APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 22.12.2010
COMUNE DI ALBESE CON CASSANO
SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 22.12.2010
INDICE
CAPO I – Disposizioni preliminari
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 3 – Privatizzazione del procedimento amministrativo Art. 4 – Soggetti di diritto privato
Art. 5 – Uso della telematica
CAPO II – Termini dei procedimenti
Art. 6 – Termine iniziale Art. 7 – Termine finale
Art. 8 – Acquisizione di informazioni o di certificazioni Art. 9 – Responsabilità dirigenziali
Art. 10 – Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento Art. 11 – Ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione
Art. 12 – Attività consultiva
CAPO III – Responsabile del procedimento
Art. 13 – Unità organizzativa responsabile del procedimento Art. 14 – Individuazione del responsabile del procedimento Art. 15 – Il procedimento costituito da più fasi
Art. 16 – Compiti
Art. 17 – Comunicazione d’avvio Art. 18 – Intervento di altri soggetti
Art. 19 – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza Art. 20 – Compiti del Responsabile del servizio
CAPO IV – Efficacia e invalidità del provvedimento amministrativo - Autotutela
Art. 21 – Efficacia dei provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei privati Art. 22 – Sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo
Art. 23 – Revoca del provvedimento
Art. 24 – Annullamento d’ufficio e convalida del provvedimento
CAPO V – Disposizioni finali Art. 25 – Abrogazione di norme Art. 26 – Integrazioni
Art. 27 – Rinvio
Art. 28 – Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità
Allegato:
Individuazione:
– unità organizzativa competente
– procedimento
– termini
CAPO I
Disposizioni preliminari
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato in attuazione del vigente Statuto comunale ed in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali), dell’articolo 117, comma 6, della Costituzione, dell’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adempimento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, della legge 18 giugno 2009, n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile”, nonché dei principi dell’ordinamento comunitario, disciplina i procedimenti amministrativi a rilevanza esterna di competenza del Comune che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte o che debbano essere promossi d’ufficio, al fine di ottenere nell'attività amministrativa imparzialità, trasparenza, pubblicità, economicità ed efficacia.
2. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti di rilascio di certificazioni, attestazioni, copie ed estratti di atti e documenti che si concludano contestualmente alla richiesta dell’interessato.
Articolo 2 - Ambito di applicazione
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per procedimento amministrativo una serie concatenata di atti, anche eterogenei tra loro, finalizzati al raggiungimento e alla realizzazione di un interesse pubblico col minor sacrificio degli interessi privati.
2. Le disposizioni del regolamento si applicano, ove compatibili, anche ai procedimenti amministrativi che si concludano, anziché con un atto formale, con una attività materiale.
3. Il procedimento è sempre unico anche se costituito da più fasi, finalizzate all’emanazione di un solo atto, di competenza di diversi uffici o servizi dell’Amministrazione comunale.
Articolo 3 - Privatizzazione del procedimento amministrativo
1. Il Comune, nell’adozione di atti di natura non autorizzativi, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. L’amministrazione, nei casi di cui al comma 1, agisce nei rapporti con i soggetti interessati su basi concordate e non con atti meramente unilaterali.
Articolo 4 - Soggetti di diritto privato
1. I soggetti di diritto privato preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, riportati all’articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 5 - Uso della telematica
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 3-bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’articolo 3 della legge
n. 15/2005, il Comune incentiva l’uso della telematica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati, tenuto conto, in particolare, delle modifiche apportate dalla legge n. 69/2009, che rende obbligatorio l’uso di mezzi telematici nell’attività consultiva e nella conferenza di servizi.
CAPO II
Termini dei procedimenti
Articolo 6 - Termine iniziale
1. I procedimenti iniziano d’ufficio o su istanza di parte.
2. Nei procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell’atto emesso da organo o ufficio di altra Amministrazione o da quando il Comune ha notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.
3. L’avvio d’ufficio è obbligatorio quando, ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione è tenuta ad avviare il procedimento medesimo al verificarsi di determinate circostanze ovvero in date prestabilite. Qualora il verificarsi delle circostanze debba essere accertato, il procedimento ha inizio dalla data dell’accertamento.
4. Fuori dei casi di cui al precedente comma, l’avvio d’ufficio del procedimento costituisce facoltà discrezionale dell’Amministrazione.
5. Il procedimento è ad iniziativa di parte nei casi in cui l’ordinamento vigente preveda la presentazione di un’istanza comunque denominata e l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito ad essa.
6. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla ricezione della istanza da parte del Comune, la cui data è comprovata:
a. dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio protocollo al momento della consegna diretta della istanza;
b. dal timbro datario apposto al momento dell’arrivo dall’ufficio protocollo se l’istanza è inoltrata tramite posta;
c. dalla ricevuta di consegna al destinatario dell’istanza in caso di utilizzo di posta elettronica certificata.
7. L’ ufficio incompetente per l’istruttoria cui venga erroneamente indirizzata l’istanza, provvede ad inviarla entro
2 giorni dal ricevimento all’ufficio competente. In tal caso il termine di inizio del procedimento decorre dal momento in cui la domanda perviene a quest’ultimo.
8. Se la domanda è erronea o incompleta, il responsabile del procedimento ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’interessato indicando le cause della erroneità o della incompletezza e assegnando un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. In tal caso il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda completata sempre che la richiesta di integrazione sia stata fatta entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora l’ulteriore termine assegnato decorra senza che sia intervenuta alcuna regolarizzazione il procedimento viene archiviato d’ufficio.
Articolo 7 - Termine finale
1. Tutti i procedimenti devono concludersi con l’adozione del provvedimento finale o con il compimento delle attività materiali entro i termini massimi previsti, non superiori a 90 giorni, nelle allegate schede che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni, per la conclusione dei procedimenti, i termini non possono comunque superare i centottanta giorni con la sola esclusione dei procedimenti d’acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione, per quanto di competenza del Comune.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il termine coincide con la data di adozione del provvedimento o, in caso di provvedimento recettizio, con la data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento dà immediata comunicazione del provvedimento adottato.
4. I termini di cui al comma 1 non tengono conto dei tempi necessari per l’ulteriore ed eventuale fase integrativa dell’efficacia dell’atto.
5. Qualora l’atto conclusivo del procedimento sia di competenza del Sindaco o della Giunta, i termini previsti nelle allegate schede valgono come limite temporale massimo entro cui il responsabile del procedimento invia la sua proposta di provvedimento agli organi politici. Il Sindaco e la Giunta provvedono rispettivamente entro dieci e quindici giorni dalla presentazione della proposta di provvedimento. In caso di decorrenza di detti termini, il responsabile del procedimento, assunte le necessarie informazioni, provvederà a comunicare all’interessato i motivi del mancato rispetto del termine.
6. Per i procedimenti non indicati nelle schede allegate al presente regolamento e non disciplinati da fonti legislative o regolamentari il termine si intende di novanta giorni.
7. Per i procedimenti relativi a pagamenti i termini, se non diversamente disposto in altra parte del presente regolamento e nelle sue schede allegate, sono quelli determinati dal regolamento di contabilità ovvero se non specificati, sono di sessanta giorni fine mese dal ricevimento della fattura al protocollo comunale.
Articolo 8 - Acquisizione di informazioni o di certificazioni
1. Quando per l’istruttoria del procedimento venga richiesto il parere di altre unità organizzative interne all’Amministrazione, il responsabile del procedimento, se non ritiene di indire una conferenza di servizi, si rivolge al responsabile dell’unità organizzativa coinvolta che ha dieci giorni di tempo per esprimersi. Ove il parere non sia rilasciato entro questo termine massimo, il provvedimento è adottato prescindendo dallo stesso, salvi i casi nei quali la legge non consenta di ometterlo o questo sia previsto da regolamenti approvati dall’amministrazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 241/1990 è sempre indetta una conferenza di servizi quando occorre acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
Articolo 9 - Responsabilità dirigenziali
1. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione delle responsabilità dirigenziale.
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato.
Articolo 10 - Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento
1. L’amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Le relative controversie sono attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
Articolo 11 - Ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione
1. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui all’ articolo 7. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Articolo 12 - Attività consultive
1. Gli organi consultivi delle amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione all’amministrazione richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
CAPO III
Responsabile del procedimento
Articolo 13 - Unità organizzativa responsabile del procedimento
1. L’ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è l’area/il servizio indicato nelle schede allegate al presente regolamento.
Articolo 14 - Individuazione del responsabile del procedimento
1. Quando non sia diversamente stabilito da leggi o da regolamenti, il responsabile del procedimento è il soggetto preposto al servizio.
2. Il Responsabile del servizio cui fa capo l’unità organizzativa responsabile individua il responsabile del procedimento tra i dipendenti appartenenti alla medesima unità organizzativa.
Articolo 15 - Il procedimento costituito da più fasi
1. Nei procedimenti costituiti da più fasi, il responsabile della fase iniziale è, salva diversa disposizione, responsabile dell’intero procedimento, fatta salva, comunque, la possibilità di imputare le conseguenze di eventuali ritardi, inadempimenti od omissioni ai responsabili delle singole fasi.
2. Il responsabile del procedimento costituito da più fasi cura le comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono nel procedimento successivamente alla propria. Il responsabile del procedimento, per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, deve seguire l’andamento presso le unità organizzative competenti dando impulso all’azione amministrativa.
3. Xxxxxx al direttore generale ovvero in sua assenza al segretario comunale risolvere gli eventuali conflitti insorti nello svolgimento del procedimento tra servizi o uffici diversi.
4. Il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi del comma 1, indice, se ne ha la competenza, o propone al direttore generale/segretario comunale l’indizione di una conferenza di servizi tra le unità organizzative interessate per l’esame contestuale dell’oggetto del procedimento. Le determinazioni concordate nella conferenza vincolano le strutture partecipanti e tengono eventualmente luogo degli eventuali atti del procedimento di loro competenza.
Articolo 16 - Compiti
1. Il responsabile del procedimento cura, nei termini, gli adempimenti previsti dall’art. 6 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile segue l’ordine cronologico di presentazione delle domande, tranne eccezionali casi di urgenza documentati dall’interessato oppure per motivate ragioni inerenti all’organizzazione dell’ufficio, autorizzate da chi dirige l’unità organizzativa responsabile del procedimento.
3. Il responsabile del procedimento può invitare presso il suo ufficio i soggetti di cui all’art. 7 comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche per ricevere chiarimenti ed informazioni utili ai fini del perfezionamento dell’istruttoria. Del colloquio è redatto, di norma, sommario verbale del quale deve essere fatta menzione nel provvedimento finale.
4. È compito del responsabile del procedimento tenere informato l’interessato dell’iter del procedimento.
5. Nel caso in cui il provvedimento debba essere obbligatoriamente notificato, il responsabile del procedimento provvede, immediatamente, alla sua notifica.
6. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 6 della legge n. 241/1990, nel testo modificato dall’articolo 4 della legge n. 15/2005, il soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
Articolo 17 - Comunicazione d’avvio
1. Il responsabile, entro 5 giorni dall’inizio del procedimento, ne comunica l’avvio ai soggetti di cui all’art. 7 comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche.
2. La comunicazione è differita solo nel caso in cui vi siano improrogabili esigenze di celerità nel procedere, ovvero quando si tratti di procedimenti preordinati all’emanazione di provvedimenti di natura cautelare. In caso di sopralluoghi o ispezioni la comunicazione è data tramite invio all’interessato di copia dei relativi verbali.
3. La comunicazione non è dovuta:
a) quando nei procedimenti ad istanza di parte sia stata rilasciata ricevuta contenente le informazioni di cui all’art. 8, comma 2 della legge n. 241/1990;
b) nei procedimenti ad istanza di parte che si concludano entro 15 giorni.
4. La comunicazione deve essere personale, deve contenere le indicazioni di cui all’art. 8, comma 2, della legge
n. 241/1990 e successive modifiche e deve essere preferibilmente effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Qualora, a causa dell’elevato numero dei destinatari, la comunicazione personale sia impossibile o particolarmente gravosa, si provvede mediante forme di pubblicità idonee quali, fra le altre, gli avvisi pubblici, i comunicati stampa e l’inserimento in rete civica.
6. Nel caso di omissione, ritardo e incompletezza della comunicazione, si applica l’art. 8, comma 4, della legge
n. 241/1990 e successive modifiche.
Articolo 18 - Intervento di altri soggetti
1. I soggetti cui deve essere data la comunicazione di avvio del procedimento, nonché quelli intervenuti ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, hanno diritto di:
a) prendere visione degli atti del procedimento d’intesa con il relativo responsabile, salvo quanto previsto dall’art. 24 della legge n. 241/1990, come sostituito dall’articolo 16 della legge n. 15/2005, e dal regolamento sul diritto di accesso;
b) presentare memorie scritte, documentazione integrativa e perizie tecniche di parte, che il responsabile del procedimento è tenuto a valutare purché pertinenti. Tale presentazione deve avvenire entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento o in mancanza entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento; se avviene oltre detto termine ma prima che il procedimento sia concluso, non può comunque determinare lo spostamento del termine finale. Resta salva la facoltà di esame dei documenti presentati quando siano inerenti ad accertamenti obbligatori per l’Amministrazione o risultino determinanti per l’istruttoria.
2. L'atto di intervento, redatto in carta semplice senza alcuna formalità e diretto al responsabile del procedimento, deve essere adeguatamente motivato in ordine al pregiudizio temuto e presentato nei termini di cui al precedente comma 1, lett. b).
3. Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, quanto previsto dal presente articolo e dal precedente art. 13 non si applica ai procedimenti tributari e a quelli diretti all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
Articolo 19 - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
1. Ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’articolo 6 della legge n. 15/2005, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.
Articolo 20 - Compiti del responsabile del servizio
1. Il Responsabile d’area cui fa capo l’ufficio responsabile:
a) coordina e controlla l’attività dei responsabili dei procedimenti;
b) ha compiti di impulso e di verifica del rispetto dei termini;
c) adotta ogni accorgimento teso alla semplificazione dei procedimenti;
d) in presenza di temporanee e specifiche esigenze può assegnare con atto scritto e motivato determinati procedimenti ad unità organizzative diverse da quelle indicate nelle schede allegate al presente regolamento;
e) può esercitare, nel caso di mancato rispetto del termine, il potere sostitutivo, o assegnare il procedimento ad altro responsabile al fine di emanare l’atto nei termini previsti.
CAPO IV
Efficacia e invalidità del provvedimento amministrativo – Autotutela
Articolo 21 - Efficacia dei provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei privati
1. I provvedimenti amministrativi sono efficaci all’atto della loro emanazione e sono immediatamente eseguibili, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati acquistano efficacia con la comunicazione effettuata al destinatario. Trova applicazione l’articolo 21-bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’articolo 14 della legge n. 15/2005.
Articolo 22 - Sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo
1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 21-quater della legge n. 241/1990, introdotto dall’articolo 14 della legge n. 15/2005, l'efficacia del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
2. La sospensione dell’efficacia è disposta dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento o da altro organo previsto dalla legge.
Articolo 23 - Revoca del provvedimento
1. Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato:
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- nel caso di mutamento della situazione di fatto;
- a seguito di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
2. L’organo competente ad adottare la revoca è il medesimo che ha emanato il provvedimento o altro organo previsto dalla legge.
3. In materia di:
- inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;
- eventuali pregiudizi arrecati ai soggetti interessati ed al loro indennizzo;
- giurisdizione in caso di controversie,
trova applicazione l’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, introdotto dall’articolo 14 della legge n. 15/2005.
Articolo 24 - Annullamento d’ufficio e convalida del provvedimento
1. L’organo che ha emanato il provvedimento o altro organo previsto dalla legge, può annullare il provvedimento amministrativo inficiato da un vizio di legittimità (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza).
2. Nel provvedimento di annullamento dell’atto, dovrà darsi conto:
- della sussistenza di ragioni di un interesse pubblico, attuale e concreto;
- che non sia decorso un lungo lasso di tempo dalla sua emanazione;
- degli interessi dei destinatari del provvedimento e della ragione della prevalenza dell’interesse pubblico posto a base dell’annullamento rispetto agli altri interessi.
3. In presenza di ragioni di interesse pubblico, da indicare nel provvedimento, l’autorità che lo ha emanato può convalidare un provvedimento annullabile, entro un termine ragionevole. La convalida ha carattere costitutivo e mantiene fermi gli effetti dell’atto convalidato fin dal momento in cui lo stesso è stato emanato.
4. Il provvedimento amministrativo non è annullabile:
- quando, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
- per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
CAPO V
Disposizioni finali
Articolo 25 - Abrogazione di norme
1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.
Articolo 26 - Integrazioni
1. La Giunta comunale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le integrazioni al presente regolamento necessarie per la determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti individuati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Di tali integrazioni e modifiche viene data comunicazione al Consiglio comunale.
Articolo 27 - Rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
Articolo 28 - Entrata in vigore e forme di pubblicità
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio da eseguirsi dopo che la relativa delibera di approvazione è divenuta esecutiva.
ALLEGATO AL REGOLAMENTO
INDIVIDUAZIONE:
- AREA/UFFICIO COMPETENTE
- PROCEDIMENTO
- TERMINI
AREA COMPETENTE: Polizia Locale
POLIZIA LOCALE
N.d. | Adempimento | Termine (n. giorni) |
1 | Ordinanze a carattere temporaneo | 10 |
2 | Ordinanze carattere permanente | 20 |
3 | Apposizione segnaletica verticale | 30 |
4 | Dissequestro veicoli | 20 |
5 | Dissequestro merci | 20 |
6 | Controlli a seguito di reclami o segnalazioni | 15 |
7 | Controlli a seguito di reclami verbali | 30 |
8 | Rilascio permessi di circolazione | 10 |
9 | Notifica atti ricevuti da pubblici uffici | 20 |
10 | Richiesta dati sulla viabilità | 30 |
11 | Nulla osta percorribilità strade | 15 |
12 | Autorizzazione trasporto eccezionale | 15 |
13 | Autorizzazione per macchine agricole eccezionali | 15 |
14 | Sopralluoghi e risposta conseguente | 20 |
15 | Sopralluogo per temuto pericolo e risposta conseguente | 7 |
16 | Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico | 10 |
17 | Xxxxxxxx copie atti cartacei archiviati | 30 |
18 | Rilascio copie sinistri senza feriti | 30 |
19 | Xxxxxxxx copie sinistri con feriti | 90 |
AREA COMPETENTE: Servizi Demografici
SERVIZI DEMOGRAFICI
N.d. | Adempimento | Termine (n. giorni) |
1 | Certificazioni anagrafiche – autenticazione di copie e firma | Alla richiesta |
2 | Rilascio certificazioni storiche e copie atti di archivio | 20 |
3 | Iscrizione e trascrizione atti di stato civile | 30 |
4 | Pratiche di cittadinanza ( dal ricevimento degli atti) | 60 |
5 | Annotazione su atti di stato civile | 20 |
6 | Iscrizione anagrafica (istruttoria e invio pratica al Comune di cancellazione | 20 |
7 | Iscrizione anagrafica (ricevimento e definizione pratica) | 15 |
8 | Statistiche demografiche mensili | 15 |
9 | Statistiche demografiche annuali | 30 |
10 | Iscrizione / cancellazione A.I.R.E. | 20 |
11 | Cancellazione anagrafica (dal ricevimento della pratica) | 20 |
12 | Variazioni di indirizzo | 30 |
AREA COMPETENTE: Economico – finanziaria, Servizi sociali
SERVIZI SOCIALI
N.d. | Adempimento | Termine (n. giorni) |
1 | Borse lavoro per disabili adulti o adulti a rischio emarginazione | 30 |
2 | Contributi economici adulti in difficoltà | 10 |
3 | Convenzioni con enti per la gestione dei servizi | 30 |
4 | Assegno nucleo familiare | 30 |
5 | Assegno di maternità | 30 |
6 | Assegno per il secondo o ulteriore figlio | 30 |
7 | Contributi a enti o associazioni con fini istituzionali nel campo dell’assistenza sociale | 30 |
8 | Servizio trasporto disabili | 60 |
9 | Attivazione servizio assistenza scolastica e domiciliare disabili | 60 |
10 | Assegnazione alloggi ERP | 90 |
11 | Comunicazione motivi ostacolanti all’accoglimento di istanze | 30 |
12 | Ordinanze di trattamento sanitario obbligatorio e di prolungamento T.S.O. e relative comunicazioni all’autorità giudiziaria | 10 |
13 | Assistenza agli indigenti | 30 |
14 | Attivazione servizio pasti a domicilio | 30 |
15 | Attivazione servizio assistenza domiciliare anziani | 30 |
16 | Attivazione servizio telesoccorso | 10 |
17 | Contributi per ricoveri in strutture residenziali | 60 |
18 | Ricovero minori in strutture tutelari e per affidi | 30 |
AREA COMPETENTE: area amministrativa, economico – finanziaria, tributi, Urbanistica, edilizia privata, s.u.a.p., lavori pubblici, servizi sociali
UFFICIO PATRIMONIO
N.d. | Adempimento | Termine (n. giorni) |
1 | Concessioni temporanee di locali | 90 |
2 | Contratti di acquisto – Alienazione atti di costituzione di diritti reali – modalità di scelta del contraente: - trattativa privata: a) domanda – verifiche catastali istruttoria tecnica b) pareri di altri servizi c) accettazione disciplinare da parte di altro contraente d) proposta di approvazione disciplinare | 90 |
3 | Contratti di acquisto - Alienazione e costitutivi di diritti reali: asta pubblica o altra forma di scelta del contraente diversa dalla trattativa privata: a) definizione – descrizione – verifiche b) pareri di altri servizi c) proposta di approvazione bando d) pubblicazione bando, presentazione offerte, aggiudicazione e) proposta di approvazione aggiudicazione | 90 |
4 | Operazioni di aggiornamento inventariale | 90 |
5 | Valutazioni estimative – richieste di altri servizi | 90 |
6 | Comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento di istanze | 30 |
AREA COMPETENTE: Tributi, commercio, polizia mortuaria
TRIBUTI – COMMERCIO - POLIZIA MORTUARIA
N.d. | Adempimento | Termine (n. giorni) |
1 | Rimborsi di somme non dovute per tributi a ruolo e non a ruolo | 30 |
2 | Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili | 180 |
3 | Rimborso o sgravio di quote indebite ed inesigibili | 60 |
4 | Richiesta scritta di chiarimenti e/o certificazioni | 30 |
5 | Comunicazioni motivi ostativi accoglimento istanze | 30 |
6 | Esame scritti difensivi | 60 |
7 | Costituzione in giudizio avanti le commissioni tributarie | 60 |
8 | Provvedimento Unico Attività Funebre | 30 |
9 | Autorizzazione trasporto funebre | 5 |
10 | Concessioni cimiteriali | 30 |
11 | Concessione allacciamento illuminazione votiva | 30 |
12 | Esumazioni, estumulazioni straordinarie | 30 |
13 | Autorizzazione commercio medie strutture di vendita | 30 |
14 | Autorizzazione giornali e riviste esclusive e non esclusive | 30 |
15 | Trasferimento giornali e riviste esclusive e non esclusive | 30 |
16 | Autorizzazione pubblico esercizio | 30 |
17 | Autorizzazione trasferimento pubblico esercizio | 30 |
18 | Autorizzazione occupazione suolo pubblico | 15 |
19 | Autorizzazione commercio su aree pubbliche | 30 |
20 | Denuncia inizio attività sala giochi | 30 |
21 | Autorizzazione manifestazione spettacoli viaggianti | 30 |
22 | Autorizzazione intrattenimenti musicali | 30 |
23 | Altre autorizzazioni polizia amministrativa | 30 |
24 | Denuncia noleggio autoveicoli senza conducente | 30 |
25 | Autorizzazione noleggio autoveicoli con conducente | 30 |
26 | Nulla Osta servizio autonoleggio | 7 |
27 | Denuncia inizio attività cose antiche e usate | 30 |
AREA COMPETENTE: area amministrativa, economico – finanziaria, , lavori pubblici
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
N.d. | Adempimento | Termine (n. giorni) |
1 | Esecuzioni deliberazioni e determinazioni | 30 |
2 | autorizzazione subappalti | 30 |
3 | Autorizzazione all’immissione in pubblica fognatura | 30 |
4 | Invito a licitazione privata e appalti / concorsi | 30 |
5 | Approvazione risultati verbali licitazione privata e asta pubblica | 30 |
6 | Conclusione contratti | 60 |
7 | Conclusione contratto di acquisto ed alienazione | 90 |
8 | Svincolo cauzioni | 30 |
9 | Denominazione Via, Piazze, Monumenti, Lapidi | 60 |
10 | Occupazione di aree pubbliche | 60 |
11 | Collaudo opere e certificazione regolare esecuzione | 60 |
12 | Richiesta scritta di informazioni e notizie | 30 |
13 | Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti | 30 |
14 | Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio | 30 |
15 | Rilascio certificati e attestati con assunzione di informazioni | 30 |
Risposta ad esposti e ricorsi | 30 |
16 | ||
17 | Xxxxxxxx di copia atti anno corrente e anno precedente | 30 |
18 | Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo anno | 30 |
19 | Compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi e di gare di appalto | 30 |
AREA COMPETENTE: Urbanistica, edilizia privata, s.u.a.p.
UFFICIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
N.d. | Adempimento | Termine (n. giorni) |
1 | Piano attuativo di iniziativa privata – adozione | 90 |
2 | Piano attuativo di iniziativa privata – approvazione | Entro 90 gg. dall’adozione |
3 | Permesso di costruire (gratuito e oneroso) | 75 |
4 | Segnalazione Certificata Inizio Attività | 60 |
5 | Denuncia di Inizio Attività | 30 |
6 | Certificati di destinazione urbanistica | 30 |
7 | Certificato di Agibilità immobili | 45 |
8 | Autorizzazione allo scarico di reflui in fognatura | 30 |
9 | Attestazioni varie in materia edilizia | 30 |
10 | Risposta ad esposti, richieste informazioni scritte | 30 |
11 | Altre autorizzazioni in materia ediliza | 30 |
12 | Rilascio copie di atti d’archivio | 30 |
13 | Autorizzazioni allacciamento fognatura | 30 |
14 | Richiesta scritta di informazioni e notizie | 30 |
15 | Rilascio certificati e attestati dagli atti correnti | 30 |
16 | Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio | 30 |
17 | Variante a concessioni edilizie in corso d’opera | 75 |
18 | Rimborso oneri non dovuti per concessione edilizia | 30 |
19 | Ascensori e montacarichi assegnazione matricola | 30 |
20 | Collaudo impianti carburante | 60 |
AREA COMPETENTE: area amministrativa, economico - finanziaria, cultura, servizi demografici, polizia locale, tributi ed economato, servizi sociali, urbanistica – ed. privata, lavori pubblici.
RAGIONERIA – PERSONALE - CULTURA
N.d. | Adempimento | Termine (n. giorni) |
1 | Indizione di concorso pubblico, adozione e pubblicazione del bando di concorso | 45 |
2 | Ritiro delle domande | 45 |
3 | Ammissione dei candidati ai concorsi | 15 |
4 | Nomina della Commissione giudicatrice | 15 |
5 | Consegna fascicolo alla Commissione | 15 |
6 | Convocazione prova scritta | 45 |
7 | Espletamento concorso da parte della Commissione giudicatrice a decorrere dall’espletamento della 1^ prova scritta | 30 |
8 | Approvazione degli atti della Commissione giudicatrice e della graduatoria | 15 |
9 | Nomina dei vincitori del concorso | 15 |
10 | Approvazione del bando e nomina della Commissione e pubblicazione del bando di offerta di lavoro per il personale dipendente dell’Ente | 30 |
11 | Ammissione del personale dipendente dall’Ente e avviamento degli esterni all’offerta di lavoro | 45 |
12 | Approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori interni e degli idonei esterni | 15 |
13 | Indizione di concorso per titoli per assunzioni a tempo determinato | 15 |
14 | Approvazione del bando di concorso per titoli per assunzioni a tempo determinato | 15 |
15 | Raccolta delle domande e ammissibilità concorrenti | 45 |
16 | Espletamento delle procedure concorsuali | 30 |
17 | Approvazione della graduatoria per assunzioni a tempo determinato | 15 |
18 | Assunzioni a tempo determinato (da graduatoria) | 45 |
19 | Assunzione a tempo determinato di lavoratori dall’ufficio per l’impiego | 45 |
20 | Cessazione dal servizio per dimissioni | 90 |
21 | Concessione permessi per il diritto allo studio (150 ore) | 30 |
22 | Avvio procedimento disciplinare con contestazione di addebiti | 30 |
23 | Applicazione di tutte le sanzioni disciplinari | 15 |
24 | Dispensa dal servizio per motivi di salute | 90 |
25 | Certificazioni e attestazioni di servizio | 5 |
26 | Certificazioni storiche di servizio | 15 |
27 | Trasferimento di personale tra enti | 90 |
28 | Mobilità interna, su istanza degli interessati | 60 |
29 | Trasferimento d’ufficio di personale tra servizi comunali | 60 |
30 | Comando con rimborso di dipendenti ad altri enti | 60 |
31 | Comando oneroso di personale esterno ad altri enti | 60 |
32 | Distacco temporaneo o a tempo indeterminato di dipendenti | 60 |
33 | Autorizzazione di incarichi esterni | 15 |
34 | Autorizzazione all’uso di mezzo proprio | 5 |
35 | Modifica profilo professionale | 15 |
36 | Cambio mansioni per inidoneità fisica | 10 |
37 | Corrispondenza con Enti privati e Istituti previdenziali (mod. 98.1, foglio aggiuntivo, ecc.) | 30 |
38 | Progressione orizzontale | 90 |
39 | Progressione verticale | 90 |
40 | Valutazione personale dipendente | 90 |
41 | Contrattazione collettiva decentrata | 90 |
42 | Informazione XX.XX | 15 |
43 | Concertazione | 90 |
44 | Delegazione trattante – istituzione | 30 |
45 | Contratto di somministrazione | 45 |
46 | Contratto di formazione e lavoro | 45 |
47 | Rapporto di lavoro a tempo parziale | 45 |
48 | Contratto a termine | 45 |
49 | Attribuzione mansioni superiori | 15 |
50 | Aspettativa per motivi personali | 30 |
51 | Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio | 30 |
52 | Congedo di maternità / paternità | 15 |
53 | Congedo parentale | 15 |
54 | Congedi per eventi e cause particolari | 15 |
55 | Lavoro straordinario – Liquidazione | 90 |
56 | Patrocinio legale | 30 |
57 | Indennità maneggio valori | 30 |
58 | Indennità di rischio | 30 |
59 | Trattamento di trasferta – Liquidazione | 60 |
60 | Trattamento di trasferimento – Liquidazione | 60 |
61 | Copertura assicurativa | 30 |
62 | Trattenute per scioperi brevi | 30 |
63 | Distacco sindacale | 15 |
64 | Determinazione della dotazione organica | 30 |
65 | Programmazione delle assunzioni | 60 |
66 | Contratti a tempo determinato di qualifiche dirigenziali | 30 |
67 | Contratti a tempo determinato di alta specializzazione | 30 |
68 | Convenzioni per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità | 30 |
69 | Collaborazioni coordinate e continuative | 60 |
70 | Nomina segretario comunale | 60 |
71 | Revoca segretario comunale | 60 |
72 | Convenzioni di segreteria | 45 |
73 | Convenzioni per il direttore generale | 45 |
74 | Recesso dal contratto di lavoro | 30 |
75 | Risoluzione consensuale | 30 |
76 | Comunicazione di motivi ostativi all’accoglimenti di istanze | 15 |
AREA COMPETENTE: Economico - finanziaria, cultura
UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO
N.d. | Adempimento | Termine (n. giorni) |
1 | Attività di verifica degli atti deliberativi di parte corrente al fine dell’espressione del parere contabile | 5 |
2 | Attività di verifica degli atti deliberativi di investimento al fine dell’espressione del parere contabile | 5 |
3 | Attività di controllo sugli atti di gestione e apposizione del visto di regolarità | 5 |
4 | Attività di controllo sugli atti di investimento e apposizione del visto di regolarità | 5 |
5 | Pareri su problematiche fiscali | 30 |
6 | Attività di controllo degli atti di liquidazione e emissione mandati di pagamento | 5 |
7 | Registrazione accertamenti di entrata | 5 |
8 | Emissioni reversali dalla comunicazione dei servizi responsabili e/o del tesoriere | 14 |
9 | Caricamento fatture | 30 |
10 | Predisposizione rendiconto della gestione | 60 |
11 | Bilancio di previsione annuale, pluriennale, relazione previsionale e programmatica | 60 |
12 | Piani economico – finanziari | 60 |
13 | Predisposizione atto per concessione mutui: a) richiesta di mutui per adesione di massima; b) assunzione mutuo | 30 |
14 | Contrazione aperture di credito | 30 |
15 | Predisposizione atti di devoluzione | 30 |
16 | Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) | 60 |
17 | Variazioni di bilancio | 30 |
18 | Variazioni al P.E.G. | 30 |
19 | Prelevamenti dal fondo di riserva | 30 |
20 | Salvaguardia degli equilibri di bilancio | 30 |
21 | Contratto servizio tesoreria | 60 |
22 | Verifica ordinaria di cassa | 30 |
23 | Verifica straordinaria di cassa | 30 |
24 | Rendiconto della gestione | 60 |
25 | Incarico organo di revisione – Predisposizione proposta | 30 |
AREA COMPETENTE: Economico - finanziaria, cultura, tributi
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
N.d. | Adempimento | Termine (n. giorni) |
1 | Determinazione rette per il servizio di refezione scolastica | 30 |
2 | Provvedimenti di assistenza di alunni bisognosi | 30 |
3 | Trasporto scolastico: iscrizioni, incasso canoni, esenzioni, agevolazioni | 30 |
4 | Assegni e borse di studio | 90 |
5 | Interventi a favore di alcuni portatori di handicap | 30 |
6 | Determinazione tariffe servizi scolastici | 30 |
7 | Contratto fornitura servizi di mensa | 90 |
8 | Contratto appalto servizio trasporto alunni | 90 |
9 | Contributi a favore scuole private | 60 |
10 | Biblioteca comunale, acquisto libri e servizi relativi | 30 |
11 | Contributi manifestazioni | 90 |
12 | Comunicazioni motivi ostativi accoglienza istanze | 15 |
AREA COMPETENTE: area amministrativa, area economico-finanziaria, area lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata, s.u.a.p., tributi, servizi sociali, polizia locale.
UFFICIO REGOLAMENTI E CONTRATTI
N.d. | Adempimento | Termine (n. giorni) |
1 | Procedura di gara d’appalto lavori pubblici (all’arrivo del fascicolo del servizio competente alla stipula del contratto in forma pubblica). Sopra soglia | 10 |
2 | Procedura di gara d’appalto lavori pubblici (all’arrivo del fascicolo del servizio competente alla stipula del contratto in forma pubblica). Sotto soglia | 10 |
3 | Procedura per la stipulazione dei contratti in forma privata | 10 |
4 | Procedura per la compravendita di aree: a. Quando sussiste il finanziamento e si rientra in una casistica di normalità; b. Con il finanziamento mediante mutuo o aperture di credito; c. Acquisizione di aree, accettazione donazione e lasciti; d. Contratto di mutuo o apertura di credito | 90 |
5 | Procedura relative all’attività assicurativa: a. Denuncia di infortunio o sinistro; b. Accensione di polizza su richiesta dei servizi, quando occorre esperire gara d’appalto; c. Accensione di polizza su richiesta dei servizi, quando si procede per trattativa privata | A: 30 B:30 C:30 |
6 | Acquisizione beni e servizi – sopra soglia - Pubblico incanto – procedura aperta - Licitazione privata – procedura ristretta - Trattativa privata – procedura negoziata | A:90 B:90 C:90 |
7 | Acquisizione beni e servizi – sopra soglia - Pubblico incanto – procedura aperta - Licitazione privata – procedura ristretta - Trattativa privata – procedura negoziata | A:60 B:60 C:60 |
8 | Acquisizione beni e servizi in economia - Amministrazione diretta - Cottimo fiduciario | A:60 B:90 |
9 | Realizzazione lavori pubblici in economia - Amministrazione diretta - Cottimo fiduciario | A:20 B:20 |
10 | Affidamento in concessione lavori pubblici | 90 |
11 | Elaborazione e approvazione di regolamento comunale | 90 |
12 | Adesione convenzione CONSIP | 60 |
13 | Contratto di locazione ad uso abitativo | 60 |
14 | Contratto di locazione ad uso non abitativo | 60 |
15 | Determinazione a contrarre | 15 |
16 | Diffida ad adempiere | 15 |
17 | Risoluzione contrattuale | 15 |
18 | Rescissione del contratto | 15 |
19 | Procedure contrattuale telematica | 5 |
20 | Subappalto – autorizzazione | 30 |
21 | Varianti – Approvazioni | 90 |
22 | Project financing | 90 |
23 | Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento di istanze | 15 |
AREA COMPETENTE: area lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata, s.u.a.p., economico
– finanziaria, amministrativa .
UFFICIO ESPROPRIAZIONI
N.d. | Adempimento | Termine (n. giorni) |
1 | Istituzione ufficio espropriazioni | 10 |
2 | Designazione del responsabile del procedimento espropriativo | 10 |
3 | Apposizione vincolo preordinato all’esproprio | 20 |
4 | Avvio del procedimento - Avviso | 30 |
5 | Richiesta pubblicazione sul BUR dell’avviso di avvio del procedimento | 15 |
6 | Approvazione progetto definitivo dell’opera | 90 |
7 | Pronunciamento sulle osservazioni presentate | 90 |
8 | Comunicazione dell’efficacia della deliberazione | 7 |
9 | Elenco beni da espropriare | 60 |
10 | Invito a precisare il valore dell’area da espropriare | 30 |
11 | Richiesta parere consuntivo nel valore dell’area da espropriare | 30 |
12 | Determinazione provvisoria indennità di espropriazione | 30 |
13 | Liquidazione indennità di esproprio | 60 |
14 | Acquisizione dei beni per cessione volontaria | 30 |
15 | Decreto di esproprio | 30 |
16 | Decreto di esproprio – Richiesta di pubblicazione | 10 |
17 | Decreto di esproprio – Richiesta di notificazione | 10 |
18 | Determinazione definitiva dell’indennitèà di esproprio | 30 |
19 | Autorizzazione al pagamento dell’indennità definitiva di esproprio | 30 |
20 | Verbale di immissione in possesso | 30 |