CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l’Università degli Studi di Milano
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHE URINA E URINOMETRI OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO, ALL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN XXXXXXX DI MONZA E ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO, PER UN PERIODO DI 60 MESI
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: lotto 1 – 6101983BA8 lotto 2 – 6101986E21 lotto 3 - 0000000000
lotto 4 - 6101996664 lotto 5 – 61020009B0 lotto 6 – 6102007F75
I N D I C E
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
..................................................................... 4
1. Oggetto dell’appalto 4
2. Durata e decorrenza del contratto della fornitura e periodo di prova 4
3. Valore complessivo dell’appalto, costi della sicurezza , volumi di attività e prezzi offerti 5
4. Condizioni e modalità di fornitura e relative specifiche 6
5. Xxxxxx e consegne 10
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 16
6. Referenti dell’appalto 16
7. Variazioni 16
8. Clausola di salvaguardia 17
9. Responsabilità civile, copertura assicurativa 17
10. Deposito cauzionale 18
11. Cessione del contratto e subappalto occulto 19
12. Interruzione della fornitura da parte del contraente 20
13. Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario 21
14. Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive 22
15. Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 22
16. Codice etico aziendale e Patto di integrità 25
17. Scioperi e causa di forza maggiore 26
18. Rendicontazione, fatturazione e pagamenti 26
19. Revisione prezzi 29
20. Penalità e risoluzione del contratto 30
21. Diritto di recesso 31
22. Clausola risolutiva espressa 33
23. Fallimento, successione, liquidazione del fornitore 34
24. Clausola di adesione 35
25. Spese contrattuali 35
26. Controversie 36
27. Rinvio altre norme 36
PREMESSA
La razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica.
In questo quadro complessivo si inseriscono le regole di gestione del sistema socio sanitario regionale per l’anno 2015 che, in particolare, dettano le linee di indirizzo per gli acquisti delle Aziende Sanitarie Lombarde, disposte alla Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. Regione Lombardia del 23 dicembre 2014, n. X/2989, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2015 ”.
Le linee di indirizzo per gli acquisti, dettate nella Deliberazione soprarichiamata, impegnano le aziende sanitarie a procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregate, sulla base delle esigenze e dei fabbisogni degli Enti sanitari Lombardi.
Con deliberazione 28 luglio 2008, n. 327 questa Azienda Ospedaliera ha aderito all’ “Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti l’approvvigionamento e gestione di beni e di servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia”
Con riferimento a quanto sopra:
⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO;
⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA SAN XXXXXXX DI MONZA;
⮱ LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO;
convengono di procedere congiuntamente all’acquisto di quanto specificato in oggetto secondo la seguente procedura:
- l’Azienda mandataria procede, su delega e mandato delle altre aziende, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, all’espletamento della procedura di gara, per il proprio fabbisogno e per quello delle mandanti;
- con la delega di cui al precedente punto gli Enti sanitari mandanti delegano l’Azienda mandataria alla scelta dei contraenti e, nello stesso tempo, danno mandato alla stessa di agire in nome e per conto delle medesime, per il che gli effetti del contratto stesso si verificano direttamente nella sfera giuridica di ogni singolo Ente delegante e si perfezioneranno all’atto della stipula da parte dei singoli Enti dei conseguenti contratti. L’Azienda Ospedaliera Capofila, non sarà, perciò, chiamata a rispondere a nessun titolo, del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l’aggiudicatario e l’Ente Sanitario aggregato, restando l’A.O. Capofila del tutto estranea in merito. In tal caso, infatti, il presente Capitolato e le condizioni di aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra fornitore e terzo interessato;
- la presente gara, in forma associata, darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l’impresa aggiudicataria e ciascun Ente aggregato. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con la stipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Ciascun contratto potrà contenere norme differenti limitatamente a durata, facoltà di recesso, consegna e ricezione merci, garanzie e scadenze di prodotti, modalità di fatturazione e termini di pagamento.
Per la presente procedura è individuata quale mandataria la:
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
1. Oggetto dell’appalto
1.1 Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura di sacche urina e urinometri presso le strutture della A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, dell’A.O. San Xxxxxxx di Monza e della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nel rispetto delle condizioni e modalità di erogazione della fornitura dettagliatamente riportate al successivo art. 4 del presente Capitolato.
La fornitura si articola nei seguenti 6 lotti:
Lotto 1: URINOMETRI – CIG 6101983BA8
Lotto 2: SACCHE URINA CON SUPPORTO – CIG 6101986E21 Lotto 3: SACCHE URINA – CIG 0000000000
Lotto 4: SACCHE CAMPIONAMENTO – CIG 6101996664 Lotto 5: SACCHE URINA NON STERILI – CIG 61020009B0
Lotto 6: DISPOSITIVO PRESSIONE INTRADDOMINALE – CIG 6102007F75
1.2 Il numero e l’elenco delle strutture potrà subire variazioni in caso di sopravvenute diverse esigenze organizzative degli Enti, eventualmente derivanti da provvedimenti adottati da Regione Lombardia in materia di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. In tal caso troverà applicazione quanto previsto ai successivi artt. 7 e 8 del presente Capitolato.
1.3 La fornitura oggetto del presente capitolato si articola nei prodotti descritti al successivo art. 4. Sono comprese nell’oggetto della fornitura tutte le ulteriori diverse attività connesse e/o conseguenti che si rendessero necessarie, sulla base di quanto specificamente indicato nel presente Capitolato Speciale.
1.4 Nel corso del periodo di vigenza del contratto, la società aggiudicataria dovrà erogare la fornitura rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto.
1.5 Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi. Sarà compito dell’erogatore gestire la fornitura e rendere disponibile tutto quanto necessario alla stessa in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto. La Società dichiara, a tal fine, di possedere l’organizzazione ed i mezzi necessari per l’erogazione della fornitura alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e previste dalla normativa vigente in materia.
2. Durata e decorrenza del contratto della fornitura e periodo di prova
DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto avrà durata di 60 (sessanta) mesi e si precisa che l’erogazione della fornitura decorrerà dalla data della stipula del contratto o dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione o nella lettera di affidamento, con previsione della facoltà di recesso prevista al successivo art. 21.
2.2 L e Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di prorogare il contratto successivamente alla scadenza dello stesso, per il periodo necessario all’espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario – alle medesime condizioni contrattuali in essere – senza che l’Appaltatore possa
pretendere compensi ulteriori. L’aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura del servizio dietro semplice preavviso scritto delle AA.OO. rispetto la scadenza naturale del contratto.
PERIODO DI PROVA
2.3 Le Aziende Ospedaliere si riservano di sottoporre la fornitura oggetto della presente gara ad un periodo di prova, di 3 MESI, decorrenti dalla data di avvio della fornitura, nel corso della quale verrà verificata la piena idoneità dei dispositivi offerti, a giudizio insindacabile delle Aziende Ospedaliere. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale di 60 mesi.
In caso di esito negativo del periodo di prova, Il DEC, predisporrà apposita relazione in ordine al lotto di riferimento nella quale saranno evidenziate le ragioni e gli elementi comprovanti la non accettabilità della fornitura resa, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell’inadeguatezza della fornitura offerta. Detta relazione deve essere trasmessa formalmente dal DEC al RUP (Responsabile della S.C. Provveditorato Economato), a seguito della quale, si provvederà a comunicare tale circostanza alla società con un preavviso non inferiore a 20 giorni dalla data di scadenza del periodo di prova della fornitura e il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’art. 1456 cc..
Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà al mero pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.
3. Valore complessivo dell’appalto, costi della sicurezza , volumi di attività e prezzi offerti
Valore complessivo dell’appalto
Il Valore complessivo presunto, (IVA ESCLUSA), di ciascun lotto di cui la fornitura si compone , per l’intero periodo contrattuale (60 mesi) , è quantificato come segue:
N. LOTTO | CIG | PRODOTTO | IMPORTO PER 60 MESI PER A.O. ICP (IVA ESCLUSA) | IMPORTO PER 60 MESI PER A.O. San Xxxxxxx (XXX XXXXXXX) | IMPORTO PER 60 MESI PER Fondazione IRCCS INT (IVA ESCLUSA) | IMPORTO COMPLESSIVO PER 60 MESI PER TUTTI GLI ENTI (IVA ESCLUSA) |
1 | 6101983BA8 | URINOMETRI | € 47.950,00 | € 95.900,00 | € 23.175,00 | € 167.025,00 |
2 | 6101986E21 | SACCA URINA CON SUPPORTO | € 30.800,00 | € 77.000,00 | - | € 107.800,00 |
3 | 0000000000 | SACCA URINA | € 34.920,00 | € 29.100,00 | - | € 64.020,00 |
4 | 6101996664 | SACCA CAMPIONAMENTO | € 5.600,00 | - | - | € 5.600,00 |
5 | 61020009B0 | SACCA URINA NON STERILE | - | € 11.625,00 | - | € 11.625,00 |
6 | 6102007F75 | DISPOSITIVO MISURAZIONE PRESSIONE INTRA- ADDOMINALE | - | € 39.500,00 | - | € 39.500,00 |
Volumi di attività
Nelle tabelle che seguono è indicata per ogni lotto la previsione quantitativa:
Lotto | Descrizione | Quantità presunta annua A.O. ICP | Quantità presunta per 60 mesi A.O. ICP | Quantità presunta annua A.O. San Xxxxxxx | Quantità presunta per 60 mesi A.O. Xxx Xxxxxxx | Xxxxxxxx presunta annua Fondazione IRCCS INT | Quantità presunta per 60 mesi Fondazione IRCCS INT |
1 | 1-a URINOMETRI | PZ. 2.000 | PZ. 10.000 | PZ 4.000 | PZ 20.000 | PZ 1.000 | PZ 5.000 |
1-b SACCHE RICAMBIO | PZ 1.000 | PZ 5.000 | PZ 2.000 | PZ 10.000 | - | - | |
2 | SACCA URINE CON SUPPORTO | PZ. 4.000 | PZ. 20.000 | PZ 10.000 | PZ 50.000 | - | - |
3 | SACCA URINA | PZ. 24.000 | PZ. 120.000 | PZ 20.000 | PZ 100.000 | - | - |
4 | SACCA CAMPIONAMENTO | PZ. 2.000 | PZ. 10.000 | - | - | - | - |
5 | SACCA URINA NON STERILE | - | - | PZ 15.000 | PZ 75.000 | - | - |
6 | DISPOSITIVO MISURAZIONE PRESSIONE INTRA- ADDOMINALE | - | - | PZ 200 | PZ 1.000 | - | - |
*****
I dati sopra indicati riguardano unicamente la previsione delle Aziende Ospedaliere. L’aggiudicatario/gli aggiudicatari della fornitura sarà/saranno tenuto/i a garantire in ogni caso l’espletamento della stessa, sia per un numero superiore, sia per un numero inferiore, alle condizioni indicate negli atti di gara tutti, senza che possa/possano avanzare pretese di qualsivoglia natura. I concorrenti alla gara dovranno prendere conoscenza delle condizioni nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione della fornitura e sulle condizioni del contratto. A tal riguardo, si rimanda al successivo art. 7 “Variazioni”.
Prezzi offerti
I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e nel loro complesso, remunerativi.
Le Stazioni Appaltanti si riservano di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP, oggi X.X.XX., e/o da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.
4. Condizioni e modalità di fornitura e relative specifiche
4.1 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
LOTTO 1 – URINOMETRI
Caratteristiche tecniche
1-A URINOMETRO
• sistema chiuso per il controllo della diuresi oraria da 500 ml con valvola antireflusso eventualmente dotato di filtro di ventilazione antibatterico ed idrofobico o altro sistema che mantenendo la camera di gocciolamento asciutta eviti la formazione di colonie batteriche;
• con sacca di raccolta staccabile da 2000 ml con valvola antireflusso e rubinetto di scarico e filtro aria idrofobico;
• tubo da 120 cm circa con sistema anti inginocchiamento;
• punto di accesso per campionamento urina con siringa senza ago;
• conformato per misurazioni adeguate anche per piccoli volumi di urina;
• scala graduata di con incrementi di 1ml fino a 40 - 50ml, 5ml fino a 100 -120ml, 10 -25 ml fino a 500ml;
• canale di troppo pieno;
• cinghie regolabili per un facile installazione al letto;
• trasparenti;
• disegnati in modo da consentire il trasporto in orizzontale anche durante il funzionamento;
• compatibili con i prodotti farmaceutici e disinfettanti;
• compatibili e tollerabili ai tessuti e liquidi biologici;
• sterili;
• latex free.
1-B SACCA RICAMBIO
• con sacca di raccolta staccabile da 2000 ml con valvola antireflusso e rubinetto di scarico e filtro aria idrofobico;
• latex free.
LOTTO 2 – SACCA URINE CON SUPPORTO
Caratteristiche tecniche
La sacca urina con supporto dovrà essere costituita da:
• filtro antibatterico di compensazione;
• camera di gocciolamento di pasteur;
• rubinetto di scarico con supporto rigido di ricovero;
• maniglia per la deambulazione del paziente con due diversi tipi di attacco al letto (uno fisso con due alette ed uno mobile con fascetta regolabile);
• tubo di drenaggio 120cm circa con piastrina stringi tubo;
• cono catetere scalinato ad attacco universale;
• punto di accesso per campionamento urina con siringa senza ago;
• di capacità 2500 ml;
• sterile;
• biocompatibile;
• latex free.
LOTTO 3 – SACCA URINA
Caratteristiche tecniche
La sacca urina dovrà essere costituita da:
• rubinetto di scarico;
• valvola di non ritorno;
• tubo di drenaggio 120 cm circa con piastrina stringi tubo;
• cono catetere scalinato ad attacco universale;
• punto di accesso per campionamento urina;
• di capacità 2000 ml;
• sterile;
• biocompatibile;
• latex free.
LOTTO 4 – SACCA URINA CAMPIONAMENTO
Caratteristiche tecniche
• minisacca adesiva sterile per la raccolta ed il campionamento delle urine per analisi;
• senza valvola di scarico;
• latex free;
• di capacità 200 ml.
LOTTO 5 – SACCA URINA NON STERILI
Caratteristiche tecniche
La sacca urina dovrà essere costituita da:
1. valvola di non ritorno;
2. tubo di drenaggio 120cm circa con piastrina stringi tubo;
3. cono catetere scalinato ad attacco universale.
La sacca urina inoltre dovrà essere:
1. di capacità circa 2000ml;
2. biocompatibile;
3. latex free.
LOTTO 6 – DISPOSITIVO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE INTRADDOMINALE
Caratteristiche tecniche
Il sistema dovrà essere costituito da:
1. connettore a catetere vescicale con punto di accesso per campionamento urina per l’utilizzo senza ago;
2. valvola di non ritorno;
3. tubo monometrico in materiale atossico di grado medicale dotato di conversione della pressione rilevata in mmHg di facile interpretazione;
4. accuratezza della misura +/- 2mmHg;
5. connettore di accesso all’aria ambiente dotato di clamp e filtro;
6. connettore femmina universale per il raccordo all’urinometro;
7. sterile;
8. monouso
9. biocompatibile;
10. latex free.
4.2 QUALITÀ DELLA FORNITURA
I prodotti offerti devono essere debitamente autorizzati dai competenti organi all’immissione in commercio e quindi in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e ad ogni altra disposizione vigente in materia.
Tutti i prodotti oggetto della presente procedura di gara dovranno:
• possedere marcatura di conformità CE (Decreto Legislativo 24/02/97 n° 46);
• rispondere alle recenti normative europee UNI EN ISO vigenti;
• contenere relativa scheda di sicurezza e scheda tecnica;
• essere qualificati come ipoallergenici e testati contro qualsivoglia tipologia di allergia;
• Possedere e riportare nelle relative schede tecniche/di sicurezza il corrispondente CND e RDM .
Il confezionamento e l’etichettatura dei dispositivi devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull’imballaggio interno.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.
L’involucro esterno deve riportare, in lingua italiana, le seguenti informazioni:
- denominazione e codice prodotto;
- numero di lotto di produzione;
- data di produzione e di scadenza;
- eventuale dicitura “Sterile”con l’indicazione della metodica;
- eventuale dicitura “Monouso”
- società produttrice ed eventuale distributore;
- luogo di produzione;
- numero di registrazione presso il Ministero della Sanità;
- conformità ai requisiti previsti dal D.L.vo n° 46 del 24/02/1997 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici" e pertanto in possesso di marcatura di conformità CE;
- prescrizioni circa la corretta conservazione (temperatura e/o umidità minime e massime) e le eventuali istruzioni per l’uso ovvero un rinvio al foglietto illustrativo interno alla scatola;
- eventuali avvertenze per gli utilizzatori.
La fornitura dovrà in ogni caso essere erogata nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di privacy dei pazienti.
La fornitura sarà verificata e controllata, per quanto di competenza, dalle direzioni mediche, dai magazzini economali e dagli economati di presidio secondo le modalità ritenute più opportune.
La precisa corrispondenza della tipologia e qualità dei prodotti forniti a quanto richiesto costituisce elemento essenziale della fornitura.
La merce fornita dovrà corrispondere ai requisiti prescritti da tutte le leggi, regolamenti, decreti vigenti in materia.
5. Xxxxxx e consegne
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
I prodotti saranno ordinati dal Servizio Farmacia dell’Azienda Ospedaliera (via fax o via e-mail).
La consegna del materiale dovrà essere effettuata a cura e a carico della società aggiudicataria a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto trasmesso via fax o via e- mail, in modo periodico, così da garantire la continuità dell’attività, utilizzando i codici e i prezzi delle confezioni indicate in offerta. Il materiale dovrà, inoltre, pervenire in porto franco presso il Magazzino Aziendale, sito presso il P.O. Bassini di Cinisello Balsamo, secondo quanto espressamente indicato nell’ordine.
La società effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura.
L’accettazione della merce non solleva la società dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all’atto della consegna.
I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla società, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.
I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:
⮚ data di consegna della merce;
⮚ luogo data e numero di ordine;
⮚ numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.
In mancanza di tali dati, qualora la merce fosse respinta, non saranno accettati reclami dalla società.
La società deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti. Sull’imballaggio esterno devono essere riportate tutte le informazioni previste dalle normative vigenti e necessarie per garantire una utilizzazione corretta.
Sulla singola confezione e sull’imballaggio più esterno devono essere ben visibili:
⮚ descrizione del prodotto;
⮚ codice del prodotto;
⮚ numero di lotto e data di produzione dei singoli prodotti;
⮚ data di scadenza;
⮚ nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore;
⮚ destinazione d’uso;
Con la presentazione dell’offerta la società si impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo.
È tassativamente esclusa l’imposizione di minimi d’ordine.
La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine o comunque entro i termini indicati negli ordini emessi. In casi eccezionali di urgenza, la consegna deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine, anche telefonico. Qualora ciò non sia possibile la società deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.
Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le 8,00 e le 15,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Per consegne al di fuori di tali orari dovrà essere contattato telefonicamente il magazzino direttamente interessato.
Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi di personale dell’Azienda Ospedaliera. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell’ubicazione dei locali.
L’Aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione o ritardi nell’espletamento del rapporto contrattuale.
Nel caso in cui la società fornitrice si trovasse, eccezionalmente, nell’impossibilità di rispettare i predetti tempi, deve darne comunicazione scritta (via fax o via e-mail) al Servizio Farmacia aziendale, immediatamente e comunque non oltre le 6 ore dal ricevimento dell’ordine. In caso d’inadempienza, sarà applicata la penale, come previsto dal successivo art. 19.
L’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà l’Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all’atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l’Amministrazione se non come attestazione della quantità di colli ricevuta; l’Azienda Ospedaliera si riserverà il diritto di comunicare la proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.
L’Azienda Ospedaliera potrà, a sua esclusiva discrezione, chiedere all’Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, la quale dovrà essere sostituita con altra della quantità prescritta, entro il termine massimo di 72 ore, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l’Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l’Amministrazione d’ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. Nel secondo caso, l’Aggiudicatario dovrà reintegrare l’Amministrazione tanto dell’eventuale maggior spesa derivante quanto dell’eventuale danno. In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Amministrazione invierà comunicazione scritta all’Aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.
L’Azienda Ospedaliera non assume comunque la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dalla società.
AZIENDA OSPEDALIERA SAN XXXXXXX DI MONZA
a) L’Aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le somministrazioni nei tempi, nelle quantità e secondo le modalità che saranno man mano indicate, consegnando la merce nei recapiti
indicati nell’ordine, dai singoli Enti.
b) Gli imballaggi dei beni forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura cosicché, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche. Gli imballaggi dovranno riportare all’esterno tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dovranno riportare, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei prodotti contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d’uso degli stessi.
c) Gli ordini dovranno essere evasi indipendentemente dal quantitativo richiesto.
d) L’aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione o ritardi nell’espletamento del contratto.
e) Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi di personale degli Enti Ospedalieri. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente.
f) I tempi di consegna dovranno essere quelli espressamente indicati nei buoni d’ordine e, comunque, non superiori a 5 giorni (lavorativi) dalla data d’invio dell’ordine (via fax o via modem). Qualora, per motivi eccezionali, la Ditta non fosse in grado di consegnare nei termini, dovrà avvertire tempestivamente l’ufficio ordini (numero di telefono indicato nel buono d’ordine) affinché l’Azienda possa prendere le opportune contromisure.
g) Le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto dell’Aggiudicatario ed a rischio dello stesso.
h) L’Aggiudicatario dovrà ritirare, a propria cura e spese, entro 24 ore dalla chiamata, le merci che dovessero risultare difettose o non conformi ai requisiti, anche se manomesse o sottoposte ad esame di controllo. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per l'eventuale degrado o deprezzamento che dovessero subire.
La giacenza presso gli Enti di eccedenze non autorizzate sarà a totale rischio del fornitore.
Qualora le spese di stoccaggio fossero rilevanti, le stesse saranno a carico della Ditta e saranno detratte dalla cauzione prestata, ovvero dall’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
i) L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà l’Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità ricevuta: gli Enti si riserveranno il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.
j) Gli Enti potranno, a sua esclusiva discrezione, chiedere all’Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l’Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l’Amministrazione d'ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. Nel secondo caso, l’Aggiudicatario dovrà reintegrare l'Amministrazione tanto dell'eventuale maggior spesa quanto dell'eventuale danno.
k) In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta
all’Aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.
l) Qualora fosse riscontrata, in qualsiasi momento della fornitura, la non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara tutti e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme, ovvero in caso di continuato ritardo o di mancata consegna, ovvero l’Aggiudicatario non fosse in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, gli Enti affideranno ad altra Ditta la fornitura utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, alla fine della somministrazione, provvederanno ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
Consegne
L’Aggiudicatario riceverà gli ordini delle quantità di merce che dovrà somministrare, senza importo minimo per l’evasione dell’ordine.
Le consegne in via ordinaria dovranno essere effettuate entro massimo 5 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento via fax dell’ordine.
In caso di urgenza, l’Aggiudicatario dovrà consegnare la merce immediatamente e comunque entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine.
In caso di ritardata consegna, ove ricorrano gli estremi, la Fondazione procederà direttamente all’acquisto sul libero mercato di uguali quantità e qualità delle merci richieste e non consegnate, addebitando all’aggiudicatario l’eventuale differenza di prezzo.
Il materiale dovrà essere consegnato a terra franco magazzino con i relativi documenti di trasporto secondo quanto espressamente indicato nell’ordine.
Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand’anche effettuato per consegne urgenti.
L’aggiudicatario dovrà segnalare tempestivamente alla Fondazione eventuali disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche,….), comunicando contestualmente l’avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti.
Con uguale tempestività dovrà essere segnalata ogni altra forma di ritiro cautelativo.
L’Aggiudicataria dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.
Dovrà inoltre tempestivamente notificare via fax eventuali ritardi di consegna o rotture di stock provvedendo alla proposta di sostituzione del prodotto mancante senza oneri aggiuntivi per la Fondazione. L’aggiudicatario dovrà in particolare comunicare tempestivamente, a mezzo fax, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:
- numero d’ordine emesso dalla Fondazione e descrizione dispositivo
- periodo previsto di indisponibilità
- causa dell’indisponibilità
Ogni consegna, relativamente a una stessa tipologia di prodotto, dovrà appartenere a un unico lotto di produzione.
I prodotti forniti dovranno, alla data della consegna, possedere un periodo di validità residua, non inferiore a 2/3 del periodo di validità totale.
In situazioni particolari si potrà derogare a tale termine, previo accordo con la s.s. Economato e Logistica; in questo caso l’aggiudicatario assicurerà la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico della Fondazione.
Di regola, salvo diversa indicazione, la consegna dovrà essere effettuata presso:
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori MAGAZZINO GENERALE: xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
MAGAZZINO COOPSERVICE: Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Milano
dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle ore 8.30 alle ore 16.00.
Imballo, confezione e trasporto
Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei dispositivi oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche.
Il confezionamento deve essere tale da garantire il mantenimento della sterilità.
Le singole confezioni di prodotti forniti devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.
Gli imballi e i confezionamenti, all’esterno, dovranno riportare, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d’uso degli stessi, l’identificazione del lotto di produzione e la data di scadenza.
Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare, resistenti alla sovrapposizione e consentire un perfetto stato di conservazione dei beni.
I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentato e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.
In ogni caso la Fondazione non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai dispositivi nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell’effettiva accettazione e presa in carico.
Ricevimento della merce e verifiche di qualità
La merce dovrà pervenire in perfetto stato di conservazione come indicato nell’ordine presso il magazzino generale della Fondazione adibito a stoccaggio della merce; il referente dovrà ricevere il/la ddt/bolla di consegna e sottoscrivere per accettazione l’avvenuta ricezione della merce. Qualora l’ordine indichi la consegna c/o il centro di utilizzo (Reparto) i referenti che ricevono la merce dovranno sottoscrivere il/la ddt/bolla di consegna di cui ai precedenti articoli.
Per le operazioni di scarico del materiale l’aggiudicatario non potrà avvalersi del personale e dei mezzi della Fondazione.
La firma per ricevuta sul ddt non rappresenta un impegno per la Fondazione che si riserva in ogni momento la possibilità di contestare la fornitura per mancata rispondenza ai requisiti richiesti dal capitolato e per vizi o difetti di qualsiasi natura. La contestazione interrompe i termini di pagamento fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche richieste. Detta sostituzione dovrà avvenire
entro tre giorni, salvo particolari casi d’urgenza nei quali dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 24 ore.
Nell’attesa del predetto ritiro, i beni rimarranno a disposizione della Fondazione senza alcuna responsabilità da parte della stessa per eventuali o ulteriori degradamenti o deprezzamenti che dovessero subire. In caso di mancata sostituzione nei termini di tre giorni dalla data di segnalazione, la merce sarà inviata all’aggiudicatario e si procederà all’applicazione delle sanzioni previste per tale inadempienza. Qualora la merce somministrata venga accettata per esigenze urgenti, ma risulti non rispondente ai requisiti prescritti e, di conseguenza, di minor valore, la Fondazione ne darà comunicazione all’aggiudicatario ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione sul prezzo.
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
6. Referenti dell’appalto
Per AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO e AZIENDA OSPEDALIERA SAN XXXXXXX DI MONZA
⮚ Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell’appalto (DEC): è individuato da ciascuna
A.O. Ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell’appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari e tecnico-organizzativi, la Direzione Sanitaria o la S.C. Direzione medica di Presidio; relativamente alle problematiche specifiche di erogazione della fornitura in ordine ai consumabili alla S.C. Farmacia; per le procedure per la qualità e rischio clinico, la S.C. Controllo di Gestione, Programmazione, Qualità e Risk Management; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione e per quanto invece concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo la
S.C. Provveditorato Economato.
Il DEC, qualora necessario, individuerà uno o più Assistenti /Coordinatori /Supervisori Aziendali del DEC, a seconda delle esigenze, che avrà/avranno il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della società aggiudicataria al fine di ottimizzare l’organizzazione e gestione del servizio.
Per FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
Sarà individuato dalla Fondazione.
Avrà il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell’appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche.
*****
PER L’APPALTATORE:
⮚ Responsabile della commessa: nominato dall’appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell’appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione della fornitura e di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. A lui faranno capo l’organizzazione e la programmazione di tutte le attività previste, nonché l’applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto.
Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.
L’appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.
7. Variazioni
La fornitura oggetto del presente Capitolato si compone dei prodotti indicati all’art. 4.
L’oggetto della fornitura potrà subire variazioni per quantitativi in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito all’art. 3. Le AA.OO. potranno, pertanto, richiedere alla società aggiudicataria le necessarie variazioni (di sedi ed orari e di quantitativi), corrispondendo alla stessa, un importo mensile in incremento o in diminuzione calcolato sulla base delle condizioni economiche offerte in sede di gara e dell’entità dei quantitativi oggetto di variazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 del
R.D. n. 2440 del 18.11.1923 (Xxxxx sulla contabilità generale dello Stato - disposizione non abrogata dal D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., e conseguentemente tuttora vigente) secondo cui: “Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l’appaltatore è obbligato ad assorgettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto…”. Tutte le variazioni, in ogni caso, saranno oggetto di formale comunicazione tra i soggetti contraenti.
8. Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla Società, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC e/o fax, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.
Le Aziende Ospedaliere si riservano altresì, qualora Consip o la Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico delle AA.OO., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA.
Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)……..
Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.”
Le Aziende Ospedaliere si riservano, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP, oggi X.X.XX., e/o da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.
9. Responsabilità civile, copertura assicurativa
L’Aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, della perfetta esecuzione, del corretto e completo adempimento della fornitura conformemente alle condizioni contrattuali nonché nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.
Il Fornitore sarà conseguentemente ritenuto responsabile per gli eventuali danni comunque arrecati a terzi e riconducibili a difetti o all’uso di materiali o articoli difettosi.
L’Aggiudicatario dovrà dimostrare, fornendone copia, di essere in possesso di congrue polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità civile prodotti a copertura dei rischi connessi alla fornitura del/dei prodotto/i oggetto del presente appalto. In particolare le polizze dovranno prevedere il risarcimento per eventuali danni causati a cose e/o a persone e imputabili alla difettosità o al vizio del prodotto nonché al comportamento del personale dipendente dall’aggiudicatario o di eventuali sub appaltatori.
Il Fornitore si impegna a mantenere in vigore le suddette polizze per tutta la durata del contratto e fino all’intervenuta cessazione, nei termini di legge, degli obblighi risarcitori in capo all’aggiudicatario stesso.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia alle AA.OO. a semplice richiesta.
*****
Le Aziende Appaltanti saranno esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l’appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti delle AA.OO. , in particolare, in conseguenza di furti.
10. Deposito cauzionale
10.1 Ai sensi dell’art.113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale (iva esclusa).
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale (iva esclusa).
La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;
- la operatività della garanzia entro 15 gg,. a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera.
10.2 La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
10.3 A richiesta dell’aggiudicatario, la S.C. Provveditorato Economato o altra Struttura di competenza all’uopo individuata dall’AO di riferimento, rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte delle Aziende Appaltanti, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.
10.4 Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso alle AA.OO. delle somme che questi abbiano eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
10.5 La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
10.6 Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
10.7 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7 del succitato D. Lgs 163/06,l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
11. Cessione del contratto e subappalto occulto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.
La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.
L’aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte del servizio/della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante.
Quanto sopra alle seguenti condizioni:
• l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
• l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
• della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
• dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
• insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx.
Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).
L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).
L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio servizio della fornitura la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.
Le AA.OO. provvederanno al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario servizio della fornitura. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).
Le AA.OO. provvederanno al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 18 del presente Capitolato.
La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.
L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).
12. Interruzione della fornitura da parte del contraente
In considerazione della specifica finalità della fornitura, destinato a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la società aggiudicataria s’impegna a garantire l’erogazione delle forniture rispetto alle richieste fatte dalle AA.OO. mediante emissione di relativi ordini di fornitura con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall’avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, ivi compreso il caso di sciopero. In tal ultimo caso dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto le modalità di garanzia della fornitura, nel rispetto degli standard minimi, nonché al/ai Coordinatore-i/Assistente-i/Supervisore-i aziendali.
Qualora l’arbitraria sospensione della fornitura - relativamente alla consegna della stessa in funzione delle richieste emesse - da parte del contraente dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni rispetto ai tempi indicati nel presente CSA, l’Azienda Appaltante potrà ritenere risolto il contratto,
con incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.
Nel caso di sospensione/interruzione della fornitura la Stazione Appaltante ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio/la fornitura nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all’appaltatore la relativa spesa, fatta salva ogni altra azione.
13. Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario
L’Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.
Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).
In particolare è fatto obbligo all’aggiudicatario di:
- eseguire la fornitura secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nel presente capitolato, nonché nella documentazione di gara, tutta, e nell’offerta presentata;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dalle AA.OO. in conseguenza dell’inosservanza di obblighi a carico suo;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, in funzione della corretta esecuzione della fornitura;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità degli operatori, delle persone addette al trasporto e alla consegna della fornitura, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L’aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l’Azienda Ospedaliera che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati nella consegna della fornitura, per colpa o negligenza;
- dotare il personale preposto alla consegna di tesserino di riconoscimento e distintivi, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- risarcire i danni eventualmente causati nel corso dell’erogazione della fornitura per le quali l’A.O. è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull’importo dovuto all’impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all’esecuzione della fornitura;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti la fornitura in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione della fornitura medesima.
Il contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l’erogazione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l’aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando le AA.OO. , tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse allo svolgimento della fornitura oggetto dell’affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l’aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. All’Aggiudicatario non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti, in virtù dello sconto unico percentuale offerto.
14. Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.
Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.
Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
La società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.
15. Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell’appaltatore, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara (di cui costituisce l’Allegato n. 4 BIS), viene posto l’Opuscolo Informativo “rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 03”, redatto dall’A.O. nel mese di luglio 2009.
Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara (Allegato n. 4), il Documento relativo agli obblighi ex art. 26, comma 3-bis D.Lgs. 81/2008, che i partecipanti alla gara dovranno unire alla propria offerta sottoscritto digitalmente e marcato temporalmente, per presa visione, da parte del legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente.
AZIENDA OSPEDALIERA SAN XXXXXXX DI MONZA
Prescrizioni generali
L’Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell’attività oggetto dell’appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull’igiene nei luoghi di lavoro.
Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:
• D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione dell’ART. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• D.M. 10/03/98: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Tra gli obblighi derivanti all’aggiudicatario dalle suddette norme, si richiamano in particolare i seguenti:
• rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dall’Azienda Ospedaliera;
• impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
• istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
• dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
• controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d’igiene del lavoro da parte del proprio personale e d’eventuali subappaltatori;
• predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
• fornire all’Amministrazione Appaltante tempestiva segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;
L’Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l’espletamento dell’appalto; sono a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l’ottenimento di quanto sopra.
Ferme restando le responsabilità dell’Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l’Azienda Ospedaliera ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell’appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d’inadempienza, di far sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.
Rischi da interferenze:
La fornitura dei materiali oggetto del presente appalto non comporta interferenze in ambito di sicurezza del lavoro con l’attività ospedaliera, inoltre l’oggetto del presente appalto rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 c. 3.bis del Decreto Legislativo 81/08 come modificato col Decreto 106/09, essendo riconducibile alla voce “mere forniture di materiali o attrezzature”.
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Con riferimento al comma 3 del citato articolo, tali disposizioni non si applicano per i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi presenti nell’espletamento del contratto, e pertanto la ditta aggiudicataria dovrà svolgere direttamente sue azioni di direzione e sorveglianza.
In tal senso l’impresa aggiudicataria dovrà attuare tutte le misure di prevenzione e protezione individuate nel contenute nel DUVRI Preliminare e nei suoi allegati (Allegato n. 4 TER al Disciplinare di gara) che, in linea di principio, si riferiscono alla valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture della Fondazione (degenti, utenti, visitatori). In tal senso, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire, se richiesto, al Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, dettagliate informazioni sulla propria Valutazione dei Rischi relativi all’attività di manutenzione che verrà svolta presso le strutture della Stazione Appaltante.
La ditta aggiudicataria inoltre:
• adotterà tutti gli adempimenti riferiti alla salute/sicurezza per i lavoratori in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti. Il personale addetto dovrà essere opportunamente avvertito e istruito ad osservare scrupolosamente le regole, le indicazioni igieniche di protezione imposte dal personale addetto della Fondazione, dalla segnaletica appositamente installata, contenute oltre che nell’allegato anche nel Documento di Valutazione dei Rischi generale della Fondazione;
• si impegna a verificare lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze da segnalare al Datore di lavoro della stazione appaltante in attuazione dell’art. 26 c. 2 DLgs n. 81/2008 ai fini dell’adeguamento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
• si impegna a segnalare le eventuali interferenze individuate durante l’esecuzione del contratto ed in tal senso, l’Impresa aggiudicataria si impegna a fornire, se richiesto, al Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, dettagliate informazioni sulla propria Valutazione dei Rischi relativi all’attività di manutenzione che verrà svolta presso le strutture della Stazione Appaltante;
• si accerterà che il proprio personale che farà uso di telefono cellulare nel corso delle attività rispetti le indicazioni sull'utilizzo corretto di tale apparecchio in ambiente ospedaliero emanate sia con circolari del Ministero della Sanità e dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia sia con provvedimenti interni della Fondazione.
Per ciò che riguarda l'attività presso strutture in cui si fa uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti si intendono a carico della ditta aggiudicataria gli obblighi derivanti dall'art. 62 del D.Lgs. n. 230/95, se applicabili.
La ditta aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che accede alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito di cartellino di riconoscimento, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, rilasciato dalla ditta corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L’appaltatore, inoltre, si impegna a rispettare il predetto articolo, relativo al cartellino di riconoscimento per il personale delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.
Responsabile del coordinamento
Al fine di eliminare eventuali interferenze, nelle fasi di esecuzione del contratto che prevedono la presenza continuativa di personale della ditta presso le strutture della Fondazione, tra gli operatori dell’impresa appaltatrice deve essere individuato un responsabile del coordinamento con il committente, ovvero con altre ditte appaltatrici. Potrà essere individuato come responsabile del coordinamento per gli aspetti legati alla salute/sicurezza il Responsabile definito dal presente Disciplinare.
Il nominativo del suddetto coordinatore va formalizzato:
- alla S.C. Farmacia
- al Servizio di Prevenzione e Protezione
Per le informazioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 l’Impresa potrà fare riferimento in primis al Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione.
Piano Operativo di Sicurezza e Piano di Sicurezza Sostitutivo
L’Impresa aggiudicataria dovrà predisporre e consegnare all’atto dell’aggiudicazione un proprio Piano Operativo per la Sicurezza (P.O.S.) oppure in caso di subappalto un Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.). L’Impresa si impegna inoltre a fornire, se richiesto al Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, informazioni sulla propria Valutazione dei Rischi.
Oneri per la sicurezza
Considerato che l’appalto si sostanzia nell’aggiudicazione di mere forniture, non si sono rilevati rischi di natura interferenziale. I costi per la sicurezza sono pari a zero.
Sono quantificabili come oneri per la sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, specificate nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e pertanto, in linea di principio, non si esclude la possibilità di individuare da parte della ditta aggiudicataria ulteriori voci quantificandone i relativi costi con motivazione pertinente.
Per l’eventuale liquidazione di tale importo la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di analizzare il dettaglio degli eventuali costi per la sicurezza espressi dall’aggiudicatario, escludendo quelli che non saranno ritenuti pertinenti.
16. Codice etico aziendale e Patto di integrità
L’Amministrazione Contraente, i concorrenti e l’Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
A tal fine la società, nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito xxx.xxx.xx.xx e nel Codice Etico adottato dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
La società aggiudicataria s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con
X.X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 gennaio 2014, n. X/1299.
Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione Contraente, il/i concorrente/i e l’aggiudicatario/gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell’espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del/i rispettivo/i contratto/i.
Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto e relativi ordinativi di fornitura.
Il concorrente:
a) esprime l’impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;
b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l’onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;
c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite all’articolo 4 del medesimo Patto e segnatamente:
A. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto;
B. la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del Contratto eventualmente sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del codice civile e l’incameramento della cauzione definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del Contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D.Lgs.104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
C. l’Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all’All.A1 L.R. .n.30/2006 l’operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall’articolo 2. La Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ All.A1 L.R. n.30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 38, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 163/2006.
La società è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni dei Codici Etici aziendali e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
17. Scioperi e causa di forza maggiore
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
L’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture interessate dalla fornitura e dai relativi servizi dell’Azienda Ospedaliera.
Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Azienda Ospedaliera tramite il DEC, i suoi coordinatori/assistenti/supervisori aziendali, della fornitura/servizio, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna.
Le Aziende Ospedaliere, si riservano la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.
18. Rendicontazione, fatturazione e pagamenti
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
Le società aggiudicatarie provvederanno ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall’Azienda Ospedaliera con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.
In osservanza alle disposizione previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori fissato per il 31 marzo 2015, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche indirizzate all’AO ICP devono fare riferimento al seguente Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Denominazione Ente | Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento" di Milano |
Codice Ipa | aoilp_mi |
Codice Univoco Ufficio | UFUVGR |
Nome dell'Ufficio | Uff_eFatturaPA |
Cod.fisc.del Servizio di F.E. | 80031750153 |
Partita Iva | 04408300152 |
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:
1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.
La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto.
La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 14); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.
AZIENDA OSPEDALIERA SAN XXXXXXX DI MONZA
Eseguite le somministrazioni, l’Aggiudicatario trasmetterà le fatture con le seguenti modalità:
▪ tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxxxx.xxx esclusivamente in formato html sottoscritto con firma elettronica qualificata e digitale (con sintassi e caratteristiche informatiche che saranno rese disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx).
Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale e in conformità agli ordini emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dagli incaricati dell'Azienda Ospedaliera.
I pagamenti relativi alla fornitura, installazione e formazione, che avverranno entro 60 giorni, saranno subordinati all'esito positivo del collaudo e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità. I pagamenti relativi alla manutenzione (pari a 36 mesi) avverranno con fattura semestrale posticipata, subordinatamente all’esito positivo del servizio.
Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture.
In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs 231/2002, il saggio d’eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284, 1° comma, del Codice Civile.
L’Azienda Ospedaliera procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dedotte le eventuali note di credito, previa verifica e riscontro della fattura e dei documenti di accompagnamento.
Le note di credito a favore dell’Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all’Azienda la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
L’inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento.
Si porta a conoscenza che quest'Azienda Ospedaliera ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.A. per l'esecuzione dei pagamenti per conto di quest'Amministrazione.
L'aggiudicatario pertanto riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
La ditta presenterà le fatture relative alla fornitura alla Struttura Complessa “Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione” della Fondazione.
La Fondazione, previa positiva verifica del contenuto tecnico – economico delle fatture predette effettuerà il pagamento a mezzo mandato a 60gg. data ricevimento fattura. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al D. L. 231/2002, in merito agli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento, le stesse troveranno applicazione previa richiesta scritta da parte dell’impresa, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., per porre fine all’eventuale ritardo.
E’ escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero.
In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per la ditta per venire meno ai propri impegni, ivi compreso l’addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento.
La Fondazione ha diritto di far valere direttamente i propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell’appaltatore, decurtando le competenze vantate dall’impresa.
La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
- riferimento dell’ordine e/o data e numero provvedimento di aggiudicazione (numero determinazione Direttore Generale o altro provvedimento emanato dalla Fondazione IRCCS Istituto dei Tumori), della comunicazione di inizio servizio, data e atti del contratto se già stipulato;
- l’importo contrattuale espresso in Euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente -IBAN - Codice CAB – ABI – ecc.);
- ogni altra indicazione utile.
Nel caso di RTI le fatture verranno liquidate a favore della capogruppo, previa presentazione delle fatture quietanzate intestate alle ditte associate.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Fondazione.
Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) relativa al presente appalto posta in essere dall’impresa aggiudicataria deve riportare il codice di gara (CIG) ad essa assegnato.
19. Revisione prezzi
Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L’imposta sul valore aggiunto è a carico dell’Azienda Ospedaliera. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici
mesi, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall’ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione della richiesta revisionale da parte dell’Azienda Ospedaliera, a tal scopo farà fede il timbro di ricevimento posto dall’ufficio protocollo delle AA.OO.. Sarà, pertanto, onere dell’appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto. La revisione viene operata sulla base di un’istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati – ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 – dall’ “Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui all’art. 7 del citato Decreto, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.
In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanante nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell’esecuzione del servizio.
20. Penalità e risoluzione del contratto
Durante il periodo di vigenza del contratto la società dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.
A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, l’S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione
In caso di mancato riscontro, entro i suddetti termini , o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento.
La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ A.O..
* * * * *
Per ogni giorno solare di ritardo sulla consegna con riserva degli ulteriori danni, l’Azienda Ospedaliera potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna superiore a 15 (quindici) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
* * * * *
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
* * * * *
Le Aziende Ospedaliere, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alle AA.OO. un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riservano il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.
Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo).
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.
Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito.
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Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta economica presentata, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.
21. Diritto di recesso
È prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell’Azienda committente, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della Azienda Regionale Centrale Acquisti (della regione Lombardia), ARCA Spa, in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011 e successive DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012 e n. X/1185 del 20 dicembre 2013, in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.
In tali casi le Aziende Ospedaliere si riservano, tuttavia, la facoltà di:
procedere, con la/e Società aggiudicataria/e dei Lotti di cui alla presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,
🢭 in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con nota trasmessa a mezzo
PEC o FAX.
Le Aziende Ospedaliere hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte del Contraente, del Codice Etico approvato dalle AA.OO. e pubblicato sui siti aziendali e la violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR Regione Lombardia 30 gennaio 2014 n. X/1299;
c) in caso di innovazioni medico scientifiche che riconducano ad un necessario cambio di metodica;
d) per un diverso assetto organizzativo delle Aziende Ospedaliere che facciano venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell’Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.
e) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l’A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.
Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura - sino all’individuazione del nuovo contraente e/o all’avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all’Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l’erogazione dei servizi sanitari in favore dell’utenza.
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che la Società aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda committente e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la società appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
L’impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne le Aziende Ospedaliere da qualsiasi molestia.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell’art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..
22. Clausola risolutiva espressa
L’Azienda committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’aggiudicatario con lettera trasmessa a mezzo PEC o FAX, nei seguenti casi:
1. inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell’Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura;
4. interruzione non giustificata della fornitura;
5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento della fornitura;
6. reiterati e/o abituali ritardi nell’esecuzione e consegne delle forniture rispetto ai termini prescritti nel presente Capitolato;
7. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso prodotto;
8. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione;
9. verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alle AA.OO. un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto;
10. esito negativo del periodo di prova, fissato dall’art. 2 del presente Capitolato;
11. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
12. subappalto totale o parziale non autorizzato;
13. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
14. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
15. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e xx.xx., e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
16. rinuncia della società offerente.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’Azienda committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società aggiudicataria.
Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra società.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’A.O. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
In caso di risoluzione, l'Azienda Ospedaliera affiderà ad altra società la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale
provvederà ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
L’Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora la Società aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda Ospedaliera tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione
In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
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Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell’A.O. - la violazione da parte del contraente delle obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.
Il Contrante, a tal proposito, dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.
La tolleranza da parte dell’A.O. di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.
E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall’A.O. in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.
Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l’A.O. avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.
23. Fallimento, successione, liquidazione del fornitore
Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l’A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.
In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l’A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.
In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l’A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.
24. Clausola di adesione
La Stazione appaltante, coerentemente con le direttive regionali, hanno aderito all’”Accordo Interaziendale di Milano e Provincia”, pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi, alle Imprese aggiudicatarie di garantire la fornitura, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente capitolato speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito all’Accordo, che ne facciano espressa richiesta entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un massimo del 200% dell’importo di aggiudicazione per singolo lotto.
L’adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.
Qualora l’impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all’Allegato 1 – Istanza di partecipazione - del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica n. 1, relativa alla doc. amministrativa. Qualora detta dichiarazione, della quale sarà data pubblica lettura nel corso della prima seduta relativa all’apertura della busta telematica relativa alla documentazione amministrativa, non venga espressa, sarà considerata accettata dall’Impresa la possibilità di successiva adesione sopra illustrata.
Le Aziende che hanno aderito all’“Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” sono:
- A.O. "FATEBENEFRATELLI" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" - GARBAGNATE
- A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO XXXXXXX XXXX - MILANO
- A.O. "L. SACCO" - MILANO
- A.O. "OSP. NIGUARDA CA'GRANDA"- MILANO
- A.O. "X. XXXXX XXXXXXXX" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" – MONZA
- A.O. “S. PAOLO” – MILANO
- A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO XXXXX XXXXX DI MILANO
- AREU “AZIENDA REGIONALE EMEREGENZA URGENZA”
- FONDAZIONE IRCSS POLICLINICO SAN XXXXXX DI PAVIA
- FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.
25. Spese contrattuali
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l’IVA che è a carico dell’Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La società aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della S.C. Provveditorato-Economato.
Le spese per la pubblicazione degli atti di gara - ai sensi di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34 del
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - è a carico dell’aggiudicatario e dovrà avvenire mediante rimborso alla Staziona Appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione .
26. Controversie
Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 163/06.
Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..
27. Rinvio altre norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d’appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Luogo, data) Firma per accettazione
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16,
20, 21, 22, 24, 25 e 26.
(Luogo, data) Firma per accettazione