltatore) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore dei servizi affidati dalla Stazione appaltante. La polizza dovrà elencare tutte le attività oggetto dell’appalto indicate dal presente capitolato speciale e comprendere l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie;
- la Stazione appaltante andrà considerata “terza” a tutti gli effetti e tale precisazione dovrà essere indicata espressamente in polizza;
- l’Assicuratore riconosce inoltre la qualifica di Xxxxx a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38);
- il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori dei servizi oggetto del presente Capitolato nonché dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;
- l’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
🟁 R.C.T. : Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose;
🟁 R.C.O.: Euro 5.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona infortunata (ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38);
- l’assicurazione vale per i danni determinati da colpa dell’Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell’ambito delle attività dell’assicurato;
- l’Assicuratore rinuncia all’esercizio del diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell’Assicurato o di qualsiasi ente o società dell’Assicurato, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai dell’Assicurato e loro eredi;
- l’Assicuratore, in caso di recesso dal contratto di assicurazione, si impegna a darne comunicazione all’Assicurato e alla Stazione appaltante, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni;
- il Foro competente per ogni eventuale controversia dovrà essere quello di Trento;
- qualora la ditta aggiudicataria sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti;
- la Stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di autorizzare l’Appaltatore,che disponga di coperture assicurative che già contengono le garanzie richieste dal presente articolo, ad avvalersene specificando con apposita appendice che le polizze già in corso coprono per intero i rischi ed i massimali sopra specificati; in caso contrario verrà richiesta una polizza specifica;
- in ogni caso, copia della polizza regolarmente quietanzata dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante all’atto della stipula del contratto; ad ogni scadenza contrattuale successiva alla prima, inoltre, l’Appaltatore si impegna per tutta la durata del contratto di appalto, comprese eventuali proroghe, a fornire alla Stazione appaltante copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza.
ARTICOLO 18
Varianti
La Committente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, si riserva la facoltà di apportare variazioni in aumento e diminuzione, nei casi e con le modalità previste dagli artt. 310 e 311 del
D.P.R. n. 207/2010, e nello specifico in base allo sviluppo futuro del piano straordinario di accoglienza e alle conseguenti direttive disposte dal Ministero dell’Interno in merito alla gestione dell’accoglienza dei cittadini extracomunitari.
L’Appaltatore, in ogni caso, ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla Committente.
In caso di variazione delle prestazioni contrattuali entro il limite di un quinto del valore originario, l’Appaltatore è obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni previste nel contratto, secondo quanto stabilito dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010. Le variazioni in aumento e in diminuzione oltre il limite di un quinto dell’importo originario di contratto e che non mutino la natura della prestazione potranno essere disposte con atto aggiuntivo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.
ARTICOLO 19
Determinazione del prezzo
I corrispettivi dovuti all’Appaltatore dall’Amministrazione contraente per le attività contrattuali sono quelli risultanti dal ribasso unico contenuto nell’offerta economica presentata in sede di gara.
Sul compenso, di cui sopra, sarà corrisposta dall’Amministrazione contraente, l'IVA nella misura prevista dalla legge.
Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di stipulazione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione prezzi in conformità all’articolo 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..
ARTICOLO 20
Pagamento dei corrispettivi
La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore ogni mese.
L’Appaltatore redigerà prospetto riepilogativo che specifichi il numero dei pernottamenti e dei pasti distribuiti giornalmente nel mese di riferimento.
I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della Stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e di qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.
La Stazione appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
In conformità all’articolo 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC potrà essere disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
ARTICOLO 21
Cauzione definitiva
L’Appaltatore dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto e a garanzia degli obblighi derivanti da quest’ultimo, una cauzione definitiva in misura fissa pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
La Stazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall’amministrazione; in caso d’inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
La costituzione della cauzione definitiva potrà avvenire tramite fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
La validità della cauzione dovrà perdurare sino allo svincolo da parte della Stazione appaltante, che avverrà a seguito della scadenza del contratto, previo accertamento dell’insussistenza di pendenze relativamente allo stesso.
Resta salvo per la Stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovranno essere redatte in conformità alle sotto indicate modalità:
- sottoscrizione del Legale Rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito), con obbligo di autentica notarile della stessa e specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- espressa indicazione che “la garanzia prestata ha efficacia fino all’avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Stazione appaltante;
- espressa enunciazione di tutte le clausole di seguito indicate:
- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’articolo 1944, comma 2, del Codice Civile;
- assunzione dell’impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta della Stazione appaltante, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
- inopponibilità alla Stazione appaltante del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell’eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale;
- indicazione, quale Xxxx competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti della Stazione appaltante, dell’Autorità giudiziaria di Trento.
Non saranno ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali siano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante.
Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.
ARTICOLO 22
Tutela dei lavoratori
L’Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria nel corso di esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 15, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale addetto al servizio.
L’Appaltatore solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la Provincia Autonoma di Trento in dipendenza della mancata osservanza dell’impegno di cui al precedente comma, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
ARTICOLO 23
Rispetto delle norme di sicurezza
L’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. sia con riferimento all’attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo.
In osservanza della normativa in materia di “Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori” di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm., l’Appaltatore si impegna, entro 60 giorni a far data dall’inizio delle attività/servizio a redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08); il documento deve essere trasmesso alla Stazione appaltante, che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti ai quali l’Appaltatore dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 (novanta) giorni dall’inizio dell’attività.
Entro lo stesso termine l’Appaltatore dovrà predisporre un piano di emergenza ed evacuazione nell’eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, effettuando una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell’incidente, certificando gli avvenuti addestramenti.
L’Appaltatore nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il quale deve effettuare e documentare almeno un sopralluogo mensile, in ogni singola struttura e trasmettere tempestivamente copia del verbale di sopralluogo alla Stazione appaltante.
Resta a carico dell’Appaltatore la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e Collettivi necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
Spetta all’Appaltatore l’applicazione delle norme antincendio di cui al DM 10 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'Appaltatore deve altresì garantire l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L’Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.
ARTICOLO 24
Subappalto
La Stazione appaltante fa divieto di affidare in subappalto, anche parzialmente, il servizio oggetto del presente capitolato speciale d’appalto.
Il subappalto potrà essere autorizzato limitatamente ai seguenti servizi accessori: il trasporto dei pasti agli utenti presso le varie sedi di mensa prive di centro di cottura; la pulizia e/o sanificazione dei locali adibiti al servizio di vitto ed alloggio.
L’autorizzazione al subappalto medesimo potrà essere rilasciata, previa specifica richiesta, unicamente nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e con assunzione di responsabilità solidale dell’Appaltatore per i versamenti dovuti dal subappaltatore in base alla vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ARTICOLO 25
Controlli
Alla Stazione appaltante spetta di verificare la corretta e regolare esecuzione del servizio di vitto e alloggio ed il puntuale rispetto di tutte le clausole contenute nel presente capitolato speciale d’appalto. La stessa può effettuare dei controlli periodici dei locali destinati al pernottamento. Ha facoltà inoltre, relativamente al servizio di ristorazione, di controllare in ogni momento, anche con prelievo ed analisi di campioni ad opera delle competenti strutture in materia di Igiene e Sanità pubblica secondo le normative vigenti, l’idoneità dei prodotti alimentari, sia per quanto riguarda la quantità (grammature), la qualità, il confezionamento e le modalità di cottura degli stessi, sia per quanto riguarda il rispetto delle cautele igienico-sanitarie, generali e/o specifiche, da parte del personale, la pulizia dei locali, degli arredi e delle suppellettili, e ogni altro aspetto inerente lo svolgimento del servizio.
Sono inoltre preposti alle funzioni di controllo:
- l’Azienda provinciale per i servizi sanitari,
- il Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri (N.A.S.).
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente Capitolato, parte integrante dell’Accordo Quadro, dovranno essere contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante. L’inadempienza si intende regolarmente contestata a seguito di eventuale sopralluogo effettuato congiuntamente da un rappresentante della Stazione appaltante e dall’Appaltatore o da un suo rappresentante e comunque con la trasmissione del relativo verbale dell’Amministrazione all’Appaltatore. Quest’ultimo avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
ARTICOLO 26
Penali
Qualora vengano accertate a carico dell’Appaltatore inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato speciale d’appalto, e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni, la Stazione appaltante potrà applicare penali nei confronti dell’Appaltatore stesso.
L’entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.
Si definiscono di seguito i 4 livelli di gravità delle inadempienze/disservizi:
1° livello (inadempienza lieve) sanzione pari all’0,50% del valore del contratto stipulato:
- per ogni caso di ritardo di oltre 30 minuti nella somministrazione dei pasti rispetto all’orario previsto;
- per ogni caso di mancato rispetto dello stato igienico dei locali adibiti ad alloggio e mensa e degli automezzi adibiti al trasporto delle derrate alimentari, come previsto da normativa vigente;
- per ogni caso di non conformità relativa al menù previsto presentato settimanalmente e approvato dal responsabile dell’Unità operativa CINFORMI o da un suo delegato;
- per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro;
- per ogni inottemperanza relativamente alla raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa in materia di raccolta differenziata;
2° livello (inadempienza media) sanzione pari al 1% del valore del contratto stipulato:
- per ogni mancata fornitura dei prodotti di igiene personale;
- per la mancata messa a disposizione dei letterecci;
- per ogni mancata registrazione dei dati di monitoraggio previsti nel Piano di autocontrollo;
- per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti e degli alimenti ai sensi della normativa vigente;
- per il mancato rispetto delle modalità di preparazione e somministrazione previste dal presente capitolato e dall’offerta tecnica;
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che non pregiudichino la salute o la sicurezza dell’utente nei pasti somministrati;
- per ogni alimento scaduto rinvenuto in magazzino, in cucina o nelle celle frigo che riporti indistintamente la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”;
- per ogni rilevamento di non conformità a quanto stabilito nelle schede tecniche e di sicurezza di prodotti detergenti e disinfettanti;
- ogni qualvolta venga negato l’accesso agli incaricati preposti ad eseguire i controlli di conformità al capitolato;
3° livello (inadempienza grave) sanzione pari al 2% del valore del contratto stipulato:
- per ogni difformità riferita alla qualità del pasto tale da impedire il consumo dei pasti o mancata fornitura degli stessi riservandosi la Stazione appaltante di richiedere un piatto freddo alternativo; per difformità particolarmente gravi le penali saranno raddoppiate,
- per la mancata messa a disposizione dei posti letto necessari, in base al numero effettivo delle presenze;
- per ogni mancato rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di identificazione dei prodotti e di rintracciabilità riguardanti la preparazione, la conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei pasti, la pulizia e la sanificazione dei locali, il trasporto e quant’altro previsto dalle vigenti leggi e dalla documentazione personalizzata per ogni struttura;
- per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione previsti dal capitolato;
- per la mancata redazione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- per ogni inosservanza della norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi e /o per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza;
- per ogni caso di riciclo;
4° livello (inadempienza molto grave) sanzione pari al 4% del valore del contratto stipulato:
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che mettano a rischio la salute o la sicurezza dell’utente nei pasti somministrati; qualora il ritrovamento di corpi estranei interessi più di una porzione, fatto salvo l’obbligo da parte dell’Appaltatore di fornire il pasto sostitutivo, le penali saranno raddoppiate;
- per ogni caso di accertamento di gravi violazioni in materia di pulizia, igiene e salubrità dei locali destinati al pernottamento;
- per ogni caso in cui siano stati riscontrati microrganismi patogeni;
L'applicazione delle penali sopracitate non pregiudica in nessun caso l'eventuale risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante ai sensi dei successivi articoli 29 e 30.
L’ammontare delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale.
L’ammontare delle penali, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti potrà a scelta della Stazione appaltante essere direttamente trattenuta all’atto del pagamento o, qualora necessario, sulla cauzione.
Il pagamento delle penali e l’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano l’Appaltatore dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi.
L’Appaltatore per qualsiasi questione inerente il servizio prestato si rapporta unicamente con la Stazione appaltante al quale in particolare competono la diretta valutazione e le risposte alle richieste e/o segnalazioni che pervengono dagli utenti confrontandosi con l’Appaltatore per gli adempimenti conseguenti.
ARTICOLO 27
Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del relativo Accordo Quadro, foro competente è quello di Trento.
Le controversie saranno definite dall’autorità giudiziaria competente.
ARTICOLO 28
Recesso unilaterale
A sensi dell’articolo 1671, in considerazione della peculiarità della prestazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso anticipato dall’Accordo Quadro o dai contratti attuativi in qualsiasi momento per cessate esigenze o per diverse direttive disposte dal Ministero dell’Interno in merito alla gestione dell’accoglienza dei cittadini extracomunitari.
La comunicazione del recesso è trasmessa via posta certificata PEC, con almeno 15 giorni di preavviso, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate.
ARTICOLO 29
Risoluzione del contratto per inadempimento
Ai sensi dell’articolo 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto dell’Accordo Quadro o dei contratti attuativi, la Stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora l’Appaltatore/i tramite posta elettronica certificata, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione dell’Accordo Quadro o dei contratti attuativi, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Nel caso di risoluzione degli contratti attuativi in vigore, potrà essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l’Amministrazione contraente.
ARTICOLO 30
Clausole di risoluzione espressa
Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’articolo 26, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
- ripetute e gravi inadempienze e ritardo nell’espletazione del servizio;
- frode perpetrata a qualsiasi titolo da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi a terzi, in violazione dell’articolo 28 del presente capitolato;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- applicazione di penali tale da superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale.
- il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
- ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dall’Ente appaltante;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dall’Ente appaltante;
- ripetute e gravi inadempienze contestate per mancato rispetto delle indicazioni fornite sulle diete speciali indicate nell’allegato B.
I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione, la Stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.
ARTICOLO 31
Fallimento e altre vicende soggettive dell’Impresa
Con riferimento alle vicende soggettive dell’Impresa, di cui all’articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006, la Committente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
In caso di fallimento o morte dell’Appaltatore, la Stazione appaltante recederà dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo ultimo eseguita.
ARTICOLO 32
Divieto di cessione dell’Accordo Quadro o dei contratti attuativi
È fatto divieto all’Appaltatore di cedere, in tutto od in parte, l’Accordo Quadro e/o i contratti attuativi, a pena di nullità.
ARTICOLO 33
Cessione dei crediti
E’ vietata la cessione dei crediti derivanti dall’Accordo Quadro e/o dai contratti attuativi sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
ARTICOLO 34
S.C.I.A., D.I.A., Autorizzazioni
Entro 60 giorni dall’aggiudicazione l’Appaltatore per l'espletamento dell'attività richiesta dal presente Capitolato deve inoltrare al Comune la prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.), rispettivamente, per l’inizio dell’attività di somministrazione e per la registrazione presso l’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.P.S.S. e verificare l'esistenza, o eventualmente acquisire, tutte le necessarie autorizzazioni per le attività richieste secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Le autorizzazioni sono necessarie solo nel caso in cui l’Appaltatore non svolga già attività ricettiva e di somministrazione di alimenti e bevande.
Tale documentazione dovrà permanere sempre presso i locali di produzione ed essere disponibile per ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dalla Stazione appaltante per la verifica della conformità del servizio.
ARTICOLO 35
Tracciabilità dei pagamenti
L’Appaltatore/i assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.. A tal fine, l’Appaltatore/i comunica all’Ente, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate od operare su di essi.
L’Appaltatore/i si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. A tale scopo l’Appaltatore/i deve comunicare alla Stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto d’appalto e fornire copia dei relativi contratti.
In particolare, in caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, i pagamenti della Capogruppo alle imprese associate dovranno rispettare gli obblighi di tracciabilità.
ARTICOLO 36
Elezione di domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
ARTICOLO 37
Incarico di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs n. 196/2003
Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
L’appaltatore pertanto, ai sensi dell’articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nel contratto e si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali.
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell’accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003, e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
La presente nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.
ARTICOLO 38
Spese
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto (registrazione, imposte, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell’Appaltatore.
ARTICOLO 39
Norma di chiusura
L’Accordo Quadro, composto dalla documentazione di cui al precedente articolo 20, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica all’Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo quadro o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dell’Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
Con l’Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio i contratti attuativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni dell’Accordo prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.