CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO
Agropoli Cilento Servizi
Azienda Speciale Consortile
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AGROPOLI CILENTO SERVIZI
Identificazione gara ANAC: 7277352 CIG: 77211606CB
CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO
Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di “ SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ANNI TRE ”.
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 00000 – Xxxxxxxx (XX)
C.F. 90021060653 P.I. 00000000000
Tel. e Fax 0974/825771
Pec: agropoliservizisrl@legalmailit e-mail: x.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Art. 1 Finalità e oggetto dell’appalto 3
Art. 2 Importo, durata e facoltà di rinnovo 3
Art. 3 Obblighi dell’Agenzia aggiudicataria 4
Art. 5 Modalità di espletamento del servizio 5
Art. 6 Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti 6
Art. 8 Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro 7
Art. 9 Obblighi a Carico dell'Azienda 7
Art. 10 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio 8
Art. 11 Provvedimenti disciplinari -Penali 8
Art. 14 Risoluzione del contratto e penalità 9
Art. 15 Recesso dal contratto 10
Art.16 Osservanza di norme e regolamenti 10
Art. 19 Tracciabilità dei pagamenti 11
Art. 1 Finalità e oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto l’individuazione di una o più Agenzie per il lavoro raggruppate, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle po- litiche sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di figure professionali con inquadramenti riferiti al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, settore Multiservizio, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determi- nato presso l'Azienda appaltante per anni 3 CPV 79620000-6 servizi di fornitura di per- sonale compreso personale temporaneo.
Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e/o del persona- le.
Il ricorso alla somministrazione lavoro, per lo svolgimento delle attività innanzi riportate, ha come finalità quella di consentire l’impiego temporaneo di personale in relazione ai servizi affidati dall'Ente . Il contratto prima della sottoscrizione sarà sottoposto a preven- tivo parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del CCNL. Lgs 81/2015.
Art. 2 Importo, durata e facoltà di rinnovo
L’importo massimo complessivo presunto dell’appalto è pari ad euro 3.217.750,83 per il rimborso delle spese di retribuzione ed oneri riflessi del personale, la formazione, la ge- stione amministrativa e giuridica del personale ed il compenso, oltre all’IVA limitata- mente al compenso.
Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha caratte- re presuntivo in relazione al numero delle risorse, mentre il valore del contratto sarà de- terminato dalle prestazioni effettivamente richieste scaturenti dagli ordini di sommini- strazione, fermo restando che l'Azienda appaltante, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere maggiori prestazioni dell’intero importo sopra indicato, del 20%, in caso di oggettiva necessità date dalle maggiore esigenze riscontrate durante la realizzazione dei progetti e piani di lavoro.
Il contratto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva ed avrà validità mas- sima di tre anni. La durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) Le singole prestazioni di lavoro saran- no attivate dall'Azienda a seconda delle esigenze ed individuate e disciplinate con se- parati contratti di Somministrazione.
L’importo dell’affidamento e la durata dei singoli contratti di lavoro, nel triennio, restano comunque subordinati alle disponibilità economiche dell'Azienda.
In presenza di tali limitazioni, pertanto, l’Agenzia di Somministrazione non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento, qualora le venga richiesto di svolgere il servizio per un budget inferiore a quello di gara.
L’importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Committente, atteso che l’importo globale “effettivo” erogato del contratto sarà quantificato solo a seguito dell’emissione dei singoli Ordini di Somministrazione.
La percentuale di profitto offerta dall’Appaltatore per la realizzazione del servizio si
intende liberamente determinata da parte dell’appaltatore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Essa si intende pertanto fissa ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualsiasi eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale, ad eccezione della eventuale variazione del costo del lavoro determinato dai CCNL di riferimento e/o in funzione della posizione assicurativa Inail di riferimento.
I buoni pasto se dovuti saranno erogati direttamente dall'Azienda.
I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero. Per i costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’appaltatore resta fermo l’obbligo dello stesso di indicarli nell’offerta economica ai sensi dell’art, 95, comma 10 del Codice Contratti Pubblici, a pena di esclusione.
Art. 3 Obblighi dell’Agenzia aggiudicataria
All’atto dell’aggiudicazione l’Agenzia aggiudicataria dovrà avere istituito almeno una se- de operativa nel territorio della Provincia di Salerno dove ha sede l'Azienda appaltante. L’apertura di una filiale/sportello nel territorio di Agropoli sarà un elemento migliorativo a cui sarà assegnato un punteggio mentre vi è l’obbligo di una sede operativa nel territo- rio della provincia di Salerno. L’Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto, tramite bonifico (o altre forme stabilite dalla normativa comunque presso il Comune di Agropoli), ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrisponden- te categoria professionale di inquadramento, inderogabilmente entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed infortunistici previsti per legge. L’Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire mensilmente o in qualsiasi momento dietro richiesta dell'Azienda appaltante, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e dei versamenti previdenziali ed infortunistici, al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, oltre all’esibizione del libro matricola e modelli UNIEMENS.
Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre, l’obbligo di sostituire il di- pendente. qualora si assenti per qualsiasi motivazione, su espressa richiesta dell'A- zienda.
L’Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso l'Azienda e ne sosterrà gli oneri fi- nanziari derivanti. La formazione sui rischi specifici connessi all’attività è a carico dell'A- zienda.
L’Agenzia non potrà chiedere nessun compenso o rimborso in caso di assenza del lavo- ratore per malattia, ricovero ospedaliero o infortunio, congedo per maternità e parentale e per altri permessi ed assenze legittime e dovrà comunque retribuire il prestatore di la- voro, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Art. 4 Clausola Sociale
Nel rispetto dell’art. 31 CCNL Agenzie per il lavoro alla presente procedura si applica la clausola sociale in base alla quale nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.
Art. 5 Modalità di espletamento del servizio
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) L'Azienda appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all’Agenzia appaltatrice mediante apposita richiesta scritta (Ordini di somministrazione), nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall’Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.
2) L'Azienda appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente. con fax o via e -mail:
a) numero di risorse e descrizione dell’attività e professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessaria;
b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
c) sede ed orario di lavoro;
d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori della Società appal- tante inquadrati nel medesimo profilo;
e) il nominativo del referente del Committente cui i prestatori di lavoro dovranno fare riferimento per l’espletamento dell’attività lavorativa.
3) I prestatori di lavoro, saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL , ed eventuali contratti integrativi. e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
4) L’attività del lavoratore presso l'Azienda appaltante è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
5) L’orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell’orario di servizio dei dipendenti dell'Azienda appaltante: fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1.
6) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
7) La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall’Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
8) La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
9) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all’Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi. salvo rimborso da parte dell'Azienda appaltante.
10) L’Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso la Società appaltante.
11) La Società appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obbli- ghi di protezione. informazione e formazione. connessi all’attività lavorativa, in conformi- tà a quanto previsto dal Decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni.
12) Il personale richiesto dall'Azienda appaltante dovrà essere selezionato, istruito e formato dall’Agenzia in tempi brevi e comunque congrui ad acquisire le professionalità per l’espletamento del servizio, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
13) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo della Società di fornitura di lavoro temporaneo.
14) Il lavoratore ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della
sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
15) La Società di somministrazione prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula, trasmette all'Azienda appaltante copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell’art. 35, comma 2, D. Lgs. 81/2015;
16) L’Agenzia provvederà a sostituire il lavoratore assente per qualsiasi motivo,solo su espressa richiesta dell'Azienda.
17) L’Agenzia dovrà mettere in atto, immediatamente, tutte le varianti migliorative offerte in gara.
Art. 6 Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti
Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, espresso in valore numerico non superio- re a 4,000 (max tre cifre decimali) da applicare alle retribuzioni lorde fissate per ogni singolo livello del vigente CCNL Multiservizio, è fisso e rapportato solo all’effettiva dimo- strazione della spesa sostenuta.
L'Azienda appaltante si obbliga a corrispondere all’Agenzia appaltatrice per ogni ora or- dinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dal costo ef- fettivamente sostenuto in applicazione del CCNL di riferimento, che si modificherà in di- retta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore, oltre il compenso d’agenzia e l’ IVA sul compen- so.
Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l'Azienda appaltante, sot- toscriverà un’apposita scheda indicante le ore lavorate, stabilite da contratto, che sarà trasmessa all’Agenzia a cura del lavoratore. L'Azienda appaltante corrisponderà all’Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell’Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.
L’Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ap- paltante dell’assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta della stessa a firma del Direttore.
In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l’Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita. L'Azienda appaltante provvederà al pagamento del servizio entro 30 giorni dalla data della ricezione della relativa fattura, che l’Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, e dopo aver effettuato le verifiche sulle effettive prestazioni rese ed, inoltre, quelle previste dalla normativa (Durc, Equitalia e tracciabilità flussi finanziari). Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto di riferimento. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima. Si precisa che sulla base di quanto disposto dall’art.1 del D.L 50/2017, trova applicazione il meccanismo dello “split payment”. Pertanto, l’Agenzia per le fatture emesse nei confronti dell’Azienda dovrà esporre l’IVA in fattura con la seguente annotazione ”Operazione assoggettata split payment con IVA non incassata dal cedente ex art.17-ter. del D.P.R. 633/1972”.
Sul ritardato pagamento saranno applicati gli interessi legali stabiliti dalla legge ed in nessun caso sarà motivo per la sospensione del servizio di somministrazione o del pagamento delle prestazione ai lavoratori ed agli istituti previdenziali e infortunistici.
L’Agenzia non potrà opporre nessuna eccezione per le trattenute sul compenso dovuto che saranno operate dall'Azienda per l’avvenuto pagamento delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali ed infortunistici effettuate in sostituzione dell’Agenzia inadempiente. L'Azienda provvederà a comunicare tale decisione per PEC e la sospenderà se entro 15 giorni dalla trasmissione della stessa perverrà la documentazione comprovante la regolarizzazione della propria posizione nei confronti dei soggetti innanzi riportati.
Art. 7 D.U.V.R.I.
In base a quanto stabilito dall’art. 26 comma 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e dalla de- terminazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, la sta- zione appaltante, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI.
Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza ri- sultano essere pari a zero.
È comunque onere della ditta aggiudicataria elaborare, relativamente ai costi della sicu- rezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
Nel caso comunque in cui, nel corso dell’esecuzione contrattuale possano emergere ri- schi da interferenza, anche su segnalazione del fornitore, l’Amministrazione procederà alla redazione del DUVRI.
Art. 8 Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro
In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, divieti norma- tivi e scelte diverse di gestione da parte dell'Azienda, l’Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti indivi- duali in essere. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavo- ratore o all’Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro un giorno. La reiterata mancata sostituzione del Personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale( clausola risolutiva espressa) che si perfezio- nerà con una mera comunicazione dell'Azienda.
L’Agenzia comunicherà all'Azienda il numero di giorni di ferie e delle festività ed ex fe- stività a cui hanno diritto i lavoratori.
Art. 9 Obblighi a Carico dell'Azienda
L'Azienda appaltante si impegna a comunicare all’Agenzia gli estremi del CCNL da ap- plicare cd i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.
Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l'Azienda appaltante ne darà comunicazione scritta all’Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.
L'Azienda appaltante in caso di accertate inadempienze dell’Agenzia, dovrà versare di- rettamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dell’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzio- nale o sulle somme dovute non ancora pagate.
Art. 10 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
L'Azienda appaltante , con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l’Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le di- sposizioni contenute nel capitolato d’appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al con- tratto.
Ma l’inadempimento dell’Agenzia ad una sole delle condizioni riportate sarà motivo di ri- soluzione contrattuale( clausola risolutiva espressa) che si perfezionerà con una mera comunicazione della Società .
Art. 11 Provvedimenti disciplinari -Penali
L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall’Agenzia, anche su segnalazione della Società appaltante la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.
In caso di inadempienze degli obblighi assunti con il contratto cui afferisce il presente capitolato, previa contestazione tramite PEC, il Comune procederà all'irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto
contrattuale annuo, che verrà trattenuta all’atto del pagamento della prima fattura da liquidare. L’Azienda consortile Agropoli Xxxxxxx Servizi applicherà le seguenti penali:
- Una penale per ogni ora di ritardo rispetto al limite stabilito di 20 minuti per le operazioni di scarico fino ad un massimo di due ore;
- Una penale per soste entro le 24 ore da applicare dalla seconda ora di sosta;
- Una penale per il mancato ritiro dei rifiuti entro le 24 ore dalla richiesta tramite PEC;
- Una penale per un ritardo del servizio entro le 36 ore da applicarsi dopo le
24 ore di sosta;
- Una penale per il mancato conferimento imputabile alla Ditta Appaltatrice per impedimento non giustificato da procedure indipendenti dall’azienda e comunque che comporta alla Stazione Appaltante aggravio di spesa nei con- fronti di terzi e per disservizio creato all’interno della organizzazione del servi- zio di Igiene Urbana (per esempio automezzo pieno di rifiuti impossibilitato al- lo scarico implica la necessità di un noleggio per un ulteriore mezzo ne- cessario per l’espletamento del servizio di igiene urbana).
La ditta appaltatrice potrà presentare eventuali giustificazioni PEC entro 3 giorni decorrenti dalla data della prima comunicazione dell’infrazione. In assenza di queste ultime o nel caso in cui le stesse non vengano ritenute fondate l’Amministrazione, entro i successivi 10 giorni, procederà all’applicazione della sanzione contrattuale.
La contestazione di più di tre inadempienze dà facoltà al Comune di rescindere il contratto senza che nulla sia dovuto per questo all’appaltatore.
Inoltre, qualora la ditta appaltatrice contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, il L’Azienda ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, sino alla definizione della controversia; in tal caso alla ditta appaltatrice verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento all’Azienda consortile Agropoli Cilento Servizi dei danni derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto o della esecuzione di interventi a proprio carico.
Art. 12 Cauzione definitiva
L‘Agenzia aggiudicataria dovrà presentare. entro e non oltre 10 gg. dalla data di comu- nicazione dell’avvenuta aggiudicazione. una garanzia fidejussoria, con escussione a prima richiesta e senza facoltà di eccezione alcuna, pari al 10% dell‘importo contrattua- le, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs 50 del 2016. Si applicano le ri- duzioni previste dall’art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016. L’Agenzia aggiudicataria dovrà inoltre presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi. Qualora la Società appaltante escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l’Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’Amministrazione appaltante.
La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della ditta aggiudicataria al termine del contralto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obbli- ghi previsti e sottoscritti. L’omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l’impossibilità alla stipula del contratto.
La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. L'Azienda ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto disposta in danno all’Appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e sarà incamerata dall'Azienda in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’impresa concessionaria ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualo- ra il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
Art. 13 Contratto d’appalto
La stipula del contratto di appalto con l’Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l’adozione della provvedimento di aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione dell’accordo con le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative del CCNL.
Le eventuali spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant’altro previsto sono a carico dell’aggiudicatario.
Per il caso di mancato versamento, l’Amministrazione appaltante ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.
Art. 14 Risoluzione del contratto e penalità
La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall’Amministrazione appaltante mediante lettera raccomandata nei seguenti casi di clausola risolutiva espressa :
· mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni nei tempi indicati ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
· sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
· subappalti o cessioni di contratto o d’Azienda;
· perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
· qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
· mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione appaltante, ai sensi del precedente articolo 12.
· applicazione di n. 3 penali;
In caso di risoluzione l’Amministrazione appaltante procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.
Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l’Appaltatore non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, l'Azienda applicherà una penale, previa comunicazione scritta a mezzo fax o pec, nella misura pari allo 0,5 per mille del valore del contratto, nelle ipotesi di seguito specificate:
1. Mancata sostituzione del prestatore nei casi e nei termini indicati nel presente capitolato;
2. Mancata retribuzione mensile del prestatore nei termini previsti dal contratto. Rimane salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Al fine dell’applicazione delle penali, l’Agenzia avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate alle contestazioni del committente, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione.
Le menzionate penali verranno inderogabilmente applicate se l’Agenzia non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, ad insindacabile giudizio del committente, saranno considerate in- sufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Proce- dimento e notificata per iscritto all’Agenzia.
L'Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo potrà, a sua insindacabile scelta, escutere la garanzia definitiva, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Agenzia a qualsiasi titolo; in tal caso, l’Agenzia si obbliga a reintegrare l’ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, o al valore inferiore se già parzialmente svincolata (entro 15 giorni dalla richiesta).
Art. 15 Recesso dal contratto
L'Azienda ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all’impresa a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite ol- tre le penali, eventualmente, dovute ai lavoratori somministrati per la rescissione antici- pata dei contratti.
Il recesso dal contratto da parte dell’Agenzia aggiudicataria comporterà l’incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.
Art.16 Osservanza di norme e regolamenti
L’Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Azienda appaltante rinvia:
· disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente:
· disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68:
· disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
· disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
· disposizioni in materia di antimafia:
· disposizioni del codice civile.
· Disposizioni del D.Lgs. 50/2016, dove applicabile.
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regola- mentato, alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 ed al dl.lgs n. 276 del 2003.
Art. 17 Subappalto
E’ vietato il subappalto per il servizio principale di somministrazione lavoro.
Art. 18 Foro competente
A foro competente , in via esclusiva viene eletto quello del Tribunale di Salerno.
Art. 19 Tracciabilità dei pagamenti
In applicazione della L. 136/2010 l'Azienda e l’Agenzia sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione. Tutti i movimenti finanziari dovranno essere registrati sui c/c bancari o postali intestati dedicati e dovranno essere effettuati tramite bonifico e dovranno riportare il codice identificativo di gara. L’Agenzia aggiudicatrice dovrà comunicare il codice IBAN del c/c ad essa intestata dove dovranno affluire i pagamenti effettuati dall'Azienda
Art. 20 Norme finali
Pur tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all’offerta saranno in lingua italiana.
Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.
x.xx. Il Direttore Generale