PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DAL 2022, DELLA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEL COMUNE DI ANCONA - CIG 9079576F21
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DAL 2022, DELLA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEL COMUNE DI ANCONA - CIG 9079576F21
CAPITOLATO
Aspetti generali sulle attività di vending e obiettivi programmatici
Premessa n. 1. Considerazioni preliminari
Questo capitolato ha come oggetto la concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande per il personale, i visitatori e gli utenti dei vari uffici comunali del Comune di Ancona. Il Comune di Ancona (in seguito per brevità indicato anche come “Comune”) ha colto l'opportunità della riorganizzazione del servizio di somministrazione tramite distributori automatici di alimenti e bevande, cd “vending”, per ripensarne radicalmente i requisiti e stimolare l'eco-innovazione in ottemperanza alle linee di indirizzo dell’amministrazione promuovendo un’unica gara per tutte le sedi.
I contenuti del capitolato sono l’esito del processo di scambio e confronto all’interno delle varie articolazioni comunali, la Direzione Gare e Appalti, la Direzione “Ambiente, Verde Pubblico”, i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e l’apporto di documenti ufficiali delle autorità di settore sulle questioni giuridiche, economiche, ambientali, energetiche ed alimentari connesse.
Il capitolato tecnico si ispira in termini generali a principi di ecoinnovazione secondo la definizione data dalla Commissione Europea nella comunicazione COM(2011) 8992 2 coniugati con principi di accessibilità economica, distribuzione spaziale, nonché di accessibilità ad una sana alimentazione, come definita dal dibattito internazionale e in particolare dall’OMS e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in collaborazione con l’INRAN4 .
In particolare s’intende con:
-accessibilità economica: la possibilità di accedere da parte dei potenziali fruitori del servizio nel Comune di Ancona, a prezzi contenuti, ai diversi prodotti, cercando di avere condizioni economiche il più possibile omogenee all’interno degli spazi comunali;
- distribuzione spaziale: la prossimità del servizio di distribuzione automatica nei diversi luoghi di installazione del comune, pur considerando le diverse funzioni e l’affluenza di personale e di visitatori/utenti;
- accessibilità ad una sana alimentazione: la disponibilità nei distributori automatici di prodotti sani sotto il profilo nutrizionale ed adatti alle diverse esigenze e scelte alimentari.
Premessa n. 2. Analisi dei bisogni e coinvolgimento della comunità di riferimento
Il punto di partenza è stata la realizzazione di un'analisi dei bisogni congiuntamente all’avvio di un processo di coinvolgimento dei vari uffici, dai quali è stata rilevata la necessità di distributori automatici tra ottobre e dicembre 2021.
In particolare, è stato effettuato un censimento sull'ubicazione / numero / tipologia / modello dei distributori automatici nei diversi edifici e sulla situazione dello stato dei contratti. La Direzione gare e Appalti ha ricercato dati sul consumo energetico per le diverse tipologie e modelli di distributori automatici (bevande calde, bevande fredde, snack) per ottenere informazioni sui consumi energetici complessivi. Per definire il volume dei consumi e stimare il valore economico complessivo della gara, sono stati ipotizzati dei consumi minimi giornalieri attraverso l’osservazione dei consumi del personale e degli utenti/visitatori.
Da tale analisi è emersa una situazione molto varia e diversificata in termini di fornitori, condizioni contrattuali, tipologia di distributori, beni e servizi offerti, prezzi per gli utenti e quindi la necessità di regolamentare il servizio automatico di distribuzione all'interno di un comune quadro di riferimento. I risultati del censimento incrociati hanno evidenziato una presenza non razionalizzata del numero di distributori automatici rispetto al numero di fruitori. Peraltro, la situazione rilevata è stata a volte confermata, al fine di assicurare il rispetto dei criteri di accessibilità e distribuzione precedentemente illustrati, con un sostanziale mantenimento del numero di distributori da installare, seppur attraverso la modifica delle sedi di installazione, anche in riferimento al trasferimento in atto di alcuni uffici comunali.
In generale è stata posta attenzione per il posizionamento degli impianti di microfiltrazione dell’acqua (in seguito per brevità indicati anche “depuratori”) per diminuire l'impatto delle bottiglie di plastica.
Il nuovo contratto prevede una gestione centralizzata del servizio, diversamente da quanto accadeva precedentemente, con la possibilità del futuro concessionario di modellare i servizi offerti sulla base delle esigenze provenienti dai fruitori di ogni singolo luogo di installazione, per la migliore allocazione delle proprie risorse.
Premessa n. 3. Impatti ambientali ed energetici.
Si stima che il nuovo servizio permetterà di ottenere risparmi in termini di energia primaria. Una prima riduzione dell’impatto ambientale può essere quantificata dall’aumento dell’efficienza energetica dei distributori rispetto a quelli precedentemente installati e dalla sostanziale riduzione del consumo di bottiglie di plastica grazie all’introduzione degli erogatori di acqua sfusa (“depuratori”).
Le soluzioni adottate permetteranno il rimborso delle spese legate all’attività di vending, con una sostanziale riduzione delle spese sostenute dal Comune, a parità di costo dell’energia e delle materie prime. Attualmente tuttavia è previsto un aumento dei prezzi di approvvigionamento dell’energia elettrica (costo della materia e ulteriori costi a carico del
cliente), ragion per cui è stata prevista una indennità forfettaria in aumento del 30%, a copertura dei futuri aumenti.
Premessa n. 4. Impatto sociale
La disponibilità all’interno dei distributori di prodotti sani, definiti sulla base di aspetti nutrizionali e l’adeguatezza a diverse necessità e scelte alimentari avrà un impatto in termini di accessibilità al cibo all’interno del Comune, sia in risposta ai bisogni del personale dipendente, sia a quelli dei visitatori e degli utenti degli uffici comunali.
Premessa n. 5. Gestione del contratto
I Concessionari dovranno fornire al comune un report, con cadenza semestrale, in formato elettronico contenente informazioni sul volume di vendite quotidiane per ogni tipologia di prodotto e i consumi energetici medi di alcuni distributori. Sarà valutata l’eventuale nomina di un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (Dec), per la verifica del corretto adempimento delle clausole contrattuali
Il Comune si riserva inoltre la possibilità di applicare penali nel caso in cui, chi otterrà la concessione, non dovesse offrire un servizio conforme a quanto stipulato sul contratto.
Capitolato Speciale ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione, a titolo oneroso, di alcuni spazi all’interno delle sedi del Comune di Ancona, di proprietà o nella disponibilità della stessa, da adibire al servizio di ristoro attraverso l’installazione di apparecchi per la distribuzione automatica di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, con funzionamento a denaro, schede prepagate (cd. Chiavetta) e, facoltativamente, per il tramite di applicazioni informatiche gratuitamente utilizzabili anche da comuni cittadini oltre che dai dipendenti del Comune.
2. Per favorire la promozione di stili di vita sani e incrementare l’attenzione alla tipologia e alla qualità degli alimenti fruibili attraverso la distribuzione automatica, i distributori dovranno contenere anche sia prodotti di provenienza equo-solidale sia con etichetta biologica, nonché prodotti caratterizzati da particolari aspetti nutrizionali.
3. Il servizio è rivolto ai dipendenti/amministratori, ai visitatori (aule conferenza in occasione di corsi o incontri, celebrazioni, ecc.) e agli utenti del Comune che si trovano all’interno delle strutture.
4. Costituisce oggetto della concessione l’installazione, la manutenzione ed il rifornimento dei distributori automatici negli appositi spazi individuati dal Comune a fronte del versamento di un canone quadrimestrale anticipato di concessione.
5. Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dai regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia. Il Concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni al Comune, individuando spazi ritenuti idonei e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta. Il Comune, in persona del dirigente competente sulla struttura ove è individuato il nuovo spazio di installazione (per la Sede Centrale è competente il Direttore Generale) si riserva la facoltà di valutarne la convenienza e l’opportunità prima di concedere l’autorizzazione. Resta inteso che nessun distributore potrà essere installato o ritirato senza la preventiva autorizzazione del Comune.
6. I distributori automatici da installare presso le sedi sottoindicate sono indicativamente n° 22 (ventidue) tra le seguenti tipologie:
a. distributori di bevande calde di medie dimensioni, intendendosi il distributore che garantisce la possibilità di erogazione di caffè macinato oltre ad una serie di bevande calde in numero complessivo tra 12 e 16 (distributore del tipo “caffè e bevande”);
b. distributori di merende (come meglio individuate al successivo articolo 17) e bevande fredde in lattina o altra tipologia di contenitore, di acqua minerale (naturale e frizzante) e di alimenti (snack, merendine, ecc...). Si fa riferimento ad un macchinario di medie dimensioni, considerato tale il distributore con un numero di file di distribuzione dei prodotti tra 6 e 12, ciascuna composta da slot per la distribuzione di prodotti in numero singolo tra 8 e 10, corrispondente a 4/5 slot accoppiati (distributore del tipo “merende e bibite”);
c. distributori di caffè e bevande calde di piccole dimensioni, con erogazione di prodotti ottenuti da capsule o cialde preconfezionate, monomarca o compatibili, oppure attraverso la macinazione all’istante di caffè in grani (distributore del tipo “caffè piccolo”).
I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nei luoghi sottoindicati:
Luogo | Dipendenti/amministratori | Tipo di distributore |
A- Palazzo Anziani; | 35 | 2 caffè e bevande medie, 1 merende e bibite |
B- Magazzino Comunale xxx Xxxxxxxx 0-0; | 40 | 1 caffè e bevande e 1 merende e bibite |
C- Sede Viale della Vittoria, uffici al Terzo Piano (3°) e al Piano Terra (3b); | 70 | 1 caffè e bevande piccola, 2 caffè e bevande media, 1 merende e bibite |
D- Sede Centrale di Largo XXIV maggio; | 200 | 1 caffè e bevande 1 merende e bibite |
E- Palazzo Camerata; | 20 | 1 caffè e bevande 1 merende e bibite |
F- Uffici in via Zappata; | 100 | 1 caffè e bevande 1 merende e bibite |
G- Uffici per rimessaggio autobus presso lo | 15 | 1 caffè e bevande |
Stadio del Conero; | ||
H- Sede Comando della Polizia Locale; | 110 | 2 caffè e bevande 2 merende e bibite |
I – Distretto Xxxxx Xxx Xxxxxxx | 00 | 1 caffè e bevande 1 merende e bibite |
7. In relazione al personale così individuato sono stati verificati gli spazi da adibire alla zona “vending”, tenendo presente che un distributore automatico di medie dimensioni impegna mediamente 1,75 mq, avuto riguardo sia dello spazio occupato dal macchinario, sia dei necessari spazi per il funzionamento dello stesso (cavi, prese d’aria per i motori di raffreddamento/dissipazione calore), sia infine dello spazio necessario agli utenti a ritirare il prodotto, mentre un distributore piccolo ha dimensioni contenute in mq 0,5. Il distributore di bevande piccolo (solo per caffè/bevande) è stato previsto quale “seconda” macchina di distribuzione laddove sia già presente un altro distributore di caffè e bevande di tipo medio (1,75 mq). E’ cura del Comune concedente individuare ed assicurare un ulteriore spazio in prossimità del distributore per la consumazione dei prodotti, di misura non inferiore a mq 0,75 (zero virgola settantacinque); su quest’ultimo spazio di consumazione non è dovuto alcun canone da parte del concessionario.
Con specifico riferimento agli spazi presenti presso il rimessaggio autobus presso lo Stadio del Conero, avuto riguardo all’esiguo numero di personale addetto si è ritenuto opportuno individuare il posizionamento del solo distributore di caffè e bevande, ritenendo altrimenti esageratamente antieconomico richiedere l’installazione di un distributore di alimenti che non avrebbe garantito i numeri minimi necessari a garantire il rientro economico dell’investimento per l’eventuale concessionario. In particolare si è reputato congruo, per i diversi tipi di macchina la cui installazione è prevista come obbligatoria, la verifica del potenziale numero minimo di consumi come appresso illustrato:
- 200 consumazioni per un distributore di caffè piccolo;
- 250 consumazioni per un medio distributore di bevande calde;
- 280 consumazioni per un medio distributore misto alimenti/bevande.
Sarà facoltà del concessionario richiedere l’autorizzazione ad installare distributori automatici di dimensioni maggiori, compatibilmente con gli spazi disponibili, nelle modalità di cui appresso.
8. Per la sede centrale, si è tenuto conto della presenza di un CRAL all’interno degli uffici (attualmente attivo solo fino alle ore 12:00), situazione compensata dall’importante afflusso di cittadini-utenti e di visitatori che si recano giornalmente presso l’Ufficio Anagrafe, l’Ufficio Protocollo, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico nonché della presenza di sale riunioni e di una sala congressi che attraggono anche potenziali fruitori non dipendenti/amministratori del Comune di Ancona, oltre che alla celebrazione di matrimoni nella Sala Giunta Grande al Primo Piano.
Allo stesso modo, la turnazione della Polizia Locale è stata ritenuta compensata dal fatto che la presenza del personale presso la Sede del comando è assicurata 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, mentre per i dipendenti/amministratori delle altre Direzioni casi la presenza del personale è organizzata su 5 mattine settimanali oltre a due rientri; per il personale che gestisce gli autobus, per i quali possono essere previste particolari articolazioni di orario (con servizio su 6 giorni settimanali su 9 mesi all’anno) la maggiore presenza settimanale e il complessivo orario di servizio svolto appaiono idonei ad assicurare un rientro economico per il fornitore, in relazione all’installazione di un distributore di bevande calde.
Tali luoghi sono stati individuati in linea di massima, fatta salva la possibilità di individuazione di diversi spazi (a seguito di sopralluogo del fornitore) con il dirigente competente sugli uffici.
In relazione agli spazi che garantiscono una maggiore affluenza (C, D ed H) è prevista l’installazione gratuita (obbligatoria), di depuratori di acqua con erogazione di acqua sfusa (liscia e frizzante), al fine di perseguire politiche di sostenibilità ambientale ed una minore produzione di spazzatura in plastica. L’eventuale offerta d’installazione di ulteriori depuratori nei restanti spazi sarà oggetto di valutazione nella gara di affidamento in concessione.
9. Il numero dei distributori è rapportato alle esigenze stimate dal Comune alla data odierna. Pertanto, i dati sopra indicati sono puramente indicativi e il Comune non può essere ritenuto responsabile degli effettivi introiti del Concessionario, il quale non potrà vantare pretese, penalità, indennizzi risarcimenti e quant’altro. Al fine di consentire al soggetto candidato di poter definire al meglio la propria offerta economica, vengono forniti i seguenti dati:
- gli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici sono tutti nell’ambito del territorio comunale di Ancona;
- il numero di dipendenti complessivamente in servizio sono attualmente circa n. 750 (tale numero è ovviamente solo indicativo, ai fini del calcolo del valore della concessione, essendo continuamente soggetto a modifiche a seguito di mobilità del personale, cessazioni o nuovi inserimenti), oltre a 10 componenti della giunta comunale e 32 consiglieri comunali (escluso il Sindaco);
- il numero di utenti e visitatori, indicativamente, è di almeno 50.000 persone all’anno, soprattutto concentrate (in misura di oltre il 90% ) presso la sede centrale di Largo XXIV maggio.
10. Nel corso del servizio il numero dei distributori installati potrà subire variazioni in aumento o diminuzione. In particolare, è facoltà dell’Amministrazione richiedere ed ottenere l’installazione di massimo 10 (dieci) nuovi distributori di piccole o medie dimensioni, laddove sia riscontrata la necessità di somministrazione non prevista dal presente capitolato, attraverso richiesta inviata via pec dal Dirigente competente per i locali ove deve eseguirsi l’installazione. Per ogni distributore richiesto dal Comune ulteriore rispetto ai 22 (ventidue) previsti dal presente Capitolato, il canone sarà proporzionalmente aumentato secondo le
modalità di calcolo individuate nel documento approvato con determina a contrarre, con facoltà del Concessionario di ottenere una riduzione del canone laddove non siano raggiunte le consumazioni mensili previste al superiore comma 7, come rilevate dal contatore fiscale; la misura della riduzione sarà data dalla differenza tra il numero mensile di consumazioni previste e quelle effettivamente rilevate. Laddove invece sia il Concessionario a chiedere l’installazione di distributori aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato, dovrà essere inoltrata (al Dirigente competente sui locali ove è prevista l’installazione, nonché al Responsabile Unico del Procedimento) apposita pec avente ad oggetto “INSTALLAZIONE NUOVI DISTRIBUTORI SU CONCESSIONE VENDING CIG 9079576F21”; tale richiesta
dovrà contenere una sommaria descrizione del macchinario distributore che si intende installare, la sua ubicazione prevista, i consumi energetici del macchinario (solo al fine di verificare che non superino i consumi previsti), le funzioni garantite dal distributore, le dimensioni del macchinario, la cui superficie di occupazione sarà raddoppiata ai fini del calcolo della quota fissa del canone, al fine di calcolare lo spazio di esercizio comprensivo di alloggiamenti tecnici (cavi ed eventuali collegamenti idrici) e utilizzo (da parte dei fruitori e da parte degli addetti alle ricariche/manutenzioni). Per gli ulteriori distributori installati su richiesta del concessionario si applicherà una maggiorazione del 25% (venticinque percento) sul coefficiente di calcolo per il canone parametrato, che sarà quindi pari ad euro 500,00 (cinquecento esatti) ed un coefficiente di affluenza forfettariamente stabilito in 47 (quarantasette), dovuta per l’organizzazione di ulteriori spazi da adibire a vending e consumazione; per tali distributori ulteriori richiesti dal concessionario il periodo minimo di installazione è fissato in 12 (dodici) mesi, trascorsi i quali il concessionario potrà procedere alla loro disintallazione e/o sostituzione tramite semplice comunicazione al RUP. L’installazione di nuovi distributori su richiesta del Concessionario dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente competente, una volta acquisito parere di non contrarietà (cd “nulla osta”) da parte del Responsabile Unico del Procedimento, che provvederà alla contabilizzazione dei nuovi canoni proporzionalmente al numero di giorni di effettiva installazione, a partire dalla prima liquidazione successiva. L’autorizzazione sarà discrezionalmente rilasciata o denegata, compatibilmente con le esigenze degli Uffici, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato rilascio dell’autorizzazione equivale a diniego. Il concessionario riconosce che ogni provvedimento di rilascio o diniego di autorizzazione s’intende in ogni caso motivato con riferimento allo stato dei luoghi e alle condizioni di affluenza e presenza di dipendenti, amministratori e pubblico, anche laddove sia assente una formale motivazione, rientrando tale decisione nei poteri di direzione ed organizzazione del dirigente, in qualità di datore di lavoro e responsabile della gestione dei luoghi di lavoro e di affluenza del pubblico.
11. Non è considerata variazione nel numero di distributori installati la richiesta di spostamento avanzata dal Comune a seguito del trasferimento di uffici in altre sedi rispetto a quelle originariamente individuate: tale evenienza non darà pertanto luogo a ricalcolo del canone dovuto. La richiesta di spostamento dovrà essere inviata al Concessionario via pec con istanza sottoscritta
dal Dirigente competente sul luogo di installazione originario del distributore automatico e dal Responsabile Unico del Procedimento); il Concessionario eseguirà lo spostamento a propria cura e spese entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta suddetta o dei termini indicati dalla comunicazione, se superiori.
12. Dell’installazione dei distributori aggiuntivi o dello spostamento di qualsiasi distributore è redatto verbale sintetico d’installazione tra le Parti, il RUP contestualmente verificherà la corretta ubicazione del macchinario distributore e la conformità con le previsioni del presente capitolato in ordine a macchine, beni distribuiti, procedure.
13. Sarà oggetto di attribuzione di punteggio aggiuntivo l’offerta (fuori canone) di installazione presso due ulteriori sedi decise dal Comune di un distributore di caffè e bevande calde ed un distributore di merende e bevande fredde per una sede anche diversa da quelle individuate nel presente capitolato. In caso di offerta da parte del concorrente aggiudicatario, per tali distributori aggiuntivi tutte le spese rientranti nel canone saranno a carico del Comune.
ART. 2 – DURATA E PROROGA DELLA CONCESSIONE
1. Il contratto ha una durata di 5 (cinque) anni consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio di cui all'Art. 7 lett. b) e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza.
2. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di esercitare l’opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, quantificato in 6 mesi, salvo occorrenze eccezionali. Il concessionario è tenuto quindi a garantire la prestazione fino all’individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni stabilite nel contratto scaduto e per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo.
3. Decorso il periodo quinquennale di durata del contratto, su indicazione del Comune, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro delle apparecchiature installate e di quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione medesima. Nel caso in cui il Concessionario non provveda entro il termine assegnato, il Comune provvederà direttamente con successivo addebito dei costi sostenuti.
ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE - SPAZI DELLA CONCESSIONE
1. Il valore stimato della concessione ex art. 167 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.., previsto per l’intero quinquennio, forfettariamente calcolato sulla base dei consumi medi dei prodotti forniti dai distributori automatici e dei prezzi praticati, e comunque calcolato sulla base dei potenziali ricavi presunti e non garantiti, ammonta a complessivi € 656.775,00 (seicentocinquantaseimilasettecentosettantacinque netti) IVA esclusa, comprensivo del valore
dei ricavi previsti in ordine alla proroga tecnica semestrale, in costanza di gara per il nuovo affidamento.
2. Il valore indicato al superiore primo comma rappresenta una stima e come tale non si deve ritenere valore di ricavo garantito dall’Amministrazione appaltante, essendo il rischio operativo interamente trasferito al Concessionario. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 co. 1 lett. vv e dell’art. 165 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la controprestazione a favore del concessionario consiste esclusivamente ed essenzialmente nel diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico del servizio oggetto della presente concessione, con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo legato alla gestione dei servizi oggetto della presente concessione. Non è pertanto prevista la corresponsione da parte del Comune di alcun corrispettivo nei confronti dell’affidatario del servizio.
3. Per la concessione degli spazi per l’installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande ed altri generi di conforto, il Concessionario pagherà al Comune un canone di concessione formato da:
- una quota fissa, legata al rimborso al Comune dei costi di energia elettrica dei distributori automatici e al pagamento di un canone di occupazione del suolo pubblico (che si ritiene equo conformare a quello attualmente fissato per le concessioni annuali per commercio su aree mercatali, come individuato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2021), quest’ultimo pari ad euro 60/mq;
- una quota parametrato per l’indennità forfettaria, nei confronti del concedente, delle maggiori spese di pulizia degli spazi adibiti a vending, per le spese di smaltimento dei maggiori rifiuti dovuti all’attività di vending medesima e per i costi di esecuzione del contratto.
4. Il canone dovrà essere versato in 3 (tre) rate quadrimestrali anticipate mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria del comune. Il canone complessivo di concessione sarà individuato nella misura risultante dagli atti di gara. La base d’offerta è pari ad euro 100.082,00 (centomilaottantadue esatti) IVA con aliquota al 22% -ventidue percento- esclusa.
5. Nell’ottica dell’equilibrio finanziario e della sostenibilità economica della concessione, ai sensi dell’art. 165, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le parti convengono espressamente che annualmente, decorsi ventiquattro mesi dall’avvio dell’esecuzione, il canone annuo sarà aggiornato laddove sia verificata una, o entrambe, delle seguenti condizioni:
- con riferimento alle variazioni del potere d'acquisto dell’euro verificatesi nell'anno precedente e accertate dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumento del costo della vita superiore al 5 % (cinque percento);
- eventuali maggiorazioni dell’energia elettrica che comportino un costo finale per il Comune superiore a 0,30 kw/h aumentati del 30%, pari ad euro 0,39 kw/h (euro zero, trentanove per chilowattora).
Al ricorrere, dunque, di una delle superiori condizioni (o di entrambe) il canone sarà proporzionalmente aggiornato in aumento. L’avvio della procedura di accertamento è a cura
della parte più diligente che attraverso l’invio di una pec convoca l’altra parte dandone adeguata motivazione e un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Il giorno prestabilito, il rappresentante ed il Concessionario e il RUP (o suo delegato) accertano in contraddittorio la realizzazione di una o di entrambe le condizioni di aggiornamento e concordano la misura degli aumenti da applicare sia al canone (parte fissa e parametrata). Le nuove condizioni saranno formalizzate in un verbale di accertamento in cui il rappresentante del Concessionario e il RUP indicheranno specificamente le nuove condizioni della Concessione (canone annuale dovuto e, laddove sia contemporaneamente esplicata la procedura di cui al successivo articolo
4 sull’aggiornamento dei prezzi, anche i nuovi prezzi applicati). Il canone annuale rideterminato sarà applicato integralmente per l’anno corrente eventualmente attraverso la determinazione di opportuni conguagli, mentre (l’eventuale) aumento dei prezzi entrerà in vigore a partire dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla sottoscrizione del “verbale di accertamento e rideterminazione delle condizioni della concessione”.
6. Qualora nel corso dell’esecuzione della concessione il numero dei distributori automatici subisca variazioni in aumento, il canone di concessione sarà adeguato in aumento in relazione al numero dei distributori effettivamente installati, secondo le formule individuate nella documentazione sulla determinazione del canone concessorio.
7. La base di gara è pari ad € 122.100,00 (centoventiduemilacento esatti) Iva compresa - e quindi 100.082 oltre l’IVA con aliquota al 22%,, pari ad un canone annuale di euro 20.016,40 (ventimilasedici e quaranta centesimi) oltre l’IVA con aliquota al 22% - e costi per rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero). La base di gara come testé individuata è riferita alla durata contrattuale di 5 anni per n. 22 distributori ed è soggetta a rialzo massimo del 50% in sede di offerta economica; il coefficiente della quota parametrata per distributore è pari ad € 400,00 (quattrocento) all’anno IVA esclusa per ogni distributore. I dati di riferimento per la definizione del canone sono contenuti nella seguente tabella:
LOCO | Tipo | Coefficiente affluenza (Base 47) | mq | Personale | parte fissa x lotto ANNUA* | parte parametrata x distributore ANNUA |
LOCO 1 | Caffè e bevande | 0,74 | 1,75 | 35 | 1525 | 298 |
Caffè e bevande | 1,75 | 298 | ||||
Merende e bibite | 1,75 | 298 |
LOCO 2 | Caffè e bevande | 0,85 | 1,75 | 40 | 1078 | 340 |
Merende e bibite | 1,75 | 340 |
LOCO 3 | Solo Caffè | 1,49 | 0,50 | 70 | 1427 | 597 |
Merende e bibite | 1,75 | 597 |
Caffè e bevande | 1,75 | 597 | ||||
+ installazione gratuita depuratore acqua | 1,75 | |||||
LOCO 4 | Caffè e bevande | 4,26 | 1,75 | 200 | 1078 | 1702 |
Merende e bibite | 1,75 | 1702 | ||||
+ installazione gratuita depuratore acqua | ||||||
LOCO 5 | Merende e bibite | 0,43 | 1,75 | 20 | 1078 | 170 |
Caffè e bevande | 1,75 | 170 | ||||
LOCO 6 | Merende e bibite | 2,13 | 1,75 | 100 | 1078 | 851 |
Caffè e bevande | 1,75 | 851 | ||||
LOCO 7 | Caffè e bevande | 0,32 | 0,50 | 15 | 898 | 128 |
LOCO 8 | Caffè e bevande | 2,34 | 1,75 | 110 | 2157 | 936 |
Merende e bibite | 1,75 | 936 | ||||
Caffè e bevande o Merende e bibite | 1,75 | 936 | ||||
Merende e bibite | 1,75 | 936 | ||||
+ installazione gratuita depuratore acqua | ||||||
LOCO 9 | Caffè e bevande | 0,43 | 1,75 | 20 | 1078 | 170 |
Merende e bibite | 1,75 | 170 |
* valori arrotondati
8. I criteri e le modalità di definizione della quota fissa e della quota parametrata del canone concessorio sono più analiticamente individuati in apposito documento allegato alla Determinazione dirigenziale a contrarre, cui si rinvia per ogni necessità, anche in sede di esecuzione del contratto.
9. Il concorrente dovrà effettuare, a pena di esclusione (condizione di partecipazione), un sopralluogo preliminare presso le strutture dove dovrà essere erogato il servizio nel rispetto delle modalità e dei termini come appresso disciplinati.
La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire al Comune di Ancona entro sette giorni lavorativi precedenti alla scadenza della proposizione delle domande, tramite istanza da inviare via pec alla Stazione Appaltante e, per conoscenza, al RUP (all’indirizzo di posta elettronica funzionale “xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx”) e al Dirigente della Direzione Gare e Appalti (all’indirizzo di posta elettronica funzionale “xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx“). Il RUP concorda con il concorrente le modalità ed i tempi del sopralluogo che dovrà svolgersi comunque in orario di apertura degli uffici, per consentire l’accesso degli interessati, ed entro i cinque giorni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte. Della presenza del concorrente o dei concorrenti è data sintetica verbalizzazione da parte del RUP o del soggetto dal medesimo delegato; il verbale è inviato via pec alla Società concorrente, che provvederà ad inserirlo nella busta amministrativa ai fini della presentazione dell’offerta.
La mancata presentazione al sopralluogo preventivo determina l’automatica esclusione del concorrente.
10. Con la sottoscrizione del contratto è trasferito al concessionario, tra gli altri, il rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario. Il canone concessorio tiene conto dei rischi che rimangono in capo al Comune concedente e comprende i rischi trasferiti al concessionario. In ordine agli specifici rischi connessi all’implementazione e gestione del servizio allocati in capo all’aggiudicatario, la Stazione Appaltante individua i seguenti rischi:
- Rischio operativo, come sopra definito, nelle forme del rischio di aumento del costo dei fattori produttivi, rischio di errata valutazione/stima dei costi, rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;
- Rischio di domanda è definito all’articolo 3, comma 1, lettera ccc), del codice dei contratti pubblici, può non dipendere dalla qualità delle prestazioni erogate dall’operatore economico e costituisce di regola un elemento del consueto “rischio economico” sopportato da ogni operatore in un’economia di mercato. In tale categoria generale si evidenzia il rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell’operatore economico;
- Rischio normativo-politico-regolamentare, derivante da modifiche dell’assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente con conseguente aumento dei costi per l’adeguamento;
- Rischio di finanziamento, ossia di mancato reperimento delle risorse finanziarie a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti dall’articolo 180, comma 7;
- Rischio finanziario, che si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di un eventuale finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell’operazione;
- Rischio delle relazioni industriali, legato alle relazioni con altri soggetti (parti sociali, in relazione ai dipendenti addetti) che influenzino negativamente costi e tempi dell’esecuzione;
- Rischio di valore residuale, ossia il rischio che alla fine del rapporto contrattuale i distributori ritirati abbiano un valore inferiore alle attese.
La definizione del canone nelle modalità individuate dal Comune, è finalizzata a garantire l’equilibrio economico-finanziario della concessione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 1, lettera fff) e 165, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
In sede di Offerta economica, il candidato produce un Piano Economico Finanziario (PEF) dal quale emerga l’equilibrio economico-finanziario della propria offerta nell’arco del quinquennio di concessione.
Il piano economico Finanziario della concessione, asseverato da uno dei soggetti indicati dal comma 9 dell'art.183 del d.lgs.50/2016 (istituto bancario o società di servizi), deve documentare la redditività dell'investimento e contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivo di tutti i costi di gestione per tutto l'arco temporale della concessione.
L’operatore dovrà altresì illustrare eventualmente anche con una relazione contenente una sommaria descrizione dei costi da personale dipendente (se presente) indicativi del CCNL applicato, nonché delle spese da investimento per nuovi distributori ed infine delle quote di ammortamento previste sui macchinari impiegati, distinguendo quelle relative a distributori di nuova acquisizione e quelle relative (se presenti) a distributori già in corso di ammortamento, evidenziando altresì il valore residuo previsto dei distributori di nuova acquisizione al termine della concessione.
ART. 4 – PRODOTTI DA EROGARE E PREZZI
1. Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.
2. I distributori automatici dovranno erogare i “prodotti”, indicati, unitamente ai relativi prezzi al pubblico (comprensivi dell’IVA con aliquota al 10% -dieci percento-), secondo la tabella in seguito riportata:
Prodotto cmp | Prezzo con moneta | Prezzo con chiavetta/App | |
Bevande Calde | a | 0,45 | 0,40 |
Caffè e Bevande calde qualità superior (facoltativo) | 0,55 | 0,45 | |
Solo Acqua calda (facoltativo per distributori bevande) | 0,10 | 0,10 |
Acqua minerale | b | 0,45 | 0,40 |
Bibite in lattina 33 cl | 0,85 | 0,80 | |
The e bibite da 50 cl | 1,25 | 1,20 | |
Crackers (almeno 1 alloggiamento) | c | 0,45 | 0,40 |
Altri snack s e merendine 1^ fascia (almeno 4 alloggiamenti per distributore) | 0,65 | 0,60 | |
Altri snack e merendine 2^ fascia (almeno 4 alloggiamenti) | 0,90 | 0,80 | |
Facoltativo: Altri snack e merendine 3^ fascia: parmigiano o snack duo (salame & grissini o formaggio & crackers o tramezzini preconfezionati, o altro) | fino a 1,55 | fin o a 1,50 | |
Yogurt (almeno 1 alloggiamento) | 1,00 | 0,90 | |
Caffè in cialde (solo secondo distributore) | 0,65 | 0,60 | |
Pacchi gomme/caramelle (facoltativo) | 1,55 | 1,50 |
Le caratteristiche qualitative dei prodotti dovranno rispettare i criteri indicati al successivo articolo 17.
3. I prezzi come sopra individuati dovranno intendersi comprensivi di tutte le spese da sostenere (ammortamento e manutenzione impianti, costo materie prime, costi del personale, costi di trasferimento, spese generali).
4. Per il pagamento con sistema elettronico, i distributori devono essere dotati di dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile e capace di gestire crediti a scalare. E’ facoltà del concessionario ricorrere ad applicazioni informatiche (“App”) da utilizzare mediante devices di proprietà del fruitore. L’utilizzo di Applicativi di pagamento elettronico (in seguito anche “App”) gratuitamente scaricabili su dispositivi elettronici di proprietà del consumatore (o altra forma o strumento di pagamento elettronico, gratuito per il consumatore), dà diritto ad un punteggio supplementare in sede di valutazione dell’offerta tecnica. L’App dovrà essere gestita esclusivamente dal concessionario (che è unico titolare del rapporto col consumatore, essendo espressamente escluso ogni tipo di rapporto giuridico ed ogni responsabilità, anche in tema di trattamento dati, da parte del Comune) e dovrà rispettare le norme vigenti in tema di trattamento di dati, con particolare riferimento ai principi di informazione degli interessati.
5. L’iniziale fornitura delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori può essere sottoposta ad una cauzione massima di euro 2,00 (due esatti) e curata dal Concessionario, su semplice richiesta del dipendente; la richiesta di eventuali successivi duplicati è sottoposta ad una cauzione massima di euro 5,00 (cinque esatti). E’ oggetto di attribuzione di punteggio ulteriore l’offerta di distribuzione gratuita di una chiave/scheda magnetica per ciascun dipendente del Comune di Ancona, su richiesta del medesimo durante il periodo di esecuzione della concessione. I prezzi di vendita dei prodotti distribuiti, rispettivamente “a moneta” e/o “a chiave”, non dovranno essere superiori
ai prezzi indicati al superiore comma 2 e saranno altresì parte integrante del Contratto. I prezzi di vendita (con moneta e con chiave) dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.
6. I prezzi dei prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo che, decorsi trentasei mesi dalla data di stipula del contratto, a seguito di formale richiesta da parte del Concessionario, potranno essere adeguati nella misura corrispondente alla variazione dell’indice FOI (i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), pubblicato dall’ISTAT nell’anno precedente. Gli arrotondamenti saranno effettuati al centesimo di euro più vicino per i prodotti a pagamento elettronico e ai 5 (cinque) centesimi di euro più vicini per i prodotti con pagamento a moneta, con riferimento al mese precedente alla data di inizio del rapporto.
7. In nessun caso è ammessa la variazione dei prezzi senza la preventiva autorizzazione del Comune, previa valutazione di congruità della richiesta.
ART. 5 – ONERI DI GESTIONE A CARICO DEL COMUNE.
1. Gli oneri di gestione delle utenze per l’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua sono completamente a carico del Comune, che provvede al recupero dei costi dell’energia elettrica dei soli distributori di caffè/alimenti/bevande (fatte salve le eccezioni espressamente previste) mediante quota fissa del canone di concessione. I costi relativi alle utenze idriche per i c.d. depuratori di acqua (impianti di microfiltrazione) sono a carico del Comune, nell’ottica di favorire il consumo di acqua sfusa con minor ricorso alle bottiglie di plastica e conseguente minor impatto ambientale, dovuto alle attività di vending nel Comune.
ART. 6 – REQUISITI SPECIALI, OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
1. Gli operatori ammessi alla procedura dovranno rispondere ad idonei requisiti di solidità e continuità imprenditoriale, intesa in senso economico-finanziario ed ai sensi dell’art. 83 del
D. Lgs. 50/2016, attraverso la dimostrazione di un volume di affari minimo annuo dichiarato per le attività di vending, pari o superiore ad euro 100.000,00 (centomila) per ciascuno dei cinque anni dal 2016 al 2020. Il volume di affari è individuato sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni IVA inviate dal concorrente all’Amministrazione Finanziaria.
2. Il concessionario, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, è tenuto a:
a) consegnare, installare e mettere in esercizio i distributori nei locali indicati entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del contratto di concessione, pena la facoltà da parte del Comune di risolvere il rapporto contrattuale per colpa del Concessionario. In caso di installazioni parziali, verranno redatti formali verbali in contraddittorio fra le parti;
b) effettuare a sua cura e spese l’installazione e gli allacci dei distributori nei punti che verranno assegnati, prelevando corrente elettrica secondo le indicazioni che gli saranno
fornite. L’avvenuta consegna e messa in esercizio del distributore dovrà essere attestata in un “Verbale di installazione del distributore” sottoscritto dal dipendente addetto dal Concessionario e dal RUP; effettuata l’installazione di tutti i distributori il Direttore Esecuzione del Contratto (DEC), nei 5 giorni successivi dall’ultimo verbale di installazione, e previa autorizzazione del RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni con la redazione di un finale e complessivo Verbale consegna degli spazi e avvio del servizio che, debitamente sottoscritto dalle parti, costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto e dalla cui data decorrerà il canone;
c) installare distributori automatici per la somministrazione di bevande calde (caffè, latte, tè, cappuccino, cioccolato, orzo ecc.) e misto freddo (acqua, bibite, merendine, snack, ecc.), dotati di idonea omologazione e marchio CE e dispositivi per pagamento in denaro e chiavette/schede prepagate (Chiavetta), conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e garanzie igieniche sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 327/80 e s.m.i. e del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di nuova fabbricazione, di ultima generazione ed a risparmio energetico. Laddove sia stata offerta in sede di gara, la possibilità di acquisto tramite App gratuita, la medesima dovrà essere funzionante entro la data di installazione dei distributori. Su ogni distributore, oltre a quanto previsto per legge, dovrà essere apposta una o più etichette riportanti:
• ragione sociale dell’impresa concessionaria;
• codice identificativo del distributore automatico;
• nominativo del Responsabile del servizio;
• e-mail e recapiti telefonici del servizio di assistenza da utilizzare;
• etichetta della misura di mm 50*80, riportante il logo del comune di Ancona, nonché il numero della concessione (n. di Contratto) e il numero di distributore collegato all’elenco di cui alla successiva lettera “e)”, il tutto come graficamente rappresentato nel documento che si allega al presente sotto la lettera “A”.
d) non è ammessa l’installazione di distributori fabbricati anteriormente all’anno 2019, in misura superiore al 50%. L’anno di fabbricazione di ciascun distributore dovrà essere debitamente dimostrato da parte della ditta aggiudicataria prima dell’inizio del servizio;
e) fornire, al termine dei 20 (venti) giorni lavorativi stabiliti per l’installazione dei distributori automatici, l’elenco dettagliato dei distributori installati, distinti per sito e per tipologia dei prodotti erogati, con individuazione con codice identificativo di ciascun distributore (eventualmente numero di matricola o numero seriale liberamente individuato dal concessionario). Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate, per consentire l’emissione della fattura da parte del Comune;
f) garantire la costante pulizia interna ed esterna e l’igiene dei distributori e depuratori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi e provvedere alla manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutti i distributori e depuratori provvedendo alla completa sostituzione nei casi in cui sia impossibile procedere alla riparazione;
g) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
h) utilizzare prodotti alimentari di primissima qualità, appartenenti a marche di rilevanza nazionale individuati tra i migliori prodotti sul mercato, conformi alle norme vigenti in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti. I prodotti devono essere confezionati in stabilimenti o laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, essere confezionati singolarmente e riportare chiara la data di scadenza della validità del prodotto;
i) utilizzare prodotti non alimentari (bicchieri, palettine ecc.), biodegradabili e conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità e nelle quantità necessarie a soddisfare le esigenze dell’utenza. E’ escluso dalla presente previsione l’utilizzo da parte del produttore di materiali non biodegradabili contenuti nel confezionamento del prodotto (cd “package”), che si ritiene consentito nel rispetto delle vigenti norme di legge;
j) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
k) comunicare alle Autorità competenti, cui spetta l’esercizio della vigilanza igienico sanitaria, l’avvenuta installazione dei distributori automatici, fornendone copia della comunicazione al RUP;
l) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino inidonei - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell’utilizzo delle apparecchiature;
m) fornire al Comune il nominativo di un proprio referente al fine di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato;
n) impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie;
o) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
p) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
3. Il concessionario deve essere in possesso delle seguenti certificazioni:
- la certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001-2015, riguardante il servizio di distribuzione automatica oggetto della concessione, o di un sistema di qualità “ISO 9001” in vigore e valido alla data di presentazione dell’offerta;
- la certificazione UNI EN ISO 22000:2018, riguardante la sicurezza alimentare oggetto della concessione.
4. Al momento della stipula del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio, il concessionario dovrà:
- comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- consegnare l’elenco dei nominativi del personale impiegato per l’erogazione del servizio, da aggiornarsi prontamente in caso di variazioni;
- consegnare il proprio manuale di autocontrollo redatto sulla base dei principi del sistema H.A.C.C.P.;
- consegnare l’elenco dei nominativi del personale abilitato agli interventi di assistenza tecnica sulle attrezzature, da aggiornarsi prontamente in caso di variazioni;
- consegnare la documentazione prevista all’art. 9 “Norme per le apparecchiature” del presente Capitolato, relativa alle schede tecniche e di sicurezza delle attrezzature che saranno installate;
- consegnare la documentazione prevista all’art. 17 del presente Capitolato relativa ai prodotti posti in distribuzione.
5. Sono a carico del Concessionario:
• l’installazione e gli allacciamenti a regola d’arte, secondo le norme vigenti, anche in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, delle macchine distributrici nei punti che verranno assegnati; a tal fine, il Concessionario dovrà coordinarsi con il Comune in modo che l’installazione dei distributori avvenga nei tempi e con modalità tali da garantire la continuità del servizio già in essere, evitando che vi siano periodi di interruzione dello stesso; le modalità di installazione ed i collegamenti impiantistici dovranno essere approvati dall’Ufficio Tecnico comunale e gli interventi dovranno essere regolarmente certificati come previsto dalla normativa vigente;
• tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori mediante visite giornaliere di personale del Concessionario;
• le riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze del Comune, causati dall’installazione e dal funzionamento dei distributori;
• le spese necessarie ad assicurare la sicurezza sul lavoro e l’esclusione di rischi da interferenza, nel rispetto di quanto previsto dal Comune.
6. I distributori automatici dovranno:
• essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti in distribuzione e del relativo prezzo;
• mettere in evidenza l’eventuale presenza di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale e/o da agricoltura biologica;
• rispettare, la norma CEI EN 00000-0-00 (CEI 61-233) - Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita; la suddetta norma si riferisce all’igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti;
• essere dotati dei principali sistemi di pagamento presenti sul mercato e quindi essere muniti di gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica fino almeno a 5 centesimi di euro (€ 0,05) e dotata di apparecchiatura rendi resto;
• essere predisposti per il sistema di pagamento tramite lettori per strumenti elettronici “cash less” (es. chiave/card magnetica ricaricabile). Qualora il Comune dovesse richiederne l’uso, il costo cauzionale viene fissato ad un massimo di € 5,00 per ciascuno strumento elettronico di pagamento, che potrà essere utilizzato indistintamente in tutti i distributori installati. In base ad insindacabile valutazione del Comune, i distributori non adeguati dovranno essere tempestivamente sostituiti con distributori tecnologicamente più idonei, e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dall’espressa richiesta al riguardo da parte del Comune.
7. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di poter richiedere, per ragioni di propria necessità, lo spostamento/rimozione dei distributori senza che gli possa essere addebitato alcun onere.
ART. 7 MANLEVA A FAVORE DEL COMUNE
1. Il Comune viene sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione dei distributori. Alla scadenza del contratto, il Concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, le attrezzature oggetto della presente concessione, provvedendo ai necessari ripristini entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del Comune.
0.Xx Comune non risponde di eventuali manomissioni e/o rotture dei distributori e/o di furti che dovessero verificarsi nel corso della durata del Contratto.
ART. 8 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE
1. Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro 48 ore (quarantotto) dalla segnalazione del guasto stesso da parte del Comune, pena l’applicazione di penali, a mezzo e-mail.
2. In caso di segnalazione ricevuta a mezzo e-mail da parte del Comune per esaurimento di tutti o di parte dei prodotti presenti nei distributori, il Concessionario deve provvedere al rifornimento entro 24 ore (ventiquattro) ora dal ricevimento della suddetta segnalazione. Tali attività dovranno essere svolte nei giorni e negli orari di apertura delle sedi che usufruiscono del servizio e comunque in modo da ridurre al minimo l’interferenza con le attività proprie delle sedi interessate. Al termine di ogni intervento, le aree di svolgimento delle attività dovranno essere lasciate pulite e libere da eventuale materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall’uso, dal rifornimento e dalla manutenzione dei distributori.
ART. 9 – NORME PER LE APPARECCHIATURE
1. Il concessionario è tenuto ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.
2. Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita a livello nazionale dal D.lgs. 17/2010 e s.m.i. Le apparecchiature, nuove di fabbrica e prodotte non prima del 2017, dovranno:
- rispettare i limiti di rumorosità e tossicità previsti dalla legislazione vigente;
- essere realizzate in maniera conforme alla norma XXX XX 000000;
- Norme particolari per distributori commerciali ed apparecchi automatici per la vendita;
- essere alimentate direttamente in corrente alternata con la tensione distribuita attualmente in Italia (230 V – 50 Hz);
- essere dotate di prese di corrente elettrica a spina di tipo civile unificato P40 16A rispondenti alle normative di sicurezza;
- essere alimentati da acqua o in serbatoio, la cui fornitura sarà a carico della ditta aggiudicatrice o tramite allaccio delle apparecchiature alla rete idrica dell’Amministrazione;
- essere dotate di idonea omologazione e marchio CE in conformità alla Direttiva 2006/42/CE, e per esso dovrà essere esibita in copia la dichiarazione di conformità prevista dalla medesima direttiva;
- essere dotate di tutti i pittogrammi di sicurezza di cui alla norma UNI EN ISO 7010:2017 (segnaletica di sicurezza luoghi di lavoro);
- essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica (direttiva 89/336/CE e s.m.i.) ed in particolare alla direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;
- l’impianto refrigerante dei distributori deve essere privo di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale;
- le macchine distributrici di bevande refrigerate devono rientrare nella classe energetica E o superiori secondo le specifiche di cui a Reg UE n. 340/2020;
- Le macchine distributrici di bevande calde devono rientrare nella classe energetica D o superiori secondo le specifiche di cui a Reg UE n. 340/2020;
3. I collegamenti idrico ed elettrico dovranno essere eseguiti, qualora non esistenti, a cura e spese del Concessionario, nel pieno rispetto delle normative vigenti e seguendo le prescrizioni del Comune. In alternativa potrà essere predisposto a cura del Comune e le relative spese addebitate al Concessionario.
4. Il collegamento idrico (con speciale riferimento ai depuratori) sarà realizzato secondo norme di buona tecnica, garantendo la conformità del collegamento all’attacco alla rete idrica
con l’installazione di un rubinetto di intercettazione dell’alimentazione idrica, che sarà posto in prossimità dell’apparecchiatura.
5. Il collegamento elettrico sarà realizzato secondo norme di buona tecnica, garantendo la conformità del collegamento dell’apparecchiatura alla rete elettrica, dotata di presa elettrica di tipo P 40 che sarà posta in prossimità dell’apparecchiatura.
6. L’installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d’arte, secondo le norme vigenti e le prescrizioni del Comune. Il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Comune, prima dell’inizio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza delle attrezzature che intende impiegare, nonché consegnare copia delle dichiarazioni di conformità rilasciate dal fabbricante e del manuale d’uso.
7. È a carico del Concessionario l’onere di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e delle Autorità. La concessione è soggetta alle norme sull’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate con distributori automatici installati in luoghi aperti al pubblico. La concessione è, inoltre, soggetta alle disposizioni sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande e alle norme fiscali vigenti in materia.
ART. 10 – NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA
1. Il Concessionario dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature atta a garantire un’ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la loro sicurezza per gli utilizzatori, secondo le vigenti normative. Il Concessionario, in particolare, dovrà operare nel rispetto delle seguenti norme:
• D.P.R. 26 marzo 1980, n.327, in attuazione della Legge 30 aprile 1962, n.283;
• D. Lgs. 6 novembre 2007, n.193; norme di sicurezza:
• Direttiva 2014/35/UE ;
• Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita a livello nazionale dal D.lgs. 17/2010 e s.m.i • D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
• D. Lgs. 6 novembre 2007, n.194.
Durante gli interventi ordinari e straordinari, il personale del Concessionario adeguerà la propria condotta ad eventuali norme /o regolamenti anche comunali, relativi alla tutela della salute, che si rendano necessarie a seguito di emergenze sanitarie di livello locale o nazionale.
2. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere allo spostamento delle attrezzature, su richiesta del Comune, per consentire l’effettuazione delle operazioni periodiche di risanamento ambientale.
3. Dovranno essere installati idonei recipienti portarifiuti, di capacità adeguata a ogni distributore o gruppo di distributori, che dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche. Tali recipienti dovranno essere sostituiti qualora divenuti inidonei allo scopo. Il ritiro dei rifiuti è a carico del Comune.
ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI
1. Nel corso del rapporto concessorio, i Comune ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, controlli qualitativi e quantitativi circa l’osservanza di quanto prescritto nel presente Capitolato.
2. Potrà altresì eseguire controlli sul servizio, con particolare riguardo a:
- condizioni di pulizia dei distributori e portarifiuti;
- carenza e/o mancanza di prodotti;
- qualità dei prodotti forniti;
- rispetto delle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti;
- verifica del possesso delle autorizzazioni amministrative/sanitarie richieste per l’esercizio delle attività di vendita di sostanze alimentari e bevande mediante distributori automatici.
3. L’accertamento di gravi e ripetute inadempienze riscontrate dai suddetti controlli, potrà essere causa di risoluzione del contratto e revoca della concessione.
4. L’esecuzione della concessione è soggetta comunque ad 1 (una) verifica di conformità ogni 12 (dodici) mesi, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nella concessione.
5. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell’esecuzione, previa autorizzazione in tal senso da parte del RUP che provvederà a dare tempestivo avviso all’Impresa del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire. A dette operazioni di verifica potrà presenziare anche un rappresentante del Comune, diverso dal Direttore dell’esecuzione della Concessione, scelto dal Dec stesso. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
6. Il Comune si riserva di procedere a verifiche in qualsiasi momento dell’esecuzione della concessione. In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al successivo articolo 21 ovvero alla risoluzione della presente concessione per esclusiva colpa del Concessionario, questi dovrà provvedere, nel termine fissato dal RUP, ad adempiere alle prescrizioni impartite o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dalla concessione e alla completa eliminazione delle irregolarità. La stazione appaltante, attesa la complessità della concessione, determinata dalla collocazione dei distributori automatici in luoghi diversi e distanti tra loro, si riserva di nominare per ogni polo interessato dal servizio, dei direttori operativi di cui all’art. 111, co. 2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che avranno il compito di coadiuvare il Direttore dell’Esecuzione nel coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; in particolare avranno il compito di verificare il rispetto da parte del Concessionario di quanto previsto nel presente contratto, segnalando eventuali inadempienze.
7. L’accettazione dei prodotti da parte del Comune non solleva il Concessionario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, emesso dal Laboratorio o
Istituto Specializzato all’uopo incaricato e le spese di analisi saranno a carico del Concessionario.
8. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente al Comune.
9. Il Comune può chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, la medesima non ritenga opportuna l’erogazione.
10. Costituisce grave infrazione al funzionamento del servizio, la presenza nei distributori di prodotti scaduti. Il Concessionario si obbliga a sostituire detti prodotti entro 24 ore dalla segnalazione ricevuta a mezzo e-mail da parte del Comune.
11. Ai fini dell’esecuzione dei controlli il Concessionario, a richiesta del Comune, dovrà mettere a disposizione tutto il materiale informativo relativo all’applicazione dell’HACCP. ART. 12 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
1. Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge, in particolare il personale del Concessionario che effettuerà le attività di manutenzione e ricarica dei distributori dovrà essere in possesso di idonei attestati tecnico- professionali e in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente in materia di vendita e distribuzione di prodotti alimentari e bevande. Rimane ferma la facoltà del Comune di verificare, in ogni momento, la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
2. L’operatore che si occupa di ricaricare il distributore e pulire le componenti dovrà essere in possesso di regolare certificato H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points), secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunitario 852/2004 e dal D.lgs 193/2007.
3. Il Concessionario fornisce all’Amministrazione l’elenco nominativo, con relative qualifiche, del personale adibito al servizio. Il personale impiegato nell’esecuzione della concessione dovrà essere provvisto di cartellino d’identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, corredato da fotografia e riportante la qualifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, come novellato e integrato dalla L. n. 136/2010 e relativi aggiornamenti. In assenza non potrà avere accesso alle sedi del Comune. Dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite. Il predetto personale, nello svolgimento del servizio deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività del Comune. Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il personale del Concessionario incaricato all’espletamento del servizio dovrà:
a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale del Comune, degli amministratori, dei visitatori e degli utenti. È facoltà del Comune chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti del Concessionario che, durante lo svolgimento dello stesso, abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.
Tutto il personale adibito al servizio appaltato deve essere alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del Concessionario, sia nei confronti del Comune sia di terzi.
ART. 13 – SEDE OPERATIVA E RESPONSABILE DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO
1. Il Comune può rivolgersi per qualsiasi problema tecnico ed amministrativo alla sede operativa del Concessionario, che verrà indicata in sede di stipula del contratto. Pertanto, tutte le comunicazioni inviate alla sede operativa fanno vece di quelle inviate alla sede legale.
2. Il Concessionario dovrà indicare al Comune, entro il termine comunicato con la lettera di aggiudicazione, le generalità della persona fisica designata come Responsabile del servizio: nome, cognome, indirizzo mail, telefono fisso, cellulare.
3. Il Responsabile dovrà:
- essere il referente del Comune;
- implementare tutte le azioni per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi.
4. In caso di temporanea assenza del Responsabile, il Concessionario dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi. Attraverso il Responsabile del Servizio dovrà essere attivato, a decorrere dall’installazione del primo distributore, pena l’applicazione di penali, un servizio di Call Center/Assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata del Contratto, mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di cellulare e un indirizzo e-mail. I riferimenti del Call Center/Assistenza dovranno essere comunicati al comune con la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto.
5. Il servizio dovrà essere reso disponibile in tutti i giorni lavorativi dell’anno per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, distribuite nelle seguenti fasce orarie:
• mattino: dalle ore 8:30 alle ore 13:00;
• pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 17:30.
6. Il Call Center/Assistenza deve consentire alle persone autorizzate alla sua chiamata di:
• segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;
• segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti;
• segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;
• richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto. Riguardo a quest’ultimo punto, le modalità per l’effettuazione dei rimborsi saranno concordate successivamente fra il Comune ed il Responsabile del Servizio del Concessionario, in modo da fornire puntuale riscontro ad ogni richiesta, evitando la necessità di successivi solleciti da parte degli utenti.
7. Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto Responsabile o alla Sede Operativa.
ART. 14 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
1. Il direttore dell'esecuzione del contratto per il Comune, se nominato, è individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 111 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all’art.16, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché delle Linee guida ANAC n. 3, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; egli provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione della concessione. Il medesimo, inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
ART. 15 – DISTRIBUTORI
1. I distributori automatici dovranno garantire l’erogazione di:
a) bevande calde (categoria distributori Caffè e bevande o caffè piccola);
b) acqua e bevande analcoliche fredde (categoria bevande e snack);
c) snack e altri prodotti di cui all’art. 17 (categoria bevande e snack).
2. Su ogni distributore automatico dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono e/o mail il referente della ditta per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti.
3. Le operazioni di rifornimento dei distributori dovranno essere effettuate con frequenza tale da garantire sempre l’immediato reintegro dei prodotti esauriti.
4. Il Comune, in relazione alle proprie effettive esigenze, si riserva di modificare il numero e la collocazione dei distributori e gli oneri derivanti dallo spostamento saranno a carico del Concessionario.
5. Il Concessionario potrà (a parità di dimensioni), nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione dovrà essere data sempre anticipatamente comunicazione scritta al Comune che, valutata l’opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione. È necessaria la preventiva autorizzazione del Comune anche in caso di ritiro e/o aumento delle apparecchiature rispetto alla dotazione iniziale e/o in corso di concessione. Oltre alla denominazione e sede del Concessionario, sui distributori debbono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all’acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in
distribuzione, le indicazioni di cui al D.lgs. n° 231/2017, indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo.
6. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dovranno essere dotati di supporto elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, le singole erogazioni effettuate per fasce di prezzo.
ART. 16 – SISTEMA HACCP
1. Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP (Hazard-Analysis and Control of Critical Points) previsto dal Reg. CE 852/2004 dal D.lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE.
2. Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori, lo stesso dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (Reg. CE n. 852/2004).
ART. 17 – DESCRIZIONE PRODOTTI
1. Il Concessionario si impegna a porre in distribuzione solo prodotti di primissima qualità, di rinomanza nazionale ed in quantità sufficiente da garantire la continuità del servizio di ristorazione automatica. Si impegna altresì a fornite prodotti alimentari che presentino le caratteristiche qualitative previste dalle norme di legge vigenti in materia ed essere totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati). In aderenza alle leggi in materia di
O.G.M. (Reg. CEE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) il Concessionario dovrà attestare al Comune che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.
2. Tutti i prodotti dovranno indicare chiaramente la marca, la quantità, gli ingredienti ed il tipo di confezionamento.
3. L’erogazione dei prodotti dovrà essere garantita per 24 ore su 24.
4. Le bevande fredde e gli alimenti dovranno essere contenuti in contenitori ermetici.
5. I prodotti consistono in:
17.1 – Bevande Calde: Caffè, caffè decaffeinato, caffè corto, caffè lungo, caffè d’orzo, cappuccino, cappuccino decaffeinato, cappuccino d’orzo, Tè, cioccolato forte, cioccolato al latte, ginseng. Per ogni tipologia di prodotto, deve essere garantita l’effettiva erogazione della bevanda “senza aggiunta di zucchero”. Il distributore deve consentire altresì tra i prodotti erogati, le opzioni “acqua calda con bicchiere”, “erogazione solo bicchiere”.
Caratteristiche:
- Caffè in polvere con almeno 80% in peso di caffè di tipo “arabica”, con grammatura minima di 7 g di caffè per cad. erogazione (qualità standard)
- Caffè “miscela” con almeno 90% in peso di caffè di tipo “arabica”, macinato all’istante e con grammatura minima di 7 g di caffè per cad. erogazione (qualità superior);
- Latte grammatura minima 8 g di latte in polvere per cad. erogazione;
- Cappuccino almeno 10 g di latte in polvere per cad. erogazione;
- Tè almeno 14 g di tè in polvere per cad. erogazione;
- Cioccolato almeno 25 g di miscela di cioccolato in polvere per cad. erogazione;
- Caffè decaffeinato – grammatura minima g. 1,5;
- Cappuccino decaffeinato – grammatura minima caffè g. 1,5, latte g. 9;
- caffè d’orzo (almeno g 7 di caffè d’orzo per ciascuna erogazione).
Si possono prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolato; cioccolato + latte; cioccolato extra-forte, ecc.….
I distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili per mescolare le bevande e dovranno consentire la possibilità di scelta di zucchero.
17.2 – Bevande Fredde Bevande fredde rinfrescanti e dissetanti, con integratori salini e minerali:
- Acqua Minerale: bottiglietta naturale e frizzante da 50 cl, delle migliori e più diffuse marche;
- Bevande in lattina da 33 cl.;
- Bevande in lattina superiori a 33 cl.;
È assolutamente vietata la distribuzione di bevande alcoliche.
17.3 – Alimenti Solidi Preconfezionati:
- Snack salati: a titolo esemplificativo e non esaustivo taralli, grissini, schiacciatine, crackers, chips di verdura disidratata, patatine (contenuto g 20);
- Snack dolci e salati a base di legumi (contenuto g 40);
- Snack dolci: a titolo esemplificativo e non esaustivo frollini, frutta disidratata o essiccata, barrette di cereali/semi/frutta secca, prodotti di pasticceria lievitata, merendine (contenuto g 25);
- Frutta secca e mix di frutta secca: a titolo esemplificativo e non esaustivo mandorle, nocciole, noci…(contenuto g 20);
- Snack equo-solidali, sia dolci che salati (contenuto g 25);
- Snack per celiaci e intolleranti al lattosio, sia dolci che salati (contenuto g 25);
- Yogurt magro naturale o alla frutta, con stoviglia usa e getta, per il consumo.
Gli alimenti solidi preconfezionati dovranno rispettare i criteri precedentemente stabiliti al secondo comma del precedente articolo 4.
Almeno un prodotto di ogni distributore per ciascuna delle tipologie 17.2 e 17.3 deve avere almeno due delle seguenti indicazioni nutrizionali, ai sensi del Reg. CE 1924/2006 del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute dei prodotti alimentari:
• A basso contenuto di sodio/sale;
• A basso contenuto di zucchero;
• A basso contenuto di grassi saturi;
• Fonte di fibre;
• Ad alto contenuto di fibre;
• Fonte di proteine ;
• Ad alto contenuto di proteine.
6. L’impresa affidataria dovrà fornire prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto, la lista dei prodotti che intende immettere in distribuzione con indicazione della marca e delle relative schede tecniche ivi compresa l’etichettatura ai sensi del D.lgs. n° 231/2017 e ss.mm.ii. e l’etichettatura nutrizionale. Nei distributori dovranno essere sempre applicate ben visibili le etichette conformemente alla normativa vigente in materia che riportino, in particolare, la marca, la denominazione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa scadenza. Si precisa che:
- tutte le macchine di distribuzione automatica di bevande calde dovranno obbligatoriamente erogare anche un prodotto proveniente dal commercio equo e solidale, con apposita segnaletica;
- tutte le macchine di distribuzione automatica di snack indicati alla voce “Alimenti solidi confezionati” dovranno erogare un prodotto del commercio equo e solidale;
- tutte le macchine di distribuzione automatica di snack indicati alla voce “Alimenti solidi confezionati” dovranno erogare un prodotto con etichettatura “bio”, secondo i criteri previsti dal Reg. (CE) n° 834/2007.
7. Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito equo e solidale, che hanno caratteristiche previste dalla Mozione del Parlamento Europeo del 2/07/1998 e dalla Comunicazione n. 4 della Commissione al Consiglio Europeo del 29/11/1999 – COM 1999/619 -, sono da ritenersi idonei per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale, oltre a rispettare i CAM per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari così come disciplinato dal DM n. 65 del 10 marzo 2020.
8. L’eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere concordata con il Comune. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ritenga opportuna l’erogazione nonché di fare effettuare dalle Autorità sanitarie competenti controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.
9. Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i prodotti per tutta la durata contrattuale. L’inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata della concessione (prestazione essenziale-clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile).
ART. 18 – REPORTISTICA
1. Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario si impegna a trasmettere, con cadenza semestrale e su supporto informatico (file Excel), un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti, contenente i seguenti principali elementi:
• tipologia e modello di macchina;
• ubicazione (sede nella quale si trova la macchina);
• data installazione;
• data eventuale ritiro;
• numero erogazioni effettuate per singola macchina distributrice per fasce di prezzo;
• statistica sulla tipologia di prodotti più acquistati;
• consumi energetici medi giornalieri per ciascun distributore, rilevati attraverso apposito misuratore di consumo elettrico;
• periodo di rilevazione dati.
2. Il resoconto dovrà essere inviato al Comune, in persona del RUP, entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a ciascuna scadenza semestrale a mezzo PEC (posta elettronica certificata), all’indirizzo che verrà opportunamente comunicato. In caso di ritardata trasmissione, il Comune procederà all’applicazione delle penali di cui all’art. 21. Tale report potrà essere richiesto dal Comune, con pari tempistica di fornitura, anche per scadenze annuali o di diverso periodo, pena l’applicazione delle penali.
3. Analogamente il Comune potrà richiedere una relazione sulle chiamate per reclami pervenute al RUP, nella quale siano evidenziati i problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni adottate, nonché l’adozione di accorgimenti migliorativi purché non in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato e/o della normativa vigente.
4. La ditta aggiudicataria della concessione è tenuta a conformarsi alle disposizioni in tema di comunicazione elettronica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate da ciascun apparecchio.
ART. 19 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE
1. Il Concessionario solleverà il comune da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori.
2. A copertura delle predette responsabilità il Concessionario dovrà stipulare un’adeguata polizza RCT/RCO, per un massimale unico minimo per sinistro pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione del servizio. In tale polizza il Comune dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi.
3. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori di ogni tipo (a titolo puramente esemplificativo: vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore
del servizio). La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela per eventuali danni o alterazioni arrecati agli impianti, ai locali ed in generale al patrimonio immobiliare del Comune, siano essi aree di proprietà o nella disponibilità, compresi eventi quali incendi o allagamenti.
4. L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto (nonché durante eventuali periodi di giacenza dei distributori) è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto.
5. La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali:
- reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato;
- rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro.
6. In ogni caso si conviene e si precisa che il Concessionario sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero non essere coperte dalla polizza.
7. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità o mancanza di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Parimenti il Comune declina ogni responsabilità per eventuali furti, danni e guasti arrecati da terzi e a terzi, incendi, manomissioni dei beni forniti per l’esecuzione del servizio. Il Comune non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di mobili, macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si trovino negli spazi o nei locali messi a disposizione del Concessionario, per cui solo a quest’ultimo spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il comune sollevato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi ed altre cause.
ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Prima della stipula del contratto, il Concessionario si obbliga a produrre la garanzia definitiva nelle forme e nella misura indicata e prevista nell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a copertura di eventuali mancati pagamenti di stipendi o di contributi assicurativi e previdenziali da parte del Concessionario nei confronti dei propri dipendenti, ed in generale a garanzia di tutti gli adempimenti derivanti al Concessionario dall'applicazione della normativa in materia di impiego e tutela dei lavoratori, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
2. La garanzia, se prestata in forma di polizza fideiussoria, dovrà contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell’importo ridotto nelle ipotesi di cui all’art. 93, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per usufruire di dette riduzioni l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
4. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
5. L’Amministrazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato.
6. Qualora il Comune debba valersi del deposito cauzionale definitivo, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto (per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa), il Concessionario sarà chiamato alla sua reintegrazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Comune.
In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'Art. 25. Nessun interesse è dovuto al Concessionario sulle somme costituenti la cauzione. ART. 21 – PENALI
1. Il Comune, qualora per qualsiasi motivo, imputabile all’appaltatore, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell’inadempienza, tramite PEC, ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo:
• ritardo nell’installazione dei distributori: per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati dal Capitolato o concordati con il Comune, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento) per ogni distributore;
• esecuzione della concessione con utilizzo di personale non regolarmente assunto: Il Comune applicherà una penale di € 5.000,00 (cinquemila netti), per ogni persona non in regola per la prima infrazione. La seconda infrazione comporterà la risoluzione della concessione;
• mancata attivazione del Call Center: per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati dal Capitolato, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento);
• ritardo nel ripristino della funzionalità dei distributori: per ogni giorno di ritardo rispetto alla segnalazione, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento) per ogni distributore;
• aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento) per ogni giorno di aumento;
• mancata trasmissione nei termini dei report inerenti i consumi delle macchine distributrici: verrà applicata una penale di € 20,00 (venti) per ogni giorno di ritardo;
• accertata e contestata carenza di pulizia dei distributori: verrà applicata una penale pari ad € 200,00 (duecento) per ogni distributore;
• fornitura di prodotti di qualità difforme da quelle previste nel presente Capitolato: verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento) per ogni prodotto;
• ritardo nell’approvvigionamento dei distributori o carenza di prodotti: verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo;
• mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP: verrà applicata una penale pari a € 200,00 (duecento) per ogni infrazione accertata;
• ritardato pagamento rata canone, protratto per oltre 15 giorni: penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo;
• per ogni circostanza non conforme al presente Capitolato e diversa dai punti precedenti, sarà applicata all’infrazione accertata una penale variabile da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) in ragione della gravità dell’infrazione.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, in presenza di inadempienze contrattuali, provvederà a darne comunicazione al Concessionario, tramite PEC, il quale entro 7 (sette) giorni naturali e 23 consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni/o provvedere in merito, informando il Comune dei provvedimenti adottati. Valutate le controdeduzioni dell’interessato, il Comune applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine al Concessionario per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.
3. Il Concessionario avrà l'obbligo di pagare le penali così quantificate, di volta in volta, contestualmente al primo rateo di canone in scadenza dovuto.
4. L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dal dover rimborsare le spese che il Comune dovesse accollarsi per sopperire, anche ricorrendo alle prestazioni di terzi, alle contestate inadempienze e dal dover risarcire gli eventuali danni subiti a causa di queste. Al fine di recuperare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, e dagli obblighi di rimborso e di risarcimento di cui al precedente capoverso, il Comune ha facoltà di rivalersi, a propria insindacabile scelta, sulla cauzione di cui all'Art. 20. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto del Comune a richiedere il risarcimento per eventuali spese e danni il cui importo ecceda quello della penale.
ART 22 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
0.Xx Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove ha sede il servizio di ristorazione, da comunicare con un preavviso di 5 (cinque) giorni. In tale evenienza, peraltro non prevista né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione.
2. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario, che quest’ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze.
3. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell’impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile al Comune, affinché quest’ultimo possa adottare le opportune misure.
4. Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, il Comune si riserva il diritto alla richiesta del risarcimento danni subiti ed all’applicazione delle sanzioni previste.
ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE - SUBAPPALTO
1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è vietato al Concessionario cedere ad altri il contratto, a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione medesima.
2. La cessione anche parziale o qualsiasi altro atto diretto a nasconderla determinerà la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'Art. 20, con conseguente esecuzione in danno incameramento della cauzione di cui all'Art. 20, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
3. Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale è consentito nei limiti e nei modi previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. L’operatore economico avrà l’obbligo di indicare, già in sede di offerta, le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi.
ART. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI)
1. Il Concessionario si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, ai sensi del D.lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. Ogni intervento da parte del personale dipendente del Concessionario (a mero titolo esemplificativo per installazione macchine, manutenzione ordinaria e straordinaria, rifornimento delle macchine, ecc.) dovrà avvenire previa interdizione delle aree interessate al passaggio e allo stazionamento di chiunque, al fine di escludere ogni rischio di interferenza. Tale situazione di interdizione potrà essere organizzata a propria cura e spese dal Concessionario con ogni modalità che assicuri il rispetto di criteri di discrezione ed efficacia (come ad esempio l’utilizzo di piantane mobili collegate da catene e/o nastri). Per quanto illustrato, ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del D.lgs. 81/2008, non si procede all’elaborazione del DUVRI, alla luce dell’esclusione del rischio di interferenza, con spese per sicurezza pari a 0,00 (zero).
Per ogni operazione sui distributori automatici (a mero titolo esemplificativo l’installazione, la manutenzione, la ricarica dei prodotti, la disinstallazione) il concessionario provvede preventivamente, a propria cura e spese, alla verifica e al controllo dell’idoneità dei collegamenti elettrici ed idrici ai macchinari di distribuzione automatica, nonché all’idoneità
degli ambienti al momento dell’operazione (a mero titolo d’esempio la presenza di acqua sul pavimento, presenza di assembramenti di persone nei passaggi o presso i distributori).
Per le operazioni di installazione e disinstallazione, anche in occasione di sostituzione di un distributore, dovranno essere concordate col RUP modalità di trasporto dei distributori in orari di chiusura al pubblico, preferibilmente al di fuori dell’orario di servizio dei dipendenti, in modo tale da limitare la presenza di personale negli immobili, fatta eccezione per gli addetti alla portineria o al personale comunque appositamente individuato, per l’apertura degli immobili oggetto delle operazioni.
ART. 25 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune potrà procedere in pieno diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, alla risoluzione immediata del contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi, che configurano inadempimenti gravi e sostanziali oltre a quelli già espressamente previsti e così definiti all’interno del presente capitolato:
a) In caso di ritardo nel pagamento del canone che si protragga ingiustificatamente oltre trenta giorni rispetto ai termini indicati nell'Art. 5;
b) In caso di vendita di sostanze avariate, adulterate o contenenti sostanze nocive o non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di igiene e sanità, accertata dai competenti organi sanitari;
c) In caso di gravi e ripetute violazione, espressamente contestate, degli obblighi prescritti all’ all’art. 12;
d) In caso di cessione del contratto, come previsto all'Art. 23;
e) In caso di mancato reintegro della cauzione di cui all'Art. 20, ove questa sia stata parzialmente o totalmente escussa;
f) In caso di mancato rinnovo, ove necessario, delle autorizzazioni e delle licenze necessarie all'esercizio delle attività oggetto della concessione.
2. Nelle richiamate fattispecie si darà avvio alla procedura risolutiva ai sensi dell'art.108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di pagare le penali eventualmente contestate.
In caso di risoluzione, il Comune procederà all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'Art. 20, fatto salvo e impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per maggiori danni subiti.
In caso di risoluzione di diritto, il Concessionario dovrà sgombrare a propria cura e spese i locali entro il termine assegnato così come previsto dall'Art. 2.
ART. 26 – RECESSO
1. Il Comune può recedere unilateralmente dalla concessione, in qualunque momento dell'esecuzione della presente concessione previo invio di PEC all’Impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di cessazione del servizio.
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TUTELA DELLA PRIVACY –
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. I dati personali forniti dall’operatore economico Concessionario verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web del Comune di Ancona alla voce “Privacy (“ Allegato A_Informativa iscrizione elenco operatori economici”) :
- Titolare del trattamento dei dati: il Comune di Ancona nella persona del Legale rappresentante pro tempore Sindaco Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – indirizzo email: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx; - tel 000 000 0000.
- Responsabile della protezione dei dati: i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati Personali (DPO), comunque soggetti a variazione, sono disponibili sul sito del Comune di Ancona, all’indirizzo “xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- per-la-protezionedati/”. Dati di contatto: -posta elettronica certificata: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx.
Allo stesso modo l’aggiudicatario si impegna ad un trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse con l’esecuzione e la gestione dei servizi connessi.
Il Concessionario assicura la massima RISERVATEZZA in merito a documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative al Comune che possano costituire oggetto di conoscenza o trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l’esecuzione del Contratto, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico ad esso conferito con il presente Contratto.
2. Il Concessionario adotta tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dell’incarico. In merito il Concessionario richiama l’attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, su quanto disposto dall’art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all’uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il Concessionario diffida i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell’art. 2105 del codice civile.
In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, il Comune, previa contestazione al Concessionario delle infrazioni agli obblighi di riservatezza
e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.
Il Concessionario ed il Comune adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del Contratto.
Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, il Comune adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che il Concessionario possa opporvisi.
ART. 28 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Concessionario, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010;
d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
e) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura- ufficio territoriale del governo territorialmente competente.
2. Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con il concessionario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione all’affidatario tramite posta elettronica.
3. Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., il Concessionario si impegna ad inviare al Comune copia dei contratti sottoscritti con i
contraenti della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessati alla presente concessione, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.
ART. 29 – CODICE DI CONDOTTA
1. Il Concessionario si obbliga, in proprio e per i propri dipendenti, a rispettare e far rispettare il Codice di Comportamento del Comune di Ancona, approvato con Deliberazione della giunta Comunale n. 100/2021, pubblicato sul sito istituzionale del comune all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxx- comportamento-DG-n.-100-del-30.03.2021.pdf.
ART. 30 – SPESE, IMPOSTE E TASSE
1. Sono a totale carico del Concessionario tutte le spese connesse alla procdura (ad esempio la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e derivanti dalla stipula del contratto. In particolare è a totale carico del Concessionario ogni spesa inerente e conseguente alla formalizzazione del rapporto contrattuale, xxx comprese la registrazione, la bollatura, i diritti di segreteria e di copia, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia posto a carico dell’Amministrazione concedente.
ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Ai fini del presente contratto la Società elegge domicilio in Ancona presso la Sede Comunale.
ART. 32 – FORO COMPETENTE.
1. Il Foro di Ancona è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto.
ART. 33 – RINVIO NORMATIVO
1. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, la concessione sarà regolata dalle norme contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Allegato A