Sottoscrizione dell’accordo
Sottoscrizione dell’accordo
Firma digitale
D.P.R. 513/1997
Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A.
Identificazione del contraente
Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali
Firma Digitale
⚫ «Firma» quanto agli effetti
⚫ «Sigillo» quanto all’uso
⚫ «Firma non autografa»
-tecnologia/grafia
-spersonalizzazione
-imputazione per titolarità dello strumento
Dalla «paternità» alla «responsabilità» (Cons.Stato, 2005)
Evoluzione normativa
⚫ D.P.R. 513/1997
⚫ D.P.R. 445/2000 «vecchio» TUDA
⚫ D.Lgs.10/2002 «nuovo» TUDA
⚫ D.P.R. 137/2003
⚫ D.Lgs.82/2005 CAD
⚫ D.Lgs.110/2010 e D.Lgs.235/2010
CAD -- Art.1 Definizioni:
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
Apposizione della firma
Paternità Qualità Sicurezza Integrità Immodificabilità
Valore del documento informatico
CAD – ART.20 – Documento informatico
0.Xx documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all‘art. 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.
1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall' art.21 .
2.Abrogato.
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell' art.71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell' art.71
Documento informatico privo di firma
ART.2712 c.c.
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresenta-zione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodot-te non ne disconosce la confor-mità ai fatti o alle cose medesime [c.p.c. 261]
(Articolo, così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 23, ora dall'art. 23- quater, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
Piena prova (art.2712)
oppure
Libero apprezzamento???
Valore del documento informatico
CAD – Art.21 -- Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all' art.20 comma III , che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile . L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis. Salvo quanto previsto dall' art.25 , le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile , se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
.
Documento informatico con firma elettronica
⚫ Liberamente valutabile in giudizio
⚫ Mancando il requisito di idoneità ad integrare la forma scritta, si applica l’art.20 c.1bis
Documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
Art. 2702 c.c
Efficacia della scrittura privata.
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (c.p.c. art.221 ss.), della provenienza delle dichiara- zioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne rico-nosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legal-mente considerata come riconosciuta
⚫ Efficacia ex art.2702
⚫ Utilizzo del dispositivo
riconducibile al titolare
⚫ Ammessa la prova contraria
(«disconoscimento» sui generis!!)
Quale prova per il disconoscimento dell’utilizzo???
art.1350 c.c.
atti che richiedono la forma scritta
n.1-12: firma elettronica qualificata firma digitale
n.13: anche firma elettronica avanzata
La firma elettronica qualificata o la firma digitale sono sempre necessarie per :
gli atti riguardanti beni immobili gli «atti pubblici informatici»
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie
Valore del documento informatico
CAD -- Articolo 25. --- Firma autenticata.
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile , la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all' art.24, comma II
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.
Atto pubblico informatico
⚫ Vantaggi in termini di facilità di trasmissione e conservazione sostitutiva
⚫ Necessità di organizzazione per la gestione dei documenti (in tutte le fasi, dalla formazione, alla firma, alla sottoscrizione)
⚫ Immutati gli effetti giuridici
⚫ Notaio firma sempre con firma digitale, le parti anche con semplice firma elettronica.
⚫ Originale: atto pubblico informatico
⚫ Copie: formato cartaceo/ formato digitale