ASSICURAZIONE MOSAICO ABITAZIONI DI LUSSO
ASSICURAZIONE MOSAICO ABITAZIONI DI LUSSO
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO
Compagnia di assicurazione: XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia Stato Membro di registrazione: Irlanda
Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento Abilitazione in Italia n. I.00161
Prodotto: “Polizza Mosaico Abitazioni di lusso”
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Informazioni più complete sul presente Prodotto sono disponibili nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale relativa allo stesso.
Che tipo di Assicurazione è?
Il Prodotto denominato "Mosaico Abitazioni di Lusso" copre l'abitazione dell'assicurato, il contenuto generico e gli oggetti d'arte e preziosi contro tutti i danni materiali e diretti causati da un qualunque evento accidentale, salvo le esclusioni e limitazioni previste dalle Condizioni di Assicurazione. È coperta anche la Responsabilità Civile dell'Assicurato.
Cosa non è assicurato?
🗶 le esclusioni principali relative alla copertura dell'abitazione e del contenuto generico sono:
• usura, logoramento o deterioramento che siano una conseguenza normale dell’uso o funzionamento del bene, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, muffa, fermentazione, germogli erbacei dal suolo, condensazione;
• tarme, termiti, vermi, insetti;
• vizi intrinsechi od occulti, mancata manutenzione, difetti esistenti all’atto di stipula del presente contratto;
• guasti meccanici in genere;
• contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche
• attacchi cibernetici
• guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno)
• dolo dell'Assicurato o di un suo Familiare e di altre persone con lui stabilmente conviventi.
Cosa è assicurato?
✓ eventuali danni materiali e diretti, compreso il furto e gli atti vandalici, arrecati all’abitazione assicurata, al contenuto generico, agli oggetti d’arte e ai preziosi, salvo le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni di Assicurazione;
✓ i danni che l’assicurato e/o i suoi famigliari involontariamente possano cagionare a terzi per morte, per lesioni personale e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, in quanto civilmente responsabili a sensi di legge;
✓ sono previste garanzie aggiuntive dalle Condizioni di Assicurazione.
🗶 le esclusioni principali relative alla copertura degli oggetti d’arte e preziosi sono:
• usura, vizio proprio, ruggine, corrosione, ossidazione, deformazione o contrazione naturale del legno; variazione di superficie dei materiali, scioglimento della colla o fessure nella vernice degli oggetti, mobili o accessori;
• normale funzionamento od usura di meccanismi meccanici ed apparati elettrici od elettronici;
• insetti, batteri, funghi, parassiti e roditori di ogni genere,
• aridità, umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme a meno che i danni non siano conseguenti a tempesta, gelo, Incendio o qualsiasi altro avvenimento improvviso e imprevedibile;
• contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche
• attacchi cibernetici
• guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno),
• dolo dell'Assicurato o di un suo Familiare e di altre persone con lui stabilmente conviventi.
🗶 le esclusioni principali relative alla copertura Responsabilità Civile riguardano i danni:
• ricollegabili ai rischi di responsabilità civile derivanti dalla circolazione di autoveicoli per i quali l’assicurazione è obbligatoria ai sensi del Codice delle Assicurazioni;
• da Furto;
• da detenzione ed impiego di esplosivi;
• conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
• derivanti da responsabilità assunte da un Assicurato tramite contratti o accordi, a meno che la responsabilità civile per suddetti danni sarebbe stata sussistente in capo all’Assicurato anche in assenza di detti contratti o accordi.
• derivanti da o inerenti all’esercizio della sua professione o attività imprenditoriale;
• alle cose che l’Assicurato e i suoi Familiari abbiano in uso, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
• derivanti dalla pratica dei seguenti sport: pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, sport aerei, sport estremi in generale e attività aeree in genere.
• trasmissione di una malattia infettiva o di un virus, sindrome o malattia.
• verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
• conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e asbesto e relative fibre e/o polveri.
• verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio.
• conseguenti direttamente o indirettamente da campi elettromagnetici (cd EMF).
Ci sono limiti di copertura?
! La copertura non opera nei casi sopra indicati e in quelli previsti dagli Articoli “Esclusioni” di ciascuna sezione di Polizza.
! Sono previsti limiti e sottolimiti per le coperture principali e per quelle aggiuntive, come da Condizioni di Assicurazione.
! Sono previsti scoperti e franchigie come da Scheda di Polizza.
! Sono previste ulteriori delimitazioni come da Condizioni di Assicurazione, tra cui le limitazioni di cui alla “Sanction Limitation and Exclusion Clause”.
Dove vale la copertura?
La copertura è valida nell’ambito dei limiti territoriali indicati nella Scheda di Polizza per l’abitazione e il contenuto generico. Per quanto riguarda le opere d’arte e i preziosi, nonché la Responsabilità Civile, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione.
Che obblighi ho? All’inizio del Contratto: Pagamento del Premio. In corso di Contratto: Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto. L’Assicurato ha l’obbligo, tranne in caso fortuito o circostanza di forza maggiore, di adottare tutta la cura necessaria al mantenimento in buono stato, alla tutela e alla sicurezza dei Beni assicurati; di evidenziare i gioielli e gli orologi, di valore individuale superiore a 7.500,00 euro, in un elenco dettagliato e valorizzato; di utilizzare tutti i mezzi di protezione e chiusura di cui disponga e di tenerli in perfetto stato di funzionamento; di sottoscrivere un regolare contratto di manutenzione dell’impianto di allarme. In caso di sinistro: In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'art. 1914 del Codice Civile; darne avviso al Broker al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 del Codice Civile; nel caso in cui il Sinistro costituisca reato, sporgere - nei dieci giorni successivi al Sinistro - denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno, impregiudicata la valutazione ed accertamento sinistro e pertanto senza avere, per questo solo, diritto ad indennità alcuna; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei Beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri Beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture (se disponibili) o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. |
Quando e come devo pagare? I Premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro i termini di mora contrattuale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura comincia il giorno indicato nel frontespizio di polizza a condizione che il premio sia pagato entro i termini di mora contrattuali. L'Assicurazione può cessare, in mancanza di disdetta, oltre che per il naturale spirare del termine di copertura, quando il Contraente, o l'Assicurato, fornisce dichiarazioni inesatte o è reticente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio. |
Come posso disdire la polizza? Ai sensi delle previsioni del Codice Civile, mediante lettera raccomandata spedita dal Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza. |