SETTORE MINISTERI
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
SETTORE MINISTERI
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
COMPARTO MINISTERI
ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO VALUTATO IDONEO CON DELIBERA DEL 13 APRILE 2005 N°178
Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 96 del 27 aprile 2005
Il giorno 8 marzo 2005, alle ore 12,00, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ ARAN nella persona del Presidente avv. Xxxxx Xxxxxxx X.xx Fantoni
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: Organizzazioni sindacali : Confederazioni :
FP/CGIL X.xx CGIL X.xx
FPS/CISL X.xx CISL X.xx
UIL/PA X.xx UIL X.xx
CONFSAL/ UNSA X.xx CONFSAL X.xx
* FEDERAZIONE INTESA X.xx *CONFINTESA X.xx
RDB/PI RDB – CUB
FLP X.xx USAE X.xx
* ammesse con riserva
Al termine della riunione le parti sottoscrivono, l’allegato accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n. 146 del 1990) in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:
a) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
b) amministrazione della giustizia;
c) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
d) igiene, sanità ed attività assistenziali;
e) attività connesse al servizio doganale ove previsto;
f) trasporti;
g) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali;
h) servizio elettorale;
i) protezione civile;
l) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento;
m) istruzione pubblica.
2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui ai commi 1, 3 e 4 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili; ove non siano indicati i Ministeri, ciascuna Amministrazione provvede secondo le proprie competenze:
a) salvaguardia dell’integrità degli impianti nonché sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo:
- custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
b) attività giudiziaria:
- Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero Economia e finanze: limitatamente all’assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili;
c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali:
- Ministero della giustizia: Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, limitatamente alle attività amministrative relative alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti;
- Ministero dell’interno: Ufficio di Gabinetto del prefetto, cifrario e archivio generale della questura;
- Ministero degli affari esteri: centro cifra e telecomunicazioni in Italia e all’estero, prestazioni indispensabili di tutela dell’integrità ed incolumità dei connazionali all’estero e nell’ambito dell’unità di crisi;
d) attività sanitaria:
- Ministero della salute: sanità marittima ed aerea e servizio sanitario di confine, per gli animali vivi e per le merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero, nonché per i medicinali salvavita e nei casi di prevenzione di epidemie;
- Ministero della giustizia: assistenza sanitaria ai detenuti;
- Ministero della difesa - enti della sanità militare: servizio di pronto soccorso e pronto intervento
e) Ministero delle attività produttive: attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi, ove previsto;
f) attività di sorveglianza idraulica di fiumi e altri corsi d’acqua e dei bacini idrici:
- periodo di preallarme e di piena;
g) attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea;
h) servizio elettorale:
- attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
l) servizio attinente alla protezione civile:
- attività relative ai piani di protezione civile da svolgere anche con personale in reperibilità qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi;
m) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:
- attività del servizio personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi sopra citati, alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali, in coincidenza con le scadenze di legge;
n) attività di supporto al funzionamento dei servizi scolastici durante lo svolgimento degli scrutini, degli esami di idoneità e di ciclo conclusivo.
3. Con un ulteriore accordo nazionale, a seguito di verifica annuale, potranno essere individuate eventuali modifiche o integrazioni dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili, indicati nel presente articolo, allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1 comma 1 della legge n. 146 del 1990. Tali modifiche ed integrazioni possono essere correlate con i processi di riforma in atto oppure richieste dalle amministrazioni all’ARAN sulla base di specifiche esigenze evidenziatesi nella fase di applicazione del presente Accordo. L’ARAN medesima provvederà ad inviare le risultanze di tale verifica alla Commissione di Garanzia
Art. 3 Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all’art. 2, mediante regolamenti di servizio delle singole amministrazioni adottati sulla base di appositi protocolli di intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata di livello nazionale o locale tra le amministrazioni stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 30/3/2001 n. 165, vengono individuati appositi contingenti di personale, distinti per area e profilo professionale, da adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le professionalità di cui al presente accordo;
b) i contingenti suddivisi per professionalità;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sul protocollo sono attivate, da parte delle organizzazioni sindacali, le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti indicati nell’art. 5, comma 3.
4. In conformità con i Regolamenti di servizio di cui al comma 1, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione verrà comunicata alti interessati entro le 24 ore.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
Art. 4
Modalità di effettuazione degli scioperi
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto e coinvolgenti servizi essenziali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze nazionali di Ministero o di grande ripartizione deve essere comunicata all’amministrazione con la quale si ha la vertenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di
1 V. la delibera 12 febbraio 2003, con la quale la Commissione ha indicato alle parti gli adempimenti in ordine ai contenuti dell’atto di proclamazione.
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento;
2 Si richiama, in proposito, la delibera 03/49 del 19 marzo 2003, con la quale la Commissione ha equiparato i termini di sospensione e revoca. Precedentemente, con delibera 03/45 del 12.3.2003, la Commissione ha precisato, in tema di tempestività della revoca dello sciopero, che i soggetti interessati che intendano adeguarsi all’indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione; la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione.
3 Relativamente alle astensioni dalle prestazioni straordinarie, vedi la delibera n. 03/130, dell’11 settembre 2003, con la quale la Commissione ha ribadito l’applicabilità al lavoro straordinario della legge 146/1990 e succ. modd., qualora detto lavoro straordinario sia legittimamente richiesto; ivi indicazioni sulle modalità di attuazione, e durata massima (30 giorni),
4 Si veda la delibera di orientamento 03/46 del 12.3.2003, sulla deducibilità ex lege dei principi di rarefazione, successivamente modificata con delibera del 8 maggio 2003. Con successiva delibera 04/293, la Commissione ha precisato, in relazione alle conseguenze sulla rarefazione dell’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, comma, lett. d) della legge n. 146 del 1990, che: la proclamazione di uno sciopero, anche se oggetto di una indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n.I46/1990 e succ. modd., rileva ai fini della rarefazione oggettiva con la successiva proclamazione di altri scioperi fino a quando non sia intervenuta la revoca; nella indicazione immediata ex art. 13, lett. d), della violazione della regola della rarefazione oggettiva sarà espressamente precisato che l'indicazione stessa ha valore soltanto nell'ipotesi in cui lo sciopero proclamato in precedenza non sia revocato; nel caso della rarefazione soggettiva, la proclamazione di un nuovo sciopero potrà essere effettuata previa revoca di quello proclamato in precedenza.
4. Il bacino di utenza può essere nazionale e locale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi concomitanti che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali dal Dipartimento della funzione pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Non possono essere proclamati scioperi coinvolgenti i servizi essenziali nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo, limitatamente ai servizi:
- di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale;
- connessi allo sdoganamento di cui all’art. 2, comma 2, lettera e);
- di sanità;
6. Inoltre le azioni di sciopero non saranno effettuate:
a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali;
7. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Art. 5
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I tentativi di conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ivi compresi quelli inerenti alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione. Il tentativo di conciliazione si svolge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, qualora il conflitto sindacale relativo alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione
5 X. xx xxxxxxxx xxx 00 xxxxxx 0000 (Xxxx. n. 503), con la quale la Commissione ha ribadito che le regole in materia di franchigia elettorale devono ritenersi applicabili anche agli eventuali turni di ballottaggio.
6 Con la delibera n. 03/162 del 3 dicembre 2003, la Commissione ha precisato che le parti sono tenute all’espletamento delle procedure, anche nelle ipotesi in cui il conflitto di lavoro insorga in relazione a questioni riguardanti un singolo lavoratore.
riguardi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Se la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere l’attività di conciliazione sono quelli previsti dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990. Nel caso di conflitto sindacale che coinvolga i medesimi soggetti competenti all’attività di conciliazione, la procedura si svolge presso il Ministero del Lavoro anche per le controversie locali.
4. Nel caso di insorgenza di una controversia sindacale nazionale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, i soggetti di cui al comma 3, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti di cui al comma 3 possono chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie a livello di amministrazioni periferiche, i soggetti di cui al comma 3, penultimo periodo, provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo. Il superamento di tale limite può avvenire solo
in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in cui emergano elementi di novità nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della Commissione di garanzia o dell’autorità competente alle precettazioni.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una ulteriore iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza, da parte del medesimo soggetto, ed entro 120 giorni dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia di cui all’art. 4, commi 7 e 8, non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.
Art. 6 Sanzioni e richiami
1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990.
2. E’ altresì confermata la procedura previste dall’art. 13, xxxxx h, della legge n. 146 del 1990.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 05/178: Aran/XX.XX. Valutazione accordo Comparto Ministeri (rel. Di Cagno)
Seduta del 13 aprile 2005
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 16502,
PREMESSO
1. che attualmente la disciplina dello sciopero del personale dipendente dalle Amministrazioni del Comparto Ministeri è contenuta in una proposta della Commissione adottata con delibera n. 192/6.7 del 14 settembre 1995, integrata con delibera n. 99/284 del 22 aprile 1999;
2. che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000, modificativa e integrativa della legge n. 146/1990, si è reso necessario l’adeguamento delle precedenti discipline;
3. che in data 23 luglio 2003 è stato trasmesso alla Commissione il testo di un’ipotesi di accordo stipulata il 16 luglio 2003 tra l’ARAN da un lato e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali di settore dall’altro, concernente la disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente dalle Amministrazioni del comparto dei Ministeri;
4. che nel corso di successive audizioni la Commissione ha formulato una serie di rilievi rispetto all’ipotesi di accordo;
5. che in data 2 dicembre 2004 l’ARAN ha trasmesso alla Commissione nuova ipotesi di accordo stipulata in data 8 novembre 2004;
6. che nel corso di audizione tenutasi in data 8 febbraio 2005, la Commissione ha indicato alle parti stipulanti residui profili problematici;
7. che in data 9 marzo 2005 l’ARAN ha trasmesso alla Commissione il testo del definitivo accordo sottoscritto in data 8 marzo 2005 unitamente alle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Confitesa, Usae e alle Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp;
8. che in data 16 marzo 2005 la Commissione ha deliberato l’invio del testo dell’accordo alle Associazioni dei Consumatori per l’acquisizione dei relativi pareri;
9. che entro il termine del 5 aprile 2005, fissato dalla Commissione ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. a) della legge n. 146/90 e ss. mod., è pervenuto il solo parere dell’Unione Nazionale Consumatori, la quale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul contenuto dell’Accordo in oggetto;
CONSIDERATO
1. che l’accordo del 8 marzo 2005 risulta sottoscritto dall’ARAN e da una larga maggioranza delle organizzazioni sindacali presenti nel settore;
2. che il testo dell’accordo, coerentemente con il processo di riorganizzazione che ha interessato negli ultimi anni le amministrazioni del comparto dei Ministeri e che ha comportato il trasferimento di funzioni dai Ministeri alle Regioni e agli Enti locali, ha parzialmente modificato la precedente disciplina dettata dalla Commissione;
3. che il predetto accordo individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali e le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero (art. 2 co. 1-2), prevedendo anche un meccanismo di verifica annuale della compatibilità tra le previsioni operate e l’esercizio dei diritti della persona costituzionalmente garantiti (art. 2 co. 3);
4. che per ciò che concerne le prestazioni indispensabili da assicurare nell’attività giudiziaria, l’accordo ha correttamente compreso nel campo di operatività delle disposizioni anche il personale del Ministero Economia e Finanze, e dunque gli addetti all’attività delle Commissioni Tributarie (art. 2 lett. b), mentre nel corso delle audizioni la stessa XXXX ha confermato che la salvaguardia di diritti costituzionali della persona con riferimento alla scadenza di termini perentori nei giorni di sciopero, viene assicurata dal Ministero competente attraverso l’emanazione di apposti decreti di proroga dei termini eventualmente scaduti;
5. che l’accordo disciplina puntualmente le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili in caso di sciopero (art. 3);
6. che l’accordo prevede analitiche modalità di proclamazione e di effettuazione delle astensioni coerenti con gli obblighi di legge, e in particolare:
- specifiche regole sul preavviso e sugli obblighi di comunicazione agli utenti sia dello sciopero sia di eventuali revoche (art. 4 co. 1-2);
- il divieto di proclamazione di scioperi “a pacchetto” (art. 4 co. 3);
- la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni nell’ambito di una stessa vertenza, mediante la previsione del limite di 24 ore per la prima azione di sciopero e di 48 ore per le astensioni successive (art. 4 co. 3 lett. a-b-c);
- la previsione di un intervallo minimo di 48 ore da rispettare tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (art. 4 co. 3 lett. d);
7. che vengono previsti periodi di franchigia adeguati ad assicurare il contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e gli altri diritti costituzionali della persona (art. 4 co. 5-6);
8. che l’accordo in esame contiene specifico rinvio alle procedure di raffreddamento previste dai CC.CC.NN.L per il personale del comparto Ministeri (art. 5 co. 1); quanto alle procedure di conciliazione, l’accordo detta un’analitica disciplina pienamente coerente con le finalità della legge n. 146/90 e ss. mod. (art. 5 co. 2-3-4-5-6), prevedendo anche la necessità di ripetizione delle procedure nell’ambito della medesima vertenza decorsi 120 gg. dall’effettuazione o dalla revoca dello sciopero (art. 5 co. 11);
9. che viene dettata una disciplina della revoca dello sciopero in linea con le previsioni dell’art. 2 co. 6 della legge n. 146/90 e ss. mod. (art. 5 co. 8-9);
10. che non rileva la mancata previsione nell’accordo in esame di una specifica disciplina dell’astensione dal lavoro straordinario e delle modalità di esercizio del diritto di assemblea, considerati i generali indirizzi in materia dettati da questa Commissione di Garanzia con le deliberazioni n. 03/130 del 11 settembre 2003 e n. 04/212 del 1° aprile 2004, ovviamente applicabili anche al comparto Ministeri;
11. che, pertanto, l’accordo in esame appare nel complesso in linea con le previsioni della legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000, e idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento tra il diritto di sciopero e gli altri diritti della persona costituzionalmente garantititi, sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili da assicurare in occasione di sciopero, sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali;
VALUTA IDONEO
ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, l’accordo del 8 marzo 2005 stipulato tra l’ARAN, le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Confitesa, Usae e le Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp, concernente le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del personale dipendente dalle Amministrazioni del comparto Ministeri;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, all’ARAN, alle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Confitesa, Usae e alle Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp; la pubblicazione dell’accordo e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
1
Art. 1
Prestazioni indispensabili
durante l’astensione dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all’art. 1 comma 2, lett. e) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
In particolare, presso ogni sede di ufficio giudiziario o sede distaccata, dovranno essere garantiti:
a) le attività strettamente collegate alla trattazione delle istanze cautelari e ricorsi elettorali;
b) la ricezione dei ricorsi da presentare a pena di decadenza nel giorno di sciopero;
c) la ricezione dei ricorsi con richiesta di provvedimento cautelare presidenziale;
d) il pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle indennità sociali
Art. 2
Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili
Le prestazioni indispensabili saranno assicurate attraverso l’impiego di personale strettamente indispensabile individuato, per numero e qualifica, in ciascuna sede di ufficio giudiziario o sede distaccata, in base alla seguente classificazione:
1 La seguente Regolamentazione provvisoria è riferita esclusivamente alle prestazioni indispensabili del personale amministrativo del Consiglio di Stato e del TAR e si applica, dunque, combinatamente all’Accordo del Comparto Ministeri sottoscritto in data 8 marzo 2005 e valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 05/178 e pubblicato in G.U. (Serie Generale) n.96 del 27 aprile 2005.
a) per la trattazione delle misure cautelari e ricorsi elettorali, un segretario di udienza, un dipendente area B, un addetto al servizio di portierato;
b) per la ricezione dei ricorsi in scadenza e ricorsi con richiesta di provvedimento cautelare presidenziale, una unità appartenente all’area B;
per il pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle indennità speciali, una unità area C, una unità area B;
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 03/159 Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero per il personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (rel. Vallebona)
Seduta del 3.12.2003
LA COMMISSIONE
con riferimento al procedimento pos. 14934
PREMESSO
1. che con nota del 21.11.2002 il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha inviato alla Commissione copia del verbale della riunione del 10 giugno 2002, tra la delegazione di parte pubblica rappresentata dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e le organizzazioni sindacali CGIL FP, UIL PA, FAS/CISAL-FAS, CISL FPS;
2. che con la predetta nota del 21.11.2002 il Segretariato Generale ha chiesto l’intervento della Commissione a causa del dissenso espresso da alcune organizzazioni sindacali circa la proposta della delegazione di parte pubblica di inserire tra i servizi essenziali anche l’apertura dell’Ufficio ricevimento ricorsi, limitatamente ai ricorsi in scadenza ed ai ricorsi con richiesta di provvedimento cautelare presidenziale;
3. che, pertanto, in data 30 gennaio 2003 e 5 febbraio 2003 la Commissione ha proceduto alle audizioni della delegazione del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e delle organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISAL, CISL/FPS, XXX.XX;
4. che, con nota del 17 aprile 2003, il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa, successivamente all’esito negativo dell’incontro che si è svolto in data 14 aprile 2003 con le parti sindacali per il raggiungimento di un accordo sulle prestazioni indispensabili, ha chiesto alla Commissione di voler adottare una regolamentazione dello sciopero nel settore della giustizia amministrativa;
5. che pertanto in data 22 ottobre 2003 (delibera n. 03/146) la Commissione ha aperto la procedura ex art. 13 comma 1 lett. a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, notificando alle parti interessate la delibera 03/146 riguardante la proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero per il personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
6. che la proposta in parola è stata notificata alle parti interessate e comunicata altresì con nota del 27 ottobre 2003 alle Organizzazioni dei Consumatori e degli Utenti riconosciute ai sensi della legge n. 281/1998;
7. che sono decorsi i quindici giorni dalla notifica della proposta di provvisoria regolamentazione assegnati dalla legge alle parti per l’invio di osservazioni e che durante tale periodo sono pervenute le osservazioni del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa in data 3 novembre 2003 e dell’organizzazione sindacale Fp Cgil in data 10 novembre 2003;
8. che con lettera del 31 ottobre 2003, l’Unione Nazionale Consumatori ha espresso parere favorevole riguardo alla menzionata proposta;
9. che, in data 27 novembre 2003, si è svolta nel contraddittorio tra le parti l’audizione prevista dalla legge al termine della quale si è dovuto constatare il mancato raggiungimento dell’accordo;
CONSIDERATO
1. che la legge n. 146/1990 all’art. 1 comma 1 lett. a) individua “l’amministrazione della giustizia” come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;
2. che, attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero per il personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato è contenuta, a livello decentrato nazionale, nel verbale di accordo del 24 gennaio 1996 stipulato tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil;
3. che in occasione della valutazione di idoneità del predetto accordo la Commissione con delibera n. 6 del 2.5.1996, visti anche i relativi pareri delle organizzazioni degli utenti, Unione Nazionale Consumatori e Codacons, ha invitato le parti ad integrare l’intesa raggiunta con l’inserimento tra le prestazioni indispensabili della “ricezione degli atti da presentare a pena di decadenza nel giorno di sciopero”;
4. che la revisione di cui al rammentato invito della Commissione non è stata compiuta;
5. che la mancata garanzia in caso di sciopero delle attività connesse alla ricezione di ricorsi in scadenza il giorno dell’astensione compromette il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost., in quanto non sussistono rimedi ordinari per sopperire al mancato deposito nel termine previsto dalla legge;
6. che dall’analisi delle osservazioni scritte inviate alla Commissione e dalle argomentazioni espresse dalle parti durante le audizioni previste dall’art. 13 comma 1 lett. a), sono state tratte indicazioni utili che consentono alcune precisazioni della proposta così come formulata nella delibera n. 03/146 del 22 ottobre 2003;
7. che, in particolare si deve confermare la proposta con la precisazione che: a) i servizi indispensabili devono essere assicurati per ogni sede di ufficio giudiziario o sede distaccata senza far riferimento alle concrete articolazioni nei servizi; b) che per i ricorsi da presentare a pena di decadenza in occasione dello sciopero devono intendersi quelli per il quale l’ultimo giorno utile coincide con lo sciopero, senza che assuma rilevanza l’eventuale effettuazione di scioperi durante la decorrenza del relativo termine;
8. che per quanto riguarda l’individuazione delle modalità di erogazione dei servizi minimi e del personale ritenuto strettamente indispensabile si è tenuto conto anche del verbale di accordo del 10 giugno 2002 tra la delegazione di parte pubblica del Consiglio di Stato e le organizzazioni sindacali Fp Cgil e Uil Pa;
9. che per ogni altro aspetto relativo alla disciplina dello sciopero è applicabile la disciplina vigente per il comparto ministeri;
FORMULA
ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente Regolamentazione provvisoria:
Art. 1
Prestazioni indispensabili
durante l’astensione dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all’art. 1 comma 2, lett. e) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
In particolare, presso ogni sede di ufficio giudiziario o sede distaccata, dovranno essere garantiti:
e) le attività strettamente collegate alla trattazione delle istanze cautelari e ricorsi elettorali;
f) la ricezione dei ricorsi da presentare a pena di decadenza nel giorno di sciopero;
g) la ricezione dei ricorsi con richiesta di provvedimento cautelare presidenziale;
h) il pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle indennità sociali
Art. 2
Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili
Le prestazioni indispensabili saranno assicurate attraverso l’impiego di personale strettamente indispensabile individuato, per numero e qualifica, in ciascuna sede di ufficio giudiziario o sede distaccata, in base alla seguente classificazione:
c) per la trattazione delle misure cautelari e ricorsi elettorali, un segretario di udienza, un dipendente area B, un addetto al servizio di portierato;
d) per la ricezione dei ricorsi in scadenza e ricorsi con richiesta di provvedimento cautelare presidenziale, una unità appartenente all’area B;
e) per il pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle indennità speciali, una unità area C, una unità area B;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, al Presidente del Consiglio di Stato e alle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, FAS CISAL, FLP, CISAL, nonché alle Organizzazioni degli utenti e dei Consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
MINISTERO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(ora Sviluppo Economico)
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Protocollo d’intesa per l’individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle Attività Produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, siglato in data 28 gennaio 2004 tra Ministero delle Attività produttive e le XX.XX. CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL – Pa., pubblicato in G.U. n. 168 del 21 luglio 2005
Il presente accordo è considerato vigente quanto alle norme non contrastanti con l’Accordo Comparto Ministeri dell’ 8 marzo 2005
Il giorno 28 gennaio 2004 la delegazione di parte pubblica del Ministero delle Attività Produttive e le Organizzazioni Sindacali rappresentative:
VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000,
n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero;
VISTO il protocollo d’intesa, sottoscritto il 31 maggio 2001 tra l’ARAN e le XX.XX., sulle linee guida per le procedure di raffreddamento e conciliazione da inserire negli accordi sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero;
VISTA l’ipotesi di accordo, sottoscritta il 16 luglio 2003 tra l’ARAN e le X0.XX., sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero;
Considerato che, al fine di poter iniziare la contrattazione integrativa relativa al quadriennio 2002-2005, occorre preliminarmente procedere alla sottoscrizione del presente protocollo d’intesa;
Sottoscrivono il seguente
Protocollo d’intesa sull’individuazione delle professionalità da esonerare dallo sciopero per assicurare i servizi pubblici essenziali del Ministero delle Attività Produttive
Il contingente di, personale da esonerare dallo sciopero per assicurare il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel Ministero è il seguente:
1. Erogazione di assegni ed indennità con funzioni di sostentamento (Ufficio cassa):
Sede | Numero | Professionalità |
xxx Xxxxxx, 0 | 1 | area B/C |
v.le Boston, 25 | 1 | area B/C |
xxx xxx Xxxxxxxxx, 0/x | 1 | area B/C |
2. Salvaguardia dell’integrità degli impianti nonché sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo (elettrico, ascensore, conduttore termico):
Sede | Numero | Professionalità |
xxx Xxxxxx, 0 | 1 | area B |
v.le Boston, 25 | 1 | area A/B |
Il personale da riservare dovrà possedere adeguata professionalità per compiere interventi atti a garantire la sicurezza del personale.
3 Attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi:
Sede | Numero | Professionalità |
D.G. Politica Com | 2 | area B |
Div. 2a | 2 | area C |
Il servizio viene garantito limitatamente al rilascio di certificati e/o autorizzazioni per animali vivi, per merci alimentari facilmente deperibili e per indilazionabili operazioni di carattere sanitario.
4. Garanzia accesso agli uffici per il conseguimento delle attività di cui ai punti 1, 2 e 3:
Sede | Numero | Professionalità |
v.le Boston, 25 | 2 | Area A/B |
v. Ferratella in Laterano, 51 | 2 | area C |
I criteri d’individuazione e di rotazione del personale sopra indicato sono i seguenti:
a) i nominativi del personale che devono garantire il servizio vanno individuati dall’Amministrazione in tempo utile e la comunicazione agli interessati e per conoscenza alle XX.XX. va effettuata una settimana prima
dello sciopero stesso, sempre che pervenga all’Amministrazione comunicazione dell’indizione dello sciopero nei tempi previsti (10 gg prima dello sciopero). Qualora lo sciopero venga indetto con preavviso inferiore, la comunicazione potrà essere data con un tempo proporzionalmente ridotto;
b) l’individuazione dei nominativi, nell’ambito di. ogni servizio, deve essere ispirato al principio della rotazione. E’ fatta salva la possibilità che lavoratori di uno stesso servizio, con uguale qualificazione professionale, possano accordarsi tra loro nell’individuare nominativi diversi da. quelli. indicati dall’Amministrazione per garantire il servizio. In questo caso ne daranno formale comunicazione al capo dell’ufficio.
Il presente accordo, debitamente sottoscritto dalla parte pubblica e dalle XX.XX., sarà trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, alle XX.XX. nazionali di categoria, alle associazioni degli utenti nonché alla Commissione di garanzia ex art. 12 legge 146/90
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 05/329: Ministero delle Attività produttive/XX.XX. Protocollo d’intesa del 28 gennaio 2004 relativo ai servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero - Delibera di valutazione d’idoneità (rel. Di Cagno)
Seduta del 22 giugno 2005
LA COMMISSIONE PREMESSO
- che con nota del 2 febbraio 2004 la Direzione generale per i Servizi interni del Ministero delle Attività produttive inviava il Protocollo d’intesa per la individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle Attività produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, sottoscritto in data 28 gennaio 2004 fra una delegazione del Ministero delle Attività produttive e le XX.XX. CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL - Pa;
- che con lettera del 5 marzo 2004 la Commissione, ai fini della propria valutazione, chiedeva chiarimenti in relazione a: 1) i criteri in base ai quali sono stati determinati i contingenti previsti nell’accordo; 2) la garanzia di accesso agli uffici; 3) l’indicazione di un preavviso inferiore a 10 giorni;
- che con nota del 15 marzo 2004 la Direzione generale per i Servizi interni del Ministero delle Attività produttive chiariva che: 1) i criteri di individuazione dei contingenti di personale erano stati stabiliti in modo tale da individuare un numero minimo di addetti da adibire ai servizi essenziali, al fine di assicurare il funzionamento dei servizi stessi; 2) la garanzia di accesso alle sedi era stata limitata a due stabili, in quanto le altre sedi sono affidate alla custodia di un servizio di vigilanza privata con personale estraneo all’Amministrazione; 3) l’indicazione di un preavviso inferiore ai dieci giorni fa riferimento alla sola ipotesi di eventuale tardiva comunicazione dello sciopero agli uffici della Amministrazione e, pertanto, ad una conseguente tardiva individuazione del personale chiamato a garantire le prestazioni indispensabili;
- che il procedimento di valutazione del Protocollo del Ministero delle Attività Produttive era stato sospeso in attesa della definizione di un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nell’intero Comparto Ministeri;
- che in data 9 marzo 2005 l’ARAN ha trasmesso alla Commissione il testo dell’accordo definitivo del comparto Ministeri sottoscritto in data 8 marzo 2005 unitamente alle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Confitesa, Usae e
alle Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Federazione Intesa, Flp;
- che la Commissione ha valutato idoneo tale accordo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005 (G.U. (Serie Generale) n. 96 del 27 aprile 2005);
- che, successivamente alla valutazione di idoneità dell’Accordo Ministeri, questa Commissione, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) della l. 146/1990 e ss. mod., con nota del 20 maggio 2005 richiedeva alle associazioni degli utenti e dei consumatori di cui all’elenco previsto dalla l. 30 luglio 1998 n. 281 di esprimere il proprio parere sui contenuti del Protocollo di intesa di cui sopra;
- che con nota del 30 maggio 2005 l’Unione nazionale Consumatori comunicava di non aver osservazioni sul contenuto del Protocollo;
- che con nota del 3 giugno 2005 l’ADOC – associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori – esprimeva parere favorevole;
CONSIDERATO
che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione con nota del 15 marzo 2004 e, in particolare, delle conferma della intangibilità del termine legale di preavviso di 10 giorni, deve ritenersi che il Protocollo in esame definisca il piano delle prestazioni indispensabili in modo conforme sia ai parametri della legge 146/1990 e ss. mod. sia a quelli dell’accordo del comparto Ministeri sottoscritto in data 8 marzo 2005;
VISTI
gli artt. 2, comma 4 e 13, comma 1 lett. a) della legge 146/90 e ss. mod.;
VALUTA IDONEO
il Protocollo d’intesa per la individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle Attività produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, stipulato in data 28 gennaio 2004 fra una delegazione del Ministero delle Attività produttive e le organizzazioni sindacali CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL – Pa.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Attività produttive, al Ministro della Funzione Pubblica, alle Organizzazioni sindacali CISAL/INTESA, CGIL - Fp, CISL - Fps, F.L.P. e UIL - Pa.
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente delibera e del Protocollo d’intesa per la individuazione dei contingenti di personale del Ministero delle Attività produttive da adibire ai servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
MINISTERO DELL’AMBIENTE
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
ACCORDO MINISTERO DELL’AMBIENTE – CGIL, CISL, UIL DIRSTAT
Stipulato l’11 gennaio 1991 (recepito in DM 29 gennaio 1991)
Il presente Accordo è considerato vigente quanto alle norme non contrastanti con l’Accordo Comparto Ministeri dell’8 marzo 2005
COMMISSIONE CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Verbale dell’11 gennaio 91
L’anno 1991 addì 11 gennaio 91 alle ore 15,30 nella stanza del Dott. Monaco in X.xx Venezia 11, si è riunita la Commissione per la Contrattazione Decentrata.
Sono presenti, previa convocazione, per l’Amministrazione: Xxxx. X. Xxxxxx, Presidente;
Dott. X. Xxxxxxxxxx, membro, del Servizio XX.XX. e Personale ed il Dott.
C. Potenzi; Xxxx. X. Xxxxxxxxx, membro, del Servizio Geologico, in sostituzione del Dott. X. Xxxxxxx; Dott. P. Soprano, membro, del Servizio
V.I.A. in sostituzione dell’Arch. X. Xxxx; Dott. X Xxxxxxx, membro, del servizio SCOC, in sostituzione del Xxxx. X. Xxxxxx.
Sono presenti per la parte sindacale:
Sig.ra X. Xxxxxxxxx, C.G.I.L.; Sig.ra X. Xx Xxxxxxx, CISL; Sig.ra R. De Piccoli, UIL; Xxxx. X. Xxxxxxx, DIR STAT.;
Svolge le funzioni di segretario la sig.ra X. Xxxxxxx del Servizio XX.XX. e Personale.
La seduta ha inizio con la lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente e con l’integrazione dell’ordine del giorno, successivo alla convocazione, che alla fine risulta essere il seguente:
1) Modalità di utilizzazione della maggiorazione dei fondi per incentivazione di produttività per il II semestre 1990.
2) Individuazione delle categorie di personale esonerate dallo sciopero (artt. 3 e 4 del D.P.R. 17.1.90, n. 44).
3) Modalità di applicazione art. 3 del D.P.R. 23.8.88, n. 395, inerente i permessi per ore di studio.
OMISSIS
Il Presidente avvia la discussione sul punto 2) dell’O.d.G., invitando la Commissione ad individuare le categorie esonerate dallo sciopero, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 17.1.90 n. 44.
Dopo ampia discussione, nel corso della quale emergono, di fatto, i criteri che devono ispirare l’applicazione delle norme in questione, la Commissione individua le professionalità, qualifiche e profili di detto personale, individua i contingenti fissandone le consistenze numeriche nel modo di seguito indicato:
- Servizi di sorveglianza e portineria n. 3 unità (III-IV-V q.f.)
- Servizio centralino telefonico n. 3 unità (IV-V q. f.)
- Servizio cassa n. 3 unità
(V-VI-VIII q.f) - Trattamento economico fisso del personale
compresi i terminalisti (art. 3 lett. O) n. 3 unità (V-VI-VII q. f.),
questi ultimi peraltro, nei giorni posti come termine dalla Ragioneria Centrale, per la esplicazione delle procedure necessarie alla liquidazione delle competenze fisse.
D.M. 29 gennaio 1991
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
VISTA la Legge 29.3, n. 93;
VISTO il D.P.R. 8.5.87, n. 226, ed in particolare gli artt. 15, 16, 18, 19 e 49;
VISTO il D.P.R. 17.1.90, n. 44;
VISTO il D.P.R. 23.8.88, n. 395;
VISTO il provvedimento con il quale è stata istituita la Commissione per la negoziazione decentrata sulle proposte di determinazione del fabbisogno e di utilizzazione del lavoro straordinario;
VISTO il verbale in data 11 gennaio 1991, con il quale è stato raggiunto l’accordo, in regime di contrattazione decentrata, in tema di:
a) modalità di utilizzazione della maggiorazione dei fondi per incentivazione di produttività per il II semestre 1990.
b) individuazíone delle categorie di personale esonerate dallo sciopero (artt. 3 e 4 del D.P.R. 17.1.90, n. 44).
c) modalità di applicazione art. 3 del D.P.R. 23.8.88, n. 395 inerente i permessi per ore di studio.
VERIFICATA la regolarità della composizione della predetta Commissione
DECRETA
E’ approvato l’accordo in premessa citato, di cui all’allegato verbale in data 11 gennaio 1991 parte integrante del presente Decreto.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: Accordo Ministero dell’Ambiente Seduta del 18.4.1991
LA COMMISSIONE
VISTO l’accordo decentrato a livello nazionale stipulato concernente, fra l’altro, il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero dei lavoratori del Ministero dell’Ambiente, accordo trasmesso con lettera dell’11 marzo 1991 alla Commissione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO l’art. 1, comma 1, lett. a); l’art. 1, commi 1 e 2; e l’art. 13, lett. a), della l. 146/90;
UDITA la relazione del prof. Suppiej,
VALUTA IDONEE
le prestazioni individuate dall’accordo a garantire il contemperamento del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro dell’Ambiente e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie.
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
MINISTERO DELLA DIFESA
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
ACCORDO DECENTRATO DEFINITO TRA MINISTERO DELLA DIFESA E LE XX.XX. ANDED - CISNAL CIGL CISL UIL SNAD - CISAL SINDID- DIRSTAT LISID-UNSA,
in data 25 novembre 1992
(Valutato idoneo con delibera del 6.5.1993)
Il presente Accordo è considerato vigente quanto alle norme non contrastanti con l’Accordo Comparto Ministeri dell’8 marzo 2005
criteri per la determinazione dei contingenti di personale e profili professionali / qualifiche funzionali che formano detti contingenti, individuati ai sensi dell’art. 4, 2° comma del D.P.R. n. 44/90
***
1. ATTIVITA’ RIGUARDANTE LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E CUSTODIA DEL PATRIMONIO
Sorveglianza e custodia natanti, bacini, depositi munizioni e carburanti nei casi in cui sono affidate esclusivamente a personale civile e nei limiti indispensabili.
a) Sorveglianza:
Q.F. Profilo Professionale
IV 22 o 23 Addetto ai servizi di portierato e custodia o Addetto ai servizi di vigilanza
V 27 Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia
IV 11 Autista meccanico (solo nei casi in cui è necessario il controllo di infrastrutture e impianti dislocati in vasta area)
b)Sicurezza dei bacini e delle Unità navali:
Q.F. | Profilo Professionale | |
V | 77 | Operatore specializzato per bacino |
VI | 78 | Assistente tecnico dei bacini |
IV | 109 | Marinaio conduttore |
V | 178 | Operatore subacqueo specializzato |
V | 51 | Elettricista specializzato |
IV | 38 | Aggiustatore meccanico |
2. ATTIVITA’ GIUDIZIARIA - ORGANI DELLA GIUSTIZIA MILITARE
Assistenza all’udienza nei processi con imputati arrestati, fermati o sottoposti a misure cautelari personali di tipo custodiale per i reati per i quali si procede; Provvedimenti restrittivi della libertà personale;
Provvedimenti cautelari ed urgenti quando siano diretti a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente protetti indicati dall’art. 1, primo comma, della legge 12 giugno 1990, n. 146.
Q.F. Profilo Professionale
V o IV 4 o 5 Operatore amministrativo o Coadiutore
VII o VI 174 o 175 Collaboratore di cancelleria o Assistente giudiziario
III 24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera
3. ATTIVITA’ PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI A CICLO CONTINUO
a) Assicurare i servizi di produzione, trasformare e distribuzione di energia elettrica e termica, nonché, per gli impianti idraulici, garantire anche la depurazione e lo smaltimento delle acque reflue (servizio ecologico)
Q.F. | Profilo Professionale | |
V | 36 | Motorista meccanico specializzato |
V o IV | 51 o 50 | Elettricista specializzato o Elettricista |
V o IV | 55 o 54 | Elettromeccanico specializzato o |
Elettromeccanico | ||
V o IV | 59 o 58 | Apparecchiatore elettronico specializzato o |
Apparecchiatore elettronico | ||
V o IV | 72 o 71 | Idraulico specializzato o idraulico) |
V o IV | 96 o 95 | Conduttore specializzato motori navali o |
Conduttore di motori navali | ||
VII o VI | 203 o 53 | Capo tecnico o Assistente tecnico per l’area |
elettrica | ||
V | 254 | Operatore tecnico specializzato di laboratorio |
b) Assicurare la continuità di funzionamento dei gruppi elettrogeni e TLC limitatamente ai servizi a ciclo continuo e/o di emergenza nei casi in cui è affidata esclusivamente a personale civile e comunque per l’area SMD e DIFESA GABINETTO.
Q.F. | Profilo Professionale | |
V | 51 | Elettricista specializzato |
V o IV | 59 | Apparecchiatore elettronico specializzato |
IV | 11 | Autista meccanico |
VI | 53 | Assistente tecnico area elettrica |
4. ATTIVITA’ SANITARIA
a) Pronto soccorso parchi di salvataggio, camera di decompressione
Q.F. | Profilo Professionale | |
V | 12 | Autista meccanico specializzato |
V | 36 | Motorista meccanico specializzato |
V | 39 | Aggiustatore meccanico specializzato |
IV | 50 | Elettricista |
IV | 58 | Apparecchiatore elettronico |
V | 96 | Conduttore spec. di motori navali |
III o IV | 97 o 109 | Marinaio o Marinaio conduttore |
IV | 112 | Capo barca per il traffico nello Stato |
V | 133 | Infermiere professionale |
VI | 134 | Capo Sala |
V | 178 | Operatore subacqueo specializzato |
VII o VI | 203 o 188 | Capo tecnico o Assistente tecnico |
VI | 177 | Assistente tecnico subacqueo |
b) Enti della Sanità militare, limitatamente al servizio di pronto soccorso e pronto intervento
Q.F. | Profilo Professionale | |
IV | 132 | Infermiere generico |
V | 133 | Infermiere professionale |
V | 135 | Tecnico di radiologia medica |
V | 140 | Tecnico di centro trasfusionale |
V | 254 | Operatore tecnico spec. di laboratorio |
5. ATTIVITA’ DI SEGNALAZIONE COSTIERA E MARITTIMA
Q.F. Profilo Professionale
IV 38 Aggiustatore meccanico
V | 51 | Elettricista specializzato |
V | 59 | Apparecchiatore elettronico spec. |
IV o V | 98 o 99 | Farista o Farista capo |
6. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E NOTIZIE PER IL SERVIZIO METEOROLOGICO
Garantire l’acquisizione e la diffusione delle informazioni e notizie per il servizio meteorologico
Q.F. Profilo Professionale
V 254 Operatore tecnico spec. di laboratorio
7. ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
Prestazioni di emergenza per garantire l’operatività delle Unità navali adibite a compiti di soccorso e protezione civile.
Prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità.
Q.F. | Profilo Professionale | |
IV | 9 | Conducente di automezzi speciali |
V | 12 | Autista meccanico spec. |
V | 36 | Motorista meccanico spec. |
X | 00 | Xxxxxxxxx spec. grandi motori |
V | 39 | Aggiustatore meccanico spec. |
V | 45 | Saldatore specializzato |
V | 47 | Operatore spec. di macchine per le lavorazioni |
metalliche e plastiche | ||
VI | 48 | Assistente tecnico per l’area elettrica |
IV | 50 | Elettricista |
VI | 54 | Elettromeccanico |
VI o V | 60 o 53 | Assistente tecnico per l’elettronica o Assisten- |
te tecnico per l’area elettrica | ||
V | 72 | Idraulico spec. |
IV | 153 | Artificiere esplosivista |
V | 209 | Telescriventista central. operatore radio spec. |
8. ATTIVITA’ PER L’EROGAZIONE DI ASSEGNI E INDENNITA’ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO
Pagamento degli stipendi e delle pensioni nei giorni prefissati per il tipo di servizio in base all’organizzazione presso i singoli Enti dell’A.D.
Q.F. Profilo Professionale
VI 15 Ragioniere
IV o V 5 o 16 Coadiutore o Operatore amm.vo contabile
9. ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI BENI DI PRIMA NECESSITA’, NONCHE’ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI
Garantire, ove non possibile il ricorso al servizio sostitutivo, la predisposizione e distribuzione di pasti unici nelle aree operative, limitatamente al personale militare preposto all’attività di pronto impiego, laddove detto servizio è prestato esclusivamente da personale civile nonché garantire ai degenti nelle strutture sanitarie, ove non possibile il ricorso a servizio sostitutivo, la preparazione di diete speciali e la distribuzione dei pasti.
Q.F. Profilo Professionale
III 88 Addetto alla ristorazione
IV 89 Operatore per l’alimentazione
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
DETERMINAZIONE CONTINGENTI
1. In sede di contrattazione decentrata locale dovranno essere individuate le unità peculiari preposte ai servizi di cui al presente accordo, avendo cura, nella definizione dei contingenti, di fare riferimento alle mansioni effettivamente svolte, corrispondenti alle declatorie dei profili individuati, in coerenza con l’organizzazione del lavoro dell’Ente.
2. La quantificazione dei relativi contingenti numerici dovrà effettuarsi in sede di contrattazione locale entro 15 giorni dall’accordo nazionale e comunque prima dell’inizio di ogni altra trattativa decentrata.
3. La quantificazione dei contingenti dovrà tener conto della presenza organica effettiva, limitatamente alla garanzia di prestazioni minime indispensabili.
4. Ciascun Ente interessato si atterrà, in sede di contrattazione decentrata di livello locale, alle seguenti disposizioni:
- qualora il servizio sia svolto esclusivamente da personale civile, la determinazione dei predetti contingenti numerici dovrà essere limitata all’individuazione di aliquote di personale strettamente necessarie a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili sopraelencate;
- non si procederà alla quantificazione dei suddetti contingenti, qualora il servizio possa essere assicurato da personale militare che espleti il servizio stesso in via esclusiva ovvero congiuntamente al personale civile;
- qualora, invece, il servizio minimo indispensabile possa essere garantito solo in parte da personale militare, la quantificazione di cui sopra dovrà essere effettuata nei suddetti limiti.
PROCEDURE
1. In conformità agli accordi i responsabili dei Comandi o Enti individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando almeno 5 giorni prima della effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come determinati dagli accordi, alle XX.XX. locali ed ai singoli interessati, pubblicizzandone i nominativi anche con ordine di servizio.
2. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.
3. L’Amministrazione farà conoscere all’interessato nelle 24 ore precedenti l’inizio dello sciopero l’eventuale motivata impossibilità di provvedere a detta sostituzione.
Il dipendente, che entro il termine indicato non riceve ulteriore comunicazione, ha diritto di aderire allo sciopero.
4. L’individuazione in questione dovrà tenere anche conto, nei limiti del possibile, dell’esigenza di esentare a rotazione i lavoratori delle medesime unità produttive. Il criterio della rotazione sarà concordato d’intesa con le XX.XX. locali.
5. Saranno esentati dall’obbligo di prestare servizio in caso di agitazione sindacale, i rappresentanti locali delle XX.XX. che hanno proclamato lo sciopero, firmatarie del presente accordo.
Fatta eccezione i casi in cui, sulla base di verifica con XX.XX. locali, il delegato sindacale sia unico titolare dell’impiego del servizio indispensabile o altrimenti sostituibile.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Delibera n. 9.2 Ministero della Difesa Seduta del 6.5.1993
La Commissione unanime, discussa la proposta del relatore, adotta la seguente delibera.
LA COMMISSIONE
VISTI gli artt. 3 e 4 del DPR 44/1990 che recepisce l’accordo del 26.9.1989 concernente "il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all’art. 2 del DPR 5.3.86, n. 68";
VISTO l’accordo decentrato nazionale stipulato il 24.11.1992 dal Ministero della Difesa con le XX.XX. CGIL, CISL, UIL, ANDCD, SNAD-CISAL, SINDID-
DIRSTAT, CONFSAL-UNSA-LTSID e con la CISNAL, trasmesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 22.1.1993;
VISTA la Legge n. 146/1990;
VISTA la proposta del prof. Rusciano;
CONSIDERATO che l’accordo di comparto risulta idoneo per quanto concerne i "servizi essenziali" e le "prestazioni indispensabili" che il Ministero in oggetto deve assicurare e, più in generale, per quanto riguarda le competenze della successiva contrattazione decentrata nella determinazione del personale necessario a fornire tali prestazioni;
CONSIDERATA l’assoluta singolarità dell’organizzazione del lavoro nell’amministrazione della Difesa, dove il più delle volte è possibile utilizzare personale militare congiuntamente a personale civile;
RILEVATO che, per quanto riguarda i criteri di determinazione dei contingenti di personale, nell’accordo decentrato nazionale vi è l’impegno ad assicurare le "aliquote di personale strettamente necessarie a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili";
VALUTA IDONEO
l’accordo decentrato nazionale del Ministero della Difesa al contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro della Difesa, alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo decentrato nazionale.
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Accordi per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel settore giudiziario, sottoscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale in data 17 ottobre 1990, recepito in D.M. 7 novembre 1990, valutato idoneo con delibera del 21.3.1991
Il presente Accordo è considerato vigente quanto alle norme non contrastanti con l’Accordo Comparto Ministeri dell’8 marzo 2005
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.° 93;
Visti i D.P.R. 8 maggio 1987, n.° 266 e 17 gennaio, 1990, n.° 44 recanti disposizioni risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il personale dipendente dai Ministeri;
Visti gli artt. 1 della l. 12 giugno 1990, n.° 146 e 3 e 4 del citato D.P.R. 17 gennaio 1990, m.° 44 recanti norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
Visti i propri Decreti 4 maggio e 17 novembre 1988 concernenti la disciplina della contrattazione decentrata presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
Rilevato che in data 17 ottobre 1990 è stato sottoscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, l’accordo per individuare le professionalità e le qualifiche di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel settore giudiziario, nonché i criteri per la determinazione dei relativi contingenti;
Ritenuto che tale accordo, che ha efficacia in tutto il territorio nazionale, va recepito con proprio decreto,
DECRETA
Art 1
L’ambito dell’Amministrazione giudiziaria costituiscono servizi essenziali quelli relativi:
1) all’assistenza in udienza nei processi con imputati arrestati, fermati o sottoposti a misure cautelari personali di tipo custodiale per i reati per i quali si procede;
2) ai provvedimenti restrittivi della libertà personale;
3) ai provvedimenti cautelari ed urgenti quando siano diretti a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente protetti indicati nell’art. 1, Co. 1 della l. 12 gennaio 1991, n.° 146;
4) al servizio elettorale;
5) al pagamento degli stipendi.
Art. 2
Al fine di garantire i servizi essenziali di cui all’art. 1 vengono individuati i seguenti profili professionali:
a) Collaboratore di cancelleria;
b) Assistente giudiziario;
c) Operatore amministrativo o stenodattilografo o dattilografo;
d) Addetto ai servizi di vigilanza e custodia
e) Addetto ai servi ausiliari e di anticamera;
f) Conducente di automezzi speciali;
g) Operatore U.N.E.P.
Per il servizio relativo al pagamento degli stipendi si ha riguardo al personale delegato alla riscossione e addetto alla cassa.
Art. 3
In occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali l’Amministrazione costituisce un presidio di Cancelleria o Segreteria, unico per ogni Ufficio con le modalità prescritte dall’art. 4 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n.° 44.
Nelle Preture Circondariali il presidio è costituito presso la sede principale.
In sede di contrattazione decentrata a livello locale i profili sono individuati fra quelli indicati nell’art. 2, tenuto conto dell’ordinaria organizzazione del lavoro nei singoli uffici. La quantificazione dei contingenti è effettuata con l’osservanza dei limiti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali e nel rispetto dei compiti previsti dai profili di appartenenza.
I nominativi dei dipendenti, in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle predette prestazioni sono individuati secondo criteri di rotazione fra il personale interessato.
Ove il dipendente così individuato esprima, ai sensi dell’art. 4 del citato D.P.R. 17 gennaio 1990, n.° 44, entro 24 h dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e chieda la conseguente sostituzione, l’Amministrazione fa conoscere all’interessato delle 24 h ore successive l’eventuale motivata impossibilità di provvedere a detta sostituzione. Il dipendente, che, entro il termine indicato, non riceva ulteriore comunicazione, ha diritto di aderire allo sciopero.
Roma, 07 novembre 1990 IL MINISTRO
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.° 93;
Visti i D.P.R. 8 maggio 1987, n.° 266 e 17 gennaio, 1990, n.° 44 recanti disposizioni risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il personale dipendente dai Ministeri;
Visti gli artt. 1 della l. 12 giugno 1990, n.° 146 e 3 e 4 del citato D.P.R. 17 gennaio 1990, m.° 44 recanti norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
Visti i propri Decreti 4 maggio e 17 novembre 1988 concernenti la disciplina della contrattazione decentrata presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
Rilevato che in data 17 ottobre 1990 è stato sottoscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, l’accordo per individuare le professionalità e le qualifiche di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel settore giudiziario, nonché i criteri per la determinazione dei relativi contingenti;
Ritenuto che tale accordo, che ha efficacia in tutto il territorio nazionale, va recepito con proprio decreto,
DECRETA
Art 1
Nell’ambito dell’Amministrazione Penitenziaria costituiscono servizi essenziali quelli relativi:
1) alla custodia dei detenuti;
2) alla confezione e distribuzione dei pasti;
3) all’assistenza sanitaria;
4) alle scarcerazioni e alle uscite per revoca o estinzione della misura cautelare della custodia in carcere;
5) alla presenza nei processi con rito direttissimo o con imputati detenuti per quelle cause;
6) ai ricoveri urgenti dei detenuti in luoghi di cura esterni e alle traduzioni disposte per gravi motivi di sicurezza;
7) al pagamento degli stipendi e delle pensioni.
Art 2
Al fine di garantire l’espletamento dei servizi essenziali di cui all’art. 1 vengono individuati i seguenti profili professionali:
a) Xxxxxxxxxxx penitenziaria (custodia delle detenute negli Istituti e nelle sezioni femminili ed accompagnamento delle stesse per ricoveri urgenti e traduzioni). La custodia è assicurata anche nei confronti delle detenute impegnate nella confezione e distribuzione dei pasti;
b) Medico e infermiere professionale (assistenza sanitaria urgente comprensiva in ogni caso delle terapia non procrastinabili; uscite di cui al punto 5 dell’art. 1 e per gravi motivi di sicurezza).
c) Direttore penitenziario(scarcerazioni; uscite per revoca o estinzione della misura cautelare della custodia in carcere; uscita mediante traduzione per i processi di cui al punto 5 dell’art. 1; ricoveri urgenti in luoghi di cura esterni e traduzioni disposte dalla Direzione Generale ed II.PP. per gravi moti di sicurezza).
d) Collaboratore amministrativo contabile con funzioni di contabile di cassa (pagamento degli stipendi e delle pensioni per il solo giorno di pagamento previsto dalla normativa vigente).
Per la confezione dei pasti, il prelevamento dei generi deve avvenire sulla base della quantità del giorno precedentemente lo sciopero salvo conguaglio.
Per l’assolvimento dei servizi essenziali garantiti dal personale appartenente ai profili di Direttore penitenziario è possibile prevedere anche dei presidi territoriali di personale avente tale qualifica.
Art. 3
In sede di contrattazione decentrata a livello locale la quantificazione dei contingenti è effettuata con l’osservanza dei limiti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali.
I nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle predette prestazioni, sono individuati secondo criteri di rotazione fra il personale interessato.
Ove il dipendente così individuato esprima, ai sensi dell’art. 4, Co. 4 del D.P.R. 44/90, entro 24 h dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e chieda la conseguente sostituzione, l’Amministrazione fa conoscere all’interessato nelle 24 h successive l’eventuale motivata impossibilità di provvedere a detta sostituzione. Il dipendente, che, entro il termine indicato non riceve ulteriore comunicazione, ha diritto di aderire allo sciopero.
Roma, 07 novembre 1990 IL MINISTRO
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: Accordo decentrato per il settore giudiziario Seduta del 21.3.1991
LA COMMISSIONE
VISTO il d.m. 7 novembre 1990 che ha recepito l’accordo siglato il 7 ottobre 1990 per individuare le prestazioni indispensabili, e le misure che ne assicurano lo svolgimento in caso di sciopero, nel settore giudiziario;
VISTI gli artt. 1, comma 2, lett. a) e 2, comma 2, della legge 146/1990;
RILEVATO che esula dalla valutazione di idoneità in quanto eccedente le finalità di cui all’art. 1, comma 2, di tale legge la prestazione relativa al pagamento degli stipendi agli addetti al settore;
UDITA la relazione del xxxx. X. Xxxxxxxxx;
VALUTA IDONEO
ai sensi dell’art. 13, lett. a), della legge di cui in premessa, l’insieme delle prestazioni indispensabili e delle relative misure risultanti dall’accordo;
DISPONE
l’immediata trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, ai sensi e per gli effetti di cui alla lett. f) dell’art. 13 della legge 146/1990, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Ministro della Funzione Pubblica, ed alle Organizzazioni sindacali interessate.