ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.19 DELL'11.04.2018
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.19 DELL'11.04.2018
ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 L.241/90 “ SERVIZIO ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI”
Premesso il seguente quadro normativo di riferimento:
- Legge Madia n. 124 del 7 agosto 2015: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”
- L.R. n. 10, del 2 aprile 2015, art. 3 comma 1 e 2 intitolata: “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - conseguenti modificazioni normative.
- Legge n. 173 del 19 ottobre 2015: “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”
- T.U della Regione Umbria 11/2015 in cui sono confluite le leggi ex L.R. n. 26/2009 – L.R. 13/2010
Considerato che:
- la Regione Umbria con propria Delibera n° 547 del 30/05/01 ha adottato il primo protocollo organizzativo, metodologico e operativo in materia di adozioni internazionali, nazionali e affidamento familiare per indirizzare l’attività dei servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie individuando criteri, strumenti e procedure omogenei nel territorio regionale tutti finalizzati a garantire un percorso qualitativamente adeguato nell’ottica della tutela dei minori e del sostegno alle famiglie adottanti;
- in tale modello organizzativo è individuata la necessità di istituire équipe operative in materia di adozione attraverso accordi di Programma che individuino i modelli organizzativi ed operativi ivi compreso l’Ente responsabile della équipe;
- la Regione Umbria con propria Delibera di Giunta N° 1983 del 23.12.2009 ha approvato “Le linee Guida in Materia di Adozione Internazionale, Nazionale di cui alle leggi 4 Maggio 1983 n°184 e successive modificazioni ed integrazioni e
31.12.1998 N°476 Adozione”,
- le nuove Linee Guida concernenti L’Adozione Nazionale ed Internazionale tengono conto dei seguenti obiettivi : 1)creare un percorso organizzativo metodologico e operativo condiviso sull’adozione Nazionale ed Internazionale , mettendo a regime l’organizzazione dei servizi (rendendo l’equipe adozioni stabili riferimenti nel percorso adottivo e post adottivo); 2)valorizzare l’integrazione e la collaborazione tra i soggetti che intervengono sul percorso adottivo, inclusa la Scuola, con la costituzione di un tavolo di coordinamento regionale; 3)attivare un flusso di informazioni sull’adozione che consenta la creazione di una banca dati in materia;4) avviare un’azione stabile di monitoraggio sull’attività dei Servizi e sul fenomeno dell’adozione nel territorio regionale;
- l’Organizzazione dei Servizi, individuata dalla DGR 547/2001, viene ritenuta idonea a perseguire gli obiettivi di cui alle linee Guida sopracitate, così come convalidata dal 2°piano Sociale Regionale, adottato con delibera del Consiglio regionale n. 368/2010, e con la nuova disciplina regionale in materia di servizi ed interventi;
Tenuto conto che:
- sono intercorse modifiche normative che richiedono la rivisitazione del precedente protocollo Del. Giunta Provinciale N° 111/2011. Tali modifiche sono intervenute sia rispetto alla nuova attribuzione delle funzioni alle Province, che hanno reso necessario il diretto esercizio della titolarità della funzione ai Comuni, sia rispetto al Servizio Adozioni e al Servizio Affidi (come da modifiche alla legge 184) che prevedono un continuum tra i due istituti;
- tale titolarità di funzioni sarà svolta dal Comune di Terni, individuato dai Comuni capofila delle Zone Sociali n. 10 ,11 e 12 (rispettivamente Terni, Narni -Amelia e Orvieto) quale soggetto a cui attribuire la funzione di coordinamento sovra- comunale tra i tre comuni capofila degli ambiti della zona sociale n.10/11/12 giuste note sottoscritte dai legali rappresentanti dei relativi Comuni capofila, agli atti protocollo n. 52345/8.4.2016 del Comune di Narni; n. 49403/ 5.4.2016 del Comune
di Orvieto.
- la stessa Regione richiama ad assicurare continuità ai percorsi già attivati in tale area, tenendo conto delle risorse esistenti sul territorio e della professionalità ed esperienze già acquisite nel tempo.
- tutti gli attori coinvolti, ritengono fondamentale non disperdere quanto costruito negli anni, soprattutto in termini di professionalità e competenza, confermando la validità e l’efficacia dell'equipe di professionisti che da anni ormai opera all’interno del Servizio Adozioni. Ciò considerato al fine di garantire la continuità tecnico- professionale esistente,
si concorda quanto segue
ART. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2
Promotori
I promotori e sottoscrittori del seguente accordo a garanzia del servizio interistituzionale Adozioni Nazionali ed Internazionali sono:
⮚ Il Comune di Xxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 00;
⮚ Il Comune di Narni - capofila della zona sociale 11;
⮚ Il Comune di Orvieto - capofila della zona sociale 12;
⮚ La Usl Umbria 2 con i relativi distretti di appartenenza;
ART. 3
Coordinamento
Gli ambiti delle zone sociali 10/11/12 in perfetto accordo riconoscono al Comune di Terni, nella disponibilità manifestata dallo stesso, il ruolo di Coordinatore e responsabile del servizio oggetto del presente accordo.
Il Comune di Terni sarà quindi rappresentante degli ambiti 10/11/12 con il proprio tecnico referente, per il servizio oggetto del presente accordo e punto di
riferimento e centralità per ogni comunicazione in merito, anche in riferimento ai rapporti riguardanti il tribunale per i minori e la regione.
ART. 4
Oggetto
Oggetto del presente accordio è il Servizio Interistituzionale sull’Adozione Nazionale ed Internazionale coincidente con il territorio ex Provincia di Terni (Zone Sociali n. 10 – 11 – 12),costituito e operante già dal 2003 con specifici accordi interistituzionali, e garantito attraverso l’attività di un’équipe tecnica territoriale con competenze sociali, psicologico-cliniche e psicopedagogiche- educative e di gestione di gruppi genitoriali/familiari. L’èquipe, in ordine alle diverse fasi dell’iter adottivo, si occuperà dell’informazione, della formazione, della valutazione e del sostegno/accompagnamento alla genitorialità adottiva.
ART. 5
Finalità
Il Servizio Territoriale Interistituzionale sull’Adozione Nazionale ed Internazionale persegue principalmente le seguenti finalità:
1. dare continuità al modello organizzativo del Servizio Adozioni, già sperimentato e consolidato sul tutto il territorio corrispondente alle Zone Sociali n. 10-11-12,
2. assicurare lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, in modo omogeneo, orientandole, coerentemente con quanto richiesto dalla nuova normativa nazionale e regionale, al miglioramento della qualità e della competenza;
3. assicurare unitarietà dell’intervento su tutto il territorio, tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dello stesso, nonché, delle richieste dell’utenza e dei conseguenti carichi di lavoro, rendendo l’equipe adozioni stabile riferimento nel percorso adottivo e post-adottivo;
4. promuovere ed assicurare il ruolo dell’adozione nell’ottica della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’accoglienza, finalizzata a garantire al bambino adottivo un ambiente familiare idoneo per la sua crescita e il suo sviluppo;
5. assicurare un servizio di sostegno e di supporto a coloro che presentano disponibilità all’adozione e alle coppie adottive nel periodo dell’affidamento pre- adottivo e nel post-adozione;
6. attivare e promuovere una rete con le strutture e i servizi territoriali (sociali, educativi, specialistici) per conseguire il miglior inserimento del minore nel nuovo contesto e per offrire ai genitori e al bambino i necessari supporti per le specifiche esigenze/difficoltà;
7. fornire criteri ed indicatori che facilitino una rilevazione organica della situazione e del contesto socio-ambientale delle adozioni e della operatività dei servizi al fine di produrre una documentazione puntuale ed obiettiva e di costituire una banca dati utile a monitorare il fenomeno;
8. promuovere sistemi di monitoraggio della qualità del servizio erogato e percepito.
ART. 6
Impegni delle parti
I soggetti promotori, giusto articoli 2 e 3 secondo le rispettive responsabilità e competenze, si impegnano a:
- perseguire le finalità indicate nel precedente articolo;
- assicurare l’attività dell’èquipe territoriale;
- svolgere ogni altra iniziativa utile e necessaria al raggiungimento dei fini già richiamati;
- impegnare risorse tecniche – culturali – ed economiche per il funzionamento del Servizio, e l’attuazione del Piano Operativo delle attività che sarà annualmente definito su accordo delle parti, unitamente al relativo Piano Economico, entro il 31 marzo di ciascun anno, come di seguito indicato:
A- COMUNE DI TERNI:
Il Comune di Terni svolge , attraverso il tecnico referente, il ruolo di coordinatore e di responsabile per il servizio oggetto del presente protocollo ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3:
1. assicura il coordinamento interistituzionale del Servizio di cui all’art. 3, garantendo il raccordo con le istituzioni firmatarie del presente accordo, alle quali si impegna ad inviare annualmente, la relazione tecnica delle attività oltre che il rendiconto delle spese previste dal piano annuale unificato sotto richiamato;
2. assicura l’organizzazione della banca dati delle famiglie e dei minori che, per ciascuna Zona Sociale, saranno presi in carico dal Servizio Adozioni;
3. cura la gestione dei fondi provenienti sia dalla Regione che dalle Zone Sociali, complessivamente gestiti secondo un Piano Operativo Annuale, approvato dagli Enti firmatari finalizzati, al supporto dell’attività e alla formazione degli operatori;
4. provvede, entro il 31 marzo di ogni anno, a rendicontare agli Enti firmatari le attività svolte, finanziate con il Piano Economico Annuale.
5. mette a disposizione oltre al tecnico, come per gli altri comuni capofila, una figura professionale con funzioni di raccordo amministrativo tra i firmatari del presente accordo sulla base di un piano operativo che verrà definito successivamente in stretto accordo tra le parti;
6. assicura la sede e il funzionamento organizzativo della stessa presso una struttura del sistema dei Servizi socio Educativi e di sostegno Genitoriale come meglio specificato nel successivo articolo 9;
B- COMUNI CAPOFILA DELLE ZONE SOCIALI N°10, 11, 12
1.1. assicurano in accordo tra loro l'intervento sociale del complessivo percorso adottivo con la presenza di due assistenti sociali ;
2. Assicurano n.1 tecnico per ogni zona sociale, con competenze psico- pedagogiche educative e di gestione di gruppi genitoriali/familiari per l’attività dell’équipe, che sarà anche tecnico di riferimento in rappresentanza di ciascuna Zona Sociale al Tavolo Tecnico Regionale ;
3. assicurano la continuità tra i due servizi affido/adozione, come previsto dalla legge del 19 ottobre 2015, n. 173 (modifiche alla legge n.184), garantendo la collaborazione, di un ulteriore tecnico del servizio Affidi, qualora diverso da
quello nominati per il servizio Adozioni;
4. si impegnano a finanziare il programma annuale delle attività, di cui alla precedente lettera d) comma 1 del presente articolo per un importo annuale complessivo di €. 10.000,00, ripartito in quota parte, tenendo conto dell'intervento sociale assicurato e in percentuale alla popolazione di ciascun ambito, da erogare al comune di Terni.
C- AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2:
1. Assicura la presenza di almeno due psicologi con competenze psicologico- cliniche per l’attività dell’équipe;
2. assicura la continuità tra i due servizi affido/adozione, come previsto dalla legge del 19 ottobre 2015, n. 173 (modifiche alla legge n.184), garantendo la collaborazione, di un ulteriore psicologo del servizio Affidi, qualora diverso da quelli nominati per il servizio Adozioni;
3. assicura tra gli operatori impegnati nel servizio, l’esperto in rappresentanza dell’Azienda all’interno del tavolo tecnico regionale.
ART. 7
Equipe territoriale
E’ costituita, ed operativamente attiva, un’unica équipe territoriale per tutto il territorio corrispondente alle Zone Sociali N. 10,11,12 composta da:
● due Assistenti Sociali dei Comuni che assicurano l'intervento sociale del complessivo percorso adottivo per minimo 12 ore settimanali ciascuno;
● almeno 2 Psicologi dell’USL Umbria N. 2 con competenze psicologiche- cliniche 12 ore settimanali ciascuno;
● un tecnico dei Comuni per ciascuna Xxxx Xxxxxxx 00/00/00, con competenze psico-pedagogiche educative e di gestione di gruppi genitoriali/familiari per massimo 40 ore mensili.
Ciascun Ente si impegna a garantire il necessario affiancamento e specifica formazione, per assicurare la continuità del Servizio in caso di sostituzione degli operatori individuati nell’equipe.
L’equipe, si può avvalere di esperti dipendenti da altri Servizi degli Enti o collaboratori esterni per particolari problematiche e per garantire il necessario raccordo con quanti sul territorio si occupano di adozioni, in particolare con gli Enti Autorizzati ed il Tribunale per i Minorenni.
L’equipe curerà in particolare il raccordo con il Servizio Affidi, secondo quanto previsto dalla legge del 19 ottobre 2015, n. 173 (modifiche alla legge n.184), secondo le modalità di cui all'art. 6
I compiti dell’equipe sono i seguenti:
- informazione alle coppie per piccoli gruppi o individuale;
- orientamento/ formazione delle coppie, attraverso l’attivazione di gruppi;
- valutazione dei requisiti e dell’idoneità della coppia, mediante colloqui individuali e di coppia e visite domiciliari;
- elaborazione di una relazione, congiunta assistente sociale/psicologo, da inviare al Tribunale per i Minorenni;
- riunioni di èquipe per la discussione dei casi, il confronto sulla metodologia, la supervisione;
- monitoraggio e sostegno al nucleo adottivo in tutte le fasi dell’iter adottivo (informazione, formazione, valutazione, attesa, affido preadottivo, post-adozione), attraverso interventi individuali e di coppia e attraverso l’attivazione di gruppi;
- rapporti di collaborazione con i Tribunali per Minorenni e gli Enti Autorizzati;
- raccolta dati e raccordo con il Servizio Regionale/banca dati sulle adozioni;
- aggiornamento permanente;
- monitoraggio della qualità del servizio;
- attività di studio e ricerca.
L’équipe ha autonomia tecnica ed operativa, al suo interno definisce metodologie e modalità organizzative condivise, comunque in conformità con il modello organizzativo e metodologico elaborato a livello regionale e tenuto conto delle tracce a tal fine indicate. Individua al suo interno un coordinatore funzionale e gestionale per la programmazione delle attività e per il corretto funzionamento delle stesse; il coordinatore dell'equipe parteciperà al tavolo tecnico regionale.
ART. 8
L’ Iter Adottivo
Tutto l'iter adottivo è organizzato secondo quanto previsto dalle linee guida regionali.
L’attività degli incontri di informazione e dei corsi di formazione nel percorso pre e post adottivo delle coppie, necessita di max 20 ore per ciascun operatore coinvolto, i corsi sono gestiti da due operatori di cui almeno uno con competenze psico-pedagogiche educative e di gestione di gruppi genitoriali/familiari.
Il percorso di valutazione di ogni coppia deve essere condotto da due operatori (Assistente Sociale e Psicologo) che devono garantire la continuità della presenza ed in via prioritaria la compresenza per tutto il percorso, impegnando max 15 ore per ciascun operatore.
Nel tempo dell’attesa (dalla fine della valutazione all’arrivo del bambino), compatibilmente con l’attività complessiva dell’equipe, si prevedono iniziative di sostegno e accompagnamento rivolte alle singole coppie o a gruppi di coppie.
L’attività relativa al post-adozione e all’affido pre-adottivo (per l’adozione nazionale), nel primo anno di inserimento del bambino, si articola in:
incontri con la famiglia adottiva per un max di 6 ore per ciascun operatore; incontri di approfondimento finalizzati a rispondere a specifiche esigenze/difficoltà del nucleo familiare;
L’attività di confronto e coordinamento organizzativo dell’èquipe, prevede un incontro mensile per 10 incontri annui.
Il monte ore globale di ciascun operatore impegnato nell’attività dell’equipe, sarà
articolato in base al numero delle domande di adozione presentate ed al numero delle adozioni arrivate e alla complessità delle stesse.
Tale monte ore sarà finalizzato all’espletamento del percorso adottivo delle coppie così come precisato nel presente articolo e ad ulteriori iniziative, attività di studio, ricerca e sostegno all’iter adottivo
ART. 9
Sede del Servizio
Per il Servizio Territoriale è stata individuata una sede unica quale riferimento per la fase informativa e di orientamento degli utenti, per la collocazione dei supporti informatici e degli archivi, per l’attività dell’equipe, per le iniziative di formazione e aggiornamento, per il percorso di valutazione e di sostegno alle coppie durante l’iter adottivo.
La sede, individuata all’interno del più complessivo sistema dei Servizi socio- educativi e di sostegno genitoriale, è garantita dal Comune di Terni e deve:
a) assicurare un ambiente accogliente e funzionale che garantisca l'opportuno confort degli spazi e degli arredi e favorisca la comunicazione e lo scambio interpersonale, la privacy.;
b) assicurare gli adeguati supporti per garantire la sicurezza e la riservatezza dell’archivio del Servizio Adozioni;
c) assicurare la necessaria dotazione degli arredi e il buon funzionamento delle attrezzature attraverso gli opportuni acquisti e la periodica manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature;
d) essere provvisto dei necessari supporti informatici (di computer, stampante/scanner, telefono..);
e)offrire spazi per colloqui individuali e per attività di gruppo;
La sede unica indicata quale riferimento per l’attività dell’equipe non preclude la possibilità/opportunità che l’attività della stessa possa essere svolta presso i Servizi Socio/Educativi delle Zone Sociali, fermo restando che le sedi per lo svolgimento di tali attività devono corrispondere alle caratteristiche di cui sopra.
ART. 10
Finanziamento
Le spese di funzionamento e gestione del Servizio, saranno sostenute con i corrispondenti fondi regionali e da contributi annuali deliberati dagli Enti Locali, secondo quanto previsto dall’art. n.6 “impegni delle parti” del presente protocollo.
ART.11
Durata
Il presente protocollo sostituisce integralmente il precedente (atto di Giunta Comune di Terni n. 262/2016) ha durata triennale con decorrenza dalla data dell'ultima firma digitale apposta ed è rinnovabile.
Il presente Accordo viene sottoscritto dal rappresentante legale di ciascun Ente firmatario con firma digitale ai sensi dell'art.15 comma 2 bis della legge N.241/1990