COMUNE DI CAMPI BISENZIO
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze
Regolamento Unificato per il servizio di Taxi
INDICE GENERALE
CAPO I
IL SERVIZIO TAXI
Art. 1 - Definizione del servizio
Art. 2 – Conferenza dei sindaci per la gestione associata Art. 3 - Disciplina del servizio
Art. 4 - Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione Art. 5 - Condizioni d'esercizio
Art. 6 - Numero delle licenze
Art. 7 - Riconoscibilità delle autovetture Art. 8 - Autovetture di scorta
Art. 9 – Operatività del servizio
Art. 10 - Commissione sovracomunale consultiva Art. 11 - Organizzazione e gestione del servizio
CAPO II
LA PROFESSIONE DI TASSISTA
Art. 12 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista
CAPO III
LA LICENZA DI ESERCIZIO
Art. 13 - Concorso per l'assegnazione delle licenze Art. 14 - Contenuti del bando di concorso
Art. 15 - Assegnazione e rilascio della licenza Art. 16 - Validità della licenza
Art. 17 - Trasferibilità della licenza
CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 18 - Caratteristiche delle autovetture
Art. 19 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio Art. 20 - Turni di servizio
Art. 21 - Comportamento del tassista durante il servizio Art. 22 - Comportamento degli utenti
Art. 23 - Sostituzione temporanea alla guida Art. 24 - Collaborazione familiare
Art. 25 - Interruzione del trasporto
Art. 26 - Criteri per la determinazione delle tariffe taxi Art. 27 - Il tassametro
Art. 28 - Acquisizione della corsa ed uso del tassametro Art. 29 - Il contachilometri
Art. 30 - Trasporto persone portatrici di handicap Art. 31 - Responsabilità nell'esercizio del servizio Art. 32 - Reclami
CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art. 33 - Addetti alla vigilanza Art. 34 - Sanzioni
Art. 35 – Violazioni
Art. 36 - Decadenza della licenza Art. 37 - Revoca della licenza Art. 38 - Rinuncia alla licenza
Art. 39 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca e rinuncia della licenza
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE
Art. 40 – Disposizioni transitorie in materia di sosta Art. 41 – Entrata in vigore
ALLEGATI
A - Criteri generali per la determinazione del sistema tariffario per il servizio taxi in area comprensoriale
B – Definizione delle aree dei territori comunali, di cui all’art.6 del Regolamento unificato, per l’applicazione delle tariffe nell’area comprensoriale
CAPO I
IL SERVIZIO TAXI
Art. 1 Definizione del servizio gestito in area comprensoriale tramite Convenzione
1. Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad un’utenza indifferenziata, ai sensi della Legge 15.01.1992 n. 21, dalla LR. 67/93 e in ottemperanza a quanto disposto dalla Deliberazione CR 131/95.
2. L’ambito di applicazione del presente regolamento unificato è quello dell’area comprensoriale corrispondente ai territori dei comuni firmatari della convenzione di cui al successivo comma.
3. La gestione unificata del servizio Taxi è effettuata mediante la stipula di apposita convenzione stipulata fra i Comuni ai sensi dell’art. 30 del D. Lgv 267 /2000 che regola i rapporti fra i Comuni firmatari.
Art. 2 Conferenza dei sindaci per la gestione associata
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche e degli atti di indirizzo nell’area comprensoriale di cui al precedente art.1, è istituita la conferenza dei sindaci.
2. La conferenza è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni firmatari della convenzione di cui al precedente articolo ed è presieduta dal Sindaco del comune capofila, individuato dalla Conferenza stessa.
3. La Conferenza dei Sindaci é convocata, anche su richiesta, per la valutazione congiunta di eventuali problematiche emerse, per modifiche all'organico, al sistema tariffario o al Regolamento Unificato.
4. Alla Conferenza possono partecipare, su espresso invito, rappresentanti della categoria o tecnici esperti del settore, che esprimono eventualmente pareri propri non vincolanti.
5. La Conferenza stabilisce le misure attuative da adottare, acquisendo il parere della commissione sovracomunale consultiva di cui al successivo art. 10; tali misure dovranno essere recepite dalle singole Amministrazioni Comunali.
Art. 3 Disciplina del servizio
1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi, dagli usi e dalle consuetudini.
Art. 4 Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione
1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Per l'esercizio del servizio taxi, i titolari possono:
a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8.8.85 n. 443;
b) associarsi in cooperative di promozione e lavoro ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
Art. 5 Condizioni d'esercizio
1. In capo ad uno stesso soggetto fisico è vietato:
a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.
2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nell'esercizio del servizio, della collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15.1.92 n. 21 e del presente regolamento.
4. La collaborazione e la sostituzione vengono attivate tramite la presentazione al Comune di competenza di D.I.A., che costituisce titolo autorizzatorio nei termini e nelle forme previsti dalla normativa in materia.
Art. 6 Numero delle licenze
1. Su proposta della Conferenza dei Sindaci i Consigli Comunali dei comuni aderenti alla convenzione di cui all’art. 1 determinano il numero complessivo delle licenze da rilasciare in ciascuno dei comuni facenti parte dell’area comprensoriale di cui allo stesso’art.1.
2. Il contingente complessivo dell’area comprensoriale è di n. 30 licenze.
3. Il contingente del Comune di Campi Bisenzio è di n. 3 licenze.
Art. 7 Riconoscibilità delle autovetture
1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite a servizio di taxi devono aver installato sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta "TAXI", conforme alla vigente normativa.
3. Il titolare della licenza è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:
a) sul lato posteriore deve essere fissato un contrassegno adesivo di cm. 5,00 di altezza per cm. 20,00 di lunghezza, di colore bianco recante la scritta a caratteri neri "SERVIZIO PUBBLICO", lo stemma del comune di ed il numero della licenza a caratteri neri;
b) al centro delle portiere anteriori deve essere mantenuta libera una striscia di carrozzeria non inferiore a mm. 80 dal bordo inferiore delle vetrate; all’interno di tale striscia, su ciascuna delle portiere anteriori, è inserito un contrassegno adesivo policromo con le seguenti caratteristiche: forma rettangolare di mm. 70 di altezza e mm. 450 di larghezza, con fondo di colore giallo e bordo esterno di colore nero, all’interno deve recare lo stemma originale del comune di Campi Bisenzio di altezza non inferiore a mm. 60, le scritte "COMUNE DI CAMPI BISENZIO" e "TAXI" ed il numero della licenza a caratteri neri e di altezza non inferiore a mm. 30; a tal fine le autovetture già in servizio dovranno adeguarsi a quanto disposto dal presente articolo entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento;
c) sulle fiancate laterali dell'autovettura, con esclusione delle portiere anteriori, potranno essere apposti contrassegni policromi di superficie complessiva non superiore a cmq. 875 recanti la scritta "Radio Taxi", il nome del soggetto fornitore del servizio radio-taxi, il numero di telefono e la sigla della radio;
d) sul cruscotto anteriore, visibile dal sedile posteriore, deve essere apposto un contrassegno indicante la scritta TAXI ed il numero della licenza.
4. Sulle restanti superfici del veicolo è consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie regolarmente autorizzate e conformi alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dalle altre eventuali normative vigenti in materia.
Art. 8 Autovetture di scorta
1. La Conferenza dei Sindaci determina il numero di licenze o autorizzazioni da rilasciare in soprannumero rispetto all’organico previsto, ai soggetti di cui all’art. 4 comma 3 punti b) e c), per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico, nonché il numero di autovetture appositamente attrezzati per il trasporto anche di soggetti disabili di particolare gravità.
2. Le licenze o autorizzazioni per autovetture di scorta, denominate "BIS" non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali per l’esercizio del servizio taxi.
3. Ogni licenza o autorizzazione consente l’immatricolazione di un solo veicolo.
4. Le autovetture di scorta, devono essere di proprietà o a disposizione degli organismi economici di cui all’art. 4 comma 3 punti b) e c) del presente regolamento e che operano nei territori dei comuni firmatari della Convenzione di cui all’art. 1 comma 2
5. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi di cui all'art. 7 comma 3, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.
6. Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l’autovettura nel rispetto dell’ordine temporale delle richieste ed annota su un apposito registro il nominativo del richiedente, il motivo della richiesta e la durata dell’utilizzo. Tali dati sono trasmessi tempestivamente all'ufficio comunale competente.
7. Il concessionario delle licenze o autorizzazioni "BIS" deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.
8. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
9. Al rilascio della licenza “BIS” provvede il comune capofila; le licenze per vetture sostitutive sono usufruibili esclusivamente dai titolari di licenza rilasciata dai Comuni firmatari delle convenzione che siano impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio e atto vandalico, oppure per effettuare servizi di trasporto di soggetti disabili gravi.
10. Nel caso in cui il titolare di una licenza sia nella necessità di utilizzare la licenza bis dovrà circolare con entrambe le licenze.
Art. 9 Operatività del servizio
1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comprensoriale.
2. Lo stazionamento dei taxi è realizzato esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal Sindaco ed è consentito solo ai taxi del Comuni convenzionati secondo modalità esplicitate nella convenzione di cui all’art.1.
3. Il prelevamento dell'utenza ovvero l'inizio del servizio avviene nel rispetto della normativa vigente.
4. Il prelevamento può avvenire, a richiesta dell'utente, all'interno dei territori dei comuni facenti parte dell’area comprensoriale ai sensi della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
5. La prestazione del servizio, qualora il prelevamento dell'utente avvenga all'interno dell'area comprensoriale, è obbligatoria per tutte le destinazioni servite da strade pubbliche e/o private aperte al pubblico transito nei territori dell’area comprensoriale.
Art. 10 Commissione sovracomunale consultiva
1. Per la valutazione di tutte le problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento, la conferenza dei sindaci provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
a) il dirigente del Settore competente del comune capofila, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante degli altri comuni aderenti alla convenzione, garantendo la presenza, tra questi, di almeno un rappresentante della Polizia Municipale;
c) un rappresentante delle associazioni di categoria dei tassisti rappresentative a livello nazionale, regionale e comunale designato dagli esercenti il servizio taxi dei Comuni convenzionati.
2. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Alle riunioni può far intervenire altri esperti non componenti, senza diritto di voto, nonché’ un rappresentante dell’Ufficio competente del comune capofila con funzioni di segretario.
3. La Commissione si ritiene validamente insediata con la presenza del 50% più 1 degli aventi diritto e decide a maggioranza.
4. Il presidente è tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomento e sottoscritta da almeno uno dei suoi componenti.
5. La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti della conferenza dei sindaci nonché degli organi deliberanti dei Comuni convenzionati.
6. Altresì la Commissione:
a) promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti; in particolare verifica l’attuabilità’ del servizio taxi multiplo e collettivo;
b) segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva;
c) esprime parere in ordine alle sanzioni accessorie di cui all’art. 34.
7. La commissione dura in carica per il periodo di vigenza della convenzione.
Art. 11 Organizzazione e gestione del servizio
1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.
2. Al fine di assicurare il livello di servizio taxi necessario, la conferenza dei sindaci dei comuni aderenti alla convenzione, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 e ai fini dell'art. 20, provvede periodicamente alla stima della domanda di servizio presente sul territorio, distinguendo fra servizio diurno e notturno, feriale e festivo, proponendo:
a. il numero di veicoli necessari in servizio per ogni fascia oraria;
b. i turni di servizio e di riposo che ogni tassista deve effettuare;
3. L’attuazione dei provvedimenti derivanti dall’attività di cui sopra è demandata agli appositi organi dei singoli comuni
CAPO II
LA PROFESSIONE DI TASSISTA
Art. 12 Requisiti per l'esercizio della professione di tassista
1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati, in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
b) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione, in misura superiore complessivamente ai due anni per reati non colposi ovvero non essere sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
c) essere iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la provincia di Firenze, previsto dalla normativa vigente;
d) non essere stato dichiarato fallito e non avere in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi d’intervenuta riabilitazione a norma di legge.
CAPO III
LA LICENZA DI ESERCIZIO
Art. 13 Concorso per l'assegnazione delle licenze
1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso pubblico a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 possono essere espletate sia in forma singola che in forma associata fra più comuni convenzionati
3. Il bando di concorso è indetto dal Dirigente competente designato dalle Amministrazioni Comunali interessate entro sei mesi dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune, una o più licenze ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
4. Per il rilascio di licenze la Commissione Giudicatrice appositamente nominata determina la relativa graduatoria.
Art. 14 Contenuti del bando di concorso
1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze taxi deve contenere le seguenti indicazioni:
a. numero delle licenze da assegnare, ripartite per Comune;
b. requisiti per la partecipazione al concorso;
c. elencazione dei titoli oggetto di valutazione con particolare riferimento a punteggio predeterminato da assegnare ai collaboratori ed ai sostituti in ordine alle semestralità di servizio maturato;
d. elencazione delle eventuali prove d'esame;
e. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
f. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
g. schema di domanda per la partecipazione al concorso;
h. dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero di disponibilità ad acquisirlo in caso di assegnazione della licenza.
Art. 15 Assegnazione e rilascio della licenza
1. L'Amministrazione comunale competente, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione Giudicatrice, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 12 del presente regolamento nonché alla dimostrazione di disponibilità in proprietà o leasing del veicolo idoneo all’esercizio.
Art. 16 Validità della licenza
1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno solare a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo le modalità indicate di seguito riportate.
2. La vidimazione della licenza è condizionata alla verifica, in capo al titolare ed al collaboratore familiare o al sostituto alla guida, della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista di cui all'art. 12 comma 1 lettere a), b) e c).
3. La vidimazione della licenza è altresì subordinata all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale del taxi, previsti dal vigente Codice della Strada e dal presente regolamento.
4. Gli organi di vigilanza possono disporre verifiche straordinarie sull'idoneità dei mezzi al servizio e sull'efficienza dei tassametri.
5. Qualora il veicolo non sia rispondente ai requisiti previsti dal presente regolamento, l'ufficio comunale competente, su richiesta del titolare, può concedere una proroga alla vidimazione della licenza non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.
6. Qualora il veicolo si dimostri in condizioni assolutamente inidonee allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo stesso alla verifica entro i termini fissati oppure non si sia provveduto alla vidimazione della licenza, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione della licenza, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 37.
Art. 17 Trasferibilità della licenza.
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 1 della Legge 15.1.92 n. 21.
2. Il trasferimento della licenza comunale di esercizio "mortis causa" può essere autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui all'art. 12. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione da parte degli stessi del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni secondo le modalità previste dall'art. 9 comma 2 della Legge 15.1.92 n. 21. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso.
3. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a. il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
b. la dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
c. il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12.
4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una licenza.
CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 18 Caratteristiche delle autovetture
1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio taxi dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli.
3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi indentificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 7, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione
4. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all’interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l’accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.
Art. 19 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.
1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo.
2. Xxxxxxx detto titolare per gravi e comprovati motivi, insorti al momento del rilascio della licenza o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio, superiore a sette giorni, deve essere comunicata entro i sette giorni successivi all'assenza al competente ufficio comunale.
4. I titolari di licenza possono delegare i soggetti di cui all'art. 4 comma 3 lett. b) e c), all'adempimento di quanto prescritto dal precedente comma. Il legale rappresentante o suo delegato provvedono a trasmettere l'elenco dei tassisti che hanno effettuato sospensioni del servizio, al competente ufficio comunale, entro i termini indicati.
Art. 20 Turni di servizio.
1. I turni di servizio sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 10.
2. Il turno di servizio di ogni taxi si divide in:
a. turno ordinario – prevede l’obbligo di prestare il servizio per almeno 8 e non più di 12 ore, salvo i casi indicati da apposito provvedimento;
b. turno di flessibilità – consente al tassista di permanere in servizio in presenza di eventuali richieste insoddisfatte di trasporto, con le modalità stabilite da apposito provvedimento.
Art. 21 Comportamento del tassista durante il servizio.
1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b. effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
c. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato, ad eccezione dei taxi dotati di attrezzature divisorie, nei quali il numero massimo di persone trasportabili è riferito solo a quelli disponibili nello spazio posteriore;
d. rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio;
e. prestare assistenza e soccorso, ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice penale;
f. comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo;
g. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, con particolare riguardo alla carrozzeria e alla verniciatura; è vietata l’apposizione di calcomanie non autorizzate, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia di pubblicità, e oggetti non strettamente necessari all’interno e all’esterno dei veicoli;
h. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
i. consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
j. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro e al contachilometri;
k. rilasciare all'utente quando richiesto, la ricevuta compilata correttamente e contenente il numero della licenza, la data ed il totale indicato dal tassametro oltre all’indicazione dell’eventuale luogo di destinazione extracomunale; dovranno inoltre essere indicati con un segno X gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;
l. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento e dell'atto dal quale risulta il sistema di tariffazione in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;
m. esporre in modo ben visibile all'interno, nella parte posteriore del veicolo, un estratto tariffario timbrato dall’ufficio competente, in quattro lingue, contenente il numero della licenza ed il numero telefonico dell’Ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
n. ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
a. rifiutare la prestazione del servizio, salvo i casi indicati all’art. 25 comma 2;
b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
c. portare animali propri in vettura;
d. interrompere la corsa di propria iniziativa. La corsa può interrompersi in caso di esplicita richiesta del committente o nei casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
e. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi;
f. manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del piombo di cui all'art. 27;
g. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli. Le operazioni di carico e scarico dei bagagli sono facoltative;
h. rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
i. fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
j. abbandonare anche temporaneamente l'autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne i casi di necessità impellenti e di breve durata;
k. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
Art. 22 Comportamento degli utenti.
1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
a. fumare durante il trasporto;
b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
g. di aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
h. scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.
Art. 23 Sostituzione temporanea alla guida.
1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi, debitamente documentati:
a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b. per chiamata alle armi;
c. per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato con contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione. I contratti di lavoro a tempo determinato devono portare l'indicazione della durata in conformità con la normativa vigente. Nel contratto di gestione la durata non deve superare il periodo massimo di sei mesi. Per ogni titolare possono essere ammessi più contratti di gestione la cui durata complessiva non superi il termine massimo di sei mesi anche se stipulati in periodi diversi, nel corso dell’anno solare.
5. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, deve presentare, congiuntamente al sostituto alla guida individuato, comunicazione all’amministrazione comunale corredata dai documenti e dalle dichiarazioni necessari.
6. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del Comune deve essere allegata all’originale della licenza d’esercizio e conservata a bordo.
Art. 24 Collaborazione familiare
1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 12.
2. Il rapporto tra il titolare di licenza ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice civile.
3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.
4. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiare deve presentare, congiuntamente al collaboratore familiare, comunicazione all’amministrazione comunale corredata dai documenti e dalle dichiarazioni necessari.
5. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del Comune deve essere allegata all’originale della licenza d’esercizio e conservata a bordo.
Art. 25 Interruzione del trasporto
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto il tassista è obbligato all'atto del diniego, a segnalare l'esistenza della situazione all'autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi.
Art. 26 Criteri per la determinazione delle tariffe taxi
1. Nei territori dei comuni sottoscrittori della Convenzione di cui all’art. 1 del presente Regolamento vengono definite le Aree Comprensoriali A come aree urbane e aree a bassa urbanizzazione e le Aree Comprensoriali B come aree extraurbane, secondo quanto riportato nell’Allegato “B” del presente Regolamento.
2. I criteri generali nonché le norme di prima applicazione delle tariffe del servizio taxi, i supplementi tariffari ed il loro ammontare, sono contenuti nell’allegato “A” del presente regolamento.
3. Il Consiglio comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, approva ogni successiva modifica ai criteri generali.
4. Il Dirigente procede all’adeguamento periodico della tariffa secondo i criteri dell’all.”A” tenendo come riferimento di massima le tariffe del Comune di Firenze.
5. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.
6. In nessun caso è ammessa la determinazione del corrispettivo del trasporto direttamente concordata tra l'utente ed il vettore.
7. In nessun caso può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno.
Art. 27 Il Tassametro
1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato, approvato e piombato. I soggetti interessati ad ottenere l'approvazione presentano al Comune apposita istanza in
carta legale corredata da una scheda tecnica sulle caratteristiche del tassametro unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità all'impiego, facendo riferimento a prototipi già omologati nei comuni contermini.
2. In caso di richiesta di omologazione di nuovo prototipo il richiedente si rivolge al comune che ha rilasciato la licenza, il quale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 e previo esito favorevole di apposita istruttoria, concede l'omologazione approvazione del prototipo.
3. Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio taxi, devono essere conformi al prototipo omologato.
4. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione civile, nella parte superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 cm. dalla leva del cambio e dallo sterzo, in modo da essere facilmente visibile dai sedili posteriori. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del comune di Campi Bisenzio .
5. L'ufficio comunale competente dopo averne accertato l'esatta collocazione ed il regolare funzionamento provvede a sigillare lo strumento con un piombo con impresso lo stemma del comune di Campi Bisenzio .
6. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente ufficio comunale.
7. La Polizia municipale può in qualsiasi momento procedere, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento del tassametro.
8. In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il tassista dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione; dopo la riparazione o sostituzione il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura indicata ai commi 4 e 5.
9. I soggetti di cui all'art. 4 comma 3 possono stipulare apposite convenzioni con aziende o le officine specializzate per l'installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
10. I soggetti di cui all'art. 4 comma 3, le aziende o le officine specializzate di cui al comma 9, annotano su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dei tassametri, indicando la data, l'ora, il numero della licenza ed il nome del tassista rilasciando allo stesso una dichiarazione del lavoro eseguito con le indicazioni suddette.
11. Dopo la riparazione, il tassista deve immediatamente prendere accordi con l’ufficio comunale competente per la verifica e piombatura del tassametro. Il tassista è autorizzato a svolgere il servizio con il tassametro senza piombo, fino al giorno stabilito per la piombatura.
Art. 28 Acquisizione della corsa ed uso del tassametro.
1. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento nei modi seguenti:
a. mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
b. mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
c. quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento;
2. Nei modi indicati al comma 1 lettere a) e b), la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila, con priorità per coloro che siano titolari della licenza rilasciata dal Comune in cui insiste la piazzola, mentre nel modo di cui alla lettera c) il cliente potrà scegliere il veicolo, senza vincoli di precedenza.
3. Al di fuori dei modi previsti dal comma 1, la corsa può essere acquisita in transito nei modi seguenti:
a. mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
b. quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista;
4. Nel modo indicato al comma 3 lettera a), la corsa sarà acquisita dal tassista che trovandosi più vicino al luogo dove il cliente ha richiesto il servizio, possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.
5. Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale.
6. Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.
7. I soggetti di cui all'art. 3 comma 3 punti b) e c) possono accettare prenotazioni da parte del cliente al massimo un'ora prima dell'inizio del servizio.
8. Il tassametro deve essere azionato nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale, in relazione al tipo di tariffa adottata.
9. Le principali funzioni del tassametro relative alla corsa (libero - occupato - cassa) devono essere collegate al cassonetto luminoso posto sulla parte superiore del veicolo.
10. Al termine della corsa, il tassista ha l'obbligo di informare il cliente dell'applicazione di eventuali supplementi dovuti, sul corrispettivo indicato dal tassametro.
11. E' fatto obbligo di esposizione nella parte posteriore dell'abitacolo, in posizione facilmente accessibile, di un estratto tariffario nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese e tedesco.
12. Il prelevamento dell’utenza nell’area comprensoriale, fatte salve tutte le possibilità di prelevamento previste dall’articolo 6, commi 1,2,3, della Deliberazione n. 131 del 01.03.1995 del Consiglio Regionale, avrà carattere di omogeneità su tutta l’area comprensoriale corrispondente al territorio dei Comuni sottoscrittori della Convenzione di cui all’art.1. Lo stazionamento nei luoghi a ciò preposti nei Comuni sottoscrittori della Convenzione, è consentito ai tassisti in possesso di licenze rilasciate dai suddetti comuni. Le chiamate taxi provenienti dal territorio dei comuni sottoscrittori debbono essere assegnate solo ed esclusivamente ai taxi con licenza rilasciata dai comuni firmatari della Convenzione. Solo nel caso in cui non ci sia disponibilità di vetture, la chiamata può essere assegnata ad altro soggetto. Ogni altra assegnazione diversamente motivata è da considerarsi illegittima, e in quanto tale sanzionabile a norma di legge, ai sensi dei regolamenti comunali vigenti e di quanto stabilito dal Codice della Strada.
Art. 29 Il contachilometri.
1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. In caso di guasto al contachilometri, il tassista deve interrompere il servizio e provvedere alla riparazione dello stesso.
Art. 30 Trasporto persone portatrici di handicap.
1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (stampelle e simili) e alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi particolari di cui all'art. 25 comma 2 ed in quelli in cui é manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Art. 31 Responsabilità nell'esercizio del servizio.
1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.
Art. 32 Reclami.
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative di cui all'art. 34.
CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art. 33 Addetti alla vigilanza.
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
Art. 34 Sanzioni
1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n.689 per gli importi indicati dall’art. 7bis del D. Lgv 267/2000;
b) con sanzione amministrativa accessoria: sospensione, decadenza o revoca della licenza;
2. In caso di violazioni commesse da un sostituto alla guida o da un collaboratore familiare, il titolare della licenza è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. In caso di violazioni che comportino l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 lettera b), l'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
4. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, l'interessato, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte all'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data della contestazione o di notifica del verbale di accertamento relativo alla violazione.
5. L'ufficio comunale competente, comunica l’avvio del procedimento e trasmette la documentazione relativa al procedimento alla Commissione di cui all'art.9 per l'adozione del relativo parere.
6. Il Dirigente dispone il provvedimento relativo sentito il parere della Commissione stessa.
Art. 35 Violazioni
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;
a) art. 5 comma 2;
b) art. 7;
c) art. 8 commi 6 e 7;
d) art. 19 commi 3 e 4;
e) art. 21 comma 1 lettere a) b) c) f) g) h) i) j) k) l) m) n);
f) art. 21 comma 2 lettere b) c) g) i) j);
g) art. 22;
h) art. 27 comma 10;
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni;
a) art. 9 comma 2;
b) art. 16 comma 1;
c) art. 20;
d) art. 21 comma 1 lettere d) e);
e) art. 21 comma 2 lettere d) h) k);
f) art. 26 commi 5,6 e 7;
g) art. 27 commi 3, 4 e 8;
h) art. 28 commi 5,6 e 8;
i) art. 28 commi 1,2,3,4,7,9,10 e 11, 12;
j) art. 30.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da tre a quindici giorni;
a) art.21 comma 2 lettere e) f).
4. Il tassista che rifiuti di prestare servizio per una qualsiasi delle destinazioni di cui all’art. 9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 11 della L.R 6 settembre 1993 n. 67 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni.
5. Il titolare della licenza taxi che si faccia sostituire anche temporaneamente o chi si avvalga della collaborazione di un familiare, senza aver preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed amministrativa accessoria della sospensione della licenza da tre a quindici giorni.
6. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio taxi, anche in sostituzione temporanea del titolare o collaborando nell'ambito di un'impresa familiare regolarmente costituita, senza aver preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 86 comma 2 del Codice della Strada.
7. Chiunque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12, eserciti l'attività di servizio taxi in sostituzione temporanea o collaborando nell'ambito di un'impresa familiare, senza aver preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a €. 500,00.
8. Il titolare della licenza per il servizio taxi che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni.
9. Chiunque, nell'esercizio del servizio taxi, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche x xxxxx in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni. Il periodo di sospensione della licenza non potrà coincidere con l'eventuale periodo di sospensione della patente di guida previsto.
Art. 36 Decadenza della licenza.
1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art 10, dispone la decadenza della licenza nel caso:
a) il titolare venga a perdere uno dei requisiti previsti dall'art. 12 comma 1 lettere a) e c) nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
b) il titolare incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c) il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
d) il concessionario del taxi di scorta violi le norme di cui all'art. 8 comma 7;
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.
Art. 37 Revoca della licenza.
1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, dispone la revoca della licenza nel caso:
a) il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 5 comma 1;
b) il concessionario del taxi di scorta violi il divieto di commercializzare, trasferire o trasformare licenze per auto di scorta così come previsto all'art. 8 comma 5;
c) il titolare o il concessionario svolgano attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio taxi;
d) il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dall'art. 19 commi 1 e 2;
e) il titolare non provveda a quanto previsto dall’art. 16 comma 6 ultimo periodo.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.
Art. 38 Rinuncia alla licenza.
1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al Sindaco.
Art. 39 Xxxxxxx conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza.
1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al sostituto o all'assegnatario della licenza.
CAPO V
NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 40 Disposizioni transitorie in materia di sosta
1. Al fine di garantire adeguata diffusione e visibilità del servizio taxi nel territorio e nel tessuto sociale dei Comuni nei quali il servizio taxi sia di nuova istituzione, i titolari di licenza taxi rilasciata dai medesimi, per quanto attiene alla sosta, hanno l’obbligo di presidiare le aree di sosta taxi insistenti sul territorio del Comune concedente la licenza. Quanto sopra in via transitoria, per un periodo minimo di un anno, al termine del quale interverrà una valutazione da parte della Commissione Sovracomunale di cui all’art. 10, la quale proporrà alla Conferenza dei Sindaci la necessità o meno di una proroga della disposizione transitoria.
Art. 41 Entrata in vigore
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 1.
Allegato A
Criteri generali per la determinazione del sistema tariffario per il servizio taxi in area comprensoriale.
(con riferimento alle tariffe vigenti per il servizio taxi operante nei comuni dell’area comprensoriale)
a) Tariffa 1 – Multipla Urbana.
• Scatto inizio corsa: € -----.
• Corsa minima: € ----.
• € -----/km (pari a € ----- ogni ----- metri) e € -----/ora (pari a € ----- ogni secondi).
b) Tariffa 2 – Multipla urbana per le corse su territorio urbano extracomunale (fuori dai comuni convenzionati) .
• Scatto inizio corsa: € --.
• Corsa minima: € --.
€-----/km (pari a € ----- ogni ----- metri) e € -----/ora (pari a € ----- ogni secondi).
c) Tariffa 3 – Extraurbana per i territori extraurbani dei Comuni sottoscrittori, nonché per tutte le altre destinazioni.
• Scatto inizio corsa: € -----.
• Corsa minima: € -----.
• € -----/km (pari a € ----- ogni metri).
d) Supplemento notturno € ----- per le corse iniziate nella fascia oraria 22.00 – 06.00 e supplemento festivo (compresa la festività del Santo Patrono) € ; i due supplementi non sono
cumulabili fra loro, e devono essere inseriti automaticamente dal tassametro.
e) Supplemento bagaglio € ----- cadauno per un massimo di 4 colli, superiori ciascuno alle dimensioni di cm. 30x50.
f) Diritto di chiamata radio taxi o al telefono del posteggio taxi € -----, se il prelievo dell’utente avviene in area urbana, e € ----- se il prelievo dell’utente avviene in area extraurbana, ovvero in specifiche aree urbane periferiche, laddove ciò sia stabilito nella divisione zonale del territorio, nonché, in via transitoria nei territori comunali di cui alla lettera b presente allegato.
g) Riduzione del 10% dell’importo segnato dal tassametro (compresi eventuali supplementi) per le corse che terminano nelle seguenti aree ospedaliere: Careggi, Meyer, Ponte a
Xxxxxxxx, Torregalli, X. Xxxxx Nuova, IOT, CTO, che abbiano inizio nelle fasce orarie dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 21,00 alle 02,00.
h) Riduzione del 10% dell’importo segnato dal tassametro (compresi eventuali supplementi) per le corse utilizzate da donne sole, aventi inizio nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle 02,00.
Per le corse senza interruzione del servizio, che iniziano e terminano nello stesso Comune, pur se attraversano nel tragitto Comuni diversi, si applica per l’intero percorso la tariffa multipla urbana.
n.b. – Gli importi delle tariffe vengono stabiliti attraverso Determinazione Dirigenziale
ALLEGATO B
Definizione delle aree dei territori comunali, di cui all’art. 6 del Regolamento Unificato, per l’applicazione delle tariffe nell’area comprensoriale.
Comune | Area Urbana | Area a bassa urbanizzazione | Area extra-urbana |
Scandicci | Quella determinata dall’A1, da sud di Pz. Xxxxxxx a nord di x. Xxxxxxxxx, fino al limite del carcere di Sollicciano | Via Pisana, altezza La pieve, inclusa la frazione di Badia a Settimo | Tutto il rimanente territorio comunale |
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Centro abitato di Sesto delimitate: ad ovest, confine con Calenzano; a nord, tutte le strade ad eccezione di quelle che proseguono per destinazioni extracomunali o Cercina comprese v. dei Molini, v. delle Cappelle, v. di Valiversi, v. della Castellina; ad est confine con Firenze; a sud x. xxxxxxxx, x. xxxx0Xxxxxxxxx (xxxx a v. della Lastruccia, abitato di X. Xxxxxxx, PIP Querciola, abitato Padule, PIP Volpaia Centro abitato di Osmannoro delimitato da: a nord A11; a est e a sud confine con Firenze; a ovest V. S. Croce dell’Osmannoro a mote della X. Xxxxxxxx ed ex Xxxxxxxxxx a valle della X. Xxxxxxxx | Tutto il rimanente territorio comunale | |
Bagno a Ripoli | Via del Padule dal confine con Firenze, centro abitato di | Tutto il rimanente territorio comunale |
Rimaggio, Xxx xx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxx, Via di Ritortoli compresa Casa di Cura X. Xxxxxx, centro abitato di Ponte a Ema, centro abitato di Ponte a Niccheri, Via dell’Antella, centroabitati di Antella, Xxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx. | |||
Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx dai confini dei comuni di Fi- renze, Sesto Fio- rentino, Calenzano, Prato tra via Pratese e via Tre Ville, dal torrente Vingone, dal confine con il Comune di Signa tra torrente Vingone e fiume Arno. | Abitato di S. Giorgio a Colonica e abitato di Sant’Angelo oltre il torrente Vingone fino al comune di Poggio a Caiano. | Tutto il rimanente territorio comunale |
Fiesole | Fiesole capoluogo lungo la strada provinciale del confine comunale (X. Xxxxxxxx) a Via Ferrucci intersezione Via Vincigliata e a nord tutta la Xxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx | Xxxxx xxx Xxxxxxx da confine del comune di Firenze alla fine del centro abitato di Caldine. Valle dell’Arno da confine con il comune di Firenze a quello del comune di Pontassieve esteso ai limiti dei vari centri abitati. Centro abitato di Pian di X. Xxxxxxx | Xxxxx il rimanente territorio comunale |
Impruneta | A nord: X. Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xx. 0x000; a ovest: V. Imprunetana per Tavarnuzze dal Km. 4+800 e X. xxx xxxxxxxx xxx x.x. 0; a sud: V. di Cappello dal n.c. 45 e X. xxx Xxxxxxx xxx xx. 0x000; a est: incrocio V. delle Sodera, V. Prachatice, V. | Tutto il rimanente territorio comunale |
Xxxxxxxx Veneto, centri abitati di Tavarnuzze, Bottai, Baruffi, Bagnolo, Falciani, Cascine del Riccio, Pozzolatico, X. Xxxxxxx, Monteoriolo, Ugolino, Ferrone. | |||
Signa | Utoe di: la Costa, via Roma, Castello-X. Xxxxxxx, Colli Bassi, Crocifisso, Industrie, Colli Alti-Indicatore, X. Xxxxx a ponti, X. Xxxxx, Ponte all’Asse, X. Xxxxxx a Lecore | Utoe di: Lecore, Xxxxxxx, Beccheria, Bertesche | Utoe di: Piana di Lecore, Xxxxxxx, Nobel, Renai, Monaca |
Lastra a Signa | Abitati di Lastra a Signa, Ponte a Signa, Porto di Mezzo delimitati a: EST, dal confine comunale con Scandicci; NORD, dal corso dell’Arno; OVEST, si conclude all’incrocio di Via Macinaia con via Livornese; SUD in prossimità delle colline termina a: mt. 120 dall’incrocio fra Via Livornese e Via X. Xxxxxx Via Xxxxxxxx xx Xxxxx in corrispondenza del civico n. 25 Via A. Gramsci in corrispondenza del civico n. 169 Via del Serraglio in corrispondenza del civico n. 42 Via di Calcinaia in corrispondenza del civico n. 100 Via Vecchia Pisana in corrispondenza del civico n. 16 Via delle Selve tutta. | Tutto il rimanente territorio comunale | |
Calenzano | Quella delimitata come segue: a SUD e SUD-Est dai confini comunali con Campi Bisenzio e | Tutto il rimanente territorio comunale |
Xxxxx Xxxxxxxxxx; a OVEST con la tangenziale Xxx xxx Xxxxxxx, xxx X.Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Via delle Bartoline; a NORD dall’incrocio di Xxx xxx Xxxxxxx xxx Xxx xxxxx Xxxxxx; a EST da Xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxxx tratto a partire da via A. da Settimello), Via X. Xxxxxxx, Via T. Tasso, Via Due Giugno, Via Trilussa, Via di Borgo – Xxx xxx Xxxxx, X.xx Xxxxxxxxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxx (xxxx al ponte sul Torrente Chiosina) – Torrente Chiosina – Xxx xxx Xxxxx. |